Abstract:
L’articolo esamina il rapporto tra la giustizia riparativa e i reati caratterizzati da una dimensione tabuistica – di cui vengono presi a paradigma i reati collegati alla pedofilia – evidenziando come la realizzabilità dei programmi riparativi venga messa fortemente in discussione quando il reato susciti la reazione di disgusto tipicamente connessa alla violazione del tabù. Delineati gli ostacoli ‘aggiuntivi’ che si frappongono, in tali situazioni, al passo della giustizia riparativa, si sottolinea tuttavia come la natura stessa di quest’ultima, caratterizzata dalla flessibilità e dall’attenzione per le concrete esigenze degli individui coinvolti, impedisca di escludere in generale e in astratto la realizzabilità dei programmi di giustizia riparativa.
This paper explores the relationship between restorative justice and taboo-related offences, using child sexual abuse as a case study. It argues that the viability of restorative justice processes is profoundly challenged where the offence elicits the sense of disgust typically associated with taboo transgressions. It nevertheless contends that the flexibility of restorative justice and its responsiveness to the concrete needs of the individuals involved preclude any general or a priori exclusion of the possibility of carrying out such processes.
Sommario: 1. Il dialogo e il disgusto. – 2. La pedofilia come tabù e i suoi riflessi sulla disciplina penale. – 3. Gli ostacoli allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa a fronte di reati collegati alla pedofilia. – 4. La giustizia riparativa come superamento del ‘generale e astratto’. – 5. Conclusioni.
1. Il dialogo e il disgusto
L’essenza della giustizia riparativa riposa sull’idea di un dialogo[1] che consenta alla vittima e alla persona indicata come autore dell’offesa[2] – tramite il riconoscimento della prima[3] e la responsabilizzazione della seconda[4] – di comporre la frattura originatasi con la commissione del reato e raggiungere, così, una closure[5].
La possibilità del dialogo e della narrazione della propria storia[6] all’interno della «comunità temporanea di comunicazione»[7] che viene a crearsi con l’avvio del programma riparativo costituisce una dimensione assente nel processo penale, caratterizzato al contrario dalla tendenziale incomunicabilità tra autore e vittima e dalla angustia degli spazi ‘narrativi’ concessi alla vittima[8].
All’interno di tale cornice dialogica è possibile, in primo luogo, dare risposta a quei bisogni «intrisi di fattualità»[9] della vittima che non trovano adeguato spazio in un processo dalle cadenze «‘raggelate’ ed aride di emozioni»[10] in cui finisce per costituire un «elemento di imbarazzo»[11].
La vittima, infatti, prova il bisogno sentirsi riconosciuta, di esprimere liberamente la propria indignazione e le proprie riflessioni, di descrivere a livello non tanto fattuale quanto piuttosto emotivo[12] il vissuto traumatico e le sue ripercussioni psicologiche di lungo periodo[13].
Spesso avverte il bisogno di conoscere le ragioni per cui il fatto è stato commesso[14]: perché l’altra persona abbia scelto di infliggerle quel male, perché, in definitiva, sia diventata vittima[15].
Questa comprensione profonda ed emozionale dei motivi del reato – che è espressione della più generale esigenza umana di conoscere le cause dei fenomeni al fine di ridurre «il senso di assurdità che si prova nel trovarsi oggetto del male altrui»[16] – costituisce di frequente una premessa indispensabile per l’elaborazione di quanto accaduto, dal momento che permette alla vittima di ‘appropriarsi’ di un elemento, fondamentale alla comprensione della sua stessa vicenda esistenziale, che altrimenti le resterebbe drammaticamente oscuro[17].
È la prospettiva del soddisfacimento di questi bisogni[18] – si può immaginare – a porsi alla base della decisione di partecipare ai programmi riparativi anche da parte di vittime ben lontane dall’essere pervase dallo spirito del diligite inimicos vestros[19].
Ciò posto, il paradigma di una giustizia ‘progettata’ per rispondere a questi bisogni e per consentire ai protagonisti della vicenda criminosa di raggiungere una forma di riconciliazione entra in tensione ove il reato commesso sia oggetto di un tabù.
Con il termine ‘tabù’ ci si riferisce ad un divieto (normativo, sociale o psicologico) di venire in contatto con un determinato oggetto ritenuto contaminante (‘chi tocca il tabù diviene tabù’), presidiato dalla reazione emotiva del disgusto per la possibile contaminazione[20]. La violazione del tabù genera come risposta, rispetto alla persona dell’autore e a quanto accaduto, un’istanza di separazione – intesa come non ulteriore contaminazione – che incide negativamente sulle precondizioni indispensabili all’intrapresa di un programma di giustizia riparativa.
Sul piano fisico, infatti, la dinamica del tabù ostacola – in forza della logica di contagio che vi è sottesa – l’apertura alla compresenza. Sul piano comunicativo, essa comporta la perdita di desiderabilità di un’interazione dialogica in merito a quanto accaduto, quand’anche svolta con modalità che non presuppongano un incontro fisico con l’autore dell’offesa. La reazione alla violazione del tabù, infatti, non è l’indignazione – che postula costruttivamente un soggetto a cui rivolgere un rimprovero e una richiesta di spiegazioni – bensì il disgusto, che esige unicamente l’allontanamento di ciò che è disgustoso[21].
In questo modo, la dinamica del tabù sembra mettere in discussione, in generale e in astratto, la realizzabilità di programmi riparativi, pure espressamente disegnati dall’art. 44 d.lgs. 150/2022 come accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità[22].
2. La pedofilia come tabù e i suoi riflessi sulla disciplina penale
La pedofilia[23] – nella sua ancora in molta parte inesplorata definizione ed eziologia[24] – rappresenta uno dei più radicati tabù delle società contemporanee.
