Cass. pen. Sez. II, 3.6.2025 (dep. 17.6.2025) – Pellegrino, Presidente, Pardo, Relatore
Abstract: La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che in base all’art. 648-quater c.p. la confisca si estende al prodotto del reato di riciclaggio che coincide con le utilità economiche provenienti dal delitto presupposto, ha precisato che i princìpi affermati dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 13783 del 2025 riguardano solo la confisca del profitto e del prezzo del reato e non quella del prodotto.
Abstract: The Court of Cassation, after reiterating that pursuant to art. 648-quater of the Criminal Code, confiscation extends to the proceeds of the crime of money laundering, which coincide with the economic benefits deriving from the predicate crime, clarified that the principles affirmed by the ruling of the United Sections no. 13783 of 2025 concern only the confiscation of the profits and price of the crime and not that of the product.
Sommario: 1. La questione decisa. – 2. L’orientamento giurisprudenziale in relazione all’art. 648-quater c.p. – 3.La nozione di prodotto nelle fonti internazionali. – 4. I princìpi contenuti nella pronuncia delle Sezioni unite n. 13783/2025. – 5. La proporzionalità della confisca nella giurisprudenza della Corte costituzionale. – 6. Osservazioni conclusive.
1. La questione decisa
Con sentenza del 28 gennaio 2025, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli aveva applicato la pena su richiesta delle parti a tre imputati ai quali erano stati contestati vari reati fra i quali il concorso nel riciclaggio di somme derivanti dal risparmio ottenuto da reati fiscali.
Con la medesima sentenza, il Giudice aveva disposto a carico degli imputati, in diversa misura per ciascuno in relazione ai contestati reati di riciclaggio, la confisca ex art. 648- quater c.p. «delle ulteriori somme fino alla concorrenza del profitto del reato». Il profitto, ed è questo il punto meritevole di analisi, veniva calcolato facendo riferimento all’intero ammontare delle somme retrocesse dagli imputati a seguito delle varie operazioni di riciclaggio indicate nei capi di imputazione.
Concentrando l’attenzione sulla questione di diritto che costituirà l’oggetto di questa analisi, i ricorrenti nei motivi di doglianza avevano rilevato che il Giudice di primo grado era incorso in violazione dell’art. 648- quater c.p.. E ciò perché, come sostenuto nei ricorsi, anziché limitare la confisca al profitto dei reati di cui all’art. 648-bis c.p. da identificarsi, nella tesi difensiva, con le commissioni ottenute da ciascun imputato per le specifiche operazioni di riciclaggio, il Giudice aveva esteso il provvedimento ablativo alla totalità delle somme derivate dai reati presupposto ed oggetto delle contestate condotte di riciclaggio.
A sostegno delle proprie argomentazioni, tutti i ricorrenti avevano argomentato che estendere la confisca alle utilità derivanti dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto anziché circoscriverla all’effettivo vantaggio patrimoniale ottenuto da ciascuno dei riciclatori, costituiva una lettura dell’art. 648-quater c.p. in contrasto con i princìpi espressi dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 13783/2025.
La pronuncia ha respinto i ricorsi precisando, in primo luogo, che le somme derivanti dal delitto presupposto non rappresentano il profitto bensì il prodotto del riciclaggio. Pertanto, posto che l’art. 648-quater c.p. prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto del reato di riciclaggio, la pronuncia ha ritenuto legittima l’ablazione in capo agli imputati dell’ammontare delle utilità economiche provenienti dal reato presupposto. Infine, a fronte del richiamo da parte delle difese ai princìpi espressi dalle Sezioni unite n. 13783/2025, la pronuncia ha escluso che tali princìpi si attaglino all’ipotesi della confisca del prodotto del reato di riciclaggio.
2. L’orientamento giurisprudenziale in relazione all’art. 648-quater c.p.
La questione decisa dalla pronuncia in commento attiene alla delimitazione dell’oggetto della confisca del reato di riciclaggio prevista dall’art. 648-quater c.p., disposizioneintrodotta dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 con l’obiettivo di predisporre un più rigoroso contrasto alle diverse forme di criminalità economica e di reprimere le associazioni ad essa dedite. [1]
Tale disposizione, oltre alla confisca obbligatoria del profitto e del prezzo, dispone altresì l’ablazione in forma diretta o per equivalente del prodotto del reato. Precisamente, l’art. 648-quater c.p. prevede due diverse modalità di confisca obbligatoria. Nel primo comma la norma dispone la confisca diretta del prodotto o del profitto mentre nel secondo comma, in modo non simmetrico, la misura ablativa è prevista in forma per equivalente per il valore corrispondente non solo al prodotto e al profitto ma anche al prezzo del reato[2].
