Il sequestro probatorio dello smartphone, tra interesse a ricorrere e perimetrazione temporale dei dati

Nota a Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2026, n. 16495

 

Abstract

Nel solco del progressivo adattamento delle categorie processuali tradizionali alla prova digitale, con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta e risolve due nodi problematici relativi al sequestro probatorio informatico. Il primo snodo della decisione riguarda la permanenza dell’interesse al riesame nonostante la restituzione fisica degli smartphone: la Suprema Corte ribadisce che la restituzione del “contenitore” non elide l’interesse dell’indagato quando l’autorità procedente trattenga la copia forense del contenuto informatico. Il secondo profilo, invece, è relativo al contenuto motivazionale del provvedimento di sequestro dal punto di vista della perimetrazione temporale dei dati digitali da ricercare, acquisire, analizzare ed eventualmente conservare: secondo la Corte, oltre ai criteri selettivi dei dati, il decreto di sequestro deve indicare precisi limiti temporali della loro ricercare. Con la seguente precisazione: la perimetrazione temporale dei dati non coincide con il termine concesso al consulente per eseguire le operazioni tecniche. Da quest’ultimo angolo di osservazione, la pronuncia è particolarmente significativa perché chiarisce che, nel sequestro informatico, il tempo rileva su due piani distinti: come durata dell’attività tecnica e come confine cronologico della ricerca investigativa. Confondere i due profili significa svuotare la garanzia difensiva, poiché solo il secondo profilo delimita realmente l’ingerenza nella vita digitale dell’indagato.

Against the background of the progressive adaptation of traditional procedural categories to digital evidence, the Court of Cassation, in the judgment under comment, addresses and resolves two problematic issues concerning evidentiary seizure of digital devices. The first issue concerns the continuing interest in seeking review notwithstanding the physical return of the smartphones: the Court of Cassation reiterates that the return of the “container” does not extinguish the interest of the person under investigation where the prosecuting authority retains the forensic copy of the digital contents. The second issue concerns the statement of reasons supporting the seizure order, specifically with regard to the temporal delimitation of the digital data to be searched for, acquired, analysed and, where appropriate, retained: according to the Court, in addition to the criteria for selecting the data, the seizure decree must specify precise temporal limits governing the search for such data. With the following clarification: the temporal delimitation of the data does not coincide with the time-limit granted to the expert consultant to carry out the technical operations. From this perspective, the ruling is particularly significant because it makes clear that, in digital seizure, time operates on two distinct levels: as the duration of the technical activity and as the chronological boundary of the investigative search. To conflate the two would deprive the defence guarantee of substance, since only the latter actually delimits the interference with the digital life of the person under investigation.

1.   Il fatto

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva rigettato l’istanza di riesame avverso un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero. Il decreto aveva ad oggetto tre smartphone, poi restituiti all’avente diritto, ma solo dopo l’estrazione di una copia forense comprensiva della totalità dei dati contenuti nei dispositivi.

In particolare, la difesa lamentava che il provvedimento genetico non avesse indicato criteri sufficienti di selezione del materiale informatico, né una delimitazione temporale dei dati da ricercare. Secondo il ricorrente, l’estrazione integrale dell’intero patrimonio informativo contenuto negli smartphone aveva trasformato il sequestro in una apprensione totalizzante, con sacrificio non proporzionato del diritto alla riservatezza, alla segretezza della corrispondenza e alla disponibilità esclusiva dei dati personali.

Quanto alla persistenza dell’interesse all’impugnazione, la difesa precisava che la restituzione dei supporti fisici non determina il venir meno dell’interesse dell’indagato, permanendo attuale e concreto l’interesse a mantenere esclusiva la conoscenza del patrimonio conoscitivo contenuto nelle copie forensi già estrapolate, in conformità a quanto affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità.

Preliminarmente, la Corte ritiene ammissibile il ricorso, rilevando la sussistenza dell’interesse del ricorrente all’impugnazione nonostante l’intervenuta restituzione fisica degli smartphone sequestrati. Nel merito, accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata, demandando al Tribunale del riesame una nuova verifica finalizzata ad accertare se il decreto di sequestro contenesse una motivazione specifica sull’arco temporale dei dati da acquisire, in correlazione con l’imputazione provvisoria e con il tempo di commissione del reato contestato.