Che si traduca in comportamenti attivi, si limiti a rappresentare un’attrazione vissuta nel foro interno oppure costituisca argomento di romanzi e film[25], la pedofilia è infatti oggetto di un’istintiva ripugnanza[26], che si traduce, oltre che in una ferma condanna sociale[27], in una intensa volontà di separazione da tutto ciò che vi afferisca.
Anche la condanna giuridica del fenomeno è influenzata, nel suo atteggiarsi, dalla dinamica del tabù. In questa ottica, in particolare, devono essere letti quegli aspetti della disciplina penale di cui è stata evidenziata la rispondenza alle logiche del diritto penale del nemico[28], quali la incriminazione – a latere di comportamenti caratterizzati da innegabile offensività – della mera detenzione o visione online[29] di materiale pedopornografico (art. 600 quater, comma 1 e 3 c.p.) nonché delle condotte concernenti la pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).
Se la dottrina ha da tempo messo in luce come, in forza di simili previsioni, a divenire destinatario del rimprovero penale sia il desiderio pedofilico in quanto tale e, dunque, il fatto in sé di essere pedofili[30], una lettura incentrata unicamente sulla penalizzazione del tipo d’autore non sembra in grado di cogliere appieno le ragioni profonde della disciplina, le quali si radicano, appunto, nella dinamica del tabù.
A ben vedere, infatti, può detenere o accedere a materiale pedopornografico anche chi non sia affatto pedofilo[31]. Ciò che si intende incriminare non sono né le condotte in quanto tali – prive di concreta offensività rispetto ad un bene giuridico che non sfumi nell’indeterminatezza[32] – e neppure l’atteggiamento interiore o le tendenze immorali del soggetto ‘agente’[33], bensì il contatto volontario con un oggetto contaminante[34].
Non mancano, per vero, tentativi di ancorare le incriminazioni ad un fondamento (non necessariamente più legittimo ma) più razionale, evocando l’obiettivo di inibire l’offerta sanzionando la domanda[35], o comunque di impedire, analogamente a quanto avviene per la ricettazione, la circolazione di un materiale che è prodotto di reato[36], oppure ancora, secondo le logiche del reato di sospetto[37], di riuscire comunque a punire il soggetto, sia pure per un reato meno grave rispetto a quello di cui lo si ritiene responsabile. Tuttavia, del materiale pedopornografico si sospetta innanzitutto (e soprattutto, per quello che riguarda la pornografia virtuale) la capacità di indurre all’azione il pedofilo e di slatentizzare tensioni pedofiliche nel soggetto dai gusti sessuali non parafilici[38].
Poco conta che la correlazione tra visione di pedopornografia minorile e commissione di abusi sui minori non sia scientificamente dimostrata[39], perché non occorre che l’oggetto del tabù sia davvero pericoloso: è il disgusto della contaminazione a ipostatizzarne la pericolosità[40].
Il precetto penale assume, in definitiva, le plastiche fattezze del divieto tabuistico, che impone di astenersi da qualsiasi contatto, anche solo visivo[41], con l’oggetto del tabù, in ragione della capacità di contaminazione dello stesso.
3. Gli ostacoli allo svolgimento di programmi di giustizia riparativa a fronte di reati collegati alla pedofilia
Come è noto, qualora sia in corso un procedimento penale, l’invio di vittima e autore dell’offesa presso il Centro di riferimento presuppone necessariamente un provvedimento autorizzatorio dell’autorità giudiziaria[42], a tal fine chiamata ad effettuare il vaglio di utilità e non pericolosità per i partecipanti e per l’accertamento dei fatti prescritto dall’art. 129 bis c.p.p.
È oggetto di discussione se i rischi di vittimizzazione secondaria siano riconducibili al concetto di «pericolo concreto per gli interessati» di cui all’art. 129 bis c.p.p., e dunque debbano essere valutati dall’autorità giudiziaria come ostativi all’invio al Centro per la giustizia riparativa[43], o se invece la nozione di pericolo concreto debba essere interpretata – anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 – come riferita unicamente al rischio per l’incolumità dei partecipanti[44], con la conseguenza che la valutazione relativa ai rischi di vittimizzazione secondaria spetterebbe, più opportunamente, all’ambito di competenza dei mediatori[45].
In ogni caso, a seguito dell’invio vengono svolti dei colloqui preliminari tra i mediatori e ciascun partecipante, finalizzati a fornire le informazioni circa lo svolgimento del programma, a raccogliere il consenso nonché a verificare la fattibilità del programma stesso. Nel caso di persona minore di anni quattordici, l’art. 48 d.lgs. n. 150/2022 prevede che il consenso alla partecipazione al programma sia prestato dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal curatore speciale, previo ascolto e assenso del minore stesso. Nel caso di minore che abbia compiuto i quattordici anni, il consenso è espresso invece dal minore stesso e dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal curatore speciale, fermo restando che qualora il minore abbia prestato il consenso ma vi sia il dissenso del genitore o del curatore, è rimessa al mediatore la valutazione circa la possibilità di superare tale dissenso[46].
Il terreno dei reati che si potrebbero – con un’espressione volutamente atecnica – definire come collegati alla pedofilia può risultare alquanto impervio per il passo della giustizia riparativa.
Ove la vittima sia ancora minorenne, è innanzitutto immaginabile che gli esercenti la responsabilità genitoriale tendano a negare il consenso alla sua partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, temendo che il contatto con l’autore del reato non sia conforme al suo best interest, in considerazione non solo dei rischi attuali di vittimizzazione secondaria, derivanti da una rinnovata esposizione al soggetto abusante, ma anche – sulla scorta di un principio per così dire di precauzione – degli effetti futuri e imprevedibili sulla sua crescita della stessa partecipazione ad un programma riparativo.
