Una riflessione in chiave critica nel solco dei recenti orientamenti delle Corti dei diritti umani
«Urge and urge and urge
Always the procreant
urge of the world»[1]
Esiste un ruolo per il diritto penale nel contrasto all’emergenza climatica? Attesa la non sovrapponibilità dei concetti di “clima” e “ambiente”, il contributo propone un’analisi critica in materia di “diritto penale climatico”, muovendo dalla delimitazione del suo oggetto di tutela. L’indagine, inoltre, si sofferma sui termini con cui la crisi climatica ha fatto ingresso negli orientamenti delle Corti dei diritti umani, proponendo un raffronto tra l’approccio della Corte di Strasburgo e quello della Corte interamericana dei diritti umani, maggiormente “ecocentrico” e certificato da una recente opinione consultiva in materia.
Is there a role for criminal law in addressing the climate emergency? By examining the differences between the concepts of “climate” and “environment”, the essay aims to provide a critical analysis of the challenges involved in defining the so-called “climate criminal law”, with particular attention to identifying the potential legal interest to be protected. It will also explore how the climate crisis has been addressed by human rights courts, comparing the case law of the European Court of Human Rights with the more “ecocentric” approach adopted by the Inter-American Court of Human Rights, as reflected in its recent advisory opinion on the matter.
0. Premessa. – 1. Ambiente e clima: due “entità” connesse ma non sovrapponibili. – 2. La “questione climatica”: dalla regolamentazione all’ingresso nel diritto internazionale dei diritti umani. – 2.1. (segue) Le ragioni di un confronto tra due sistemi di protezione dei diritti umani. – 3. L’“obbligazione climatica” nel dialogo tra le Corti: il greening dei diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo. – 3.1. (segue) Il paradigma ecocentrico nella recente opinione consultiva della Corte interamericana dei diritti umani. – 4. Dalla grammatica dei diritti umani a quella penalistica? I limiti degli approcci fondati sugli effetti del cambiamento climatico e le criticità correlate alla tutela dell’atmosfera (globale). – 5. Un’“arma spuntata” è davvero un’“arma necessaria”? Conclusioni provvisorie su un diritto penale del clima “criticamente riflessivo”.
- Premessa
«Urge e urge e urge sempre il procreante urgere del mondo». Le parole del celebre poeta originario di Huntington (NY), Walt Whitman (1819-1892), finiscono col vestirsi di una rinnovata attualità se traslate nel contesto delle sfide degli ordinamenti dinnanzi alle sempre più tangibili conseguenze dei cambiamenti climatici di origine antropica.
L’urgenza di intervenire per far fronte ad un fenomeno che, da più parti, è definito in termini emergenziali è infatti oramai largamente riconosciuta dalla comunità internazionale e trova conferma non solo nel proliferare di documenti e strumenti ad hoc, ma anche nel crescendo delle vicende giudiziarie ascrivibili alla cosiddetta «climate litigation»[2]: un’espressione impiegata allo scopo di considerare l’insieme delle cause – intentate davanti a organismi giudiziari o para-giudiziari, internazionali o domestici – nelle quali si sollevano questioni, di fatto o di diritto, relative al cambiamento climatico, alle risultanze scientifiche in materia, ovvero al mancato rispetto delle relative misure di mitigazione o adattamento da parte di soggetti pubblici o privati[3].
A ben vedere, infatti, se, sino al 2023, il numero complessivo delle “controversie climatiche” era di circa 2.300, più di due terzi di queste sono scaturite da vicende originatesi dopo il 2015[4]: l’anno dell’Accordo di Parigi. Un trend tuttora in atto, che interessa direttamente anche l’area europea, come risulta attestato dai dati raccolti nel database, in costante aggiornamento, del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University[5].
La “climate litigation explosion” gravita quindi attorno all’orbita dalla rilevanza politica acquisita dalla “questione climatica”[6] e si colloca in una riflessione a più livelli attorno alla necessità di rispondere alla cosiddetta “triplice emergenza” (ecosistemica, climatica e fossile). È in un simile quadro, dunque, che si inseriscono gli interrogativi relativi alla possibilità che lo ius puniendi, nello sviluppo del dibattito in materia, possa declinarsi come uno dei possibili “strumenti di intervento”.
1. Ambiente e clima: due “entità” connesse ma non sovrapponibili
La genesi del “diritto climatico” è maturata all’interno del diritto internazionale dell’ambiente e il suo sviluppo è andato di pari passo con il rafforzarsi della centralità attribuita alla “questione ambientale”. Seppur la prima abbia finito con l’acquisire una sua autonomia, è possibile constatare che la correlazione tra le due aree continua a ripresentarsi, dispiegandosi anche in una possibile indagine afferente alla “tutela penale del clima”. Questa, infatti, si colloca tra le maglie di una crescente attenzione riservata a quella dell’ambiente, che non ha mancato di interessare anche il diritto penale internazionale, stante la copiosa riflessione attorno all’opportunità di introdurre l’ecocidio nel novero dei crimini internazionali dello Statuto di Roma, rinvigoritasi negli ultimi anni[7].
L’interazione tra i due emisferi, a ben vedere, riecheggia altresì nel più recente intervento unionale in materia ambientale, la Dir. 2024/1203/UE[8]. Nel Preambolo del documento, evidenziando che la protezione dell’ambiente figura tra gli obiettivi dichiarati dell’Unione, si rileva infatti che questa si realizza anche attraverso«la lotta contro i cambiamenti climatici» (Considerando n. 17) e, poco dopo, viene sottolineato che: «L’accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, associata agli esempi tangibili dei loro effetti devastanti, ha portato a riconoscere che la transizione verde è l’obiettivo fondamentale del nostro tempo e presenta implicazioni di equità intergenerazionale» (Considerando n. 23)[9]. Inoltre, nel novero degli obblighi di incriminazione individuati dal legislatore europeo, possono rinvenirsi non solo nuove ipotesi di danno da prodotto, ma anche fattispecie poste a garanzia del clima[10], con l’effetto che si assiste ad una tangibile espansione della “materia ambientale” rispetto a quella oggetto della (superata) Dir. 2008/99/CE. Si tratteggia, dunque, un’impostazione a carattere trasversale che, a ben vedere, ritorna anche nell’ambito della nuova Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale adottata dal Consiglio d’Europa lo scorso 14 maggio e ora aperta alla firma degli Stati membri[11].
D’altra parte, si potrebbe rilevare che la ratio della Direttiva del 2024 non è confinata all’aggiunta di un tassello al processo di armonizzazione in materia penale inaugurato nel 2008, ma, adottando un approccio olistico e incidendo sia sul piano quantitativo (numero delle fattispecie) che qualitativo (definizione del quadro sanzionatorio), questa ha perseguito l’ambizione di colmare le lacune derivanti dal precedente intervento, che, seppur nutrito da una forte valenza espressiva, si caratterizzava per essere stato intrinsecamente “minimalista”[12].
Al contempo, tuttavia, ancorché possano segnalarsi ipotesi in cui la tutela del clima può indirettamente “passare” attraverso quella dell’ambiente, la presenza di una correlazione non deve spingere ad immaginare che le due “questioni” possano essere assimilate e, se si sposa il lessico del penalista, che possa registrarsi un’identità per quanto afferisce all’oggetto di tutela.
Innanzitutto, occorre precisare che dal punto di vista semantico si registra un’intersezione tra “ambiente” e “clima” solamente se il primo viene considerato come «tutto l’habitat umano e l’equilibrio ecologico del pianeta e delle singole parti»[13].
Tuttavia, se, ad esempio, focalizzandosi sugli “eco-delitti” conosciuti dall’ordinamento italiano, l’attenzione si sposta sul concetto (penalistico)[14] di “danno ambientale” – ovverosia dell’oggetto materiale del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) –, emerge chiaramente che al suo interno non si registra alcun riferimento al clima, nonostante la sua “ampia” formulazione, da cui derivano, peraltro, tensioni con i canoni di certezza e tassatività[15]. Invero, come noto, il legislatore non lo ha declinato solo con riferimento alle singole matrici ambientali (acqua, aria, suolo e sottosuolo), ma anche all’ecosistema e alla biodiversità (anche agraria) oltre che alla flora o alla fauna e le criticità costituzionali poc’anzi accennate derivano segnatamente dal richiamo all’ecosistema e alla biodiversità: entrambi concetti che, ancorché dotati di uno specifico significato in ambito scientifico, finiscono con il perdere di determinatezza allorquando fanno ingresso nell’universo giuridico[16]. In particolare, il primo, secondo la sua accezione comune – a cui nella Relazione del Massimario sui contenuti della riforma operata con la legge n. 68 del 2015, che ha introdotto i c.d. reati ambientali nell’ambito del Titolo VI-bis del codice penale, si invita a far riferimento, data l’assenza di una definizione normativa – è idoneo a ricomprendere al suo interno «l’insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito della biosfera»[17]. Nonostante la sua ampia portata contenutistica, tuttavia, questo non può ritenersi di per sé in grado di offrire una tutela anche al clima, alla quale, in assenza di un intervento normativo ad hoc, di fatto, si potrebbe addivenire solamente per il tramite una applicazione in malam partem della sfera applicativa della fattispecie.
Il fulcro dell’intreccio tra clima e ambiente, dal canto suo, sembra piuttosto risiedere nel fatto che quest’ultimo, così come l’esistenza e la sopravvivenza dei viventi, in generale, e del genere umano, in particolare – essendo l’uomo un “homo climaticus”[18] –, dipendono dal clima e, pertanto, il suo cambiamento è in grado di incidere su di esse. Un’intersezione che si riflette anche nella posizione recentemente assunta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, laddove si è evidenziato che nell’ambito del diritto umano ad un ambiente salubre e sicuro rientrano «the right to clean air, a safe climate, healthy ecosystems and biodiversity, safe and sufficient water, non-toxic environments, and healthy and sustainable food»[19].
Se, dunque, la riflessione si sposta più da vicino sul piano relativo all’individuazione e alla definizione del bene giuridico, interrogandosi, come nel quesito posto nel titolo del presente scritto, sulla possibilità che il clima costituisca, in sé e per sé, un oggetto di tutela autonomarispetto all’ambiente, si inaugura un percorso che muove da una intrinseca non sovrapponibilità concettuale ed è destinato ad incontrare più di un’insidia. Pur non negando che la sommatoria (id est: il cumulo) degli effetti derivanti da condotte a danno dell’ecosistema, la cui offensività, dunque, coinvolge direttamente il diritto ad un ambiente salubre, contribuendone al degrado, potrebbe arrivare a “dispiegarsi anche sul clima” – si pensi, ad esempio, al caso di ripetute e ingenti violazione dei limiti di emissioni non compensate – si tratta infatti di confrontarsi con beni che, per quanto connessi, si caratterizzano per una identità contenutistica specifica[20].
Mentre, infatti, l’ambiente afferisce all’insieme delle condizioni fisiche di cui i viventi (e, in particolare, l’uomo) necessitano per la loro sopravvivenza, il clima ricomprende al suo interno «il complesso delle condizioni meteorologiche […], che caratterizzano una località o una regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo»[21]. Più nello specifico, data l’assenza di una definizione giuridica del concetto di clima e in linea con quella scientifica fatta propria dall’Organizzazione Metereologica Mondiale, il clima consta nella descrizione statistica in termini dei valori medi e della variabilità delle quantità rilevanti – ovverosia dei suoi elementi costitutivi: temperatura atmosferica, venti, precipitazioni – con riferimento ad un determinato arco temporale (fissato dall’Organizzazione de qua, ai fini dell’elaborazione del valore medio, in 30 anni)[22]. In altri termini, il clima si rivolge allo “stato medio” dell’atmosfera sopra ad una determinata area, calcolato in modo completo e rilevato tramite osservazioni riferite ad un consistente lasso di tempo[23]. Di conseguenza, non solo ha una dimensione globale, ma l’eventuale “danno al clima” dipende dall’intrecciarsi di una serie di fattori causali idonei ad incidere su quest’ultimo, che a sua volta costituisce «una variabile spazio-temporale della temperatura, produttiva di complesse interazioni causali di medio-lungo periodo a livello locale-globale-locale». Al contempo, inoltre, il clima opera altresì come «“funzione ecosistemica” di regolazione di beni e servizi della natura, necessari anche alla vita umana e alle sue relazioni socio giuridiche»[24].
A tacer d’altro, avendo a che fare con una nozione che si riempie di contenuto per il tramite della relazione tra una serie di parametri, si può concludere che è essa stessa una variabile, posto che si configura come la risultante di una complessa e articolata interazione tra fattori di vario genere: cosmici (movimenti e forma della Terra) e geografici (latitudine, altitudine, distanza dal mare, orientamento delle masse continentali e dei sistemi montuosi, correnti marine, azione umana). Pertanto, si avvertono i profili problematici che attengono alla delimitazione di un oggetto di tutela, il quale rischia di scivolare sul crinale dell’inafferrabilità, nonché le rilevanti questioni di politica-criminale che si correlano alla materia in esame. Criticità che, inevitabilmente, si riflettono sull’individuazione dei connotati tipici che dovrebbero assumere eventuali incriminazioni ad hoc, posto, peraltro, che il rischio è quello di incorrere in manifeste tensioni con i princìpi costituzionali: dai canoni di offensività e proporzionalità, sino alla personalità della responsabilità penale e alla colpevolezza (infra, § 4).
A prendere avvio, pertanto, è una riflessione critica ma, in un certo senso, “necessaria”, atteso che il cosiddetto climatic turn nel dibattito in materia di diritto penale ambientale – sottolineato pionieristicamente da Wolfgang Frisch alla fine del secolo scorso – sembra declinarsi come una tematica che se, per il momento, non ha (ancora) acquisito uno spazio rilevante nel dibattito penalistico[25], potrebbe essere destinata a “pretenderlo”[26].
Domandarsi, quindi, in che modo il diritto penale potrebbe divenire uno “strumento necessario” dinnanzi a quella che, da più parti, è definita «the greatest challenge of our time» (id est: la più grande sfida dei nostri tempi)[27] è un quesito che trova una sua legittimità al cospetto di un’emergenza rispetto alla quale i “tempi d’azione” si fanno sempre più incalzanti. Ma, soprattutto, a far avvertire l’opportunità di un simile interrogativo per uno studioso che si riconosca pienamente nei princìpi del diritto penale liberale, che lo vedono, in primo luogo, come ultima ratio dell’ordinamento, vi è una constatazione che continua a rivestirsi di perdurante attualità. Il “diritto penale del clima”, infatti, si declina come una delle sfide del legislatore del futuro in un quadro in cui la funzione preventiva della pena ha spesso assunto toni populistici e promozionali; pertanto, il ruolo del giuspenalista non può che essere quello di sviscerare la questione cercando di arricchire di argomenti un dibattito al fine di prevenirne – e la prevenzione risulta essere oltremodo fondamentale – le possibili distorsioni che, come noto, si incontrano con cadenza regolare quando il suo impiego è alimentato dalla logica dell’emergenza.
Nell’introdurre, quindi, un percorso il cui punto di approdo si intreccerà con il suo esordio, in una riflessione conclusiva che mira ad essere critica, senza però perdere una vocazione costruttiva, si avverte ora l’esigenza di articolarlo su due binari, destinati a confluire.
In particolare, si impongono alcune considerazioni preliminari relative al riconoscimento, nell’ambito della giurisprudenza delle Corti dei diritti umani, del c.d. right to a healthy climate – id est: il diritto ad un clima sano – dal quale conseguono i relativi obblighi positivi per gli Stati. Più nel dettaglio, a destare interesse è l’iter che, nel contesto in parola, ha condotto ad attribuire rilevanza alla “questione climatica” tra le prerogative garantite a livello convenzionale, il quale consente di guardare più da vicino le peculiarità con cui, acquisendo un suo spazio, questa si è distinta dal confinante diritto ad un ambiente salubre. A tal fine, l’indagine si addentrerà in un confronto tra la realtà europea, che gravita attorno alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo[28], e il Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sarà quindi parte integrante della riflessione il raffronto tra la linea ermeneutica affermatasi nella pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera[29] e quella fatta propria dalla Corte interamericana dei diritti umani (Corte IADU) nella recentissima Opinión Consultiva OC-32/25 (Emergencia climática y derechos humanos)del 29 maggio 2025 (pubblicata il 3 luglio successivo). Quest’ultima, invero, ponendosi non solo in continuità ma anche in progressione con l’Opinión Consultiva OC-23/17 (Medio ambiente y derechos humanos), è stata già definita nei termini di una “pietra miliare” del discorso sul cambiamento climatico nell’ambito del diritto internazionale dei diritti umani, essendo, peraltro, nel sistema in parola, la risultante del più partecipato procedimento consultivo della storia[30].
2. La “questione climatica”: dalla regolamentazione all’ingresso nel diritto internazionale dei diritti umani
L’assetto regolatorio afferente alla gestione della “questione climatica” – composto da programmi di cooperazione internazionali e sovranazionali, integrati dalle politiche interne –, sin dalla sua origine, si è fondato sul riconoscimento da parte della comunità scientifica internazionale della presenza di fattori climalteranti che derivano dall’agire umano e impattano sulla naturale variabilità del clima. Nel complesso, le misure che lo costituiscono possono essere descritte come orientate a ridurre le emissioni di inquinanti – e, in particolare, dei c.d. gas serra – allo scopo di contrastare la distruzione progressiva dell’atmosfera terrestre e il cambiamento climatico ad essa associato[31].
