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Intercettazioni: l’acquisizione dei tabulati presuppone l’autorizzazione del G.i.p.

Segnaliamo ai lettori, per la rilevanza della questione, la Proposta di Decreto Legge che oggi è sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il d.l. – nei primi due articoli –  mira ad incidere sull’art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei tabulati telefonici.

Dopo la sentenza di marzo della Corte di giustizia del Lussemburgo su un caso estone, l’Italia si adegua modificando le regole per la richiesta, l’acquisizione e l’utilizzo dei tabulati telefonici da parte dei pubblici ministeri.

Si prevede infatti, nell’ art. 1 che il pm possa richiedere i tabulati se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini. Tuttavia i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Solo quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

L’art. 2 del d.l. introduce la disciplina transitoria, prevedendo che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati, quando l’acquisizione è stata disposta dall’autorità giudiziaria, se ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dall’articolo 1 del presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza alla convalida del provvedimento di acquisizione dei dati. Nei procedimenti in cui l’azione penale non è stata esercitata, alla verifica procede, anche di ufficio, il giudice per le indagini preliminari all’atto dell’adozione del primo provvedimento successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto che presupponga la valutazione dei dati di cui al comma 1.

La modifica proposta, in un’ottica di maggiore garanzia, individua le categorie di reati per i quali possa ritenersi legittima l’acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico; i presupposti per la richiesta ed introduce il vaglio del g.i.p., prevedendo il decreto motivato.

 

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