2.   L’interesse a impugnare dopo la restituzione del telefono: dal sequestro della cosa al sequestro del dato

Il primo snodo della decisione riguarda la permanenza dell’interesse al riesame nonostante la restituzione fisica degli smartphone. La Corte ribadisce che la restituzione del supporto fisico non elimina l’interesse dell’interessato a impugnare il provvedimento quando l’autorità procedente trattenga copia forense dei dati, poiché l’interesse protetto non riguarda soltanto la disponibilità materiale del dispositivo, ma anche la disponibilità esclusiva del patrimonio informativo in esso contenuto[1]. La lesione non si esaurisce, pertanto, nella temporanea sottrazione del dispositivo, ma si proietta sulla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo copiato. L’interesse all’impugnazione è funzionale a verificare se quella sottrazione conoscitiva sia stata legittima, necessaria e proporzionata.

In linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la sentenza che si annota supera definitivamente l’idea secondo cui la restituzione dell’hardware risolverebbe il problema della tutela. Il pregiudizio non consiste soltanto nella perdita temporanea del dispositivo, ma nella sottrazione dell’esclusività cognitiva sui dati. Finché la copia forense resta nella disponibilità dell’autorità procedente, permane l’interesse a contestare la legittimità del titolo che ne consente la conservazione[2].

La soluzione appare senz’altro condivisibile. Se si negasse l’interesse al riesame per il solo fatto della restituzione del supporto, il controllo giurisdizionale verrebbe neutralizzato proprio nei casi di maggiore intrusività: l’autorità procedente potrebbe acquisire copia integrale dei dati, restituire rapidamente il telefono e sottrarre così il trattenimento della copia a un controllo effettivo[3]. La tutela processuale finirebbe per arrestarsi davanti all’apparenza materiale della restituzione, lasciando privo di presidio il vero bene inciso. La Corte, invece, riconduce l’interesse all’impugnazione alla persistenza del vincolo sui dati, poiché la copia forense integrale non è una traccia innocua del sequestro ormai esaurito, ma il nucleo stesso dell’apprensione probatoria.

Nel sequestro tradizionale, l’apprensione della res produce anzitutto uno spossessamento materiale. Nel sequestro informatico, invece, la dimensione davvero rilevante è conoscitiva: ciò che l’autorità acquisisce è una massa di dati capace di ricostruire relazioni, comunicazioni, abitudini, interessi, spostamenti, condizioni personali e informazioni riferibili anche a terzi[4]. Lo smartphone non è più un semplice mezzo di comunicazione: è uno spazio digitale nel quale l’individuo lavora, comunica, conserva documenti, fotografa, archivia ricordi, gestisce rapporti sociali, compie operazioni economiche, registra spostamenti e custodisce tracce della propria identità[5].

La dottrina più recente ha insistito su tale mutamento qualitativo. Lo smartphone è stato descritto come un “nuovo luogo” nel quale si proietta la persona e nel quale si concentrano dati idonei a restituire una vera mappatura dell’esistenza individuale[6]. Per questa ragione, il sequestro dello smartphone non è assimilabile al sequestro di un’agenda cartacea o di un singolo documento: la sua acquisizione può consegnare all’autorità l’intero ambiente digitale dell’interessato[7].

Per tale ragione, il sequestro del dispositivo digitale non incide soltanto sulla proprietà del supporto, ma su beni di rango più elevato: riservatezza informatica, dominio sui propri dati, vita privata e familiare, libertà comunicativa[8]. Da qui l’inadeguatezza di una lettura meramente proprietaria del sequestro di smartphone. L’ablazione non riguarda solo l’oggetto, ma il suo complesso ed eterogeneo contenuto conoscitivo.

La copia forense integrale può essere tecnicamente giustificata come modalità di conservazione della prova digitale. Essa assicura ripetibilità, integrità e non alterazione del dato[9]. Tuttavia, proprio perché contiene anche informazioni estranee al procedimento, deve essere concepita come copia-mezzo, non come acquisizione definitiva di tutto il patrimonio informativo[10].

Il punto è decisivo. La copia integrale può servire a preservare il materiale in vista della selezione, ma non può legittimare la conservazione indifferenziata dei dati fino alla conclusione del processo. Una volta individuati i dati pertinenti, quelli irrilevanti devono essere restituiti, cancellati, segregati o comunque sottratti alla libera consultabilità dell’autorità procedente[11].

