1. Ci sono materie nelle quali – certo, per la forte pressione dell’opinione pubblica che ritiene, o viene indotta a pensare, che occorrano sempre nuove fattispecie incriminatrici o, almeno, che sia necessario l’aggravamento delle pene previste per i reati esistenti – le forze politiche, tutte, raggiungono momenti di totale convergenza.
Questo è stato il caso – durato, pare, lo spazio di un mattino – della riforma in materia di violenza sessuale, approvata all’unanimità (227 voti favorevoli e nessun voto contrario) dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2025 e ora oggetto di riflessione, e forse di ripensamento, al Senato della Repubblica ([1]).
Ma questo è stato anche quanto accaduto con riferimento all’introduzione del delitto di femminicidio, oggetto di una duplice e conforme approvazione unanime da parte del Senato della Repubblica il 23 luglio 2025 e, definitivamente, da parte della Camera dei deputati il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ([2]).
Così ha visto la luce la legge 2.12.2025, n. 181, che presenta un corredo normativo complesso (la legge si compone di quattordici articoli), ma deve la sua notorietà soprattutto agli interventi incidenti sul diritto penale sostanziale, tra i quali spicca, appunto, l’introduzione del delitto di femminicidio ([3]).
2. Più precisamente, l’art. 1, legge n. 181/2025, dispone alla lett. a) del comma 1, l’aggiunzione, nel codice penale, dell’art. 577-bis, che per comodità del lettore riporto:
«Art. 577-bis (Femminicidio). — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».
3. Rispetto a tale formulazione, possono sollevarsi alcune critiche di fondo (così, ad esempio, nel documento del 26.5.2025 a firma di numerose docenti di diritto penale) ([4]):
1) sebbene priva di una fattispecie autonoma di femminicidio, grazie alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, la disciplina italiana, almeno sul piano sanzionatorio, già coglie lo specifico disvalore della condotta, consentendo di applicare la pena dell’ergastolo all’uccisione di una donna per motivi di genere;
2) l’enfasi posta sulla rilevanza promozionale e pedagogica di tale intervento legislativo può impedire di avviare una riflessione sull’insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile;
3) si può dubitare del fatto che la minaccia della pena dell’ergastolo sia in grado di far desistere dall’azione criminosa chi non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona.
4. Ma soprattutto, la nuova figura di reato suggerisce di formulare alcuni rilievi tecnici.
Il primo, concernente la mancanza o insufficienza di tassatività e determinatezza:
– in relazione alle condotte, sebbene rispetto al testo dell’originario disegno di legge vi sia minore indeterminatezza;
– in ordine al concetto di “donna” (“uomo” nell’art. 575 c.p. è inteso come “persona umana”), poiché si allude al genere femminile, peraltro non tenendo conto di quanto già previsto in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982 (la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”) e al nuovo concetto di identità sessuale delineato anche attraverso le sentenze della Corte costituzionale (in particolare, nella sentenza n. 143/2024, la Corte ha riconfermato che «agli effetti della rettificazione… il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico/comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili»).
Il secondo rilievo è connesso alla violazione del principio di eguaglianza:
– in base al nuovo delitto, si applica la pena dell’ergastolo all’uomo o alla donna che uccide una donna in base alle sole finalità indicate nell’art. 577-bis c.p.;
– invece, se un uomo o se una donna uccide un uomo in base alle sole finalità indicate nell’art. 577-bis c.p., potrebbe essere punito con una pena che va da ventuno a ventiquattro anni;
– inoltre: cosa avviene in presenza di soggetti che hanno intrapreso un percorso di cambio del sesso, posto che l’entità della pena, in queste ipotesi, risulta variare notevolmente a seconda della conclusione o meno di tale iter?
– e se poi un uomo si senta donna anche senza avere intenzione di effettuare in concreto il cambio del sesso e, proprio a causa delle sue convinzioni, venga ucciso: può, in tal caso, applicarsi l’art. 577-bis c.p.?
