Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettuale

Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025

Presidente Cassano, Relatore Messini D’agostini

Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni

1. Il fatto.

Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell’8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell’imputazione, di estorsione in concorso, aggravato dal metodo mafioso e dalle persone riunite, e di due reati di tentata estorsione in concorso, aggravati dal metodo mafioso e dalle persone riunite, indicati ai capi 1) e 2) dell’imputazione.

Venivano proposte istanze di riesame nell’interesse dei due indagati davanti al Tribunale della Libertà di Catania, il quale, con ordinanza del 27 novembre 2024, accoglieva parzialmente i ricorsi.

In particolare, con riferimento al capo 5), annullava il provvedimento limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis 1. c.p. e sostituiva la misura cautelare applicata con quella degli arresti domiciliari; in relazione alla posizione del secondo indagato, annullava il capo 1) per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, e il capo 2) con riferimento alla sussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso, mantenendo la misura in atto.

Proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli indagati avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà, con i quali lamentavano la violazione di legge, in relazione agli artt. 51, comma 3 bis, 291, comma 2, e 27 c.p.p., per la mancata dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale in seguito alla riconosciuta insussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso e della tentata estorsione (che avevano radicato la competenza funzionale ex art. 328, comma 1 bis del G.I.P. che aveva adottato l’ordinanza genetica), in ragione del fatto che le vicende oggetto del procedimento si sarebbero verificate nel territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Ragusa, nonché la mancanza di motivazione in relazione all’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari (costituite, nel caso di specie, dal pericolo di reiterazione di condotte analoghe).

In sostanza, secondo la tesi dei ricorrenti, il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale e annullare l’ordinanza applicativa della misura dallo stesso adottata, difettando il presupposto dell’urgenza o, in via subordinata, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., al G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa.

Con ordinanza del 14 marzo 2025, la Seconda Sezione Penale, investita dei ricorsi, li ha rimessi alle Sezioni Unite, avendo rilevato un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento all’interpretazione dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p., in relazione all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., sottoponendole la seguente questione di diritto: “se l’esclusione nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies cod. proc. pen. determini l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater, cod. proc. pen.

2. I diversi orientamenti della Corte di cassazione.

La Suprema Corte – che si è pronunciata con due diverse, ma identiche, sentenze, atteso che, come detto, erano stati proposti altrettanti ricorsi in relazione allo stesso procedimento penale –, prima di esaminare i diversi orientamenti relativi alla questione sottoposta alla sua decisione, ha effettuato alcune considerazioni di carattere generale con riguardo al quadro normativo di riferimento.

In particolare, ha spiegato che il comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p. – inserito dal decreto-legge n. 367/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/1992 –, nel disciplinare le attribuzioni dell’ufficio del pubblico ministero, stabilisce che, quando si tratta di procedimenti per una serie di gravi delitti, ivi specificamente indicati, tra i quali (per ciò che rileva ai fini del processo) quelli, tentati o consumati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., le funzioni del pubblico ministero sono attribuite all’ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (e che stessa previsione è prevista dall’art. 51, comma 3 quater, c.p.p. per i delitti, tentati o consumati, commessi con finalità di terrorismo).

In parallelo, è stato inserito l’art. 328, comma 1 bis, c.p.p., a mente del quale le funzioni di Giudice per le indagini preliminari – e di Giudice per l’udienza preliminare, come poi specificato dall’art. 4 bis del decreto-legge n. 82/2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144/2000 –, nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., sono esercitate dal magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

In tal senso, pertanto, come osservato da autorevole dottrina, alla Procura della Repubblica distrettuale è stata attribuita una legittimazione in relazione ai procedimenti – che hanno a oggetto i delitti sopra indicati – rientranti nella competenza per territorio di tutti i Tribunali del distretto.

Alla stregua di tali rilievi, se ne inferisce, pertanto, che – a differenza di quanto accade nelle ipotesi ordinarie in cui è la competenza del P.M. che si determina in base a quella del G.I.P. – la competenza del G.I.P. distrettuale si determina nelle ipotesi in cui la titolarità delle indagini è attribuita dalla Procura Distrettuale.