È tuttavia il disgusto tabuistico – comportando il venire meno non solo della disponibilità all’incontro[47], ma anche e soprattutto della stessa esigenza comunicativa di esprimere la propria indignazione e le proprie emozioni, nonché di conoscere i motivi del reato – a rappresentare il principale ostacolo allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nei casi in esame.
Esso, infatti, rischia di rendere indesiderabile la partecipazione al programma riparativo anche per coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore e, in ogni caso, di rendere ‘non conforme all’interesse della vittima’ ogni altra modalità concreta di svolgimento del programma individuata dai mediatori, così facendo venire meno uno dei requisiti minimi richiesti dall’art. 53 d.lgs. 150/2022 perché un programma atipico sia qualificabile come riparativo[48].
D’altro canto, anche il soggetto indicato come autore dell’offesa potrebbe negare il proprio consenso alla partecipazione. Non può tacersi, infatti, che il tabù influenza spesso anche l’atteggiamento dell’autore degli atti di pedofilia nei confronti del proprio agito. Come è stato evidenziato, infatti, l’abusante tende a mettere in atto meccanismi di negazione, diversamente atteggiantisi, che possono avere come oggetto i fatti, la consapevolezza, la responsabilità o l’impatto[49].
Quando la negazione investa, in modo radicale, lo svolgimento dei fatti, il soggetto indicato come autore potrebbe rendersi in toto indisponibile a partecipare al programma riparativo, o comunque i mediatori potrebbero valutare il programma non fattibile, anche in ragione dei rischi di vittimizzazione secondaria[50]. Quand’anche poi i mediatori dovessero ritenere tale negazione non ostativa alla fattibilità del programma, essa potrebbe rendere la partecipazione infruttuosa, determinando velocemente l’arresto del programma stesso.
Analogo insuccesso del programma potrebbe poi verificarsi ove, ammesso il fatto nella sua materialità, la negazione investa l’aspetto della responsabilità per quel fatto. È stato evidenziato, infatti, come tale meccanismo – trasferendo la responsabilità sul minore, accusato di aver tenuto un atteggiamento ‘provocante’ – permetta all’abusante di «giustificare il comportamento deviante, ma anche di ridurre il disagio provato per aver attuato un comportamento inaccettabile, il senso di colpa e di vergogna»[51]. In questi casi, le ‘spiegazioni’ con cui l’autore del reato ‘responsabilizza’ la vittima minore per tentare di aggirare il tabù possono risultare – per quest’ultima e per i suoi familiari – ancora più disturbanti di spiegazioni che siano dal tabù pienamente perfuse.
Vi possono essere poi situazioni nelle quali la persona indicata come autore ammetta tanto i fatti quanto la propria responsabilità, ma neghi l’impatto emotivo dell’offesa sulla vittima, con la conseguenza che a risultare irrimediabilmente frustrata sarebbe l’esigenza di quest’ultima di vedere riconosciuta la propria sofferenza.
In tutti questi casi, non riuscendosi a sormontare l’incomunicabilità originaria, è evidente il rischio che il programma, lungi dal raggiungere un esito riparativo, ben presto si areni.
Gli ostacoli finora descritti presuppongono la presenza di una vittima. Può accadere tuttavia che, a fronte di reati collegati alla pedofilia, una vittima diretta non sia chiaramente identificabile o addirittura non esista: si pensi, in particolare, alla pornografia virtuale, a cui sono state ricondotte addirittura rappresentazioni fumettistiche ‘verosimili’ in cui siano rappresentati minori ‘di fantasia’[52].
Al netto di alcune pronunce giurisprudenziali di segno contrario[53], nel quadro delineato dalla disciplina organica lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa non solo non è precluso dall’impossibilità di rintracciare la vittima ma neppure dal fatto che il reato sia strutturalmente senza vittima[54], essendo possibile in tali casi il ricorso alla mediazione con vittime aspecifiche[55] o al dialogo riparativo coinvolgente i membri della comunità[56].
Se sicuramente si attenuano, in ipotesi di questo tipo, le preoccupazioni riguardanti i rischi di vittimizzazione secondaria e le difficoltà collegate alla delicatissima gestione dell’interazione tra la vittima diretta e la persona indicata come autore, rischia di restare nondimeno saldo – anche nei partecipanti non direttamente toccati dal reato commesso – il disgusto tabuistico, con tutti gli ostacoli che dallo stesso promanano.
4. La giustizia riparativa come superamento del ‘generale e astratto’
Alla luce di quanto detto finora, potrebbe ragionevolmente concludersi che la giustizia riparativa sia destinata ad un generalizzato insuccesso a fronte di reati connessi alla pedofilia.
Tuttavia, come è stato bene evidenziato, caratteristica precipua della giustizia riparativa è quella di non arrestarsi di fronte a considerazioni generali ed astratte, ma di attingere alla concretezza del rapporto (o, spesso, del non rapporto) tra vittima e autore dell’offesa[57].
Tale necessaria e consustanziale apertura alla concretezza comporta – ed è questo, forse, uno dei profili del paradigma riparativo che più affatica l’abitudine di pensiero plasmata sulla giustizia punitiva – che lo svolgimento di un programma possa essere desiderato e possa risultare fruttuoso anche a fronte di situazioni di partenza in cui, dall’esterno, ciò sembri del tutto impensabile.
Di più: l’obiettivo delle pratiche riparative è proprio quello di «rendere possibile la narrazione di storie multiple, individuali, personali, che si sottraggono alla stereotipizzazione legata al ruolo offrendo una possibilità di espressione della propria personale esperienza di quel ruolo»[58].
La giustizia riparativa, in altri termini, è una possibilità di dialogo, offerta alle singole persone che si trovano ad essere rispettivamente vittima e autore dell’offesa, tanto più preziosa quanto meno è scontato che la vittima e l’autore ‘stereotipici’ vi possano voler ricorrere.
