Testo riveduto e ampliato della relazione svolta in occasione del Convegno “Giurisprudenza europea e materia penale: dalla cognizione all’esecuzione”, Ordine Avvocati di Roma, 03-11-2025.
Abstract: A partire dall’importanza del rispetto dell’identità e delle diversità delle persone ristrette, ci si sofferma sullo scarto tra riconoscimento formale di diritti e loro concreta attuazione. Attraverso il riferimento alla giurisprudenza costituzionale e a quella convenzionale in materia di ragionevolezza delle limitazioni e di tutela della dignità e del senso di umanità, si approfondisce il tema delle vulnerabilità, con particolare attenzione agli obblighi positivi di intervento gravanti sugli Stati e alla situazione problematica delle persone ristrette affette da disabilità fisiche o psichiche.
Sommario: 1. Identità, diversità e vivibilità – 2. Diversità, dignità e ragionevolezza delle limitazioni – 3. Dignità, umanità e giustiziabilità dei diritti – 4. Vulnerabilità, in generale – 5. Vulnerabilità, in carcere – 6. Particolari forme di vulnerabilità, in carcere – 7. Salute, in carcere
1. Identità, diversità e vivibilità.
Affrontare i problemi del carcere – dal punto di vista giuridico, culturale e anche filosofico – significa percorrere la via che dal riconoscimento normativo della titolarità di un diritto discende verso la possibilità effettiva di esercitare in concreto quel diritto. Si tratta di una via accidentata e piena di ostacoli.
Solo entrare in carcere consente a chi vive nella società libera di comprenderne i problemi. Nel preparare questa relazione ci si è imbattuti ad esempio nella notizia di una lettera trasmessa ad Antigone da un detenuto che si duole della necessità di dover “prendere il numeretto” per poter accedere ai servizi igienici[1]. In questo si risolvono molto spesso le doglianze delle persone ristrette: difficoltà di soddisfare i propri bisogni primari; piccole limitazioni che complicano le più elementari estrinsecazioni dell’identità e della personalità umana. Si potrebbe pensare che queste non siano tematiche “degne di nota”, secondo l’idea che «de minimis non curat praetor». Quando si affronta il problema delle carceri, invece, sono proprio le “piccole cose” ad assumere particolare importanza.
In un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 2024[2] si dà conto del fatto che il Magistrato relatore aveva «personalmente appurato che, per scorgere il cielo dalla finestra della c.d.p., [per il detenuto era] necessario appoggiarsi al muro o alla finestra stessa e sporgere la vista pressoché verticalmente». Solo una percezione “diretta” delle condizioni carcerarie consente di comprendere il valore della concreta possibilità di azionare diritti ed esercitare facoltà per chi si trova ristretto.
Tale vicenda riporta alla mente la descrizione della propria cella fatta da un detenuto illustre: «dalla “bocca di lupo” guardo il cielo, azzurro come non mai, senza una nuvola, e d’improvviso un soffio di vento mi investe denso di profumo dei fiori sbocciati durante la notte. Quei suoni, e il profumo del vento, e il cielo terso, mi danno un senso di vertigine. Ricado sul mio giaciglio. Acuto, doloroso, mi batte nelle vene il rimpianto della mia giovinezza che giorno per giorno, tra queste mura, si spegne». Si trattava di Sandro Pertini, detenuto per motivi politici presso l’ergastolo di Santo Stefano, isolotto accanto a Ventotene[3].
Discutere della possibilità per la persona ristretta di “vedere il cielo” o di poter percepire il “soffio del vento” non significa indugiare su aspetti meramente astratti o di carattere poetico-romantico. Significa affrontare la concretezza della vita carceraria, che spesso si compone di limitazioni assolutamente non necessarie rispetto all’esigenza “custodiale” insita nella detenzione.
L’identità e l’umanità del carcere si assicura anche (e soprattutto) attraverso il riconoscimento di piccole facoltà che consentono alla persona ristretta di “normalizzare” la propria vita reclusa. Rispettare l’identità e l’umanità in carcere è possibile solo se si rispettano le diversità[4].
La diversità trova massima tutela costituzionale con il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e la valorizzazione della pari dignità sociale e dell’eguaglianza davanti alla legge di tutti (art. 3, co. 1° Cost.) senza discriminazioni. Il rifiuto di quest’ultime si pone a fondamento del nostro ordinamento democratico e pluralista.
La diversità viene annichilita in quelle formazioni sociali ove la personalità non si può svolgere, come avviene all’interno delle mure carcerarie. Lo sviluppo che sacrifica i diritti di una parte minoritaria della collettività non è rispettoso degli artt. 2, 3 e 9 Cost.: il modo in cui vengono eseguite le pene detentive nel nostro paese porta a dubitare della legittimità costituzionale di una forma di punizione che ostacola il mantenimento delle relazioni e il progresso culturale.
