Il provvedimento di archiviazione come cripto-condanna: quali rimedi a seguito dell’introduzione dell’art. 115-bis c.p.p.?

Cass., sez. VI, 6 novembre 2024 (13 gennaio 2025), n. 1276 – De Amicis, Presidente, D’Arcangelo, Relatore,

Abstract: La Corte di cassazione raccoglie l’invito formulato dalla sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale e fa chiarezza sui rapporti che intercorrono tra l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 115-bis c.p.p. e il ricorso per cassazione per abnormità, nell’ipotesi in cui il provvedimento di archiviazione assuma indebitamente le vesti di una cripto-condanna. La soluzione patrocinata dei giudici di legittimità, tutta incentrata sulla natura eccezionale e residuale della patologia in discorso, non pare però garantire adeguatamente il rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato.

Abstract: The Supreme Court of Cassation heeds the invitation formulated by judgment no. 41/2024 of the Constitutional Court and clarifies the relationship between the request for correction pursuant to Article 115-bis of the Italian Code of Criminal Procedure and the appeal to the Court of Cassation for procedural anomaly (“abnormità”), in the event that the dismissal order unduly takes on the guise of a crypto-conviction. The solution advocated by the judges of legitimacy, entirely focused on the exceptional and residual nature of the pathology at issue, does not, however, seem to adequately guarantee the fundamental rights of the interested party.

Sommario: 1. Premessa. Il caso di specie. – 2. Sul problematico rapporto tra la richiesta di correzione ai sensi dell’art. 115-bis c.p.p. e il ricorso per cassazione per abnormità. – 3. La soluzione adottata dalla Suprema Corte. Considerazioni critiche.

1. Premessa. Il caso di specie.

Malgrado la parvenza di mera actio finium regundorum intesa a stabilire i confini che separano la richiesta di correzione di cui all’art. 115-bis, comma 3, c.p.p.dall’impugnazione per abnormità, la pronuncia in commento[1] sottende questioni di più ampio respiro.

Da un lato, infatti, viene in rilievo l’effettività degli strumenti di tutela attivabili dall’interessato in caso di violazione della presunzione d’innocenza[2], con tutto quanto ciò comporta anche avuto riguardo al rispetto dei vincoli sovraordinati che hanno portato all’introduzione, nel tessuto codicistico, dell’art. 115-bis c.p.p.[3]. Dall’altro lato, vengono in esame i contorni della categoria dell’abnormità[4] a seguito delle innovazioni operate dal D. Lgs. n. 188/2021[5], con precipuo riferimento al provvedimento di archiviazione che esprima un giudizio di colpevolezza sull’interessato, seppure con qualche peculiare connotazione legata alla singolarità del caso concreto.

Conviene, dunque, ricostruire preliminarmente la vicenda da cui la Corte di cassazione ha preso le mosse. Nella specie, il ricorrente aveva appreso da fonti non istituzionali di essere stato sottoposto a indagine nell’ambito di un procedimento conclusosi, quanto alla sua posizione, con un decreto di archiviazione. Avuta contezza del contenuto di quest’ultimo, si avvedeva che il giudice per le indagini preliminari si era addentrato in apprezzamenti circa la sussistenza della sua responsabilità penale, in contrasto con la presunzione di innocenza e con il carattere neutro del provvedimento di archiviazione. Presentava, quindi, richiesta di correzione ai sensi dell’art. 115-bis, comma 3, c.p.p., dichiarata, tuttavia, inammissibile dal giudice per le indagini preliminari. Avverso tale provvedimento, proponeva opposizione al presidente del tribunale ex art. 115-bis, comma 4, c.p.p., nonché, nelle more della decisione, ricorso per cassazione. Secondo l’impostazione privilegiata dal ricorrente, avverso il decreto di archiviazione lesivo della presunzione d’innocenza potrebbero attivarsi due tipologie di rimedi, ovverosia istanza di correzione di cui all’art. 115-bis c.p.p. e ricorso per cassazione per abnormità: in mancanza di una chiara indicazione a livello sia legislativo sia giurisprudenziale sul rimedio attivabile in concreto, soltanto l’attivazione di entrambi cumulativamente avrebbe potuto evitare preclusioni temporali connesse al rispetto dei relativi termini di proposizione.