Le disposizioni richiamate vanno, poi, poste in correlazione, per la risoluzione del contrasto interpretativo, con l’art. 27 c.p.p., secondo il quale le misure cautelari disposte dal giudice che si dichiari, contestualmente o successivamente, incompetente per qualsiasi causa perdono efficacia se, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, il Giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.

In tale prospettiva, va, altresì, richiamato il disposto di cui all’art. 291, comma 2, c.p.p., che prevede che il giudice che si dichiara incompetente per qualsiasi causa ha il potere di disporre con lo stesso provvedimento la misura richiesta dal P.M., quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.

Fatta questa doverosa premessa, la Suprema Corte procede a esporre i diversi indirizzi interpretativi elaborati in relazione alla questione sottoposta alla sua decisione.

2.1. L’orientamento che ritiene che l’esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi criminose di cui all’art. 51, comma 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p. mantiene ferma la competenza del G.I.P. distrettuale.

Secondo un primo maggioritario orientamento[1], l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a un reato o a una circostanza aggravante che radica la competenza del Giudice per le indagini preliminare distrettuale ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p., non comporta l’incompetenza dello stesso Giudice.

Infatti, secondo tale impostazione, occorre distinguere la valutazione della competenza da quella relativa alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare, trattandosi di decisioni che hanno oggetti diversi e che sono condizionate dall’applicazione del principio dell’iniziativa del pubblico ministero.

In tale prospettiva, si ritiene, dunque, che l’art. 291, comma 2, c.p.p. – che stabilisce il potere del giudice che si ritiene competente di adottare la misura cautelare soltanto se ritiene vi sia l’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari – è applicabile solo nelle ipotesi in cui la circostanza aggravante che determina la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale “sia stata contestata senza riferimenti specifici alla sua astratta ricorrenza e se ne debba quindi ravvisare l’insussistenza sulla base della stesa prospettazione del fatto descritta nella richiesta della misura cautelare, ovvero per carenza assoluta di elementi di prova a suo sostegno”.

La stessa ratio connota l’orientamento della Suprema Corte[2], secondo il quale la competenza per territorio del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avuto riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, a nulla rilevando se gli stessi siano inseriti nella richiesta stessa.

2.2. L’orientamento che ritiene che l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati che radicano la competenza del G.I.P. distrettuale comporti la contestuale dichiarazione di incompetenza di tale Ufficio in favore del Giudice territorialmente competente in via ordinaria.

Secondo altro indirizzo interpretativo[3], nelle ipotesi in cui il Tribunale del riesame escluda la gravità indiziaria in relazione ai reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., deve dichiarare l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale, conservando il potere di provvedere ai sensi dell’art. 27 c.p.p., nel caso in cui ravvisi l’urgenza di soddisfare le esigenze cautelari, dovendo diversamente annullare il provvedimento.

Tale approccio ermeneutico fa leva sui principi espressi da Cass. Pen., Sezioni Unite, Sent. n. 19 del 25 ottobre 1994, De Lorenzo e, più di recente, da Cass. Pen., Sezioni Unite, Sent. n. 19214 del 23 aprile 2020, Giacobbe, con le quali è stato precisato che il Giudice dell’impugnazione, rilevata, d’ufficio o su eccezione di parte, l’incompetenza di quello che ha adottato la misura cautelare, ha sempre l’onere di verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione della stessa.

Lo stesso principio è stato, poi, ribadito nelle Sentenze[4] emesse in data 13 marzo 2025 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione – aventi a oggetto posizioni connesse a quelle di cui si tratta, in quanto relative alla stessa ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania – con le quali, infatti, ricomprendendo, oltre all’ipotesi di riqualificazione del fatto, anche la ritenuta insussistenza della circostanza aggravante che radica la competenza distrettuale del P.M., hanno affermato che il Tribunale del riesame, esclusa la riconducibilità del fatto a una delle fattispecie delittuose previste dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., è tenuto a dichiarare l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale e a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 291, comma 2, c.p.p. (ovverosia l’urgenza di soddisfare le esigenze di cui all’art. 274 c.p.p.) per l’adozione dell’ordinanza cautelare.