Ciò premesso, si registrano due orientamenti giurisprudenziali con riguardo all’estensione dell’oggetto della confisca applicabile in capo all’autore del reato di riciclaggio.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, la confisca conseguente al reato di riciclaggio deve apprendere esclusivamente il prezzo ottenuto dall’autore del reato o il profitto inteso come il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore e non l’intera entità dei proventi che sono derivati dal reato presupposto. [3]
Diversamente, in base all’orientamento attualmente predominante, la confisca per il reato di riciclaggio non si limita al vantaggio concretamente ottenuto dal reo ma deve contemplare l’intero ammontare delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.[4]
Appare necessario analizzare le argomentazioni poste a sostegno di questo secondo orientamento al fine di verificarne la fondatezza alla luce dell’attuale assetto normativo in tema di confisca.
In primo luogo, va ricordato che in alcune pronunce meno recenti si era fatto ricorso, sia pure impropriamente, all’applicazione del principio solidaristico in forza del quale in caso di pluralità di concorrenti la confisca del relativo profitto può essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno dei correi. Al riguardo, si era osservato che ancorché non possa essere invocato il principio solidaristico in senso stretto per giustificare la confisca dell’intera somma, tuttavia guardando al fenomeno criminale nel suo complesso deve riconoscersi che «sussiste un concorso nell’illecito complessivo fra il responsabile del delitto presupposto ed il riciclatore».[5]
Oltre al rilievo che proprio la mancanza di un concorso tra il riciclatore e l’autore del reato desumibile dalla clausola di riserva di cui all’art, 648-bis c.p. dovrebbe escludere l’applicazione del principio solidaristico, va comunque ricordato che la dottrina ha sempre espresso critiche all’applicazione indistinta della confisca per equivalente ai concorrenti nel reato [6].
L’argomento fondato sul principio solidaristico è stato destituito di ogni fondamento dalla pronuncia a Sezioni unite n. 13783/2025 la quale, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha escluso ogni forma di solidarietà passiva nell’applicazione della confisca ai concorrenti nel reato[7].
Si approfondirà a breve l’impatto dei princìpi affermati dalla predetta pronuncia a Sezioni unite nella questione oggetto di questa analisi.
In secondo luogo, e si tratta dell’argomentazione ritenuta decisiva, l’indirizzo maggioritario fa leva su un dato di natura letterale ovvero che l’art. 648-quater c.p. contempla quale oggetto della confisca non solo il profitto e il prezzo ma anche il prodotto del reato [8].
E le utilità economiche provenienti dal reato presupposto si devono considerare prodotto della condotta delittuosa di cui all’art. 648-bis c.p. posto che attraverso l’attività di riciclaggio le somme vengono trasferite, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e poi nuovamente immesse nel circuito economico. Si osserva che con riferimento a questo argomento, non sono mancate critiche in dottrina volte a sottolineare che attribuire la qualifica di prodotto, concetto che ha una intrinseca connotazione materiale ed empirica, a somme di denaro provenienti dal delitto presupposto per il solo fatto di essere state impiegate illecitamente, appare un’interpretazione estensiva. [9]
Peraltro, come reiteratamente sostenuto dalle pronunce che seguono l’orientamento prevalente compresa la sentenza in esame, l’argomento testuale desumibile dall’art. 648-quater c.p. troverebbe conferma nelle fonti internazionali le quali, nel delimitare l’oggetto della confisca delle utilità derivanti dalle attività criminali, fanno riferimento al concetto di “proventi”.
Ma come si vedrà di seguito, la nozione di proventi dei reati non impone affatto la confisca delle utilità economiche derivanti dal delitto presupposto a quello di riciclaggio.
3. La nozione di prodotto nelle fonti internazionali
Posto che nelle fonti internazionali si fa costante riferimento alla confisca non dei profitti bensì dei proventi dei reati, è necessario analizzare la legislazione sovranazionale per verificare l’esatto significato di tale termine.