Volendo offrire una breve panoramica di sintesi, le prime tappe dell’istituzione dell’anzidetto quadro di regolamentazione multilivello devono collocarsi nell’ultimo decennio del secolo scorso. A partire da tale momento, infatti, si è assistito alla progressiva predisposizione di un sistema di azioni finalizzate ad invertire i processi di alterazione dell’equilibrio del sistema climatico connessi all’azione dell’uomo[32]. Più nel dettaglio, l’anticamera della regolamentazione internazionale del clima è rappresentata dalla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono del 1985 e nel relativo Protocollo di Montréal; tuttavia, l’espresso riconoscimento della dimensione giuridica della “questione climatica”, nel contesto in oggetto, si deve alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 (c.d. Convenzione di Rio), atteso che al suo interno l’alterazione del clima di origine antropica è passata dall’essere un’ipotesi scientifica all’assumere il rango di “fattispecie legale” la cui veridicità risulta essere, di conseguenza, un presupposto condiviso e riconosciuto nell’ambito del consesso internazionale[33].
Nella medesima occasione, inoltre, è stata predisposta una disciplina regolatoria in materia di contrasto al cambiamento climatico, attraverso la declinazione di una “obbligazione climatica” rivolta agli Stati parte, dalla doppia dimensione: inter– e infra–statale. Nello specifico, la prima si rivolge alla necessità che gli Stati cooperino tra di loro per il conseguimento della stabilità climatica e la seconda, invece, fa leva sui doveri degli ordinamenti afferenti alla tutela dei diritti delle persone presenti e delle generazioni future ed è volta a scongiurare danni nei loro confronti. Il citato testo convenzionale ha trovato applicazione per il tramite di due strumenti attuativi, destinati ad integrarsi con esso in ottica complementare: il Protocollo di Kyoto del 1997 – incentrato sulla regolamentazione del mercato dei diritti di emissione – e l’Accordo sul clima di Parigi del 2015, finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo della c.d. neutralità climatica, con cui si è fissato il limite di mantenere la temperatura media globale della Terra al di sotto di 2°C, rispetto alla media preindustriale, e, se possibile, non oltre l’1,5°C. Tale obiettivo, nel 2021, è stato riaffermato all’interno del Patto per il clima di Glasgow[34] all’esito della ventiseiesima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26); e, nel contesto europeo, la neutralità climatica, accompagnata dal “traguardo intermedio” di ottenere, entro il 2030, una riduzione del 55% dei gas rispetto ai livelli del 1990 (c.d. Fit for 55), ha assunto una forza vincolante con l’entrata in vigore del regolamento n. 2021/1119/UE, mediante il quale è stato istituito il cosiddetto quadro europeo sul clima[35].
Adottando uno sguardo complessivo, inoltre, nel corso del tempo non solo si è assistito ad un’evoluzione a livello di regolamentazione, ma, a ben vedere, si è registrato anche un significativo cambiamento in relazione alla terminologia impiegata per approcciarsi alla materia. Se, infatti, nel 1992 la comunità internazionale ha riconosciuto l’origine antropica del cambiamento climatico, nell’ambito della ventunesima Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, all’interno della prima decisione relativa all’adozione dell’Accordo di Parigi[36], si è espressamente rilevato il suo carattere emergenziale, descrivendolo come una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per il genere umano e il pianeta. Non si tratta di un mero mutamento concettuale; la scelta di ricorrere al “messaggio dell’emergenza”, infatti, è portatrice della volontà di enfatizzare la presenza di gravi pericoli che, se non contrastati con adeguate misure, sono (e saranno) in grado di coinvolgere in modo sempre più persistente le prerogative fondamentali dell’essere umano e degli ecosistemi.
Soffermandosi sul preambolo dell’Accordo del 2015, inoltre, si è altresì riconosciuto che la detta emergenza si configura anche come una “questione di diritti umani”, evidenziando che gli Stati «should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights» (lett.: quando si adoperano ad adottare misure per contrastare il cambiamento climatico, dovrebbero rispettare, promuovere e considerare le loro specifiche obbligazioni in materia di diritti umani). Un assunto che, peraltro, è stato ulteriormente ribadito in più di una occasione nel contesto delle Nazioni Unite[37].
D’altra parte, se, come evidenziato sin dalle prime note introduttive, si sta assistendo ad “un’esplosione” delle controversie climatiche[38], tra queste, si registra un impatto sempre più preponderante dei c.d. “climate rights cases”, al punto che la tendenza è stata descritta come un “rights turn”[39].
Nello specifico, rientrano nella categoria in oggettoquelle decisioni in cui le catastrofi ambientali ed altri eventi climatici estremi non sono letti come fenomeni naturali, bensì ricondotti all’azione dell’uomo, e interpretati nei termini di violazioni dei diritti fondamentali, che possono concernere la vita, la salute, la sicurezza alimentare, ovvero implicare il verificarsi delle cosiddette “migrazioni climatiche”, nonché coinvolgere la stessa possibilità di sopravvivenza e la conservazione delle condizioni di vivibilità delle generazioni future[40].
Seppur si tratti di controversie che, sinora, hanno in gran parte interessato le giurisdizioni domestiche, queste stanno acquisendo rilievo anche nelle corti sovranazionali e internazionali e possono già registrarsi importanti momenti di sviluppo[41]. Inoltre, come di recente evidenziato in dottrina, sembra prospettabile che si assisterà ad un sempre più netto processo di convergenza tra il piano della c.d. climate governance (id est: la sua regolamentazione di stampo internazionale-amministrativo) e la trattazione della problematica nel contesto della giurisprudenza dei diritti umani[42].
D’altro canto, sviluppi significativi della materia si sono registrati proprio negli ultimi anni. Se, infatti, il 9 aprile del 2024 ha rappresentatola prima occasione in cui la Corte di Strasburgo ha rilevato una violazione dell’art. 8 C.e.d.u. motivandola sulla base dell’inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato svizzero per mitigare i cambiamenti climatici, tratteggiando altresì le obbligazioni positive che da questo discendono (infra, § 3); parallelamente, in altri contesti, si è assistito ad un diffuso ricorso alle funzioni consultive degli organi giurisdizionali internazionali al fine di chiarire il perimetro delle c.d. “obbligazioni climatiche” a cui gli Stati devono ottemperare per fronteggiare l’emergenza climatica. Difatti, tra l’autunno del 2022 l’inizio del 2023 sono state annunciate tre diverse advisory opinion (id est: opinioni consultive), richieste, nell’ordine: al Tribunale internazionale per il diritto del mare (che ha adottato il suo parere consultivo il 21 maggio 2024), alla Corte interamericana dei diritti umani e alla Corte internazionale di giustizia[43], le quali hanno emesso la loro decisione nel corso del luglio del 2025[44]. Inoltre, il 2 maggio dello stesso anno anche alla Corte africana per i diritti degli uomini e dei popoli è stata sottoposta una richiesta di stampo analogo[45]. Seppur si tratti di pareri non vincolanti, considerata tanto l’autorevolezza delle autorità chiamate a pronunciarsi, quanto il noto “dialogo tra le Corti”, il loro contenuto è destinato ad assumere un ruolo significativo non solo rispetto alle singole controversie in corso e a quelle future, ma anche nella prospettiva di giungere ad una armonizzazione dei princìpi invocati a livello globale, impattando anche le decisioni domestiche[46].
Nella prospettiva di tratteggiare lo spazio che potrebbe essere riservato alla tutela penale del clima (ovvero dell’atmosfera; infra, § 4), pur nella piena consapevolezza che la grammatica dei diritti umani non può essere “espiantata” nell’universo penalistico, si ritiene dunque funzionale guardare più da vicino il percorso intrapreso dalla Grande Camera della Corte europea e quello della Corte interamericana. Il perimetro e la specificità del “diritto ad un clima stabile e sicuro”, infatti, nel contesto di specie si riflettono sulla declinazione delle specifiche obbligazioni positive in materia e, nella prospettiva della presente indagine, risultano essere d’ausilio per una riflessione volta a determinare il contenuto di un possibile oggetto di tutela.
2.1. (segue) Le ragioni di un confronto tra due sistemi di protezione dei diritti umani
Prima di addentrarsi nell’anzidetta analisi, sia consentita una parentesi sul perché si è scelto di operare un raffronto tra i più recenti approdi della Corte di Strasburgo e il contesto interamericano.
Nel diritto internazionale dei diritti umani, il percorso che ha condotto verso la giustiziabilità del “diritto al clima” si articola nel solco del riconoscimento del limitrofo diritto ad un ambiente salubre e sicuro; tuttavia, seppure quest’ultima prerogativa compaia espressamente in un numero sempre più consistente di Costituzioni nazionali – compresa quella italiana –, la sua affermazione nell’ambito dei c.d. sistemi regionali non è stata oggetto di approcci omogenei[47]. Se, infatti, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, il right to a healthy environment (id est: il diritto ad un ambiente sano) non compare nel catalogo di diritti e libertà garantiti, il medesimo rilievo non vale per altri contesti. Invero, questo è espressamente sancito all’art. 24 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 e all’art. 38 della Carta araba sui diritti umani del 2004[48]. In una posizione peculiare si colloca la realtà interamericana. Il testo originario della Convenzione americana dei diritti umani (C.a.d.u.) del 1969 (entrata in vigore nel 1978), analogamente a quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (C.e.d.u.) del 1950, infatti, non include nel catalogo dei diritti presente al suo interno quello ad un ambiente sano, pulito e sostenibile; tuttavia, questo è previsto e disciplinato all’interno del c.d. Protocollo di San Salvador del 1988[49]. Invero, all’art. 11 («Right to a Healthy Environment»), si prevede che: «(1) Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. (2) The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment». La presenza di un’esplicita formulazione nel documento addizionale non ha però comportato che automaticamente si potesse addivenire ad una sua diretta giustiziabilità dinnanzi alla Corte interamericana, ma tale risultato è stato il frutto di un lungo cammino, che ha visto un momento di svolta nel 2017: l’anno di adozione da parte della Corte IADU dell’Opinión Consultiva «Medio ambiente y derechos humanos»[50].
Nell’occasione de qua, oltre a riconoscere la natura di diritto autonomo al diritto ad un ambiente salubre, qualificandolo nei termini di «fundamental right for the existence of humankind» (§ 59), e a ribadire che questo si caratterizza per una doppia dimensione (individuale e collettiva), i giudici sovranazionali hanno rilevato che il medesimo può essere direttamente azionabile dinnanzi alla Corte per il tramite dell’art. 26 della Convenzione, il quale prevede al suo interno una clausola di sviluppo progressivo, che già in precedenza aveva consentito di riconoscere nuovi diritti di seconda e terza generazione[51]. L’impostazione inaugurata nel parere, nonostante la sua portata non vincolante, a ben vedere, ha già avuto dei risvolti giurisprudenziali significativi, riverberandosi tra le maglie delle decisioni Lhaka Honhat c. Argentina[52] e La Oroya c. Perù[53].
Dal 2017, dunque, nel sistema interamericano ha acquisito spazio una prospettiva “ecocentrica”, atteso che si è riconosciuto che l’ambiente in quanto tale può essere oggetto di tutela, la quale convive con la già nota tutela indiretta del medesimo[54]; inoltre, nel parere consultivo in parola, la Corte ha sottolineato che sussiste una innegabile correlazione non solo tra la protezione dell’ambiente e la “piena realizzazione” degli altri diritti umani, ma che «[the] environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the real enjoyment of human rights»[55]. Pertanto, ponendo in evidenza l’interrelazione tra la tutela dell’ambiente e il godimento delle altre prerogative fondamentali dell’uomo e riconoscendo altresì al primo lo status di diritto autonomo, si è sottolineato come non solo la degradazione dell’ambiente, ma anche gli effetti del cambiamento climatico possano impattare su altri diritti umani.
Tra le maglie di un’opinione consultiva concentrata sulla materia ambientale è quindi emerso un riferimento al clima e, rispetto ad entrambi, si è rilevato che gli oneri di protezione in capo agli Stati rientrano tra gli “human rights duties”. Tuttavia, anche se, nel passaggio riportato, il clima sembrava già aver assunto le vesti di un interesse da tutelarsi in modo autonomo rispetto all’ambiente, nelle successive parti del documento, dedicate ad una disamina dei diritti individuali maggiormente compromessi dal degrado ambientale e dal cambiamento climatico, i concetti di “clima” e “ambiente” sono stati impiegati in modo pressoché indifferenziato. Inoltre, la Corte non si è addentrata nella determinazione del contenuto degli obblighi positivi, sostanziali e procedurali, che gli Stati parte sono chiamati ad ottemperare al fine di contrastare il climate change.
Non stupisce, quindi, che al parere menzionato sia seguita a distanza di meno di un decennio l’Opinión Consultiva OC-32/25 (Emergencia climática y derechos humanos), pubblicata il 3 luglio 2025, la quale si è originata da un’articolata richiesta, presentata il 9 gennaio 2023, dal Cile e dalla Colombia. Nello specifico, la Corte è stata interpellata proprio al fine di «chiarificare, tenendo in considerazione le prescrizioni del diritto internazionale dei diritti umani, lo scopo delle obbligazioni degli Stati afferenti all’emergenza climatica, tanto nella dimensione individuale quanto in quella collettiva»[56], attesa la necessità di approcciarsi al cambiamento climatico antropogenico, riconoscendo le specificità del fenomeno che lo contraddistinguono rispetto al (generale) diritto a un ambiente sano, oltre ad adottare una prospettiva intersezionale nell’evidenziare, documentandola, la cosiddetta “discriminazione climatica”[57].
Alla luce di questa breve disamina, è possibile intravedere le ragioni per cui il sistema interamericano costituisce una realtà ricca di stimoli per operare un confronto con quello europeo.
Invero, entrambi hanno condiviso una prospettiva marcatamente antropocentrica rispetto alla tutela dell’ambiente – ossia di “tutela mediata” che ne limita il riconoscimento, nei termini di prerogativa individuale, al caso in cui sia possibile garantirlo in funzione di altri beni o diritti fondamentali del singolo (come, ad esempio, proprietà, vita o salute); tuttavia, nel contesto interamericano, si è assistito ad una recente evoluzione verso una direzione ecocentrica, che vede due tappe significative nelle opinioni consultive del 2017 (con riferimento al diritto ad un ambiente salubre) e nel luglio 2025 (in relazione al “diritto al clima”). Si tratta di un approccio che, allo stato attuale, pare interessare solo in termini programmatici il Consiglio d’Europa, ancorché, negli ultimi anni, sembri aver assunto una portata più pervasiva. Sono recentissime, ad esempio, le sollecitazioni da parte delle Nazioni Unite affinché si proceda nel senso di introdurre un’integrazione ad hoc alla Convenzione europea del 1950[58], orientata a sancire una tutela diretta del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, in modo non dissimile da quanto avvenuto nel 1988 nel sistema sudamericano. Al contempo, però, la possibilità che le iniziative in tal senso addivengano ad un risvolto in senso positivo è tutt’altro che pacifica, come si evince dai rilievi annoverati nell’opinione parzialmente dissenziente del giudice Eicke a latere della già richiamata sentenza “KlimaSeniorinnen”(infra, § 3)[59].
Forniti, quindi, gli strumenti essenziali per confortarsi più da vicino con i termini impiegati dalle due Corti dei diritti umani per tratteggiare il perimetro dell’oggetto della c.d. “obbligazione climatica”, non resta che guardarli più da vicino.
3. L’“obbligazione climatica” nel dialogo tra le Corti: il greening dei diritti umani nella giurisprudenza di Strasburgo
Ispirandosi alla nozione di greening dei diritti umani – la cui paternità si deve a John H. Knox[60] , nella letteratura internazionale, si è recentemente parlato di “climatizing human rights”[61], allo scopo di evidenziare quanto il processo de quo, nei suoi ultimi sviluppi, si sia affermato con riguardo alla materia del contrasto al cambiamento climatico, rispetto alla quale muovendo dalla cosiddetta “svolta verde” dei diritti umani ci si sta indirizzando verso l’affermazione di un “diritto al clima sano” (id est: a right to a healthy climate). A ben vedere, la prima espressione è stata coniata per descrivere l’approccio ermeneutico che, muovendo dall’assenza di una disposizione ad hoc dedicata alla tutela dell’ambiente, l’ha declinata nel perimetro delle positive obligations, derivanti da disposizioni concernenti altre prerogative individuali, quali, ad esempio, il diritto alla vita, alla salute, alla vita privata e familiare[62].
Nel contesto attuale, il processo in oggetto si evince, nello specifico, guardando agli orientamenti della Corte di Strasburgo, dove la detta interpretazione evolutiva è stata operata nel contesto degli obblighi positivi di tutela derivanti dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) C.e.d.u. La prima disposizione, in particolare, ha trovato applicazione nei casi di maggior gravità – nei quali risultava possibile riscontrare, in conformità con il cosiddetto Osman Test[63], un rischio reale e immediato (real and immediate risk) per la vita degli individui coinvolti – e la seconda, di riflesso, in vicende caratterizzate per la presenza di una compromissione in termini “qualitativi” dell’esistenza degli individui – anche senza che si superasse la soglia di un tangibile rischio per la loro salute, essendo piuttosto sufficiente la dimostrazione di una “effettiva interferenza” (actual interference) tra le minacce ambientali e la sfera della vita privata e familiare[64]. In una chiave antropocentrica, dunque, si è assistito alla progressiva definizione della protezione dell’ambiente, riscontrando la responsabilità degli ordinamenti anche a fronte di condotte poste in essere da soggetti terzi (e privati) sulla base del mancato ottemperamento da parte degli Stati ai doveri di protezione – afferenti sia al piano sostanziale che processuale – da cui, appunto, discende l’effettivo godimento dei diritti convenzionali[65].
