C. cost., 17 luglio 2025, n. 109, Amoroso, Presidente, Patroni Griffi, Redattore
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 20 maggio 2025, depositata il 17 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d’ora in poi C.A.M.), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.
Le osservazioni a prima lettura primo evidenziano che la pronuncia additiva della Consulta è di rilevante importanza in quanto risolve una della maggiori criticità dei rapporti tra le informazioni antimafia interdittive e il controllo giudiziario delle imprese, eliminando quello “iato temporale” pregiudizievole tra la conclusione positiva di un percorso di controllo giudiziario e la successiva, e spesso tardiva, rivalutazione prefettizia sull’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa e sanando, così, una discrasia che rischiava di vanificare gli sforzi di bonifica delle imprese.
È utile ricordare che l’art. 34-bis è stato introdotto nel codice antimafia con la legge n. 161 del 2017, che ha istituito il controllo giudiziario, disposto dal giudice della prevenzione o a domanda dell’impresa destinataria dell’interdittiva prevista dall’art.84, comma 4, C.A.M. (il cosiddetto “controllo giudiziario volontario”), come strumento per le imprese esposte a un rischio di infiltrazione mafiosa di natura “occasionale” (ovvero, non strutturale o profondamente radicata). L’obiettivo è quello di permettere a queste imprese di proseguire l’attività economica sotto la supervisione del Tribunale competente per le misure di prevenzione, con l’ausilio di amministratori giudiziari, per attuare un percorso di risanamento e ripristinare la legalità aziendale. La sospensione dell’interdittiva è un elemento essenziale per consentire la continuità dell’impresa che ha proposto domanda, altrimenti impossibile.
Rappresenta la forma più “leggera” di intervento di recupero attuato dallo Stato, poiché, rispetto alla più invasiva ipotesi dell’amministrazione di cui all’art. 34 C.A.M., non determina lo spossessamento dell’impresa ma comporta una mera attività di controllo da parte dell’amministratore nominato dal tribunale (da ultimo cfr. G. Spangher (a cura di) Il Pacchetto sicurezza: tutte le novità, Milano, 2025).
Le cosiddette “interdittive antimafia”, o più precisamente l’informazione antimafia interdittiva, invece, sono invece disciplinate dal Libro del codice antimafia (artt. 82 ss.) e sono provvedimenti amministrativi di natura preventiva, non sanzionatoria, emessi dal Prefetto che mirano a contrastare e prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata (mafia) nell’economia legale al fine di proteggere l’ordine pubblico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e impedire che soggetti o aziende collegati, anche indirettamente, alla criminalità organizzata possano trarre benefici economici da rapporti con la Pubblica Amministrazione o agire indisturbati nel mercato.
La valutazione del prefetto è di tipo probabilistico, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
Questo semplice richiamo alle norme che disciplinano il controllo giudiziario (nel nostro caso, volontario) e l’informativa antimafia interdittiva rendono evidente le possibili interferenze tra la disciplina amministrativa e quella del codice antimafia e la necessità di un loro continuo raccordo.
Del resto, tali possibili interferenze possono operare su piani tra loro diversi ove solo si consideri che è di quasi un mese fa l’ordinanza con cui è stato rimesso alle Sezioni Unite della Corte di legittimità il compito di comporre il contrasto tra chi, nella valutazione dei presupposti per l’ammissione all’istituto del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, CAM, ritiene che la verifica del Tribunale abbia la medesima ampiezza di quella spettante al giudice della prevenzione nel caso in cui la misura sia richiesta dal pubblico ministero o disposta d’ufficio, compreso il vaglio relativo alla sussistenza dell’ infiltrazione mafiosa, e chi ritiene che tale verifica debba necessariamente partire dal presupposto riscontrato dal prefetto e limitarsi alla sola valutazione della occasionalità dell’agevolazione e al giudizio prognostico relativo alla possibilità di recupero dell’impresa ricorrente (Cass. Pen., Sezione VI, 4 luglio 2025, n. 24672; sul punto cfr. G. Amarelli, Controllo giudiziario volontario: aspettando le Sezioni unite, la Corte costituzionale protrae gli effetti sospensivi dell’interdittiva antimafia, in Sist.pen., III, 2025).