Il trattenimento prolungato della copia integrale produce un rischio sistemico: il fascicolo investigativo può trasformarsi in un archivio personale dell’indagato. In questa prospettiva, la proporzionalità non riguarda soltanto il momento iniziale del sequestro, ma anche la fase esecutiva e conservativa[12].

La misura, anche se legittima al momento genetico, può diventare sproporzionata se la selezione non avviene in tempi ragionevoli o se la copia integrale viene mantenuta oltre quanto necessario. La dottrina ha quindi opportunamente distinto tra duplicazione come tecnica di preservazione e trattenimento come compressione giuridicamente rilevante dei diritti fondamentali[13].

3.   Motivazione rafforzata del sequestro informatico e principio di proporzionalità

Il sequestro probatorio disciplinato dall’art. 253 c.p.p. può avere ad oggetto esclusivamente il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti e richiede un decreto motivato che specifichi il nesso di pertinenzialità del bene sequestrato rispetto al fatto di reato[14]. Quando però l’oggetto del sequestro è un dispositivo informatico, è necessaria una motivazione rafforzata[15].

La decisione annotata conferma la tendenza della giurisprudenza a costruire, in assenza di una disciplina organica del sequestro di smartphone, un modello di legalità processuale fondato sulla motivazione[16]. La motivazione non è un adempimento formale, ma il dispositivo attraverso cui la discrezionalità investigativa diventa controllabile[17].

In particolare, con la sentenza che si annota la Corte individua tre componenti essenziali della motivazione che deve assistere il sequestro degli smartphone. In primo luogo, il pubblico ministero deve spiegare perché sia necessario un sequestro esteso e omnicomprensivo[18], oppure deve indicare le specifiche informazioni ricercate. In secondo luogo, deve precisare i criteri di selezione del materiale informatico archiviato, giustificando l’eventuale estensione temporale dei dati oltre il periodo dell’imputazione provvisoria. In terzo luogo, deve indicare tempi ragionevoli entro cui la selezione sarà compiuta, con restituzione dei dati non rilevanti[19].

Questa griglia motivazionale, già elaborata in precedenti arresti della sesta sezione[20] e ripresa dalla sentenza in commento, consente al giudice del riesame di verificare non solo l’astratta pertinenzialità del dispositivo, ma la concreta proporzione dell’apprensione digitale. La ratio ispiratrice di tale decisione è proprio il principio di proporzionalità[21], il quale non consente sequestri meramente esplorativi: le esigenze investigative e probatorie che giustificano il sequestro dello smartphone devono essere conciliate con la necessità di evitare che la ricerca della prova si traduca in un’acquisizione indiscriminata dell’intera vita digitale dell’indagato. In tema di sequestro informatico, il principio di proporzionalità assume funzione strutturale. Esso impone che la compressione dei diritti fondamentali sia idonea allo scopo investigativo, necessaria rispetto ad alternative meno invasive e contenuta entro il minimo sacrificio indispensabile[22].

Nel sequestro dello smartphone, la proporzionalità opera almeno su tre piani. Sul piano quantitativo, occorre evitare l’acquisizione indiscriminata di masse di dati eccedenti rispetto al tema di prova. Sul piano qualitativo, deve essere valutata la particolare sensibilità delle informazioni coinvolte: comunicazioni private, fotografie, dati sanitari, localizzazioni, credenziali, contenuti professionali. Sul piano temporale, la ricerca deve essere circoscritta al periodo plausibilmente collegato al fatto per cui si procede.

In particolare, la perimetrazione temporale dei dati costituisce requisito autonomo della motivazione: essa indica il periodo storico entro il quale i dati possono essere ricercati e non può essere confusa con il termine assegnato al consulente per completare la copia o l’analisi tecnica.

4.   La perimetrazione temporale come requisito autonomo

Il contributo più rilevante della sentenza in commento è proprio la distinzione tra perimetrazione temporale dei dati e tempi di esecuzione delle operazioni tecniche.

