Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 16 aprile 2026, Mincu Pătrașcu Brâncuși/ EPPO, causa C-328/24 P, ECLI:EU:C:2026:302
Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale è stata respinta l’impugnazione che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2024, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea, T-385/23, ECLI:T:2024:143.
Con tale ordinanza, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della decima camera permanente della Procura europea dell’8 dicembre 2022, nonché degli atti successivi, e volto a far dichiarare inapplicabili le disposizioni del regolamento interno della Procura europea contrarie al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»).
Con il ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente ha dedotto, in via principale, un motivo vertente su un errore di diritto del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe respinto il suo ricorso senza esaminare il suo argomento con cui egli ha sostenuto che l’art. 42 del regolamento 2017/1939 non soddisfaceva i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, previsti all’art. 47 della Carta, e ledeva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea disciplinata dall’art. 19 TUE, in combinato disposto con l’art. 86, par. 3,TFUE e con l’art. 263 TFUE. In subordine, il ricorrente ha dedotto un motivo d’impugnazione vertente, in sostanza, sul rifiuto del Tribunale di riservare la propria decisione sulla ricevibilità del suo ricorso fino alla pronuncia sul merito della causa, in considerazione dello stretto legame tra l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Procura europea e la definizione nel merito di tale ricorso.
In motivazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il tribunale fosse incompetente a conoscere del ricorso contro la decisione controversa.
Ne consegue che l’errore di diritto compiuto dal tribunale – consistente nella dichiarazione della propria incompetenza a conoscere del ricorso, diretto contro un atto procedurale della Procura europea, senza esaminare se il diritto primario dell’Unione ostasse a una siffatta constatazione – è privo di incidenza sul dispositivo dell’ordinanza impugnata.
Alla luce di ciò, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha constatato che la questione della competenza del Tribunale non è connessa alla definizione nel merito del ricorso, dal momento che l’unica questione che gli spettava risolvere, tenuto conto degli argomenti opposti, dal ricorrente, alla censura in parola, era quella di stabilire se l’art. 42, par. 1, del regolamento 2017/1939, nella parte in cui attribuisce agli organi giurisdizionali nazionali una competenza esclusiva a controllare gli atti procedurali rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione in parola, sia contrario al diritto primario dell’Unione. Pertanto, dato che il Tribunale ha accolto detta censura, non occorreva che lo stesso affrontasse la questione se la decisione controversa producesse effetti giuridici nei confronti del ricorrente, ciò che, del resto, non ha fatto.
Normativa di riferimento
Artt. 8, 10, 13, 28, 30, 31, 36, 37, 41, 42 regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea(«EPPO»)
Precedenti citati
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 4 ottobre 2024, Aeris Invest/Commissione e CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e El Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 marzo 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158
Corte di Giustizia, sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, C-314/85, EU:C:1987:452
Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, C-294/83, EU:C:1986:166
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio, C-134/19 P, EU:C:2020:793
Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza del 5 marzo 2020, Credito Fondiario/CRU, C-69/19 P, EU:C:2020:178
Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 28 ottobre 2020, Associazione GranoSalus/Commissione, C-313/19 P, EU:C:2020:869
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C-292/23, EU:C:2025:255
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea), C-281/22, EU:C:2023:1018
Corte di Giustizia, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C-50/00 P, EU:C:2002:462
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a., C-29/22 P e C-44/22 P, EU:C:2024:725
Corte di Giustizia, parere 1/20, del 16 giugno 2022, Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato, EU:C:2022:485
Corte di Giustizia, parere 1/09, dell’8 marzo 2011, Accordo sulla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, EU:C:2011:123


