“Decreto sicurezza” 2026: le disposizioni di natura penale

1. Una introduzione

Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, c.d. Decreto-legge Sicurezza, da poco entrato in vigore, introduce nel sistema “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.

Rispetto ai precedenti provvedimenti appartenenti allo stesso sperimentato format (sei “Pacchetti sicurezza” intervenuti negli ultimi diciotto anni) quest’ultimo provvedimento presenta una configurazione, se possibile, ancora più disarticolata. Le misure introdotte non sono infatti volte a rafforzare l’azione di contrasto in uno specifico settore o ad intercettare una specifica modalità di aggressione alla sicurezza pubblica. L’intento sembra essere quello del potenziamento ‘puntiforme’ di singoli strumenti di lotta attiva nei più differenti perimetri della illegalità. Nel contenitore normativo vengono, pertanto, ricomprese categorie di autori e fenomeni assai eterogenei: dalle persone migranti ai minori, dagli attivisti politici agli autori di reati predatori, cumulativamente considerati come un “problema di sicurezza”.

Sul piano del diritto penale sostanziale è enucleabile un connotato essenziale che accomuna le diverse disposizioni contenute all’interno del Capo I del Decreto (artt. da 1 a 11): l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica viene identificata tout court con la repressione emergenziale, prediligendosi un approccio muscolare a cui si può ricondurre una sicura valenza dal punto di vista simbolico-comunicativo. Occorre, tuttavia, riflettere sul grado di efficacia di una strategia politica che pure incontra grandi adesioni, ma che appare per larga parte ancorata ad una visione semplicistica delle questioni affrontate.

Sotto l’aspetto del metodo, è opinabile la scelta di ricorrere – ancora una volta – allo strumento della decretazione d’urgenza, per introdurre nuove figure di reato e inasprire pene in relazione a illeciti già esistenti, nei diversi ambiti a cui il Decreto si riferisce.

 Come noto e ripetutamente rilevato in occasione dell’approvazione di tutti i precedenti “decreti sicurezza”, i presupposti costituzionali della necessità e dell’urgenza, previsti per l’adozione del decreto-legge, dovrebbero manifestarsi in modo oggettivo. Eppure, non sembra possibile rintracciare tale urgenza nel settore dell’ordine pubblico, il quale presenta problematiche di natura strutturale, che non si identificano semplicemente nella gestione di emergenze momentanee, ma sono intrinsecamente connesse alla stabilità, alla pacifica convivenza e all’esercizio dei diritti fondamentali all’interno di un ordinamento giuridico, richiedendo uno sforzo di elaborazione complesso.

Ma più di tutto non pare condivisibile l’idea che questioni di questa natura possano trovare risposta pressoché esclusiva nell’utilizzo di misure di tipo punitivo mosse dall’onda emotiva dei più recenti fatti di cronaca e azionate in chiave eminentemente simbolica.

2. Disciplina degli strumenti da taglio e gestione della devianza giovanile

I suddetti caratteri risultano immediatamente evidenti se si guarda alla parte del Decreto che attiene al controllo delle armi cc.dd. bianche, con il dichiarato obiettivo di contrastare il fenomeno delle “baby gang”.

Anzitutto, viene introdotta una nuova fattispecie criminosa, quella di “porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a otto centimetri”, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 23/2026 che modifica l’art. 4 della l. 18 aprile 1975, n. 110, inserendovi un nuovo comma 8).

Si applicano, in tal caso, le aggravanti previste dall’art. 4-bis, comma 2, della medesima l. 110/1975.

A questa figura si aggiunge la ipotesi di reato del “porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”, punito con la reclusione da 1 a 3 anni (art. 4 bis, comma 1, l. 110/1975, come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) punto 1 del Decreto stesso).

A prima lettura può notarsi come siffatti “innesti” sulla disciplina in materia di porto di “armi bianche” finiscano per complicare il disposto normativo preesistente, di per sé già poco lineare, evidenziandosi un problema di coordinamento delle nuove disposizioni con quelle già contenute nella legge n. 110 del 1975. Una ipotizzabile messa in ordine delle molteplici fattispecie vigenti porterebbe a ritenere – ma non si tratta evidentemente di una lettura scontata – che l’art. 4 bis, comma 1, l. 110/1975 trovi applicazione per le armi da punta e taglio con lama doppia o che presentino le caratteristiche dell’elenco richiamato nella norma; che l’art. 4, comma 8, l. 110/1975 possa riguardare i casi di armi non considerate dall’art. 4 bis, comma 1 e che presentino lama singola superiore agli otto centimetri; che l’art. 4, commi 2 e 3, l. 110/1975 si riferisca ad armi da punta e taglio con lama singola, non contemplate dall’art. 4 bis, comma 1, di lunghezza pari o inferiore agli otto centimetri.

