Alle Sezioni unite una questione in materia di giustizia riparativa

Cass., sez. V, 28 marzo 2024 (dep. 15 aprile 2025), n. 14833, Pistorelli, Presidente, Francolini, Relatore, Parasporo, P.m. (concl. diff.)

1. Premessa

L’art. 129-bis, comma 1, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, prevede che l’autorità giudiziaria «può disporre», su istanza dell’imputato, della «vittima» o «anche d’ufficio, l’invio» degli interessati dinanzi ad una struttura deputata allo svolgimento di un percorso di giustizia riparativa. Tra le molteplici questioni esegetiche poste dalla previsione vi è quella relativa alla esperibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice abbia rigettato l’istanza di «invio». Sul punto è maturato un acceso contrasto giurisprudenziale, il quale ha condotto la Quinta sezione penale della Corte di cassazione a rimettere la questione alle Sezioni unite.

2. Il contrasto

Si possono, ormai, rintracciare tre distinti indirizzi esegetici.

Secondo una prima impostazione, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa. Questa conclusione sarebbe imposta dal principio di tassatività che governa la materia delle impugnazioni. Afferma la Corte che non solo il legislatore non ha espressamente previsto l’autonoma impugnabilità del provvedimento in esame, ma, essendo questo privo di natura decisoria, oltre che non incidente sulla libertà personale, neppure potrebbe trovare applicazione l’art. 111, comma 7, Cost. Tale esegesi non darebbe vita ad una lacuna costituzionalmente censurabile: non si potrebbe pretendere «un regime impugnatorio ad hoc analogo a quello dei provvedimenti aventi natura giurisdizionale», in ragione della natura «non giurisdizionale» della restorative justice, che solo incidentalmente tange il procedimento penale, ma che è estranea ad esso. Va evidenziato che il ricorso era stato esperito contro l’ordinanza ex art. 129-bis c.p.p., che non era stata impugnata unitamente alla sentenza a norma dell’art. 586 c.p.p., il quale ammette l’impugnazione congiunta alla sentenza delle ordinanze emesse durante gli atti preliminari o il dibattimento.  Invero, il provvedimento reiettivo era stato adottato nelle more della trasmissione della sentenza (appellata) alla Corte di appello (Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595,in Cass. pen., 2024, p. 2203 ss., con nota diA. Valenti, Sulla (im)possibilità di impugnare l’ordinanza che nega l’«invio» alla giustizia riparativa; nonchéV. Bonini-P. Maggio, L’impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa: equilibri e squilibri tra sistemi, in Sist. pen. online, p. 13). 

In base ad un secondo filone giurisprudenziale, l’ordinanza di rigetto, emessa su istanza dell’imputato durante gli atti preliminari o nel corso del dibattimento, può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, c.p.p., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione. Tale indirizzo condivide, in via di principio, l’approccio improntato al principio di tassatività, ma ritiene, interpretando l’art. 586 c.p.p., che l’ordinanza ex art. 129-bis c.p.p. sia impugnabile quando abbia «una influenza giuridicamente rilevante […] sul contenuto della successiva sentenza». Tale “influenza” si verificherebbe soltanto rispetto ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione. Solo in tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. il giudice, «a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa». Rigettata l’istanza, comunque, non resterebbe precluso l’accesso al percorso riparativo, potendo gli interessati reiterare la domanda nell’ulteriore corso del procedimento(Sez. III, 7 giugno 2024, n. 33152, in Proc. pen. e giust., 2025, p. 207 ss., con nota di V. Virga, L’«incidenza significativa» presupposto dell’impugnabilità delle ordinanze di diniego all’accesso dei programmi di GR per i reati procedibili a querela soggetta a remissione). 

Nell’ambito di questo indirizzo esegetico va segnalata un’altra sentenza, interessante nella misura in cui conclude per la natura «non processuale della questione» decisa dall’ordinanza, dopo aver osservato che la «previsione di una circostanza attenuante di nuovo conio (art. 62, n. 6, come integrato dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022) non è correlata alla decisione dell’invio di cui all’art. 129-bis cit.». Invero, si afferma, «l’interessato non ha alcuna necessità dell’ordinanza del giudice per attivarsi al fine di accedere ai programmi di giustizia riparativa» e inoltre «il mero invio non elide la discrezionalità dei mediatori nel ritenere non fattibile il programma» (Sez. I, 21 novembre 2024, n. 8400, in Sist. pen. online, 13 marzo 2025, con nota di E. Grisonich, Sul controverso tema dell’impugnabilità dell’ordinanza che rigetta l’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa: una recente sentenza della Prima sezione della Cassazione). Tuttavia, va segnalato come nella Rel. ill. d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U., Serie Generale, 19 ottobre 2022, n. 245, Suppl. Straordinario n. 5, p. 577, si legge che, «quando è in corso un procedimento penale, deve essere l’autorità giudiziaria ad aprire le porte allo svolgimento di un programma di giustizia riparativa alle parti che ne abbiano interesse» (in questo senso, in dottrina M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in Sist. pen. online, 2 novembre 2022).

