Abstract
Il presente lavoro sonda la relazione tra delega di funzioni, allocazione delle posizioni di garanzia e responsabilità del vertice aziendale nelle organizzazioni complesse, con specifico riferimento al sistema prevenzionistico di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Lo studio parte dalla constatazione che, nelle imprese di grandi dimensioni la gestione del rischio non può essere costruita seguendo il criterio di una responsabilità necessariamente accentrata in capo al datore di lavoro, ma richiede di tenere conto della effettiva distribuzione dei poteri decisionali, gestionali e di spesa. In tale prospettiva, la delega di funzioni viene intesa non come istituto eccezionale o meramente difensivo, ma come regola ordinaria e corretta di definizione delle posizioni di garanzia. L’analisi si sofferma, quindi, sulle problematiche connesse alla valutazione di “efficacia liberatoria” della delega, sulla valenza dell’alta vigilanza del delegante, sul coordinamento tra delega e procura nonché sul rilievo dei modelli organizzativi ex artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Vengono, poi, analizzate alcune recenti sentenze al fine di stabilire se l’evoluzione applicativa tenda veramente verso un modello di responsabilità selettiva, ancorato alla qualità dell’organizzazione e all’effettiva capacità di governo del rischio ovvero sia rimasta ancorata al principio di imputazione in ragione dell’astratta configurazione di una posizione di garanzia.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La complessità organizzativa come criterio di lettura delle posizioni di garanzia. – 3. La delega di funzioni tra struttura normativa ed effettività del trasferimento. – 4. Il residuo dovere di vigilanza del vertice. – 5. Delega e procura nelle architetture decisionali complesse. – 6. Colpa di organizzazione e modelli di gestione del rischio. – 7. I più recenti orientamenti giurisprudenziali: tra risalita della responsabilità e valorizzazione dell’assetto organizzativo. – 8. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Il tema della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno degli snodi nei quali più chiaramente si misura la tensione tra struttura dell’organizzazione della persona giuridica e criteri di imputazione della responsabilità penale. Il problema non è soltanto stabilire se e a quali condizioni il datore di lavoro possa trasferire ad altri soggetti una parte dei propri obblighi prevenzionistici ma il modo in cui, all’interno di organizzazioni complesse, debba essere effettivamente individuato chi rivesta una posizione di garanzia. Ed è questo il reale punto di caduta del diritto penale del lavoro che dovrà individuare il garante della gestione del rischio attraverso una effettiva valutazione della struttura dell’ente e delle responsabilità organizzative[1].
Che il d.lgs. n. 81/2008 continui a individuare nel datore di lavoro il perno del sistema prevenzionistico è dato non controverso. Ma l’altrettanto incontestabile complessità delle grandi imprese rende sempre meno sostenibile una ricostruzione che mantenga sul vertice l’intero fascio degli obblighi prevenzionistici anche quando il governo del rischio si articola, nella prassi, attraverso una pluralità di direzioni funzionali, strutture tecniche e centri territoriali di decisione. In questa prospettiva, la delega di funzioni non può più essere trattata come una mera eccezione alla regola della concentrazione datoriale, bensì come tecnica di organizzazione della prevenzione e, insieme, come criterio di razionalizzazione dell’imputazione penale.
La questione è tanto più rilevante in quanto il progressivo spostamento dell’attenzione dalla violazione individuale della regola cautelare alla qualità dell’assetto organizzativo ha modificato il lessico stesso dell’imputazione. Oggi, infatti, il giudizio di responsabilità nelle organizzazioni complesse tende sempre più a interrogarsi non solo su chi abbia materialmente omesso una determinata cautela, ma anche su come l’organizzazione sia costruita, su chi è in grado di conoscere il rischio e governarlo, su quali flussi informativi lo rendano percepibile e su quali poteri di intervento siano concretamente disponibili.
2. La complessità organizzativa come criterio di lettura delle posizioni di garanzia
Nelle imprese di grandi dimensioni il rischio non è quasi mai il prodotto di una singola omissione individuale. Molto più spesso è frutto di una pluralità di interazione tra procedure, competenze specialistiche, assetti di spesa, sistemi di escalation, contratti di appalto, strutture operative distribuite sul territorio, meccanismi di controllo. La complessità organizzativa, dunque, non costituisce un semplice sfondo fattuale, ma si pone quale criterio interpretativo del sistema della responsabilità.
Da ciò discende che difficilmente la colpa possa essere ricostruita esclusivamente come violazione individuale di una regola cautelare. Nelle strutture variamente articolate, accanto alla dimensione soggettiva della singola condotta, occorre verificare la tenuta dell’assetto organizzativo che avrebbe dovuto consentire l’emersione del rischio e la sua gestione. Ne deriva un duplice spostamento del baricentro: dal fatto singolo al sistema e dalla qualifica formale al potere concretamente esercitato.
È in tale chiave che acquista pieno significato l’orientamento giurisprudenziale che ammette, nelle organizzazioni strutturate in unità produttive autonome, la coesistenza di una pluralità di datori di lavoro in senso prevenzionistico, ciascuno titolare – non necessariamente a titolo solo derivato – degli obblighi relativi all’unità affidata, purché assistito da reali poteri decisionali e di spesa.
Il dato rilevante, in questa ricostruzione, è che l’organizzazione cessa di essere il luogo neutro entro il quale si colloca la condotta e diventa essa stessa primo oggetto di giudizio. Ciò che il giudice è chiamato a verificare non è soltanto chi abbia omesso l’intervento impeditivo, ma se il sistema fosse strutturato in modo da rendere il rischio conoscibile, la cautela praticabile e il controllo effettivo. In questa prospettiva, la distribuzione delle funzioni e la congruenza tra poteri e responsabilità rilevanti sul piano organizzativo, assumono valenza decisiva sul piano della responsabilità penale.
La complessità non giustifica, dunque, alcuna attenuazione dei doveri prevenzionistici; essa impone invece un accertamento più raffinato e selettivo, capace di distinguere l’errore quale conseguenza della cattiva organizzazione dall’errore accidentale; la lacuna strutturale dalla deviazione individuale, la responsabilità di sistema derivante da una carente organizzazione dalla responsabilità di posizione.
