Alle Sezioni unite una nuova questione in materia di misure di prevenzione

Cass., sez. V, 3 dicembre 2024 (dep. 20 dicembre 2024), n. 47294, Pezzullo, Presidente, Giordano, Relatore, Alemi, P.m. (concl. diff.)

1. La quinta sezione ha devoluto alle Sezioni unite una questione in tema di misure di prevenzione patrimoniali e, in particolare, sull’art. 52, comma 1, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e i diritti di credito di terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. 

2. L’ordinanza di rimessione, dopo aver delineato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la ratio della previsione, rileva l’esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione attinente all’individuazione del momento nel quale sorge il diritto del terzo derivante da un fatto illecito del proposto ai fini dell’ammissione del credito medesimo nel procedimento di prevenzione patrimoniale.

Un primo indirizzo sostiene, infatti, che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti dei terzi aventi natura extracontrattuale, l’esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in una separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ex art. 59 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto illecito che vi ha dato luogo (Cass., sez. I, 26 gennaio 2022, n. 22222, in C.E.D. Cass., n. 283123; in precedenza, Cass., sez.VI, 13 ottobre 2015, n. 45115, non massimata). 

Successivamente, si è discostata da tale indirizzo, dando vita al contrapposto orientamento, Cass., sez. VI, 21 marzo 2023, n. 13474, in C.E.D. Cass., n. 284276. Secondo tale pronuncia, la disposizione de qua, laddove esclude che la confisca possa pregiudicare i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve essere letta nel senso che il relativo diritto deve essere sorto antecedentemente alla applicazione della misura cautelare non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successiva. In questa ottica, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di diritto derivante dalla commissione di un fatto illecito l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell’illecito, e che la successiva sentenza di condanna, pur non definitiva, svolge una funzione di mero accertamento.

A margine della ricostruzione del contrasto, l’ordinanza aggiunge che il tema devoluto alle Sezioni unite richiede l’analisi di un ulteriore profilo, concernente la latitudine dei poteri del giudice delegato all’ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione patrimoniale, al fine di chiarire se questi abbia poteri di accertamento o di mera verifica dell’esistenza del credito.

In effetti, anche su questo versante sembra essersi formato un contrasto: in effetti, se una parte della giurisprudenza attribuisce al giudice poteri ampi di accertamento (in particolare, Cass., sez. V, 7 marzo 2022, n. 22618, in C.E.D. Cass., n. 283137), l’altra tende a elaborare una nozione più restrittiva (Cass., sez. I, 28 gennaio 2020, n. 4691, ivi, n. 278189).

3. Alle Sezioni unite è stato dunque chiesto di chiarire «se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro – debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito».

4. L’udienza è fissata per il 29 maggio 2025 e il relatore designato è il Consigliere Agostinacchio.

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