2. Diversità, dignità e ragionevolezza delle limitazioni.
Il rispetto della diversità costituisce un mezzo importante di riconoscimento della pari dignità sociale del detenuto. Come ricordato autorevolmente, la dignità si pone al di fuori della prospettiva del bilanciamento, perché essa costituisce “la bilancia”, ossia il punto di equilibrio nel confronto fra diversi interessi costituzionali[5].
In quest’ottica di recente la Commissione Ruotolo aveva individuato tra le azioni necessarie per “l’innovazione del sistema penitenziario” quella di formazione della polizia penitenziaria in tema di identità, affinché si potesse approfondire «in riferimento ai processi di gestione operativa (…) il tema delle diverse identità presenti nel settore dell’esecuzione penale»[6].
L’umanità e l’identità in carcere – che assumono rilievo centrale per considerare la pena detentiva conforme a Costituzione, prima ancora del finalismo rieducativo – sono spesso messe in crisi da limitazioni insensate.
La Corte costituzionale ha ricordato ad esempio come il diritto di conferire con il difensore assuma valenza peculiare in ambito penitenziario[7], perché i detenuti sono «intrinsecamente» deboli. Lo sono in particolare quelli in regime di 41-bis o.p. La Corte ha censurato le limitazioni normativamente imposte ai colloqui difensivi fondate sul “sospetto” che gli avvocati potessero prestarsi a fare da tramite fra il detenuto e l’organizzazione criminale esterna. Le restrizioni sono state ritenute irragionevoli perché di fatto penalizzavano la difesa. Non avevano alcuna utilità pratica per neutralizzare l’eventualità di condotte illecite da parte del difensore[8].
Più di recente la Corte si è occupata del problema dei colloqui con i figli minori e dell’imposizione di vetri divisori tali da rendere impossibile il contatto fra detenuto e parente. La Corte ha rilevato che le legittime esigenze di sicurezza – tali da imporre il c.d. vetro divisorio “a tutta altezza” – devono essere diversamente perseguite a seconda delle peculiarità del caso concreto, soprattutto quando i divieti “amministrativi” non sono dettagliatamente e specificamente imposti da una disposizione di legge in tal senso[9].
L’insegnamento della Corte – che in materia penitenziaria entra profondamente nella valutazione del caso concreto, anche alla luce del confronto con la giurisprudenza di Strasburgo – è che ogni deroga che aggrava o peggiora il regime ordinario di detenzione può essere giustificata solo se risponde a requisiti di strette necessità e proporzionalità[10].
3. Dignità, umanità e giustiziabilità dei diritti.
Occorre ricordare il compito fondamentale della Repubblica di rimuovere gli ostacoli all’esercizio dei diritti che rischiano di conculcare la pari dignità sociale, pur nella consapevolezza delle peculiarità del contesto di riferimento. Ciò vale ancor di più con riguardo alle persone ristrette: quest’ultime spesso subiscono l’indifferenza della burocrazia penitenziaria e il peso delle prassi distorte.
Il rispetto dei diritti della persona ristretta non può venire meno per via della gravità del reato da essa commesso. La Corte costituzionale ha ricordato che «la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento»[11]. Si tratta di una prospettiva che coinvolge sia la responsabilità del condannato; sia quella della società esterna[12]. Una responsabilità condivisa, già richiamata con la sentenza n. 313-1990 e riaffermata con la recentissima sentenza n. 10-2024 in materia di affettività e sessualità in carcere.
Il riconoscimento dei diritti e l’umanizzazione della pena passano attraverso la loro giustiziabilità effettiva: la dignità di individui «precari» come i detenuti deve essere protetta attraverso il riconoscimento della titolarità dei diritti e della conseguente – e necessaria – tutela giurisdizionale[13]. Per rispondere alla «precarietà degli individui» menzionata dalla Corte costituzionale nel 1999 si è cercato – con quindici anni di ritardo e solo a seguito del “terremoto Torreggiani” – di arricchire il novero degli strumenti di tutela con l’introduzione – tra le altre previsioni – degli artt. 35-bis e 35-ter o.p.[14].
La giustiziabilità tuttavia non esaurisce il compito di tutela imposto alla Repubblica, perché il tema dell’identità e delle diversità si ricollega inevitabilmente a quello delle vulnerabilità.
4. Vulnerabilità, in generale.
Il concetto di «vulnerabilità» è stato elaborato con particolare riferimento alla persona offesa da particolari reati.