3. La delega di funzioni tra struttura normativa ed effettività del trasferimento
L’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, nel tipizzare i requisiti della delega di funzioni, ha recepito un’elaborazione già consolidata nella giurisprudenza e nella prassi. Forma scritta con data certa, professionalità del delegato, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, accettazione espressa e adeguata pubblicità compongono il quadro normativo di riferimento[2].
Tuttavia, la portata sistematica dell’istituto non si esaurisce nell’elenco dei requisiti normativi. Il punto decisivo è rappresentato dal principio di effettività. La delega produce i suoi effetti solo se il trasferimento della posizione di garanzia corrisponde a un trasferimento reale dei poteri. Il delegato deve essere posto nelle condizioni concrete di esercitare le funzioni affidategli; diversamente, l’atto di delega resta confinato al piano cartolare e non incide sull’assetto reale dell’imputazione[3].
In questa prospettiva, l’autonomia di spesa assume rilievo paradigmatico. Essa non vale soltanto perché consente di sostenere economicamente le misure cautelari, ma soprattutto perché rende possibile la trasformazione della conoscenza del rischio in decisione operativa. Senza autonomia economica, il delegato resta dipendente dal vertice proprio nel momento in cui il rischio richiede l’assunzione di decisioni tempestive e incisive.
La rilevanza del criterio sostanziale è stata ampiamente sottolineata dalla dottrina penalistica più autorevole, che ha da tempo messo in guardia contro il rischio di una delega puramente nominale, idonea a funzionare come schermo formale ma incapace di spostare il centro effettivo della signoria sul fatto[4].
La delega non si presenta, dunque, come strumento di deresponsabilizzazione del vertice. Al contrario, essa risponde alla necessità di riallocare la responsabilità presso il soggetto che, per competenza tecnica, vicinanza alla fonte di pericolo e disponibilità di mezzi, si trova in condizione di governare il rischio in modo effettivo. È in questo senso che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite Thyssenkrupp, ha insistito sull’esigenza di delimitare le sfere di responsabilità evitando tanto l’accentramento onnicomprensivo quanto la ricerca di capri espiatori[5].
Proprio perché strumento di organizzazione del rischio, la delega esige chiarezza nell’individuazione del suo oggetto. Non è sufficiente trasferire compiti genericamente riferiti alla sicurezza; occorre che l’atto individui un ambito funzionale specifico, coerente con la struttura dell’impresa e con i rischi che ne derivano. Solo così la traslazione della posizione di garanzia può dirsi realmente avvenuta.
4. Il residuo dovere di vigilanza del vertice
L’efficacia della delega non comporta l’estinzione della posizione di garanzia del datore di lavoro in senso apicale. L’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 stabilisce espressamente che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Il problema non è, quindi, se il vertice resti o meno titolare di un dovere di vigilanza, bensì quale sia il contenuto di tale dovere[6].
La giurisprudenza più avvertita ha chiarito che tale obbligo non può trasformarsi in un controllo puntuale dell’attività delegata. Una simile lettura si risolverebbe, di fatto, nella negazione stessa della delega. L’alta vigilanza, invece, concerne la verifica dell’adeguatezza complessiva del sistema: essa investe i flussi informativi, la coerenza tra poteri formalmente attribuiti e poteri concretamente esercitabili, l’esistenza di procedure idonee a intercettare i rischi, la capacità di attivare meccanismi correttivi e, in definitiva, la tenuta del modello organizzativo entro il quale la funzione delegata viene esercitata.
In altri termini, la vigilanza del vertice è una vigilanza sul sistema, non una duplicazione della funzione delegata. Si tratta di un controllo meta-organizzativo, che si giustifica non già in ragione di una residua ingerenza operativa del datore di lavoro, ma per la perdurante responsabilità del vertice nella progettazione e manutenzione dell’assetto dei controlli.
Ne discende che la responsabilità del delegante si ricostituisce solo a fronte di specifici segnali. Essa postula la prova di un sistema carente, manifestamente inadeguato o colpevolmente inerte, oppure la dimostrazione che il vertice sia stato posto – o avrebbe dovuto essere posto, secondo la diligenza esigibile – in condizione di percepire l’inadeguato esercizio della delega senza intervenire[7].
Questo profilo è decisivo anche sul piano probatorio. Una lettura rigorosa dell’alta vigilanza consente di evitare che il solo verificarsi dell’evento si trasformi in prova automatica della colpa del vertice. Al contrario, l’imputazione richiede di individuare quali informazioni fossero disponibili, quale fosse il loro grado di significatività, se esse fossero idonee a far emergere un difetto del sistema e quali poteri correttivi fossero concretamente esercitabili dal soggetto apicale.
5. Delega e procura nelle architetture decisionali complesse
Uno dei nodi più delicati della prassi societaria è rappresentato dal rapporto tra delega di funzioni e procura. La delega definisce il perimetro delle responsabilità prevenzionistiche; la procura attribuisce i poteri giuridici verso l’esterno e la possibilità di impegnare risorse. Se questi due piani non risultano allineati, l’assetto organizzativo perde coerenza[8].
Una delega priva dei correlati poteri di spesa o di rilevanza esterna rischia di restare impotente; una procura ampia, non coordinata con il settore di rischio affidato, rischia invece di essere muta sul piano della responsabilità penale. In entrambi i casi si produce un disallineamento tra dovere e potere che altera il criterio di imputazione fondato sull’effettività.
La prassi conferma che il giudizio sulla congruità della delega non può prescindere dalla verifica dei budget attribuiti, delle soglie di spesa, dei poteri negoziali e della loro effettiva disponibilità al livello organizzativo cui è affidata la funzione. In altre parole, la valutazione della tenuta della delega è espressamente connessa alla verifica dei poteri conferiti con la procura e del budget effettivamente attribuito ai singoli delegati. Detta operazione potrebbe presentare ulteriori profili di criticità qualora l’effettivo esercizio del potere di spesa dovesse risentire delle limitazioni (ad esempio autorizzazione della spesa, oltre un certo importo, a doppia firma) derivanti dall’esistenza di presidi di controllo rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Il coordinamento tra delega e procura non ha solo una funzione di ordine pratico. Esso consente di evitare che il rischio venga formalmente dislocato su soggetti che, di fatto, continuano a dipendere dal vertice per l’esercizio dei poteri decisivi. È precisamente in questo punto che il diritto societario e il diritto penale della sicurezza si intersecano, imponendo una lettura integrata delle competenze e delle responsabilità[9].