Tornando, quindi, al commento della pronuncia della Consulta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia muove dal caso sottoposto al vaglio del TAR Calabria, così schematicamente riassumibile: nel 2020, precisamente nel mese di febbraio, la società ricorrente era stata colpita da un’informazione interdittiva antimafia emessa dal prefetto. Tale provvedimento, una volta divenuto definitivo, aveva precluso la partecipazione a gare d’appalto e la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
La società, quindi, nel tentativo di risanare la propria posizione e riottenere la piena capacità di operare nel mercato, aveva intrapreso un percorso di controllo giudiziario “volontario” ex art. 34-bis del codice antimafia. L’ammissione a questa misura, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 15 luglio 2021, aveva comportato, come previsto da detta norma, la sospensione degli effetti dell’interdittiva originaria. Durante il periodo di controllo, l’impresa aveva potuto riprendere i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, arrivando persino ad aggiudicarsi un rilevante contratto di appalto con ANAS spa.
Tuttavia, sebbene la società, alla scadenza del controllo giudiziario, fissata per il 15 luglio 2024, avesse presentato tempestivamente un’istanza al Prefetto di Reggio Calabria per l’aggiornamento dell’informazione interdittiva e la permanenza nella “white list” – procedimento amministrativo necessaria per attestare l’avvenuta bonifica e il superamento del rischio di infiltrazione -, l’ANAS Spa, a fronte del mancato riscontro prefettizio entro la data di scadenza del controllo giudiziario, prendeva atto della riespansione automatica degli effetti dell’interdittiva originaria e, in data 1° agosto 2024, disponeva la risoluzione del contratto di appalto in essere con la società per effetto della ripristinata sua incapacità a contrarre.
Nonostante l’impugnazione della risoluzione contrattuale, l’impresa otteneva un decreto del Tribunale di Reggio Calabria (13 settembre 2024) che attestava l’esito positivo del controllo giudiziario, riconoscendo l’assenza di presupposti per ulteriori misure ablative; subito dopo, in data 25 ottobre 2024, una nuova interdittiva veniva emessa nei confronti della società e l’ANAS, in data 11 novembre 2024, risolveva nuovamente il contratto di appalto nonostante una seconda ammissione della società al controllo giudiziario (7 marzo 2025).
Il Tribunale amministrativo calabrese, investito della questione a seguito della prima risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante, ha ritenuto di non poter risolvere la questione attraverso una mera interpretazione delle norme vigenti e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del D.lgs. 159/2011 nella parte in cui non prevedeva che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del Codice Antimafia.
Quindi, nel merito, il Tribunale rimettente ha denunciato, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.),un “vero e proprio corto circuito normativo” che frustra la logica stessa della misura del controllo giudiziario (M. Antinucci, Pacchetto sicurezza: tutte le novità (a cura) di G. Spangher, Milano, 2025, 49).
Il ripristino dell’efficacia dell’interdittiva al momento della cessazione del controllo giudiziario con esito positivo, ma prima della definizione da parte del prefetto del riesame dell’attuale pericolo di condizionamento mafioso, frustrerebbe – evidenziano i giudici amministrativi – la finalità «dinamica» di tale misura di prevenzione, individuata nella bonifica dell’impresa da situazioni di agevolazione occasionale della criminalità organizzata.
La sospensione degli effetti dell’interdittiva durante il controllo è funzionale a consentire all’impresa di operare in una forma “assistita” per superare la contaminazione. Permettere che, al termine di questo percorso virtuoso, l’interdizione si riproduca automaticamente, senza attendere la valutazione del prefetto sui risultati ottenuti, è irragionevole e contrario al principio di buon andamento. Ciò è tanto più evidente qualora il riesame prefettizio si concluda favorevolmente, poiché le conseguenze negative subite nel frattempo sarebbero ormai irrimediabili.
Inoltre, dal punto di vista dell’esecuzione di eventuali contratti in essere con la pubblica amministrazione, come nel caso che ci occupa, il corto circuito normativo imporrebbe alle stazioni appaltanti di procedere alla sostituzione dell’impresa danneggiata dalla riespansione degli effetti interdittivi, con notevole aggravio di costi e ritardi nell’esecuzione del contratto.