In primo luogo, la pronuncia in commento ha richiamato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000 nonché la cosiddetta Convenzione ONU di Merida contro la corruzione del 31 ottobre 2003, approvata dal Parlamento italiano con la legge n. 116 del 2009. In entrambe tali convenzioni, per delimitare l’oggetto della confisca si fa esplicito riferimento ai “proceeds” cioè ai proventi. [10]
Inoltre, con specifico riferimento al diritto europeo in materia di riciclaggio, va considerata la Convenzione europea sul riciclaggio conclusa a Strasburgo nel 1990, e ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto 1993 n. 328, la quale nel preambolo fa riferimento alla necessità di «privare i criminali dei proventi dei reati» e nell’art. 1 precisa che provento «significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale».[11]
E ancora, la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata con la legge 28 luglio 2016 n. 153, all’art. 1 specifica che «provento significa ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente dal reato». [12]
Vi è poi la Direttiva del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 n. 42, relativa alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, la quale all’art. 2, n. 1, chiarisce che per provento si intende «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile».[13]
Infine, come ricordato dalla pronuncia in commento, l’art. 12 della Direttiva UE 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 novembre 2026, impone la confisca dei beni strumentali e dei proventi del reato. [14]
In buona sostanza, secondo la lettura fatta propria dalla giurisprudenza interna, sarebbe il riferimento al concetto di provento, il quale è più ampio rispetto a quello di profitto, a richiedere che la confisca abbia ad oggetto non solo il profitto del riciclatore ma anche i vantaggi economici derivati dalla pregressa attività delittuosa. Tale interpretazione si fonda su un evidente fraintendimento della nozione di provento.
Secondo la definizione originariamente cristallizzatasi, per profitto doveva intendersi il beneficio patrimoniale direttamente derivante dal reato[15].
Il criterio selettivo per qualificare il vantaggio economico come profitto del reato si fonda dunque sull’esistenza di un nesso di pertinenzialità con l’illecito. Tuttavia, come è noto, tale nozione è stata ben presto ampliata dalla giurisprudenza mediante l’inclusione nella categoria del profitto dei cosiddetti “surrogati” ovvero i beni nei quali il profitto è stato investito. E può dirsi ormai consolidato l’orientamento secondo il quale il concetto di profitto confiscabile comprende non solo i benefici patrimoniali direttamente derivanti dal reato ma altresì tutti i cespiti patrimoniali che siano il frutto dell’investimento del profitto [16].
Va altresì precisato che anche le Sezioni unite con la già menzionata pronuncia n. 13783/2025 hanno confermato il principio in base al quale il profitto comprende anche il bene surrogato [17].
Trasferendoci in ambito internazionale, viene utilizzato il termine provento proprio perché esso include i beni i quali, pur non essendo di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, rappresentano l’investimento del profitto in senso stretto. In definitiva, come si è sottolineato in dottrina, il termine provento è preferito a quello di profitto poiché evita ogni incertezza sul fatto che oggetto di confisca non è solo il profitto diretto ma qualunque vantaggio economico derivante dall’illecito. [18]
Tuttavia, anche se il concetto di provento è più esteso di quello di profitto, esso si riferisce comunque ai vantaggi economici che derivano, in via diretta o indiretta, dallo specifico reato. E, quindi, con riferimento al reato di riciclaggio, proventi sono in senso lato tutti i vantaggi economici ricavati da tale reato ma non certo le utilità che provengono dal reato presupposto. [19]
Pertanto, il riferimento presente nella normativa internazionale alla confisca dei proventi del reato, non offre alcun argomento a favore dell’estensione della misura ablativa alle utilità derivate dal delitto presupposto.
4. I princìpi contenuti nella pronuncia delle Sezioni unite n. 13783/2025
Come anticipato nella parte introduttiva, la pronuncia in esame ha escluso l’applicabilità dei princìpi di diritto espressi dalle Sezioni unite n. 13783/2025 alla vicenda processuale oggetto della decisione.
Si è già ricordato che tale pronuncia ha provveduto a risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo all’ applicabilità della confisca per equivalente per l’intero profitto del reato in capo a ciascuno dei concorrenti. Nell’argomentare il principio di diritto stabilito, ovvero che la misura ablativa deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente al vantaggio economico dal medesimo conseguito con esclusione di ogni forma di solidarietà passiva, la pronuncia ha dettato alcuni princìpi fondamentali in tema di confisca.