3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite.

La Suprema Corte, dopo aver sintetizzato i due diversi orientamenti che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza di rimessione, ha aderito all’impostazione maggioritaria e consolidata, contrastata soltanto di recente da poche pronunce, le quali hanno recepito il principio espresso dalle Sezioni Unite Giacobbe, sopra richiamato.

In tal senso, le Sentenza spiega che il principio richiamato dall’orientamento minoritario – sancito dalle Sezioni Unite Giacobbe e De Lorenzo[5] – non è messo in discussione, atteso che, con tali pronunce, l’applicazione del procedimento previsto dagli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p. è stata affermata in relazione a casi di manifesta incompetenza ravvisata in concreto (Sentenze delle Sezioni Unite n. 14 del 1994 e n. 19214/2020) o di manifesta infondatezza dell’eccezione di incompetenza (Sentenze delle Sezioni Unite n. 19 del 1994 e n. 19214/2020), ragione per cui tale affermazione di diritto non riguarda la questione relativa all’eventuale sussistenza dell’obbligo del giudice della cautela di rilevare l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale nelle ipotesi in cui siano esclusi i gravi indizi di colpevolezza per una circostanza aggravante o per un reato che radichi la sua competenza ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p.

Infatti, continuano le Sezioni Unite, l’impostazione espressa dall’indirizzo minoritario si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione[6], secondo il quale la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale si determina in base all’iscrizione della notizia di reato, e tale regola prevale rispetto a quelle in materia di connessione previste dall’art. 16 c.p.p., anche quando i reati connessi non rientranti nella competenza del G.I.P. distrettuale siano più gravi e perfino quando venga esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per un reato o una circostanza aggravante di cui all’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p.

Nello stesso senso, infatti, la Corte di Cassazione, nel risolvere taluni conflitti di competenza, ha stabilito, con numerose pronunce[7], che, ai sensi dell’art. 328, comma 1 bis, c.p.p., permane la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale che, nell’ambito di un procedimento per delitti indicati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e altri reati connessi, adotti ordinanza applicativa di misura cautelare per reati privi della contestazione dell’aggravante del metodo mafioso, nelle ipotesi in cui la stessa risulti inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., o escluda la gravita indiziaria in relazione alla stessa circostanza[8], precisando che tale competenza permane anche quando il Tribunale del riesame escluda la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 c.p. (come chiarito da Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 27181 del 10 maggio 2013).

La sentenza in commento aggiunge che tale orientamento è stato espresso anche nelle ipotesi in cui il pubblico ministero abbia escluso dalla richiesta cautelare il reato che radica la competenza distrettuale[9] o il Giudice per le indagini preliminari abbia escluso, in relazione allo stesso, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ordinanza cautelare, adottata per altri reati che non rientrano nel catalogo previsto dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.[10]

Per tali motivi, nella pronuncia si spiega che le Sezioni Unite intendono dare continuità all’orientamento maggioritario, rimarcando, altresì, il dato letterale delle disposizioni richiamate: infatti, gli artt. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies e 328, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., al fine di determinare la competenza della procura distrettuale – e, correlativamente, quella del Giudice per le indagini preliminari (e per l’udienza preliminare) – fanno riferimento ai “procedimenti” indicati nel primo articolo.

Infatti, il procedimento a carico di un determinato soggetto sorge con l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., ragione per cui, fino a quando permane l’iscrizione per un titolo di reato che radica la competenza distrettuale e si “proceda” anche per il suo accertamento, deve restare ferma la deroga alle norme ordinarie di attribuzione della competenza per territorio, a nulla rilevando le decisioni assunte nella fase cautelare, atteso che il richiamato riferimento è relativo al “procedimento principale” e, quindi, al delitto per il quale di procede.