In altri termini, se lo sviluppo di tale iter ermeneutico ha portato al riconoscimento del diritto ad un ambiente sano e protetto e alla determinazione dei suoi caratteri distintivi rispetto ad altri interessi espressamente e direttamente garantiti a livello convenzionale; questo, tuttavia, è stato comunque declinato in via “strumentale” nei termini di una “precondizione” necessaria per l’esistenza umana la cui tutela resta comunque subordinata al coinvolgimento di altre prerogative (in particolare, dei diritti oggetto degli artt. 2 e 8 C.e.d.u.)[66].
Invero, i princìpi alla base della “giurisprudenza ambientale di Strasburgo” sono stati elaborati nell’ambito di pronunce in cui era possibile ravvisare un nesso tra una fonte specifica di rischio di matrice ambientale (ad esempio, si pensi alle ipotesi di inquinamento) e il danno cagionato a soggetti determinati. Un quadro di partenza che, tuttavia, è radicalmente diverso quando il thema decidendum diventa quello del climate change, attese tanto la portata trasversale quanto le peculiarità fenomenologiche che lo caratterizzano. Da un lato, infatti, emerge la necessità di predisporre un’anticipazione della tutela maggiore – id est: a more anticipatory, preventive approach – rispetto alle ipotesi di danno ambientale e, dall’altro, il contenuto degli obblighi positivi degli Stati si trova a dover essere definito non tanto e solo in risposta ai danni del presente, ma anche con riguardo alla prevenzione dei “rischi del futuro”[67].
Di fronte all’ingresso del cambiamento climatico nella giurisprudenza dei diritti umani, dunque, era ravvisabile l’opportunità di “adattare” gli orientamenti maturati nella case law “ambientale”, il tutto in un contesto in cui tale operazione di sviluppo interpretativo delle disposizioni rilevanti della C.e.d.u., nel silenzio della Corte, era di fatto già stata compiuta dai taluni giudici nazionali dell’Europa continentale– sulla scorta del “modello” definito dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda[68]. Tuttavia, trattandosi, complessivamente, di interpretazioni domestiche della Convenzione il quadro degli orientamenti che potevano registrarsi sul punto non è stato affatto omogeneo neanche in relazione ai risultati a cui si è pervenuti[69]. Era tangibile, quindi, l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte della Corte sovranazionale, che è giunto il 9 aprile del 2024, allorquando le peculiarità “spaziali” e “temporali” del climate change sonostate affrontatedalla Grande Camera nella pronuncia Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera, in cui, per la prima volta, è stata rilevata una violazione della Convenzione sulla base dell’inadeguatezza delle misure adottate da un ordinamento per mitigare i cambiamenti climatici e si sono tratteggiati i confini delle obbligazioni positive che sussistono in capo agli Stati[70].
Nel ricordare che la sentenza trae origine dall’istanza promossa dall’associazione Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (rappresentativa di oltre 2.000 donne anziane e finalizzata a proporre azioni a difesa del clima) e da quattro iscritte che hanno presentato un ricorso individuale, questa si è collocata all’interno di una “triade climatica”[71]. La Corte, infatti, lo stesso giorno, oltre alla decisione in parola, si è pronunciata anche relativamente ai casi Duarte Agostinho et al. c. Portogallo e altri 32 Stati[72]e Carême c. Francia[73] e le tre decisioni, efficacemente definite «sorelle, ma non gemelle», sono state accolte sin da subito come un turning point nell’evoluzione del contenzioso climatico europeo[74].
Con riferimento ai termini con cui i giudici sovranazionali si sono confrontati con le peculiarità dell’emergenza climatica, dopo una ricognizione dei propri orientamenti in materia ambientale, si è sottolineata la necessità di adottare un «more appropriate and tailored approach», il quale, tenendo in considerazione«the various Convention issues which may arise in the context of climate change», guardasse alle particolarità (fenomenologiche) del cambiamento climatico e risultasse adeguato alle sue specifiche caratteristiche («[which] both acknowledges and takes into account the particularities of climate change and is tailored to addressing its specific characteristics»). Pertanto, la Grande Camera si è mossa dal presupposto che il confronto con il climate change implica considerare un processo a carattere globale dove convivono una “pluralità delle cause” ed una articolata “catena degli effetti”[75], che impone inevitabilmente di guardare altresì ai profili correlati alla responsabilità “intergenerazionale”[76].
Nel caso di specie, rilevato che non era riscontrabile una violazione dell’art. 2[77], l’indagine della Corte si è soffermata sul fatto che il pericolo (risk) derivante dal cambiamento climatico potesse considerarsi sufficientemente grave, specifico e imminente (serious, specific, and imminent) da attivare gli obblighi positivi derivanti dell’art. 8 C.e.d.u. E, nel rispondere affermativamente – per il tramite di un’interpretazione evolutiva della disposizione in parola e confermando la natura di strumento “vivente” (id est: living instrument) del testo convenzionale –, si è dunque affermato che dal citato articolo può ricavarsi «a right for individuals to effective protection by the State authorities from serious adverse effects of climate change on their life, health, well-being and quality of life» (§ 519; id est: «un diritto individuale ad una protezione effettiva, da parte delle autorità statali, da gravi effetti avversi derivanti dal cambiamento climatico sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita»).
La Corte, proseguendo, è arrivata a declinare gli obblighi di intervento che sussistono in capo agli Stati, i quali possono essere raggruppati come segue: (a) un dovere a carattere generale che comporta che il singolo ordinamento debba “assicurare la sua parte” nel quadro del contrasto globale alla problematica (c.d. fair share doctrine)[78] a cui si uniscono (b) obbligazioni specifiche discendenti dagli impegni derivanti dalle fonti internazionali in materia, che impongono agli Stati l’adozione di uno specifico quadro regolatorio nonché la predisposizione di misure idonee a contenere il riscaldamento globale e ad evitare che si raggiungano effetti potenzialmente irreversibili del climate change. Vengono quindi annoverati una serie di obblighi “a realizzazione progressiva” che afferiscono al complesso degli strumenti che devono essere messi in campo dai singoli ordinamenti ai fini del raggiungimento della neutralità climatica, i quali acquisiscono una portata vincolante laddove non solo comportano un impegno per il raggiungimento di tale obiettivo entro il 2050, ma altresì il dovere di attivarsi a tal fine, di non adottare misure regressive e di impiegare mezzi appropriati e risorse disponibili[79]. Di riflesso, anche con riferimento al margine di apprezzamento concesso agli Stati, se questo continua ad avere una portata ampia rispetto alla scelta degli strumenti da impiegare e alla definizione delle singole misure, la sua portata si riduce in modo consistente sia riguardo alla definizione dell’obiettivo finale che nella determinazione degli scopi a cui queste sono rivolte.
3.1. (segue) Il paradigma ecocentrico nella recente opinione consultiva della Corte interamericana dei diritti umani
A distanza di circa un anno dalla pronuncia “KlimaSeniorinnen”, come si ricordava (infra, § 2.1), anche la Corte interamericana è stata chiamata a confrontarsi con la “questione climatica” e lo ha fatto muovendo da un contesto non totalmente coincidente con quello proprio del Consiglio d’Europa, arrivando a redigere un documento che in dottrina è stato qualificato come «the most important and progressive document yet released by an international court on the climate crisis»[80]. Per la prima volta, infatti, un organismo per i diritti umani ha espressamente riconosciuto il diritto ad un clima salubre come prerogativa meritevole di una tutela ad hoc[81] e, al fine di comprendere come si è sviluppato l’iter argomentativo che ha condotto alla sua configurazione, è necessario ripercorrere alcuni momenti significativi che hanno contribuito a crearne il retroterra.
Assumendo una prospettiva storica, il cambiamento climatico era già giunto all’attenzione degli organi interamericani dei diritti umani circa un ventennio fa. Nel 2005, infatti, la Commissione IADU era stata interpellata in una petizione contro gli Stati Uniti – proposta dal Presidente della Conferenza Circumpolare Inuit – al cui interno si rilevava che, non limitando le emissioni di gas serra, erano stati arrecati danni al popolo Inuit a causa degli effetti del cambiamento climatico, che avevano intaccato tanto le sue tradizioni culturali, quanto il diritto alla vita e all’integrità fisica dei suoi componenti. In particolare, all’organo sovranazionale era stato richiesto di avviare un’indagine che fosse volta tanto a rilevare la responsabilità statunitense per violazione della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo, quanto a determinare le misure che avrebbero dovuto essere adottate per mitigare le emissioni e, di conseguenza, proteggere il popolo Inuit. Tuttavia, l’anno seguente, la Commissione ha dichiarato di non poter accogliere la richiesta, rilevando che non era stato possibile determinare, sulla base delle informazioni contenute nella petizione, se i fatti contestati potessero integrare le violazioni lamentate in sede di ricorso[82].
Il quadro in parte anticipato che si registra dal 2017, a poco più di un decennio di distanza dalla “petizione Inuit”, è profondamente mutato: al diritto ad un ambiente salubre (id est: the right to a healthy environment), come sancito all’art. 11 del Protocollo di San Salvador, è stata riconosciuta tanto una natura autonoma, quanto la sua diretta azionabilità (ai sensi dell’art. 26 C.a.d.u.).
In una prospettiva che fa quindi propri “tratti ecocentrici”, l’ambiente e la sua protezione sono stati descritti quali valori universali, che appartengono tanto alle generazioni presenti che a quelle future, e si riconosce la possibilità che le componenti del primo siano direttamente oggetto di tutela, a prescindere, quindi, dal fatto che si ravvisi un pericolo, certo o altamente probabile, per i singoli individui (§§ 59 e 60, OC-23/17). L’ingresso del paradigma ecocentrico nel sistema interamericano, a ben vedere, presenta delle peculiarità. La Corte, infatti, non ha optato per creare una cesura radicale con l’antropocentrismo, ma di fatto ha adottato una linea in grado di avvicinare le due prospettive. La tutela della Natura viene dunque introdotta in un contesto in cui l’essere umano è visto come parte integrante della stessa e, pertanto, dalla compromissione degli ecosistemi e delle biosfere ne derivano danni che possono coinvolgere la sua stessa sopravvivenza. Invero, come anticipato, nel postulare l’autonomia del diritto ad un ambiente salubre, ne vengono riconosciute tanto la dimensione individuale, che quella collettiva. La prima, in cui riecheggia un approccio di tipo “antropocentrico immersivo”, comporta che l’ambiente salubre è visto come presupposto e garanzia degli altri diritti della persona (come la vita, la salute e l’integrità personale): pertanto, la tutela dell’ambiente, inteso come diritto individuale, si lega alla presenza della compromissione degli altri diritti di volta in volta coinvolti. La seconda, invece, fa leva su una dimensione ecologica del diritto ad un ambiente salubre ed è rivolta alla protezione della Natura e dei suoi elementi in sé. È al suo interno, quindi, che l’ambiente trova protezione indipendentemente dalla violazione di altre prerogative[83].
Pertanto, nel solco dell’anzidetto ecocentric turn, in un sistema che, analogamente a quello europeo, aveva a lungo riconosciuto la protezione dell’ambiente solamente “in funzione” dell’uomo, si è affermata la possibilità di proteggere l’ambiente di per se sesso; al “tradizionale” paradigma del greening di altri diritti umani, impiegato per molto tempo anche nel contesto de quo[84], ha quindi fatto seguito un ulteriore “green shift”. Infatti, nel momento in cui l’oggetto del «right to a healthy environment» è stato riferito alla protezione delle «components of the environment, such as forests, rivers, seas and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons», la sua portata viene rivolta altresì al «right of the environment itself to be healthy»[85].
In attesa che la Corte emettesse l’Opinión Consultiva OC-32/25, tale presupposto di partenza aveva spinto parte della dottrina ad ipotizzare che anche la tutela del clima ovvero della preservazione di una healthy atmosphere sarebbe stata articolata percorrendo i binari dell’approccio affermatosi nel 2017[86]. Invero, si rilevava quanto questo potesse costituire un terreno fertile per arrivare ad attribuire rilievo al pericolo di danni all’atmosfera e al sistema climatico considerandoli in re ipsa, senza alcuna necessità di rilevare un ulteriore (pericolo di) pregiudizio al godimento di altri diritti umani[87]. D’altra parte, lungi dall’essere un’affermazione priva di effetti, la “svolta ecocentrica del 2017”, come si ricordava, non ha tardato a riverberarsi negli orientamenti giurisprudenziali della Corte interamericana; e, peraltro, nella già menzionata decisione La Oroya c. Perù, questa era già arrivata a declinare gli elementi sostanziali (substantive elements) del diritto ad un ambiente salubre, precisando che sono comprensivi tanto della qualità dell’aria e dell’acqua, quanto che afferiscono al c.d. diritto al cibo e alla protezione degli ecosistemi, e si rivolgono anche al clima (§ 118).
In un simile contesto, dunque, la protezione della stabilità del clima e la necessità di fronteggiare l’emergenza climatica sembravano destinati a configurarsi come interessi sì derivanti dal diritto ad un ambiente sano, ma al contempo dotati di una loro autonomia[88] e, conseguentemente, idonei a configurare obbligazioni specifiche in capo agli Stati parti[89].Una linea che, di fatto, è stata recepita dalla recentissima OC-32/25[90], pubblicata lo scorso 3 luglio, la quale, assume i caratteri della “storicità” già con riguardo alla sua portata – il testo del documento si sviluppa in più di 200 pagine – e al procedimento da cui è emersa: si tratta, infatti, dell’opinione consultiva più copiosa nonché risultante della procedura consultiva maggiormente partecipata nella storia della Corte interamericana[91].
Nel ricordare che, nel gennaio 2023, la Corte era stata sollecitata dal Cile e dalla Colombia al fine di chiarire le positive obligations degli Stati rispetto all’emergenza climatica, la richiesta, nella sua formulazione originaria, era stata articolata in sei sezioni e più di venti quesiti: riferiti, tra gli altri, all’effetto del cambiamento climatico sui diritti fondamentali dell’uomo, allo standard di due diligence ovvero ai profili correlati alle responsabilità comuni ma differenziate. I giudici sovranazionali, nell’affrontare la materia, hanno proceduto innanzitutto raggruppando i quesiti in tre macro-insiemi principali. Mentre i primi due riguardano il contenuto e lo scopo dell’obbligazione positiva degli Stati di rispettare, assicurare e adottare specifiche misure al fine di garantire i diritti sostanziali e procedurali tutelati dalla Convenzione americana e dal Protocollo di San Salvador che sono affetti dai danni causati dalla crisi climatica; il terzo[92] afferisce alla determinazione del contenuto dell’obbligo di garantire, senza discriminazione, i diritti di specifici gruppi della popolazione che si trovano in una particolare condizione di vulnerabilità[93].
Dovendo necessariamente circoscrivere il perimetro dell’analisi, senza abbandonare il filo rosso della trattazione, ad interessare in questa sede sono le innovazioni che hanno riguardato la definizione del diritto ad un clima sano[94]; si considereranno, quindi, alcuni dei paragrafi che sono allocati nella parte del parere relativa alle «Obligations Arising from Substantive Rights»(§§ 266-457). Nella citata sezione del documento, infatti, è stato tratteggiato il contenuto del right to a healthy climate, indirizzato a garantire «a climate system free from anthropogenic interference that is dangerous to humans and to Nature as a whole», a cui viene attribuito il rango di diritto autonomo, seppur derivante dal diritto ad un ambiente sano (§ 300)[95]. A ben vedere, di conseguenza, anche le obbligazioni che vengono individuate per far fronte all’emergenza climatica sono declinate non in via sussidiaria, ma specifica rispetto agli altri doveri connessi alla tutela dell’ambiente («independently of other duties related to environmental protection», § 300), sostanziandosi in un ampio spettro di misure che gli Stati devono adottare al fine di contrastare l’emergenza climatica – che vanno dagli interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, a quelli finalizzati alla protezione della Natura sino ai doveri relativi in materia di sviluppo sostenibile[96].
Analogamente al right to a healthy environment, da cui si origina e di cui costituisce un elemento sostanziale, quindi il right to a healthy climate presenta una dimensione individuale e collettiva.
Sotto il primo profilo, esso mira a tutelare gli individui garantendo ai singoli la possibilità di vivere in «in a climate system free of dangerous anthropogenic interference». In tal senso, quindi, la sua tutela è una precondizione per garantire altri diritti fondamentali; pertanto, la sua violazione avrà luogo quando dalla mancata ottemperanza da parte degli Stati alle obbligazioni finalizzate alla tutela del sistema climatico globale derivino pregiudizi e danni diretti nei riguardi di una o più persone. Mentre, con riguardo al secondo aspetto, questo afferisce all’interesse collettivo delle generazioni viventi presenti e future (lett: «collective interest of present and future generations of human beings and other species») rispetto alla preservazione, a fronte delle gravi minacce e degli effetti dell’emergenza in atto, di un sistema climatico idoneo a garantirne il benessere e l’equilibrio («that is suitable for ensuring their well-being and the equilibrium between them vis-à-vis the severe existential threats from the effects of the climate emergency», § 302).
Ad essere valorizzato, quindi, è il fatto che il cambiamento climatico non ha solo un impatto sulla salute e sulla sopravvivenza dell’uomo, riguardando sia le generazioni presenti che quelle future, ma che questo coinvolge e continuerà a coinvolgere in modo crescente «numerous natural components and systems» comportando «profound alterations in the life cycles, processes and forms that Nature comprises»; da ciò consegue che, ad avviso della Corte, nel contesto di specie, l’umanità deve essere considerata «[…] as just one more manifestation of Nature’s interdependent network» (dunque, come parte dello stretto legame che unisce le varie componenti della Natura, § 314).