La perimetrazione temporale riguarda l’oggetto dell’ingerenza: stabilisce da quale data a quale data l’autorità possa ricercare messaggi, file, fotografie, dati di geolocalizzazione o altre informazioni. Essa deve essere collegata al tempo della condotta contestata e all’imputazione provvisoria.

I tempi di esecuzione riguardano invece il procedimento tecnico: indicano entro quando il consulente dovrà duplicare, analizzare o selezionare i dati. La confusione tra questi due piani è l’errore censurato dalla Corte. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sufficiente il termine di trenta giorni assegnato al tecnico, ma tale termine non delimitava il contenuto ricercabile; indicava soltanto la durata delle operazioni.

Un decreto che consenta di analizzare l’intera memoria del dispositivo resta privo di perimetro anche se l’analisi deve concludersi rapidamente. La perimetrazione temporale è quindi un vincolo genetico del sequestro: deve emergere dal titolo ablativo, non da un atto successivo né dalla prassi selettiva del tecnico.

In mancanza di tale indicazione, il consulente rischia di ricevere una delega eccessivamente ampia, divenendo il soggetto che, in concreto, decide fin dove possa spingersi l’ingerenza nella vita digitale dell’indagato. Il limite temporale, invece, deve essere il risultato di una scelta giuridica motivata, sindacabile dal giudice, e non di una valutazione tecnica rimessa alla fase esecutiva[23].

Nel caso de quo, il vizio non consisteva nella mera mancanza di un calendario delle operazioni peritali, bensì nell’assenza di una risposta effettiva alla censura difensiva relativa all’acquisizione omnicomprensiva dei dati. Il controllo del riesame deve misurare la motivazione del decreto rispetto al fatto provvisoriamente contestato e al tempo della condotta; diversamente, la selezione finirebbe per essere affidata alla fase esecutiva e, in concreto, alla discrezionalità tecnica del consulente.

La sentenza richiama quindi il Tribunale del riesame a un controllo non meramente formale. Non basta verificare che il decreto descriva il reato e affermi la pertinenza del dispositivo. Occorre accertare se il titolo indichi quali dati cercare, per quale ragione, in quale periodo e con quali modalità di selezione.

Il riesame diventa così il luogo in cui la proporzionalità deve essere verificata in concreto. Il giudice deve evitare due opposti errori: sostituirsi all’autorità investigativa nella scelta dei dati utili, ma anche limitarsi a un controllo deferente sulla base della mera astratta utilità dello smartphone[24].

Quando il decreto manca di perimetrazione temporale e l’esecuzione abbia già comportato l’apprensione integrale dei dati, il giudice deve interrogarsi sulla permanenza del vincolo: quali dati sono stati effettivamente selezionati? Quali sono ancora trattenuti? Perché è necessaria la conservazione della copia integrale? Sono state adottate misure per impedire la consultazione di dati estranei?[25]

Solo un controllo di questo tipo impedisce che la tutela del riesame arrivi troppo tardi, quando la lesione della riservatezza si è già consumata.

5. Il rilievo della disciplina in fieri

Nel dibattito dottrinale si colloca il disegno di legge volto a introdurre una disciplina ad hoc per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, memorie digitali, dati, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica[26]. La proposta mira a rafforzare tale mezzo di ricerca della prova, prevedendo forme di controllo giurisdizionale e regole sulle operazioni di duplicazione[27].

La direzione è condivisibile, perché l’attuale disciplina appare inadeguata rispetto alla complessità della prova digitale[28]. Tuttavia, la proposta normativa deve evitare due rischi opposti.

Il primo rischio è introdurre un controllo del giudice privo di criteri legislativi sufficientemente determinati. La riserva di giurisdizione, da sola, non basta se la legge non stabilisce presupposti, categorie di reati, limiti temporali, criteri di selezione e sorte dei dati irrilevanti[29].

Il secondo rischio è normalizzare la copia integrale come regola ordinaria, rinviando la selezione a un momento successivo e consentendo la conservazione della copia per tempi eccessivamente lunghi. Una disciplina che legittimasse il trattenimento dell’intero patrimonio digitale fino alla decisione definitiva rischierebbe di stabilizzare proprio quella apprensione totalizzante che la giurisprudenza cerca di contenere[30].

Ma la questione più delicata riguarda, probabilmente, il coordinamento tra sequestro e perquisizione informatica. Una riforma che assoggettasse a controllo giudiziale il sequestro del dispositivo, ma lasciasse alla perquisizione informatica un autonomo spazio di duplicazione integrale dei dati, rischierebbe di creare un canale alternativo idoneo a eludere proprio le garanzie che la nuova disciplina intende introdurre. Il problema non è soltanto chi autorizza il sequestro, ma quando e a quali condizioni l’autorità può accedere, duplicare, selezionare e conservare il contenuto informativo del dispositivo[31].

6.   Considerazioni conclusive

La pronuncia merita apprezzamento perché chiarisce un equivoco frequente nella prassi. Il termine assegnato al consulente non limita il potere di ricerca nei dati; limita soltanto la durata dell’attività tecnica. La garanzia effettiva richiede invece che il decreto stabilisca ab origine il perimetro storico e contenutistico dell’acquisizione.

Il punto più innovativo è proprio questo: la perimetrazione temporale non è un dettaglio organizzativo, ma una condizione di legittimità del sequestro informatico. Essa impedisce che l’autorità possa trasformare un’indagine su un fatto determinato in un accesso indiscriminato all’intera biografia digitale dell’indagato[32].

La sentenza che si annota consolida il passaggio dal sequestro della cosa al sequestro del dato. Lo smartphone non è un oggetto qualsiasi: è un archivio personale, relazionale e comunicativo. Per questo, la restituzione del dispositivo non elimina l’interesse all’impugnazione se l’autorità trattiene la copia forense.

La decisione inoltre rafforza il principio secondo cui il sequestro informatico deve essere motivato in modo specifico e proporzionato. Il decreto deve indicare perché i dati sono necessari, quali dati si cercano, entro quale periodo, con quali criteri e in quali tempi saranno selezionati. La perimetrazione temporale è distinta dai tempi di esecuzione e deve essere prevista nel titolo genetico.

La sentenza non risolve tutti i problemi della disciplina vigente, specie alla luce del quadro europeo che valorizza il controllo preventivo[33]. Tuttavia, essa offre un criterio operativo chiaro: l’autorità può entrare nello smartphone solo nei limiti di un titolo autorizzativo motivato, selettivo e temporalmente circoscritto. In mancanza, il sequestro non è più mezzo di ricerca della prova, ma un accesso generalizzato alla vita digitale della persona[34].


[1] Cass. pen., Sez. Un., 20 luglio 2017, n. 40963, Andreucci, Rv. 270497; Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 17878, Losardo, Rv. 283302-01. Sul tema della “disponibilità esclusiva del patrimonio informativo”, v. Cass. pen., sez. VI, n. 17878/2022, nonché Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2024, dep. 2025, n. 1286, Bozzano, Rv. 287421-01.

[2] Cass. pen., sez. VI, Losardo, cit.

[3] Sul rischio di elusione del controllo attraverso la restituzione del contenitore, sia consentito rinviare a M. Torre, Il riesame del sequestro probatorio di documenti informatici, in Giur. it., 2019, 6, 1437.

[4] Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di sequestro di smartphone, esiste una sorta di pregiudizio in re ipsa alla riservatezza: non occorre che l’interessato provi analiticamente quali dati intenda mantenere riservati, perché la natura stessa del dispositivo giustifica la presunzione di una intensa incidenza su diritti fondamentali. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 17312, Corsaro, Rv. 286358-03; Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, Donadini, Rv. 288139-01.

[5] O. Murro, Prospettive in tema di sequestro dello smartphone: le novità approvate dal Senato, in Diritto penale e processo, 2024, 1619 ss.

[6] O. Murro, Lo smartphone come fonte di prova. Dal sequestro del dispositivo all’analisi dei dati, Milano-Padova, 2024, passim; Id., Prospettive in tema di sequestro dello smartphone, cit.

[7] M. Daniele, La vocazione espansiva delle indagini informatiche e l’obsolescenza della legge, in Processo penale e giustizia, 2018, 834 ss.; F. Caprioli, Il captatore informatico come strumento di ricerca della prova in Italia, in Revista brasileira de direito processual penal, 2017, 493 ss.

[8] Tale consapevolezza impone di leggere il sequestro informatico alla luce di una pluralità di garanzie: art. 13 Cost., ove venga in rilievo il rapporto tra dispositivo e libertà della persona; art. 14 Cost., per la dimensione di spazio digitale; art. 15 Cost., quando siano acquisiti messaggi e comunicazioni; art. 8 CEDU e artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per la tutela della vita privata e dei dati personali. Così, O. Murro, Le problematiche del sequestro dello smartphone arrivano alla Corte di giustizia europea, in Diritto penale e processo, 2025, 1211 ss.; sul tema, M. Caianiello, Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, in Sistema penale, 2025.

[9] Sulle garanzie di genuinità, integrità e non alterazione del dato informatico introdotte dopo la l. n. 48/2008, P. Tonini, Manuale di procedura penale, XXVI ed., Milano, 2025, 408 ss.

[10] B.M. Leuzzi, L’estrazione della copia integrale dei dati contenuti in dispositivi informatici realizza solo una copia-mezzo, in Cassazione penale, 2021, 1001 ss.

[11] Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265, Rv. 279949-01; K. La Regina, Il sequestro dei dispositivi di archiviazione digitale, in Penale DP – Rivista, 2023, 429 ss.

[12] Volendo, M. Torre, Sequestro probatorio dello smartphone: il principio di proporzionalità assurge a canone di legittimità dell’ingerenza, in Diritto penale e processo, 4, 2026, pp. 505 e ss.

[13] B.M. Leuzzi, L’estrazione della copia integrale, cit.; M. Pittiruti, Dalla Corte di cassazione un vademecum sulle acquisizioni probatorie informatiche e un monito contro i sequestri digitali omnibus, in Sistema penale, 2021.

[14] Nessun automatismo è giustificato: a prescindere dal fatto che l’apprensione riguardi il corpo del reato o la cosa pertinente al reato, l’onere motivazionale calibrato sulle finalità probatorie è indefettibile, pena la illegittimità della misura ablatoria. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2018, dep. 27 luglio 2018, n. 36072, Rv. 273548-01, secondo la quale «il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti».

[15] Con specifico riferimento alla motivazione che deve necessariamente assistere il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4 luglio 2025 (ud. 17 aprile 2025), n. 24671, con nota di L. Filippi, La Cassazione ribadisce il divieto di sequestro “esplorativo” del contenuto di dispositivi informatici, in dirittoegiustizia.it, 5 agosto 2025. Più in generale e per l’ampia bibliografia contenuta, v. M. Cecchi, La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilus curiae, Milano, 2021.

[16] La motivazione, dunque, sostituisce in parte la tassatività mancante della disciplina positiva. Ciò rappresenta una soluzione necessaria de iure condito, ma non pienamente soddisfacente: affidare alla sola giurisprudenza il compito di definire limiti, tempi e garanzie dell’accesso allo smartphone espone il sistema a prassi disomogenee e a controlli talvolta tardivi. O. Murro, Prospettive in tema di sequestro dello smartphone, cit., 1619 ss.

[17] Volendo, ancora, sul ruolo della motivazione come strumento di controllo della discrezionalità, M. Torre, Sequestro probatorio dello smartphone, cit.

[18] La giurisprudenza di legittimità ammette che, in situazioni particolari, possa essere necessario procedere a una copia estesa o persino integrale. Ciò può dipendere dalla natura del reato, dal ruolo dell’indagato, dalla difficoltà di individuare ex ante i singoli file rilevanti o da esigenze tecniche di conservazione della prova. Ma l’eccezione non può diventare metodo ordinario. L’acquisizione totalizzante richiede una motivazione rafforzata e deve essere seguita da una selezione tempestiva dei soli dati pertinenti. Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265, Rv. 279949-01; B.M. Leuzzi, L’estrazione della copia integrale dei dati contenuti in dispositivi informatici realizza solo una copia-mezzo, in Cassazione penale, 2021, 1001 ss.

[19] La tripartizione è ripresa dalla sentenza annotata, che richiama Cass. pen., sez. VI, n. 17677/2025, Donadini; Cass. pen., sez. VI, n. 17312/2024, Corsaro; Cass. pen., sez. VI, n. 17479/2025, Griffo; Cass. pen., sez. II, n. 33657/2025, Resmini. In dottrina: K. La Regina, Osservatorio Corte di cassazione – Processo penale, cit.; D. Curtotti, Brevi note in tema di proporzionalità del decreto di sequestro probatorio, in Giurisprudenza italiana, 2024, 2700 ss.