In sostanza, la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari distrettuale è insensibile alle vicende relative al sub-procedimento cautelare, di guisa che lo stesso giudice, in deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza, resta il “Giudice naturale” per quel procedimento, atteso che il fatto per il quale si procede è quello corrispondente alla notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., e non quello eventualmente qualificato in modo diverso dal giudice del procedimento cautelare.

E invero, spiegano le Sezioni Unite, alla stregua della giurisprudenza del Giudice delle Leggi [11] e della stessa Corte di Cassazione[12], con l’espressione “giudice naturale precostituito per legge” di cui all’art. 25, comma primo, Cost., si intende fare riferimento al giudice individuato in base a criteri generali fissati in anticipo e non in considerazione di determinate controversie; in tal modo, infatti si garantisce ai cittadini il diritto alla certezza che a giudicare sarà un giudice non individuato a posteriori in relazione a un fatto di reato già commesso, atteso che il valore costituzionalmente tutelato è quello dell’imparzialità del giudice, assicurato dalla sua predisposizione rispetto alla vicenda oggetto del procedimento, in base a criteri generali stabiliti dal legislatore – nel rispetto dei principi di non arbitrarietà e di ragionevolezza –, tenuto conto, quindi, di tutte le disposizioni di legge, anche quelle derogatorie rispetto ai criteri ordinari e, pertanto, sulla base del complesso della disciplina relativa alla competenza.

Del resto, sottolinea la pronuncia in commento, la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 104 del 2001, ha fornito una interpretazione della competenza attribuita al Giudice per le indagini preliminari distrettuale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, c.p.p., sollevate con riferimento agli artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui, a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che nel dibattimento di primo grado dichiari la propria incompetenza per territorio, o al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, di trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo, anche quando si proceda per delitti per i quali, a norma degli artt. 51, comma 3 bis, e 328, comma 1 bis, c.p.p., le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, rispettivamente, dal pubblico ministero e dal giudice del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Le Sezioni Unite osservano che la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale viene meno quando il pubblico ministero aggiorni l’iscrizione della notizia di reato, mutando la qualificazione giuridica del fatto o circostanziandolo diversamente (art. 335, comma 2, c.p.p.) e il nuovo reato iscritto non rientri più nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies c.p.p., nonché quando il reato che radica la competenza distrettuale sia oggetto di stralcio o di archiviazione, in quanto, in questa ipotesi, cade la vis attractiva sui fatti connessi e si riespandono le regole ordinarie di attribuzione della competenza.[13]

Ebbene, spiega la Sentenza che tali ipotesi sono diverse da quelle in cui, in sede cautelare, viene esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a un reato che radica la competenza distrettuale, in quanto tale situazione non è ostativa alla prosecuzione delle indagini preliminari in ordine a tale reato.

Inoltre, continua affermando che nel caso in cui il delitto “qualificante” sia stato commesso in un diverso distretto o ivi sia stato commesso il reato più grave tra quelli previsti dall’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p., troveranno applicazione gli artt. 291, comma 2, e 27 c.p.p.

La Sentenza in commento, poi, tenuto conto dalla centralità rivestita dall’iscrizione della notizia di reato ai fini della questione sottoposta al suo vaglio, evidenzia le modifiche apportate all’art. 335 c.p.p. da parte del D.lgs. n. 150/2022, attuativo della legge delega n. 134/2021 (c.d. “Riforma Cartabia”), che ha introdotto presupposti più stringenti per l’iscrizione da parte del pubblico ministero.

Infatti, a differenza della previgente disciplina, con la modifica apportata dal richiamato decreto legislativo è stata distinta la disciplina dell’iscrizione oggettiva, prevista dal comma 1 (“Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa , contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”), da quella dell’iscrizione soggettiva, ora disciplinata dal nuovo comma 1 bis (“Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico”) dell’art. 335 c.p.p., in conformità a quanto già previsto dalla Sezioni Unite con le Sentenze n. 16/2000, Tammaro, secondo la quale l’obbligo di iscrizione di una persona presupponeva “l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti”,e n. 40538 del 24 settembre 2009, Lattanzi, che ha specificato che l’identificazione del soggetto e l’attribuibilità allo stesso del reato dovessero assumere “una certa pregnanza”, pur nella sostanziale “fluidità” dei parametri alla stregua dei quali definire il momento di acquisizione della notizia di reato e l’identificazione del relativo responsabile.