Infatti, se il paradigma punitivo classico postula un «dramma che si svolge tra due astrazioni»[59], la giustizia riparativa riporta l’attenzione sulla tragedia che ha riguardato due individui concreti – i quali possono corrispondere punto o poco alle aspettative sociali su come una persona dovrebbe vivere una determinata esperienza di coinvolgimento in un reato – con l’obiettivo di consentire l’espressione delle loro esigenze al riparo da ogni pretesa di omologazione.
A questo obiettivo, del resto, è funzionale l’atipicità dei programmi riparativi delineata dall’art. 53 d.lgs. 150/2022, la quale rende possibile l’individuazione di modalità di dialogo che siano in grado di venire incontro alle specifiche necessità delle persone coinvolte, le quali, per quanto intenzionate a partecipare, potrebbero non essere nelle condizioni di affrontare certi tipi di incontri.
5. Conclusioni
In conclusione, ferma la consapevolezza di come la natura tabuistica dei reati collegati alla pedofilia possa comportare ostacoli aggiuntivi allo svolgimento e al buon esito dei programmi di giustizia riparativa, non può escludersi che tali programmi possano avere luogo e che possano concludersi con esiti riparativi.
Ciò posto, ove al programma prenda parte la vittima minorenne, eventualmente accompagnata da familiari o altre figure di riferimento, l’art. 46 d.lgs. 150/2022 prescrive che lo stesso debba svolgersi sotto la guida di mediatori dotati «di specifiche attitudini», in modo «adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse»[60]. In particolare, i mediatori avranno il delicato compito di adottare modalità concrete di gestione del dialogo tali da controbilanciare la inevitabile posizione di debolezza del minore ed evitarne ulteriori occasioni di approfittamento[61].
D’altro canto, soprattutto quando i minori siano d’età particolarmente tenera, è verosimile che a partecipare al programma riparativo siano unicamente gli esercenti la responsabilità genitoriale. Al netto della diversità delle ricadute sul piano del procedimento penale[62], non si può poi escludere che il programma venga svolto, nell’interesse della vittima e della persona indicata come autore, secondo modalità che non prevedano il coinvolgimento della vittima e dei suoi familiari, o ancora, ove la vittima diretta non sia individuabile o non esista, mediante il ricorso a vittime aspecifiche o tramite un dialogo riparativo con i membri della comunità.
In tutti i casi, sarà necessario che il programma venga svolto nella piena consapevolezza di come la natura tabuistica del reato influenzi il comportamento tanto della vittima quanto dell’autore, nonché degli (eventuali) ulteriori partecipanti e potenzialmente anche dei mediatori. In particolare, alla luce della difficoltà di giungere ad una spiegazione che risulti ascoltabile dalla vittima, potrebbe essere opportuno incentrare il dialogo non tanto sul profilo delle ragioni che hanno indotto a commettere l’offesa, quanto piuttosto sulla comprensione emozionale del dolore arrecato alla vittima stessa – che gli autori delle offese, come si è detto, tendono a minimizzare – nonché sulla presa di responsabilità che discende dall’uscita di questi ultimi dalla propria solipsistica «autonarrazione»[63].
Fermo restando che il programma di giustizia riparativa non è un percorso psicoterapeutico ma ad esso può solamente affiancarsi[64], è possibile poi che la vittima – soprattutto quella divenuta ormai maggiorenne – intenda partecipare al programma proprio al fine di affrontare il tabù. In questa prospettiva, guardare in piena luce il volto di chi ha commesso il fatto e non risparmiarsi neppure le spiegazioni più atroci da ascoltare potrebbe consentire, dando «nuovi e fermi contorni a quanto in precedenza era risultato distorto da un’immaginazione nel contempo esaltata e depauperata dal buio»[65], di superare proprio quella dimensione del tabù che – esigendo separazione dal e silenzio sul suo oggetto – indurrebbe altrimenti ad abbandonare il trauma in un indefinito chiaroscuro[66].
[1] Mannozzi, Mancini, La giustizia accogliente, Franco Angeli, 2022, 65: «il dialogo è criterio di identificazione della qualità riparativa dei modelli di gestione dei conflitti. Potremmo anzi dire che il dialogo ha carattere costitutivo dei percorsi di giustizia riparativa»; Bouchard, Fiorentin, La giustizia riparativa, Giuffrè, 2024, evidenziano come nel sistema delineato dal d.lgs. 150/2022 «il ‘riparare’ si fonda essenzialmente sul lavoro della parola e della possibile comprensione di quanto accaduto».
[2] Nonché eventuali ulteriori soggetti appartenenti alla comunità di riferimento, tra i quali l’art. 45 d.lgs. 150/2022 annovera familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali, fermo restando che al programma di giustizia riparativa possa partecipare altresì chiunque altro vi abbia interesse.
[3] R. Bartoli, Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa. Ovvero una replica alle critiche mosse alla giustizia riparativa, in Menghini, Mattevi (a cura di), Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive, Editoriale Scientifica, 2025, 77 ss., 90, evidenzia come la giustizia riparativa consenta di affrontare, sul piano personalistico, «l’offesa personale concretizzata con la realizzazione del reato», ovverosia una dimensione di offesa trascurata nell’ambito della giustizia punitiva tradizionale.
[4] È stato recentemente affermato da Cass. pen., S. U., 30.10.2025, n. 5166, par. 3, in OneLEGALE che la giustizia riparativa si pone come «strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena senza derogare alle garanzie del giusto processo quanto all’accertamento della responsabilità penale». Sul tema del rapporto tra giustizia riparativa e rieducazione, cfr. Eusebi, Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale, in Dir. Pen. Proc., n. 1/2023, 79 ss., 83; Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, in Sist. Pen., 24 settembre 2023, 7; Menghini, Revisione critica, percorsi di giustizia riparativa e rieducazione. Rapporti e implicazioni in fase esecutiva, in Menghini, Mattevi (a cura di), Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive, Editoriale Scientifica, 2025, 203 ss., 215, la quale evidenzia come «(l)o stesso concetto di rieducazione assume (…) una valenza necessariamente diversa nel prisma della giustizia riparativa e da percorso individuale si fa percorso dialogico, corale».