La ratio alla base della protezione della dimensione collettiva del (nuovo) diritto configurato dalla Corte è, dunque, quella di rivolgersi alla tutela globale della Natura e degli ecosistemi (considerati in tutte le loro componenti), e, in questo senso, si ha a che fare con un interesse che non appartiene in via esclusiva al genere umano. Sulla scorta di tale ragionamento, i giudici sovranazionali sottolineano espressamente che la Natura non è solo un “oggetto di tutela”, ma altresì un “soggetto” (§§ 280 e 315)[97] e, al contempo, rilevano che il divieto di causare danni ambientali massicci e irreversibili è una norma di ius cogens (§ 8 e § 293)[98].
Ancorché si è arrivati a riconoscere alla Natura espressamente lo status di soggetto di diritto, parte della dottrina ha evidenziato come dalla (ulteriore) svolta ecocentrica della Corte interamericana non derivi una definitiva frattura con il paradigma antropocentico, ma piuttosto che questa si sia mossa nell’ottica di promuovere un incontro tra le due prospettive. La detta linea sembra infatti emergere dal passaggio dove si evidenzia che dalla rilevata interdipendenza reciproca tra la stabilità del clima e l’equilibrio ecologico deriva l’esigenza di sostenere un «integrated legal approach, capable of uniting the protection of human rights and the rights of Nature within a legal framework coherently aligned with the harmonious interpretation of the pro persona and pro natura principles» (§ 315). Se, quindi, da una parte, i “diritti della Natura” ricevono protezione anche nell’interesse delle generazioni presenti e future – e qui, dunque, “riaffiora l’antropocentrismo” –, dall’altra, il riconoscimento e la garanzia dei medesimi nella loro dimensione collettiva, al fine di offrire una protezione della funzionalità degli (stessi) ecosistemi, sono mossi dalla ratio di evitare danni irreversibili che anche se non interesserebbero solo l’uomo, ma tutti i viventi, coinvolgerebbero inevitabilmente anche il primo (§ 279). Invero, entro questo perimetro si postula che gli ordinamenti sono tenuti ad adottare «measures to guarantee the protection, restoration and regeneration of ecosystems» (§ 283), incentivandoli in tal modo a garantire una serie di interessi tra di loro interdipendenti (facenti capo agli esseri umani e non) per il tramite di un approccio integrato e sistematico. In altri termini, il riconoscimento della Natura e dei suoi componenti come entità a cui è possibile offrire una protezione in re ipsa ha l’effetto di rafforzare la risposta degli ordinamenti alle sfide derivanti dall’emergenza climatica (§§ 302-304 e 315-316)[99].
Come si anticipava, la Corte prosegue il suo ragionamento soffermandosi sulle obbligazioni positive che sussistono in capo agli Stati, le quali si riconnettono, rispettivamente, a diritti sostanziali e procedurali – non oggetto della presente analisi – che vengono in rilievo nel contesto della climate emergency. Limitandosi alle prime, meritano di essere quanto meno accennate quelle che vengono ricondotte al diritto ad un ambiente salubre e impattano sul derivante “diritto al clima”, le quali possono essere suddivise in due insiemi principali: le azioni necessarie allo scopo di fronteggiare il cambiamento climatico e, nello specifico, a mitigare l’emissione di gas serra (§§ 323-351) e quelle che si riconnettono alla protezione della Natura (e delle sue componenti) ovvero correlate alla necessità di favorire lo sviluppo sostenibile (§§ 352-376). Nel primo gruppo, in particolare, rientrano non solo la definizione degli specifici obiettivi intermedi (id est: mitigation target) e la predisposizione della relativa strategia nazionale, ma anche gli obblighi afferenti alla regolamentazione della corporate climate accountability.
4. Dalla grammatica dei diritti umani a quella penalistica? I limiti degli approcci fondati sugli effetti del cambiamento climatico e le criticità correlate alla tutela dell’atmosfera (globale)
I risvolti della Corte interamericana dei diritti umani mettono in evidenza che il fulcro del “diritto al clima” di recente conio gravita attorno alla preservazione della stabilità del sistema climatico, vista o in funzione dell’uomo (dimensione individuale) o in relazione alla Natura nel suo complesso (dimensione collettiva). Ciò che si registra, inoltre, è che il right to healthy climate viene declinato non muovendo dal bene clima in sé, ma dall’esigenza di contrastare un’emergenza in atto, alla cui analisi, a ben vedere, è dedicata tutta la prima parte dell’OC-32/25.
In altri termini, l’edificazione del diritto ad un clima salubre è avvenuta prescindendo da un confronto con i profili giuridico-terminologici afferenti alla determinazione del clima come oggetto di tutela. Se la prospettiva riesce ad innestarsi, in un’ottica evolutiva, nella grammatica “dei diritti umani” – e, seppur con esiti diversi e tratti specifici, trapela anche dall’approccio di greening (id est: di “climatizing”)dei diritti umani, seguito dalla Corte europea nel 2024 –; questa, tuttavia, risulta ab origine incompleta se il contesto diviene quello di una riflessione penalistica orientata ad interrogarsi sull’opportunità o meno di introdurre dei “reati climatici”, nella quale, all’opposto, non si può estromettere un ragionamento che si avvii dalla considerazione per cui il “clima” è una nozione che, per i suoi stessi caratteri, risulta essere difficilmente traslabile nel lessico giuridico (infra, § 2). Non solo, infatti, essendo la risultante di una complessa interazione di variabili ha una natura immateriale, ma la sua perdurante mutevolezza lo rende altresì indeterminabile, oltre ad essere un bene superindividuale[100].
Al contempo, dai recenti orientamenti della Corte IADU, possono ravvisarsi alcuni elementi utili anche ai fini di una riflessione in chiave penalistica. Da una parte, emerge l’interesse universale alla base del diritto in parola: tanto che lo si pensi con riferimento alle generazioni, presenti o future, quanto che lo si osservi tramite la lente ecocentrica elaborata nel contesto sudamericano con riguardo alla collective dimension, la quale, come si è più volte sottolineato, è rivolta alla Natura (considerata nel suo insieme ovvero nelle sue singole componenti). Dall’altra, dinnanzi ad un’emergenza a carattere traversale, le azioni degli Stati sono necessariamente indirizzate al raggiungimento di un obiettivo comune, atteso che ciò che si vuole proteggere è un bene intrinsecamente globale.
Sulla scorta di un simile rilievo, che si unisce quindi all’assenza di una definizione giuridica del clima, il diritto penale sembrerebbe configurarsi come uno strumento inevitabilmente inefficace: tanto perché esso ha una intrinseca vocazione nazionale, quanto perché ci si trova di fronte alla declinazione di un bene che, privo dei sufficienti ancoraggi alla materialità, rischierebbe di essere troppo vago ed indeterminato[101].
Né tantomeno le dette criticità potrebbero dirsi risolte se l’attenzione si focalizzasse sul piano degli effetti, guardando agli eventi estremi riconducibili alla crisi climatica (quali, inondazioni delle aree costiere dovute dall’innalzamento del livello medio del mare, aumento significativo delle temperature, piogge torrenziali). Invero, qualora, sulla falsariga del modello che si pone alla base della “svolta verde” dei diritti umani, si adottasse un approccio focalizzato sulle ripercussioni derivanti dal cambiamento climatico su altre prerogative della persona, la cui tutela penale è largamente condivisa – vita, integrità fisica, salute, proprietà o altre libertà, come ad esempio la libertà di movimento nel caso delle c.d. “migrazioni climatiche” –, si registrano profonde criticità sia in materia di attribuzione causale che sotto il profilo della personalità della responsabilità penale.
In linea di principio, muovendo dalla avvenuta compromissione di interessi fondamentali come quelli annoverati, potrebbe desumersi una legittimità della criminalizzazione di emissioni di gas serra non compensate, non tanto e solo con riferimento alle generazioni future, ma già guardando a quelle attuali. Il che, dunque, consentirebbe quanto meno di accantonare l’ostacolo della “crisi di identità” che si ripresenta qualora la tutela dell’emergenza climatica sia pensata con esclusivo riferimento a esseri umani non ancora viventi.
Tuttavia, ancorché la natura antropogenica del cambiamento climatico sia un assunto oramai condiviso nella comunità internazionale, rilevare che il climate change possa di conseguenza attribuirsi all’azione dell’uomo non è un elemento sufficiente per arrivare a configurare una responsabilità penale individuale. A presentarsi, infatti, sono «ostacoli dogmatici quasi insormontabili», essendo pressoché indimostrabile che un comportamento individuale possa essere qualificato come conditio sine qua non di uno degli eventi estremi poc’anzi annoverati in via esemplificativa[102]. Nell’ambito di un percorso che a ritroso comporta la ricostruzione di un’interazione causale estremamente articolata e complessa (atteso l’insieme di fattori che incidono sul clima), quindi, l’ultimo tassello sfugge alla possibilità di essere qualificato come una “causa” secondo i criteri in materia di causalità. Invero, il tutto diventa estremamente ostico, al punto che si scivola verso una probatio diabolica, posto che ci si trova a dover ricostruire una lunga catena di fenomeni concausali, che si sono susseguiti nel corso del tempo e diviene, nella sostanza, impossibile, isolare quello che tra di essi potrebbe considerarsi propriamente una “causa” penalmente rilevante (art. 41 c.p.).
Preso atto delle criticità che discendono dagli approcci fondati sugli effetti dannosi del climat change – rilevato, peraltro, che, a quanto si è già avuto modo di evidenziare, dovrebbero altresì sommarsi i limiti correlati al fatto che in termini di prevedibilità le conseguenze del cambiamento climatico sfuggono da un coefficiente in grado di definirle con adeguata certezza –, in dottrina ci si è interrogati sull’opportunità di anticipare l’intervento del diritto penale, svincolandolo dagli effetti pregiudizievoli ai singoli individui e riferendolo, piuttosto, alla concentrazione di gas serra nell’atmosfera, che verrebbe quindi a configurarsi essa stessa come il bene giuridico meritevole di protezione. In tal senso, quindi, si predisporrebbe l’introduzione di nuove fattispecie configurate sulla base di reati di accumulo, evitando quindi la strada degli illeciti di pericolo[103]. Ad essere punite, in particolare, sarebbero le emissioni di gas non compensate e, inoltre, si rileva l’opportunità che il diritto penale intervenga solamente a partire dal superamento di una determinata soglia, al fine di rispettare i canoni di proporzionalità, con la conseguenza che, in sostanza, gli illeciti de quibus dovrebbero interessare solamente le c.d. carbon majors (ossia le realtà aziendali che, con la loro attività, sono produttrici di grandi emissioni di gas serra).
Tale prospettiva ha senz’altro dei pregi.
Questa infatti consente di approcciarsi alla materia senza disconoscere la natura globale del fenomeno, riferendosi ad un bene misurabile e, quindi, quantificabile. Invero, l’oggetto di tutela verrebbe a coincidere con la concentrazione media di gas serra nell’atmosfera. Inoltre, quest’ultima sarebbe un parametro di riferimento, trasversale, che potrebbe essere fatto proprio da qualsiasi ordinamento, scongiurando quindi i rischi legati ad una “parcellizzazione” della tutela.
A configurarsi, quindi, è un bene giuridico ascrivibile alla categoria dei beni superindividuali e universali. E, nella specie, questo non si porrebbe come di per sé in contrasto con un approccio a stampo personalista. Nel richiamare Roxin, infatti, si avrebbe a che fare con un interesse dalla portata collettiva, che però non finirebbe con l’essere “solo apparente”, in quanto la sua violazione è idonea a dispiegarsi a danno della persona, perché il clima – così come, dal canto suo, l’ambiente – costituisce una precondizione necessaria per il godimento e l’esercizio degli altri diritti fondamentali dell’uomo[104]. La tutela del clima (id est: dell’atmosfera), quindi, farebbe ingresso nel sistema penale senza necessariamente postulare un “ecocentrismo estremo”, ma piuttosto troverebbe la sua giustificazione nel fatto che, essendo il mantenimento del sistema climatico una precondizione necessaria per l’esistenza di tutti i viventi e, quindi, della stessa dell’umanità, la sua protezione risulta essere comunque riconducibile alla tutela della persona. Ci si muoverebbe dunque nel solco di un ecocentrismo “moderato” – che, d’altra parte, ha già fatto ingresso anche nel nostro ordinamento – il quale è in linea con il cosiddetto “approccio intermedio”[105]: così come la tutela diretta dell’ambiente, anche quella dell’atmosfera globale non andrebbe vista come in contrasto con quella dell’uomo, ma piuttosto riconosciuta come complementare ad essa, atteso il suo legame inscindibile con la società, quale elemento necessario alla vita, alle sue condizioni e alla sopravvivenza[106]. Invero, è difficile non riconoscere che l’interesse ad un’atmosfera “funzionante” – la quale, quindi, riesce a proteggere dalle radiazioni cosmiche, distribuisce e smaltisce sostanze inquinanti e garantisce un livello di effetto serra “naturale” – ha un carattere trasversale, condiviso da chiunque.
A ben vedere, quindi, la tutela del funzionamento dell’atmosfera in sé, senza richiedere un danno o l’accertamento di un pericolo concreto a beni individuali (libertà, vita, salute, integrità fisica), potrebbe astrattamente trovare una sua ragion d’essere. E, anche volendola raffrontare con la limitrofa tutela penale dell’ambiente, questa avrebbe caratteri distintivi rispetto a quella delle altre matrici ambientali e, in particolare, di quella ad essa più vicina: la qualità dell’aria (già nota anche nel nostro ordinamento). Invero la “lesione della composizione dell’atmosfera globale” può conseguire a qualsivoglia condotta climalterante, indipendentemente dal fatto che sia anche inquinante e incida sulla qualità dell’aria di un determinato territorio.
Al contempo, però, risultano condivisibili e non del tutto risolte alcune perplessità sollevate in dottrina.
Se una simile impostazione è idonea a rispondere, almeno in linea di principio, ai problemi legati all’imputazione dell’evento dannoso al comportamento di un singolo; tuttavia, sembra finire solamente con lo “spostare” una parte delle criticità che si sono ripercorse. Infatti, continua a persistere la possibilità che riecheggino comunque problemi relativamente ai profili che attengono all’afferrabilità del bene tutelato e soprattutto, sul piano causale, non risulta cristallino determinare la capacità lesiva delle emissioni di gas serra non compensate (e al di sopra di determinati valori soglia) di incidere a tal punto da aver alterato il corretto funzionamento dell’atmosfera (globale)[107]. Le singole azioni, che sarebbero punite, sono riferite ad un Rechtsgut globaler (bene giuridico “globale”), nell’ambito di una crisi climatica altrettanto universale, e, generalmente, da sole non esercitano un’influenza sulla detta dimensione del bene che si mira a proteggere. Un simile impatto, infatti, deriva da una complessa interazione, che si protrae per un lungo arco temporale e, su di esso, intervengono anche parametri ulteriori e variabili esterne[108].
A questi poi, assumendo una prospettiva sistemica, potrebbero aggiungersi anche criticità legate al fatto che l’atmosfera, infatti, insieme all’idrosfera, alla geosfera e alla esosfera, è una delle componenti dell’ambiente. Di conseguenza, mal si comprenderebbe la necessità di svincolarne la tutela rispetto ad un bene che, guardando all’ordinamento interno, è stato espressamente integrato nel tessuto costituzionale, consacrandone il rango di interesse in re ipsa meritevole di tutela.
Ulteriori difficoltà, poi, emergono a partire dagli enfatizzati tratti distintivi – id est: necessariamente distintivi – del nuovo bene giuridico rispetto al già noto bene ambiente. Il tratto principale che consentirebbe di scindere i due beni giuridici risiede proprio nel fatto che il primo non è in alcun modo vincolato ad un determinato contesto spaziale, e, pertanto, definendosi come il “complesso di tutti gli spazi aerei” ha una portata ben più ampia di quella che è propria, ad esempio, dell’aria. Pertanto, a differenza di quanto avviene quando si guarda alle singole matrici ambientali, il cui funzionamento può essere compromesso anche da una singola immissione di sostanze nocive, si deve rilevare che un aumento della concentrazione di un gas climalterante in sé non è idoneo a compromettere la funzione dell’atmosfera terrestre di lasciar passare la luce solare e trattenere la radiazione termica: piuttosto, quello che si verifica è un’intensificazione dell’effetto serra naturale già esistente. Atteso, quindi, che quello che rileva è la sommatoria di simili emissioni, gli stessi Autori che si pongono a sostegno della detta opzione evidenziano come dovrebbe necessariamente trattarsi di reati di accumulo. Il che però conduce a percorrere un percorso tutt’altro che lineare.
Muovendo infatti dalla difficoltà di imputare macro-eventi a condotte considerate singolarmente, la categoria di illeciti in oggetto si fonda sul seguente presupposto: comportamenti che potrebbero essere anche solo minimamente offensivi, a causa del loro accumulo esponenziale, possono arrivare a ledere il bene giuridico tutelato. Di conseguenza, questi possono essere considerati laddove concorrano ad aumentare il rischio di un danno per il medesimo. In altri termini, l’apporto della singola condotta non rileva di per sé solo e la ratio dell’intervento punito coincide con una lettura seriale del comportamento vietato. Ciò, tuttavia, rende inevitabile rilevare quanto sia tutt’altro che inverosimile che, nel contesto di specie, le violazioni reiterate nel tempo non siano state poste in essere dallo stesso autore, ma piuttosto da soggetti differenti, con conseguenti problemi in punto di rispetto del principio di personalità della responsabilità penale e, ancor di più, di quello di colpevolezza[109]. Tensioni ulteriori, inoltre, potrebbero riproporsi anche con riguardo al principio di offensività, posto che si tratta di confrontarsi con eventi macroscopici – l’alterazione della composizione dell’atmosfera – che configurano esiti decisamente superiori rispetto alla sommatoria delle singole condizioni interagenti[110]. Orbene, seppur l’impatto di una data attività imprenditoriale allo stato attuale è misurabile, mediante il cosiddetto carbon footprint, è tutt’altro che pacifico ritenere che ad un simile strumento – il quale ha un’indubbia utilità, ad esempio, per la compilazione del bilancio di sostenibilità – possa essere attribuita una valenza determinante nell’ambito del processo penale: tanto perché esistono varie alternative di misurazione e metodologie, quanto perché si tratta comunque di aver a che fare con stime e dati probabilistici[111].
Infine, si ripropone – con una forza ancor più decisiva – una questione già nota all’interno del dibattito sulla tutela penale dell’ambiente, ancorché in quest’ultimo settore risulti in parte superata[112]. Attesa l’“insormontabile” difficoltà che si riscontra nell’attribuzione degli eventi catastrofici correlati al cambiamento climatico a singoli autori e posto che considerazioni analoghe potrebbero riguardare anche reati di messa in pericolo concreta del clima e rilevata anche la presenza di comportamenti climaticamente dannosi consentiti, ci si trova a rilevare che il diritto climatico in ogni caso si troverebbe costretto ad operare in via inevitabilmente accessoria rispetto al diritto amministrativo di matrice internazionale[113]. D’altra parte, anche nel presentare la proposta recentemente esaminata che mirerebbe alla tutela dell’atmosfera (globale), si è evidenziato che uno degli elementi su cui essa si edifica è la necessità di limitare l’intervento penale in virtù di determinati parametri, tra cui compaiono tanto il superamento dei valori soglia, quanto profili “soggettivi” (laddove si postula, ad esempio, la necessità di circoscrivere la responsabilità penale solo ai grandi emettitori).
A ben vedere, però, stante una prospettiva di partenza di questo tipo – vista la limitazione ab origine del margine di intervento a tutela del clima in sé, il suo essere di fatto un’appendice di labirinti amministrativi e di parametri di riferimento (derivanti dai valori soglia) che non sono destinati al fine di evitare il verificarsi di un evento nocivo determinato, ma piuttosto di assicurare un certo livello della qualità della vita –, si pone un interrogativo: la più affilata delle armi (il diritto penale) rischierebbe quindi di diventare un’arma spuntata? O, addirittura, controproducente?[114]
5. Un’“arma spuntata” è davvero un’“arma necessaria”? Conclusioni provvisorie su un diritto penale del clima “criticamente riflessivo”
Allo stato attuale, dunque, non residua alcuno spazio per la tutela penale del clima? Il penalista, piuttosto, dovrebbe retrocedere ed evitare di partecipare ad un dibattito, destinato ad acquisire una rilevanza sempre più determinante, sul contrasto alla crisi climatica e lasciare che questo sia appannaggio di altri rami del diritto?
Anche dinnanzi alle criticità che si sono annoverate, nessuno dei due quesiti, ad avviso di chi scrive, finisce per trovare una risposta affermativa.
Quanto al primo – come peraltro attesta la recente Dir. 2024/1203/UE –, il clima sembra già destinato a trovare una “tutela mediata” all’interno di illeciti posti a garanzia dell’ambiente[115]. Seppure, infatti, si tratti di interessi distinti, esistono innegabili spazi di intersezione tra la tutela penale dell’ambiente e quella del clima. Una via percorribile, a prescindere dall’introduzione di reati stricto sensu “climatici”, potrebbe quindi essere quella di rafforzare la tutela dell’ambiente e considerare quest’ultimo come bene-mezzo rispetto al clima. In tal senso, senza procedere con l’introduzione di nuove fattispecie, si potrebbe valutare di predisporre aggravi sanzionatori in cui si considerino gli effetti pregiudizievoli sul medio-lungo periodo correlati a particolari danni o pericoli ambientali[116]. Fermo restando che, anche nel caso in cui si intervenisse mediante la predisposizione di specifiche circostanze aggravanti, l’operazione richiederebbe senz’altro un’analitica riflessione che consideri adeguatamente le criticità della materia, posto che potrebbero comunque registrarsi tensioni in punto di accertamento causale, ovvero legate al rispetto del principio di colpevolezza.
A questa, poi, si aggiunge un’ulteriore possibilità di intervento, che si concentra non tanto sul c.d. diritto penale “basato sulla neutralità climatica”, ma che guarda alla protezione del clima attraverso il “diritto penale economico dei diritti umani”, incentrato sugli obblighi di due diligence in capo alle imprese, elaborati nell’ambito dei Princìpi Guida delle Nazioni Unite e ribaditi sia a livello internazionale che sovranazionale[117], ovvero volto a sanzionare pratiche come il c.d. greenwashing o altre forme di abuso di mercato[118].
Nel campo del diritto penale della “neutralità climatica”, tuttavia, si ritengono ancora rilevanti le incertezze, i conflitti con i princìpi costituzionali e i problemi a carattere dogmatico e, pertanto, l’approccio politico-criminale preferibile, ad avviso di chi scrive, è quello in conformità con la via dell’in dubio pro libertate, atteso il pericolo di intraprendere percorsi ancora troppo scoscesi, che sono resi ancor più scivolosi dai possibili effetti che il paradigma dell’ansia potrebbe esercitare sull’impulso a punire[119].
E questo vale a maggior ragione se si considera che, oltretutto, riemerge la «trappola» in cui il diritto penale si trova quando è stretto tra due estremi: da un lato «non può prevedere sanzioni davvero intimidatorie per illeciti di pericolo, se non a costo di risultare sproporzionato per eccesso e puramente promozionale» – e una direzione in tal senso, focalizzata su illeciti di pericolo astratto, a ben vedere, potrebbe essere sostenuta sulla scorta di argomenti analoghi a quelli che furono sollevati nel dibattito degli anni Settanta e Ottanta sul diritto penale dell’ambiente[120] – e, dall’altro, «non può attendere la produzione del danno senza apparire velleitario»[121].
Stretto tra i citati estremi, quindi, un diritto penale climatico pensato in relazione alle generazioni viventi si scontra con gli inevitabili profili connessi ad un intervento che finisce con l’acquisire una ratio spiccatamente preventiva e promozionale, particolarmente accentuata qualora si arrivi proporlo in assenza di una relazione di accessorietà rispetto al diritto amministrativo; diversamente, se l’ottica si sposta in via di fatto esclusiva sulla tutela delle generazioni future – e, quindi, risulterebbe essere orientata a punire una modalità di lesione indirizzata esclusivamente a loro danno –, ad essere messe alla prova sono le stesse fondamenta della materia penale[122]. Invero, ci si limita a ricordare, con riferimento al nostro ordinamento, quanto è già stato magistralmente sottolineato a seguito della riforma dell’art. 9 Cost., allorquando si è rilevato che ancorché l’interesse intergenerazionale compaia espressamente nell’ambito del diritto (costituzionale) all’ambiente, il suo ruolo è quello di una proiezione finalistica che deve ispirare la sua tutela, non potendo invece propriamente integrare un bene giuridico.
Sebbene, quindi, il presente conduca a prendere le distanze dalla possibilità di intervenire mediante “nuovi reati”, al contempo, risulta essere il “tempo ideale” per alimentare un dibattito i cui argomenti potrebbero essere chiamati ad operare domani[123]. E, si badi, farlo non vuol necessariamente dire addivenire a risultati che conducano verso l’uso del penale. L’invito a svolgere un ruolo attivo nel dibattito, infatti, muove nientedimeno che dall’opportunità di ribadire la centralità del principio di extrema ratio. È quanto mai necessario scongiurare che l’intervento del penale si sostituisca (a) o precluda l’edificazione di programmazioni e strategie preventive a carattere trasversale, che peraltro sembrano in re ipsa essere portatrici di una maggior efficacia (fosse anche solo per la loro portata che supera i confini nazionali).
Constatata, quindi, la rilevanza della “questione climatica” da cui deriva un coinvolgimento nella discussione pubblica di tutti i rami dell’ordinamento, al fine di renderla il più possibile completa e consapevole, ci si pone dunque a sostegno di una partecipazione attiva anche dell’universo penale; orientata a difendere la centralità dei suoi princìpi fondamentali tanto dinnanzi al mondo di oggi, quanto rispetto a quello di domani, nella consapevolezza che, richiamando (in modo improprio) un noto passo di Luigi Pirandello, «[la] facoltà d’illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se da un canto ci sostiene, dall’altro ci precipita in un vuoto senza fine, perché la realtà d’oggi è destinata a scoprire l’illusione domani»[124].
[1] Whitman, Io celebro me stesso, in Id., Foglie d’erba. La prima edizione del 1855 (1855), trad. it., Feltrinelli, 2022, 64.
[2] Espressione idonea a ricomprendere al suo interno controversie giuridiche in materia di cambiamento climatico di vario genere, nelle quali si mira ad affermare la sussistenza di una responsabilità in capo a soggetti pubblici (Stati ovvero altri organismi pubblici) o privati (aziende, specialmente multinazionali) per gli effetti pregiudizievoli che impattano l’ambiente ovvero la salute umana. Per un’articolata disamina sul concetto di contenzioso climatico, che tiene conto altresì della sua natura “strategica”, sia consentito il rinvio a Pisanò, Elementi per una definizione dei contenziosi climatici propriamente strategici, movendo dal Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review, in PD, 2024, 1, 3-28.
[3] Si veda la definizione di climate litigation proposta da Markell, Ruhl, An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or Business As Usual?, in Fla. L. Rev., 64, 2012, 15 e speculare a quella impiegata nell’ambito del Climate Change Litigation Database del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University (liberamente accessibile all’indirizzo: climatecasechart.com).
[4] In tal senso, si veda l’analisi di Setzer, Higham, Global trends in climate change litigation: 2023 Snapshot, in www.lse.ac.uk, 29 giugno 2023, 2, che muove dai dati statistici, costantemente aggiornati e raccolti dal Grantham Research Institute presso la London School of Economics and Political Sciences e del già richiamato Sabin Center presso la Columbia University; cfr. altresì Alogna, Increasing Climate Litigation: A Global Inventory, in FYPL, 2023, 1, 101 ss. Rodríguez-Garavito, Climate Change on Trial. Mobilizing Human Rights Litigation to Accelerate Climate Action, Cambridge University Press, 2025, 35 rileva che a partire dalla seconda metà del decennio il numero di casi è più che raddoppiato, raggiungendo un picco (con settantasette controversie) nel 2021.
[5] Cfr. nt. 3. Per un’analisi dei dati relativi alle c.d. controversie climatiche, si veda, nella letteratura italiana, Passador, Climate Litigation: tra Corti stati e federali, governi statali e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Riv. soc., 2024, 1, 506 ss. e, in quella internazionale, nell’ambito di uno studio in prospettiva comparata, Kahl e Weller (a cura di), Climate Change Litigation. A Handbook, Beck, 2021.
[6] Peel, Osofsky, Climate Change Litigation, in Ann. Rev. L. & Soc. Sci., 2015, 21 ss.
[7] Impossibile non menzionare il dibattito dottrinale che ruota attorno al c.d. crimine di ecocidio, emerso già negli anni Settanta, il quale, di recente, ha nuovamente coinvolto il diritto penale internazionale. In argomento, senza alcuna presunzione di completezza, sia consentito di rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a: Vallini, Ecocidio: un giudice penale internazionale per i “crimini contro la Terra”? Introduzione, in www.lalegislazionepenale.eu, 17 marzo 2021; Fronza, Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio, in www.lalegislazionepenale.eu, 17 marzo 2021; Scollo, Ecodelitti ed ecomafie nella prospettiva della corte penale internazionale, in www.lalegislazionepenale.eu, 30 ottobre 2023. Nella dottrina internazionale, si vedano, per tutti: Prokeinova, Blazek, Will Ecocide Become an International Crime?, in AP (web), 2020, 1, 1-26; Sieders, The Battle of Realities: the Case for and against the Inclusion of ‘Ecocide’ in the ICC Rome Statute, in Rev. Int’le Droit Penal. Special Issue a cura di Espinoza de los Monteros de la Parra, Gullo e Fr. Mazzacuva, The Criminal Law Protection of our Common Home (7th AIDP Symposium for Young Penalists, Rome, Italy, 11-12 November 2019), 2021, 29 ss.; Arenal Lora, La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional: desafíos para la definición del ecocidio como un crimen internacional, in ANIDIP, 9, 2021, 1-29; de Paor, Hacia la criminalidad climática: creación de una quinta categoría de crimen bajo el Estatuto de Roma para penalizar la agravación del cambio climático, in Anuario esp. der. int., 36, 2020, 289 ss. e Nieto Martín, Don’t look up: le risposte del diritto penale alla crisi climatica, in SP, 2022, 10, 47 ss. Per una raccolta dei testi e delle proposte aggiornate, sia afferenti alle normative nazionali che sovranazionali, si veda il database “Ecocide Law” (ecocidelaw.com). Si coglie l’occasione per precisare che nell’ambito della Dir. 2024/1203/UE la criminalizzazione di ipotesi ascrivibili al c.d. ecocidio avviene, pur in assenza di una menzione espressa del termine, per il tramite di una circostanza aggravante riferita alle fattispecie ivi annoverate (art. 3, par. 3), la quale ricomprende al suo interno, appunto, condotte nella sostanza paragonabili all’ecocidio.
[8] Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
[9] Guardando all’ordinamento italiano, il riferimento all’equità intergenerazionale si presenta come speculare rispetto al richiamo all’interesse delle generazioni future presente al terzo comma del novellato art. 9 Cost. (come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1).
[10] Si vedano, rispettivamente: l’art. 3, par. 2, lett. s) che prevede l’obbligo di punire «la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio delle sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze» e l’art. 3, par. 2, lett. t) che sanziona «la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio o la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione o l’uso di prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che contengono i gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature». Sul punto e per un’analitica disamina delle principali novità della Dir. 2024/1203/UE: Siracusa, La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste e Ruga Riva, L’impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma, entrambi in Lexambiente. RTDPA, 2024, 2, rispettivamente alle pagine: 38 ss. e 67 ss.; nonché a Perrone, “Think globally, act locally”: obiettivi e vincoli della Direttiva 2024/1203/UE sulla tutela penale dell’ambiente, in RTDPE, 2024, 3, 500 ss. e, con riferimento alla draft della Direttiva, Id., Politiche europee in tema di contrasto alla criminalità ambientale: proposte di riforma e possibili riflessi interni, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 febbraio 2024, 1 ss.
[11] Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law (CM(2025)52-final)adottata il 14 maggio 2025 nel corso della 134esima sessione del Comitato dei Ministri (Lussemburgo, 13-14 maggio 2025). Si segnalano, in particolare, gli artt. 17 («Offences related to ozone-depleting substances») e 18 («Offences related to fluorinated greenhouse gases»), nell’ambito dei quali si invitano gli Stati a criminalizzare: produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso o rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, oppure produzione, immissione in commercio, importazione o esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, nei casi in cui le condotte annoverate siano poste in essere illegalmente e intenzionalmente (art. 17), nonché le ipotesi di produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso o rilascio di gas fluorurati ad effetto serra oppure immissione in commercio o importazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali gas, se commesse in modo illecito e intenzionale (art. 18).
[12] In tal senso, Perrone, op. cit., 500 s. e Omodei, La Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente e le sfide (irrisolte) dell’armonizzazione sanzionatoria: il caso degli illeciti in materia di rifiuti, in RTDPE, 2024, 3, 446 ss. Per un commento alla Direttiva del 2008, sia consentito di rinviare, per tutti, a Siracusa, La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, in RTDPE, 2008, 863 ss. e Ruga Riva, Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche, in www.penalecontemporaneo.it, 29 aprile 2011, 1 ss.
[13] Quella riportata nel testo è la nozione estensiva di ambiente impiegata – in contrapposizione, appunto, rispetto a quella restrittiva – nel diritto amministrativo (v. Rossi, Parte Generale, in Id. (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, 2021, 25; cfr. per considerazioni conformi a quelle riportate, Pisanò, L’impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote, in MCG, 2024, 1, 101).
[14] La parentesi mira a sottolineare l’autonomia concettuale della nozione di “danno ambientale” in materia penale rispetto a quella civile (ai sensi dell’art. 300 TUA). In argomento, Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, 5a ed., Giappichelli, 2024, 271.
[15] Cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, Siracusa, Osservazioni sulla proposta di riforma dei reati ambientali del Gruppo di studio dell’Associazione dei Professori di Diritto Penale, in Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale (a cura di), La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell’AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP, Edizioni DiPLaP, 2023, 887 ss.