Viene ad evidenziarsi peraltro con riguardo alle aggiunte di ultima introduzione una discutibile scelta sul piano della tecnica legislativa. Si manifestano, cioè, ictu oculi le ricadute negative in ordine alle esigenze di economia legislativa e sulla tenuta del principio di determinatezza derivanti dall’utilizzo di una tecnica di normazione casistica. Si pensi, in particolare, alla elencazione racchiusa all’interno del richiamato art. 4 bis comma 1 l. 110/1975, che conduce comunque ad una eccessiva frammentazione del precetto penale, come tale inadeguato a chiarire il significato della norma incriminatrice. La descrizione normativa delle ‘lame’ oggetto di divieto risulta talmente vasta da poter innescare, tra l’altro, il coinvolgimento nella incriminazione di coloro che impiegano (lecitamente) gli strumenti da taglio per attività quotidiane o ricreative. Al fine di scongiurare un tale allargamento delle maglie applicative della disposizione potrebbe ipotizzarsi in sede di conversione del Decreto (il documento è destinato in questi giorni alla discussione della Camera) un emendamento al testo proprio indirizzato alla introduzione di deroghe chiare al divieto di utilizzo di piccole lame. Le deroghe dovrebbero riguardare i soggetti che possono comprovarne un impiego per esigenze lavorative oppure hobbistiche ovvero addurre una giustificazione certa al loro utilizzo. Il che significherebbe inserire, in qualche misura, anche in questa fattispecie il requisito del “giustificato motivo”, che invece il legislatore aveva inteso riservare a quella dell’art. 4 probabilmente per ammettere una graduazione della risposta punitiva in riferimento alle diverse categorie di fatti sanzionati, nonchè per provare a contenere le difficoltà interpretative notoriamente legate alla elasticità operativa della clausola stessa. Di fatto, la scelta originaria dell’Esecutivo, se venisse, invece, confermata, senza realizzare quantomeno una contestualizzazione del divieto in luoghi e situazioni specifiche, rischierebbe di legittimare una estensione ingiustificata della punibilità per il porto degli strumenti da taglio rientranti nella descrizione dell’art. 4 bis.

È attualmente prevista, sempre in un’ottica afflittiva, per entrambe le nuove fattispecie la possibilità per il prefetto di applicare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della licenza di porto d’armi ovvero il divieto di conseguirli, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente (art. 1 comma 1, lett. a), d.l. 23/2026 che novella l’art. 4 l. 110/1975 con l’aggiunta dei commi 9 e 10 e art. 1, comma 1, lett. b) punto 3, d.l. 23/2026 che novella l’art. 4 bis l. 110/1975 con l’aggiunta del comma 2 bis).

Alla previsione di queste sanzioni si accompagna il rinvio all’art. 75 del Testo unico sugli stupefacenti (d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) i cui commi (3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12) il Decreto 23 richiama “in quanto compatibili” (art. 1 comma 1 lett. a) punto b): tale rimando probabilmente interviene a dettare le modalità procedimentali di irrogazione delle sanzioni azionabili dal prefetto, ferma restando la necessità di individuare, in concreto, la praticabilità del rinvio ad una disciplina di natura diversa, dettata per scopi ed esigenze differenti.

In caso di condanna è disposta, inoltre, la confisca degli strumenti di cui al comma 1 dell’art. 4 bis l. n. 110/1975 (come stabilito dal comma 2 ter del medesimo art. 4 bis inserito dall’art. 1 comma 1 lett. b) punto 3, d.l. 23/2026). Si tratta di una ipotesi di confisca obbligatoria, che induce a riflettere sulla sua attuale coesistenza con lo strumento della confisca “delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”, disciplinato dall’art. 240, comma 1, n. 2, c.p.

Se i fatti sono commessi dal minore di anni 18, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale (nuovo art. 4 ter l. n. 110/1975 commi 1 e 2, come introdotti dall’art. 1 comma 1 lett. c, d.l. 23/2026).

