Con la consueta tempestività tipica della migliore produzione legislativa, lo scorso 31.12.2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con vigenza immediata, il D.M. 206/2025 che ha modificato il D.M. 206/2024 che era a sua volta già intervenuto sul testo dell’art. 3 del D.M. 217/2023.
Tale intervento legislativo, è stato vagliato a seguito delle lamentele e proteste avanzate più volte dall’Avvocatura e da ultimo anche al Congresso Nazionale Forense svoltosi nell’ottobre 2025, in cui con toni fermi e decisi, fu chiesta l’abolizione di alcune norme della tanto criticata “riforma Cartabia”, l’eliminazione dell’“atto abilitante” non previsto dal codice di rito e furono segnalati i continui malfunzionamenti del PDP ma, anche e soprattutto, evidenziato una carenza enorme di magistrati e personale di cancelleria in quasi tutto il territorio nazionale che crea insuperabili problemi al “sistema giustizia” già di per sé claudicante.
Venendo agli aspetti più pratici, la novella più importante per gli avvocati contenuta all’interno del suddetto D.M. è la proroga, fino al 31.03.2026, della possibilità di depositare alternativamente al Portale, vale a dire a mezzo PEC oppure in formato cartaceo, gli atti di impugnazione riguardanti le misure cautelari personali (artt. 309-313 c.p.p.) e reali artt. 324-325 c.p.p.) nonché il sequestro probatorio(art. 253 c.p.p.).
Invece, devono continuare ad essere depositati attraverso il Portale, tutti gli atti attinenti alla fase cautelare differenti dalle impugnazioni, in particolare le istanze di revoca delle misure coercitive ed interdittive di cui all’ 299 c.p.p.
Si segnala poi il disallineamento del predetto decreto con il codice di rito, segnatamente nell’art. 3- bis in cui cita gli atti di impugnazione davanti al Tribunale Ordinario ma non menziona quelli della sezione del GIP.
Il problema, nello specifico, riguarda il ricorso per saltum avverso le ordinanze che stabiliscono le misure coercitive ex art. 311 c.p.p. comma 2 e contro il decreto di sequestro ex art. 325 c.p.p. che, a norma dell’art. 311 c.p.p., devono essere inoltrate alla cancelleria che ha emanato il provvedimento.
Trattandosi di atti da depositare presso Uffici Giudiziari diversi dal Tribunale Ordinario, in via provvisoria e precauzionale appare opportuno propendere per il deposito a mezzo del solo Portale.
Qui di seguito un breve riepilogo delle modalità di deposito degli atti ad oggi vigenti:
- Per il deposito di atti davanti agli Uffici della Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Corte d’appello, Procura Generale presso la Corte d’appello, Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Magistrato di Sorveglianza e Giudice di Pace nonché per gli atti in materia di misure di prevenzione, di esecuzione e relative ai rapporti con autorità straniere, fino al 31.12.2026 è prevista la modalità di deposito alternativa a mezzo PEC ed in forma cartacea mentre, salvo proroghe, a decorrere dall’01.01.2027 il deposito di tali atti dovrà avvenire esclusivamente a mezzo del Portale;
- Per il deposito delle impugnazioni vale a dire ricorso per Cassazione, appello, opposizione a decreto penale di condanna e reclamo contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale, G.I.P., G.U.P., è prevista l’esclusiva modalità di deposito attraverso il Portale.
Si auspica che pro futuro il Legislatore ascolti di più le istanze dell’Avvocatura evitando, come accaduto, di modificare continuamente il codice di rito o le modalità di deposito degli atti o, peggio ancora, di gridare al miracolo per il recepimento dei fondi del PNRR che, dati gli scarsi risultati, non sono valsi a nulla se non a far maturare un debito nei confronti dell’Unione Europea pari ad 11 miliardi di Euro che, purtroppo, dovranno essere restituiti al tasso Euribor che maturerà dal 2033 in poi.


