Abstract – Nei processi di violenza contro le donne, la giustizia, più che “questione di norme” è una “questione di sguardo”: di come gli operatori del diritto osservano ed interpretano i comportamenti, dentro dinamiche relazionali spesso lunghe, ambigue, intermittenti; di quanto la loro cultura professionale, sia in grado di travalicare gli “steccati” degli stereotipi di genere.
Lo sforzo della giurisprudenza più recente sembra andare nella direzione di un processo più consapevole, più rispettoso e più capace di “leggere” la complessità dei rapporti affettivi e di potere, con una profonda rivisitazione delle coordinate interpretative della condotta della vittima fuori e dentro il processo. Andando a traslare sul piano giuridico ciò che fino a questo momento era stato patrimonio della psicologia e della sociologia, il modello del cd. “ciclo della violenza” viene acquisito come dato di esperienza, suscettibile di generalizzazione e, pertanto, idoneo ad orientare il giudice nel suo ragionamento inferenziale probatorio.
Una recente sentenza, la n. 1577/2026, in tema di misure cautelari – scandagliando il significato probatorio della ripresa dei rapporti tra autore del reato e persona offesa, nella valutazione cautelare– sembra porre un freno all’utilizzo di tale meccanismo come massima di esperienza. Ponendosi nella direzione di evitare quella che parte della dottrina ha definito la “cristallizzazione” delle massime di esperienza, vale a dire la loro indebita trasformazione in presunzioni quasi normative, la Corte giunge a mettere in discussione la necessità stessa di applicare regole di giudizio diverse da quelle generali, nei procedimenti aventi ad oggetto i reati “da codice rosso”.
Si evidenzia, così, una tensione interna in seno alla giurisprudenza: da un lato, l’esigenza di riconoscere la specificità delle dinamiche della violenza domestica e di evitare interpretazioni stereotipate del comportamento delle vittime; dall’altro, la necessità di preservare il modello epistemologico del processo penale, fondato sulla valutazione individualizzata delle prove e sul divieto di presunzioni automatiche di responsabilità.
Abstract – In cases involving violence against women, justice is less a “matter of rules” than a “matter of perspective”. It depends on how legal actors perceive and interpret conduct within relational dynamics that are often prolonged, ambiguous, and intermittent, and on the extent to which their professional culture can move beyond entrenched gender stereotypes.
Recent jurisprudence appears to be evolving toward a more self-aware and respectful model of adjudication, better equipped to grasp the complexity of affective and power relationships. This evolution entails a profound rethinking of the interpretive framework through which victims’ conduct is assessed, both within and beyond the courtroom. By translating into legal reasoning concepts traditionally rooted in psychology and sociology, the so-called “cycle of violence” has increasingly been treated as a shared experiential framework, capable of generalization and thus of guiding judicial inference in evidentiary reasoning.
A recent decision (no. 1577/2026), concerning precautionary measures, revisits this approach by scrutinizing the evidentiary meaning of renewed contact between the alleged offender and the victim. In doing so, the Court appears to set limits on the use of the “cycle of violence” as a maxim of experience. Seeking to prevent what has been described in legal scholarship as the “crystallization” of such maxims — namely, their improper transformation into quasi-normative presumptions — the Court ultimately calls into question the need to apply evaluative standards that depart from general evidentiary principles in proceedings concerning so-called “red code” offences.
This development highlights an underlying tension within contemporary case law: on the one hand, the need to acknowledge the specific dynamics of domestic violence and to avoid stereotypical readings of victims’ behavior; on the other hand, the imperative to preserve the epistemological foundations of criminal adjudication, grounded in individualized assessment of evidence and in the rejection of automatic presumptions of liability.
Sommario: 1. La cornice normativa tra tutela delle vittime e obbligo di indagine effettiva – 2. La centralità della persona offesa come fonte di prova – 3. Il ciclo della violenza come massima di esperienza nei reati di violenza di genere – 4. Le “cautele” imposte dalla sentenza n. 1577/2026 – 5. Alla ricerca di una sintesi
1. La centralità della persona offesa come fonte di prova
Se volessimo tentare di riassumere i tratti essenziali dello Statuto della vittima di violenza di genere, è possibile affermare che il nostro sistema impone, oltre ad indagini rapide ed efficaci, la protezione delle persone offese da ogni forma di vittimizzazione secondaria[1].
È di tutta evidenza la portata di tale obbligo nella dinamica processuale e i rilevanti condizionamenti nell’assunzione della prova, rispetto alle cautele da adottare nell’esame della vittima e dei minori[2]. Anche di recente, in occasione della nuova “Legge sul femminicidio”[3], il legislatore ha inteso sottolineare la necessità di un controllo più rigoroso del giudice nel corso dell’esame incrociato, finalizzato a prevenire ogni forma di vittimizzazione secondaria della persona offesa.
Le vistose eccezioni al principio del contradditorio, tuttavia, non scalfiscono la forza probante delle dichiarazioni rese dalla vittima di violenza di genere, alle quali viene riconosciuta valenza probatoria piena, al pari di quelle di tutte le altre persone offese.
A tal proposito, è nota la progressiva acquisizione di centralità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa tout court, nel processo penale contemporaneo, portatrice di un sapere fattuale essenziale per la ricostruzione degli eventi
Anticipando una lettura “non sospettosa” della testimonianza della vittima, oggi pienamente coerente con l’evoluzione normativa e sovranazionale (cfr. par. 2), le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 4146/2012[4], hanno escluso, definitivamente, l’esistenza di una regola di necessaria corroborazione delle dichiarazioni della persona offesa, affermando che esse possono costituire, da sole, fonte di prova, idonea a fondare la responsabilità penale, purché sottoposte a un controllo di attendibilità particolarmente rigoroso, sia sotto il profilo intrinseco (coerenza, precisione, costanza del narrato), sia sotto il profilo estrinseco (assenza di motivi di astio, interesse o strumentalizzazione)[5].
La decisione, è bene sottolinearlo, segna un punto di equilibrio tra il principio del libero convincimento del giudice, la tutela delle garanzie difensive e il riconoscimento della centralità probatoria della vittima. La Suprema Corte, infatti, esclude qualsiasi forma di automatismo, negando l’esistenza di una regola di diritto che imponga, in via generalizzata, la necessità di riscontri esterni alla testimonianza della persona offesa. Si consolida il principio del libero convincimento del giudice ex art. 192 c.p.p., sottraendolo a irrigidimenti probatori di tipo formalistico.
Viene, altresì, valorizzato il ruolo centrale della motivazione, che deve seguire un preciso metodo valutativo e un percorso argomentativo rafforzato che dia conto: delle ragioni per cui il racconto è ritenuto attendibile; dell’eventuale assenza di riscontri esterni e delle ragioni per cui tale assenza non incide sulla tenuta probatoria complessiva; del bilanciamento tra esigenze di accertamento e garanzie difensive.
Al tempo stesso, il rafforzamento della motivazione rappresenta una garanzia per lo stesso imputato, in quanto impone estrema cautela nella valutazione, soprattutto nell’ipotesi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e, pertanto, sia portatrice di interessi personali e patrimoniali[6].
La centralità della persona offesa e delle sue dichiarazioni ridefinisce l’equilibrio tra accusa, difesa e giudice, non spostando unilateralmente il baricentro del processo, ma trasformandolo in un assetto triangolare in cui l’azione penale è sempre più orientata alla protezione della vittima, la difesa è chiamata a confrontarsi con nuovi standard di valutazione della prova dichiarativa e il giudice assume un ruolo di garante del bilanciamento tra effettività della tutela penale, diritti della persona offesa e garanzie del giusto processo.
Il “rilievo sistemico” della pronuncia costituisce il fondamento dogmatico di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato[7], che riconosce alle dichiarazioni della persona offesa piena dignità probatoria, subordinandone l’efficacia ad un controllo di attendibilità rafforzato e ad un obbligo motivazionale particolarmente rigoroso.
In tal senso, la Suprema Corte – oltre a chiarire che l’insegnamento delle Sezioni Unite non introduce una deroga alle regole dell’art. 192 c.p.p., bensì ne costituisce applicazione coerente, fondata sul principio del libero convincimento motivato del giudice[8] – ha elaborato un modello stabile di valutazione della prova dichiarativa della persona offesa, superando, definitivamente, ogni automatismo corroborativo. In particolare ha, progressivamente, tipizzato il contenuto del controllo di attendibilità richiesto, individuando parametri ricorrenti quali: coerenza interna del narrato; costanza delle dichiarazioni nel tempo; precisione descrittiva; assenza di motivi di rancore, interesse o strumentalizzazione; compatibilità logica con il contesto fattuale[9].
D’altra parte, la testimonianza della persona offesa non costituita parte civile, è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l’obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell’art. 198 c.p.p.; per cui il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere, come base del proprio convincimento, l’ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso. Ciò può avvenire solo in caso di specifici e concreti elementi, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza[10].
Tali principi non subiscono deroghe neppure qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, pur occorrendo in questo caso – secondo quanto richiesto dalla medesima giurisprudenza di legittimità – procedere ad un più rigoroso vaglio di attendibilità della stessa, in uno con la valutazione di altri elementi di riscontro[11]. In questo senso, come già chiarito dalla Corte di cassazione, è sufficiente l’acquisizione di «qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo [gli stessi] risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione»[12].
La vittima, da soggetto marginale e prevalentemente funzionale alla mera ricostruzione fattuale del reato, tende, così, ad assumere, progressivamente, una posizione di centralità probatoria oltre che partecipativa. Sotto questo secondo profilo è opportuno evidenziare l’affermazione di un progressivo vittimocentrismo nel nostro sistema processualpenalistico. Per lungo tempo, il soggetto passivo del reato ha avuto, in sede giudiziale, un ruolo di assoluto secondo piano, attesa l’attribuzione, in via esclusiva, allo Stato del potere di intervenire di fronte alla commissione dei reati; tale scelta intendeva evitare “dittature vittimarie” e fenomeni discriminatori nei confronti degli imputati, a livello individuale o di gruppo, garantendo il contenimento di pulsioni che, se esplose, sarebbero state insuscettibili di controllo. Tuttavia, un siffatto modello comportava l’intrinseca debolezza dell’assenza dell’“ascolto” delle richieste della persona offesa, la quale finiva per subire l’esperienza della “seconda vittimizzazione” per un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alle conseguenze derivanti dal contatto, insoddisfacente e frustrante, con il sistema giudiziario penale.
Con la acquisizione di un certo protagonismo della persona offesa sulla scena processuale[13], anche sotto l’incalzante impulso della normativa sovranazionale, si assiste anche al superamento della sua tradizionale concezione come semplice “mezzo di prova”, passivo e strumentale alle esigenze dell’accertamento, in favore di una visione che ne valorizza la soggettività processuale e la titolarità di diritti.
La persona offesa diviene, così, non solo portatrice di un sapere fattuale essenziale per la ricostruzione degli eventi, ma anche snodo informativo qualificato nella dinamica delle indagini e nella formazione della prova.
2. Il ciclo della violenza come massima di esperienza nei reati di violenza di genere
Traslando il ragionamento nell’ambito dei procedimenti relativi ai reati di violenza domestica, sessuale e persecutoria – definiti, appunto, come “chiusi” in quanto, spesso, l’unica fonte di accusa è rappresentata dal narrato vittimologico – l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2012 ha, progressivamente, consolidato il riconoscimento di una centralità probatoria qualificata della persona offesa; ferma restando la necessità del rigoroso vaglio di attendibilità della sua narrazione, nei termini sopra descritti[14], nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive.
I giudici di legittimità, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite per giustificare l’assenza di automatismi corroborativi, chiariscono come, neppure in ipotesi di contrasto con altre prove testimoniali, soprattutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto, sarebbe giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza. Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile[15].
Tuttavia i generali criteri di attendibilità, delineati per la persona offesa tout court, difficilmente consentirebbero alla vittima di violenza di genere di superare il rigoroso vaglio di attendibilità richiesto. L’intempestività della denuncia, la natura progressiva del racconto, il rinvenimento di messaggistica da cui emerga un legame (patologico) col vessatore, la presenza di atteggiamenti ambivalenti, quali il ridimensionamento del fatto o addirittura la ritrattazione, sono elementi ricorrenti che connotano l’agire processuale della vittima di violenza di genere, soprattutto nelle dinamiche di abusi domestici[16].
Tali specificità hanno richiesto l’intervento di alcuni “correttivi” rispetto alle generali categorie interpretative sopra analizzate.
La giustizia, più che “questione di norme”, diventa, così, “questione di sguardo”: di come gli operatori del diritto osservano ed interpretano i comportamenti, dentro dinamiche relazionali spesso lunghe, ambigue, intermittenti; di quanto la loro cultura professionale sia in grado di travalicare gli “steccati” degli stereotipi di genere. L’impostazione interpretativa ha trovato, nella prassi applicativa e nella successiva elaborazione giurisprudenziale, un’applicazione pressoché sistematica.
Lo sforzo dellapiù recente giurisprudenza è stato indirizzato a realizzare un processo più consapevole, più rispettoso e più capace di “leggere” la complessità dei rapporti affettivi e di potere. Tale consapevolezza si è sviluppata in chiave metodologica e contestuale, nella ricerca di un corretto equilibrio tra tutela della vittima, garanzie difensive e principio del libero convincimento del giudice.
Tornerebbe utile passare in rassegna la copiosa rassegna di pronunce della Suprema Corte formatasi intorno ai peculiari criteri di valutazione della testimonianza della vittima di violenza di genere, rispetto a quella della persona offesa in generale[17].
Ragioni di economia del contributo non ne consentono un’esaustiva disamina.
È possibile affermare che, ad accomunare i ragionamenti di giudici di legittimità, è l’adozione di una lettura, imposta alla normativa sostanziale dalle Carte internazionali, che richiede di non fermarsi all’apparenza, scandagliando le ragioni della progressione del racconto[18], delle fratture dichiarative, delle ritrattazioni e ridimensionamenti[19], della remissione di querela ma, soprattutto, dell’ambiguità degli atteggiamenti tenuti dalla vittima di violenza di genere[20].
Simili condotte, più che sintomo di inattendibilità del dichiarante, sono il frutto di una particolare vulnerabilità relazionale, aggravata da “modalità insidiose, circolari e manipolatorie”[21] dell’autore del reato, in grado di confondere la persona offesa.
Di fronte all’ambivalenza delle condotte delle vittime, al giudice viene richiesto un peculiare impegno motivazionale, soprattutto nella fase cautelare penale, laddove la manifestata volontà della persona offesa finisce col divenire ininfluente nella corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti; in un’ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo. Lo stesso è tenuto ad accertare se le condotte possano essere «sintomatiche dell’esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante»[22]. Nel delitto di violenza domestica, in particolare, i ridimensionamenti, le ritrattazioni della persona offesa, i supposti riappacificamenti, così come le remissioni di querela, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere sintomatiche di minacce, ricatti intimidazione, rappresaglie o condizionamenti[23].
In tale contesto la volontà della vittima passa, inevitabilmente, in secondo piano. «Per precisa scelta di politica criminale del legislatore, la violenza domestica non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima, sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si possano ripercuotere contro, sollecitando minacce dell’autore affinché questo avvenga; sia per la inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà»[24]. Potremmo affermare che l’autorità giudiziaria è tenuta a tutelare la vittima finanche da se stessa, non affidandosi alle iniziative da questa adottate per arginare o escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni[25].
L’ impostazione adottata dalla giurisprudenza interna, del resto, si colloca pienamente nell’impianto della Convenzione di Istanbul che, qualificando il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza come “diritto umano”, ai sensi dell’ar.3 della Convenzione, impone agli Stati di preservare la vittima, specialmente nella fase delle indagini, innanzitutto attraverso una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti (art. 51 – Gestione dei rischi); poi, predisponendo un apparato che dia priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo (art. 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice).
Siffatte prescrizioni impongono, quindi, all’autorità giudiziaria di tutelare la vittima di violenza anche contro la sua volontà, là dove il giudice accerti che le sue dichiarazioni non siano autentiche e spontanee. Finanche quando la persona offesa abbia espressamente dichiarato che non intende sporgere denuncia, lo Stato è tenuto a garantire che tale diritto sia preservato. L’art. 55 della medesima Convenzione stabilisce, infatti, la procedibilità d’ufficio, ponendo a totale carico dello Stato, e delle sue istituzioni, la responsabilità e l’obbligo di perseguire i reati di violenza contro le donne e di garantire la sicurezza della vittima, prescindendo dalla sua volontà, in quanto parte dall’assunto che questa non sia libera da pressioni e ricatti.
In sintesi. La Corte introduce, quale parametro di interpretazione delle condotte processuali della persona offesa, nei processi di violenza di genere, l’uso del modello teorico di origine psicologica, successivamente recepito e sviluppato in ambito criminologico e vittimologico, conosciuto come ciclo della violenza[26], che aiuta a comprendere come e perché si sviluppano le dinamiche abusive nelle relazioni intime; dinamiche in cui la ritrattazione o l’attenuazione successiva possono essere coerenti con la relazione patologica, soprattutto in presenza di altri indici di controllo, isolamento, dipendenza economica o presenza di minori[27].
In particolare, è con la sentenzan.35667 /2025[28] che la Corte consacra l’uso di tale meccanismo quale massima di esperienza[29], andando, così, a traslare sul piano giuridico ciò che, fino a quel momento, era stato patrimonio della psicologia e della sociologia. L’elevazione del ciclo della violenza a massima di esperienza è ricavata non solodall’«annosa casistica giudiziaria circa i comportamenti ricorrenti degli autori e delle vittime in questi reati»[30], ma viene supportata dalle numerose risoluzioni e dalle raccomandazioni degli organismi internazionali[31], oltre che dalle fonti sovranazionali[32].
In particolare, precisano i giudici di legittimità, la Convenzione di Istanbul, con il già citato dispositivo di cui all’art. 55, derubricato Procedimenti d’ufficio o ex parte, «impone che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia», così prescindendo dalla sua volontà, proprio per il dato fondato, ancora una volta, su massime di esperienza, che non sempre essa sia libera: per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; per la necessità di evitare che una querela o una segnalazione le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell’autore; per tutelare i propri figli dal padre maltrattante, temendo di perderne l’affidamento in caso di denuncia della violenza in fase di separazione; per assenza di autonomia economica; per la sincera speranza che il proprio compagno possa davvero cambiare la modalità autoritaria e gerarchica della relazione; per la ciclicità che connota questo reato»[33].
La funzione epistemica della massima di esperienza funge, così, da leva di quel meccanismo inferenziale utilizzato dal giudice, che impone, a quest’ultimo, nella peculiare dinamica che caratterizza tali forme di violenza ai danni delle donne nelle relazioni strette, di «leggere i singoli atti secondo una prospettiva globale che ne valorizzi adeguatamente e tempestivamente il grado di offensività anche psicologica, nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU[34]».
3. Le “cautele” imposte dalla sentenza n. 1577/2026
Nel quadro interno ed internazionale, che sembra accreditare il ciclo della violenza come dato di esperienza, suscettibile di generalizzazione, si colloca un più recente indirizzo interpretativo che impone una certa cautela nell’applicazione delle massime di esperienza a supporto delle valutazioni della magistratura; soprattutto quando le stesse vengono poste quale condizione della limitazione della libertà personale nella fase cautelare.
In particolare, con la pronuncia n. 1577/2026[35], in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, la Suprema Corte esclude che la “riappacificazione” tra autore del reato e persona offesa possa essere univocamente intesa come esposizione della vittima alla prosecuzione delle condotte abusanti, alla stregua di una massima di esperienza.
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso per cassazione, proposto dall’imputato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Nel provvedimento impugnato, la ripresa dei rapporti tra imputato e persona offesa era stata valorizzata quale elemento indicativo della persistente esposizione della vittima alla relazione abusante e, dunque, quale indice dell’attualità del pericolo di reiterazione.
La Corte rigetta il ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la valutazione delle esigenze cautelari sulla base della gravità dei fatti, della personalità dell’imputato e delle modalità di commissione delle condotte contestate.
Tuttavia, pur confermando l’esito della decisione impugnata, i giudici di legittimità pongono una significativa precisazione sul piano metodologico, censurando l’affermazione secondo cui la “riappacificazione” costituirebbe una massima di esperienza, dimostrativa della perdurante esposizione della vittima alla condotta abusante[36]. La Corte, in particolare, afferma che la ripresa dei rapporti tra vittima e imputato maltrattante, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, va interpretata, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, al pari delle altre prove.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che le massime di esperienza consistono in generalizzazioni empiriche tratte dall’esperienza comune, fondate sull’id quod plerumque accidit e indipendenti dal caso concreto, le quali operano come regole inferenziali nel ragionamento probatorio. Esse devono distinguersi dalle mere congetture, poiché presuppongono l’esistenza di un nesso empiricamente verificabile tra fatti che si presenta con sufficiente regolarità nella realtà sociale.
Alla luce di tali premesse teoriche, la Corte esclude che la ripresa dei rapporti tra vittima e autore del reato possa essere elevata a massima di esperienza; un siffatto evento non segue uno schema causale uniforme, idoneo a costituire oggetto di generalizzazione empirica. Sebbene non sia infrequente che il riavvicinamento si inserisca nelle dinamiche di manipolazione tipiche delle relazioni abusive, esso può essere espressione di situazioni molto diverse, che vanno dalla persistente soggezione della vittima fino a ipotesi di ritrattazione strumentale o di mutamento delle relazioni tra le parti; al pari di ogni altro reato, soprattutto a matrice violenta o di criminalità organizzata. Nella casistica giudiziaria, specifica la Corte, si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta, tanto che, ricorrendo le condizioni ivi previste, consente una deroga al contraddittorio nella formazione della prova di cui al quarto comma dell’art. 500 c.p.p., con l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone sottoposto a violenza, minaccia, offerta o dazione di denaro o di altra utilità[37].
Ne consegue che la riappacificazione deve essere considerata una circostanza fattuale suscettibile di plurime interpretazioni, la cui rilevanza va valutata caso per caso, secondo le ordinarie regole di apprezzamento della prova.
«Diversamente argomentando» – specificano i giudici di legittimità, ed è qui il passaggio centrale della sentenza – «si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove»[38].
Né può giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale, di cui alla Direttiva UE 2024/1385 e alla Convenzione di Istanbul, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale. Queste ultime non prevedono l’applicazione di regole di giudizio “diverse da quelle generali”, in grado di interferire con i criteri di formazione e di valutazione della prova nei procedimenti per violenza di genere.
A sostengo delle proprie ragioni, la Corte richiama proprio quell’art 55, comma 1 della Convenzione di Istanbul, invocato dalla precedente giurisprudenza, che ha recentemente valorizzato il ciclo della violenza come massima esperienziale, ma muovendosi da una diversa prospettiva. Tale previsione, obbligando le Parti contraenti ad accertarsi che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia», incide sì sul regime di procedibilità ma, a parere dei giudici di legittimità, non interferirebbe con i criteri di formazione e di valutazione della prova, «che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale».
Pur riconoscendo la centralità degli strumenti internazionali nella tutela delle vittime vulnerabili, la Corte chiarisce che tali fonti, così come le sentenze della Corte EDU[39], non introducono regole di giudizio derogatorie rispetto ai criteri ordinari di formazione e valutazione della prova nel processo penale. Esse incidono, piuttosto, sul piano degli obblighi di prevenzione e protezione delle vittime, imponendo ai giudici di non basarsi nelle proprie valutazioni sul pericolo di reato percepito dalla vittima, ma di attivarsi in maniera proattiva, senza, tuttavia, alterare il modello epistemologico della decisione giudiziaria.
In sintesi. Le dinamiche relazionali tipiche della violenza domestica possono costituire elementi interpretativi rilevanti, ma non possono essere trasformate in regole inferenziali automatiche. Il giudice resta, così, tenuto a valutare ogni elemento del caso concreto, alla luce delle ordinarie regole della prova, evitando semplificazioni che finirebbero per alterare l’equilibrio tra esigenze di tutela delle vittime e garanzie del processo penale.
5. Alla ricerca di una sintesi
La sentenza in commento si colloca nel solco di quell’orientamento volto a prevenire la progressiva “cristallizzazione” delle massime di esperienza[40], intesa quale indebita trasformazione da generalizzazioni empiriche flessibili in presunzioni quasi normative, suscettibili di operare come scorciatoie argomentative nel ragionamento probatorio.
La pronuncia assume particolare rilievo se inserita nel più ampio dibattito concernente l’utilizzo, nel processo penale, di modelli criminologici e psicologici nella lettura delle dinamiche della violenza domestica, tra cui il cosiddetto ciclo della violenza.
Sebbene i giudici di legittimità, nel proprio iter argomentativo, ritengano di porsi in linea con l’orientamento finora consolidato – che impone un particolare sforzo motivazione del giudice nei reati cd. di codice rosso, specie in sede cautelare – è indiscutibile come la decisione evidenzi una tensione ormai strutturale nella giurisprudenza di legittimità: da un lato, l’esigenza di riconoscere la specificità delle dinamiche della violenza domestica e di evitare interpretazioni stereotipate del comportamento delle vittime; dall’altro, la necessità di preservare il modello epistemologico del processo penale, fondato sulla valutazione individualizzata delle prove e sul divieto di presunzioni automatiche di responsabilità.
A ben guardare le prime tensioni sulla valorizzazione del ciclo di violenza (con particolare riferimento alla fase della cd “luna di miele”) e il ruolo giocato dall’avvenuta riappacificazione, in ambito di ritrattazione delle dichiarazioni della vittima, si erano già registrate con riguardo all’applicazione dell’art.500 comma 4 c.p.p. Le critiche principali si concentravano sull’eccessiva dilatazione del concetto di “elementi concreti”, richiamato dalla norma, non rinviando, i fatti sintomatici presi in considerazione, a condotte illecite o ad un contesto sociale notoriamente connotato in senso criminoso.[41].
Di fronte alla crescente “apertura” della letteratura vittimologica verso l’utilizzo di modelli criminologici e psicologici, come strumenti interpretativi delle dinamiche relazionali tra autore e vittima, i giudici di legittimità sembrano voler introdurre un importante elemento di cautela rispetto alla linea interpretativa intrapresa.
Pur riconoscendo che la ripresa dei rapporti tra vittima e autore del reato può, talvolta, inserirsi nelle dinamiche manipolative tipiche delle relazioni violente, la Corte esclude che tale circostanza possa essere elevata a generalizzazione empirica, idonea a costituire una massima di esperienza.
Ne deriva un esplicito monito contro il rischio di attribuire, ai modelli scientifici, la funzione di regole inferenziali automatiche, applicabili indipendentemente dalla specificità del caso concreto.
La questione relativa all’utilizzo nel processo penale di modelli interpretativi elaborati dalle scienze sociali – quali quelli sviluppati nell’ambito della criminologia o della psicologia della vittima – si colloca all’interno di un più ampio dibattito sul ruolo delle massime di esperienza nel ragionamento probatorio. Il richiamo è all’intensa elaborazione giurisprudenziale formatasi intorno all’utilizzo dei giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su esperienze ripetute, ma autonomi da esse e, pertanto, valevoli per nuovi casi e suscettibili di verifica empirica[42].
Come sottolineato dalla stessa sentenza de quo, le massime di esperienza si differenziano dalla congettura o l’illazione per il fatto di essere «regole preesistenti al giudizio, formulate sulla scorta dell’ id quod plerumque accidit, suscettibili di verifica empirica e generalmente riconosciute o accettate in un dato contesto»; laddove le congetture rappresentano una generalizzazione cui non corrisponde un’effettiva conferma empirica perché fondata su criteri meramente intuitivi e soggettivi o, persino, sulla semplificazione di pregiudizi sociali diffusi che pervadono il senso comune[43].
La dottrina[44] ha, da tempo, evidenziato come tali massime rappresentino generalizzazioni empiriche che il giudice utilizza per collegare fatti noti e fatti ignoti, senza che le stesse possano essere equiparate a regole normative o trasformarsi in presunzioni automatiche di verità. Il ragionamento probatorio del giudice si fonda, inevitabilmente, su conoscenze extragiuridiche – spesso provenienti dal sapere comune o da discipline scientifiche – ma tali conoscenze devono essere impiegate come ipotesi inferenziali suscettibili di verifica, e non come regole decisionali precostituite. Nella prospettiva epistemologica, il giudizio probatorio deve essere concepito come un processo di valutazione integrata delle evidenze, nel quale le generalizzazioni empiriche svolgono una funzione di supporto argomentativo ma restano sempre aperte alla confutazione.
Traslando il ragionamento nel contesto processualpenalistico, il ricorso a generalizzazioni empiriche, provenienti dalle scienze sociali, può risultare utile per comprendere fenomeni complessi, ma comporta anche il rischio di introdurre, nel ragionamento giudiziario, schemi interpretativi stereotipati, soprattutto quando tali modelli vengano applicati senza una verifica critica della loro effettiva pertinenza rispetto al caso concreto[45]. La funzione delle massime di esperienza è, pertanto, quella di orientare l’interpretazione dei fatti, non di sostituirsi alla prova, sicché la loro trasformazione in regole automatiche di giudizio finirebbe per alterare il modello epistemologico della decisione penale[46].
Inoltre, per garantire l’uso corretto di tale strumento, che rientra tra i criteri di inferenza previsti dall’art. 192, comma 1, c.p.p., è necessario che il giudice ne espliciti l’applicazione nella motivazione della sentenza, sottoponendolo a un controllo critico particolarmente attento, data la natura delicata e il rischio di un utilizzo arbitrario. Valutata l’affidabilità della massima di esperienza applicata, spetterà, comunque, all’imputato, nel rispetto del principio della “vicinanza della prova”, una volta che l’accusa abbia assolto il proprio onere, anche mediante l’utilizzo delle stesse, allegare elementi concreti e oggettivi per sostenere la propria tesi difensiva e confutare quella prospettata dall’accusa[47].
Fatte queste brevi, ma indispensabili, considerazioni, la direzione metodologicamente prudente, adottata dai giudici di legittimità della sentenza in commento, appare condivisibile nella misura in cui sembra mettere in guardia dal rischio di un uso acritico di categorie criminologiche o psicologiche nel processo penale, in grado di condurre ad un’indebita semplificazione del ragionamento probatorio. Il richiamo è ad una valutazione specifica, calibrata sulle peculiarità della singola vicenda, evitando che la prognosi di pericolosità si fondi su automatismi privi di adeguato supporto motivazionale[48].
È indubbio che la certificazione a massima di esperienza di un modello empirico, come è il ciclo della violenza, così come il suo grado di affidabilità, sia garantita, oltre che dalle scienze sociali e dall’amplia casistica giudiziaria, dalla sua progressiva acquisizione da parte sia di accreditati organismi internazionali[49]che delle stesse fonti sovranazionali[50] e della giurisprudenza[51].
La sua natura di generalizzazione empirica, tuttavia, non significa attribuire alla massima valore di prova né introdurre una prova legale. Al contrario, consente di riconoscere la funzione di premessa inferenziale nel ragionamento probatorio, utile a interpretare il comportamento delle vittime e ad orientare l’attività valutativa del giudice. La sua applicazione resta soggetta alla valutazione del giudice e alla verificabilità e confutazione nel caso concreto, in un quadro di libera valutazione della prova, che rappresenta uno dei pilastri del modello epistemologico del processo penale contemporaneo.
L’induzione, posta a base del procedimento logico descritto, non esime il giudice dal ricercarne i riscontri di corroborazione con le evidenze disponibili e privilegiare quella ricostruzione delle situazioni problematiche, capace di imporsi con il più elevato livello di aderenza ai fatti concreti rispetto ad ogni altra spiegazione alternativa possibile[52].
Tuttavia, la Corte, nel suo ragionamento, giunge a mettere in discussione la necessità stessa di applicare, nei procedimenti aventi ad oggetto i reati “da codice rosso”, regole di giudizio diverse da quelle generali.
E qui che, a parere di chi scrive, sorgono le maggiori perplessità. Negare la specificità di categorie interpretative, riaffermando che, anche nei procedimenti per violenza domestica, il giudizio penale resta governato dalle regole generali di valutazione della prova, rischia di condurre ad interpretazioni ridimensionanti e parcellizzate, che non colgono la complessità delle dinamiche relazionali e i dati di contesto[53], compromettendo quel sistema a protezione della vittima congeniato, faticosamente, dall’evoluzione giurisprudenziale di questi ultimi anni, grazie anche alle spinte propulsive delle carte internazionali e ai numerosi moniti della Corte Edu[54].
La valorizzazione della «peculiarità epistemica dei reati endofamiliari»[55], come visto, ha profondamente forgiato le categorie interpretative utilizzate dai giudici, riducendo letture sbrigative e fuorvianti delle condotte assunte dalla fonte di prova vittima di violenza di genere.
La tensione che emerge dalla giurisprudenza più recente, allora, suggerisce la necessità di chiarire la collocazione epistemologica dei modelli criminologici utilizzati in tale ambito processuale.
La sentenza in commento più che un passo indietro rispetto a quella “prospettiva di genere” faticosamente introdotta nel nostro sistema, può essere letta come un significativo richiamo alla funzione originaria delle massime di esperienza nel ragionamento probatorio: non regole decisionali precostituite, ma strumenti inferenziali flessibili, che devono essere costantemente verificati alla luce delle peculiarità della vicenda concreta.
Il ciclo della violenza, in particolare, può essere più correttamente qualificato come modello esplicativo del comportamento della vittima. Esso consente di comprendere perché elementi come la ritrattazione, il ritardo nella denuncia o la ripresa della relazione possano essere compatibili con l’esistenza di una relazione abusante, senza tuttavia trasformarsi in una presunzione probatoria assoluta. Il modello svolge, in tal senso, una funzione euristica, capace di orientare l’analisi del giudice, senza sostituirsi alla verifica probatoria richiesta dalle regole del processo penale. Un “modello esplicativo” in grado di fornire un contributo rilevante nella costruzione di ipotesi interpretative sottoposte a verifica nel caso concreto, senza il rischio, tuttavia, di trasformarsi in surrettizie presunzioni probatorie.
Una simile ricostruzione consente di conciliare le due esigenze fondamentali del sistema: evitare interpretazioni stereotipate del comportamento delle vittime e, al contempo, preservare il modello epistemologico del giudizio penale, fondato sulla valutazione individualizzata della prova e sul divieto di automatismi inferenziali.
In tal modo, i modelli criminologici descritti possono essere utilmente integrati nel ragionamento probatorio, senza incorrere nel rischio di trasformarsi in surrettizie forme di prova legale, strutturalmente incompatibili con il processo penale contemporaneo.
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[1] Non a caso il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, 2025 -2027 (a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità) e i rapporti GREVIO/ONU richiamano l’Italia proprio sulla qualità delle indagini e sulla protezione dalle vittimizzazioni secondarie. In particolare cfr. GREVIO, Rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, Strasburgo, 3 gennaio 2020, www.informareunh.it/wpcontent/ uploads/GREVIORapportoValutazioneItalia2020- ITA.pdf. Il Gruppo di esperti, ad esempio, sottolineava, tra le falle del sistema di prevenzione della violenza di genere del sistema Italia, la persistenza di stereotipi giudiziari e culturali che tendono a ridimensionare la violenza domestica a “meri conflitti familiari”.
[2] Non a caso la Suprema Corte, davanti al nuovo “volto processuale” della vittima, così come ridisegnata dal d.lgs. 212/2015, si è affrettata a precisare come, con il nuovo impianto normativo, non vengono stravolte «le linee portanti del sistema» e che la riforma «non mette in discussione la funzionalità primaria, tradizionale, delle garanzie del processo penale quale insieme di regole orientate, anzitutto, a rendere equo il giudizio nei confronti della persona imputata o accusata che vi è sottoposta», in cui «imputato e parte civile esprimono due entità soggettive fortemente diversificate…non omologabili»; cfr. Cass. pen., Sez. U., 21 dicembre 2017, n.14800. Su come l’intervento di attuazione della direttiva 2012\29\UE ha contribuito a ridefinire il volto del processo v., ex plurimis, M. BARGIS – H. BELLUTA, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale, in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Milano, 2017, p. 15 e ss.; M. GIALUZ, Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in S. ALLEGREZZA – H. BELLUTA – M. GIALUZ – L. LUPARIA (a cura di), Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Milano, 2012, p.59; M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale dall’oblio al protagonismo, Napoli, 2017; S. RECCHIONE, La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti “eventuali”, la testimonianza dell’offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità, in Diritto Penale Contemporaneo, 1/2017, p. 69-90. Per uno sguardo critico O. MAZZA, Il contraddittorio impedito di fronte ai testimoni vulnerabili, in Tradimenti di un codice. La procedura penale a trent’anni dalla grande riforma, Torino, 2020, p.81 s.
[3] Legge 2 dicembre 2025, n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 280 del 2 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 17 dicembre 2025. Il nuovo comma 6-bis dell’art. 499 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. t), legge, stabilisce che il presidente è tenuto a porre domande e contestazioni in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa, esaminata come testimone, a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.
[4] Cass. pen., S.U., sentenza n.4146 del 19 luglio 2012.
[5] A proposito di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto, inter alia: Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 37820 del 23 settembre 2010.
[6] Trib. Torino, Sez. III. pen., sentenza n. 2356 del 24 luglio 2025. I giudici di Torino – nella (dibattuta) sentenza che assolto l’imputato dalla contestazione di maltrattamenti in famiglia, condannandolo per reato di lesioni – valorizzano i principi enunciati dalla Suprema Corte proprio nella loro accezione di garanzie difensive, concludendo per l’inattendibilità della moglie, costituitasi parte civile.
