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Anche l’imputato può citare l’assicuratore: incostituzionale l’art. 83 c.p.p.

Segnaliamo la sentenza n. 159, depositata oggi 24 giugno 2022, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

Nel caso di specie il Tribunale di Roma propone il problema in relazione all’ipotesi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile che abilita il danneggiato ad agire in via diretta contro l’assicuratore del danneggiante. Più nel dettaglio la fattispecie attiene al caso in cui il danneggiato si costituisce parte civile nel processo penale nei confronti dell’imputato-danneggiante senza chiedere la citazione dell’assicuratore. L’incidente di costituzionalità mira proprio a consentire all’imputato di esercitare, anche in sede penale, il potere di chiamata dell’assicuratore che gli sarebbe stato riconosciuto ove fosse stato convenuto in sede civile con la medesima azione.

La Consulta ha ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento, tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, già riscontrata dalla sentenza n. 112 del 1998: disparità di trattamento a fronte della quale l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo, instaurato ai sensi dell’art. 12, comma 8, della legge n. 157 della 1992, rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese. Dunque, l’art. 83 c.p.p. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

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