In particolare, limitandoci agli aspetti più significativi ai fini della presente analisi, le Sezioni unite hanno definito una nuova regola in base alla quale va definita la natura ripristinatoria oppure punitiva della confisca. Infatti, la pronuncia ha superato il tradizionale criterio secondo il quale il carattere punitivo della confisca deriva dall’esistenza o meno del nesso di pertinenzialità tra il bene appreso ed il reato.[20]
E ha invece affermato che, indipendentemente dalla forma diretta o per equivalente mediante la quale viene applicata la confisca, il provvedimento ablativo costituisce una pena se apprende beni in misura superiore a quella corrispondente al vantaggio economico conseguito con il reato[21].
In questa diversa prospettiva, la pronuncia ha chiarito che qualsiasi confisca è di per sé afflittiva poiché incide negativamente sulla sfera giuridica di chi la subisce. Tuttavia, la misura assume carattere punitivo soltanto qualora, sottraendo più dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito, determini in capo al trasgressore un peggioramento della situazione patrimoniale antecedente alla condotta [22].
Dopo aver impostato in questi termini la distinzione tra confisca recuperatoria o punitiva, la motivazione ha svolto importanti riflessioni sull’incidenza del principio di proporzionalità all’interno dell’ordinamento chiarendo che «si tratta di un principio che trova applicazione in diversi ambiti e rappresenta un generale criterio applicativo per il giudice comune».
In particolare, le Sezioni unite hanno precisato che in relazione alle misure ablative di natura preventiva o ripristinatoria la proporzionalità assume valenza “prospettica”, ed è volta a verificare che la compromissione del diritto di proprietà sia necessaria e proporzionata rispetto alle finalità perseguite dalla norma. Invece, il sindacato di proporzionalità rispetto alle pene, fra le quali rientrano le confische punitive nel significato sopra precisato, deve esercitarsi in modo “retrospettivo”. In questo caso, quindi, il controllo di proporzionalità deve verificare la «proporzione della sanzione complessivamente irrogata rispetto alla gravità del singolo fatto».
Svolte tali considerazioni, con riferimento alla confisca punitiva le Sezioni unite hanno precisato che la valutazione di proporzionalità dev’essere compiuta in relazione al vantaggio conseguito in concreto dal singolo correo e non al profitto complessivo generato dal reato. [23]
E proprio dal canone di proporzionalità, definito come “trasversale al sistema” sia dell’ordinamento interno che di quello europeo, le Sezioni unite hanno tratto l’argomento decisivo per l’enunciazione dei princìpi di diritto indicati nella pronuncia. Infatti, la motivazione ha chiarito che la confisca “senza arricchimento” non è compatibile con «il giudizio di proporzionalità».
Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni unite hanno stabilito che in caso di pluralità di concorrenti, ai fini della confisca avente ad oggetto denaro costituente prezzo o profitto del reato, è illegittima ogni forma di solidarietà passiva tra i correi.
Riportandoci alla pronuncia in esame, essa in un passaggio argomentativo che merita si essere approfondito, ha escluso che i princìpi affermati dalle Sezioni unite n. 13783/2025 possano trovare applicazione nel caso in esame. E ciò perché, come si legge nella motivazione, nella citata pronuncia le Sezioni unite avrebbero dettato il criterio in base al quale la confisca può essere disposta in capo a ciascun concorrente nei limiti della quota di arricchimento, con esclusivo riferimento al prezzo e al profitto del reato, tali essendo gli unici parametri dettati dall’art. 322-ter c.p. in tema di confisca diretta e per equivalente nei reati contro la pubblica amministrazione.
Pertanto, secondo la pronuncia de quo, i princìpi affermati dalle Sezioni unite non si potrebbero estendere alla confisca del prodotto.[24]
Da un punto di vista formale, il principio di diritto espresso dalla pronuncia delle Sezioni unite effettivamente attiene ai criteri da seguire nella suddivisione della confisca fra concorrenti nel reato. [25]
Tuttavia, tale pronuncia non si è limitata a rispondere al quesito formulato nell’ordinanza di rimessione ma nella complessa motivazione ha scardinato i princìpi che hanno governato a lungo la materia. [26]
È evidente che i nuovi fondamenti, sui quali si basa la decisione delle Sezioni unite, ancorché non costituiscano i princìpi di diritto formulati come tali nella pronuncia, non possono essere ignorati [27].
In particolare, il principio di proporzionalità, assunto dalla pronuncia come canone fondamentale dell’ordinamento, non rileva al solo fine di escludere il principio solidaristico in tema di confisca nel concorso di persone nel reato.