[7] Cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, sentenza n.6710 del 18 dicembre 2020; Sez. III, sentenza n.25429 del 13 luglio 2020. Da ultimo v. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 15128 del 16 aprile 2025.
[8] Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 26741 del 12 luglio 2021, afferma che la testimonianza della persona offesa è pienamente utilizzabile quale prova decisiva, purché la motivazione dia conto, in modo analitico, della sua credibilità intrinseca ed estrinseca. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 9717 del 9 marzo 2021 e Sez. III, sentenza n. 15234 del 21 aprile 2022, chiariscono che integra vizio di legittimità l’omessa o apparente motivazione sull’attendibilità della persona offesa.
[9] Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 1234 del 14 gennaio 2022, sottolinea che il controllo rafforzato non implica diffidenza aprioristica verso la vittima, ma un onere motivazionale più intenso in capo al giudice.
[10] Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 6710 del 18 dicembre 2020; Sez. III, sentenza n. 25429 del 13 luglio 2020. Così anche Cass. pen., Sez.VI, sentenza n. 39578 del 4 ottobre 2022; Sez. III, sentenza n.6710 del 18 dicembre 2020, Sez. II, sentenza n.25429 del 13 luglio 2020; Sez. III, sentenza n. 15128 del 16 aprile 2025.
[11] Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 410 del 9 novembre 2021, secondo cui «Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell’imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall’indicazione di altri elementi di riscontro».
[12] Cass. pen. Sez. V, sentenza n. 21136 del 2 marzo 2019.
[13] A tal proposito è opportuno ricordare alcuni progetti di legge volti a riconoscere anche una “costituzionalizzazione della vittima”, con l’inserimento all’interno dell’art. 111 C di un nuovo comma così formulato: «La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato». Si tratta dei DdL cost. A.C. n.1241, Boato e A.S. n.742, Casson e altri, della XV Legislatura nonché del DdL cost. A.C. n.1312, Zenella e DdL A.S. n.888 Parrini e altri della XIX legislatura.
[14] Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 7321 del 17 febbraio 2023. La Corte richiama, implicitamente, il principio delle Sezioni Unite n. 4146/2012 per affermare che, una valutazione eccessivamente formalistica della prova dichiarativa, può tradursi in una protezione ineffettiva della vittima, in contrasto con gli obblighi convenzionali.
[15] Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 9717 del 9 marzo 2021. V. anche Sez. III, sentenza n. 4252 del 18 novembre 2024.
[16] Da una recente analisi su procedimenti celebrati dal Tribunale di Milano e da altri Tribunali della Lombardia per il reato di maltrattamenti, è emerso come i giudizi di assoluzione siano formulati in ragione del «peso determinante attribuito alle dichiarazioni della persona offesa», deponendo nello stesso senso «il comportamento riconciliante della vittima rappresentato dalla rimessione della querela (…) così come dalla ripresa della convivenza con il partner in precedenza denunciato». Così C. PECORELLA e M. DOVA, La violenza nelle relazioni affettive: uno sguardo sulle prassi giudiziarie in Lombardia, in C. PECORELLA(a cura di), Donne e Violenza, Stereotipi culturali e prassi giudiziarie, Milano, 2021, p. 90. Cfr. anche C. DE ROBBIO, La risposta giudiziaria all’emergenza della violenza di genere e la sfida della formazione in Giustizia insieme, 25 novembre 2022: «È infatti tristemente noto a chiunque si sia occupato di questa materia nelle aule giudiziarie l’esorbitante numero delle ritrattazioni delle accuse da parte delle vittime di violenza, che portano in moltissimi casi al verificarsi del binomio misura cautelare-sentenza di assoluzione, spia evidente di un andamento non fisiologico del procedimento penale».
[17] Tra le pronunce più recenti V. Cass. pen., Sez. VI, n. 21806 del 12 maggio 2025; Sez. VI, sentenza n. 39562 del 27 settembre 2024.; Sez. VI, n. 23635 del 23 aprile 2024; Sez. VI, n. 7289 dell’11 gennaio 2024; Sez. VI, n. 25841 del 30 marzo 2023; Sez. II, n. 11290 del 03 febbraio 2023; Sez. VI, n. 11733 del 26 gennaio 2023. Per una consultazione aggiornata cfr. Linee guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedimentali /processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Esposizione ragionata della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, Procura presso il Tribunale di Tivoli, Protocollo nr. 2189.U del 16.09.2025, in Giurisprudenza penale, 22 settembre 2025.
[18] Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inattendibilità frazionata non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, «a meno che non esista un’interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato ritenuti non veritieri e quelli ritenuti attendibili e riscontrati»; cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 12349 del 22 febbraio 2024. Ed ancora: «In tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell’inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l’usura». Cfr. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 32764 del 11 luglio 2024. Cfr. anche, in tema di violenza sessuale, Cass. pen., Sez. VI, sentenza 6710 del 22 febbraio 2021 in cui la progressione del racconto viene definita come un «fenomeno fisiologico» nelle vittime di trauma.
[19] La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato in più occasioni come la ritrattazione possa essere inquadrata nel contesto di una dinamica di sottomissione, possibile indicatore di pressioni e minacce ulteriori che la vittima può subire. Cfr., fra le altre, Cass. pen. Sez. IV, sentenza n. 39562 del 27 settembre 2024; Sez. VI, sentenza n. 25841 del 30 marzo 2023.
[20] Con riferimento al reato di cui all’art. 572 c.p., ad esempio la Cassazione ha chiarito: «Senza dover pensare al caso limite conosciuto nella letteratura scientifica come “sindrome di Stoccolma”, non è inconsueto riscontrare nella prassi… quella situazione emotiva – che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva – che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un’altra e la predispone, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione”; sicché “tale atteggiamento “ambivalente” non rende di per sé inaffidabile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite dall’autore dei maltrattamenti»; Cass. pen., Sez.VI, sentenza n.51950 del 20 settembre 2018. Cfr. anche, ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 21136 del 2 marzo 2019 con cui la Corte chiarisce come i comportamenti della vittima di violenza domestica che appaiono irrazionali o contraddittori (ritrattazione, permanenza nella relazione, riavvicinamento all’autore) non possono essere automaticamente interpretati come indici di inattendibilità ma letti nel contesto delle dinamiche relazionali violente.
[21] Cass. pen., Sez. VI, sentenza n.37978 del 3 luglio 2023.
[22] R. MUZZICA, Le specificità della violenza di genere nell’ambito del subprocedimento cautelare, in Sistema Penale, 12, 2023, p. 14.
[23] Così, più recentemente, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 7289 dell’11 gennaio 2025; Sez. VI, sentenza n.235653 del 23 aprile 2024; Sez. VI, sentenza n. 6084, del 19 dicembre 2024; Sez.VI, sentenza n.23204 del 12 marzo 2024; Sez. VI, sentenza n.11733 del 20 marzo 2023; Sez. VI, sentenza n.37978 del 3 luglio 2023. Tali pronunce, pur non nominandolo esplicitamente, si muovono nel solco del ciclo della violenza in quanto valorizzano dinamiche tipiche delle relazioni abusive quali meccanismi di dipendenza e ambivalenza.
[24] Così Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 39562 del 28 ottobre 2024.
[25] Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 23635 del 23 aprile 2024; Sez. VI, sentenza n. 7289 dell’11 gennaio 2024; Sez. VI, sentenza n. 31570 del 12 luglio 2022; Sez. VI, sentenza n. 29688 del 6 giugno 2022; Sez. III, sentenza n. 32379 dell’11 maggio 2021; Sez. VI, sentenza n. 46797 del 18 ottobre 2023; Sez. VI, sentenza n. 44544 del 3 dicembre 2024.