L’introduzione di quest’ultima sanzione pecuniaria assume un particolare rilievo critico, in quanto (oltre al rischio di legittimare forme di deresponsabilizzazione del minore) sembra integrare una ipotesi di responsabilità oggettiva, ponendosi in contrasto con l’art. 3 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (espressamente richiamato dall’art. 4 ter) e con i principi garantistici di natura costituzionale e convenzionale che governano anche la disciplina di irrogazione delle sanzioni amministrative sostanzialmente punitive.

L’art. 2 comma 1 lett. b) del d.l. n. 23/2026, dal canto suo, introduce un ampliamento dei reati per i quali è previsto l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Tra le diverse fattispecie adesso figurano quelle di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia “quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo”.

In questa maniera, divieti e sanzioni diventano lo strumento d’elezione in materia di gestione della devianza giovanile e della povertà educativa, distogliendo l’attenzione rispetto all’obiettivo della costruzione di un modello di sicurezza integrato che metta al centro prevenzione sociale, diritti ed inclusione.

3. Le nuove norme in materia di furto con destrezza e rapina c.d. collettiva

Di peculiare interesse penalistico – nell’ambito della riforma – sono, poi, le “Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato”.

L’art. 3 comma 1 lett. c) del d.l. n. 23/2026 amplia la fattispecie (autonoma) di furto con destrezza, includendovi la sottrazione di mezzi di pagamento elettronici, dispositivi informatici e beni di “valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità” (art. 624 bis comma 2 c.p.).

Sembra evidente in questo caso una problematica di coordinamento delle circostanze aggravanti inglobate dalla norma, ossia quelle ex art. 625, n. 4, c.p. e art. 61, n. 7, c.p.

 Tra le novità di grande impatto vi è il ripristino, per questa via, della procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza, in detti specifici casi, la quale si lega a ragioni di rafforzamento del contrasto a forme di microcriminalità, atti predatori e violenze che incidono in modo significativo sulla percezione di sicurezza nelle città e nei luoghi ad elevata frequentazione.

Nondimeno, sebbene si tratti di fatti di reato integrati da comportamenti particolarmente insidiosi, l’estensione dell’ambito di applicazione del diritto penale e dell’azione punitiva dello Stato che ne deriva dovrebbe essere contemperata con esigenze di proporzionalità e con quelle deflattive, considerando che tali fatti ledono principalmente gli interessi patrimoniali della vittima, benchè in concorso con altri interessi legati alla personale sicurezza digitale. Da quest’ultimo punto di vista si sceglie comunque di potenziare la sola risposta penale senza però dedicare a questi temi un impegno ulteriore e diretto a garantire, a monte, una maggiore sicurezza dei flussi informatici.

Di particolare effetto è la introduzione dell’art. 628 bis c.p., che punisce con la reclusione da 10 a 25 anni e con la multa da 6.000 a 9.000 euro la “rapina aggravata da gruppo organizzato”, commessa con modalità e tecniche violente o atti di sabotaggio e posta in essere contro istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori (art. 3 comma 1 lett. d) del d.l. 23/2026).

Non passa inosservata la cornice edittale del nuovo reato, che nel limite massimo arriva a eguagliare la pena prevista per i delitti contro la vita, segnalando una volontà di repressione estrema ovvero il riconoscimento normativo di un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto caratteristiche sempre più allarmanti, tipiche degli assalti ai portavalori.

Il messaggio trasmesso dal Decreto è chiaro: l’esibizione di massima severità quale sostanza (politica) della riforma.

Ora, nel d.l. 23 la fattispecie di rapina ex art. 628 bis c.p. è costruita come titolo autonomo di delitto (figura speciale rispetto alla rapina base di cui al comma 1, c.d. propria), distinguendosi dalla rapina aggravata comune per il peculiare disvalore insito nei requisiti della organizzazione armata e nell’utilizzo di mezzi micidiali.

Ebbene, a tal proposito, può osservarsi, in linea generale, che la frammentazione delle fattispecie (come titolo autonomo di reato ma il dato con cambierebbe rispetto alla creazione di un reato circostanziato) non modifica mai l’area del penalmente rilevante; ha senso come presupposto di differenziazioni nel trattamento sanzionatorio. E con riguardo specifico alla nuova figura di rapina aggravata la duplicazione normativa non pare avere una particolare utilità tecnica, se non una valenza, anche qui, di natura comunicativa. Difatti, il sistema contempla già un insieme di circostanze aggravanti per il delitto di rapina (art. 628, comma 3 c.p.) attraverso cui poter graduare la pena, tra le quali si annoverano proprio l’uso di armi, la commissione in più persone riunite, l’aggravante mafiosa; ed in più è possibile contestare il concorso con l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) o con ulteriori reati in materia di esplosivi e armi.