6. Colpa di organizzazione e modelli di gestione del rischio
Il dialogo sistematico tra d.lgs. n. 81/2008 e d.lgs. n. 231/2001 rende evidente il progressivo spostamento del baricentro dell’imputazione verso la qualità dell’organizzazione. L’art. 16, comma 3, stabilisce che l’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30. La disposizione mostra con chiarezza che il legislatore affida sempre più a un assetto organizzato di protocolli, flussi informativi e verifiche periodiche il compito di rendere sostanziale la vigilanza del datore di lavoro sui delegati[10].
In questa prospettiva, il modello organizzativo non presidia soltanto la responsabilità dell’ente, ma svolge una funzione più ampia di razionalizzazione della prevenzione e di emersione del rischio. La sua presenza, tuttavia, non vale automaticamente quale clausola di esonero. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell’illecito dell’ente, non è sufficiente la mera assenza o inidoneità formale del modello: occorre verificare se il reato sia stato reso possibile da un difetto organizzativo effettivamente rimproverabile[11].
La nozione di colpa di organizzazione mostra così la propria rilevanza anche sul terreno della responsabilità individuale. Se il vertice deve rispondere non già della singola omissione operativa, ma della cattiva progettazione o manutenzione del sistema di vigilanza, il giudizio penale non può arrestarsi al verificarsi dell’evento né alla mera permanenza della carica. Esso deve piuttosto interrogarsi sulla qualità della struttura di direzione e controllo: se essa fosse idonea a far emergere il rischio, a convogliarlo ai livelli decisionali rilevanti e a trasformarlo in azione preventiva.
Si tratta di un passaggio essenziale per evitare che il diritto penale dell’organizzazione degeneri in un diritto penale della posizione. La responsabilità per difetto organizzativo, infatti, è compatibile con i principi di personalità e colpevolezza solo se la lacuna dell’assetto venga accertata come propria fonte di rischio e non come semplice formula descrittiva usata ex post per spiegare l’evento accaduto[12].
7. I più recenti orientamenti giurisprudenziali: tra risalita della responsabilità e valorizzazione dell’assetto organizzativo
La giurisprudenza più recente offre, sotto questo profilo, indicazioni non univoche. Il caso Acqualonga rappresenta il punto di massima tensione tra esigenze di tutela e rispetto della logica della delega. La Corte ha affermato che, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere delegati i compiti attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, tra i quali rientrano anche le scelte concernenti modalità e frequenza dei controlli sulla sicurezza delle strutture[13].
L’importanza della pronuncia è evidente, ma altrettanto evidente è il rischio che una nozione troppo ampia di ‘profili strutturali non delegabili’ finisca per restringere eccessivamente l’area operativa della delega, soprattutto in contesti caratterizzati da elevatissima complessità tecnica. Se le scelte manutentive e le modalità dei controlli vengono attratte integralmente nell’area del non delegabile, la responsabilità tende fisiologicamente a risalire verso il vertice, anche laddove il sapere necessario e la capacità di intervento siano effettivamente collocati a livello specialistico o territoriale.
Altrettanto significativo è il secondo profilo evidenziato dalla Corte, relativo alla permanenza di un obbligo di sorveglianza e di un potere-dovere di intervento sostitutivo in capo alla figura apicale. Il punto problematico, però, consiste nel rischio che tale formula venga letta come autorizzazione a una surroga permanente del delegante rispetto al delegato, con sostanziale neutralizzazione della funzione della delega[14].
Il terzo aspetto di rilievo riguarda la tendenza a costruire la responsabilità come difetto complessivo di organizzazione, che non si esaurisce nell’omissione tecnica puntuale ma investe la programmazione degli interventi, la definizione dei controlli e la costruzione del sistema di monitoraggio. Si tratta di un passaggio rilevante, ma proprio per questo delicato: se la colpa di organizzazione non viene rigorosamente selezionata, essa rischia di trasformarsi in un contenitore elastico per la risalita delle responsabilità verso l’alto[15].
Di segno diverso risultano, invece, le pronunce Pioltello e Bonatti. Nel primo caso, il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità dei vertici in forza del dato di un’organizzazione articolata e concretamente funzionante, nella quale la criticità da cui aveva preso avvio l’evento risultava conosciuta e gestita al livello operativo competente, senza che ciò si traducesse – per gli effettivi flussi informativi – in un addebito riferibile all’apice.
Nel caso Bonatti, la Corte di Cassazione ha valorizzato l’esistenza di un modello organizzativo sostanzialmente idoneo e concretamente attuato, ritenendo che la condotta del manager delegato, posta in violazione delle direttive aziendali, non esprimesse un difetto sistemico dell’ente. Il dato comune di queste pronunce è il rifiuto di leggere la mera verificazione dell’evento come prova automatica della responsabilità del vertice per una carente organizzazione e, conseguentemente dell’ente.
Nel loro insieme, tali decisioni, rese sia in sede di merito che di legittimità, rendono evidente l’esistenza di due paradigmi contrapposti. Da un lato, un modello tendenzialmente espansivo, nel quale la gravità dell’evento e l’ampiezza dell’organizzazione favoriscono la risalita dell’imputazione al vertice. Dall’altro, uno selettivo, nel quale la complessità impone, al contrario, un accertamento più rigoroso del difetto organizzativo, della qualità dei flussi informativi e dell’effettiva esigibilità dell’intervento correttivo.