Dunque, sulla base di tale modifica normativa, l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. – che potrebbe essere anche pregiudizievole per il destinatario – presuppone che a carico dell’indagato risultino “indizi”, i quali, come spiegato nella relazione illustrativa, sono stati mutuati, per ragioni di coerenza sistematica, dall’art. 63 c.p.p. e che, pertanto, non devono confondersi con i “meri sospetti”.

In tale prospettiva, si osserva che l’orientamento della stessa Corte di Cassazione, nelle prime pronunce sul tema[14], riteneva che l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato è attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1 bis, c.p.p., soltanto nelle ipotesi in cui siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’adozione di misure cautelari, non devono essere meri sospetti di coinvolgimento della persona nel reato, dovendo avere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuito alla stessa.

Sulla base di tale impostazione, se ne inferisce che il pubblico ministero – nella prospettiva delle attribuzioni previste dall’art. 51 c.p.p. e della correlata competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale di cui all’art. 328, comma 1 bis, c.p.p. – è tenuto a valutare, sotto il profilo oggettivo, se sussistano i presupposti per ricondurre il fatto in un reato inserito nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p. e, dal punto di vista soggettivo, se a carico del presunto responsabile siano emersi indizi, nel senso sopra descritto.

La Sentenza spiega, poi, che altra limitazione ai poteri del pubblico ministero in relazione all’individuazione del giudice competente è prevista dall’art. 54 quater c.p.p. (introdotto dalla legge n. 479/1999) che attribuisce alle parti private e ai rispettivi difensori – anche in relazione ai reati indicati nell’art. 51, comma 3 bis e 3 quater, c.p.p. – la facoltà di sollecitare il pubblico ministero alla trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, di guisa da parificare la posizione delle parti private con quelle della parte pubblica, alla quale gli artt. 54 e 54 bis c.p.p. (oltre all’art. 54 ter c.p.p. per i procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata) attribuivano il potere di individuare il giudice competente per sollevare il conflitto di competenza tra pubblici ministeri.

Le Sezioni Unite sottolineano che, in tale ottica, rilievo fondamentale assume, ai fini dell’adesione all’orientamento maggioritario elaborato dalla Corte di Cassazione, anche il carattere provvisorio che caratterizza la decisione sulla richiesta di applicazione di misura cautelare che si inserisce di regola nella fase delle indagini preliminari, le quali potrebbero arricchirsi di ulteriori sviluppi e approfondimenti investigativi che potrebbero anche rafforzare l’ipotesi accusatoria in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi criminose di competenza distrettuale ai sensi degli artt. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p.

Inoltre, la pronuncia in commento continua affermando che deve essere evidenziata l’autonomia funzionale del procedimento cautelare che, in quanto tale, non può condizionare la competenza del giudice distrettuale, esclusivamente legata all’instaurazione del procedimento principale per i delitti previsti dall’art. 51 c.p.p.

E infatti, una dichiarazione di incompetenza per la valutazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a un reato o a una circostanza aggravante che radica la competenza distrettuale, effettuata dal Giudice per le indagini preliminari o dal Tribunale del riesame, esporrebbe il procedimento penale a una perenne instabilità, in considerazione del carattere provvisorio delle decisioni adottate nella fase cautelare sulla base di una cognizione sommaria e allo stato degli atti e fondate su un giudizio probabilistico di colpevolezza che, come ribadito dalle Sezioni Unite[15], trovano la loro esclusiva legittimazione nell’urgenza di soddisfare finalità di prevenzione di specifiche esigenze processuali o extraprocessuali, diverse da quelle proprie della sanzione penale.

