Nel 1941, con un R.D. n. 12 del 1941 (tutt’ora vigente, seppur riformato in larga parte) il governo varò la riforma dell’ordinamento giudiziario che all’art. 69 prevedeva: “Funzioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.
Nel 1944, con un decreto luogotenenziale, a correttivo di questa previsione, si stabilì che il p.m. doveva chiedere al giudice il provvedimento di archiviazione.
Nel 1946 si modificò l’art. 69 dell’ord. giudiziario prevedendo che il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
Nel 1948 con la VII disposizione transitoria della Costituzione si stabilì che, fino a quando non sia enunciata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, in conformità alla Costituzione, continua ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente. Si riconosce così l’inadeguatezza dell’ordinamento del 1941 e la necessità di una riforma costituzionalmente orientata.
L’ordinamento giudiziario è stato inserito nella Costituzione sia nella parte dei diritti attraverso le previsioni dell’‹‹autorità giudiziaria››, sia nella disciplina dell’organo di governo della magistratura, cioè, nel C.S.M., dove si trovano i giudici e i pubblici ministeri.
Con la legge ordinaria sono state fatte molte modifiche a questa struttura ordinamentale; molti interventi correttivi sono stati introdotti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza costituzionale. Ora si tratta di recepire, quanto disposto dalla Costituzione con la riforma dell’art. 111 Cost., che rappresenta proprio quel richiamo che la VII disposizione richiedeva e ancor più richiede oggi.
La riforma, pertanto, preclude ogni possibilità di subordinazione del p.m. al potere esecutivo, rafforzato nelle sue garanzie, dalla riforma dell’art. 104 Cost.
È ora di dare esecuzione alla VII disposizione transitoria della Costituzione
Nel 1941, con un R.D. n. 12 del 1941 (tutt’ora vigente, seppur riformato in larga parte) il governo varò la riforma dell’ordinamento giudiziario che all’art. 69 prevedeva: “Funzioni del pubblico ministero. Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.
Nel 1944, con un decreto luogotenenziale, a correttivo di questa previsione, si stabilì che il p.m. doveva chiedere al giudice il provvedimento di archiviazione.
Nel 1946 si modificò l’art. 69 dell’ord. giudiziario prevedendo che il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
Nel 1948 con la VII disposizione transitoria della Costituzione si stabilì che, fino a quando non sia enunciata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, in conformità alla Costituzione, continua ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente. Si riconosce così l’inadeguatezza dell’ordinamento del 1941 e la necessità di una riforma costituzionalmente orientata.
L’ordinamento giudiziario è stato inserito nella Costituzione sia nella parte dei diritti attraverso le previsioni dell’‹‹autorità giudiziaria››, sia nella disciplina dell’organo di governo della magistratura, cioè, nel C.S.M., dove si trovano i giudici e i pubblici ministeri.
Con la legge ordinaria sono state fatte molte modifiche a questa struttura ordinamentale; molti interventi correttivi sono stati introdotti dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza costituzionale. Ora si tratta di recepire, quanto disposto dalla Costituzione con la riforma dell’art. 111 Cost., che rappresenta proprio quel richiamo che la VII disposizione richiedeva e ancor più richiede oggi.
La riforma, pertanto, preclude ogni possibilità di subordinazione del p.m. al potere esecutivo, rafforzato nelle sue garanzie, dalla riforma dell’art. 104 Cost.
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