8. Considerazioni conclusive
La materia della delega di funzioni nella sicurezza del lavoro si colloca oggi in una fase di trasformazione profonda. La questione decisiva non è più, o non è più soltanto, se la delega sia formalmente valida. Il punto centrale è se l’organizzazione sia costruita in modo da rendere effettiva la connessione tra potere, conoscenza del rischio e capacità di intervento. In questa prospettiva, la delega non costituisce una tecnica di alleggerimento della responsabilità, ma una modalità di conformazione delle posizioni di garanzia e di organizzazione del controllo.
Resta tuttavia aperta la tensione tra due modelli interpretativi. Da un lato, un modello regressivo, nel quale la complessità organizzativa diviene ragione per ampliare l’area del non delegabile e per far risalire la responsabilità verso il vertice. Dall’altro, un modello selettivo, coerente con un diritto penale dell’organizzazione, nel quale l’addebito è ancorato alla qualità del sistema, alla concretezza dei poteri trasferiti, alla serietà dei flussi informativi e all’effettiva esigibilità dell’alta vigilanza.
È questa seconda via che appare più coerente con i principi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale, poiché consente di distinguere tra impresa disorganizzata e impresa che, pur avendo costruito seriamente la prevenzione, sia stata colpita da una violazione episodica non espressiva di un difetto strutturale. Il richiamo, per analogia di sistema, alla sentenza costituzionale n. 132 del 2024 aiuta a comprendere come un eccesso di deterrenza possa produrre esiti paralizzanti; ma, proprio per questo, la selezione dell’addebito nelle organizzazioni complesse deve restare ancorata a criteri rigorosi e verificabili[16].
La vera domanda, allora, non è semplicemente chi sia il delegato, ma chi abbia davvero il potere di prevenire il rischio, con quali mezzi, entro quale architettura di controlli e sotto quale presidio di vigilanza. È in questa domanda che si concentra oggi il senso più attuale del tema delle deleghe di funzioni nella sicurezza del lavoro.
[1] Sul rilievo della complessità organizzativa quale criterio di lettura delle posizioni di garanzia nelle imprese di grandi dimensioni e sulla necessità di valorizzare la concreta allocazione dei poteri decisionali e di spesa, v. in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. III, 16 giugno 2025, n. 22584.
[2] Sul dato normativo dell’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, v. l’articolo nella sua formulazione vigente. In giurisprudenza, in ordine al significato sostanziale dei requisiti dell’istituto, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729.
[3] Sull’effettività della delega quale requisito essenziale del trasferimento della posizione di garanzia, v. Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 21863; Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2025, n. 37405.
[4] In dottrina, sul nesso tra effettività del potere e imputazione della responsabilità, v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IX ed., rist. aggiornata, Bologna, 2025; D. PULITANÒ, Diritto penale, XI ed., Torino, 2025.
[5] In tal senso, resta centrale Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, Thyssenkrupp, la quale insiste sulla necessità di delimitare e separare le sfere di responsabilità al fine di evitare sia il condizionalismo espansivo sia la ricerca di capri espiatori.
[6] Sulla nozione di alta vigilanza quale controllo sul sistema e non sulla singola modalità operativa di esecuzione della funzione delegata, v. Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15941.
[7] Per l’idea che la responsabilità del delegante si ricostituisca a fronte di segnali di mala gestio, richieste di intervento o difetti organizzativi percepibili ed esigibili, v. Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15941; Cass. pen., Sez. VII, 15 giugno 2023, n. 25902.
[8] Sul coordinamento tra delega prevenzionistica e riparto dei poteri societari, nonché sulla distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c., v. Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476.
[9] Sul coordinamento tra delega prevenzionistica e riparto dei poteri societari, nonché sulla distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c., v. Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476.
[10] Sulla nozione di colpa di organizzazione e sulla necessità di accertare un difetto organizzativo effettivamente rimproverabile, e non la mera presenza di lacune documentali o formali, v. Cass. pen., Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 3196.
[11] Per il principio di diritto espresso nel caso Acqualonga, secondo cui, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, non sono delegabili i compiti attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, tra i quali le modalità e la frequenza dei controlli sulla sicurezza delle strutture, v. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729.
[12] Come deve essere costruito un sistema credibile, può essere sintetizzato in sette punti e le best practices non sono altro che la traduzione operativa di questa esigenza: 1) coerenza tra delega e assetto organizzativo reale; 2) allineamento tra delega e procura; 3) chiarezza dei perimetri di responsabilità; 4) pubblicità e tracciabilità delle deleghe all’interno e verso l’esterno; 5) effettività dei poteri attribuiti, soprattutto sul versante della spesa; 6) sistema strutturato di vigilanza attraverso report, audit, flussi informativi e integrazione con il Modello 231; 7) aggiornamento continuo in funzione delle riorganizzazioni e dei nuovi rischi. Ed è proprio questo l’aspetto che, oggi, la giurisprudenza sembra guardare con maggiore attenzione.
[13] Per il principio di diritto espresso nel caso Acqualonga, secondo cui, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, non sono delegabili i compiti attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, tra i quali le modalità e la frequenza dei controlli sulla sicurezza delle strutture, v. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729.
[14] Sul caso Pioltello, in termini di valorizzazione del corretto funzionamento dell’organizzazione e di esclusione della responsabilità dei vertici in assenza di specifici difetti dell’assetto informativo e manutentivo loro riferibili, v. Trib. Milano, 25 febbraio 2025, n. 2241.
[15] Sul caso Bonatti, e sull’affermazione per cui la singola violazione del soggetto delegato non implica automaticamente un deficit organizzativo dell’ente ove il modello risulti sostanzialmente idoneo e concretamente attuato, v. Cass. pen., Sez. IV, 2 agosto 2024, n. 31665.
[16] Quanto alla prospettiva di riforma e al rischio di overdeterrence, il richiamo a Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132 è utilizzabile, per analogia di sistema, solo con riferimento all’esigenza di evitare effetti paralizzanti dell’eccesso di responsabilità, non quale precedente direttamente riferibile alla sicurezza del lavoro.
