Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 aprile 2025, EPPO (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), causa C-292/23, ECLI:EU:C:2025:255
Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 42, par. 1, regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), letto alla luce dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale, nell’ambito di un’indagine, il procuratore europeo delegato incaricato del caso in discussione cita a comparire testimoni è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti, in forza del menzionato art. 42, par. 1, quando la decisione in parola sia volta a produrre effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi delle persone che contestano detta decisione, come le persone che sono oggetto di tale indagine, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica.
Qualora ricorresse siffatta ipotesi, il diritto nazionale deve garantire a tali persone il controllo giurisdizionale effettivo della medesima decisione quantomeno in via incidentale, eventualmente, da parte del giudice penale incaricato della pronuncia.
Tuttavia, in applicazione del principio di equivalenza, qualora le disposizioni procedurali nazionali relative a ricorsi analoghi di natura interna prevedano la possibilità di contestare direttamente una decisione analoga, una siffatta possibilità deve essere parimenti offerta a dette persone.
Normativa di riferimento
Art. 42, par. 1, regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)
Art. 7, direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
Artt. 2 e 19, par. 1, secondo comma, TUE,
Art. 86, par. 3, TFUE
Artt. 6, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Precedenti
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea), C‑281/22, EU:C:2023:1018
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372
Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione, C‑619/20 P e C‑620/20 P, EU:C:2022:722
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Tutela giurisdizionale avverso richieste di informazioni in ambito tributario), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775