La convenzione di Instanbul e la Direttiva UE 29-2012[15] (modificata dalla Direttiva UE 1385-2024[16]) hanno posto l’attenzione sul problema della c.d. vittimizzazione ex se, della vittimizzazione secondaria e dei diritti delle vittime nel corso del processo. A ciò si è aggiunto il recepimento in Italia della convenzione di Lanzarote.
Oggi il codice di procedura penale (artt. 90-quater e 392 c.p.p.) assicura particolari tutele alla persona offesa vulnerabile, ritenuta tale per via di condizioni personali o a causa della particolare insidiosità del reato subito. Sotto tale profilo, la Corte E.D.U. è intervenuta più volte.
In un caso riguardante l’ordinamento russo[17] la Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 C.E.D.U. perché le autorità avevano fallito nell’attivare una vera e propria indagine preliminare a seguito di una denuncia per maltrattamenti che appariva fondata.
In un caso riguardante il nostro ordinamento[18]la Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU perché nei confronti di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno – e per tale ragione vulnerabile – erano state imposte restrizioni non proporzionali rispetto al fine perseguito. Nel caso di specie era stato impedito ad un parente del beneficiario di far visita a quest’ultimo; al beneficiario inoltre venivano vietate le comunicazioni telefoniche, anche a seguito di un servizio televisivo che ne aveva raccontato la vicenda.
In un altro caso riguardante l’ordinamento albanese[19] la Corte E.D.U. si è occupata della denunciata intempestività e inefficacia delle indagini intraprese dalle autorità in relazione ad un’aggressione con l’acido subita da una donna da un uomo non identificato (ma ritenuto essere il marito). La Corte riscontrava la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita), avvenuta per la lentezza e la negligenza tenuta dagli inquirenti nel corso delle indagini.
In tema di tutela delle categorie vulnerabili l’autorità pubblica – sia essa amministrativa o giudiziaria – ha il dovere di intervenire, perché la Convenzione impone obblighi positivi “di fare”.
5. Vulnerabilità, in carcere.
Il tema delle vulnerabilità risulta ancor più drammatico quando si discute della condizione delle persone ristrette.
Esse sono “di per sé” vulnerabili (precarie, come affermato dalla Corte costituzionale): è questo l’approccio posto alla base delle Regole Penitenziarie Europee[20] e delle c.d. Mandela Rules[21].
Nel Manuale per i Meccanismi Nazionali di Prevenzione[22] – istituiti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) – si individuano le diverse categorie di vulnerabilità e si muove dal presupposto che il detenuto debba essere considerato soggetto debole e quindi vulnerabile proprio in ragione dello stato di restrizione in cui si trova. Ciò impone di porre particolare attenzione alle condizioni in cui si svolge il trattamento e al rispetto del «senso di umanità».
La Corte E.D.U. ha ribadito in più occasioni che le persone ristrette sono da considerarsi persone soggette a particolari condizioni di vulnerabilità.
In un caso riguardante la morte di un detenuto in carcere[23] la Corte ha ricordato che le persone in custody – attesa la loro situazione di vulnerabilità – devono essere protette dalle autorità. Lo Stato è da considerarsi responsabile di ogni incidente che possa accadere nel corso della custodia.
In un caso riguardante un’azione particolarmente violenta condotta dalle forze di polizia[24] – che in occasione di una perquisizione avevano prima spinto dal balcone uno dei ricorrenti e poi ritardato i soccorsi – la Corte ha sottolineato che l’obbligo di protezione si estende anche alla particolare vulnerabilità degli indagati nel corso di ispezioni e perquisizioni e di esecuzione di misure cautelari.
Analoga posizione è stata assunta in un caso relativo ad abusi, sia fisici che psicologici, denunciati da parte di una studentessa ritenuta affiliata al PKK e per tale ragione ripetutamente colpita con pugni e calci, minacciata di morte e di stupro, insultata nonché – secondo il ricorso – sottoposta alla c.d. “impiccagione palestinese” (sospensione per le braccia) e a scosse elettriche tramite elettrodi applicati al seno, ai piedi e al torso[25].
La Corte ha poi affermato che l’uso della forza fisica contro un individuo privato della sua libertà, quando non è reso strettamente necessario dalla sua condotta, lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto garantito dall’articolo 3 C.E.D.U.[26].
La persona ristretta – in quanto tale – deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell’autorità pubblica, perché si trova in una situazione di fisiologico svantaggio. Essa è più esposta e meno protetta perché “nelle mani dello Stato”.