Del resto, l’ordinanza impugnata dà atto (al pari di quelle oggetto dei ricorsi esaminati nelle tre pronunce adottate dalla Seconda Sezione Penale in data 13 marzo 2025) che devono escludersi i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla circostanza aggravante del metodo mafioso, in quanto la vicenda doveva essere approfondita, ragione per cui, se il Tribunale avesse contestualmente dichiarato la sua incompetenza, il Pubblico ministero distrettuale, se si fosse adeguato a tale valutazione, avrebbe dovuto rinunciare alla prosecuzione delle indagini e, dunque, all’approfondimento investigativo necessario, mentre, se avesse ritenuto di proseguire le indagini, mantenendo la titolarità del fascicolo, avrebbe provocato l’inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 27 c.p.p.

In sostanza, riepilogando, la dichiarazione di incompetenza da parte del Giudice per le indagini preliminari distrettuale o del Tribunale del riesame in sede di impugnazione nel caso di esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati o alle circostanze aggravanti previsti nell’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p., contrasterebbe con i seguenti diversi principi basilari del codice di procedura penale sopra ricordati:

  • l’attribuzione al pubblico ministero della D.D.A. delle indagini per alcuni gravi delitti e la correlata competenza del Giudice per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare distrettuale determinata dalla sola pendenza del procedimento principale;
  • la fluidità dell’imputazione durante la fase delle indagini preliminari e la fisiologica implementazione delle risultanze investigative;
  • l’autonomia del procedimento cautelare rispetto al processo di cognizione.

Le Sezioni Unite ritengono, in tal senso, che non è pertinente, ai fini della risoluzione della questione, il principio della perpetuatio iurisdictionis (richiamato incidentalmente da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023, citata), atteso che lo stesso, come spiegato dalle stesse Sezioni Unite[16], va inteso come immutabilità della competenza ai fini di certezza e di economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, che riguarda la determinazione della regiudicanda risultante dal complessivo vaglio del Giudice dell’udienza preliminare sulla contestazione formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale effettuata sulla base di tale controllo e delle imputazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio.

Dunque, sulla base dei rilievi svolti, le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione oggetto della sua decisione, elaborano il seguente principio di diritto:

“l’esclusione, nell’ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen. non determina l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, cod. proc. pen.”.

Ebbene, nel caso in esame, i ricorsi sono stati rigettati, atteso che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, non avendo dichiarato l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale, seppure avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati e a circostanze aggravanti che determinano tale competenza.

4. Conclusioni

Le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno aderito, come visto, all’opzione interpretativa maggioritaria, secondo la quale l’esclusione, da parte del Giudice per le indagini preliminari distrettuale o del Tribunale del riesame in sede di impugnazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati o alle circostanze aggravanti previste nell’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, c.p.p. non comporta anche la contestuale dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale.

Ebbene, tale impostazione ermeneutica tiene conto e valorizza le caratteristiche della fase delle indagini preliminari e della decisione in ordine alla richiesta di applicazione di misure cautelari (che, di regola, viene avanzata proprio in tale fase), ovverosia che la competenza distrettuale del pubblico ministero (ai sensi dell’art. 51 c.p.p.) e del Giudice per le indagini preliminari (ai sensi dell’art. 328 c.p.p.) è connessa, sulla base del tenore letterale delle disposizioni normative coinvolte, soltanto al titolo di reato oggetto del procedimento principale (dunque, di quello iscritto dal pubblico ministero nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.) e non anche a quello contestato (o che risulta in seguito alla decisione cautelare del Giudice per le indagini preliminari o del Tribunale del Riesame) in sede cautelare, atteso che il procedimento cautelare è autonomo rispetto a quello principale e che, in tale fase, la contestazione è fluida, potendo essere acquisiti nuovi elementi investigativi, che potrebbero anche confermare e rafforzare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di competenza distrettuale.

La Sentenza precisa poi, che tale situazione si differenzia, per le ragioni sopra esposte, con quelle in cui il pubblico ministero aggiorni l’iscrizione della notizia di reato, modificando la qualificazione giuridica del fatto o circostanziandolo diversamente, ai sensi dell’art. 335, comma 2, c.p.p. e il nuovo reato iscritto non rientri più nel catalogo di cui all’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies c.p.p., nonché quando il reato che radica la competenza distrettuale sia oggetto di stralcio o di archiviazione, atteso che, in tali ipotesi, diventa incompetente il Giudice per le indagini preliminari distrettuale.