Inoltre, non ci si può non soffermare (anche) in questo caso, considerato il grado di afflittività della sanzione prevista, su valutazioni di compatibilità della nuova figura con il canone di proporzionalità, che ad oggi, secondo la più recente lettura costituzionale, costituisce un diretto corollario dell’art. 27 Cost. in materia di sanzioni penali. Ciò a fronte di fatti che, pur connotati da un elevato grado di offensività e denotativi della pericolosità sociale degli autori, non prevedendo come (ulteriore) evento dannoso la morte o lesioni gravissime, sembrano non toccare la soglia di disvalore e di gravità espressa dal legislatore attraverso la comminatoria di quella entità di pena. Senza considerare che nei casi di concorso tra la nuova aggravante e le aggravanti speciali disposte per la rapina o quelle di cui all’art. 61 c.p. lo stesso art. 628-bis (comma 1 seconda parte) stabilisce un ulteriore aumento della sanzione nel minimo edittale da 10 a 12 anni di reclusione e da 6.000 a 7.000 euro di multa. Il comma 2 dell’art. 628 bis c.p. rimanda, poi, al disposto dell’art. 628 comma 5 c.p. e dunque le attenuanti, salvo quella della minore età, che eventualmente concorrono dovrebbero calcolarsi rispetto alla pena prevista dalla circostanza aggravante.

In diverse tra le disposizioni penali del d.l. sono peraltro ravvisabili profili di insufficiente determinatezza e tassatività della fattispecie; in particolare la clausola di chiusura di cui al nuovo art. 628 bis comma 1 c.p. si riferisce, quali modalità – eccessivamente ampie – di realizzazione della rapina c.d. collettiva, ad “ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio”, diversi rispetto alle pratiche, indicate nella norma, di chi “scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose”. Ma anche il riferimento a queste ultime, ossia l’impiego di sostanze chimiche o batteriologiche, pone problemi di coordinamento con le discipline preesistenti indirettamente richiamate, in primis quella antiterrorismo.

Si prospetta altresì all’interprete la questione concernente la lettura del requisito di fattispecie del “gruppo organizzato”, in ordine segnatamente alla relativa composizione e struttura, così da poterlo differenziare rispetto alla mera, occasionale aggregazione.

Con lo schema della ‘collaborazione’ tipico dei reati associativi, la nuova norma (al comma 3) dispone, poi, che la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso.

L’art. 3 (commi 2, 3 e 4) del Decreto riconduce, infine, il nuovo reato di rapina aggravata al novero delle fattispecie cui si applicano gli artt. 240 bis, 518 quater, comma 2, 648, comma 1, c.p. e gli artt. art. 51, comma 3-quinquies e 407, comma 2, lettera a), numero 2) c.p.p.; ai casi in cui le intercettazioni seguono le regole meno rigide ex art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; alla categoria dei reati ostativi ex art. 4 bis, comma 1-ter, ord. Penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354).

4. Misure in tema di spazi urbani a vigilanza rafforzata e per il contrasto allo spaccio di stupefacenti

Venendo ora al tema delle “Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbane e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche”, c’è da rilevare come l’art. 4 del d.l. n. 23/2026 recepisca la prassi avviata attraverso le ordinanze prefettizie riguardanti le cc.dd. piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, le aree urbane invase dalla movida notturna, nonché quelle segnate da un evidente degrado ambientale, e utilizzate – conformemente alla circolare del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2024 e sulla base dell’art. 2 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) – per istituire spazi a vigilanza rafforzata.

L’art. 4, in particolare, al comma 1 lett. a) n. 2, istituzionalizzando le pregresse esperienze prefettizie, stabilisce che il Prefetto, per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili anche più volte nel limite massimo di 18 mesi, possa individuare specifiche zone caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità (cc.dd. zone rosse), nelle quali è disposto l’allontanamento di soggetti che tengono comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità. Deve altresì trattarsi di soggetti che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio; reati in materia di stupefacenti; reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o di particolari strumenti atti ad offendere (nuovi commi 3 bis e ter aggiunti all’art. 9 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, c.d. Minniti, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48).