Nel rigettare il ricorso, i giudici di legittimità hanno affermato che, successivamente all’introduzione dell’art. 115-bis c.p.p., non è più possibile lamentare mediante ricorso per cassazione l’abnormità del decreto di archiviazione che indichi l’indagato come colpevole di un reato. Difatti, dovendosi qualificare l’abnormità quale rimedio di tipo residuale, il recente intervento del legislatore a salvaguardia della presunzione di innocenza avrebbe esaurito qualunque spazio operativo per la categoria in discorso.

2. Sul problematico rapporto tra la richiesta di correzione ai sensi dell’art. 115-bis c.p.p. e il ricorso per cassazione per abnormità

Come noto, l’art. 115-bis, comma 1, c.p.p. vieta di «indicare come colpevoli» la persona sottoposta ad indagini o l’imputato nei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale». Ai sensi dei commi 3 e 4 della medesima disposizione, in caso di violazione del divieto suddetto, l’interessato può richiedere al giudice procedente la correzione del provvedimento «quando è necessario per salvaguardare la presunzione d’innocenza»[6]. Avverso il decreto che decide sull’istanza di correzione, l’interessato, le altre parti e il pubblico ministero possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide «con decreto senza formalità di procedura» (art. 115-bis, comma 4, c.p.p.).

Progettata per assicurare una più compiuta tutela della presunzione d’innocenza, la disposizione è stata, peraltro, oggetto fin da subito di aspre critiche in sede esegetica.

Segnatamente, la tecnica di redazione normativa “in negativo” impiegata dal legislatore per l’identificazione dei provvedimenti suscettibili di correzione è parsa demandare al poco rassicurante pendolo ermeneutico della giurisprudenza l’esatta perimetrazione dell’ambito oggettivo di operatività del nuovo meccanismo[7]. Invero, la formulazione letterale della disposizione in esame chiama l’interprete all’arduo compito di definire con esattezza il contenuto di una categoria inedita, quantomeno a livello di nomenclatura codicistica, ovverosia i provvedimenti «diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale»[8].

A tale proposito, occorre rammentare che la disposizione in esame, per quanto infelice nella sua stesura, affonda le sue radici nella condivisibile necessità di assicurare all’interessato un adeguato rimedio in caso di violazione di quel particolare profilo della presunzione d’innocenza rappresentato dalla necessità di «non trattare l’imputato prosciolto come se fosse di fatto colpevole, per tutto il resto della sua vita, ovunque il tema della sua responsabilità penale dovesse sorgere in seguito, anche indirettamente»[9]. Il che impone di considerare la locuzione «decisioni in merito alla responsabilità penale dell’indagato» – ovverosia, quelle nelle quali è consentito additare l’interessato come “colpevole” –  come equivalente a «decisioni che affermano la responsabilità penale dell’imputato».

Non pare seriamente revocabile in dubbio, allora, che il provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato rientri a pieno titolo nel novero dei provvedimenti «diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale». Difatti, tale atto deve limitarsi a constatare l’impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, senza spingersi sino a una valutazione di colpevolezza che il sistema processuale considera, invece, quale contenuto tipico della sentenza di condanna.

Eppure, nella giurisprudenza di merito, si sono già registrate preoccupanti tendenze in senso difforme, fondate sulla speciosa argomentazione secondo cui il provvedimento di archiviazione verterebbe appunto, sia pure al fine di escluderla, sulla responsabilità penale dell’imputato[10]. Conclusione evidentemente fuori fuoco, giacché allora pure le sentenze di proscioglimento, per assurdo, contenendo anch’esse un giudizio (negativo) sulla responsabilità penale dell’imputato, sarebbero escluse dalla portata precettiva del divieto di cui all’art. 115-bis, comma 1, c.p.p. Ed è persino ovvio che considerare possibile additare come colpevole l’imputato prosciolto appare inaccettabile, se si vuole assicurare quantomeno uno spazio operativo “minimo” per il nuovo istituto.