Quanto, alla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), evidente sarebbe la disparità di trattamento riservato all’impresa che, concluso con successo un percorso di controllo giudiziario, si trova in una situazione deteriore rispetto a quella che, colpita da interdittiva, può beneficiare di una sospensione giurisdizionale (ottenuta ad esempio tramite ricorso cautelare) o è ancora in attesa della prima pronuncia sull’interdittiva. La prima, pur “bonificata”, subirebbe un pregiudizio immediato senza un rimedio effettivo, mentre la seconda potrebbe giovarsi di strumenti di tutela.
Altrettanto evidente è, secondo i giudici amministrativi calabresi, la violazione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva (artt. 24, 111, 113 Cost.). Infatti, la mancanza di uno strumento normativo che prolungasse la sospensione degli effetti dell’interdittiva nel periodo dello iato temporale aveva privato l’impresa di una tutela effettiva e l’impossibilità di paralizzare immediatamente gli effetti pregiudizievoli della riespansione dell’interdittiva, in attesa della decisione prefettizia, aveva compromesso il diritto della società di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi in modo tempestivo ed efficace.
L’interdittiva antimafia, inoltre, con la sua efficacia preclusiva nei confronti dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attività private sottoposte a regime autorizzatorio, incide profondamente sulla capacità economico-produttiva dell’impresa e sull’occupazione. Pertanto, la riespansione automatica degli effetti, dopo un percorso di risanamento positivo, aveva comportato, per la società, un sacrificio ingiustificato e non necessario del diritto al lavoro e della libera iniziativa economica (artt. 4 e 41 Cost).
Sotto altro profilo, poi, il mancato coordinamento tra la fine del controllo giudiziario e l’aggiornamento prefettizio determina una manifesta sproporzione tra la misura adottata (la riespansione dell’interdittiva) e lo scopo di anticipare la tutela dell’economia sana, potendo il fine di prevenzione essere perseguito con soluzioni meno radicali e afflittive. Peraltro, tale difetto di proporzionalità è in palese contrasto anche con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU (tutela dei beni privati e della proprietà), in quanto la norma censurata impone un onere eccessivo alla proprietà privata, non strettamente necessario rispetto al soddisfacimento dell’interesse pubblico da perseguire.
Infine, la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, inclusi quelli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Umanità (CEDU) è altrettanto evidente con riferimento agli artt. 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo), che richiedono che i diritti riconosciuti dalla Convenzione siano tutelati con strumenti adeguati e tempestivi, nonché all’art. 8 (rispetto della vita privata e familiare) e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che, nel caso di specie, mirano alla tutela, rispettivamente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di proprietà.
La soluzione richiesta, quindi, dal giudice è quella di una pronuncia additiva della Consulta per estendere l’effetto sospensivo dell’interdittiva fino alla conclusione del procedimento di riesame da parte del prefetto, colmando così un vuoto normativo che genera irragionevolezza, disparità di trattamento e deficit di tutela giurisdizionale.
La Corte Costituzionale accoglie le censure sollevate dal TAR Calabria e motiva la sua decisione attraverso un’analisi sistemica della normativa, individuandone un’irragionevolezza intrinseca e una violazione di principi costituzionali fondamentali, e il richiamo al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’art. 34-bis, comma 7, CAM, nella versione censurata, andava letto (l’imperfetto, a questo punto, è d’obbligo) nel senso il «provvedimento che dispone […] il controllo giudiziario […] sospende […] gli effetti dell’informazione interdittiva, si ricava anche la norma secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dall’esito) determina la cessazione dell’effetto sospensivo della interdittiva che dal primo era conseguito».
In particolare, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione per irragionevolezza della disciplina e sproporzionata compressione dell’iniziativa economica, mettendo in evidenza il paradosso del sistema: all’impresa è offerta una via di recupero, ma poi quella stessa impresa è ostacolata nel momento in cui dovrebbe consolidare i benefici ottenuti, essendo messa a rischio la sua sopravvivenza dell’impresa con la vanificazione del successo della bonifica.