Delega di funzioni, alta vigilanza e responsabilità organizzativa nelle imprese complesse
Abstract
Il presente lavoro sonda la relazione tra delega di funzioni, allocazione delle posizioni di garanzia e responsabilità del vertice aziendale nelle organizzazioni complesse, con specifico riferimento al sistema prevenzionistico di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Lo studio parte dalla constatazione che, nelle imprese di grandi dimensioni la gestione del rischio non può essere costruita seguendo il criterio di una responsabilità necessariamente accentrata in capo al datore di lavoro, ma richiede di tenere conto della effettiva distribuzione dei poteri decisionali, gestionali e di spesa. In tale prospettiva, la delega di funzioni viene intesa non come istituto eccezionale o meramente difensivo, ma come regola ordinaria e corretta di definizione delle posizioni di garanzia. L’analisi si sofferma, quindi, sulle problematiche connesse alla valutazione di “efficacia liberatoria” della delega, sulla valenza dell’alta vigilanza del delegante, sul coordinamento tra delega e procura nonché sul rilievo dei modelli organizzativi ex artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Vengono, poi, analizzate alcune recenti sentenze al fine di stabilire se l’evoluzione applicativa tenda veramente verso un modello di responsabilità selettiva, ancorato alla qualità dell’organizzazione e all’effettiva capacità di governo del rischio ovvero sia rimasta ancorata al principio di imputazione in ragione dell’astratta configurazione di una posizione di garanzia.
Sommario: 1. Premessa. – 2. La complessità organizzativa come criterio di lettura delle posizioni di garanzia. – 3. La delega di funzioni tra struttura normativa ed effettività del trasferimento. – 4. Il residuo dovere di vigilanza del vertice. – 5. Delega e procura nelle architetture decisionali complesse. – 6. Colpa di organizzazione e modelli di gestione del rischio. – 7. I più recenti orientamenti giurisprudenziali: tra risalita della responsabilità e valorizzazione dell’assetto organizzativo. – 8. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Il tema della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è uno degli snodi nei quali più chiaramente si misura la tensione tra struttura dell’organizzazione della persona giuridica e criteri di imputazione della responsabilità penale. Il problema non è soltanto stabilire se e a quali condizioni il datore di lavoro possa trasferire ad altri soggetti una parte dei propri obblighi prevenzionistici ma il modo in cui, all’interno di organizzazioni complesse, debba essere effettivamente individuato chi rivesta una posizione di garanzia. Ed è questo il reale punto di caduta del diritto penale del lavoro che dovrà individuare il garante della gestione del rischio attraverso una effettiva valutazione della struttura dell’ente e delle responsabilità organizzative[1].
Che il d.lgs. n. 81/2008 continui a individuare nel datore di lavoro il perno del sistema prevenzionistico è dato non controverso. Ma l’altrettanto incontestabile complessità delle grandi imprese rende sempre meno sostenibile una ricostruzione che mantenga sul vertice l’intero fascio degli obblighi prevenzionistici anche quando il governo del rischio si articola, nella prassi, attraverso una pluralità di direzioni funzionali, strutture tecniche e centri territoriali di decisione. In questa prospettiva, la delega di funzioni non può più essere trattata come una mera eccezione alla regola della concentrazione datoriale, bensì come tecnica di organizzazione della prevenzione e, insieme, come criterio di razionalizzazione dell’imputazione penale.
La questione è tanto più rilevante in quanto il progressivo spostamento dell’attenzione dalla violazione individuale della regola cautelare alla qualità dell’assetto organizzativo ha modificato il lessico stesso dell’imputazione. Oggi, infatti, il giudizio di responsabilità nelle organizzazioni complesse tende sempre più a interrogarsi non solo su chi abbia materialmente omesso una determinata cautela, ma anche su come l’organizzazione sia costruita, su chi è in grado di conoscere il rischio e governarlo, su quali flussi informativi lo rendano percepibile e su quali poteri di intervento siano concretamente disponibili.
2. La complessità organizzativa come criterio di lettura delle posizioni di garanzia
Nelle imprese di grandi dimensioni il rischio non è quasi mai il prodotto di una singola omissione individuale. Molto più spesso è frutto di una pluralità di interazione tra procedure, competenze specialistiche, assetti di spesa, sistemi di escalation, contratti di appalto, strutture operative distribuite sul territorio, meccanismi di controllo. La complessità organizzativa, dunque, non costituisce un semplice sfondo fattuale, ma si pone quale criterio interpretativo del sistema della responsabilità.
Da ciò discende che difficilmente la colpa possa essere ricostruita esclusivamente come violazione individuale di una regola cautelare. Nelle strutture variamente articolate, accanto alla dimensione soggettiva della singola condotta, occorre verificare la tenuta dell’assetto organizzativo che avrebbe dovuto consentire l’emersione del rischio e la sua gestione. Ne deriva un duplice spostamento del baricentro: dal fatto singolo al sistema e dalla qualifica formale al potere concretamente esercitato.
È in tale chiave che acquista pieno significato l’orientamento giurisprudenziale che ammette, nelle organizzazioni strutturate in unità produttive autonome, la coesistenza di una pluralità di datori di lavoro in senso prevenzionistico, ciascuno titolare – non necessariamente a titolo solo derivato – degli obblighi relativi all’unità affidata, purché assistito da reali poteri decisionali e di spesa.
Il dato rilevante, in questa ricostruzione, è che l’organizzazione cessa di essere il luogo neutro entro il quale si colloca la condotta e diventa essa stessa primo oggetto di giudizio. Ciò che il giudice è chiamato a verificare non è soltanto chi abbia omesso l’intervento impeditivo, ma se il sistema fosse strutturato in modo da rendere il rischio conoscibile, la cautela praticabile e il controllo effettivo. In questa prospettiva, la distribuzione delle funzioni e la congruenza tra poteri e responsabilità rilevanti sul piano organizzativo, assumono valenza decisiva sul piano della responsabilità penale.
La complessità non giustifica, dunque, alcuna attenuazione dei doveri prevenzionistici; essa impone invece un accertamento più raffinato e selettivo, capace di distinguere l’errore quale conseguenza della cattiva organizzazione dall’errore accidentale; la lacuna strutturale dalla deviazione individuale, la responsabilità di sistema derivante da una carente organizzazione dalla responsabilità di posizione.