E infatti, diversamente dalle descritte vicende – che, come detto, escludono la competenza del G.I.P. distrettuale -, la ritenuta insussistenza, in sede cautelare, dei gravi indizi di colpevolezza in relazioni ai reati o alle circostanze aggravanti che rientrano nel catalogo previsto dall’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, cp.p. non comporta la dichiarazione di incompetenza del Giudice per le indagini preliminari procedente, sulla base dei rilievi sopra esposti.

Tale soluzione – che si pone lo scopo anche di evitare che, durante la fase delle indagini preliminari per procedimenti relativi a reati di competenza distrettuale, la decisione adottata in sede cautelare possa comportare l’instabilità del procedimento –, nell’assicurare continuità all’orientamento maggioritario e consolidato, messo in discussione da alcune recenti pronunce, risulta, dunque, maggiormente coerente con il dettato costituzionale e con il complesso di disposizioni previste dal codice di procedura penale, così come interpretate dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte di Cassazione.


[1] Di recente, tra le sentenze massimate, Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 5644 del 22 dicembre 2023 e, in senso conforme, tra le altre, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 25163 del 6 febbraio 2019, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 24492 del 26 aprile 2006 e Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 23943 del 26 aprile 2006.

[2] Espresso da Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 37248 del 20 giugno 2024, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 40758 del 21 novembre 2019 e Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 46213 del 15 ottobre 2013.

[3] Sostenuto da Cass. Pen., Sez. I, Sentenze n. 32956 del 14 luglio 2022, Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 32957 del 14 luglio 2022 e Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 32958 del 14 luglio 2022, pronunciate nella stessa udienza e in relazione al medesimo procedimento.

[4] Cass. Pen., Sez. II, Sentenze numeri 10861, 10862 e 10863 del 13 marzo 2025.

[5] Riferendosi anche a Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 14 del 20 luglio 1994, De Lorenzo, che aveva spiegato che «l’accertamento dell’incompetenza territoriale del giudice, nella fase delle preliminari indagini, non può usufruire dei vantaggi della “plena cognitio” e, quindi, non può utilizzare i rassicuranti contributi che soltanto consolidati risultati di un’indagine conclusa possono offrire. Ciò giustifica la limitata efficacia delle decisioni sulla competenza, assunte nel corso del procedimento incidentale e la loro intrinseca capacità di diffondere effetti sul “processo”, una volta che a questo si darà inizio».

[6] Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 15187 del 18 marzo 2025, Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 11620 del 26 febbraio 2025 (non massimate), Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 35788 del 9 luglio 2024, Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 16123 del 12 novembre 2018, Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 32765 del 3 maggio 2016, Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 4484 del 9 dicembre 2015, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 6783 del 13 novembre 2008, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 19831 dell’11 aprile 2006, Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 40012 del 5 ottobre 2015.

[7] Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 45488 del 14 settembre 2022, Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 39373 del 30 settembre 2022, Cass. Pen., Sez. F., Sent. n. 35672 del 18 agosto 2015 e Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 5340 del 4 ottobre 1999;

[8] si tratta di Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 45215 dell’8 novembre 2007, nonché di Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 15927 del 22 marzo 2007.

[9] Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 9689 del 4 febbraio 2023.

[10] Come chiarito da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 46213 del 15 ottobre 2013.

[11] Corte cost., Sent. n. 38/2025, Sent. n. 117/2012, Sent. n. 30/2011, Sent. n. 279/2009, Sent. n. 168/2006, Sent. n. 452/1997 e Sent. n. 130/1995.

[12] Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 53390 del 26 ottobre 2017, in motivazione.

[13] Come già precisato da Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 43953 del 9 luglio 2019 e da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 4534 del 19 dicembre 2024.

[14] Cfr., Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 36918 dell’1 luglio 2024.

[15] Si fa riferimento a Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 15403 del 30 novembre 2023, Galati, in motivazione.

[16] Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 48590 del 18 aprile 2019, Sacco.

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