Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 4 giugno 2026, Rugu, causa C-722/23, ECLI:EU:C:2026:441
Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che:
un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale art. 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, alfine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell’art, 4, par. 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I di quest’ultima decisione quadro, ai fini dell’esecuzione di detta pena nel suo territorio.
Normativa di riferimento
Art. 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009
Precedenti citati
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857
Corte di Giustizia, Sesta Sezione, sentenza del 15 maggio 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 29 aprile 2021 X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658