Essere “nelle mani dello Stato” in un sistema democratico e costituzionale significa essere di per sé protetti. Non sempre è così, perché spesso i diritti sono asfissiati dal peso delle “carte” della burocrazia penitenziaria; dalle difficoltà organizzative; dalla fatiscenza degli edifici penitenziari; dal sovraffollamento.
Il tema del sovraffollamento carcerario va affrontato con la dovuta cautela. L’attenzione del dibattito pubblico e politico sembra ormai ridursi a questo aspetto. Ma i problemi del carcere non sono “solo e soltanto” il numero (eccessivo) di persone ristrette presenti rispetto alla capacità regolamentare.
Assicurare il diritto del singolo detenuto a non vivere in un carcere sovraffollato (o meglio, in una cella sovraffollata) non può giustificare l’indifferenza verso tutte le altre e più insidiose forme di annichilimento della dignità e della diversità che si verificano in carcere.
Sembra opportuno ricordare l’opinione dissenziente del Giudice italiano V. Zagrebelsky nel noto caso Sulejmanovic[27]: egli non condivideva l’idea che la situazione del ricorrente avesse potuto raggiungere quel livello di gravità richiesto dall’art. 3 C.E.D.U. Aggiungeva che la «la tendenza che questa sentenza sembra evidenziare, vale a dire che la Corte pone il suo esame nell’ambito di ciò che è “auspicabile” [con riferimento al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’articolo 3] dovrebbe portare ad una maggiore tutela contro i trattamenti vietati dall’articolo 3. Ora, anche se nutrita di generosità, questa tendenza favorisce in realtà una pericolosa deriva verso la relativizzazione del divieto, dato che, quanto più si abbassa la soglia “minima di gravità” tanto più si è costretti a tenere conto dei motivi e delle circostanze (oppure ad annullare l’equa soddisfazione)».
Si tratta di un punto di vista interessante e soprattutto attuale. Anche oggi si riscontra un’attenzione spasmodica al tema dello spazio vivibile nella cella, alla valutazione sul metro quadro o sulla capacità “ingombrante” dell’armadio a muro o di quello posto sul pavimento[28].
Nel frattempo, il carcere perde di umanità. Richiamando il senso di quell’opinione dissenziente, bisogna ricordare che non esistono diversi livelli di gradazione del principio di umanità. Il carcere o è umano o non lo è, a seconda del caso concreto.
6. Particolari forme di vulnerabilità, in carcere.
Il carcere rende difficile la tutela e il trattamento di particolari forme di vulnerabilità. Si pensi al problema della tutela della salute fisica e di quella mentale. Come rilevato dalle fonti europee molto spesso la situazione di particolari vulnerabilità in carcere rispecchia quella della società esterna. Il disinteresse verso categorie deboli affligge tanto la comunità carceraria quanto quella “libera”.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, la C.E.D.U. e la Costituzione spiegano i loro effetti proprio in relazione alle situazioni concrete ove la prassi rende impossibile l’esercizio dei diritti e la protezione di vulnerabilità specifiche. Quest’ultime richiedono un trattamento speciale e ulteriore rispetto al generale dovere di protezione delle persone ristrette gravante sugli Stati.
Tra le categorie più destabilizzate dall’esecuzione di una pena detentiva vi sono i bambini (ossia i figli e le figlie di detenuti e detenute); i giovani; i detenuti affetti da disabilità fisiche e psichiche; le donne; gli anziani; gli stranieri; i condannati a morte. Vi è poi il problema delicatissimo della tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale.
La Regola 2 delle Mandela Rules richiede alle amministrazioni penitenziarie di “tenere conto” delle esigenze individuali delle persone detenute, prestando particolare riguardo alle categorie più vulnerabili negli ambienti carcerari. Le misure volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone detenute con esigenze particolari sono necessarie e devono conformarsi al principio di non discriminazione.
Talune categorie di soggetti rischiano di subire una più intensa compressione – non giustificata – dei propri diritti fondamentali a cagione della loro debolezza.
Nelle fonti internazionali si rinvengono diversi standard per l’individuazione dei gruppi di vulnerabili. Le c.d. Bangkok Rules[29]si concentrano ad esempio sulla vulnerabilità delle donne detenute; le c.d. Havana Rules[30] si concentrano sulla vulnerabilità eccezionale ed accentuata del minore detenuto.