Vi è infine un terzo orientamento giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento di cui si discute è ricorribile per Cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d’ufficio (Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131, in Proc. pen. giust., 2025, p. 817 ss., con nota di G. Vinti, La Corte di cassazione e l’impugnabilità dell’ordinanza in tema di invio ai servizi di giustizia riparativa). Questo filone esegetico risulta animato dalla dichiarata finalità di condurre una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo, postulando, in caso di aderenza rispetto ai divergenti indirizzi interpretativi, l’incostituzionalità della norma, per contrarietà rispetto al principio di uguaglianza e al diritto di difesa, oltre che per frizione con le indicazioni sovranazionali. Invero, nella prospettiva della Corte, «la sospensione ex lege del procedimento/processo è collegata ai reati rimettibili a querela su richiesta dell’interessato perché solo in tal caso la conclusione positiva del percorso riparativo comporta l’estinzione del reato in un’ottica deflattiva», ma questo, tuttavia, «non impedisce che l’esito del percorso di giustizia riparativa possa/debba essere valutato dal giudice nel corso del processo rispetto a rilevantissime ricadute di natura sostanziale sul trattamento sanzionatorio». Del resto, si aggiunge, non sarebbe corretto attribuire natura extraprocessuale al provvedimento ex art. 129-bis c.p.p., essendo questo rivestito della natura di ordinanza e adottato dal giudice, sulla scorta di criteri determinati dalla legge (l’utilità dell’invio per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e l’assenza di un concreto pericolo per gli interessati e l’accertamento dei fatti), all’esito di un meccanismo partecipato di carattere endoprocedimentale.

Sulle ricadute dei “percorsi” sul trattamento sanzionatorio occorre segnalare un’interessante pronuncia secondo la quale «la Corte di cassazione deve disporre l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel caso in cui il giudice di appello, dopo aver pronunciato tale decisione, abbia accolto la richiesta dell’imputato di avvio di un programma di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p. e, nelle more del giudizio di legittimità, sia pervenuta la relazione conclusiva circa l’esito riparativo raggiunto, dovendo essere verificata dal giudice di merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, c.p. e degli altri benefici tempestivamente richiesti dalla difesa con la proposizione del gravame» (Sez. VI, 17 febbraio 2025, n. 25192, in C.E.D. Cass. n. 288411).

3. La questione rimessa alle Sezioni unite e il caso di specie

L’ordinanza in rassegna ha dunque rimesso la materia del contendere alle Sezioni unite, ponendo il seguente quesito: «se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia di riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p.».

Il giudice rimettente ha sottolineato che la risoluzione della questione richiede, in via «preliminare», «la comprensione della qualificazione della giustizia riparativa non tanto ex se ma soprattutto rispetto al procedimento e al processo penale nonché delle intersezioni tra la prima e questi ultimi […]; nonché la qualificazione del provvedimento reso dall’autorità giudiziaria, quale atto che incide sul procedimento o sul processo ovvero quale mero atto di impulso, di stimolo all’intrapresa del percorso, soprattutto nei casi in cui è previsto che venga emesso d’ufficio». Fondamentalmente, la Corte sembra sollecitare un’interpretazione autorevole dell’intero rompicapo sulla giustizia riparativa contenuto nel d.lgs. n. 150/2022, evidenziando pure come, ammessa l’impugnabilità del provvedimento ex art. 129-bis c.p.p., sia «centrale delineare i vizi che possono essere denunciati e, a monte, i parametri che devono orientare il giudice e, nel corso delle indagini preliminari (prima della notifica dell’avviso di conclusione di esse), il pubblico ministero nel provvedere; e, proprio con riguardo all’ipotesi in cui sia quest’ultimo organo a statuire (si ribadisce, nel corso della fase investigativa), quale possa essere il regime di un’eventuale impugnazione e le conseguenze della sua fondatezza». Ed ancora, ci si chiede se sia consentita la reiterabilità della domanda oppure sia vietato il bis in idem privo di elementi di novità.

Per altro verso, l’ordinanza osserva che l’interesse ad impugnare non può essere ritenuto insussistente in base all’argomento – avanzato nel caso di specie dal Sostituto Procuratore generale – secondo il quale la mancata attivazione dei centri di giustizia riparativa impedirebbe al ricorrente di svolgere il programma riparativo e quindi di trarre le «utilità processuali» che vorrebbe conseguire. L’argomento sarebbe privo di pregio per due ordini di ragioni: in primo luogo la disciplina in esame, che riconnette all’esito positivo del percorso effetti processuali favorevoli all’imputato, è applicabile dal 30 giugno 2023; in secondo luogo, la disciplina transitoria fa riferimento, fino alla operatività dei nuovi centri, ai servizi già esistenti, i quali, afferma la Corte, «in atto consta» che «continuino [ad] operare», «in virtù di protocolli con uffici giudiziari».

È infine degno di nota il caso di specie. La richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa era stata avanzata, unitamente all’istanza di sospensione del procedimento ex art. 129-bis, comma 4, c.p.p., nel corso del giudizio di appello rispetto ad un reato procedibile a querela della persona offesa. La Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta, ma tale rigetto consta soltanto dal verbale d’udienza e dal dispositivo pubblicato al termine della stessa, non anche nella sentenza poi depositata, che, sul tema, non motiva. L’appello, pertanto, non censura nel merito il provvedimento di rigetto, bensì l’omessa pronuncia e, comunque, l’omessa motivazione sul punto. 

L’udienza è fissata per il 30 ottobre e la relatrice designata è la Consigliera Scordamaglia. 

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