Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 19 marzo 2026, Comdribus, causa C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219
Segnaliamo ai lettori la sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:
L’art. 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), e con l’art. 8 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall’altro, che l’autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico.
Inoltre, l’art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 4, nonché con l’art. 54 di tale direttiva, e alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo, per l’autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere «strettamente necessario», ai sensi di tale articolo 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato.
Infine, l’art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, lett. da a) a c), nonché con l’art. 8 di tale direttiva, e alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest’ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere «strettamente necessario», ai sensi di detto art. 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità.
Normativa di riferimento
Art. 4, par. 1, lett. da a) a c) e artt. 8 e 10, direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro2008/977/GAI del Consiglio
Precedenti citati
Corte di giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 20 novembre 2025, Policejní prezidium (Conservazione di dati biometrici e genetici), C‑57/23, EU:C:2025:905
Corte di giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, EU:C:2023:49
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia, C‑118/22, EU:C:2024:97
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale –Discriminazione indiretta), C‑112/22 e C‑223/22, EU:C:2024:636
Corte di giustizia, Terza Sezione, sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250
Corte di giustizia, Sesta Sezione, sentenza del 15 maggio 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283
Corte di giustizia, Nona Sezione, sentenza del 18 dicembre 2025, Tenergie (Domanda di sgravio di dazi all’importazione), C‑259/24, EU:C:2025:1013
Corte di giustizia, Decima Sezione, sentenza del 13 giugno 2024, HYA e a. II, C‑229/23, EU:C:2024:505
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 16 maggio 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373
Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168
Corte di giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N, C‑384/17, EU:C:2018:810