[5] Mazzucato, La giustizia dell’incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata, in Bertagna, Ceretti, Mazzucato (a cura di), Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, Il saggiatore, 2015, 251 ss., 258 e 267.
[6] Mannozzi, Lodigiani, La giustizia riparativa. formanti, parole e metodi, Giappichelli, 2025, 28 ss.
[7] Romualdi, Giustizia riparativa e comunità. Riflessioni a margine della riforma Cartabia, ESI, 2023, 82.
[8] Zehr, Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, 1997, 82, «Victims are mere footnotes to the criminal justice process, legally necessary only if needed as witnesses».
[9] Bouchard, Fiorentin, La giustizia riparativa, cit., 232.
[10] Mannozzi, Mancini, op. cit., 24.
[11] Cornacchia, Vittime e giustizia criminale, inRIDPP, n. 4/2013, 1760 ss., 1765. Sul tema cfr. Venturoli, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, Jovene, 2015.
[12] Palazzo, Giustizia riparativa e diritto penale, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 25 ss., 29: «la giustizia riparativa appaga – sul terreno del crimine e della risposta ad esso – quel bisogno tipico della postmodernità di superare il primato assoluto della razionalità e della razionalizzazione dei fenomeni umani per dare ingresso alle loro componenti più sfuggenti e oscure, immerse in una sfera – affettiva, emotiva, psichica – in cui la ragione arriva con fatica o non arriva per niente».
[13] Zehr, op. cit., 26-27.
[14] De Francesco, Giustizia riparativa: uno sguardo dal ponte, inRIDPP, n. 2/2023, 643 ss., 645.
[15] Viganò, Verità e giustizia riparativa, in Sist. Pen., 20 settembre 2024, 14; Mannozzi, Mancini, op. cit., 62.
[16] Mannozzi, Mancini, op. cit., 74.
[17] Mazzucato, op. cit., 291, evidenzia come vittima e autore dell’offesa recano «ciascuno il proprio tassello frastagliato di puzzle che, agganciandosi a quello dell’altro, contribuisce a (ri)comporre un’immagine incredibilmente complessa, ma decifrabile e dotata, a distanza, di senso compiuto».
[18] Tramonte, Giustizia riparativa: pratiche, effetti, potenzialità, Centro studi Erickson, 2023, 32, sottolinea come «ciò che conta è quanto avviene – in termini di comprensione e riconoscimento dell’altro, responsabilizzazione e impegno – durante l’incontro con la parte offesa e non tanto i motivi per cui si è inizialmente accettato quell’incontro».
[19] Vangelo di Matteo, 5:44.
[20] Per una lettura psicoanalitica, si rimanda a Freud, Totem e tabù, Avanzini e Torraca, 1969, 57: «Il tabù consiste in un’antichissima proibizione (…) rivolta ai desideri più intensi dell’uomo. Il desiderio di trasgredirlo permane nel suo inconscio; perciò, l’uomo che obbedisce al tabù acquista un atteggiamento ambivalente rispetto a ciò che è colpito dal tabù. La forza magica del tabù dipende dalla sua capacità di indurre l’uomo in tentazione».
[21] Nussbaum, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Carocci, 2005, 134: «Provare ira per un’azione illecita è compatibile con il desiderio di riabilitare chi l’ha commessa e con il rispetto per la dignità umana del trasgressore. Il disgusto, invece, a causa dell’idea centrale della contaminazione che esso contiene, vuole essenzialmente che questa persona scompaia dalla vista».
[22] Per la discussione in merito al rapporto tra la scelta ‘generalista’ operata all’art. 44 d.lgs. 150/2022 e i reati di violenza di genere si rimanda a Mattevi, Giustizia riparativa e violenza di genere. Brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni; Biaggioni Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa; Lorenzetti Giustizia riparativa e violenza di genere. Spunti per un confronto non più eludibile, tutti reperibili su Sist. Pen., 9 dicembre 2024.
[23] Gulotta, Aspetti psicogiuridici del comportamento pedofilo, in de Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, CEDAM, 1999, 243 ss., 244: «La pedofilia non è un comportamento, ma un sentimento, un atteggiamento, al limite una tendenza ad avere relazioni sessuali con un bambino».
[24] Capri, Il profilo del pedofilo realtà o illusione?, in de Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, CEDAM, 1999, 83 ss., 97; Giulini, Principi ispiratori e premesse teoriche del progetto di trattamento per autori di reati sessuali “Unità di trattamento intensificato” presso la casa di reclusione di Bollate, in Ciappi, Palmucci, Scala, Toccafondi (a cura di), Aggressori sessuali. Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento, Giuffrè, 2006, 429 ss., 432, definisce ‘pedofilia’ come «un termine che descrive ma non può far diagnosi».
[25] Ben noto è lo scandalo che circondò Lolita, il capolavoro di Vladimir Nabokov poi trasposto in film da Stanley Kubrick.
[26] Bianchi, La pedo-pornografia virtuale: alla ricerca di un bene giuridico. Fra difficoltà ermeneutiche e istanze politico-criminali, in Bianchi, Delsignore (a cura di), I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, CEDAM, 2008,113 ss., 134.
[27] Mengoni, Delitti sessuali e pedofilia, Giuffrè, 2008, 209, evoca a riguardo un «eccezionale, e del tutto giustificato sentimento di riprovazione e condanna».
