Cerca
Close this search box.

Intercettazioni e diritto di trasposizione

Con il d.l. n. 161 del 2019, l’art. 2 ha abrogato il comma 3 secondo periodo dell’art. 293 cpp nella parte in cui disponeva che “il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto di trasposizione su supporto idoneo alla riproduzione dei dati delle relative registrazioni”.

Deve ritenersi che sopravviva la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 268 disposta da C. Cost. n. 336 del 2008?

 

Risponde al quesito il Prof. Giorgio Spangher

 

Risposta affermativa  alla luce del riformulato art. 293 c.p.p., che al comma 3 prevede il diritto difensivo in relazione alle comunicazioni di cui all’art. 291 c.p.p.

Vedi in tal senso la risposta al quesito “Misura cautelare e trasmissione intercettazioni”

 

Misura cautelare e trasmissione intercettazioni

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore