Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 17 marzo 2026, Županijsko državno odvjetništvo, causa C-8/24, ECLI:EU:C:2026:210
Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 1, parr. 1 e 4, nonché l’art, 2, punto 2 e punto 3, lett. a) e d), regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest’ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione.
Inoltre, l’art. 19, par. 1, lett. h), regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l’art. 1, par. 2, di tale regolamento e alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell’asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell’art. 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest’ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato.
Normativa di riferimento
Art. 1, par. 2, e art. 2, punti 3 e 10, regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Precedenti citati
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore), C‑261/22, EU:C:2023:1017
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali), C‑292/23, EU:C:2025:255
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 9 novembre2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C‑819/21, EU:C:2023:841
Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 29 luglio 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 4 ottobre 2024, 1Dream e a., C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23, EU:C:2024:823
Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864
Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591
Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658
Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 6 ottobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, C‑338/20, EU:C:2021:805


