Il disposto dell’art. 107 Cost non si applica all’Alta Corte Disciplinare.

L’art. 107 si occupa di “inamovibilità”, come garanzia del magistrato, da un punto di vista amministrativo e di tutela dal potere politico.

Anche oggi nessuno metterebbe in dubbio che il giudice penale in esito ad un dibattimento possa emettere sentenza di condanna di un magistrato disponendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; o che il giudice delle indagini preliminari possa emettere una misura interdittiva nei confronti di un magistrato.

Nessuno in questi casi si sognerebbe di chiamare in causa l’art. 107 della Costituzione.

Ed allora, se è vero come è vero, che l’Alta Corte Disciplinare diventa organo giurisdizionale e si pronuncia con sentenze, è altrettanto evidente che non può essere chiamato in causa l’art. 107 cost. in ordine ai suoi provvedimenti, così come non può essere chiamato in causa con riferimento alla magistratura ordinaria.

D’altro canto, la giustizia disciplinare è comunque attribuita a un organo composto in maggioranza da magistrati: non viene in rilievo l’inamovibilità.

Resta in capo al CSM un potere esecutivo delle decisioni dell’Alta Corte e residua altresì quello di sospensione, trasferimenti etc., imposti da ragioni diverse da quelle disciplinari; di talché è chiamato alla verifica del titolo esecutivo così come le magistrature di esecuzione e di sorveglianza.

Cosa significa?

Significa che il CSM avrà il ruolo di:

  1. Di dare esecuzione ai provvedimenti dell’Alta Corte disciplinare, non potendo l’Alta Corte decidere, per esempio, in caso della sanzione del trasferimento, a quale ufficio il magistrato debba essere trasferito, verificando inoltre la correttezza del titolo esecutivo: e questa è una valutazione che rimane all’organo di autogoverno, potendo la corte stabilire soltanto che il magistrato debba essere spostato;
  2. Potrà disporre le sospensioni o i trasferimenti dettati da tutte quelle ragioni che esulano dalle sanzioni disciplinari (malattia, maternità, ragioni di incompatibilità specifiche, come nel caso di moglie e marito nello stesso distretto, etc.): in questi casi dovrà continuare ad assicurare i diritti di difesa ovvero il consenso del magistrato;
  3. Dovrà verificare la correttezza del titolo esecutivo, vale a dire la irrevocabilità della sentenza; verificare che sia stato assicurato il doppio grado di giudizio e la ricorribilità in Cassazione a norma dell’art. 111 Cost., e che siano state assicurate le garanzie di difesa. 

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