In aggiunta esistono fonti più “direttamente” e “agevolmente” invocabili nella trattazione di casi domestici nel nostro ordinamento, oltre ai già richiamati principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 9, 13, 25, 27 Cost. cui si affianca l’art. 32 Cost. in riferimento alla salute, nel caso in cui si voglia denunciare un fallimento da parte delle autorità pubbliche nell’assolvimento dell’obbligo di protezione di particolari categorie di vulnerabili: art. 4 C.D.F.U.E. e art. 3 C.E.D.U. (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti; art. 6 C.D.F.U.E. e art. 5 C.E.D.U. (diritto alla libertà e alla sicurezza); art. 7 C.D.F.U.E. e art. 8 C.E.D.U. (rispetto della vita privata e familiare); art. 20 C.D.F.U.E. (uguaglianza davanti la legge); art. 21 C.D.F.U.E. (divieto generale di discriminazione); art. 23 C.D.F.U.E. (parità tra uomini e donne); art. 47 C.D.F.U.E. e art. 13 C.E.D.U. (diritto ad un ricorso effettivo); art. 48 C.D.F.U.E. e art. 6 C.E.D.U. (presunzione di innocenza).
7. Salute, in carcere.
Le menomazioni, le disabilità e gli handicap aggravano pesantemente l’esecuzione della pena detentiva. Sia perché le patologie fisiche e mentali che rendono complicate determinate attività incidono sulla vivibilità dello “spazio fisico” del carcere (sempre più ridotto); sia perché esse alimentano lo stigma all’interno della socialità penitenziaria[31].
Non è facile apprestare dignitose cure mediche; le patologie espongono poi la persona ristretta a violenze e molestie, a causa della sua maggiore debolezza.
La Corte E.D.U. è intervenuta in più occasioni sull’impatto concreto di particolari disabilità fisiche sulla sostenibilità delle condizioni di restrizione.
La Corte ha affrontato ad esempio la situazione di una donna focomelica per talidomide, affetta da insufficienza renale. La ricorrente aveva passato la notte in una cella di sicurezza di una stazione di polizia, arredata con un letto di legno. Non era in condizioni di usare il bagno né di accendere la luce; aveva sofferto il freddo e non era stata messa nelle condizioni di «mantenersi pulita». In tal caso la Corte ha accertato la violazione dell’art. 3 C.E.D.U.[32].
La Corte si è occupata poi dell’assenza di cure per il detenuto paraplegico[33]; nonché della difficoltà di accesso alle strutture sanitarie da parte di un detenuto affetto da lesione spinale, che in assenza di un’assistenza organizzata che consentisse al ricorrente di poter muoversi all’interno del carcere è stata considerata un trattamento degradante in violazione dell’art. 3 C.E.D.U.[34].
In un casoriguardante l’ordinamento russo[35] è stata riconosciuta la violazione dell’art. 3 C.E.D.U. per il trattamento penitenziario di un paziente diabetico, cui era stato negato l’accesso effettivo ai presidi medici e l’esercizio fisico all’aperto. Ciò aveva comportato sofferenze fisiche e psichiche non necessarie ed evitabili che ne avevano compromesso la dignità.
In un caso riguardante l’ordinamento francese[36], la Corte ha ritenuto trattamento degradante e umiliante la situazione del ricorrente – costretto su una sedia a rotelle – che gli imponeva ad esempio di farsi trasportare per passare attraverso le porte mentre una ruota della sua sedia a rotelle veniva rimossa e poi reinstallata dopo che la sedia a rotelle avesse attraversato la porta stessa.
La giurisprudenza della Corte europea impone agli Stati di adeguare il trattamento carcerario ai particolari handicap e disabilità della persona ristretta.
Oltre alle disabilità fisiche vi sono però anche le patologie psichiche, che in carcere si esasperano. In generale la detenzione può condurre all’insorgere di particolare sofferenza psichica, che spesso si manifesta nella forma dell’autolesionismo (la c.d. Non suicidal Self-injury). Ciò avviene quando la vita carceraria è subita “passivamente” e prevale la tendenza infantilizzante e disumanizzante della restrizione, che contribuisce ad acuire il disagio personale e psichico. Dalle indagini realizzate dall’Associazione Antigone emerge – ad esempio – che gli agiti violenti contro sé stessi aumentano statisticamente nelle carceri più affollate[37].
Il trattamento del disagio e delle patologie psichiche in carcere configura forse il principale esempio di iato fra riconoscimento astratto di diritti fondamentali e loro applicazione concreta.
Si tratta di una criticità rilevata – in prima battuta – dalla Corte costituzionale. Quest’ultima si è occupata recentemente del problema delle “liste d’attesa” per l’accesso alle R.E.M.S.[38]. Il caso riguardava l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso una REMS di un soggetto indagato ritenuto affetto da infermità psichica e socialmente pericoloso. Il pubblico ministero aveva chiesto al DAP di indicare la REMS presso la quale potesse essere eseguito il ricovero. Il DAP comunicava un elenco di strutture, precisando però che la loro gestione era affidata al servizio sanitario regionale (SSR), senza possibilità per lo stesso DAP di «incidere sulle manifestazioni di volontà di quelle REMS che […] rifiutavano di ricevere l’internando non dando esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria».