[16] Nello specifico, la scelta di impiegare una nozione ampia come quella di “ecosistema” non è priva di profili problematici. Invero, condivisibilmente in dottrina – oltre a rilevare che, eventualmente, sarebbe stato più congruo parlare al plurale di ecosistemi – si è sottolineato come seppur una nozione estensiva sia maggiormente idonea a cogliere la complessità e la dinamicità del bene tutelato (l’ambiente, appunto), questa comporti problemi laddove si tratti di definire l’oggetto materiale delle ipotesi delittuose e, di conseguenza, contrasti con le esigenze di certezza e tassatività della materia penale. Cfr. Gargani, Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell’ambiente, in Crim, 2019, 111 ss.; Mazzanti, Sulle spalle dei giganti. Un breve itinerario nel diritto penale dell’ambiente, in RQDA, 2022, 3, 23 ss.; Rotolo, La tutela penale degli «ecosistemi» e della «biodiversità», in RTDPE, 2024, 1-2, 124 ss. e Maspero, Lo sguardo “sostenibile” nella tutela dell’ambiente e nei reati di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, in RTDPE, 2024, 1-2, 50.
[17] Si veda Molino, Novità legislative: Legge n. 68 del 2 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, del 29 maggio 2015 (consultabile su www.cortedicassazione.it). Per completezza occorre ricordare che l’attuale normativa in materia di tutela penale dell’ambiente si articola come segue: le ipotesi contenute nel codice penale (il titolo VI-bis, nonché altri reati allocati in altre parti del codice e, specialmente, nel titolo VI), il c.d. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e, infine, le fattispecie contenute nella legislazione speciale (ad esempio, in materia di caccia e pesca, OGM ovvero di inquinamento marino). Sul punto, Ruga Riva, I reati ambientali, in Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale e Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale (a cura di), La riforma dei delitti contro la persona, cit., 821, nonché, nello stesso Volume, Id., Presente e futuro del diritto penale dell’ambiente, 847 ss.; cfr., inoltre, Cornacchia, Diritto penale dell’ambiente. Diritto penale d’impresa e reati ecologici, Zanichelli, 2024, 25 ss.
[18] Il richiamo è al titolo del volume di Campillo Álvarez, Homo climaticus. El clima nos hizo humanos, Crítica, 2018.
[19] UN General Assembly, The Human Right to a Clean, Healthy, and Sustainable Environment (A/RES/76/300). 1° agosto 2022, la quale ha confermato quanto già espresso dal Consiglio per i diritti umani nella risoluzione 48/13 dell’8 ottobre 2021. In argomento, Willetts, Fleming, Morgera, Biodiversity, Health Science, and the Human Right to a Healthy Environment, in The Lancet Planetary Health, 2025, 9, e553-65.
[20] Rilevano la non sovrapponibilità dei due beni giuridici in oggetto Nieto Martín, op. cit., 47 ss. (spec. 49) e Satzger, von Maltitz, Das Klimastrafrecht – ein Rechtsbegriff der Zukunft, in ZStW, 2021, 133(1), 1-34; nonché, nella dottrina italiana, Festinese, Quale lessico per un nuovo bene giuridico? Il caso del “clima”, in www.discrimen.it, 4 luglio 2025, 1.
[21] In tal senso, la definizione, conforme alla sua accezione scientifica (id est: nell’ambito della geografia fisica), riportata nel lemma “Clima”nel Vocabolario Treccani online (liberamente accessibile su www.treccani.it).
[22] Ibidem. V. altresì la voce Climate nell’ IPCC, 2018: Annex I: Glossary, a cura di Matthews, in Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, a cura di Masson-Delmotte et al., Cambridge University Press, 544.
[23] Cfr. Prittwitz, Tiedeken, Vom Nutzen und Nachteil eines Klimastrafrechts, in Satzger e von Maltitz (a cura di), Klimastrafrecht. Die Rolle von Verbots- und Sanktionsnormen im Klimaschutz, Nomos, 2024, 61, dove si riprende la definizione proposta, nella dottrina tedesca, da Nies, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, BBodSchG, 99. EL, 2022, § 17, Rn 59 (lett. «Den mittleren, umfassend berechneten und durch langjährige Beobachtungsreihen erfassten Zustand der Atmosphäre über einem Gebiet bezeichnet man als Klima»).
[24] Carducci, Cambiamento climatico (dir. cost.), in DDP pub, Utet, Torino,2021, 51 s. e Id., Natura, cambiamento climatico, democrazia locale, in DirCostRQ, 2020, 3, 71.
[25] Sul punto, Satzger, Alle sprechen vom Klimaschutz – nur nicht die Strafrechtswissenschaft!?, in Bondi, Fiandaca, Fletcher, Marra, Stile, Roxin e Volk (a cura di), Studi in onore di Lucio Monaco, Urbino University Press, 2020, 675 ss.
[26] Cfr. Prittwitz, Tiedeken, op. cit., 60 con rinvio Frisch, Strafrecht und Klimaschutz. Möglichkeiten und Grenzen eines Beitrags des Strafrechts zum Klimaschutz nach Maßgabe internationaler Klimaübereinkünfte, in GA, 2015, 427 ss.
[27] Cfr. Stacey, Climate Change, in Bellamy e King (a cura di), The Cambridge Handbook of Constitutional Theory, Cambridge Law Handbooks, Cambridge University Press, 2025, 1034.
[28] L’attenzione riservata al “sistema Strasburgo” e, di conseguenza, agli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo deriva dal fatto che nell’evoluzione del contenzioso climatico europeo questa ha ricoperto un ruolo maggiormente significativo rispetto a quello della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le ragioni di tale preminenza, a ben vedere, si riconnettono al fatto che, nella gran parte dei contenziosi climatici, definiti o pendenti a livello nazionale, di frequente la questione sottoposta all’attenzione dei giudicanti era incentrata (o è incentrata) proprio sull’interpretazione della Convenzione E.D.U. e, nello specifico, su quella degli artt. 2 e 8 C.e.d.u. (infra, § 3). Le motivazioni a monte di tale trend sono molteplici e, tra queste, viene senz’altro in rilievo l’influenza che ha esercitato il “successo” del caso olandese State of the Netherlands v. Urgenda Foundation (Hoge Raad (Corte Suprema dei Paesi Bassi), n. 19/00135, 20.12.2019, ECLI:NL:HR:2019:2006; cfr. per la traduzione in inglese: ECLI:NL:HR:2019:2007). Per approfondire, Zorzi Giustiniani, Contenzioso climatico e diritti umani: il ruolo delle corti europee sovranazionali, in www.federalismi.it, 2023, 8, 272 ss., Gallarati, L’obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate, in DPCE online, 2024, 2, 1458 ss.; Rodríguez-Garavito, Climate Change on Trial, cit., passim.
[29] C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 9.4.2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. c. Svizzera, (infra, § 3, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici).
[30] Auz, The Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion on the Climate Emergency: A Global South Contribution to Climate Governance, in www.ejiltalk.org, 18 luglio 2025, nelle conclusioni ad un primo commento riepilogativo dei principali punti dell’assai copioso documento (che si sviluppa in ben 234 pagine), ha sottolineato che la Corte interamericana con la detta opinione consultiva «has made a historic contribution to the evolving architecture of international climate governance». Analogamente, hanno enfatizzato la portata storica del documento Cooper, Clarke, Willock, Historic Advisory Opinion by the Inter-American Court of Human Rights on the climate emergency, in www.doughtystreet.co.uk, 4 luglio 2025; la nota ONG ambientalista Greenpeace la accolta con i termini di landmark decision (Greenpeace International, Landmark decision on the human right to a healthy climate delivered by the highest court in the Americas, in www.greenpeace.org, 3 luglio 2025) e, specularmente, Amnesty International la ha qualificata come una milestone (id est: pietra miliare) nella lotta globale al cambiamento climatico (Amnesty International, Inter-American Court Sets Milestone in the Global Fight for Climate Justice, in www.amnesty.org, 4 luglio 2025).
[31] Cfr., anche per ulteriori approfondimenti, Satzger, von Maltitz, op. cit., 9; Nieto Martín, op. cit., 49 ss. e Farber, Climate Change Law, in Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Edward Elgar Publishing, 2023, 263 ss.
[32] Seppur, come noto, l’avvio dell’industrializzazione varia da Paese a Paese, vi è comune accordo nel rilevare che l’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera possa ricondursi già ai primi processi industriali (e, quindi, essere temporalmente allocato attorno al 1750). Cfr. IPCC, 2007: Solomon et al., Summary for Policymakers, in Aa. Vv., Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2007, 2.
[33] «Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850–1900 in 2011-2020. Global greenhouse gas emissions have continued to increase over 2010-2019, with unequal historical and ongoing contributions arising from unsustainable energy use, land use and land-use change, lifestyles and patterns of consumption and production across regions, between and within countries, and between individuals (high confidence). Human-caused climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. This has led to widespread adverse impacts on food and water security, human health and on economies and society and related losses and damages [including economic and non-economic ones] to nature and people (high confidence)», Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2023: Synthesis Report, 2023, 42. A ben vedere, l’accettazione della veridicità delle risultanze scientifiche che affermano l’origine antropica del cambiamento climatico può altresì essere vista come una conseguenza che può essere imputata al canone di buona fede stabilito nella Convenzione di Vienna sull’interpretazione dei trattati. In argomento, Carducci, Natura, cambiamento climatico, democrazia locale, in DirCostRQ, 2020, 3, 70 ss.
[34] UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement on its third session, held in Glasgow from 31 October to 13 November 2021, FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1, 8 marzo 2022, liberamente accessibile su unfccc.int.
[35] In argomento sia consentito di rinviare a Siracusa, Prospettive di riforma della tutela penale dell’ambiente nel diritto europeo e sovranazionale, in Lexambiente. RTDPA, 2021, 3, 1 ss.
[36] Conference of the Parties (COP), 1/CP.21 Adoption of the Paris Agreement, FCCC/CP/2015/10/Add.1.
[37] Cfr. Center for International Environmental Law (CIEL), Global Initiative for Economic, Social & Cultural Rights (GIESCR), ‘States’ Human Rights Obligations in the Context of Climate Change: Guidance Provided by the UN Human Rights Treaty Bodies’, 2024, in www.ciel.org, e, nella letteratura internazionale, de Vilchez, Savaresi, The Right to a Healthy Environment and Climate Litigation: A Game Changer?, in YIEL, 2021, 32, 3-19 (spec. 5 ss.). A ben vedere, se, nel contesto onusiano, l’impatto del cambiamento climatico sui diritti umani è stato evidenziato sin dal 2009 (con il Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61, 15 gennaio 2009)), questo è stato ufficializzato con il (Joint) Statement on human rights and climate change (HRI/2019/1 del 14 maggio 2020). A seguire, un passo decisivo è stato segnato dalla risoluzione del 2021 del Consiglio delle Nazioni Unite dei Diritti Umani (Human Rights Council (HRC), Resolution 48/13, UN Doc. A/HRC/RES/48/13) e con quella del 2022 dell’Assemblea Generale, in cui si è consacrato il riconoscimento del «right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right» (UN General Assembly (UNGA), Resolution A/76/L.75).
[38] Che ricomprendono, si ricorda, pronunce dal thema decidendum assai eterogeneo Invero, oggetto del contenzioso climatico può non essere solo ed esclusivamente l’“obbligazione climatica” degli Stati, ma anche un singolo atto (anche di un soggetto privato) che si ritiene essere stato dannoso o illecito, ovvero situazioni complesse dove il clima assuma una funzione “strumentale” allo scopo di “rafforzare” la pretesa giuridica per cui si agisce in giudizio (e, pertanto, non è l’oggetto principale della controversia). Sul punto, Carducci, La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”, in DPCE online, 2020, 1345 ss.
[39] Il quale si correla, oltre che alla risonanza dei casi che fanno leva sulla violazione dei diritti fondamentali delle generazioni presenti e future, anche alla difficile “azionabilità” propria del diritto internazionale climatico, che ha spinto in particolar modo gli attivisti climatici a basare i loro ricorsi sulla violazione dei diritti umani sia dinnanzi alle corti nazionali che sovranazionali (cfr. Peel, Osofsky, A Rights Turn in Climate Change Litigation?, in TEL, 2018; 7(1), 37-67 e, già prima, Knox, Climate Change and Human Rights Law, in Va. J. Int’l L., 2009, 50(1), 166).
Nel considerare, dunque la “human rights-based climate litigation” come un sottoinsieme dalla più ampia categoria dei contenziosi climatici, questa – come evidenziato da Pisanò, Elementi per la definizione dei contenziosi climatici, cit., 22 – può essere definita nei seguenti termini: «quella specie di contenzioso (per lo più giudiziale) propriamente climatico – l’espressione propriamente climatico è impiegata dall’Autore per riferirsi alle controversie con vocazione strategica –, la cui iniziativa segue una traiettoria bottom-up e che può essere promossa da singoli individui (persone fisiche) o, più frequentemente, da gruppi organizzati di individui (collettività costitute in persone giuridiche che si fanno latrici di interessi particolari ma generalizzabili legati alla crisi climatica e fanno ricorso a una forma di pressione politica attraverso il canale politico-giudiziario), i quali, accompagnati da una struttura di supporto avvocatile, pongono, dal punto di vista giuridico-regolativo, la questione del cambiamento climatico antropogenico, dei rischi a esso connessi, delle possibili conseguenze sui diritti umani e/o fondamentali riconosciuti, promossi e protetti dal diritto sovrastatale (internazionale e/o regionale) o domestico (per lo più costituzionale), ricorrendo – strategicamente e scientemente – al decisore politico-giudiziario per il raggiungimento di uno specifico obiettivo politico: quello di ottenere misure regolative adatte ad affrontare l’emergenza climatica nella sua complessità e pervasività». In argomento, Savaresi, Auz, Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries, in Climate Law, 16 maggio 2019, 1 ss.; Savaresi, Setzer, Rights-Based Litigation in the Climate Emergency: Mapping the Landscape and New Knowledge Frontiers, in JHRE, 2022, 7-34 e Rodríguez-Garavito, Climate Change on Trial, cit., passim.
[40] Si veda, per tutti, Knox, Human Rights Principles and Climate Change, in Gray, Tarasofsky e Carlarne (a cura di), The Oxford Handbook of International Climate Change Law, Oxford University Press, 2016, 213-236.
[41] Cfr. Wewerinke-Singh, Maxwell, Human Rights, in Wewerinke-Singh e Mead (a cura di), The Cambridge Handbook on Climate Litigation, Cambridge University Press, 2025, 173 s.
[42] In proposito, Rodríguez-Garavito, Climate Change on Trial, cit., 5, parla di “hybridization”.
[43] Per alcune osservazioni relative alla – allora pendente – advisory opinion presso la Corte internazionale di giustizia, sia consentito il rinvio a Forlati, La Corte internazionale di giustizia di fronte ai cambiamenti climatici «fra Scilla e Cariddi»?, in RDI, 2025, 1, 7 ss. e Wewerinke-Singh, The Advisory Proceedings on Climate Change Before the International Court of Justice, in Amato, Carofalo, Del Guercio, Fazzini, Grado, Imparato e Liguori, Climate Change, Human Rights and International Migration, Editoriale Scientifica, 2025, 25 ss. Relativamente all’opinione consultiva del Tribunale internazionale per il diritto al mare, nel Volume appena citato, Cataldi, Brevi note sul parere del Tribunale internazionale per il diritto del mare in tema di cambiamenti climatici nel contesto delle decisioni giudiziarie in materia ambientale, 31 ss. Infine, posto che l’opinione consultiva della Corte interamericana sarà ripresa più nel dettaglio, ci si limita a richiamare, a titolo di un approfondimento precedente rispetto alla sua adozione, Tigre, It Is (Finally) Time for and Advisory Opinion on Climate Change: Challenges and Opportunities on a Trio of Initiatives, in Charleston L. Rev., 2024, 623 ss.
[44] Nello specifico, l’opinione consultiva della Corte interamericana dei diritti umani (C. interam. dir. um., Opinión Consultiva OC-32/25 (Emergencia climática y derechos humanos)è stata adottata il 29 maggio 2025 e notificata e resa pubblica il 3 luglio 2025 – il testo originale in lingua spagnola e le relative traduzioni ufficiali in inglese e portoghese sono consultabili su https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/index-eng.html; mentre, quella della Corte internazionale di giustizia (International Court of Justice (ICJ), Advisory Opinion of 23 July 2025, Obligations of States in respect of Climate Change) il 23 luglio 2025 (il relativo testo in lingua inglese e francese è accessibile sul sito ufficiale della Corte: www.icj-cij.org).
[45] Sul punto, Afogo, Tigre, Rocha, Cohen, Defining Climate Justice in the African Human Rights System. On the Climate Advisory Opinion Request to the African Court on Human and Peoples’ Rights, in verfassungsblog.de, 2 luglio 2025 nonché Tigre, Samuel, Africa’s Advisory Opinion Request: Taking Climate Justice to the Continent’s Highest Court, 7 maggio 2025, liberamente accessibile nella pagina Climate Law. A Sabin Center Blog.
[46] In senso conforme, i rilievi di Tigre, op. cit., 625-627; 686.
[47] Rodríguez-Garavito, Climate Change on Trial, cit., 16, dove si rileva che «at least 164 countries have recognized a legally binding right to a healthy environment in constitutions, legislation, and treaties, and only 32 have not», richiamando i dati riportati nello studio di Boyd, Catalyst for Change: Evaluating Forty Years of Experience in Implementing the Right to a Healthy Environment, in Knox e Pejan(a cura di), The Human Right to a Healthy Environment, Cambridge University Press, 2018, 17-41. Per completezza, si ricorda che, a livello unionale, la Carta sociale europea include il diritto ad un ambiente salubre. Nel 1988, inoltre, la Commissione economica europea delle Nazioni Unite ha adottato la cosiddetta Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale in cui le citate prerogative devono essere garantite «in order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being».
