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Il disposto dell’art. 107 Cost non si applica all’Alta Corte Disciplinare.
L’art. 107 si occupa di “inamovibilità”, come garanzia del magistrato, da un punto di vista amministrativo e di tutela dal potere politico.
Anche oggi nessuno metterebbe in dubbio che il giudice penale in esito ad un dibattimento possa emettere sentenza di condanna di un magistrato disponendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; o che il giudice delle indagini preliminari possa emettere una misura interdittiva nei confronti di un magistrato.
Nessuno in questi casi si sognerebbe di chiamare in causa l’art. 107 della Costituzione.
Ed allora, se è vero come è vero, che l’Alta Corte Disciplinare diventa organo giurisdizionale e si pronuncia con sentenze, è altrettanto evidente che non può essere chiamato in causa l’art. 107 cost. in ordine ai suoi provvedimenti, così come non può essere chiamato in causa con riferimento alla magistratura ordinaria.
D’altro canto, la giustizia disciplinare è comunque attribuita a un organo composto in maggioranza da magistrati: non viene in rilievo l’inamovibilità.
Resta in capo al CSM un potere esecutivo delle decisioni dell’Alta Corte e residua altresì quello di sospensione, trasferimenti etc., imposti da ragioni diverse da quelle disciplinari; di talché è chiamato alla verifica del titolo esecutivo così come le magistrature di esecuzione e di sorveglianza.
Cosa significa?
Significa che il CSM avrà il ruolo di:
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