3. La delega di funzioni tra struttura normativa ed effettività del trasferimento
L’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, nel tipizzare i requisiti della delega di funzioni, ha recepito un’elaborazione già consolidata nella giurisprudenza e nella prassi. Forma scritta con data certa, professionalità del delegato, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, accettazione espressa e adeguata pubblicità compongono il quadro normativo di riferimento[2].
Tuttavia, la portata sistematica dell’istituto non si esaurisce nell’elenco dei requisiti normativi. Il punto decisivo è rappresentato dal principio di effettività. La delega produce i suoi effetti solo se il trasferimento della posizione di garanzia corrisponde a un trasferimento reale dei poteri. Il delegato deve essere posto nelle condizioni concrete di esercitare le funzioni affidategli; diversamente, l’atto di delega resta confinato al piano cartolare e non incide sull’assetto reale dell’imputazione[3].
In questa prospettiva, l’autonomia di spesa assume rilievo paradigmatico. Essa non vale soltanto perché consente di sostenere economicamente le misure cautelari, ma soprattutto perché rende possibile la trasformazione della conoscenza del rischio in decisione operativa. Senza autonomia economica, il delegato resta dipendente dal vertice proprio nel momento in cui il rischio richiede l’assunzione di decisioni tempestive e incisive.
La rilevanza del criterio sostanziale è stata ampiamente sottolineata dalla dottrina penalistica più autorevole, che ha da tempo messo in guardia contro il rischio di una delega puramente nominale, idonea a funzionare come schermo formale ma incapace di spostare il centro effettivo della signoria sul fatto[4].
La delega non si presenta, dunque, come strumento di deresponsabilizzazione del vertice. Al contrario, essa risponde alla necessità di riallocare la responsabilità presso il soggetto che, per competenza tecnica, vicinanza alla fonte di pericolo e disponibilità di mezzi, si trova in condizione di governare il rischio in modo effettivo. È in questo senso che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite Thyssenkrupp, ha insistito sull’esigenza di delimitare le sfere di responsabilità evitando tanto l’accentramento onnicomprensivo quanto la ricerca di capri espiatori[5].
Proprio perché strumento di organizzazione del rischio, la delega esige chiarezza nell’individuazione del suo oggetto. Non è sufficiente trasferire compiti genericamente riferiti alla sicurezza; occorre che l’atto individui un ambito funzionale specifico, coerente con la struttura dell’impresa e con i rischi che ne derivano. Solo così la traslazione della posizione di garanzia può dirsi realmente avvenuta.
4. Il residuo dovere di vigilanza del vertice
L’efficacia della delega non comporta l’estinzione della posizione di garanzia del datore di lavoro in senso apicale. L’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 stabilisce espressamente che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Il problema non è, quindi, se il vertice resti o meno titolare di un dovere di vigilanza, bensì quale sia il contenuto di tale dovere[6].
La giurisprudenza più avvertita ha chiarito che tale obbligo non può trasformarsi in un controllo puntuale dell’attività delegata. Una simile lettura si risolverebbe, di fatto, nella negazione stessa della delega. L’alta vigilanza, invece, concerne la verifica dell’adeguatezza complessiva del sistema: essa investe i flussi informativi, la coerenza tra poteri formalmente attribuiti e poteri concretamente esercitabili, l’esistenza di procedure idonee a intercettare i rischi, la capacità di attivare meccanismi correttivi e, in definitiva, la tenuta del modello organizzativo entro il quale la funzione delegata viene esercitata.
In altri termini, la vigilanza del vertice è una vigilanza sul sistema, non una duplicazione della funzione delegata. Si tratta di un controllo meta-organizzativo, che si giustifica non già in ragione di una residua ingerenza operativa del datore di lavoro, ma per la perdurante responsabilità del vertice nella progettazione e manutenzione dell’assetto dei controlli.
Ne discende che la responsabilità del delegante si ricostituisce solo a fronte di specifici segnali. Essa postula la prova di un sistema carente, manifestamente inadeguato o colpevolmente inerte, oppure la dimostrazione che il vertice sia stato posto – o avrebbe dovuto essere posto, secondo la diligenza esigibile – in condizione di percepire l’inadeguato esercizio della delega senza intervenire[7].
Questo profilo è decisivo anche sul piano probatorio. Una lettura rigorosa dell’alta vigilanza consente di evitare che il solo verificarsi dell’evento si trasformi in prova automatica della colpa del vertice. Al contrario, l’imputazione richiede di individuare quali informazioni fossero disponibili, quale fosse il loro grado di significatività, se esse fossero idonee a far emergere un difetto del sistema e quali poteri correttivi fossero concretamente esercitabili dal soggetto apicale.
5. Delega e procura nelle architetture decisionali complesse
Uno dei nodi più delicati della prassi societaria è rappresentato dal rapporto tra delega di funzioni e procura. La delega definisce il perimetro delle responsabilità prevenzionistiche; la procura attribuisce i poteri giuridici verso l’esterno e la possibilità di impegnare risorse. Se questi due piani non risultano allineati, l’assetto organizzativo perde coerenza[8].
Una delega priva dei correlati poteri di spesa o di rilevanza esterna rischia di restare impotente; una procura ampia, non coordinata con il settore di rischio affidato, rischia invece di essere muta sul piano della responsabilità penale. In entrambi i casi si produce un disallineamento tra dovere e potere che altera il criterio di imputazione fondato sull’effettività.
La prassi conferma che il giudizio sulla congruità della delega non può prescindere dalla verifica dei budget attribuiti, delle soglie di spesa, dei poteri negoziali e della loro effettiva disponibilità al livello organizzativo cui è affidata la funzione. In altre parole, la valutazione della tenuta della delega è espressamente connessa alla verifica dei poteri conferiti con la procura e del budget effettivamente attribuito ai singoli delegati. Detta operazione potrebbe presentare ulteriori profili di criticità qualora l’effettivo esercizio del potere di spesa dovesse risentire delle limitazioni (ad esempio autorizzazione della spesa, oltre un certo importo, a doppia firma) derivanti dall’esistenza di presidi di controllo rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.