[20] Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2024, n. 17312, Corsaro, Rv. 286358-03; Cass. pen., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, Donadini, Rv. 288139-01.

[21] Sul principio di proporzionalità nel sequestro di dispositivi informatici, cfr. Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2024, n. 36775. Sul principio di proporzionalità nel procedimento penale, v. M. Caianiello, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2014, 143 ss.; D. Negri, Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2020, 3 ss.

[22] Il sequestro probatorio, altrimenti, muta funzione: non serve più a ricercare e assicurare una prova pertinente a una notizia di reato già individuata, ma diventa uno strumento di esplorazione retrospettiva della vita digitale dell’interessato. M. Torre, Sequestro probatorio dello smartphone, cit.; P. Tonini – C. Conti, Il diritto delle prove penali nel sistema accusatorio contemporaneo, III ed., Milano, 2025, 500. È qui che il riferimento alle fishing expeditions assume pieno rilievo: il sequestro non può essere il mezzo attraverso cui cercare genericamente “qualcosa” che possa rivelarsi utile. M. Pittiruti, Dalla Corte di cassazione un vademecum sulle acquisizioni probatorie informatiche e un monito contro i sequestri digitali omnibus, in Sistema penale, 2021.

[23] Sulla necessità che i limiti dell’attività investigativa emergano dal titolo e non siano rimessi alla fase esecutiva, v. K. La Regina, Osservatorio Corte di cassazione – Processo penale, cit.

[24] Sul riesame come sede di controllo della legalità probatoria, sia consentito rinviare a. M. Torre, Il riesame del sequestro probatorio di documenti informatici, cit.

[25] K. La Regina, Osservatorio Corte di cassazione – Processo penale, cit.

[26] Proposta di legge ordinaria di iniziativa parlamentare approvata e trasmessa dal Senato alla Camera in data 11 aprile 2024 (A.S. n. 806), assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 17 aprile 2024 (A.C. n. 1822). Secondo la scheda dei lavori parlamentari della Camera dei deputati, alla data di pubblicazione del presente contributo l’iter risulta in corso di esame in Commissione; l’esame in sede referente è iniziato il 9 aprile 2025, con successive sedute ed emendamenti riferiti all’atto C. 1822. Per un approfondimento, J. Della Torre, Spunti di riflessione sulla proposta di legge in materia di sequestro di dispositivi e di dati, in Sistema penale, 19 giugno 2025; S. Signorato, Il sequestro di dispositivi e informazioni digitali, in Sistema penale, 11 giugno 2025.

[27] D. Albanese, La “nuova” corrispondenza nel processo penale, tra recenti sviluppi giurisprudenziali e scenari de lege ferenda, in Diritto penale e processo, 11, 2024, pp. 1517 ss.; O. Murro, Prospettive in tema di sequestro dello smartphone, cit.

[28] K. La Regina, Il sequestro dei dispositivi di archiviazione digitale, in Penale DP – Rivista, 2023, 429 ss.

[29] O. Murro, Prospettive in tema di sequestro dello smartphone, cit.

[30] Ibidem

[31] M. Caianiello, Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, cit.

[32] O. Murro, Prospettive in tema di sequestro dello smartphone, cit.

[33] Il riferimento, qui, è alla sentenza 4 ottobre 2024, causa C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck, in cui la Grande Camera della Corte di giustizia ha chiarito che anche il tentativo di accesso ai dati conservati in un telefono cellulare può integrare un’ingerenza grave, o particolarmente grave, nei diritti fondamentali della persona, sicché l’accesso deve essere previsto da una disciplina sufficientemente precisa, proporzionato alle esigenze concrete dell’indagine e, salvo urgenze debitamente comprovate, sottoposto a previa autorizzazione di un giudice o di un’autorità indipendente. Il principio non impone di riservare l’accesso ai soli reati gravi, ma rafforza l’esigenza che il diritto interno delimiti in modo controllabile oggetto, ragioni e confini temporali della ricerca.

[34] O. Murro, Le problematiche del sequestro dello smartphone arrivano alla Corte di giustizia europea, cit.; O. Murro, Prospettive in tema di sequestro dello smartphone, cit.; M. Caianiello, Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, cit.

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