La Corte costituzionale con una decisione insolita ha disposto preliminarmente un’istruttoria al fine di verificare lo stato attuale del sistema R.E.M.S. Ha rilevato che al momento della pronuncia risultava in attesa di collocazione lo stesso numero di persone presente nelle 36 strutture attive[39]. Tale situazione si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali. Alla accertata illegittimità costituzionale non è conseguita però la conseguente declaratoria, alla luce del ventaglio di possibilità di intervento rimesse al legislatore che hanno imposto una declaratoria di inammissibilità, pur rilevando che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia»[40].
Il problema del trattamento della salute mentale di persone indagate o condannate tuttavia persiste. L’Italia è stata condannata dalla Corte E.D.U. per ben tre volte negli ultimi due anni[41].
Nell’ultimo e più recente caso[42] il ricorrente ha presentato il ricorso nel 2023 all’età di 26 anni; ha lamentato di non aver ricevuto adeguate cure psichiatriche nel corso della sua detenzione. Ciò avrebbe comportato l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dalla lettura della sentenza emerge che il ricorrente risulta invalido civile al 100% e ha disturbi psichici fin dalla sua infanzia. La sua storia giudiziaria presenta numerosi procedimenti, alcuni conclusisi con il riconoscimento del vizio parziale di mente; altri invece con assoluzione per vizio totale.
Il ricorrente ha tentato più volte il suicidio in carcere; ha compiuto atti di autolesionismo; ha manifestato particolare aggressività contro soggetti terzi; è rimasto detenuto nonostante l’evidente incompatibilità della sua condizione di salute con la restrizione carceraria.
La Corte E.D.U. ha accertato la violazione dell’art. 3 C.E.D.U. e ha contestualmente ricordato che grava sugli Stati l’obbligo di garantire cure adeguate; di rispettare la dignità; di intervenire tempestivamente a tutela di particolari condizioni di vulnerabilità; di assicurare cure penitenziarie equivalenti a quelle fornite dai servizi sanitari pubblici “esterni”.
In sostanza: le condizioni detentive non possono giustificare – come ricordato in più occasioni dalla Corte costituzionale – la compressione o la limitazione di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti (come quello alla salute) senza alcuna giustificazione razionale o senza che ciò si renda necessario per specifiche e motivate esigenze di sicurezza o di custodia.
La diversità in carcere deve essere tutelata; la vulnerabilità deve essere protetta; la dignità non deve mai essere compromessa.
[1] Cfr. la notizia reperibile al seguente link: https://lavialibera.it/it-schede-2479-i_diritti_dei_detenuti_sono_stati_violati_30mila_volte_antigone.
[2] Cfr. Trib. Sorveglianza Bologna, ord. n. 3441/2024 del 17-09-2024, in Giurisprudenza Penale Web, 07-10-2024; Cfr. ex plurimis E. Fanciullo, Dal riconoscimento del “diritto al cielo” alla preclusione alla “pasticceria fresca”: due modi di intendere il 41-bis O.P., in Giurisprudenza Penale Web, 10, 2024.
[3] Il passo è citato in V. Faggi (a cura di), Sandro Pertini: sei condanne e due evasioni, Milano, 1974, pp. 105-109.
[4] Cfr. sul punto S. Talini, Costituzione, identità personale ed esecuzione penale, in Aa. Vv., Identità ed esecuzione penale, Napoli, 2025, pp. 69-80.
[5] Cfr. G. Silvestri, La dignità umana, in dirittopenitenziarioecostituzione.it, 28 maggio 2014.
[6] Cfr. la Relazione della Commissione Ruotolo – Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario (13 settembre 2021), disponibile al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS360093.
[7] Cfr. Corte cost., sent. n. 143-2013, p.to 2 Cons. in dir.: «in quanto fruenti solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l’esterno, vengono a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all’esercizio delle facoltà difensive. In questa prospettiva, il diritto del detenuto a conferire con il difensore forma oggetto di esplicito e puntuale riconoscimento in atti sovranazionali, tra i quali la raccomandazione R (2006)2 del Consiglio d’Europa sulle «Regole penitenziarie europee», adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006, che riferisce distintamente il diritto stesso tanto al condannato (regola numero 23) che all’imputato (regola numero 98)».