Per di più, l’ordine di allontanamento già disciplinato dall’art. 9 commi 1 e 2 prima parte del d.l. 14/2017 originariamente operava con riguardo a comportamenti, tra gli altri, atti ad impedire la fruizione di infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di presidi sanitari, di scuole, università, di luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, di aree urbane destinate a pubblici spettacoli, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ex lege previsti. Attualmente il medesimo ordine di allontanamento risulta applicabile anche a coloro che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza (art. 4, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. 23/2026, che modifica il comma 2 seconda parte dell’art. 9 “Decreto Minniti”).

Altresì, il divieto di accesso (c.d. Daspo urbano) ex art. 10 d.l. n. 14/2017 – originariamente previsto solo in caso di reiterazione delle condotte che comportano l’ordine di allontanamento se da questa possa derivare pericolo per la sicurezza, nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio – viene ora allargato sino a riguardare coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui opera l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (comma 3 bis dell’art. 10 d.l. 14/2017, inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b) n. 4, d.l. 23/2026).

A quest’ultimo proposito, l’allargamento dell’operatività della misura interdittiva del “Daspo” alle ipotesi di condanna non definitiva induce una riflessione rispetto alle esigenze di salvaguardia del diritto del singolo alla partecipazione alla vita pubblica che, per questa via, subisce una minaccia importante.

Si introduce inoltre l’arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 4, comma 1, lett. b) n. 6, d.l. 23/2026, che modifica l’art. 10 comma 6 quater d.l. 14/2017).

Risulta chiaro, in ogni caso, che si tratta di disposizioni sostenute da una finalità legittima, che tuttavia, nell’impatto con la varietà dei casi reali, determinano pure risultati incongrui rispetto a quella stessa finalità.

In altri termini, sebbene occorra reprimere le forme di violenza nei contesti urbani a più elevato rischio, è altrettanto vero che il Decreto interviene con misure in grado di produrre conseguenze molto incisive in ambiti sociali spesso di forte marginalizzazione, nei quali si dovrebbe agire a monte anche con strumenti preventivi, diversi da quello penale.

Lo stesso d.l. n. 23 all’art. 5, in materia di “Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti”, inserisce nel corpo dell’art. 73, comma 7-bis, d.p.r. n. 309/1990, tale paragrafo: “Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato”.

Viene così introdotta una ipotesi di confisca obbligatoria che sostituisce quella facoltativa precedentemente prevista e attraverso la quale è possibile aggredire qualsiasi bene mobile che sia stato utilizzato o abbia anche solo agevolato la commissione del reato di produzione, cessione o detenzione a fini di cessione dello stupefacente.

È facile notare, in tal caso, che lo strumento ablatorio si allontana dalla ordinaria finalità preventiva e di neutralizzazione del rischio, per assumere una valenza eminentemente sanzionatoria, diventando tra l’altro estendibile anche ad ipotesi non particolarmente gravi dal punto di vista della offensività e del disvalore penale (si pensi, a titolo esemplificativo, al singolo episodio di cessione di dosi esigue di sostanze stupefacenti).

Pertanto, la confisca obbligatoria, così congegnata, sembra destinata ad assumere tratti di sproporzione rispetto alla reale consistenza dei fatti di reato.

5. Il nuovo illecito penale nel settore della sicurezza stradale

Ancora, l’impegno penalistico del Governo è proseguito con un profondo potenziamento del ruolo e delle funzioni dei pubblici ufficiali, in particolare delle forze dell’ordine, finanche al di là dei compiti di polizia giudiziaria.

Oltre all’art. 7 del Decreto in tema di perquisizioni in casi di eccezionale gravità e del fermo di prevenzione (su cui si rimanda ai primi commenti della dottrina processual-penalistica), sul versante del diritto penale sostanziale un esempio emblematico di questa direttrice è offerto dall’art. 8 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), che inserisce all’art. 192 del Codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il comma 7-bis. La norma disciplina una nuova figura di reato attraverso la quale si punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni “chiunque si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità”, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, ovvero non ottemperando all’invito a fermarsi da parte della polizia stradale e dei soggetti ad essa equiparati. Si applicano altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato (art. 8 comma 1). Per tale condotta è possibile l’arresto in flagranza differita in forza del nuovo art. 382 bis, comma 1-ter, c.p.p. (art. 8 comma 2).

Anche rispetto a questa disposizione del Decreto-legge può osservarsi come essa intervenga a punire comportamenti già sanzionati dall’ordinamento; pare dunque difficile intravedere le ragioni di necessità e urgenza che ne dovrebbero giustificare la introduzione. Invero, l’elemento della commissione del reato “con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità” è l’unico tratto distintivo rispetto alla fattispecie di fuga, a seguito di incidente che abbia cagionato danno alle persone, già prevista dall’art. 189, comma 6, d. lgs. 285/1992 (la pena è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni). In assenza del suddetto requisito, il mancato rispetto dell’invito a fermarsi rimane sanzionato in via amministrativa (art. 192, comma 6, d. lgs. 285/1992).

