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Art. 131 bis c.p.: illegittima l’esclusione dell’esimente per i reati senza minimo edittale di pena detentiva.

Per consultare la sentenza clicca su Corte Costituzionale n. 156, 21 luglio 2020

1.

La Consulta, con la sentenza n. 156 del 21 luglio 2020, ha stabilito che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis c.p., è applicabile anche al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 c.p., nonchè a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis c.p., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva. Nel comunicato stampa si legge infatti: “la Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente”.

2.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p., è stata sollevata dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 12 luglio 2019, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità previsto dall’art. 648, secondo comma, c.p.

Ad avviso del rimettente, infatti, l’assenza di minimo edittale di pena detentiva per il reato di ricettazione, e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23 – primo comma – c.p.,sta ad indicare che il legislatore ha formulato un giudizio di scarsissimo disvalore in riferimento alle meno offensive fra le condotte di ricettazione.

Appare, quindi irragionevole, alla luce dell’art. 3 Cost., che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., non possa trovare applicazione a queste ipotesi di reato, così poco offensive, «nel mentre, rispetto a condotte  per le quali è stato formulato un giudizio di disvalore ben più severo, tale esimente ben possa essere applicata».

Il giudice a quo porta a comparazione i reati di furto, danneggiamento e truffa, che assume lesivi dello stesso bene giuridico della ricettazione, i quali rientrano nella sfera di applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. in ragione di un massimo edittale di pena detentiva non superiore a cinque anni e che tuttavia hanno una pena minima di sei mesi di reclusione, «maggiore di ben dodici volte la pena minima prevista dal codice penale in riferimento al delitto di ricettazione attenuata».

L’irragionevole esclusione di quest’ultimo reato dalla sfera applicativa della causa di non punibilità violerebbe anche l’art. 27, terzo comma, Cost., «atteso che la palese disparità di trattamento in parola è idonea a frustrare le esigenze rieducative correlate al trattamento sanzionatorio».

Il rimettente precisa anche di non voler sindacare l’opzione discrezionale del legislatore circa il limite applicativo del massimo edittale di cinque anni, quanto censurare l’irragionevolezza della disparità di trattamento nell’applicazione dell’esimente, quale emerge dal confronto tra i minimi edittali di fattispecie omogenee.

3.

Opportuna appare, tuttavia, una breve disamina dell’art. 131 bis c.p. e del comma secondo dell’art. 648 c.p.

L’istituto della particolare tenuità del fatto, come causa di non punibilità, prevede che per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La suddetta causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma, c.p., incluse quindi le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (così Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 6 aprile 2016, n. 13681).

Va specificato che il fatto particolarmente lieve è comunque un fatto offensivo che costituisce reato, tuttavia il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione.

Relativamente al reato di ricettazione, la «particolare tenuità del fatto» di cui all’art. 648, secondo comma, c.p. integra una circostanza attenuante speciale rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali. In linea astratta, dunque, per effetto del quinto comma dell’art. 131bis c.p., la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall’art. 648, secondo comma, c.p., potrebbe concorrere ad integrare l’esimente di cui al medesimo art. 131bis, qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.

Invece, per effetto del quarto comma dell’art. 131 bis c.p., che attribuisce rilevanza alle circostanze speciali quoad poenam, detta causa di non punibilità non può trovare applicazione in rapporto alla ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen., poiché questo fissa un massimo edittale di pena detentiva pari a sei anni di reclusione, quindi superiore al limite di cinque anni posto dalla norma esimente (così Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 12 aprile 2019, n. 16083, e 12 maggio 2017, n. 23419).

4.

Premesso ciò, la Consulta ha censurato, alla luce dell’art. 3 Cost., l’intrinseca irragionevolezza della preclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. per i reati – come la ricettazione di particolare tenuità – che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto di cui all’art. 23, primo comma, c.p., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività.

Pertanto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

 

Ci si riserva un commento più approfondito sulla questione

 

 

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