[8] Cfr. Corte cost., sent. n. 143-2013, p.to 7 Cons. in dir.: «vale osservare come i colloqui difensivi abbiano, per definizione, quali interlocutori “esterni” del detenuto, persone appartenenti ad un ordine professionale (quello degli avvocati), tenute al rispetto di un codice deontologico nello specifico campo dei rapporti con la giustizia e sottoposte alla vigilanza disciplinare dell’ordine di appartenenza. L’eventualità che dette persone, legate al detenuto da un rapporto di prestazione d’opera professionale, si prestino a fungere da tramite fra il medesimo e gli altri membri dell’organizzazione criminale, se non può essere certamente esclusa a priori, neppure può essere assunta ad una regola di esperienza, tradotta in enunciato normativo: apparendo, sotto questo profilo, la situazione significativamente diversa da quella riscontrabile in rapporto ai colloqui con persone legate al detenuto da vincoli parentali o affettivi, ovvero con terzi non qualificati. Dirimente è, peraltro, il rilievo che, quando pure l’eventualità temuta si materializzi, le restrizioni oggetto di scrutinio non appaiono comunque in grado di neutralizzarne o di comprimerne in modo apprezzabile gli effetti. Posto, infatti, che i colloqui con i difensori – diversamente da quelli con i familiari e conviventi o con terze persone – restano sottratti all’ascolto e alla videoregistrazione, i limiti di cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili, bensì, di penalizzare la difesa, ma non valgono ad impedire, nemmeno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e l’esterno, né a circoscrivere in modo realmente significativo la quantità e la natura dei messaggi che si paventano scambiabili, per il tramite dei difensori, nell’ambito dei sodalizi criminosi».
[9] Cfr. Corte cost., sent. n. 105-2023, p.ti 9 e 10 Cons. in dir.: «nell’esperienza concreta, lo strumento del vetro divisorio a tutta altezza – impedendo ogni contatto fisico tra gli interlocutori – si rivela quello più efficace per impedire il passaggio di oggetti. Ed è, quindi, certamente legittimo che l’amministrazione penitenziaria, nella prassi, abbia individuato in quello strumento la soluzione tecnica per gestire i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con i propri familiari e conviventi» ma «l’impiego del vetro divisorio, pur potendo costituire un mezzo altamente idoneo allo scopo, in considerazione della sua innegabile efficacia ostativa al passaggio di oggetti, non è tuttavia imposto dal testo della disposizione primaria, che non ne fa alcuna menzione».
[10] Cfr. Corte cost., sent. 85-2024, p.to 3.4 Cons. in dir.: «una disciplina derogatoria in peius per questo sottoinsieme di detenuti e internati non potrebbe infatti giustificarsi, sul piano costituzionale, sulla base di ragioni puramente afflittive, in risposta alla particolare gravità dei delitti elencati nel comma 1 dell’art. 4-bis ordin. penit. Questa Corte ha già più volte escluso (sentenza n. 97 del 2020, punto 6 del Considerato in diritto; sentenza n. 351 del 1996, punto 5 del Considerato in diritto) che una simile finalità possa legittimare le severe restrizioni connesse al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis, comma 2, ordin. penit., ritagliato sulla necessità di contenere la speciale pericolosità sociale di taluni detenuti e internati per i delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin, penit. rispetto ai quali sussistano, in concreto, elementi tali da far ritenere l’attualità dei collegamenti con le associazioni criminose di appartenenza. E tale conclusione vale certamente anche rispetto al divieto di accesso ai benefici di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., fondato sulla presunzione di cui si è detto, così come rispetto alle altre regole che derogano in peius l’ordinaria disciplina penitenziaria nei confronti di questo insieme di condannati. Ogni misura che, a parità di pena inflitta, deroga in peius al regime penitenziario “ordinario” può, infatti, trovare legittimazione sul piano costituzionale – al cospetto della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. – soltanto in quanto sia necessaria e proporzionata rispetto al contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato (per una considerazione analoga, mutatis mutandis, sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto); e non invece, tout court, in chiave di ulteriore punizione in ragione della speciale gravità del reato commesso. È, infatti, la misura della pena che nel nostro ordinamento deve riflettere la gravità del reato, non già la severità del regime penitenziario».
[11] Cfr. Corte cost., sent. n. 149-2018, p.to 7 Cons. in dir.
[12] Cfr. Corte. cost., sent. n. 149-2018, p. to 7 Cons. in dir.: «(…) Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società».
[13] Cfr. Corte cost., sent. n. 26-1999, p.to 3.1 Cons. in. dir.: «(…) l’esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà. La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso – anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile – è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale, conformemente, del resto, all’impronta generale che l’art. 1, primo comma, della legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario. Al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere (sentenza n. 212 del 1997). L’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti, d’altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all’art. 2 della Costituzione (sentenza n. 98 del 1965) e caratterizzanti lo stato democratico di diritto (sentenza n. 18 del 1982): un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche ad autorità appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione».
