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È induzione indebita se l‘appartenente alle forze dell’ordine ottiene una prestazione sessuale in cambio di informazioni riservate

Cassazione, sez. VI, 16 maggio 2019 (dep. 2 settembre 2019), n. 36827

 

Con la sentenza che si commenta, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla condotta di un appartenente alle forze dell’ordine che riceve prestazioni sessuali gratuite da prostitute in cambio di una qualche utilità.

Nello specifico, sulla base di quanto si evince dalla ricostruzione effettuata dai giudici di merito, è stata riconosciuta la responsabilità di una appuntato scelto dei carabinieri, il quale ha rivelato informazioni riservate relative alla pendenza del procedimento penale anche a carico di una prostituta extracomunitaria, propria informatrice, aiutandola a sottrarsi alle investigazioni. Di contro, lo stesso soggetto ha indotto la suddetta prostituta e un’altra a fornire gratuitamente prestazioni sessuali in cambio dell’aiuto fornito.

Sul punto, la Corte di cassazione è intervenuta cercando di chiarire quali siano i criteri attraverso cui distinguere il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. e il “nuovo” delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater c.p., introdotto a seguito delle modifiche importate nel sistema dalla L. n. 190 del 2012.

In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il delitto di concussione viene integrato dalla condotta del pubblico ufficiale, il quale pone la persona offesa innanzi all’alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto, pur in assenza di “brutali forme di minaccia psichica diretta”.

Al contrario, il delitto di induzione indebita viene integrato dal comportamento del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o del suo potere, “formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l’interessato”.

Occorre notare, invero, come, attraverso la pronuncia in esame, la Corte abbia ribadito un orientamento consolidato. In questo senso si veda, ex multis, Sez. VI, 8 maggio 2013, n. 26616, in C.E.D. Cass., n. 255620.

Per uno sguardo in dottrina, invece, sul tema della scomposizione della concussione e del nuovo delitto di induzione indebita, si veda, ex multis, GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, Giappichelli, 2018, p. 397 ss.

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