Trattasi di un sistema irragionevole e contraddittorio che: 1) istituisce una misura innovativa con l’obiettivo di recuperare l’impresa alla legalità; 2) ammette l’impresa a un percorso di risanamento (da uno a tre anni) che ha costi per il privato e per l’amministrazione della giustizia; 3) allo stesso tempo, anche in caso di esito positivo della misura, non impedisce il ripristino immediato degli effetti interdittivi, vanificando spesso i risultati conseguiti; 4) non si preoccupa di eliminare il rischio di generare, per effetto della riespansione degli effetti interdittivi, una crisi economica irreversibile dell’impresa e di determinare un possibile riavvicinamento dell’operatore economico alla criminalità, proprio ciò che l’intervento statale mirava a evitare.
Quindi, accogliendo l’invito per una pronuncia additiva, ancorata peraltro a soluzioni non dissimili adottate per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, comma 4, CAM, la Consulta dichiara, così come evidenziato in apertura del presente commento, l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia (R. Borsari, Le misure interdittive antimafia. Profili penali, in Misure di prevenzione, interdittive antimafia e procedimento, a cura di L. Della Ragione-A. Marandola-A. Zampaglione, Milano, 2022, 733 ss.).
L’intervento della Corte Costituzionale è di grande impatto in quanto colma una lacuna normativa e temporale, portando così a coerenza il sistema; inoltre, valorizza la finalità riabilitativa del controllo giudiziario e garantisce la tutela giurisdizionale e la libertà d’impresa, evitando che l’impresa possa subire conseguenze pregiudizievoli irrimediabili in attesa di una valutazione amministrativa che potrebbe essergli favorevole.
Inoltre, riconduce ad unità i profili di interferenza del giudizio penale con le caratteristiche amministrative dell’interdittiva antimafia nel solco delle importanti pronunce giurisprudenziali (delle sezioni unite della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Edu) che, nel corso di questi ultimi anni, stanno ridisegnando la materia delle misure di prevenzione alla luce delle garanzie sottese al processo penale.
Il controllo giudiziario volontario e gli effetti sospensivi dell’interdittiva antimafia: un indiscutibile self restraint della Consulta nel sistema di prevenzione patrimoniale.
C. cost., 17 luglio 2025, n. 109, Amoroso, Presidente, Patroni Griffi, Redattore
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 109 del 20 maggio 2025, depositata il 17 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d’ora in poi C.A.M.), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.
Le osservazioni a prima lettura primo evidenziano che la pronuncia additiva della Consulta è di rilevante importanza in quanto risolve una della maggiori criticità dei rapporti tra le informazioni antimafia interdittive e il controllo giudiziario delle imprese, eliminando quello “iato temporale” pregiudizievole tra la conclusione positiva di un percorso di controllo giudiziario e la successiva, e spesso tardiva, rivalutazione prefettizia sull’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa e sanando, così, una discrasia che rischiava di vanificare gli sforzi di bonifica delle imprese.
È utile ricordare che l’art. 34-bis è stato introdotto nel codice antimafia con la legge n. 161 del 2017, che ha istituito il controllo giudiziario, disposto dal giudice della prevenzione o a domanda dell’impresa destinataria dell’interdittiva prevista dall’art.84, comma 4, C.A.M. (il cosiddetto “controllo giudiziario volontario”), come strumento per le imprese esposte a un rischio di infiltrazione mafiosa di natura “occasionale” (ovvero, non strutturale o profondamente radicata). L’obiettivo è quello di permettere a queste imprese di proseguire l’attività economica sotto la supervisione del Tribunale competente per le misure di prevenzione, con l’ausilio di amministratori giudiziari, per attuare un percorso di risanamento e ripristinare la legalità aziendale. La sospensione dell’interdittiva è un elemento essenziale per consentire la continuità dell’impresa che ha proposto domanda, altrimenti impossibile.
Rappresenta la forma più “leggera” di intervento di recupero attuato dallo Stato, poiché, rispetto alla più invasiva ipotesi dell’amministrazione di cui all’art. 34 C.A.M., non determina lo spossessamento dell’impresa ma comporta una mera attività di controllo da parte dell’amministratore nominato dal tribunale (da ultimo cfr. G. Spangher (a cura di) Il Pacchetto sicurezza: tutte le novità, Milano, 2025).