[14] Cfr. sul punto G. Fiorelli, La tutela giurisdizionale dei diritti delle persone detenute: un’effettività ancora incerta, in Aa. Vv., Identità ed esecuzione penale, Napoli, 2025, pp. 45-65.
[15] Trattasi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
[16] Trattasi della Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
[17] Cfr. Corte EDU, Sez. III, 24 maggio 2022, Dokukiny c. Russia.
[18] Cfr. Corte EDU, Sez. I, 11 luglio 2023, Calvi e C.G. c. Italia.
[19] Cfr. Corte EDU, Sez. II, 4 agosto 2020, Dhurata Terschana c. Albania.
[20] Trattasi della Rac(2006)2-rev – Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con cui sono state aggiornate nel 2020 le Regol Penitenziarie Europee già adottate l’11 gennaio 2006.
[21] Ossia The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adottate il 17 dicembre 2015 dall’Assemblea Generale con ris. 70/175.
[22] Consultabile al seguente link: https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Le_persone_detenute_vulnerabilita.pdf.
[23] Cfr. Corte EDU, Sez. II, 5 luglio 2005, Trubnikov c. Russia.
[24] Cfr. Corte EDU, Sez. IV, 1° giugno 2001, Berktay c. Turchia.
[25] Cfr. Corte EDU, Sez. IV, 22 ottobre 2002, Algur c. Turchia.
[26] Cfr. Corte EDU, Sez. II, 13 aprile 2009, Aliev c. Georgia.
[27] Cfr. Corte EDU, Sez. II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia.
[28] Cfr. in questo senso G.M. Flick, Il carcere nella Costituzione, in Sistema Penale, 9 luglio 2025; cfr. sul punto anche Cass. Sez. un., 24 settembre 2020, n. 6551, in Sistema Penale, 23 febbraio 2021.
[29] Ossia le United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, adottate il 21 dicembre 2010 dall’Assemblea Generale con ris. 65/229.
[30] Ossia le United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, adottate il 14 dicembre 1990 dall’Assemblea Generale con ris. 45/113.
[31] Cfr. Manuale per i Meccanismi Nazionali di Prevenzione, cit., p. 33.
[32] Cfr. Corte EDU, Sez. III, 10 luglio 2021, Price c. Regno Unito.
[33] Cfr. Corte EDU, Sez. IV, 12 maggio 2013, D.G. c. Polonia.
[34] Cfr. Corte EDU, Sez. IV, 25 settembre 2013, Grimailovs c. Lettonia.
[35] Cfr. Corte EDU, Sez. I, 10 aprile 2012, Arutyunyan c. Russia.
[36] Cfr. Corte EDU, Sez. II, 26 marzo 2007, Vincent c. Francia.
[37] Cfr. sul punto l’approfondimento consultabile a questo link: https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/autolesionismo-in-carcere/.
[38] Cfr. Corte cost., sent. n. 22-2022.
[39] Cfr. Corte cost., sent. n. 22-2022, p.to 5.4 Cons. in dir.: «un numero di persone almeno pari a quelle ospitate nelle 36 REMS allo stato attive – più in particolare un numero compreso tra le circa 670 (secondo i calcoli del Ministero della salute e della Conferenza delle Regioni e della Province autonome) e le 750 persone (secondo i calcoli del Ministero della giustizia) – è, oggi, in attesa di trovare una collocazione in una REMS, nella propria regione o altrove (Ritenuto in fatto, punto 5.3.). La permanenza media in una lista d’attesa è pari a circa dieci mesi; ma in alcune Regioni i tempi per l’inserimento in una REMS possono essere assai più lunghi (ancora Ritenuto in fatto, punto 5.3.). Le persone che si trovano in lista d’attesa sono spesso accusate, o risultano ormai in via definitiva essere autrici, di reati assai gravi – tra gli altri, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, rapina, estorsione, lesioni personali e persino omicidi, tentati e consumati».
[40] Cfr. Corte cost., sent. n. 22-2022, p.to 6 Cons. in dir.
[41] Cfr. Corte EDU, Sez. I, 24 gennaio 2024, SY c. Italia; Corte EDU, Sez. I, 6 giugno 2024, Cramester c. Italia; Corte EDU, Sez. I, 27 marzo 2025, Niort c. Italia.
[42] Cfr. Corte EDU, Sez. I, 27 marzo 2025, Niort c. Italia, cit.