Su un piano più generale, si è dubitato persino dell’efficacia tout court del rimedio in esame, poiché il procedimento incidentale previsto dall’art. 115-bis, commi 3 e 4, c.p.p. è sembrato foriero di un «contenzioso dai contenuti incerti, labili e sfuggenti in grado di appesantire procedure che, per altro verso, si proclama di voler semplificare e snellire»[11]. Non ci vuole troppo senso pratico, del resto, per avvertire l’ineffettività di un’istanza di correzione affidata, di regola, al medesimo soggetto che ha adottato il provvedimento lesivo della presunzione di innocenza[12].

Per converso, anteriormente alle suddette modifiche normative, la giurisprudenza da tempo era giunta a ritenere ricorribile in sede di legittimità il provvedimento di archiviazione contenente un’indebita valutazione circa la colpevolezza della persona sottoposta a indagini. Nella prospettiva fatta propria dalla Suprema Corte, «la natura “neutra” del decreto di archiviazione, emesso in una fase in cui gli elementi relativi alla notizia di reato sono ancora amorfi e fluidi, è radicalmente incompatibile con la dichiarata e motivata attribuzione di un reato ad un determinato soggetto»[13]. Sicché, un provvedimento di tal guisa, ponendosi a pieno titolo «al di fuori del sistema legislativo, che impone l’esercizio in contraddittorio dell’azione penale prima dell’accertamento di un reato […]»[14], è affetto da abnormità, con correlativa possibilità di lamentare siffatta patologia in sede di Cassazione.

Su posizioni analoghe si è autorevolmente attestata, più di recente, la Corte costituzionale, la quale non ha mancato di evidenziare come siffatti provvedimenti di archiviazione dal sapore di “condanna morale” siano caratterizzati da «una vera e propria deviazione del provvedimento rispetto allo scopo tipico dell’atto, nel senso – più in particolare – di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e perciò di carenza di potere in concreto»[15].

I giudici delle leggi, tuttavia, non hanno preso posizione sulla diversa – e più complessa – questione relativa alla possibilità di poter ancora dolersi dell’abnormità in sede di Cassazione a seguito dell’introduzione dell’art. 115-bis c.p.p., espressamente demandando alla giurisprudenza di legittimità l’individuazione del rimedio appropriato nelle ipotesi di provvedimento di archiviazione dalle anomale sembianze di cripto-condanna[16]. E proprio di questo disagevole compito si è fatta carico la sentenza annotata.

3. La soluzione adottata dalla Suprema Corte. Considerazioni critiche

Il percorso argomentativo della Corte di cassazione si snoda lungo due passaggi ermeneutici.

Innanzitutto, i giudici di legittimità enfatizzano, in linea con i più recenti approdi giurisprudenziali[17], la tradizionale natura eccezionale e derogatoria dell’abnormità[18]. In quest’ottica, tratto saliente della patologia in esame sarebbe la residualità, ovverosia il suo operare soltanto in caso di mancata previsione di un rimedio “tipico”[19].

Ciò posto, concentrando l’attenzione sulla questione relativa al rimedio azionabile nei confronti del provvedimento di archiviazione avente il contenuto tipico di una sentenza di condanna, con l’introduzione dell’art. 115-bis, comma 3,c.p.p. sarebbe venuto meno, a parere della Suprema Corte, il requisito fondamentale per poter dolersi dell’abnormità di un atto, ossia l’assenza di uno strumento codificato finalizzato alla rimozione del vizio lamentato. Il che troverebbe conferma, con precipuo riguardo al caso di specie, nel fatto che il ricorrente ha avuto occasione di sollecitare una duplice verifica sul contenuto sostanziale del provvedimento d’archiviazione lesivo della presunzione d’innocenza, avendo attivato l’iter a due tappe scandito dalla disposizione di nuovo conio.