Parimenti, a voler ritenere che l’intento del legislatore sia stato quello di collocare il nuovo reato nello spazio che separa la figura di danno e l’illecito amministrativo previsti all’interno del C.d.S., la conclusione comunque non cambierebbe. Difatti, è già applicabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) nelle ipotesi di condotte che non integrano solo un mero inadempimento dell’ordine di polizia di arrestare la marcia, ma – pur non causando un effettivo incidente – si traducono in un comportamento oppositivo violento del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga ponendo in pericolo l’incolumità personale altrui.

Non vi è chi non veda come, per un verso, la nuova fattispecie (di pericolo) si inserisca in un paradigma di risposta essenzialmente simbolico: una fattispecie “spot” che, nel creare la ennesima duplicazione normativa, si riduce a un’operazione priva di efficacia preventiva, azionata – com’è – per finalità di iper-punizione.

Per altro verso, la nuova figura, autonoma e speciale rispetto al delitto di cui all’art. 337 c.p. ed utilizzata per assicurare una tutela anticipata rispetto all’evento materiale di danno del reato ex art. 189 comma 6 d. lgs. 285/1992, finisce per delegare interamente all’interprete la valutazione, sguarnita di parametri predeterminati a livello normativo, delle circostanze atte a documentare le modalità pericolose e le conseguenze della fuga.

Si fanno allora evidenti le ricadute che questo determina sul piano dell’accertamento probatorio-processuale, che risulta senza dubbio complicato ed appesantito.

6. Nuove disposizioni in ordine a manifestazioni e riunioni pubbliche

Se poi si prendono in considerazione le disposizioni del Decreto che, senza allargare l’area del penale rilevante, mirano comunque ad una tutela rafforzata dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, va segnalata la norma che, in una prospettiva di velocizzazione del processo di irrogazione e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie applicabili, depenalizza le sanzioni previste dall’art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell’inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore: art. 9 comma 1 lett. a) in tema di “Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni”. In più, viene depenalizzato il rifiuto di obbedire all’ordine di scioglimento della riunione (art. 24, comma 3, T.U.L.P.S., modificato dall’art. 9 comma 1 lett. b) d.l. 23/2026).

Contestualmente alla depenalizzazione, si prevedono aggiuntivi illeciti amministrativi con sanzioni pecuniarie più elevate atte a contrastare, per tale via, la convocazione di riunioni senza preavviso e la condotta di chi non consenta il pacifico e regolare svolgimento delle manifestazioni.

Si provvede inoltre a novellare il comma 1 dell’art. 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose), già depenalizzato, con l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2.400 euro in luogo di quella originaria da 103 a 619 euro (articolo 9, comma 2, d.lgs. 23/2026).

Dunque, in ordine a manifestazioni e riunioni pubbliche – oltre al fermo di prevenzione, ormai strumento emblematico del nuovo Decreto, dopo la stretta, prevista nell’ambito della precedente manovra omnibus del 2025, sui blocchi stradali – la strategia attuale del Governo si concentra sulla “irrilevanza penale”, sostituita però da severe sanzioni amministrative pecuniarie (fino a euro 12.000 a fronte del tetto massimo di 413 euro di ammenda prima previsto).

La efficacia di queste nuove sanzioni andrà naturalmente misurata in relazione alla concreta possibilità di applicarle ai destinatari, quantunque le sanzioni amministrative pecuniarie risultino di per sè stesse dotate di maggiore effettività rispetto alle pene pecuniarie, dal momento che per esse non può trovare applicazione, come noto, lo strumento della sospensione condizionale della pena.

Così, la depenalizzazione di quelle fattispecie, che non avviene in chiave di attenuazione del relativo trattamento sanzionatorio, solleva dubbi sulla ragionevolezza della scelta di accrescimento della carica afflittiva delle nuove sanzioni pecuniarie in luogo della forbice edittale originaria.

Tale inasprimento non risulta motivabile in ragione di un maggiore disvalore, rispetto al passato, dei fatti contemplati dal richiamato articolo 9 del d.l. 23, ma – al contrario –sembra eccessivo e sproporzionato.

