Sommario: 1. Il possibile superamento della neutralità di genere nel diritto penale italiano 2. Fattispecie autonoma e/o circostanze aggravanti. 3. La scelta di estromettere il riferimento al “motivo di genere”: a) l’espressione “in quanto donna”. 3.1. b) le fattispecie alternative previste dal disegno di legge. 4. La lettura oggettiva degli elementi costitutivi del femminicidio. 5. Dal “divorzio all’italiana” alla violenza contro le donne: il possibile mutamento di paradigma della legislazione penale.
1. Il possibile superamento della neutralità di genere nel diritto penale italiano
Il disegno di legge n. 2528, già approvato dal Senato e intitolato Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, prevede all’art. 1 l’introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio e l’introduzione di circostanze aggravanti, modellate sugli stessi elementi costituitivi del reato autonomo, per i seguenti reati: maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali e omicidio preterintenzionale (intervenendo sul catalogo delle aggravanti previsto dall’art. 585 c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), violenza sessuale (intervenendo sull’art. 609-ter c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di foto e video a contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p.).
La formulazione dell’autonoma fattispecie di femminicidio, con elementi che, come precisato, compaiono anche nelle circostanze aggravanti previste per reati diversi dall’omicidio, è la seguente:
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Il cambio di passo che un intervento di questo tipo imprimerebbe all’ordinamento giuridico italiano è evidente, posto che il diritto penale supererebbe la propria neutralità rispetto alle questioni di genere. La violenza contro le donne, in particolare, sarebbe considerata come fenomeno diverso e ulteriore rispetto alla violenza domestica, cui si ispirano le norme attuali che valorizzano la relazione (attuale o passata) tra reo e vittima[1].
Si tratta, a mio avviso, di un cambiamento non solo in linea con le indicazioni offerte dal diritto internazionale[2] e da quello eurounitario[3], ma opportuno e auspicabile nell’attuale contesto storico-culturale.
La traduzione di questo cambio di passo nelle categorie e nel lessico giuridico-penali rappresenta un’operazione tutt’altro che scontata. Mi soffermerò, quindi, sui profili di possibile criticità che, mi pare, emergano dal disegno di legge in esame.
2. Fattispecie autonoma e/o circostanze aggravanti
Una delle scelte più evidenti del disegno di legge è l’introduzione di una fattispecie autonoma di reato in riferimento al (solo) femminicidio, prevedendo invece un reato circostanziato per le altre fattispecie che si è ritenuto di attrarre nell’orbita della violenza contro le donne.
Il nuovo delitto di femminicidio individuerebbe una fattispecie speciale rispetto all’omicidio volontario (art. 575 c.p.). Risulta dunque superflua la precisazione, posta in chiusura del primo comma dal nuovo art. 577-bis c.p., secondo cui «fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575»: in caso di mancata integrazione dell’elemento specializzante, i principi generali imporrebbero, senza dubbi particolari, l’applicazione della fattispecie generale.
Già in passato (e prima della proposta di riforma di cui stiamo discutendo) mi sono espressa a favore del reato circostanziato come strumento più “utile” a veicolare uno statuto penale differenziato per la violenza contro le donne. Avevo ragionato, in particolare, sulla possibilità di introdurre una circostanza aggravante comune che si applicasse a tutti i reati di genere, superando anche le potenziali ambiguità insite nel concetto di “violenza” come elemento, essenziale o accidentale, di una fattispecie di reato[4].
Anche a voler restare nel perimetro delineato dalla “violenza” e, quindi, nell’ambito dei delitti selezionati dal disegno di legge, come ho già evidenziato nel corso della mia audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, credo sia più opportuno (e, per certi aspetti, più semplice) ragionare sull’introduzione di una circostanza aggravante, coordinata con le altre già esistenti per evitare illegittime duplicazioni sul piano sanzionatorio.
Sono almeno tre le ragioni che motivano questa conclusione.
Si garantirebbe, anzitutto, una maggiore “flessibilità” sul versante della commisurazione della pena. L’intervento legislativo, poi, risulterebbe forse più coerente sul piano sistematico, mettendo “sullo stesso piano”, sul versante della risposta giuridica, il femminicidio e le altre forme di violenza contro le donne. L’introduzione di una circostanza aggravante anche in riferimento all’omicidio, infine, potrebbe semplificare il regime di imputazione dell’elemento in questione, specie per ciò che attiene all’accertamento del dolo.