Le cosiddette “interdittive antimafia”, o più precisamente l’informazione antimafia interdittiva, invece, sono invece disciplinate dal Libro del codice antimafia (artt. 82 ss.) e sono provvedimenti amministrativi di natura preventiva, non sanzionatoria, emessi dal Prefetto che mirano a contrastare e prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata (mafia) nell’economia legale al fine di proteggere l’ordine pubblico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e impedire che soggetti o aziende collegati, anche indirettamente, alla criminalità organizzata possano trarre benefici economici da rapporti con la Pubblica Amministrazione o agire indisturbati nel mercato.
La valutazione del prefetto è di tipo probabilistico, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
Questo semplice richiamo alle norme che disciplinano il controllo giudiziario (nel nostro caso, volontario) e l’informativa antimafia interdittiva rendono evidente le possibili interferenze tra la disciplina amministrativa e quella del codice antimafia e la necessità di un loro continuo raccordo.
Del resto, tali possibili interferenze possono operare su piani tra loro diversi ove solo si consideri che è di quasi un mese fa l’ordinanza con cui è stato rimesso alle Sezioni Unite della Corte di legittimità il compito di comporre il contrasto tra chi, nella valutazione dei presupposti per l’ammissione all’istituto del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, CAM, ritiene che la verifica del Tribunale abbia la medesima ampiezza di quella spettante al giudice della prevenzione nel caso in cui la misura sia richiesta dal pubblico ministero o disposta d’ufficio, compreso il vaglio relativo alla sussistenza dell’ infiltrazione mafiosa, e chi ritiene che tale verifica debba necessariamente partire dal presupposto riscontrato dal prefetto e limitarsi alla sola valutazione della occasionalità dell’agevolazione e al giudizio prognostico relativo alla possibilità di recupero dell’impresa ricorrente (Cass. Pen., Sezione VI, 4 luglio 2025, n. 24672; sul punto cfr. G. Amarelli, Controllo giudiziario volontario: aspettando le Sezioni unite, la Corte costituzionale protrae gli effetti sospensivi dell’interdittiva antimafia, in Sist.pen., III, 2025).
Tornando, quindi, al commento della pronuncia della Consulta, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia muove dal caso sottoposto al vaglio del TAR Calabria, così schematicamente riassumibile: nel 2020, precisamente nel mese di febbraio, la società ricorrente era stata colpita da un’informazione interdittiva antimafia emessa dal prefetto. Tale provvedimento, una volta divenuto definitivo, aveva precluso la partecipazione a gare d’appalto e la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
La società, quindi, nel tentativo di risanare la propria posizione e riottenere la piena capacità di operare nel mercato, aveva intrapreso un percorso di controllo giudiziario “volontario” ex art. 34-bis del codice antimafia. L’ammissione a questa misura, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 15 luglio 2021, aveva comportato, come previsto da detta norma, la sospensione degli effetti dell’interdittiva originaria. Durante il periodo di controllo, l’impresa aveva potuto riprendere i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, arrivando persino ad aggiudicarsi un rilevante contratto di appalto con ANAS spa.
Tuttavia, sebbene la società, alla scadenza del controllo giudiziario, fissata per il 15 luglio 2024, avesse presentato tempestivamente un’istanza al Prefetto di Reggio Calabria per l’aggiornamento dell’informazione interdittiva e la permanenza nella “white list” – procedimento amministrativo necessaria per attestare l’avvenuta bonifica e il superamento del rischio di infiltrazione -, l’ANAS Spa, a fronte del mancato riscontro prefettizio entro la data di scadenza del controllo giudiziario, prendeva atto della riespansione automatica degli effetti dell’interdittiva originaria e, in data 1° agosto 2024, disponeva la risoluzione del contratto di appalto in essere con la società per effetto della ripristinata sua incapacità a contrarre.
