Interdittive antimafia e controllo giudiziario dell’impresa: la Consulta interviene sul “beneficio” della sospensione degli effetti interdittivi

Si segnala la sentenza n. 109, depositata oggi, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.

La Corte ha ritenuto che l’attuale disciplina – univocamente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che, al momento della chiusura del controllo giudiziario (a prescindere dal suo esito), cessa la sospensione degli effetti inabilitanti dell’informazione antimafia – sia irragionevole e determini un incongruo sacrificio della libertà di impresa.

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