Segnalo che la fattispecie di femminicidio non escluderebbe, in generale, le aggravanti della relazione previste all’art. 577 primo comma, n. 1 e secondo comma c.p., come precisato dallo stesso art. 577-bis, secondo comma c.p.[5]. La medesima situazione, mutatis mutandis, si registra per le fattispecie aggravate secondo la formulazione del disegno di legge, in riferimento alle quali si applicherebbe tanto l’aggravante di genere quanto quella della violenza domestica. L’applicazione cumulativa delle nuove norme e di quelle già esistenti potrebbe sollevare qualche dubbio sul piano della ragionevolezza-proporzione.
3. La scelta di estromettere il riferimento al “motivo di genere”: a) l’espressione “in quanto donna”
Una seconda scelta evidente del disegno di legge è quella di non affidarsi al “motivo di genere” per la formulazione della fattispecie di femminicidio (e delle aggravanti per gli altri delitti).
La violenza contro le donne, secondo l’impostazione che a me pare preferibile, rappresenta una specificazione della più ampia categoria dalla violenza di genere. Una definizione del species riferendosi genus, allora, sembrerebbe la scelta intuitivamente più immediata, anche considerando la definizione di genere che si sta progressivamente stabilizzando a livello non nazionale[6].
Da questa premessa, deriva, come necessaria conseguenza, il ricorso a una tecnica di descrizione della fattispecie di tipo non sintetico, ma analitico, con un minuzioso elenco degli elementi costituitivi che caratterizzano la violenza contro le donne.
In questo contesto si colloca anche l’inserimento dell’espressione “in quanto donna”. Questa precisazione, che ha destato perplessità in alcuni commentatori soprattutto per una possibile tensione rispetto al principio di determinatezza, compare ormai stabilmente nel dibattito internazionale relativo al femminicidio, a partire dalla celeberrima definizione offerta da Diana Russel: il femminicidio deve essere inteso come «the killing of females by males because they are female»[7]. Sul piano normativo, il riferimento obbligato è all’art. 3 Convenzione di Istanbul, lettera d): «l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato» o all’art. 2 direttiva UE 1385/2024, lettera a): «“violenza contro le donne”»: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata»[8]. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, la determinatezza di un termine o di una espressione non può valutarsi in una prospettiva “atomistica”, rendendosi per contro necessario valorizzare il rapporto di quel termine o di quella espressione (anzitutto) con gli altri elementi della stessa fattispecie[9].
A me pare che gli altri elementi della fattispecie contribuiscano a “concretizzare” l’espressione “in quanto donna”, contestualizzando la condotta penalmente rilevante attraverso quella asimmetria di potere che, indubbiamente, restituisce il senso della violenza di genere come fenomeno (non contingente o eccezionale, ma) strutturale, che nel contesto socio-culturale trova la sua spiegazione[10]. “In quanto donna”, detto altrimenti, costituisce un tentativo di traduzione linguistica, sia pur parziale, del “motivo di genere” riferito al peculiare settore della violenza contro le donne.
Nella formulazione prevista dal disegno di legge, però, l’espressione “in quanto donna” sembrerebbe connotare la sola condotta di “controllo, possesso o dominio”. A me sembra, invece, che si tratti di una precisazione che potrebbe e dovrebbe connotare anche le altre condotte, trattandosi, appunto, di una caratteristica generale della violenza contro le donne come forma di violenza di genere. A ciò si aggiunga che questa precisazione, se adeguatamente contestualizzata, anziché porre dubbi di determinatezza o ragionevolezza, potrebbe contribuire a ridimensionarli: il riferimento alla limitazione delle libertà individuali (forse di per sé non del tutto necessario), per esempio, potrebbe risultare meglio precisato evidenziando la matrice socio-culturale della condotta.