Nonostante l’impugnazione della risoluzione contrattuale, l’impresa otteneva un decreto del Tribunale di Reggio Calabria (13 settembre 2024) che attestava l’esito positivo del controllo giudiziario, riconoscendo l’assenza di presupposti per ulteriori misure ablative; subito dopo, in data 25 ottobre 2024, una nuova interdittiva veniva emessa nei confronti della società e l’ANAS, in data 11 novembre 2024, risolveva nuovamente il contratto di appalto nonostante una seconda ammissione della società al controllo giudiziario (7 marzo 2025).
Il Tribunale amministrativo calabrese, investito della questione a seguito della prima risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante, ha ritenuto di non poter risolvere la questione attraverso una mera interpretazione delle norme vigenti e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del D.lgs. 159/2011 nella parte in cui non prevedeva che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del Codice Antimafia.
Quindi, nel merito, il Tribunale rimettente ha denunciato, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.),un “vero e proprio corto circuito normativo” che frustra la logica stessa della misura del controllo giudiziario (M. Antinucci, Pacchetto sicurezza: tutte le novità (a cura) di G. Spangher, Milano, 2025, 49).
Il ripristino dell’efficacia dell’interdittiva al momento della cessazione del controllo giudiziario con esito positivo, ma prima della definizione da parte del prefetto del riesame dell’attuale pericolo di condizionamento mafioso, frustrerebbe – evidenziano i giudici amministrativi – la finalità «dinamica» di tale misura di prevenzione, individuata nella bonifica dell’impresa da situazioni di agevolazione occasionale della criminalità organizzata.
La sospensione degli effetti dell’interdittiva durante il controllo è funzionale a consentire all’impresa di operare in una forma “assistita” per superare la contaminazione. Permettere che, al termine di questo percorso virtuoso, l’interdizione si riproduca automaticamente, senza attendere la valutazione del prefetto sui risultati ottenuti, è irragionevole e contrario al principio di buon andamento. Ciò è tanto più evidente qualora il riesame prefettizio si concluda favorevolmente, poiché le conseguenze negative subite nel frattempo sarebbero ormai irrimediabili.
Inoltre, dal punto di vista dell’esecuzione di eventuali contratti in essere con la pubblica amministrazione, come nel caso che ci occupa, il corto circuito normativo imporrebbe alle stazioni appaltanti di procedere alla sostituzione dell’impresa danneggiata dalla riespansione degli effetti interdittivi, con notevole aggravio di costi e ritardi nell’esecuzione del contratto.
Quanto, alla violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), evidente sarebbe la disparità di trattamento riservato all’impresa che, concluso con successo un percorso di controllo giudiziario, si trova in una situazione deteriore rispetto a quella che, colpita da interdittiva, può beneficiare di una sospensione giurisdizionale (ottenuta ad esempio tramite ricorso cautelare) o è ancora in attesa della prima pronuncia sull’interdittiva. La prima, pur “bonificata”, subirebbe un pregiudizio immediato senza un rimedio effettivo, mentre la seconda potrebbe giovarsi di strumenti di tutela.
Altrettanto evidente è, secondo i giudici amministrativi calabresi, la violazione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva (artt. 24, 111, 113 Cost.). Infatti, la mancanza di uno strumento normativo che prolungasse la sospensione degli effetti dell’interdittiva nel periodo dello iato temporale aveva privato l’impresa di una tutela effettiva e l’impossibilità di paralizzare immediatamente gli effetti pregiudizievoli della riespansione dell’interdittiva, in attesa della decisione prefettizia, aveva compromesso il diritto della società di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi in modo tempestivo ed efficace.
L’interdittiva antimafia, inoltre, con la sua efficacia preclusiva nei confronti dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e delle attività private sottoposte a regime autorizzatorio, incide profondamente sulla capacità economico-produttiva dell’impresa e sull’occupazione. Pertanto, la riespansione automatica degli effetti, dopo un percorso di risanamento positivo, aveva comportato, per la società, un sacrificio ingiustificato e non necessario del diritto al lavoro e della libera iniziativa economica (artt. 4 e 41 Cost).
Sotto altro profilo, poi, il mancato coordinamento tra la fine del controllo giudiziario e l’aggiornamento prefettizio determina una manifesta sproporzione tra la misura adottata (la riespansione dell’interdittiva) e lo scopo di anticipare la tutela dell’economia sana, potendo il fine di prevenzione essere perseguito con soluzioni meno radicali e afflittive. Peraltro, tale difetto di proporzionalità è in palese contrasto anche con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU (tutela dei beni privati e della proprietà), in quanto la norma censurata impone un onere eccessivo alla proprietà privata, non strettamente necessario rispetto al soddisfacimento dell’interesse pubblico da perseguire.