Nell’edificare l’impalcatura teorica a supporto della decisione annotata, in definitiva, la Suprema Corte ha fatto perno sull’assenza di “rimedi” codificati quale presupposto necessario perché possa discorrersi di abnormità. Affermazione funzionale, nella prospettiva dei giudici di legittimità, a ricostruire in senso riduttivo il perimetro dei provvedimenti impugnabili in Cassazione, escludendo dal relativo novero il provvedimento d’archiviazione “colpevolista”.

L’obiettiva linearità del percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità non impedisce qualche considerazione critica. La soluzione patrocinata dalla Suprema Corte, invero, appare quantomai deludente, come emerge dalla vicenda da cui è scaturita la pronuncia annotata, nell’ottica della tutela riservata all’interessato.

A ben guardare, quest’ultimo neppure era stato reso edotto della pendenza del procedimento e, dunque, non aveva potuto offrire alcun contributo difensivo nel corso della fase investigativa conclusasi con il provvedimento di cripto-condanna. Né tale deficit può ritenersi essere stato colmato nell’ambito del successivo procedimento, di natura cartolare, descritto dall’art. 115-bis c.p.p. Procedimento che, ad ogni modo, si palesa ictu oculi come scarsamente efficace in ragione del radicamento della competenza a decidere sull’istanza di correzione in capo al medesimo soggetto che ha redatto il provvedimento viziato.

Eppure, la Corte costituzionale aveva evidenziato che il rimedio avverso provvedimenti eccentrici rispetto alla tutela della presunzione d’innocenza avrebbe dovuto, prima di tutto, presentare il carattere dell’effettività[20]. Segnatamente, se è vero che i giudici delle leggi avevano delegato alla Cassazione l’esatta perimetrazione dei rapporti tra art. 115-bis c.p.p. e abnormità, è altrettanto vero che essi avevano a chiare lettere evidenziato che «il mancato riconoscimento alla persona sottoposta alle indagini di un diritto a provocare un accertamento negativo della notitia criminis nell’ambito di un giudizio penale non è costituzionalmente illegittimo soltanto in quanto l’ordinamento sia in grado – per altra via – di assicurare un rimedio effettivo contro ogni eventuale violazione, da parte dall’autorità giudiziaria, del diritto fondamentale della persona medesima a non essere presentata come colpevole senza avere potuto difendersi e presentare prove a proprio discarico»[21].

Insomma, il fulcro dell’insegnamento dei giudici delle leggi andava correttamente identificato nella necessità di adottare, al momento di tracciare la distinzione tra istanza di correzione e impugnazione per abnormità, un approccio di tipo funzionale-assiologico, prendendo atto degli interessi di rilevanza costituzionale e convenzionale sottesi alla questione[22].

A questo specifico proposito, va rimarcato che un provvedimento di archiviazione “colpevolista” senza dubbio vìola, oltre che l’art. 27, comma 2, Cost., anche l’art. 6, § 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sotto un duplice profilo,

Per un verso, gli indebiti apprezzamenti ivi contenuti sulla fondatezza dell’accusa provvisoriamente elevata dal pubblico ministero senza dubbio incidono sulla presunzione di innocenza sancita a livello convenzionale, intesa quale garanzia processuale ed elemento fondante del fair trial[23].

Per altro verso, il provvedimento d’archiviazione che si atteggi a cripto-condanna mortifica la dimensione extra-processuale della presunzione di innocenza, la quale, oltre a garantire la fairness processuale, mira, altresì, a tutelare la reputazione della persona a qualunque titolo “liberata” da un’accusa elevata in sede penale[24]. Da questa prospettiva, l’ambito di operatività della garanzia di cui all’art. 6, § 2, della Convenzione si interseca anche con la protezione offerta dall’art. 8 della Convenzione medesima, giacché il provvedimento d’archiviazione dal contenuto eccentrico è in grado di ledere la reputazione dell’interessato ed è suscettibile, per tale via, di produrre grave nocumento alla sua sfera familiare, professionale e lavorativa.

Alla luce di queste considerazioni, può apprezzarsi pienamente l’elevato disvalore del decreto di archiviazione che tradisce la propria funzione “neutra”[25]. Non solo.

