Il tema della separazione delle carriere è strettamente legato a quello della disciplina dell’ordinamento giudiziario ed è la conseguenza di appuntamenti mancati.
L’Ordinamento Grandi del 1941 – seppur già innovato dalla modifica dell’art. 69, che sostituisce la subordinazione del pubblico ministero al Ministro della giustizia con la vigilanza (art. 39 r. d. lgs. n. 511 del 1946), nonchè, sul piano processuale, dalla riforma dell’archiviazione con il d. luogotenenziale del 1944 (d. lg. lt. n. 288 del 1944) – viene assunto dal Costituente a base del sistema costituzionale del Consiglio superiore della magistratura e di alcune norme di garanzia. Ciò, tuttavia, nella consapevolezza che tale applicazione era solo provvisoria, come emerge dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, che prevedeva la necessità di un adeguamento alla Costituzione.
Nell’introdurre il nuovo codice di procedura penale del 1988, in una intervista al Financial Times, Giuliano Vassalli sottolineava come non fosse possibile parlare di sistema accusatorio, laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, e aggiungeva che l’art. 5 della legge delega per il nuovo codice di rito delegava altresì il Governo ad emanare le norme necessarie per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo e a quello a carico degli imputati minorenni.
Il riferito necessario adeguamento si sostanzia nell’art. 190 del D.P.R. 449 del 1988, a mente del quale si è previsto che per il passaggio di funzione era necessario che il CSM avesse valutato la sussistenza di attitudini (non meglio precisate) alla nuova funzione.
Le successive modifiche della previsione si collocano nel solco della continuità con una visione dell’autorità giudiziaria con ricadute solo processuali, ispirate alla logica di tutela dell’imputato, che non incidono sui profili ordinamentali.
Nel tentativo di reagire alle sentenze della Corte costituzionale (n. 24 e n. 255 del 1992) che avevano affossato il codice del 1988, proprio in forza della non dispersione delle prove raccolte dal pubblico ministero, fu approvata la riforma dell’art. 111 Cost., ove si prevede la presenza del giudice terzo, indipendente e imparziale, e – va sottolineato – dinanzi a delle parti in condizione di parità.
Invero, da una parte della magistratura, questa norma, seppur collocata tra le disposizioni relative alla giurisdizione, è stata concepita, forse perché riproducente l’art. 6 Cedu, come una norma a valenza processuale (stando la sua articolazione), ma non in grado di assumere valenza ordinamentale, quasi una integrazione dell’art. 24 Cost. (v. C. cost. n. 36 del 2002).
Con la presente riforma ora, ci si avvia ad un completamento della riforma dell’ordinamento giudiziario in linea con le previsioni costituzionali.
Appuntamenti mancati
Il tema della separazione delle carriere è strettamente legato a quello della disciplina dell’ordinamento giudiziario ed è la conseguenza di appuntamenti mancati.
L’Ordinamento Grandi del 1941 – seppur già innovato dalla modifica dell’art. 69, che sostituisce la subordinazione del pubblico ministero al Ministro della giustizia con la vigilanza (art. 39 r. d. lgs. n. 511 del 1946), nonchè, sul piano processuale, dalla riforma dell’archiviazione con il d. luogotenenziale del 1944 (d. lg. lt. n. 288 del 1944) – viene assunto dal Costituente a base del sistema costituzionale del Consiglio superiore della magistratura e di alcune norme di garanzia. Ciò, tuttavia, nella consapevolezza che tale applicazione era solo provvisoria, come emerge dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, che prevedeva la necessità di un adeguamento alla Costituzione.
Nell’introdurre il nuovo codice di procedura penale del 1988, in una intervista al Financial Times, Giuliano Vassalli sottolineava come non fosse possibile parlare di sistema accusatorio, laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, e aggiungeva che l’art. 5 della legge delega per il nuovo codice di rito delegava altresì il Governo ad emanare le norme necessarie per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo e a quello a carico degli imputati minorenni.
Il riferito necessario adeguamento si sostanzia nell’art. 190 del D.P.R. 449 del 1988, a mente del quale si è previsto che per il passaggio di funzione era necessario che il CSM avesse valutato la sussistenza di attitudini (non meglio precisate) alla nuova funzione.
Le successive modifiche della previsione si collocano nel solco della continuità con una visione dell’autorità giudiziaria con ricadute solo processuali, ispirate alla logica di tutela dell’imputato, che non incidono sui profili ordinamentali.
Nel tentativo di reagire alle sentenze della Corte costituzionale (n. 24 e n. 255 del 1992) che avevano affossato il codice del 1988, proprio in forza della non dispersione delle prove raccolte dal pubblico ministero, fu approvata la riforma dell’art. 111 Cost., ove si prevede la presenza del giudice terzo, indipendente e imparziale, e – va sottolineato – dinanzi a delle parti in condizione di parità.
Invero, da una parte della magistratura, questa norma, seppur collocata tra le disposizioni relative alla giurisdizione, è stata concepita, forse perché riproducente l’art. 6 Cedu, come una norma a valenza processuale (stando la sua articolazione), ma non in grado di assumere valenza ordinamentale, quasi una integrazione dell’art. 24 Cost. (v. C. cost. n. 36 del 2002).
Con la presente riforma ora, ci si avvia ad un completamento della riforma dell’ordinamento giudiziario in linea con le previsioni costituzionali.
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