Infine, la terza criticità riguarda il ricorso ad una pena fissa:
– infatti, con la l. n. 181/2025 viene prevista, nell’ipotesi di cui al comma 1, primo periodo, dell’art. 577-bis c.p., la pena fissa dell’ergastolo;
– dalla riforma consegue, inoltre, l’impossibilità di diminuire la pena sotto i ventiquattro anni di reclusione anche qualora ricorra la sussistenza di una circostanza attenuante, in contrasto con la regola generale stabilita dall’art. 65, comma 1, n. 2, c.p. Dunque, tenendo conto del disposto dell’art. 23 c.p., viene sostanzialmente introdotta una pena fissa, in contrasto con i princìpi costituzionali nella misura in cui non consente l’individualizzazione della risposta sanzionatoria (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018);
– ancora, in caso di pluralità di circostanze attenuanti, ovvero di prevalenza di queste ultime su eventuali aggravanti, la pena non può essere comunque inferiore a quindici anni di reclusione, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 67, comma 1, c.p. per reati di almeno pari gravità.
5. Nonostante le buone intenzioni della riforma legislativa, la legge n. 181/2025 presenta dunque numerosi punti critici, soprattutto connessi alla nuova figura del femminicidio, che sembrano superare gli eventuali profili positivi, semmai legati a talune misure processuali ed alla rafforzata tutela delle vittime derivante dalle altre previsioni normative.
Ma ormai, dal 17 dicembre 2025, la legge sarà in vigore: e dovremo soprattutto monitorare l’applicazione giurisprudenziale del nuovo apparato normativo e verificare se le perplessità di ordine costituzionale sopra esplicitate saranno tramutate in corrispondenti eccezioni di legittimità ed affrontate dalla Corte costituzionale.
([1]) Sul punto, mi permetto di rinviare alle mie Note scritte all’esito dell’audizione in Commissione Giustizia del 9.12.2025 sui disegni di legge in tema di violenza sessuale e consenso, pubblicate in questa Rivista, 9.12.2025.
([2]) Il tema è stato affrontato anche nel XIII Convegno dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, tenutosi a Palermo il 24 e il 25 ottobre 2025, che vi ha dedicato una apposita sessione, intitolata Femminicidio come reato, coordinata da Claudia Pecorella e da me.
In argomento, già numerosi contributi: G. Fiandaca, Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio, in Sistema Penale,14.3.2025; M. Donini, Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già, ivi, 18.3.2025; A. Pugiotto, La mimosa all’occhiello del populismo penale (prima parte), ivi, 2.4.2025; C. Pecorella, Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio, ivi, 2.6.2025; V. Mongillo, Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva, ivi, 12.6.2025; A. Massaro, Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio, ivi, 25.6.2025; G.L. Gatta, Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali, ivi, 20.6.2025; D. Pulitanò, Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio, ivi, 21.6.2025; Id., Femminicidio ed ergastolo, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3; R. Bartoli, Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?, in Sistema Penale,15.7.2025; Parere ANM, ivi,30.5.2025, con Aggiornamento, ivi, 15.10.2025; Parere UCPI, ivi, 20.10.2025; C. Pasini, Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un’indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d’Assise di Milano, ivi, 2.10.2025; M. Gambardella, Il delitto di femminicidio: il “fatto è commesso come atto” e altre amenità nel disegno di legge all’esame della Camera dei Deputati, in questa Rivista, 21.10.2025; F. Menditto, Valutazioni e proposte sul DDL avente ad oggetto l’introduzione del delitto di femminicidio, in Giurisprudenza Penale Web, 4.11.2025; G. Pestelli, Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?, in Quotidiano Giuridico, 4.4.2025; M. Pelissero, Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere, in Dir. pen. proc., 2025, 5, 557 ss.
([3]) Dopo l’approvazione della l. n. 181/2025: F. Lazzeri, In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali, in Sistema Penale,3.12.2025; E. Corn, Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata, ivi, 12.12.2025; A. Tigrino, Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto di “femminicidio” (art. 577-bis c.p.), in Archivio penale, 3/2025.
([4]) Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà, in Sistema penale, 28.5.2025.