Il disvalore di quell’atto può ben cogliersi anche sotto il profilo procedimentale. A tale riguardo, è noto che il provvedimento di archiviazione appartiene alla categoria dei provvedimenti aventi carattere definitorio “allo stato degli atti”, vale a dire «decisioni sui merita causae che, tuttavia, non definiscono in maniera irrevocabile l’accertamento in ordine alla colpevolezza dell’imputato»[26]. Con tale provvedimento, invero, il giudice deve limitarsi ad attestare il «mancato perfezionamento della fattispecie da cui scaturisce il dovere di proseguire verso la fase successiva […]»[27], mentre va escluso che le valutazioni espresse dal giudice in quella sede, sia pure afferenti al merito[28], possano atteggiarsi a vero e proprio di giudizio di colpevolezza, il quale rappresenta il contenuto esclusivo della decisione di condanna.

Né, a confutare la fondatezza di quest’ultimo assunto, potrebbe valorizzarsi il recente restyling dell’art. 408, comma 1, c.p.p., secondo cui, come noto, il parametro per la formulazione del giudizio prognostico[29] demandato al giudice per le indagini preliminari concerne la possibilità di formulare o meno «una ragionevole previsione di condanna». Invero, seppure non possa disconoscersi l’ampiezza e la pienezza del potere di controllo del giudice investito della richiesta del pubblico ministero[30], la riforma ha lasciato intatta la destinazione funzionale, all’interno della sequela procedimentale, del provvedimento di archiviazione, il quale resta pur sempre una «autorizzazione a non agire»[31]. Il provvedimento di archiviazione “colpevolista”, dunque, tradisce la propria funzione tipica, assumendo una forma incompatibile con la collocazione dell’atto nella sequenza del procedimento.

L’elevato disvalore, anche procedimentale, di un provvedimento d’archiviazione di tal guisa avrebbe dovuto imporre, in definitiva, la predisposizione di un rimedio adeguato. Di tale compito, però, per le ragioni già evidenziate, non pare potersi fare carico il nuovo art. 115-bis c.p.p.

Il prezzo del principio di diritto enunciato dalla decisione in commento appare, allora, alquanto significativo. A farne le spese è, infatti, proprio il soggetto leso additato quale colpevole in assenza di qualsivoglia accertamento nel contraddittorio tra le parti: questi, anteriormente alle recenti modifiche, avrebbe potuto quantomeno dolersi nella più autorevole sede di legittimità dell’abnormità del provvedimento di archiviazione che lo additava come colpevole; oggi, egli può contare solo sul farraginoso e scarsamente garantito meccanismo di recente introduzione.

Ecco perché, a dispetto dell’obiettivo perseguito dal legislatore novellistico di espungere dal sistema qualsiasi provvedimento tale da ledere la presunzione d’innocenza, il risultato finale sembra persino segnare, se posto a raffronto con quanto invalso a livello di prassi per evenienze analoghe anteriormente al D. Lgs. n. 188/2021, un deciso arretramento della tutela offerta all’interessato.


[1] V., per un’analisi, anche T. Mucci, L’effettività dell’art. 115-bis c.p.p. a tutela della presunzione di innocenza, tra dimensione processuale ed extraprocessuale: il recente approdo della Cassazione,in questa Rivista, 25 giugno 2025.

[2] Sull’evoluzione concettuale della presunzione d’innocenza, alla luce della recente produzione giurisprudenziale e normativa a livello europeo, cfr. R. Orlandi, La duplice radice della presunzione d’innocenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 627 ss.

[3] Si allude, come noto, alla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, il cui art. 4, rubricato “Riferimenti in pubblico alla colpevolezza”, prevede che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, […] le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole». In dottrina, in chiave critica, v. J. Della Torre, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1835 ss.