Per ciò solo, il raffronto tra le due discipline sanzionatorie (il regime penale antecedente e quello amministrativo vigente) è non solo utile ma anche necessario in relazione all’estensione, che va sempre guardata con favore, del complesso delle garanzie della “materia penale” a sanzioni amministrative che, indipendentemente dalla qualificazione formale, hanno natura e finalità punitiva.

Peraltro, tra gli ulteriori interventi del Decreto in ambito penale, viene prevista (art. 10 comma 1) la pena accessoria, discrezionalmente applicabile dal giudice con la sentenza di condanna, del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o pubblici assembramenti per un periodo da 1 a 3 anni ovvero, se la pena applicata è superiore a 3 anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, che si estende ai “reati di cui agli articoli 280, 280 bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell’art. 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell’articolo 585, 583 quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico”.

Nei casi in cui la nuova pena accessoria è applicabile, l’art. 10, al comma 2, stabilisce che con la medesima sentenza di condanna può irrogarsi anche la pena accessoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera a), del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, e cioè l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione è disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto (art. 10 comma 3 d.l. 23/2026).

A ciò si aggiunge l’operatività di talune norme disciplinanti il c.d. Daspo sportivo, che assicurano una forma di controllo giurisdizionale su detto provvedimento (art. 10 comma 4 d.l. 23/2026).

In caso di violazione del divieto o dell’obbligo disciplinati all’art. 10 la pena prevista dall’art. 389 c.p. è raddoppiata (art. 10 comma 5 d.l. 23/2026).

7. Modifiche normative in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario

L’art. 11, che si pone a chiusura del Capo I del d.l. sicurezza, modifica l’art. 583 quater c.p., ora rubricato “Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”.

Accanto alle figure già contemplate, al comma 2 dell’art. 583 quater c.p. il comma 1 lett. a) dell’art. 11 d.l. 23/2026 aggiunge nuove ipotesi di lesioni aggravate, punite con la reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni, ovvero le lesioni cagionate “a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola”; inoltre ai sensi del nuovo comma 3 del medesimo art. 583 quater (come modificato dal comma 1 lett. b) art. 11 d.l. 23/2016) si estende la medesima pena alle “ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

In entrambi i casi si applica l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 11 comma 2 d.l. 23 del 2026).

C’è da rilevare, sotto l’aspetto della tecnica normativa, l’assurda lunghezza casistica della nuova rubrica della norma, che rischia di perdere efficacia sul piano della funzione descrittiva dei comportamenti puniti.

Ma ancor di più va rimarcata la scelta del legislatore di creare una fattispecie autonoma di lesioni personali commesse a danno di quegli specifici soggetti, in luogo della previsione di singole circostanze aggravanti per il delitto stesso, e caratterizzata da una risposta sanzionatoria estremamente severa. D’altra parte, bisogna anche considerare che il sistema già contempla specifiche aggravanti (si pensi a quella dell’art. 576 comma 1 n. 5 bis c.p.) comunque riferibili a talune delle ipotesi descritte nella disposizione. La opzione normativa appare allora direzionata, nell’ottica iper-repressiva che accompagna il Decreto, ad evitare la possibilità in sede di dosimetria della pena di applicazione del bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti e rendere più difficile l’accesso a misure alternative alla detenzione. Senza dire – e per concludere – che l’ordinamento già prevede pure un’autonoma figura criminosa, cioè quella ex art. 336 c.p., che potenzialmente può abbracciare le condotte che il legislatore ha invece inteso sanzionare con la nuova fattispecie di reato.

8. Un raccordo conclusivo

Così tracciata nelle linee essenziali la strategia punitiva messa in atto dall’ultima manovra in tema di sicurezza pubblica, l’impressione che si trae è quella di un disegno dell’Esecutivo volto a far fronte in modo rapido a questioni che destano particolare allarme sociale, ricorrendo tuttavia a strumenti, per le ragioni esposte, di dubbia conformità alle garanzie costituzionali e, comunque, non adeguati a fronteggiare le problematiche complesse di ordine pubblico che ci si propone di arginare.

In fin dei conti, dietro l’ennesima misura emergenziale, non si può che riscontrare mancanza di visione e incapacità di anticipare le questioni sociali, laddove la risposta penale appare privilegiata anche quando non si mostra la più efficace, finanche arrivando ad utilizzare superfetazioni normative che si traducono in un non necessario affastellamento di fattispecie incriminatrici, dai contorni peraltro evanescenti.

