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Alle Sezioni unite una nuova questione sulla sentenza predibattimentale

Cass., sez. V, 24 marzo 2021 (dep. 27 aprile 2021), n. 15922, Pezzullo, Presidente, Borrelli, Relatore, Epidendio, P.m. (concl. diff.)

L’art. 469 c.p.p., consente, in particolari situazioni, di emettere una sentenza di proscioglimento prima del dibattimento (in generale, sull’istituto, Iai, Il proscioglimento predibattimentale, Giuffrè, 2009). La ratio di tale previsione va ricercata nel risparmio di tempi e attività processuali che deve tuttavia essere coordinato con le difficoltà determinate dalla fase nella quale deve essere assunta la decisione (in questo senso, Negri, Il dibattimento, in Camon – Cesari – Daniele – Di Bitonto – Negri – Paulesu, Fondamenti di procedura penale, II ed., Cedam, 2020, p. 533).
Anche per questo motivo sono spesso intervenute le Sezioni unite con decisioni che, pur vertendo su snodi cruciali della disciplina, non hanno sopito del tutto i dubbi esegetici. A titolo esemplificativo, si può segnalare la recente vicenda sulla applicazione dell’istituto nel giudizio di appello. Qui, dalla iniziale richiesta ex art. 618, comma 1-bis, c.p.p. di rivisitare il principio enunciato da Sez. un., 27 aprile 2017, n. 28954, in Cass. pen., 2017, p. 3915, formulata da Cass., sez. I, 30 ottobre 2020, n. 32262, in https://penaledp.it/nuovamente-alle-sezioni-unite-la-questione-sulla-sentenza-predibattimentale-dappello/, si è giunti alla censura di illegittimità costituzionale sollevata, a seguito dell’interlocuzione con il Primo presidente della Corte, da Cass., sez. I, 27 aprile 2020, n. 24110, in www.cortedicassazione.it.

Ora la V sezione chiede alle Sezioni unite di chiarire se la sentenza di proscioglimento “nel merito” pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento sia riconducibile nel paradigma dell’art. 469 c.p.p. e, conseguentemente, di definire l’impugnazione esperibile avverso tale provvedimento.

L’ordinanza in rassegna muove dal richiamo a Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 3027, in Cass. pen., 2002, p. 1618, con nota di Marandola, Mancata opposizione delle parti e appellabilità delle sentenze di proscioglimento predibattimentale. 

Tale decisione ha affermato due fondamentali principi: in primo luogo, ha chiarito che la sentenza in parola può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti specificamente indicati dall’art. 469 c.p.p. (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio; in secondo luogo, ha precisato che, comunque, avverso la predetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l’unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione.

Ciò posto, l’ordinanza descrive i termini del contrasto delineando i due contrapposti indirizzi.

Il primo sostiene che la sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il nomen iuris attribuitole dal giudice (in questo senso, ex plurimis, Cass., sez. V, 21 febbraio 2020, n. 14690, in C.E.D. Cass., n. 279077; Cass., sez. II, 23 ottobre 2019, n. 673, in Cass. pen., 2020, p. 3817).

Il secondo, invece, ritiene che la sentenza che dichiara l’insussistenza del reato pronunciata nella fase degli atti introduttivi, dopo la costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale e non è pertanto appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (ex plurimis, Cass., sez. VI, 11 novembre 2020, n. 1571, in C.E.D. Cass., n. 280339; Cass., sez. V, 15 aprile 2016, n. 19517, ivi, n. 267241).

L’udienza è fissata per il 28 ottobre 2021 e il relatore designato è il Consigliere Pistorelli.

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