[4] Sul tema, a livello monografico, v. F. Mencarelli, Il provvedimento abnorme nella teoria del processo penale, Napoli, 1984; G. Santalucia, L’abnormità dell’atto processuale penale, Padova, 2003; A. Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, Torino, 2011; R. Del Coco, La regressione degli atti nel processo penale, Torino, 2020, passim e spec. 117 ss. Per una panoramica storica dell’istituto, v. F. Nevoli, voce Abnormità, in Dig. pen., vol. VI agg., Torino, 2011, 1 ss. e M. Torre, L’abnormità nella procedura di archiviazione, tra obbligatorietà dell’azione penale e separazione delle funzioni, in Dir. pen. proc, 2022, 1320 ss.; per un’ analisi dell’evoluzione giurisprudenziale, cfr. F. Giunchedi, L’atto «abnorme» nell’evoluzione giurisprudenziale, in Giur. it., 2002, 1907 ss., nonché F. Urbinati, Sull’abnormità della restituzione degli atti al p.m. per valutare la particolare tenuità, ivi, 2018, 2013 ss.

[5] Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in G.U., 29 novembre 2021, n. 284.

[6] Come evidenziato in sede esegetica, il congegno di cui all’art. 115-bis, comma 3, c.p.p., pur condividendo il nomen iuris con l’istituto di cui all’art. 130 c.p.p., se ne differenzia nella misura in cui «la novella introduce una forma di correzione che – salva l’ipotesi del mero lapsus calami, laddove si riscontri soltanto l’impiego di una parola in luogo di un’altra in ragione di un mero refuso – non riguarda un errore materiale, id est una divaricazione fra pensiero e manifestazione esteriore, ma un errore concettuale che incide sulla fase formativa del ragionamento e che si traduce nell’impiego di espressioni verbali non consentite». Così F. Porcu, L’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, in Il Penalista, 9 dicembre 2021. Ulteriori profili di difformità rispetto alla procedura di correzione degli errori materiali sono stati ravvisati, inoltre, «per quel che riguarda l’organo giudicante (il giudice che ha emesso il provvedimento viziato), l’iniziativa (anche d’ufficio), l’iter procedurale (l’udienza camerale ex art. 127 c.p.p.) e, di conseguenza, la forma del provvedimento correttivo (ordinanza)». In questi termini G.M. Baccari, Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato, in Dir. pen. proc., 2022, 167.

[7] Cfr. G. Caneschi, La presunzione d’innocenza negli atti del procedimento, tra affermazione della Corte di Strasburgo e tentativi di codificazione interna (D. Lgs. n. 188 del 2021), in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 894, nonché D. Vigoni, La fisionomia tridimensionale della presunzione d’innocenza: profili di sviluppo della disciplina codicistica, in Proc. pen. giust, 2023, 242.

[8] Secondo G. Giostra, Un catechismo per atei. Una prima lettura del d. lgs n. 188 del 2021, in www.medialaws.eu, 21 giugno 2022, 6, la «formulazione normativa [è] appannata e talvolta arabescata: i primi due commi del neo-introdotto art. 115-bis c.p.p., ad esempio, sembrano rampe della scala di Escher».

[9] Così V. Aiuti, Correzioni “estetiche” delle sentenze, in F. Cassibba – J. Della Torre – E.N. La Rocca – F. Zacchè (a cura di), Le nuove frontiere della presunzione di innocenza, Milano, 2024, 251.

[10] Cfr. il decreto, emesso nel medesimo procedimento da cui è poi scaturita la pronuncia in commento, del Trib. Pescara, Ufficio G.I.P., 12 aprile 2024, inedito.

[11] Così N. Rossi, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere, in www.questionegiustizia.it, 3 settembre 2021; nella medesima ottica G. Caneschi, Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un’estensione della garanzia?, in Arch. pen. web, 2021, n. 3, 19.

[12] Nel senso del testo, cfr. A. Malacarne, La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme, in www.sistemapenale.it, 17 gennaio 2022, nonché C. Melzi D’Eril, Presunzione d’innocenza: legge bavaglio o argine alla giustizia spettacolo?, in C. Gabrielli (a cura di), Comunicare il processo penale. Regole, patologie, possibili rimedi, Roma, 2024, 57.

[13] In questi termini Cass., Sez. I, 23 febbraio 1999, Bentivegna, in Cass. pen., 1999, 2865 ss.

[14] Ibidem.

[15] V. Corte cost., sent. 10 gennaio 2024, n. 41, in G.U., 13 marzo 2024, n. 11.