3.1. b) gli elementi alternativi previste dal disegno di legge
La descrizione analitica proposta dal disegno di legge si affida a un elenco di elementi tra loro alternativi. Il fatto, più esattamente, deve essere commesso: a) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione oppure b) come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna oppure c) in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o, infine, d) come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
È comprensibile la preoccupazione di delineare una fattispecie capace di comprendere l’eterogenea casistica riconducibile al femminicidio e, più in generale, alla violenza contro le donne, anche se forse l’elenco, forse, potrebbe risultare ridondante.
Come ho già avuto modo di precisare nel corso della mia audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, a me pare che la triade “controllo, possesso, dominio”, da intendersi ordinata secondo una progressione ascendente a seconda della incidenza sulla sfera di autodeterminazione della donna[11], riesca a comprendere le offese astrattamente riconducibili sotto l’etichetta del femminicidio. La violenza contro le donne risulta chiaramente emancipata dalla sussistenza di una relazione affettiva, collocandosi, invece, sul versante della asimmetria di potere tra uomo e donna.
Quanto ai concetti di “odio, discriminazione e prevaricazione”, in questi ultimi sembrerebbe riecheggiare, almeno in parte, quella «finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» che compare nell’art. 604-ter c.p. e sulla cui estensione anche alle questioni di genere si era discusso in occasione del disegno di legge AS n. 2005 del 2021 (c.d. d.d.l Zan). A venire in considerazione non sono solo (e tanto) i possibili dubbi relativi alla determinatezza di questi elementi, ma il fatto che gli stessi rimandino, sia pur solo terminologicamente, all’universo concettuale dei reati di odio, secondo una prospettiva che a me convince poco.
Il rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo non mi pare in grado di selezionare offese ulteriori rispetto a quelle che sarebbero già comprese nella triade controllo, possesso dominio. Si tratta di un elemento che non sembra presentare particolari criticità sul piano interpretativo. Segnalo, però, un possibile profilo di sovrapposizione con l’aggravante della relazione prevista all’art. 577, comma 1, n. 1 c.p.: se, infatti, il concetto di “mantenere un rapporto affettivo” si riferisce a una relazione in corso e non ancora conclusa, potrebbe altresì configurarsi l’aggravante prevista dall’art. 577 c.p., ponendo l’esigenza di evitare irragionevoli duplicazioni sul piano sanzionatorio.
Anche la limitazione delle libertà fondamentali della donna non sembra svolgere una funzione ulteriormente selettiva dell’offesa, scontando, in più, un maggior grado di indeterminatezza rispetto alle altre condotte. Se, in via interpretativa, si riferisse la precisazione “in quanto donna” anche a questa possibile modalità di realizzazione del fatto, potrebbe forse recuperarsi una maggiore concretezza della stessa.
4. La lettura oggettiva degli elementi costitutivi del femminicidio
Il disegno di legge, condivisibilmente, fa riferimento a una terminologia di stampo oggettivo-causale nella descrizione della fattispecie (“il fatto è commesso come atto di…” o “in relazione a…”), evitando riferimenti linguistici che rimandino alla finalità perseguita dall’agente.
Il riferimento concettuale al “motivo di genere” impone di chiarire se attraverso la violenza di genere si intenda valorizzare il disvalore soggettivo costituito dalla causa psichica che ha spinto il soggetto ad agire o se, viceversa, il concetto in questione possa essere ricostruito su basi oggettive.
A me sembra preferibile intendere le “ragioni” alla base della violenza di genere in senso meramente oggettivo, senza la necessita di un’indagine sulla causa psichica che ha spinto il soggetto ad agire o, più in generale, sul suo foro interno, giungendo, tra l’altro, alla conclusione (poco auspicabile) di una necessaria rappresentazione del motivo in questione. Il reato, detto altrimenti, deve essere “causato” da un modello socio-culturale fondato sulla discriminazione di genere. Non importa che il soggetto sia stato concretamente motivato alla commissione del reato dalla discriminazione di genere: ciò che importa è che quel modello, oggettivamente riconoscibile in sede di accertamento della responsabilità penale, sia disapprovato dall’ordinamento.
Il profilo relativo all’accertamento del dolo, alle cui criticità si è fatto cenno, si pone su un piano logicamente e cronologicamente successivo rispetto a quello della fattispecie oggettiva, che, in quanto tale, non mi pare assecondi il rischio di una curvatura soggettivizzante del reato in questione o, addirittura, di poco auspicabili derive verso un diritto penale d’autore.