La eterogeneità dei contenuti del d.l. ultimo conferma, d’altronde, la fondatezza dei dubbi sulla reale impellenza di intervenire in tutte le materie su cui le sue norme sono chiamate ad incidere. 

Il legislatore non sembra, in definitiva, interessato agli effetti che sul piano concreto il Decreto è in grado di realizzare, ma alla relativa capacità di fungere da veicolo mediatico dell’apparente presa in carico di situazioni che si assume richiedano interventi di assoluta necessità e urgenza.

E in questo modo l’idea della “sicurezza pubblica” viene strumentalmente piegata ad una serie di finalità improprie.

Diviene infatti pretesto per approntare risposte iperpunitive in contesti di forte disagio e conflittualità sociale e occasione per misure di ipertutela del patrimonio, con un cambio di impostazione importante rispetto al passato, sul versante della stessa procedibilità dell’azione penale.

Si propone infine come schermo ad un utilizzo ‘antigarantistico’ della depenalizzazione, considerata l’afflittività delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in luogo delle vecchie pene del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La linea politico-criminale adottata da questa riforma, combinata alla precedente esperienza del d.l. n. 48 approvato nel giugno 2025, dimostra come la nozione di “sicurezza nazionale” identifichi sempre più un concetto aperto, per non dire totalizzante, che consente al legislatore un esteso margine di azione per realizzare interventi, talvolta illogici, talmente dirompenti da condizionare precetti e diritti fondamentali.

Gli strumenti emergenziali contemplati dalla nuova normativa si risolvono in limitazioni esibite come misure ordinarie di regolamentazione dell’ordine pubblico, che tuttavia toccano inevitabilmente, mettendole in discussione, libertà essenziali come quelle di movimento, di riunione e di protesta.

La relazione tra Stato e cittadino converge in una imposizione di obbedienza attraverso la esaltazione della risposta penale come forma di controllo sociale, anziché come rimedio minimo e di extrema ratio.

La protezione della “sicurezza” rappresenta invece un obiettivo conciliabile con i principi garantistici, a patto che le prospettive di tutela rimangano ancorate a criteri chiari ed operino entro linee di confine definite, scongiurando derive panpenalistiche sul versante normativo e tendenze populistiche dal punto di vista comunicativo.

Bibliografia essenziale

Per i primissimi commenti al nuovo “Decreto sicurezza”, cfr. P. Bernardoni, Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, in Sist. pen., 3 marzo 2026; F. D’Errico, Il decreto sicurezza: breve ricognizione delle novità in tema di diritto penale sostanziale, in IP online, 3 aprile 2026; L. Della Ragione, Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026, in Il Quotidiano Giuridico, 3 marzo 2026; C. Farruggio, Il porto di strumenti da taglio. Tipizzazione e doppio binario penale-amministrativo. Questioni interpretative e snodi applicativi, in Giustizia Insieme, 7 aprile 2026.

Per riflessioni più generali sullo sperimentato format dei “Pacchetti sicurezza” con norme che intervengono sulle disposizioni di natura penale, v. per tutti – relativamente al precedente d.l. n. 48 del 2025 – E. Dolcini, Un Paese meno sicuro per effetto del decreto-legge sicurezza, in Sist. pen., 15 maggio 2025; G. Fiandaca, Intorno a sicurezza e democrazia in una prospettiva penalistica, in Il Foro it., 2025, n. 6, V, p. 286 ss.; F. Palazzo, Decreto sicurezza e questione carceraria, in Sist. pen., 1 maggio 2025; M. Pelissero, La tutela penale della sicurezza pubblica, in Questione Giustizia, 16 luglio 2025, p. 6.

Sui profili costituzionalistici, di metodo e di merito, dell’utilizzo del decreto legge in materia di sicurezza pubblica, cfr. il comunicato dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), Sul “pacchetto sicurezza” varato con decreto-legge, 9 aprile 2025, in www.aipdp.it/news-associazione/Sul-pacchetto-sicurezza-varato-con-decreto-legge-Comunicato-AIPDP; il comunicato dell’Associazione Nazionale Magistrati, Nel decreto sicurezza possibili profili di illegittimità costituzionale, 14 aprile 2025, in www.associazionemagistrati.it; l’appello dei gius-pubblicisti Appello per una sicurezza democratica, 28 aprile 2025, in www.articolo21.org; la Lettera 4/2025 del Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, R. Balduzzi, Il decreto con forza di legge e la sicurezza pubblica, 15 aprile 2025, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/04-2025-il-decreto-legge sicurezza.

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