[16] Cfr. Corte cost., sent. 10 gennaio 2024, n. 41, cit.

[17] Cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2018, p.m. in proc. Ksouri, in Dir. pen. proc., 2018, 1165 ss., con nota di M. Cecchi, Non è abnorme il provvedimento che invita il P.M. a (ri)valutare l’archiviazione per particolare tenuità del fatto; in Proc. pen. giust., 2018, 1105 ss., con nota di A. Sabatino, Decreto penale: il giudice può restituire gli atti al pubblico ministero al fine dell’eventuale richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto; in Giur. it., 2018, 2011 ss., con nota di F. Urbinati, Sull’abnormità della restituzione degli atti al p.m. per valutare la particolare tenuità; in Cass. pen., 2019, 104 ss., con nota di C. Gabrielli, Non è abnorme l’invito del G.I.P. a verificare il carattere “particolarmente tenue” dell’illecito contestato dal P.M. con la richiesta di decreto penale. In quell’occasione, la Suprema Corte ebbe modo di evidenziare che «lacategoria dell’abnormità […] presenta carattere eccezionale ederogatorio al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, sancito dall’art.568 c.p.p., […] ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 c.p.p. È, dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti». Sullo «sviamento di potestà» quale elemento strutturale dell’abnormità, v. D. Zignani, Sulla nozione di abnormità nel processo penale, in Riv. dir. proc., 2004, 249-250.

[18] In dottrina, cfr. F. Peroni, Il sindacato del giudice in sede di archiviazione: tra abnormità e prerogative del pubblico ministero, in Arch. pen. web, 2022, n. 1, 8.

[19] In sede esegetica, per un’impostazione analoga, cfr. A. Scella, Un uso improprio del concetto di atto processuale abnorme, in Dir. pen. proc., 1997, 1233 ss.

[20] Corte cost., sent. 10 gennaio 2024, n. 41, cit.

[21] Ibidem.

[22] Qualche traccia dell’approccio cui si allude nel testo, in giurisprudenza, può rinvenirsi in Cass., Sez. Un., 28 aprile 2022, p.m. in proc. Scarlini, in Proc. pen. giust., 2023, 904 ss., con nota di O. Bruno, L’abnormità dell’ordinanza con cui il g.u.p. dispone la restituzione degli atti al p.m. sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio: le sezioni unite invocano le norme sovraordinate; in Dir. pen. proc., 2023, 432 ss., con nota di M. Perruccio, Una nuova dogmatica in tema di abnormità: il principio del giusto processo come parametro di valutazione per la sussistenza del vizio; in Cass. pen., 2023, 222 ss., con nota di J. Chianello, Ragionevole durata del processo e divieto di regressione: nuovi chiarimenti dalle Sezioni unite sulla nozione di atto abnorme. In tale dictum, i giudici di legittimità hanno valorizzato, tra l’altro, la violazione dei principi del giusto processo al fine di ravvisare l’abnormità dell’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo erroneamente doversi procedere con citazione diretta a giudizio.

[23] Cfr., ex multis, Corte EDU, 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera, in https://hudoc.echr.coe.int, secondo cui è possibile registrare una violazione dell’art. 6, § 2, della Convenzione ogniqualvolta che «without the accused’s having previously been proved guilty according to law and, notably, without his having had the opportunity of exercising his rights of defence, a judicial decision concerning him reflects an opinion that he is guilty. This may be so even in the absence of any formal finding; it suffices that there is some reasoning suggesting that the court regards the accused as guilty». Nello stesso senso, più di recente, Id., 27 febbraio 2007, Nešták c. Repubblica Slovacca, ivi.

In dottrina, sul punto, v. A. Ciavola, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione, Giappichelli, Torino, 2010, 194-195.