Infine, la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, inclusi quelli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Umanità (CEDU) è altrettanto evidente con riferimento agli artt. 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto a un ricorso effettivo), che richiedono che i diritti riconosciuti dalla Convenzione siano tutelati con strumenti adeguati e tempestivi, nonché all’art. 8 (rispetto della vita privata e familiare) e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che, nel caso di specie, mirano alla tutela, rispettivamente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di proprietà.
La soluzione richiesta, quindi, dal giudice è quella di una pronuncia additiva della Consulta per estendere l’effetto sospensivo dell’interdittiva fino alla conclusione del procedimento di riesame da parte del prefetto, colmando così un vuoto normativo che genera irragionevolezza, disparità di trattamento e deficit di tutela giurisdizionale.
La Corte Costituzionale accoglie le censure sollevate dal TAR Calabria e motiva la sua decisione attraverso un’analisi sistemica della normativa, individuandone un’irragionevolezza intrinseca e una violazione di principi costituzionali fondamentali, e il richiamo al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’art. 34-bis, comma 7, CAM, nella versione censurata, andava letto (l’imperfetto, a questo punto, è d’obbligo) nel senso il «provvedimento che dispone […] il controllo giudiziario […] sospende […] gli effetti dell’informazione interdittiva, si ricava anche la norma secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dall’esito) determina la cessazione dell’effetto sospensivo della interdittiva che dal primo era conseguito».
In particolare, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione per irragionevolezza della disciplina e sproporzionata compressione dell’iniziativa economica, mettendo in evidenza il paradosso del sistema: all’impresa è offerta una via di recupero, ma poi quella stessa impresa è ostacolata nel momento in cui dovrebbe consolidare i benefici ottenuti, essendo messa a rischio la sua sopravvivenza dell’impresa con la vanificazione del successo della bonifica.
Trattasi di un sistema irragionevole e contraddittorio che: 1) istituisce una misura innovativa con l’obiettivo di recuperare l’impresa alla legalità; 2) ammette l’impresa a un percorso di risanamento (da uno a tre anni) che ha costi per il privato e per l’amministrazione della giustizia; 3) allo stesso tempo, anche in caso di esito positivo della misura, non impedisce il ripristino immediato degli effetti interdittivi, vanificando spesso i risultati conseguiti; 4) non si preoccupa di eliminare il rischio di generare, per effetto della riespansione degli effetti interdittivi, una crisi economica irreversibile dell’impresa e di determinare un possibile riavvicinamento dell’operatore economico alla criminalità, proprio ciò che l’intervento statale mirava a evitare.
Quindi, accogliendo l’invito per una pronuncia additiva, ancorata peraltro a soluzioni non dissimili adottate per le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, comma 4, CAM, la Consulta dichiara, così come evidenziato in apertura del presente commento, l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia (R. Borsari, Le misure interdittive antimafia. Profili penali, in Misure di prevenzione, interdittive antimafia e procedimento, a cura di L. Della Ragione-A. Marandola-A. Zampaglione, Milano, 2022, 733 ss.).
L’intervento della Corte Costituzionale è di grande impatto in quanto colma una lacuna normativa e temporale, portando così a coerenza il sistema; inoltre, valorizza la finalità riabilitativa del controllo giudiziario e garantisce la tutela giurisdizionale e la libertà d’impresa, evitando che l’impresa possa subire conseguenze pregiudizievoli irrimediabili in attesa di una valutazione amministrativa che potrebbe essergli favorevole.
Inoltre, riconduce ad unità i profili di interferenza del giudizio penale con le caratteristiche amministrative dell’interdittiva antimafia nel solco delle importanti pronunce giurisprudenziali (delle sezioni unite della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte Edu) che, nel corso di questi ultimi anni, stanno ridisegnando la materia delle misure di prevenzione alla luce delle garanzie sottese al processo penale.
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