[48] Cfr. altresì l’art. 28 della Dichiarazione dei diritti umani dell’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) del 2012. Proseguendo, nel 1988, la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha adottato la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale in cui le citate prerogative devono essere garantite «in order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being». Inoltre, questo compare all’art. 24, par. 2, lett. c) della Convenzione onusiana sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, laddove si afferma il dovere degli Stati di «lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale».
Per completezza, relativamente ad una ricostruzione del quadro della normativa unionale in materia di ambiente, sia consentito il rinvio a Cornacchia, Diritto penale dell’ambiente. Diritto penale d’impresa e reati ecologici, cit., 10 ss.
[49] OAS, Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights (adopted 17 November 1988, entered into force 16 November 1999), OAS Treaty Series No 69.
[50] La richiesta di opinione consultiva era stata formulata dalla Repubblica della Colombia (e, nello specifico, aveva ad oggetto alcuni quesiti afferenti al contenuto degli obblighi degli Stati in materia ambientale discendenti dalla Convenzione interamericana). In particolare, questi venivano associati al combinato disposto tra gli articoli 4 (diritto alla vita) e 5 (diritto all’integrità personale) e i precedenti artt. 1 e 2, che contengono disposizioni a carattere generale afferenti alla necessità che gli Stati si impegnino a rispettare e garantire in modo effettivo i diritti annoverati nel testo convenzionale de quo. Per un approfondimento sull’Opinión Consultiva OC-23/17 (Medio ambiente y derechos humanos), sia consentito il rinvio a: Campbell-Duruflé, Atapattu, The Inter-American Court’s Environment and Human Rights Advisory Opinion: Implications for International Climate Law, in Climate Law, 2018, 8(3-4), 321; Scovazzi, La Corte interamericana dei diritti umani svolge una trattazione sistematica del diritto umano a un ambiente sano, in RGA, 2019, 4, 714 s.; Mejía-Lemos, The Protection of the Environment through International Human Rights Litigation: Taking Stock of Challenges and Opportunities in the Inter-American System, in Hum. Rts. L. Rev., 2022, 22, 1-16 (spec. 8).
[51] Cfr. Bagni, Alcuni caratteri peculiari del contenzioso climatico in America latina, in DPCE, 2024, 4, 1001. L’art. 26 C.a.d.u., infatti, contiene una clausola aperta che consente di riconoscere diritti economici, sociali e culturali annoverati nell’ambito della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell’uomo ovvero di altri documenti della stessa natura (tra cui, appunto, è stato fatto rientrare il Protocollo di San Salvador (Opinión Consultiva OC-23/17, cit., §§ 56-59)). Pertanto, i giudici sovranazionali, superando l’assenza di un esplicito riferimento al diritto ad un ambiente salubre nella Convenzione – che, fino a quel momento, aveva implicato che se ne potesse garantire una tutela solo “indiretta”, subordinata alla violazione di altre prerogative individuali espressamente protette –, arrivano ad affermare che il diritto in esame è incluso implicitamente tra i diritti economici, sociali e culturali (DESC) protetti dall’articolo 26.
[52] C. interam. dir. um., 6.2.2020, Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, Series C, No. 400. Cfr. Lima, The Protection of the Environment before the Inter-American Court of Human Rights: Recent Developments, in RGA, 2020, 496-521.
[53] C. interam. dir. um., 27.11.2023, Case of La Oroya Population v. Peru, Series C, No. 511.
[54] Sul punto si richiama la riflessione proposta da Mardikian, The Right to a Healthy Environment before the Inter-American Court of Human Rights, in ICLQ, 2023, 72, 945-975.
[55] C. interam. dir. um., Opinión Consultiva OC-23/17 (Medio ambiente y derechos humanos), cit., § 47. Si precisa che il testo in inglese citato è estrapolato dalla traduzione ufficiale del documento, accessibile su www.corteidh.or.cr.
[56] Rimarcando altresì la necessità di riservare una specifica attenzione ai diversi impatti dell’emergenza in oggetto sulle persone che provengono da diverse regioni del mondo ovvero appartengono a determinati gruppi della popolazione; Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile, liberamente accessibile su www.corteidh.or.cr (traduzione nel corpo del testo di chi scrive). Sul punto, Breccia, Cambiamenti climatici e diritti umani: la richiesta di parere di Cile e Colombia alla Corte interamericana dei diritti umani, in OIDU, 2023, 440-448.
[57] Espressione con cui si intende sottolineare che gli effetti negativi del cambiamento climatico interessano in particolare alcune aree del mondo e che, di fatto, queste coincidono con i Paesi che hanno contribuito in modo minore al verificarsi del fenomeno (tra i quali rientrano la totalità degli Stati latinoamericani e caraibici). La prospettiva intersezionale, inoltre, mira ad evidenziare che in un simile contesto ad essere maggiormente colpiti sono i gruppi più vulnerabili della popolazione (donne, minori, popolazione indigena, minoranze etniche…). In argomento, Bagni, op. cit., 1002.
[58] La sollecitazione onusiana è riportata sotto forma di press release nel sito ufficiale delle Nazioni Unite (Council of Europe must recognise the right to a healthy environment, UN experts urge, 5 maggio 2025, liberamente consultabile su www.ohchr.org). Cfr. altresì l’articolo di Frost, Europe ‘lagging’ behind on human rights by not recognising right to healthy environment, experts say, in www.euronews.com, 14 maggio 2025.
[59] Le proposte in materia, infatti, si sono susseguite per decenni. Di recente, si ricorda quella del 2021 (Council of Europe, Combating Inequalities in the Right to a Safe, Healthy and Clean Environment (2021)), recepita dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (con la raccomandazione n. 16139), la quale ha invitato ad un dialogo atto a determinare se un’effettiva protezione in materia ambientale possa essere garantita in modo più efficace tramite un Protocollo ovvero mediante una Convenzione ad hoc. Al contempo, la possibilità che le iniziative in tal senso addivengano ad un risvolto in senso positivo incontra degli ostacoli. Nel testo si è fatto riferimento ai rilievi annoverati all’opinione parzialmente dissenziente del giudice Eicke a margine della sentenza “KlimaSeniorinnen”; egli, nello specifico, sottolinea che storicamente una delle ragioni del fallimento dei numerosi tentativi finalizzati a revisionare il testo convenzionale allo scopo di introdurvi una tutela diretta della materia ambientale è nientedimeno che l’assenza di una comune volontà degli Stati parti di vincolarsi a rispettare un’obbligazione il cui contenuto è (percepito come) troppo indeterminato (cfr. sul punto Gallarati, op.cit., 1464).
[60] Il primo Special Rapporteur on the Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment delle Nazioni Unite, il cui mandato, iniziato nel 2012, è terminato nel 2018 (v. Knox, Constructing the Human Right to a Healthy Environment, in Ann. Rev. L. & Soc. Sci., 2020, 16, 79-95).
[61] Rodríguez-Garavito, Climatizing Human Rights: Economic and Social Rights for the Anthropocene, in Langford e Young, The Oxford Handbook of Economic and Social Rights, Oxford University Press, 2022 (online ed. Oxford Academic).
[62] Limitandosi a ricordare che la prima elaborazione della dottrina delle positive obligations è avvenuta nella sentenza pronunciata Marckx c. Belgio del 13 giugno 1979 (ric. n. 6833/74) si rinvia, per un’analitica ricostruzione della materia, a Manes, Alcune chiavi di lettura del sistema convenzionale di tutela dei diritti umani e della giurisprudenza della Corte EDU, in Manes, Caianiello, Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi, Giappichelli, 2020, 167 ss. e a Mowbray, The Development of Positive Obligatons on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart, 2004. Cfr. altresì Viganò, Obblighi convenzionali di tutela penale?, in Manes e Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, 2011, 243 ss. e Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Edizioni ETS, 2009, 167 ss.
[63] C. eur. dir. uomo, 28.10.1998, Osman c. Regno Unito, par. 116 e, con specifico riferimento alla materia ambientale, va senz’altro menzionato il leading case C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 30.11.2004, Öneryıldız c. Turchia. Più di recente, si richiamano le pronunce C. eur. dir. uomo, 14.7.2014, Brincat et al. c. Malta (nella quale si è riscontrata la violazione degli artt. 2 e 8 C.e.d.u.) e C. eur. dir. uomo, 30.1.2025, Cannavacciuolo et al. c. Italia, in cui lo Stato italiano è stato condannato per violazione dell’art. 2 C.e.d.u. con riferimento all’omessa adozione di misure, preventive e repressive, finalizzate a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che da decenni affligge la cosiddetta Terra dei Fuochi, un’ampia area di territorio situata nella Regione Campania (per un commento alla pronuncia, Zirulia, Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza, in www.sistemapenale.it, 14 febbraio 2025).
[64] Con riferimento all’evoluzione della “giurisprudenza ambientale” della Corte di Strasburgo, la prima tappa di tale percorso si è concretizzata già a partire dagli anni Novanta, e si è caratterizzata perché la tutela dell’ambiente è stata affermata attraverso l’impiego della tecnica “par ricochet” (C. eur. dir. uomo, 21.2.1990, Powell e Rayner c. Regno Unito). Una svolta significativa si è registrata nello stesso decennio; a pochi anni di distanza dalla pronuncia appena menzionata (C. eur. dir. uomo,19.12.1994, López Ostra c. Spagna e C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 19.2.1998, Guerra et al. c. Italia), infatti, la Corte, ha ricostruito il diritto de quo non più focalizzandosi sulla tutela del “domicilio” – che era stato interpretato come sfera rilevante della sicurezza e del benessere personale – ma ha affermato la necessità di traslare il ragionamento sul piano della garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, arrivando a postulare l’esistenza di un diritto individuale ad un ambiente salubre, esente da inquinamento e rispettoso della salute, e richiamando la dottrina delle obbligazioni positive. Sul punto, Esposito, Danno ambientale e diritti umani, in www.penaleconteporaneo.it, 12 novembre 2012, 3 ss. Tra le pronunce più recenti in cui si è riscontrata la violazione dell’art. 8, si ricordano i due casi italiani C. eur. dir. uomo, 24.1.2019, Cordella et al. c. Italia e C. eur. dir. uomo, 5.5.2022, Ardimento et al. c. Italia.
[65] In argomento, Manca, La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva, Riflessioni sulla teoria degli obblighi convenzionali di tutela, in DPC. Riv. trim., 2018, 1, 259 ss. e Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, cit., 27 s.
[66] Cfr. Mazzanti, op. cit., 3 ss., a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, nonché Cornacchia, Diritto penale dell’ambiente. Diritto penale d’impresa e reati ecologici, cit., 8 ss., dove si rinviene un riferimento alla pronuncia C. eur. dir. uomo, 10.1.2012, Di Sarno c. Italia, quale esempio dell’orientamento, nella giurisprudenza sovranazionale, in cui si può evincere una definizione specifica del contenuto del diritto ad un ambiente salubre.
[67] A ben vedere il principio di precauzione in materia ambientale come elaborato dal contesto internazionale sta divenendo una vera e propria “corner-stone” nella giurisprudenza sul cambiamento climatico (anche domestica); cfr. Wewerinke-Singh, Climate Protection Obligations under the European Convention on Human Rights: The KlimaSeniorinnen Judgment, in EuConst, 2025, 21(2), 356-374 e, già prima, Id., Preventing Climate Harm: The Role of Rights-Based Litigation, in Wis. Int’l L.J., 2023, 40(2), 245 e Knox, Constructing the Human Right to a Healthy Environment, in Ann. Rev. L. & Soc. Sci., 2020, 16, 79. Per completezza, sulle applicazioni del principio di precauzione in ambito penale, e, in specie, nel suo impiego nel contesto dell’accertamento della responsabilità per colpa, si veda, per tutti, Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Crim, 2006, 227 ss.
[68] State of the Netherlands v Urgenda Foundation, cit.; per un commento alla decisione de qua, Ramotti, La tutela dell’ambiente e delle generazioni future: il caso Urgenda, in RTDPub, 2024, 3, 749 ss.;Bakes, van derVeen, Urgenda: the Final Judgment of the Dutch Supreme Court, in J. Eur. Environ. Plan. Law., 2020, 17, 307 ss.;Meguro, State of the Netherlands v. Urgenda Foundation, in AJIL, 2020, 114(4), 729-735; Guarna Assanti, Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda, in www.federalismi.it, 2021, 17, 66 ss. Sulla diversità di approccio seguito dalle Corti inglesi, che si contrappone al “successo” del “modello Urgenda” nei contenziosi climatici nell’Europa continentale, si veda Lattanzi, Il contenzioso climatico dinanzi alle corti inglesi: un’alternativa efficace al modello Urgenda?, in DPCE, 2024, 4, 1017 ss. (cfr. inoltre nt. 28).
[69] In tal senso, Wewerinke-Singh, Climate Protection Obligations, cit., 1-3, a cui si rimanda anche per una completa disamina della pronuncia.
[70] La letteratura, nazionale e internazionale, che ha analizzato la decisione è assai vasta. Tra i primi commenti, si richiama quello di Tigre, Bönnemann, The Transformation of European Climate Change Litigation: Introduction to the Blog Symposium, in verfassungsblog.de, 9 aprile 2024.
[71] Espressione ripresa da Gentile, Giurisdizione extraterritoriale e status di vittima nella triade climatica della Corte di Strasburgo, in QCost, 2024, 3, 748 ss.
[72] C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 9.4.2024, Duarte Agostinho et al. c. Portogallo e altri 32 Stati. Il ricorso era stato presentato da sei giovani portoghesi e non è stato ritenuto ammissibile sia per via di profili legati alla competenza extraterritoriale della Corte (ritenuta mancante con riguardo a tutti gli ordinamenti chiamati in causa, ad eccezione del solo Portogallo) sia perché i ricorrenti non avevano esperito tutti i rimedi giurisdizionali interni prima di rivolgersi a Strasburgo. Per un commento alla decisione v. Ollino, Qualche riflessione sul caso Duarte Agostinho e sulla nozione di giurisdizione come ‘controllo sull’esercizio dei diritti umani’, in Dir. um. e dir. int., 2024, 2, 401-418.
[73] C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 9.4.2024, Carême c. Francia. In questo caso, la Grande Camera ha rilevato la non ammissibilità a causa della impossibilità di riconoscere lo status di vittima al ricorrente, che lo aveva presentato sia in quanto privato cittadino che come sindaco della cittadina di Grande-Synthe, insieme al Comune di Grande-Synthe stesso (una località situata nella regione di Dunkerque e inclusa in un’area ritenuta a grave rischio inondazioni).
[74] Come si evince dal già dibattito dottrinale, che le ha accompagnate, su Verfassungsblog (cfr. le introduzioni di Bönnemann, Tigre, The Transformation of European Climate Change Litigation: Introduction to the Blog Symposium e Arntz, Krommendijk, Historic and Unprecedented: Climate Justice in Strasbourg, entrambi pubblicati il 9 aprile 2024).
[75] La Corte, infatti, rileva che nel contesto del cambiamento climatico si riscontra tanto l’assenza di una fonte di danno singola o sufficientemente determinata, poiché le emissioni di gas serra sono riconducibili ad una molteplicità di fonti («GHG emissions arise from a multitude of sources»), quanto, sul piano degli effetti, che questi sono comportati dal raggiungimento di determinati livelli raggiunti a causa della combinazione di una pluralità di emissioni («[…] from aggregate levels of such emissions»). I giudici di Strasburgo, inoltre, osservano che le singole emissioni di gas serra possono essere non dannose se si assestano su un livello di concentrazione ordinaria e che le conseguenze pregiudizievoli derivano piuttosto da una «complex chain of effects». Si registrano inoltre i profili di specificità che attengono sia al fatto che il fenomeno analizzato non può considerarsi adottando una prospettiva “locale”, ma necessariamente globale, quanto a quello che le emissioni rilevanti, diversamente, ad esempio da quelle inquinanti, sono «complex and more unpredictable in terms of time and place». Da ultimo, si sottolinea che le emissioni non derivano solamente da specifiche attività che potrebbero essere considerate “pericolose”, ma che, al contrario, «the major sources of GHG emissions are in fields such as industry, energy, transport, housing, construction and agriculture, and thus arise in the context of basic activities in human societies» (§ 418 della sentenza in commento).
[76] Sartoretti, La climate change litigation “sbarca” a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU, in DPCE online, 2024, 2, 6.
[77] A ben vedere, il ricorso era stato presentato sia in relazione all’art. 8 che rispetto all’art. 2, oltre che con riguardo all’art. 6 C.e.d.u. La Corte, tuttavia, ha ravvisato oltre alla violazione dell’ultima disposizione menzionata, solamente quella derivante dal mancato rispetto delle obbligazioni positive che discendono dall’art. 8.
[78] Nello specifico, la Corte nel ravvisare la responsabilità dello Stato svizzero ha fatto riferimento sia alla “fair share doctrine” sia al c.d. carbon budget approach. Nel ribadire, quindi, che ogni Stato ha un’obbligazione derivante dalla Convenzione di attivarsi nel contrasto al cambiamento climatico, l’inadempienza dello Stato è emersa rilevata la presenza di lacune nella creazione di un piano di regolamentazione nazionale in materia, nonché nella mancata quantificazione, da parte delle autorità svizzere, delle limitazioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra.
[79] Pisillo Mazzeschi, Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo, in Dir. um. e dir. int., 2024, 2, 390 s.
[80] Tigre, Bönnemann, Silverman-Roati, The Inter-American Court of Human Rights’ AdvisoryOpinion on the Climate Emergency. A Blueprint for Rights-Based Climate Action, in verfassungsblog.de, 3 luglio 2025.