[28] Sul punto cfr. Maugeri, I reati sessualmente connotati e il diritto penale del nemico, Pisa University Press, 2021, passim; Ead., Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati, in RIDPP, n. 2/2020, 909 ss., 917 ss.
[29] L’introduzione di tale fattispecie è avvenuta ad opera della l. 238/2021 attuativa della Dir. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Quando ancora si trovava in mente legislatoris, l’ipotesi che venisse introdotto un reato di tal fatta veniva, non a caso, considerata come distopica, dal momento che si sarebbe creata una fattispecie volta a punire «qualcosa che, se non è il puro pensiero, ad esso si avvicina non poco», cfr. Cadoppi, commento sub Art. 4, in Id. (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, CEDAM, 2002, 629 ss., 633, il quale in nota ironizzava sulla possibilità di coniare ad hoc il brocardo «consultationis poenam nemo patitur».
[30] Manna, La delinquenza sessuale: profili relativi alla imputabilità e al trattamento sanzionatorio, in Ind. Pen., n. 3/2004, 855 ss., 878-879, afferma che l’incriminazione di cui all’art. 600 quater c.p. è «funzionale alla mera repressione (e stigmatizzazione) della Gesinnung dell’autore»; Zeno-Zencovich, Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica, in Pol. Dir., n. 4/1998, 637 ss., 645 afferma che si tratta di un «reato da status», in cui «è l’animus del detentore che connota di illiceità la condotta»; Resta, Crimini, autori e provocatori: detenzione di materiale pedo-pornografico e attività di contrasto, in Dir. Inf., 2004, 239 ss., 258; Bianchi, Pornografia virtuale, in I delitti contro l’onore e la libertà individuale, in Trattato di diritto penale diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Parte speciale, vol. VII, UTET giuridica, 2010, 515 ss., 522; Lupo, I reati sessuali sui minori a seguito delle leggi di riforma in materia. La nuova disciplina sulla pedopornografia alla luce della legge 38/2006, in Lorusso, Manna (a cura di), L’abuso sessuale sui minori: prassi giudiziarie e novità normative introdotte dalla legge 38/2006 sulla pedopornografia, Giuffrè, 2007, 21 ss., 45.
[31] Manna, La delinquenza sessuale, cit., 879, riconosce che la legge «incrimini anche comportamenti ed autori ben diversi dai ‘pedofili’».
[32] Delsignore, La detenzione di materiale pornografico minorile: un reato che poggia solamente sul biasimo morale e sul sospetto di condotte realmente offensive per la personalità dei minori?, in Bianchi, Delsignore (a cura di), I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, CEDAM, 2008, 85 ss., 95: «Il collegamento con il bene asseritamente protetto è così sfumato ed indiretto da indurre a ritenere che la moralità pubblica, nonostante la sua evanescenza ed indeterminatezza, sia il solo interesse cui inopportunamente il reato in esame appresta tutela»; Bertolino, I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali, in RIDPP, n. 1/2018, 21 ss., 33: si tratta di incriminazioni «che sotto il profilo del bene tutelato rimandano a beni rarefatti, come quello della dignità e della libertà dei minori nella loro dimensione universale. Tali incriminazioni forse si comprendono meglio se si leggono come espressione del principio universalmente accolto del best interest, che, in quanto superiore e da considerare preminente, si ritiene non possa non prevalere su principi garantistici altrettanto fondamentali, come quello di tassatività e di offensività delle fattispecie penali incriminatrici».
[33] Donini, ‘Danno’ e ‘offesa’ nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria della ‘offense’ di Joel Feinberg, in Cadoppi (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The moral limits of Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, Giuffrè, 2010, 41 ss., 84; Cocco, Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, in RIDPP, n. 3/2006, 863 ss., 878: si persegue un «vago obiettivo di soppressione di una idea, per quanto ripugnante, a costo dei reali diritti di libertà di individui in carne ed ossa».
[34] Zeno-Zencovich, op. cit., 642-643: «nel momento in cui viene punita la cessione a titolo gratuito (e, al successivo art. 600 quater, la mera detenzione) di materiali qualificati di pornografia minorile, l’ordinamento giuridico crea degli oggetti illeciti, rispetto ai quali qualsivoglia rapporto di natura cosciente diviene penalmente sanzionato». Evidenzia come sottesa all’incriminazione della mera detenzione vi sia una «presunzione dell’atteggiamento interiore dell’agente e della sua propensione ad assumere comportamenti devianti in conseguenza del mero contatto (anche virtuale)» anche Resta, Crimini, autori e provocatori, cit., 256-257.
[35] Che questa sia «la principale ragione a fondamento dell’incriminazione si evince sia dai documenti internazionali, sia dalle argomentazioni emerse in sede di lavori preparatori, sia dalle pronunce giurisprudenziali italiane e straniere», cfr. Bianchi, I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell’immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia, Giappichelli, 2019, 441; Venafro, commento sub Art. 4 – Detenzione di materiale pornografico, in Leg. Pen., n. 1-2/1999, 88 ss., 89; Picotti, Pornografia minorile: evoluzione della disciplina penale e beni giuridici tutelati, in Fioravanti (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Giuffrè, 2001, 295 ss., 304; Gizzi, Detenzione di materiale pornografico, in Coppi (a cura di), I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù, Giappichelli, 2007, 495 ss., 497.
[36] Sul punto cfr. Romano, Difetti normativi e margini interpretativi in tema di pedofilia, in Fioravanti (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Giuffrè, 2001, 247 ss., 267.
[37] Bianchi, Delsignore, Detenzione di materiale pedopornografico, in Cadoppi (a cura di), I reati contro la persona vol. III, Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, in Trattato di diritto penale diretto da Cadoppi, Canestrari, Papa, UTET, 2006, 477 ss., 480.