[26] Inteso come «l’esistenza di fasi a conclusione delle quali le condotte violente e minacciose riprendono in modo sempre più aggressivo. La discontinuità progressiva giustifica condotte come la remissione di querela e la ritrattazione dinnanzi al giudice, così come il ridimensionamento del fatto». Per un approfondimento scientifico sulle singole fasi cfr. L.E. WALKER, The Battered Woman Syndrome, ed., Springer Publishing Company, 2009. Nella teoria della “Battered woman syndrome” il primo stadio è la “fase di costruzione della tensione”, in cui la vittima sperimenta attacchi fisici e verbali di minore intensità da parte del coniuge/amante. Durante questo periodo, la donna tende a minimizzare l’importanza degli eventi e a tranquillizzare l’aggressore. Il secondo stadio è la “fase del maltrattamento”, in cui il maltrattante agisce con violenza fisica e verbale accresciuta nei confronti della donna. Il terzo è la c.d. “fase della luna di miele”, momento finale del ciclo di violenza che caratterizza una relazione maltrattante in cui il soggetto violento mostra rimorso e adotta un “comportamento amorevole e contrito” nel tentativo di convincere la donna che non le farà mai più del male.
[27] Cfr., tra le ultime sentenze, Cass. pen., sentenza n. 4913 dell’8 gennaio 2025. La Suprema Corte, sulla scia di altre sentenze di senso conforme, ha affermato che: «nei casi di violenza domestica le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto laddove la vittima sia resa particolarmente vulnerabile dalla sua giovane età o perché madre di bambini ancora minorenni, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, spesso possono essere sintomatiche della sua esposizione alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, tutte manifestazioni di una sorta di “circolarità” della violenza domestica».
[28] Cass. pen., Sez. VI, 11 settembre 2025, n. 35667, con commento di F. TORLASCO, Il “ciclo della violenza” come massima di esperienza per l’accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione in Sistema Penale, 25 novembre 2025. La Corte si sofferma sulle fasi che connotano il «modello ciclico e progressivo, volto ad indebolire, isolare e confondere la vittima con pratiche manipolatorie». Come evidenziato dai giudici di legittimità, la ciclicità evidenziata si declina in tre momenti: in una prima fase il partner manifesta sentimenti di insofferenza e ostilità verso la donna che sfociano in forme di aggressività “tollerabili”. In questa fase la violenza del maltrattante si manifesta sul piano psicologico, come «modalità tipica e spesso preliminare delle altre forme di violenza nelle relazioni intime, anche perché funzionale a rendere la vittima tanto vulnerabile e depotenziata da normalizzare la violenza e limitarne la capacità di sottrarvisi, cui si aggiungono le minacce e il timore di nuove aggressioni». La seconda fase è, invece, caratterizzata da un’escalation di violenza, che trasmoda in violenza fisica. È la fase in cui la vittima, temendo per la propria incolumità, inizia a chiedere aiuto all’esterno, sino alle volte a trovare il coraggio per sporgere denuncia. La terza fase, infine, coincide con il momento in cui interviene il pentimento del partner, accompagnato da espressioni di rassicurazione e manifestazioni di scuse. Questo lasso temporale ha spesso una durata prolungata, che impedisce alla donna di comprendere la spirale di violenza in cui ormai è coinvolta. Al pentimento può seguire una fase di assestamento – definita di scarico della responsabilità – in cui l’uomo ricerca il motivo dell’esplosione della violenza e, spesso, lo individua in atteggiamenti asseritamente provocatori della partner o in circostanze esterne (consumo di alcool, difficoltà lavorative).
[29] Secondo la dottrina, per massima di esperienza si intende la generalizzazione empirica ricavata induttivamente dall’esperienza comune, prima e a prescindere dal fatto concreto da dimostrare, in quanto il dato che ingloba è già stato
sottoposto a verifica empirica, purché abbia raccolto, nel patrimonio collettivo, conferme tali da renderla comunemente riconosciuta ed accettata fino a poterla ritenere consolidata ed affidabile. Attraverso la massima di esperienza si instaura una correlazione logica tra una tipologia di fatti ed un altro fatto, rilevante nel processo, che, a detta tipologia, risulti riconducibile.
[30] Sull’applicazione del ciclo della violenza quale categoria interpretativa delle condotte tenute dalla vittima cfr. anche le seguenti pronunce di legittimità: Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 21806 del 12 maggio 2025.; Sez. VI, sentenza n. 39562 del 27 settembre 2024.; Sez. VI, sentenza n. 23635 del 23 aprile 2024.; Sez. VI, sentenza n. 23204 del 12 marzo 2024; Sez. VI, sentenza n. 7289 dell’11 gennaio 2024.; Sez. VI, sentenza n. 25841 del 30 marzo 2023; Sez. II, sentenza n. 11290 del 3 febbraio 2023; Sez. VI, sentenza n. 11733 del 26 gennaio 2023.
[31] Sono numerosi gli organismi internazionali che hanno trattato il tema della violenza nelle relazioni intime e della vulnerabilità che ne consegue per la vittima. L’ONU descrive le fasi ripetitive (abuso, tensione, aggressione e riconciliazione o luna di miele, con successiva ripetizione) cui corrispondono i comportamenti del partner abusante e le dinamiche psicologiche che legano a lui la vittima (Agenzie UN Women UNFPA e Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani). Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW) nelle sue Raccomandazioni generali (n. 19 e 35) fa riferimento alle strutture ripetitive della violenza domestica e sollecita gli Stati a riconoscerne le dinamiche psicologiche e cicliche. Le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa incoraggiano la formazione degli operatori a riconoscere le diverse fasi del ciclo della violenza. GREVIO (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne la violenza domestica, per la valutazione dell’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul), nel Rapporto di valutazione di base sull’Italia del gennaio 2020 al § 16, «sottolinea l’importanza di una risposta accurata da parte delle istituzioni nell’indagare sulle accuse di violenza domestica, sulla base di un’adeguata comprensione della natura e delle fasi della violenza nelle relazioni e intime». Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si sofferma sui meccanismi del ciclo della violenza (OMS).
[32] La sentenza 35667/2025, in particolare, fa esplicito riferimento alla Direttiva 2012/29/UE, meglio conosciuta come “direttiva vittime”, recepita con il d.lgs. n. 212/2015, che, all’art. 22, par. 3, che ha menzionando, specificamente, le vittime «della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette», come quelle a maggior «rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione» in quanto « si trovano particolarmente esposte per la loro relazione di dipendenza nei confronti dell’autore del reato» . La recente Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica ha raccomandato alle competenti autorità statuali di effettuare valutazioni individuali delle esigenze di protezione delle vittime (art. 16), senza trascurare che «Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere, ad esempio [ … ] il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, [e] il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato (considerando 39) [ … ].»
[33] Così sentenza Cass. pen. n. 35667 /2025, cit.
[34] Da ultimo Corte EDU, P.P. c. Italia n. 64066/19, § 43, 13 febbraio 2025, nonché De Giorgi, c. Italia n. 23735/19, §§ 63-65, 16 giugno 2022 e M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§ 109-113, 7 luglio 2022. Talpis c. Italia, n. 41237/14, con commento di R. CONTI, Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra obblighi (secondari) di protezione e divieto di discriminazione di genere. Corte Edu, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14, in Questione Giustizia, 23 marzo 2017. Le autorità italiane, coerentemente con l’art.55 della Convenzione, sono state ritenute responsabili della mancata protezione della vittima nonostante quest’ultima avesse ridimensionato le accuse nei confronti del marito precedentemente cristallizzate nella querela.
[35] Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1577 del 14 gennaio 2026.
[36] Considerando 4, Cass. pen., n. 1577/2026 cit.