Il coordinamento tra delega e procura non ha solo una funzione di ordine pratico. Esso consente di evitare che il rischio venga formalmente dislocato su soggetti che, di fatto, continuano a dipendere dal vertice per l’esercizio dei poteri decisivi. È precisamente in questo punto che il diritto societario e il diritto penale della sicurezza si intersecano, imponendo una lettura integrata delle competenze e delle responsabilità[9].
6. Colpa di organizzazione e modelli di gestione del rischio
Il dialogo sistematico tra d.lgs. n. 81/2008 e d.lgs. n. 231/2001 rende evidente il progressivo spostamento del baricentro dell’imputazione verso la qualità dell’organizzazione. L’art. 16, comma 3, stabilisce che l’obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30. La disposizione mostra con chiarezza che il legislatore affida sempre più a un assetto organizzato di protocolli, flussi informativi e verifiche periodiche il compito di rendere sostanziale la vigilanza del datore di lavoro sui delegati[10].
In questa prospettiva, il modello organizzativo non presidia soltanto la responsabilità dell’ente, ma svolge una funzione più ampia di razionalizzazione della prevenzione e di emersione del rischio. La sua presenza, tuttavia, non vale automaticamente quale clausola di esonero. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell’illecito dell’ente, non è sufficiente la mera assenza o inidoneità formale del modello: occorre verificare se il reato sia stato reso possibile da un difetto organizzativo effettivamente rimproverabile[11].
La nozione di colpa di organizzazione mostra così la propria rilevanza anche sul terreno della responsabilità individuale. Se il vertice deve rispondere non già della singola omissione operativa, ma della cattiva progettazione o manutenzione del sistema di vigilanza, il giudizio penale non può arrestarsi al verificarsi dell’evento né alla mera permanenza della carica. Esso deve piuttosto interrogarsi sulla qualità della struttura di direzione e controllo: se essa fosse idonea a far emergere il rischio, a convogliarlo ai livelli decisionali rilevanti e a trasformarlo in azione preventiva.
Si tratta di un passaggio essenziale per evitare che il diritto penale dell’organizzazione degeneri in un diritto penale della posizione. La responsabilità per difetto organizzativo, infatti, è compatibile con i principi di personalità e colpevolezza solo se la lacuna dell’assetto venga accertata come propria fonte di rischio e non come semplice formula descrittiva usata ex post per spiegare l’evento accaduto[12].
7. I più recenti orientamenti giurisprudenziali: tra risalita della responsabilità e valorizzazione dell’assetto organizzativo
La giurisprudenza più recente offre, sotto questo profilo, indicazioni non univoche. Il caso Acqualonga rappresenta il punto di massima tensione tra esigenze di tutela e rispetto della logica della delega. La Corte ha affermato che, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere delegati i compiti attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, tra i quali rientrano anche le scelte concernenti modalità e frequenza dei controlli sulla sicurezza delle strutture[13].
L’importanza della pronuncia è evidente, ma altrettanto evidente è il rischio che una nozione troppo ampia di ‘profili strutturali non delegabili’ finisca per restringere eccessivamente l’area operativa della delega, soprattutto in contesti caratterizzati da elevatissima complessità tecnica. Se le scelte manutentive e le modalità dei controlli vengono attratte integralmente nell’area del non delegabile, la responsabilità tende fisiologicamente a risalire verso il vertice, anche laddove il sapere necessario e la capacità di intervento siano effettivamente collocati a livello specialistico o territoriale.
Altrettanto significativo è il secondo profilo evidenziato dalla Corte, relativo alla permanenza di un obbligo di sorveglianza e di un potere-dovere di intervento sostitutivo in capo alla figura apicale. Il punto problematico, però, consiste nel rischio che tale formula venga letta come autorizzazione a una surroga permanente del delegante rispetto al delegato, con sostanziale neutralizzazione della funzione della delega[14].
Il terzo aspetto di rilievo riguarda la tendenza a costruire la responsabilità come difetto complessivo di organizzazione, che non si esaurisce nell’omissione tecnica puntuale ma investe la programmazione degli interventi, la definizione dei controlli e la costruzione del sistema di monitoraggio. Si tratta di un passaggio rilevante, ma proprio per questo delicato: se la colpa di organizzazione non viene rigorosamente selezionata, essa rischia di trasformarsi in un contenitore elastico per la risalita delle responsabilità verso l’alto[15].
Di segno diverso risultano, invece, le pronunce Pioltello e Bonatti. Nel primo caso, il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità dei vertici in forza del dato di un’organizzazione articolata e concretamente funzionante, nella quale la criticità da cui aveva preso avvio l’evento risultava conosciuta e gestita al livello operativo competente, senza che ciò si traducesse – per gli effettivi flussi informativi – in un addebito riferibile all’apice.
Nel caso Bonatti, la Corte di Cassazione ha valorizzato l’esistenza di un modello organizzativo sostanzialmente idoneo e concretamente attuato, ritenendo che la condotta del manager delegato, posta in violazione delle direttive aziendali, non esprimesse un difetto sistemico dell’ente. Il dato comune di queste pronunce è il rifiuto di leggere la mera verificazione dell’evento come prova automatica della responsabilità del vertice per una carente organizzazione e, conseguentemente dell’ente.
Nel loro insieme, tali decisioni, rese sia in sede di merito che di legittimità, rendono evidente l’esistenza di due paradigmi contrapposti. Da un lato, un modello tendenzialmente espansivo, nel quale la gravità dell’evento e l’ampiezza dell’organizzazione favoriscono la risalita dell’imputazione al vertice. Dall’altro, uno selettivo, nel quale la complessità impone, al contrario, un accertamento più rigoroso del difetto organizzativo, della qualità dei flussi informativi e dell’effettiva esigibilità dell’intervento correttivo.