[38] In questo senso Cass. pen., Sez. III, 13.01.2017, n. 22265, cit., par. 8, che riconducendo anche le rappresentazioni fumettistiche nell’alveo della pornografia virtuale, afferma che le condotte punite ai sensi dell’art. 600 quater c.p., sono considerate «concretamente pericolose per i minori, in quanto volte a diffondere ed alimentare l’attrazione per manifestazioni di sessualità rivolte al coinvolgimento di minori».
[39] Per un resoconto degli studi scientifici, dall’esito contrastante, effettuati sul tema, cfr. Bianchi, I confini della repressione penale della pornografia minorile, cit., 445 ss.; Vittoria, Pedofilia, violenza sessuale e pornografia, in de Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, CEDAM, 1999, 37 ss., 53; Caroli, Quando guardare è un reato. Accesso intenzionale a materiale pedopornografico e novità normative in materia di reati sessuali nei confronti di minori, in Dir. Pen. Proc., n. 7/2022, 973 ss., 982 prende atto che anche la presunta funzione catartica della visione di materiale pedopornografico in chiave di ‘sostitutivo’ rispetto alla commissione di abusi, su cui si fonda la tesi della necessaria liberalizzazione di tale materiale, sia di fatto insufficientemente dimostrata, ma rimarca al contempo come «al diritto penale spetta innanzitutto di motivare empiricamente le ragioni della criminalizzazione e non quelle della libertà».
[40] Nussbaum, op. cit., 114: «Le sostanze disgustose (…) restano tali, anche quando ogni pericolo è stato eliminato»; Rozin, Fallon, A Perspective on Disgust, in Psychological Review, 1987, Vol. 94. No. 1, 23 ss., 25.
[41] Caroli, op. cit.,976, sottolinea come il soggetto venga punito «per aver guardato intenzionalmente qualcosa che non avrebbe dovuto guardare».
[42] Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali), in Sist. Pen., 2 novembre 2022, 17.
[43] In questo senso, cfr. Venafro, Campanella, Giustizia riparativa ed estinzione del reato, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 253 ss., 266; L. Bartoli, La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo, in Dir. pen. proc., n. 7/2024, 932, 944.
[44] In questo senso, cfr. Cass. pen., S. U., 30.10.2025, n. 5166, cit., par. 8.1.
[45] Sul punto, in senso critico, cfr. Bouchard, Giustizia riparativa e vittima di reato, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 95 ss., 103: «questa era certamente la sede in cui il legislatore avrebbe dovuto richiamare l’importanza di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizzazione secondaria, in tutte le sue manifestazioni considerate nella Direttiva 2012/29/UE: valutazione che non può certo essere rimessa al mediatore, proprio a tutela della sua funzione terza rispetto alle parti».
[46] Art. 48 comma 2 e 3 d.lgs. 150/2022: «Per la persona minore d’età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.
3. Per la persona minore d’età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l’esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l’interesse della persona minore d’età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest’ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore».
[47] Difficoltà, questa, che di per sé potrebbe essere superata con modalità di dialogo non contestuale. Per un’interessante applicazione di questa possibilità, proprio in un caso di pornografia minorile e di corruzione di minorenne, cfr. Gatta, Ascoltare e comprendere “la potenza di un dramma”: giustizia riparativa, reati sessuali e nuova attenuante ex art. 62. n. 6 c.p. in una sentenza del g.u.p. di Milano, in Sist. Pen., 12 febbraio 2025.
[48] Mannozzi, Le sfide poste dall’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 1ss., 20.
[49] Barret, Trepper, Unmasking the incestuous family, in The Family Therapy Networker, May/June, 1992, 39 ss., che evidenziano peraltro come i meccanismi di negazione possano essere condivisi anche dalle vittime; Oliverio Ferraris, Graziosi, Pedofilia. Per saperne di più, Laterza, 2001, 187. Sul punto, Petrini, L’intervento penale nei confronti dei condannati per reati sessuali, in Fioravanti (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Giuffrè, 2001, 277 ss., 289, sottolinea come l’abusante «tende a negare il fatto, ben oltre le normali strategie difensive di qualsiasi indagato». Malacrea, Trauma e riparazione. La cura nell’abuso sessuale all’infanzia, Cortina, 1998, 73, evidenzia come nei soggetti abusanti, a differenza che per le vittime e gli altri familiari, la negazione ha una «qualità primaria, che fa loro sentire il mondo perverso e capovolto creato dall’abuso non tanto come sopportabile a talune condizioni di elevato costo psichico, ma come uno dei mondi possibili e pensabili, purché non si entri in contatto con altri che invece lo ritengono impossibile e impensabile».
[50] Il d.lgs. 150/2022 non richiede un’ammissione dei fatti da parte dell’autore, diversamente da quanto prevede l’art. 12 lettera c) della Dir. 2012/29 UE, che – al fine di garantire la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria – annovera tra le condizioni per l’accesso ai servizi di giustizia riparativa il fatto che l’autore del reato abbia «riconosciuto i fatti essenziali del caso». F. Brunelli, I programmi di giustizia riparativa, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 149 ss., 161, evidenzia come la valutazione di fattibilità «tiene conto non tanto della presenza di un pieno senso di responsabilità verso l’altro, già pienamente maturato, ma di una base di consapevolezza che permetta di sentirsi capaci di mettersi in dialogo, di prendere la parola e ascoltare la verità personale dell’altro». Sul punto Bouchard, Giustizia riparativa e vittima di reato, cit., 108 afferma che la disposizione della direttiva debba considerarsi self-executing e che dunque il riconoscimento dei fatti da parte dell’autore costituisca una condizione di fattibilità che deve essere verificata dal mediatore quando sia coinvolta la vittima diretta.
[51] Grattagliano, Taurino, Costantini, Latrofa, Papagna, Terlizzi, Laquale, Cassibba, Sexual offenders: paradigmi teorici ed ipotesi eziologiche, in Riv. it. med. leg., n. 2/2013, 613-614.