5. Dai reati d’onore e dal “divorzio all’italiana” alla violenza contro le donne: il possibile mutamento di paradigma della legislazione penale
L’obiettivo, ad ogni modo, è quello di inserire nel codice penale delle norme capaci di operare nella prassi applicativa, evitando ogni possibile complicazione definitoria. Specie per il femminicidio, detto altrimenti, deve evitarsi in ogni modo il rischio di una paralisi operativa della nuova fattispecie, con la conseguenza per cui continuerebbe ad applicarsi il generale reato di omicidio volontario, ma risulterebbe alterato il “conteggio” formale dei femminicidi, inevitabilmente “tarato” proprio sull’art. 577-bis c.p.
Il diritto penale specie quando a venire in considerazione sia la tutela di interessi personali o personalissimi, esprime, insieme e in accordo alla Costituzione, le “opzioni di fondo” del contesto sociale e culturale di cui il diritto stesso è espressione. Il diritto penale è un diritto “culturalmente orientato” e credo che, dopo svariati decenni dalla formale abrogazione dei delitti per causa d’onore e dai divorzi all’italiana raccontati al cinema da Pietro Germi, la violenza contro le donne sia pronta a tornare sul palcoscenico delle scelte di criminalizzazione, interpretando però un ruolo del tutto antitetico rispetto a quello assegnatole dalla versione originaria del codice penale. Non si tratta di cedere alle lusinghe di un panpenalismo ipocrita e populista, sacrificando la tutela delle donne sull’altare di un diritto penale simbolico, inutile e anzi, controproducente. Si tratta, piuttosto, di valorizzare la responsabilità “di aver a che fare” con il diritto penale[12], consapevoli che un’eventuale risposta sul piano della repressione non si sostituisce, in alcun modo, all’irrinunciabile intervento sul versante più strettamente preventivo.
[1] Amplius, A. Massaro, Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio, in Sist. pen., 25 giugno 2025, che costituisce il testo, rivisto e ampliato, della memoria scritta depositata in occasione durante l’audizione svolta, il 20 maggio 2025, presso la Seconda Commissione Giustizia del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1433.
[2] Il riferimento è, soprattutto, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul).
[3] V., in particolare, Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
[4] A. Massaro, Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes, in GenIUS, 3 gennaio 2025, 27 ss. Si interrogano sulla possibilità/opportunità di ragionare nei termini di una circostanza aggravante anche G.L. Gatta, Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali, in Sist. pen., 20 giugno 2025, § 7.; V. Mongillo, Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva, in Sist. pen., 12 giugno 2025, 13.
[5] V. infra, § 3.4. per possibili profili critici nel rapporto con il rifiuto della donna di mantenere o instaurare un rapporto affettivo.
[6] Per una formulazione che valorizzi esplicitamente il motivo di genere, M. Pelissero, Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere, in Dir. pen. proc., 5/2025, 561; G.L. Gatta, Il reato di femminicidio, cit., § 2.2.
[7] R.A. Harmes, D.E.H. Russell, Femicide in Global Perspective, Teachers College Pr, 2001, 3. In J. Radford, D.E.H. Russell, Femicide: The Politics of Woman Killing, Twayne Pub, 1992, il femminicidio era invece definito come «the misogynist killing of women by men».
[8] Sottolinea la conformità dell’espressione alle fonti europee e internazionali F. Menditto, Riflessioni sul delitto di femminicidio, in Sist. pen., 2 aprile 2025, § 7.
[9] V. già Corte cost., 15 maggio 1989, n. 247, punto 3 del Considerato in diritto.
[10] Sul femminicidio come delitto di potere, P. Di Nicola Travaglini, Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere, in Sist. pen., 5/2025, 5 ss.
[11] Il controllo indicherebbe la limitazione della libertà di autodeterminazione a un livello “minimo”, il possesso farebbe riferimento a una vera e propria reificazione della donna, mentre il dominio si riferirebbe a uno stato assoggettamento complessivo della persona.
[12] I. Boiano, Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica, in Giust. insieme, 4 aprile 2025, § 4.