[37] Per un’analisi della giurisprudenza sulle ritrattazioni e sui casi in cui le stesse rappresentano il presupposto per l’applicazione della disciplina dell’art. 500, comma 4 c.p.p. v. E. LICATA, Un’indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica, in Sistema penale, 2/2025. L’A. evidenzia la necessità, nell’accertare l’esistenza di una «condotta illecita» tale da influenzare la testimonianza, di una valutazione delle dichiarazioni che tenga, adeguatamente, in considerazione il contesto e i condizionamenti ambientali che possono aver influito nella scelta di ritrattare.
[38] Considerando 4, Cass. pen., n. 1577/ 2026, cit.
[39] In particolare, i giudici menzionano Corte EDU, Grande Camera, Kurt c. Austria, ricorso n. 62903/15, 15 giugno 2021, secondo cui l’obbligo di attivazione per gli Stati innanzi ad una denuncia per maltrattamenti sorge se il rischio di lesione al bene vita è «real and immediate in order to trigger a State’s positive obligation under Article 2 to take preventive operational measures for life protection».
[40] F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione, Torino, 2023, p.
[41] Ciò che si lamenta, in particolare, è il mancato «accertamento di quel collegamento «univoco», «preciso» e «obiettivo» tra l’elemento di fatto dell’avvenuta riappacificazione e la violenza o minaccia subita dal teste che incide, di conseguenza, sulla genuinità dell’esame in dibattimento». S. MARTELLI, Ritrattazione del testimone e “provata condotta illecita”: una singolare pronuncia della Corte di Cassazione, in Giurisprudenza Italiana, 2007, p. 2853. V. anche R. ORLANDI, Linee applicative dell’art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., in G. DI CHIARA (a cura di), Eccezioni al contraddittorio e giusto processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza, Torino, 2009, p.337.
[42] Cass. pen, Sez. V, sentenza n. 25616 del 24 maggio 2019; Sez. IV, sentenza n. 2969 del 5 giugno 2025. Da ultimo Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 5697 dell’11 febbraio 2026. La necessità di applicare il tentativo di falsificazione delle massime di esperienza è prospettata da P. TONINI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, in Diritto penale e processo, 2011, p.1346.
[43] Sul punto cfr. anche Cass. pen., Sez. U, sentenza n. 10251 del 17 ottobre 2006; Sez. II, sentenza n. 51818 del 6 dicembre 2013; Sez. VI, sentenza n.36430 del 28 maggio 2014; Sez. I, sentenza n. 18118 dell’11 febbraio 2014; Sez.VI, sentenza n. 36430 del 28 maggio 2014; Sez. V, sentenza n. 25616 del 24 maggio 2019. A riguardo, v. anche Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 16523 del 4 dicembre 2020; Sez. IV, n. 36524 del 30 maggio 2021.
[44] Sulla natura epistemica delle massime di esperienza e sulla loro funzione nel ragionamento probatorio, v. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, spec. pp. 89 ss.; Id., Semplicemente la verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Roma-Bari, 2009, pp. 117 ss.; F. UBERTIS, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Milano,1995, p. 45 e ss.; P. FERRUA, Il giudizio penale. Fatto e valore giuridico, Torino, 2010, p. 233 e ss. In senso conforme, la manualistica processualpenalistica sottolinea che le massime di esperienza costituiscono generalizzazioni empiriche prive di valore normativo, operanti all’interno del principio della libera valutazione della prova.
[45] Sul rischio di trasformazione delle massime di esperienza in presunzioni o automatismi decisionali, v. P. FERRUA, Il giudizio penale, cit., pp. 245 ss.; F. UBERTIS, La prova penale, cit., pp. 52 ss., ove si evidenzia come tale fenomeno possa determinare una surrettizia introduzione di forme di prova legale incompatibili con il principio della libera valutazione della prova e con l’obbligo di motivazione.
[46]In tal senso anche G. CANZIO, Le massime di esperienza e il ragionamento probatorio in DisCrimen, 1 luglio 2019, p..7 il quale definisce «lo statuto epistemico della massima d’esperienza …incerto, debole, collocato nell’area del verosimile, sicché tale debolezza di base va compensata da una ancora più rigorosa opera giudiziale di investigazione e verifica della sua affidabilità nel caso concreto».
[47] Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 29690 del 5 giugno 2025; Sez. II, sentenza n. 6734 del 30 gennaio 2020.
[48] V. VASTA, Violenza domestica e di genere: la cassazione sul significato della “riappacificazione” tra l’imputato e la persona offesa nella valutazione del periculum libertatis, in Sistema Penale, 11 marzo 2026. L’A. saluta con favore la sentenza, sostenendo che la stessa rappresenti un giusto «punto di equilibrio tra le finalità di salvaguardia della persona offesa e i diritti di libertà dell’imputato».
[49] L’ONU (Agenzie UN Women UNFPA e Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani); il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW) che nelle sue Raccomandazioni generali (n. 19 e 35) fa riferimento alle strutture ripetitive della violenza domestica e sollecita gli Stati a riconoscerne le dinamiche psicologiche e cicliche; l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa che incoraggiano la formazione degli operatori a riconoscere le diverse fasi del ciclo della violenza; il GREVIO (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul) che nel Rapporto di valutazione di base sull’Italia del gennaio 2020 al § 16 «sottolinea l’importanza di una risposta accurata da parte delle istituzioni nell’indagare sulle accuse di violenza domestica, sulla base di un’adeguata comprensione della natura e delle fasi della violenza nelle relazioni intime».
[50] La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato, recepita con il d.lgs. n. 212/2015, all’art. 22, par. 3, ha prescritto agli Stati di evitare « il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione» delle vittime «che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione di dipendenza nei confronti dell’autore del reato» menzionando specificamente come tali le vittime «della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette»; la Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che ha raccomandato alle competenti autorità statuali di effettuare valutazioni individuali delle esigenze di protezione delle vittime (art. 16), senza trascurare che «Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere, ad esempio [ … ] il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, [e] il rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato (considerando 39) [ … ].» ; la Convenzione di Istanbul che impone che i procedimenti penali continuino «anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia» (art. 55), così prescindendo dalla sua volontà, proprio per il dato, fondato ancora una volta su massime di esperienza, che non sempre sia libera: per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; per la necessità di evitare che una querela o una segnalazione le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell’autore; per tutelare i propri figli dal padre maltrattante, temendo di perderne l’affidamento in caso di denuncia della violenza in fase di separazione; per assenza di autonomia economica; per la sincera speranza che il proprio compagno possa davvero cambiare la modalità autoritaria e gerarchica della relazione; per la ciclicità che connota questo reato.
[51] In materia della Corte EDU: Valiuliene c. Lituania, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina c. Russia, n. 1261/17, §§ 74-75 e 81, 9 luglio 2019; Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 § 76, 14 dicembre 2021; De Giorgi, c. Italia, n. 23735/19, §§ 63-65, 16 giugno 2022; M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§109-113, 7 luglio 2022; Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023; Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014.
[52] Cass. pen. Sez. IV, sentenza n. 12478 del 19 novembre 2015; pronuncia richiamata anche da Cass. pen. n. 35667 cit.
[53] L’Artt. 18 e ss. della Convenzione di Istanbul impone, infatti, di valutare tali dichiarazioni alla luce del contesto complessivo, economico e familiare, in cui i fatti oggetto della deposizione si sono verificati. I dati di contesto più comuni sono riconducibili a fatti di violenza economica, all’intenzione di sottrarsi a nuove violenze o all’influenza di soggetti terzi; v. E. LICATA, Un’indagine giurisprudenziale sulla rilevanza delle ritrattazioni nei processi per violenza domestica cit., p.11-13.
[54] Da ultimo Corte EDU, P.P. c. Italia, n. 64066/19, § 43, 13 febbraio 2025.
[55] Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 9717 del 9 marzo 2021, cit.