[52] Cass. pen., sez. III, 13.01.2017, n. 22265, par. 13, in Dejure: «La nozione di immagine del minore impegnato in attività sessuali comprende quindi non solo la riproduzione reale dello stesso in una situazione di ‘fisicità pornografica’, ma anche disegni, pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che l’oggetto della rappresentazione pornografica sia un minore. Si tratta, dunque, di riproduzioni artificiali, che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia sessuale dell’autore». Di recente il principio di diritto ha trovato conferma ad opera di Cass. pen., sez. III, 18.03.2025, n. 22579, in Dejure: «Integra il reato di pornografia virtuale, di cui all’art. 600-quater.1 cod. pen., la rappresentazione fumettistica di attività sessuali coinvolgenti bambini nel caso in cui sia di qualità tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà, e quindi vere o verosimili, le situazioni non reali illustrate».
[53] Corte d’Appello di Milano, Sez. V penale, 12 luglio 2023, con nota di F. Brunelli, La giustizia riparativa nei reati senza vittime, in Giur. Pen. (web), 28 luglio 2023.
[54] Sul tema cfr. Losappio, La giustizia riparativa e i reati senza vittima. Teorie, prassi e nuove prospettive, in Menghini, Mattevi (a cura di), Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teorie, prassi e nuove prospettive, Editoriale Scientifica, 2025, 141 ss.
[55] Sulla controversa tematica della mediazione con vittima ‘aspecifica’ o ‘surrogata’ nella diversa ipotesi in cui invece una vittima diretta ci sia, cfr. Mattevi, La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima, in Menghini, Mattevi (a cura di), La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale, Atti del Convegno Trento, 21-22 gennaio 2022, Editoriale Scientifica, 2022, 65 ss., 75, che mette in luce come precludere la possibilità di svolgere un programma riparativo in caso di dissenso della vittima alla partecipazione darebbe luogo a discriminazioni, dal momento che il reo «verrebbe privato di strumenti utili alla sua risocializzazione, solo perché non ha incontrato una vittima pronta all’incontro». Contra, cfr. Cingari, La giustizia riparativa nella riforma Cartabia, cit., 17: «visto che la giustizia riparativa nasce per sanare il conflitto relazionale generato dal reato e non costituisce uno strumento rieducativo della giustizia punitiva, la subordinazione al consenso/ mancato dissenso della vittima reale all’avvio del programma di giustizia riparativa, essendo coerente con gli obiettivi del programma riparativo, che deve sempre essere svolto nell’interesse della vittima e della persona indicata come autore del reato, rappresenta una discriminazione certamente ragionevole»; Bouchard, Fiorentin, La giustizia riparativa, cit., 169, sottolineano inoltre i rischi di vittimizzazione secondaria ricollegati al superamento del dissenso della vittima specifica; Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale, Giappichelli, 2025, 233, afferma che la mediazione con vittima surrogata «sembra voler raggiungere a tutti i costi il risultato della riconciliazione, della riparazione, del ravvedimento, benché ne manchino i presupposti naturali di partenza, vale a dire, la volontà di coloro che si sono ritrovati a condividere l’esperienza-reato».
[56] F. Brunelli, La giustizia riparativa nei reati senza vittime, cit. In questo senso, cfr. Tribunale di sorveglianza di Lecce, Ordinanza, 18 dicembre 2023, in Giur. Pen. (web), 3 gennaio 2024.
[57] Palazzo, Plaidoyer per la giustizia riparativa, in Sist. Pen., 24 novembre 2023, 5, evidenzia come «nella giustizia punitiva tradizionale i termini della relazione intersoggettiva autore/vittima sono come irrigiditi e bloccati, pietrificati e chiusi nella fattispecie legale di reato: non c’è nessun altro elemento di quel rapporto intersoggettivo che abbia ‘rilevanza’ per la giustizia punitiva. Insomma, nella logica punitiva della giustizia tradizionale si consuma una deliberata rinuncia, un voluto ostracismo nei confronti della concretezza interpersonale del conflitto-reato. (…) Al di fuori del perimetro della fattispecie nulla conta, niente rileva, in questo sovrumano sforzo di ordinare e dominare la realtà, o meglio la sua (altrimenti) insostenibile concretezza».
[58] Tramonte, op. cit., 86.
[59] Zehr, op. cit., 18.
[60] Per un’analisi sul punto, cfr. Antonuccio, Giustizia riparativa e minorenni, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 311 ss., 316 ss.
[61] Cossins, Restorative justice and child sex offences. The Theory and the Practice, in Brit. J. Criminol., 2008, 48, 359 ss., 365, evidenzia come l’abuso sessuale sui minori sia fondato su dinamiche di sfruttamento del potere che il mediatore deve essere in grado di tenere in considerazione.
[62] Mattevi, Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa (d.lgs. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), Giappichelli, 2024, 67 ss., 85.
[63] Tramonte, op. cit., 21.
[64] Bouchard, Fiorentin, La giustizia riparativa, cit., 250.
[65] Malacrea, op. cit., 85.
[66] Malacrea, op. cit., 15, «Intorno a questo mondo a parte, in cui chi vive l’esperienza dell’abuso (e parliamo di tutti i protagonisti di essa) si sente confinato, differente, bandito, ‘mostruoso’, isolato (…) vengono eretti formidabili meccanismi di difesa, grezzi quanto massicci, disfunzionali quanto rigidi, che è così difficile penetrare ancor prima che abbattere. (…) Ne deriva un attentato costante, ripetitivo, a volte esplosivo a volte strisciante, al processo terapeutico, a cominciare dalla difficoltà a forzare il muro abbastanza almeno per vedere tutta e in chiara luce la piaga da curare, i contorni globali ed effettivi dei danni da riparare».