[81] Kahl, Rodríguez Orúe, Protecting Rights in the Anthropocene: How the Inter‑American Court’s Right to a Healthy Climate Pushes the Boundaries of Human Rights Law, in Sabin Center’s Climate Law Blog (blogs.law.columbia.edu), 22 luglio 2025.
[82] Il testo della petizione (Watt-Cloutier et al, Petition to the Commission seeking relief from human rights violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States, 7 dicembre 2005) nonché la risposta della Commissione interamericana dei diritti umani del 16 novembre 2006 sono liberamente accessibili sul database climatecasechart.com.
[83] In senso conforme, Cerulli, Antropocentrismo vs ecocentrismo nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, in Dir. um. e dir. int., 2023, 2, 268; 278 ss., che si richiama altresì per una disamina delle positive obligations derivanti dal diritto ad un ambiente salubre. Sul tema dell’antropocentrismo e dell’ecocentrismo nell’ambito della tutela dell’ambiente v. Luther, Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in PD, 1989, 673 ss.
[84] Ibidem (spec. 268 s., a cui si rinvia anche per una panoramica sugli orientamenti della Corte). La prima sentenza in cui la Corte ha operato una tutela indiretta dell’ambiente, per il tramite di un’interpretazione dinamica ed evolutiva degli altri diritti umani garantiti a livello convenzionale, è il caso C. interam. dir. umani, 31.8.2001, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Serie C No 79 (in cui si è ravvisata la violazione dell’art. 21 C.a.d.u., afferente al diritto di proprietà, con riferimento alla violazione dei diritti delle popolazioni indigene sul territorio in cui erano insediate, danneggiato dalle opere di disboscamento condotte da una compagnia privata).
[85] In tal senso, Knox, Constructing the Right to a Healthy Environment, cit., 95.
[86] Cfr. C. interam. dir. umani, Opinión Consultiva OC-23/17 (Medio ambiente y derechos humanos), cit. §§47 e 56-59 (cfr. C. interam. dir. umani, 6.2.2020, Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, cit., § 202 s.). In dottrina, Rocha, Sampaio, Climate change before the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparing possible avenues before human rights bodies, in RECIEL, 2022, 281; Tigre, Urzola, The 2017 Inter-American Court’s Advisory Opinion: Changing the Paradigm for International Environmental Law in the Anthropocene, in JHRE, 2021, spec. 24 e 44 e de Vílchez, Savaresi, The Right to a Healthy Environment and Climate Litigation: A Game Changer?, in YIEL, 2023, 3-19.
[87] Rocha, Sampaio, op. cit., 282.
[88] Già nel 2024, stante la richiesta pendente di opinione consultiva, alcuni Autori avevano evidenziato che su tali basi si sarebbe giunti ad affermare l’autonomia del diritto al clima, pur non negandone la derivazione dal diritto umano ad un ambiente salubre (Kahl, Rodríguez Orúe, Upgrading Environmental Rights. La Oroya and its Significance for a Safer Climate, in verfassungsblog.de, 16 maggio 2024). Si deve inoltre rilevare, che, nel 2021, la Commissione interamericana, nella risoluzione Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations, aveva rilevato la presenza dell’obbligo per gli Stati «to cooperate in good faith in order to prevent pollution of the planet, which entails reducing their emissions to ensure a safe climate that enables the exercise of rights» (§ 11), identificando quindi il clima come un interesse scisso rispetto all’ambiente.
[89] Per completezza, si deve segnalare che, già dal 2019, il right to a safe climate aveva trovato un riconoscimento anche nel contesto delle Nazioni Unite nel rapporto dello Special Rapporteur on the Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment (UN. Human Rights Council. Special Rapporteur on the Human Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment, Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 15 luglio 2019, A/74/161).
[90] Cfr., sul punto, Gehring, Jus Cogens and the Climate Crisis: The IACtHR’s Landmark Climate Emergency Advisory Opinion and its Jus Cogens Verdict, in Sabin Center’s Climate Law Blog (blogs.law.columbia.edu), 16 luglio 2025, il quale peraltro evidenzia anche l’impatto divisivo della scelta della Corte rispetto alle opinioni in dottrina. A ben vedere, anche all’interno della Corte si registrano tre opinioni dissenzienti rispetto alla sua affermazione, tra cui anche quella dello stesso Presidente.
[91] Questo ha coinvolto non solo i governi degli Stati, ma anche la società civile, il mondo accademico e i movimenti sociali, al punto che possono registrarsi un totale di 263 interventi scritti e 613 attori, tra cui nove Stati, i quali sono stati tutti discussi in udienze pubbliche tenutesi a Bridgetown, Brasilia e Manaus (alla presenza di 183 delegazioni).
[92] Quanto al terzo gruppo di obblighi, la Corte ha invitato gli Stati ad adottare un approccio intersezionale nell’ambito della determinazione della governance climatica, oltre ad individuare i gruppi che sono da considerarsi vulnerabili e quindi meritevoli di una protezione rafforzata (§§ 595-596).
[93] Si evidenzia, inoltre, che il documento è suddiviso in due parti: la prima afferisce ad una ricostruzione analitica del contesto del cambiamento climatico e i suoi effetti e la seconda è invece è dedicata alla risposta ai tre gruppi di quesiti, come riformulati dalla Corte.
[94] Relativamente agli obblighi procedurali (§§ 458 ss.), vengono in rilievo il diritto all’accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica e all’accesso alla giustizia. Tra le principali novità che meritano menzione si segnala innanzitutto che la Corte afferma una portata estensiva del locus standi nei contenziosi relativi al cambiamento climatico, rilevando che le vittime devono vedersi garantito il diritto di accedere alla giustizia anche nei casi in cui siano residenti fuori dal territorio responsabile dei danni. Anche se non vengono richiamati gli obblighi extraterritoriali, di fatto si arriva ad affermare che è sufficiente che si dimostri la presenza di un nesso causale tra la condotta di uno Stato e un danno transfrontaliero per far sì che il diritto di accesso alla giustizia sia garantito anche al di fuori dei confini nazionali (§§ 550-551). Contra, le conclusioni della C. eur. dir. uomo in Duarte Agostinho, cit. Proseguendo, si segnala che la Corte dedica particolare attenzione ai contenuti del diritto ad un rimedio effettivo (art. 25 C.a.d.u.), postulando che la scelta delle singole misure riparatorie dovrà essere effettuata tenendo conto della natura del danno, dei bisogni delle comunità vulnerabili e dell’urgenza di recupero degli ecosistemi dedicata al diritto ad un rimedio effettivo §§ 556-559. Infine, rispetto al diritto all’informazione, i giudici sovranazionali attribuiscono un particolare rilievo al diritto alla scienza, postulando che gli Stati devono garantire che gli individui e le comunità possano accedere alle migliori conoscenze scientifiche disponibili e rilevando che sono tenuti a diffondere e produrre dati scientifici affidabili, accessibili e culturalmente rilevanti (§§ 471-487).
[95] La Corte, infatti, considera l’ambiente come composto da «inextricably interrelated elements and systems» e rileva che la protezione di ciascuno di essi contribuisce a far sì che sia garantito l’equilibrio che consente la sopravvivenza, presente e futura, dei viventi. Pertanto, la tutela del diritto ad un ambiente salubre, nella sua dimensione individuale e collettiva, implica che è necessario garantirlo sia nel suo insieme che con riferimento ai diversi sistemi ed elementi che lo compongono (§ 298) e, tra questi, rientra il sistema climatico.
[96] Non potendo per esigenze di spazio soffermarsi su un’articolata disamina delle singole misure, oltre a rinviare al testo della opinione consultiva, si richiama altresì il contributo di Boyd, The Right to a Healthy Environment as a Catalyst for Urgent and Ambitious Climate Action at the IACtHR, in Sabin Center’s Climate Law Blog (blogs.law.columbia.edu), 15 luglio 2025.
[97] In linea con l’approccio della Corte europea, dunque, la Corte interamericana dei diritti umani afferma che tutti gli Stati devono cooperare per porre fine a condotte che violano la tutela di un ambiente sano (§ 294; cfr. inoltre i §§ 325-328 sull’attuazione del principio di responsabilità comuni ma differenziate).
[98] V. il § 8 dell’opinione consultiva in commento: «[b]y virtue of the principle of effectiveness, the peremptory prohibition of anthropogenic conduct that may irreversibly affect the interdependence and vital balance of the common ecosystem that makes life possible for species constitutes a norm of jus cogens».
[99] Cfr. § 316: «the promotion by States […] of legal concepts and protection mechanisms […] which transcend the traditional anthropocentric approach and recognize Nature and its components – including the climate system – as entities entitled to autonomous legal protection, strengthens the State response to the challenges posed by the climate emergency».
[100] Sul punto si richiamano le condivisibili considerazioni di Festinese, op.cit., 17 s., la quale si sofferma altresì su una disamina delle diverse definizioni scientifiche del concetto di clima (nell’ambito delle quali, peraltro, si registrano diversità di vedute) (ivi, 3 ss.).
[101] Cfr. Castronuovo, La protezione penale dell’ambiente: tra evoluzione normativa e giurisprudenza creativa, in AP (web), 2025, 2, 1 ss.
[102] Satzger, von Maltitz, op. cit., 4. Gli Autori, inoltre, evidenziano come sia difficilmente dimostrabile che un comportamento individuale concreto sia la conditio sine qua non di danni determinati dal cambiamento climatico, attese le problematiche riscontrabili sul piano dalla concreta applicabilità dei criteri alla base della teoria dell’attribuzione causale (lett.: «Denn dass ein ganz konkretes individuelles Verhalten conditio-sine-qua-non für bestimmte Klimafolgeschäden wird, lässt sich schwer nachweisen und dass– in den Kategorien der normativen (objektiven) Zurechnung– sich diese Folgeschäden auch noch als das„Werk“eines konkreten Einzelnen darstellen, erscheint im Rahmen der klassischen Zurechnungslehre kaum begründbar»).
[103] Ibidem. E, in senso conforme, Nieto Martín, op. cit., 51 ss.
[104] Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil4, I, C.H. Beck, 2006, 16 ss.; cfr. altresì la riflessione di Romano, La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico, in Crim, 2011, 33 ss.
[105] Il quale, quindi, non arriva a postulare una tutela dei diritti della Natura – in un’ottica in cui dovrebbero prevalere, se in contrasto, con quelli dell’uomo – dalla quale deriverebbe peraltro un rischio di “eticizzazione del diritto penale”.
[106] Prittwitz, Tiedeken, op.cit., 59 ss.
[107] Hirsch, Klimastrafrecht und materieller Unrechtsbegriff Probleme einer liberalen Strafrechtsbegründung angesichts der Herausforderungen des Klimawandels, in Satzger e von Maltitz (a cura di), Klimastrafrecht. Die Rolle von Verbots- und Sanktionsnormen im Klimaschutz, cit., 334.
[108] Conformemente, Kaiafa-Gbandi, Strafrecht und Klimawandel: Macht die Klimakrise die Anerkennung eines neuen Rechtsguts notwendig?, in Satzger e von Maltitz (a cura di), Klimastrafrecht. Die Rolle von Verbots- und Sanktionsnormen im Klimaschutz, cit., 45 s., la quale evidenzia quanto segue: «Man sollte allerdings die Schwierigkeiten nicht außer Acht lassen, die ein Rechtsgut globaler» (lett.: tuttavia, non si dovrebbero ignorare le criticità che un bene giuridico di natura globale comporta con riguardo alle esigenze di certezza del diritto penale). Inoltre, l’Autrice prosegue sottolineando quanto si è evidenziato nel corpo del testo: «Eine globale Belastung wird im Fall der Atmosphäre nur langfristig und unter der Bedingung erreicht, dass andere Parameter, die ergänzend in die eine oder in die andere» (ossia che un impatto “globale” si verifica solo sul lungo periodo ed è condizionato dall’interazione sinergica con altri parametri).
[109] Cfr. Mantovani, L’esercizio di un’attività non autorizzata. Profili penali, Giappichelli, 2003, 13 s.
[110] Nella dottrina italiana con riferimento alle criticità dei reati di accumulo in materia ambientale, Catenacci, I reati ambientali e il principio di offensività, in RQDA, 2010, 54 ss. e Bernasconi, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Edizioni ETS, 2008, 147 ss. Cfr. altresì Cornacchia, Inquinamento ambientale, in Cornacchia e Pisani (dir.), Il nuovo diritto penale dell’ambiente, Zanichelli, 2018, 95 ss.
[111] Per una disamina in materia, cfr. Festinese, op. cit., 12 ss.
[112] Il legame di “accessorietà” rispetto al diritto amministrativo è infatti riscontrabile in larga parte delle contravvenzioni presenti nel d.lgs. n. 152/2006 (c.d. “codice dell’ambiente”), atteso che risultano poste a presidio delle funzioni amministrative di controllo sulle immissioni pericolose per l’aria, le acque e il suolo, riferendosi, per lo più, al momento autorizzativo ovvero afferendo al superamento di limiti tabellari delle sostanze inquinanti.
[113] Cfr. Nieto Martín, op. cit., 9 s.
[114] Sul punto, Burchard, Schmidt, Climate Crimes – A Critique, in Normative Orders Working Paper (normativeorders.net), 2023, 1, 16, i quali sottolineano che: «If designed as accessorial to non-criminal laws and norms, climate crimes are severely blunted. And even if designed as primary, they tempt us into losing sight of more effective (mind: not necessarily less intrusive) alternatives, be they scalpels or maces». Pertanto, se l’accessorietà rispetto al diritto amministrativo riduce in re ipsa il peso da attribuirsi all’intervento del penale, gli Autori rilevano che anche nelle impostazioni dottrinarie che mirano a superarla – cfr. Satzger, Umwelt- und Klimastrafrecht in Europa – die mögliche Rolle des Strafrechts angesichts des „Green Deal“ der Europäischen Union, in Engelhart, Kudlich e Vogel (a cura di), Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention: Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag, Duncker & Humblot, 2022, 1278 – persisterebbero profili critici. Infatti, il rischio sarebbe comunque quello di distogliere l’attenzione da altri possibili mezzi di intervento, potenzialmente più efficaci rispetto al penale.
[115] Infra, § 1, nt. 10.
[116] In tal senso, nella dottrina italiana Festinese, op. cit.,18 s. e, nella letteratura tedesca, Kaiafa-Gbandi, op. cit., 41 ss.
[117] Sul punto, ampiamente, Nieto Martín, op. cit., 67 ss.; interessante rilevare che, tra gli obblighi positivi annoverati nella recente opinione consultiva della Corte interamericana del 2025 che si è esaminata, si rinvengono anche quelli rivolti alle imprese, dove viene stabilito uno standard di enanched due diligence (id est: due diligence rafforzata). Sul punto, Jackson, Advancing Corporate Climate Accountability Post the Inter-American Court Advisory Opinion on Human Rights and the Climate Emergency, in www.ejiltalk.org, 21 luglio 2025.
[118] Cfr. Nieto Martín, op. loc. ult. cit., nonché le considerazioni di Cornacchia, Diritto penale dell’ambiente. Diritto penale d’impresa e reati ecologici, cit., 22.
[119] V. Hirsch, op. cit., 135 s. Cfr. altresì Cadoppi, Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione, Esi, 2022, spec. 271 ss.
[120] Recentemente ripercorsi in Poggi d’Angelo, L’offesa scalare all’ambiente: contravvenzioni, eco-delitti, ecocidio. Spunti comparatistici con il nuovo reato di mise en danger ambientale, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 marzo 2023, 9 ss., a cui si rinvia anche per una panoramica sulle criticità connesse a tale approccio; cfr. altresì Gargani, op. cit., 115 ss.
[121] Immagine ripresa dalla riflessione di Consulich, Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente tra diritto dell’Unione e pena nazionale, in www.lalegislazionepenale.eu, 27 luglio 2018, 1 ss.
[122] Cfr. la riflessione della dottrina dinnanzi al riferimento alle generazioni future annoverato nel nuovo art. 9 Cost. Come condivisibilmente osservato, l’interesse inter-generazionale assume il ruolo di parametro informatore del “programma di tutela ambientale”. Pertanto, «più che un bene giuridico in senso stretto, tale profilo della tutela ambientale incarna dunque un valore, una proiezione finalistica, volta a contrassegnare l’azione dei pubblici poteri, considerata nella sua globalità. Del resto, la pressante istanza sociale di responsabilizzazione delle generazioni del presente circa gli effetti nefasti dell’inquinamento sulle condizioni di vita attuali e sulle stesse possibilità di sopravvivenza dell’uomo sulla terra non rappresenta una condizione da sola sufficiente ad attribuire a tale valore la rilevanza di bene meritevole di autonoma protezione penale. Un reato che punisse modalità di lesione alle generazioni future risulterebbe infatti del tutto privo di un sostrato sociale e normativo, adeguatamente determinato e afferrabile. Una serie di elementi palesa l’impossibilità del passaggio dalla sfera valoriale alla dimensione del bene giuridico» (Siracusa, Gli ecoreati al banco di prova dei nuovi artt. 9 e 41 della Costituzione, in RTDPE, 2024. 1-2, 162 s.). Sul punto, si veda altresì De Francesco, Note brevi sulla ‘questione ambientale’. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela, in www.lalegislazionepenale.eu, 30 ottobre 2023, 1 ss.
[123] Cfr. Palavera, Teoria e prassi di un diritto penale del clima. Cinque ragioni per parlarne (e una perché non diventi realtà), in Bondi, Marra e Palavera (a cura di), Diritto penale tra teoria e prassi, Urbino University Press, 2024, 210 ss.
[124] Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926), Libraria ed., 2023, 53.