Con precipuo riguardo all’ipotesi di un provvedimento di archiviazione dal contenuto eccentrico, v. Corte EDU, 28 novembre 2002, Marziano c. Italia, in https://hudoc.echr.coe.int. In tale occasione, la Corte, pur premettendo che l’art. 6, § 2, della Convenzione ben può essere violato da un provvedimento d’archiviazione che «lasci pensare che il giudice considera l’interessato colpevole» (§ 28), tuttavia distingue tra affermazioni del giudice tali da integrare un mero «stato di sospetto» ovvero una piena «constatazione di colpevolezza» (§ 30 e § 31), giacché solo queste ultime violerebbero la presunzione d’innocenza convenzionale. Cfr. anche Corte EDU, 10 ottobre 2000, Daktaras c. Lituania, ivi,la quale enfatizza «the importance of the choice of words by public officials in their statements before a person has been tried and found guilty of an offence», con precipuo riferimento ad affermazioni colpevoliste rese dal pubblico ministero nel decidere su una request to dismiss the charges proposta dall’indagato nel corso della pre-trial investigation.

In dottrina, sul punto, v. M. Chiavario, La presunzione d’innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. it., 2000, 1089.

[24] Cfr. Corte EDU, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, in https://hudoc.echr.coe.int, § 94, secondo cui l’art. 6, § 2 della Convenzione intende evitare che tali soggetti vengano considerati «by public officials and authorities as though they are in fact guilty of the offence charged. In these cases, the presumption of innocence has already operated, through the application at trial of the various requirements inherent in the procedural guarantee it affords, to prevent an unfair criminal conviction being imposed. Without protection to ensure respect for the acquittal or the discontinuation decision in any other proceedings, the fair-trial guarantees of Article 6 § 2 could risk becoming theoretical and illusory. What is also at stake once the criminal proceedings have concluded is the person’s reputation and the way in which that person is perceived by the public».

[25] Di recente, sulla neutralità del provvedimento terminativo delle indagini preliminari, v. M. Cazzaniga, Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la Corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l’indagato e neutralità delle indagini preliminari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, 1209 ss. Cfr. anche Corte cost., sent. 10 gennaio 2024, n. 41, cit., secondo cui «l’iscrizione nel registro [di cui all’art. 335 c.p.p.] è – e deve essere considerata – atto “neutro”, dal quale sarebbe affatto indebito far discendere effetti lesivi della reputazione dell’interessato, e che comunque non può in alcun modo essere equiparato ad una “accusa” nei suoi confronti. Parallelamente, il provvedimento di archiviazione, con cui il GIP si limita a disporre la chiusura delle indagini preliminari conformemente alla richiesta del pubblico ministero, costituisce nella sostanza null’altro che un contrarius actus rispetto a quello – l’iscrizione nel registro delle notizie di reato – che determina l’apertura delle indagini preliminari. Se “neutro” è il provvedimento iniziale, altrettanto “neutro” non può che essere il provvedimento conclusivo».

[26] Così R. Del Coco, op. cit., 192.

[27] In questi termini, ancora, R. Del Coco, op. cit., 193.

[28] Inteso quale «sinonimo del tema sostanziale» del giudizio e, in questo senso, in contrapposizione al “rito”, ossia alle «condizioni dalla cui osservanza dipende la regolarità del processo». Così F. Cordero, voce Merito (diritto processuale penale), in Novissimo dig. it., vol. X, 1964, 580.

[29] Cfr. C. Santoriello, Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini,in Arch. pen. web, 2022, n. 2, 3, secondo cui, a seguito della riforma, «la prospettiva del giudizio mantiene […] una direttrice prognostica ma al contempo risulta valorizzato il momento diagnostico».

[30] Controllo che, nondimeno, non vale ad elevare il giudice per le indagini preliminari a dominus della fase investigativa, giacché tale ruolo, a causa della natura «per molti versi imperscrutabile» della prognosi richiesta per la scelta archiviazione/esercizio dell’azione, resta saldamente nelle mani del pubblico ministero. In questo senso, con considerazioni sì relative alla valutazione di inidoneità probatoria di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p. pre-riforma, ma ancora oggi valide, L. Marafioti, L’archiviazione tra crisi del dogma di obbligatorietà dell’azione ed opportunità «di fatto». Prospettive di razionalizzazione della prassi (alla luce del «Codice tipo» di procedura penale per l’America latina), in Cass. pen., 1992, 208. 

[31] Così F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli, 1994, 477.

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