8. Considerazioni conclusive
La materia della delega di funzioni nella sicurezza del lavoro si colloca oggi in una fase di trasformazione profonda. La questione decisiva non è più, o non è più soltanto, se la delega sia formalmente valida. Il punto centrale è se l’organizzazione sia costruita in modo da rendere effettiva la connessione tra potere, conoscenza del rischio e capacità di intervento. In questa prospettiva, la delega non costituisce una tecnica di alleggerimento della responsabilità, ma una modalità di conformazione delle posizioni di garanzia e di organizzazione del controllo.
Resta tuttavia aperta la tensione tra due modelli interpretativi. Da un lato, un modello regressivo, nel quale la complessità organizzativa diviene ragione per ampliare l’area del non delegabile e per far risalire la responsabilità verso il vertice. Dall’altro, un modello selettivo, coerente con un diritto penale dell’organizzazione, nel quale l’addebito è ancorato alla qualità del sistema, alla concretezza dei poteri trasferiti, alla serietà dei flussi informativi e all’effettiva esigibilità dell’alta vigilanza.
È questa seconda via che appare più coerente con i principi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale, poiché consente di distinguere tra impresa disorganizzata e impresa che, pur avendo costruito seriamente la prevenzione, sia stata colpita da una violazione episodica non espressiva di un difetto strutturale. Il richiamo, per analogia di sistema, alla sentenza costituzionale n. 132 del 2024 aiuta a comprendere come un eccesso di deterrenza possa produrre esiti paralizzanti; ma, proprio per questo, la selezione dell’addebito nelle organizzazioni complesse deve restare ancorata a criteri rigorosi e verificabili[16].
La vera domanda, allora, non è semplicemente chi sia il delegato, ma chi abbia davvero il potere di prevenire il rischio, con quali mezzi, entro quale architettura di controlli e sotto quale presidio di vigilanza. È in questa domanda che si concentra oggi il senso più attuale del tema delle deleghe di funzioni nella sicurezza del lavoro.
[1] Sul rilievo della complessità organizzativa quale criterio di lettura delle posizioni di garanzia nelle imprese di grandi dimensioni e sulla necessità di valorizzare la concreta allocazione dei poteri decisionali e di spesa, v. in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. III, 16 giugno 2025, n. 22584.
[2] Sul dato normativo dell’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, v. l’articolo nella sua formulazione vigente. In giurisprudenza, in ordine al significato sostanziale dei requisiti dell’istituto, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729.
[3] Sull’effettività della delega quale requisito essenziale del trasferimento della posizione di garanzia, v. Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 21863; Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2025, n. 37405.
[4] In dottrina, sul nesso tra effettività del potere e imputazione della responsabilità, v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, IX ed., rist. aggiornata, Bologna, 2025; D. PULITANÒ, Diritto penale, XI ed., Torino, 2025.
[5] In tal senso, resta centrale Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, Thyssenkrupp, la quale insiste sulla necessità di delimitare e separare le sfere di responsabilità al fine di evitare sia il condizionalismo espansivo sia la ricerca di capri espiatori.
[6] Sulla nozione di alta vigilanza quale controllo sul sistema e non sulla singola modalità operativa di esecuzione della funzione delegata, v. Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15941.
[7] Per l’idea che la responsabilità del delegante si ricostituisca a fronte di segnali di mala gestio, richieste di intervento o difetti organizzativi percepibili ed esigibili, v. Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2020, n. 15941; Cass. pen., Sez. VII, 15 giugno 2023, n. 25902.
[8] Sul coordinamento tra delega prevenzionistica e riparto dei poteri societari, nonché sulla distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c., v. Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476.
[9] Sul coordinamento tra delega prevenzionistica e riparto dei poteri societari, nonché sulla distinzione tra delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e delega gestoria ex art. 2381 c.c., v. Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476.
[10] Sulla nozione di colpa di organizzazione e sulla necessità di accertare un difetto organizzativo effettivamente rimproverabile, e non la mera presenza di lacune documentali o formali, v. Cass. pen., Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 3196.
[11] Per il principio di diritto espresso nel caso Acqualonga, secondo cui, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, non sono delegabili i compiti attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, tra i quali le modalità e la frequenza dei controlli sulla sicurezza delle strutture, v. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729.
[12] Come deve essere costruito un sistema credibile, può essere sintetizzato in sette punti e le best practices non sono altro che la traduzione operativa di questa esigenza: 1) coerenza tra delega e assetto organizzativo reale; 2) allineamento tra delega e procura; 3) chiarezza dei perimetri di responsabilità; 4) pubblicità e tracciabilità delle deleghe all’interno e verso l’esterno; 5) effettività dei poteri attribuiti, soprattutto sul versante della spesa; 6) sistema strutturato di vigilanza attraverso report, audit, flussi informativi e integrazione con il Modello 231; 7) aggiornamento continuo in funzione delle riorganizzazioni e dei nuovi rischi. Ed è proprio questo l’aspetto che, oggi, la giurisprudenza sembra guardare con maggiore attenzione.
[13] Per il principio di diritto espresso nel caso Acqualonga, secondo cui, nelle organizzazioni imprenditoriali complesse, non sono delegabili i compiti attinenti ai profili strutturali dell’organizzazione, tra i quali le modalità e la frequenza dei controlli sulla sicurezza delle strutture, v. Cass. pen., Sez. IV, 11 aprile 2025, n. 25729.
[14] Sul caso Pioltello, in termini di valorizzazione del corretto funzionamento dell’organizzazione e di esclusione della responsabilità dei vertici in assenza di specifici difetti dell’assetto informativo e manutentivo loro riferibili, v. Trib. Milano, 25 febbraio 2025, n. 2241.
[15] Sul caso Bonatti, e sull’affermazione per cui la singola violazione del soggetto delegato non implica automaticamente un deficit organizzativo dell’ente ove il modello risulti sostanzialmente idoneo e concretamente attuato, v. Cass. pen., Sez. IV, 2 agosto 2024, n. 31665.
[16] Quanto alla prospettiva di riforma e al rischio di overdeterrence, il richiamo a Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132 è utilizzabile, per analogia di sistema, solo con riferimento all’esigenza di evitare effetti paralizzanti dell’eccesso di responsabilità, non quale precedente direttamente riferibile alla sicurezza del lavoro.
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