Infatti, il problema della confisca senza arricchimento, naturalmente al di fuori delle ipotesi in cui il provvedimento ablativo sia volto a sottrarre una res intrinsecamente pericolosa, si pone in numerose ipotesi e non solo in quella del concorso di persone nel reato.
E una delle ipotesi di confisca senza arricchimento, come si approfondirà, è costituita proprio dall’ablazione in capo al riciclatore delle utilità economiche derivate dal reato presupposto che non hanno accresciuto la sua sfera patrimoniale.
5. La proporzionalità della confisca nella giurisprudenza della Corte costituzionale
La prospettiva adottata dalle Sezioni unite secondo la quale la confisca che sottrae beni in misura maggiore rispetto all’arricchimento deve considerarsi punitiva, è in linea con i princìpi affermati dalla Corte costituzionale.
Infatti, è stata la Corte Costituzionale, con le fondamentali pronunce n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025 ad avviare un ripensamento su quali siano i tratti distintivi tra la confisca ripristinatoria e quella punitiva.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, il carattere punitivo della confisca per equivalente è sempre stato tratto dall’assenza di un nesso di pertinenzialità fra il reato commesso e il bene appreso[28].
Questa assodata impostazione è stata capovolta dalla pronuncia n. 112 del 2019, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’originario testo dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella parte in cui prevedeva la confisca del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. [29] Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha riconosciuto che, per la loro onerosità, le sanzioni amministrative previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, hanno natura sostanzialmente penale. Posta tale premessa, la Corte costituzionale ha argomentato la declaratoria di incostituzionalità, osservando che la confisca assume carattere punitivo qualora infligga all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’arricchimento conseguito dall’illecito.
Pertanto, la pronuncia ha chiarito che la confisca del profitto ha natura ripristinatoria poiché si limita a sottrarre al destinatario l’ingiusto vantaggio economico ottenuto dall’illecito. Invece, la confisca del prodotto dell’illecito o dei beni utilizzati per commetterlo, comportando in capo al trasgressore un peggioramento dello stato patrimoniale che il trasgressore aveva prima dell’illecito, assume carattere punitivo.[30]
Sul presupposto del carattere punitivo della confisca del prodotto dell’illecito e dei beni strumentali, la pronuncia ha sottolineato che tale previsione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste per l’illecito, «conduce a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione». [31]
Il cambio di prospettiva inaugurato con la pronuncia n. 112/2019 in relazione ad una confisca formalmente amministrativa anche se sostanzialmente penale, è stato confermato dalla Corte costituzionale anche in relazione alla confisca di cui all’art. 2641 c.c.
Con la pronuncia n. 7 del 2025 è stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2641 c.c. con riferimento al co. 1, c.c. nella parte in cui dispone la confisca «dei beni utilizzati per commettere il reato»nonché al co. 2 in ordine alla confisca «di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato»[32]
Tralasciando le complesse questioni sottese al caso de quo e limitandoci a richiamare gli aspetti della motivazione che sono di interesse in questa sede, la Corte costituzionale ha sottolineato che il nostro ordinamento contempla una molteplice varietà di confische la cui effettiva natura deve essere desunta dalla specifica finalità perseguita dal provvedimento ablativo. È dunque dall’analisi della effettiva funzione svolta dalla misura ablativa che devono prendersi le mosse per stabilire la natura di ciascuna tipologia di confisca e conseguentemente il regime giuridico cui essa deve essere assoggettata.
In base al predetto criterio funzionalistico, la Corte costituzionale ha confermato che mentre la confisca del profitto, mirando a sottrarre al reo l’utilità economica acquisita mediante l’illecito, ha carattere ripristinatorio, la misura che comporti per l’autore dell’illecito un peggioramento della situazione patrimoniale preesistente, assume una natura punitiva.[33]
Di conseguenza, la confisca disposta su beni il cui valore eccede quello del profitto, costituendo una pena pecuniaria, deve rispettare il principio costituzionale di proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Del resto, come affermato nella predetta pronuncia, il principio di proporzionalità è un requisito di sistema dell’ordinamento costituzionale italiano in relazione ad ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo.
Pertanto, la confisca avente funzione punitiva, deve essere parametrata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato posto in essere. Peraltro, condizione essenziale per garantire che il trattamento sanzionatorio sia individualizzato, è che il giudice disponga di un potere discrezionale rispetto alla commisurazione della pena senza essere condizionato da norme improntate ad un automatismo sanzionatorio.
Ne deriva che appare contraria ai princìpi costituzionali qualunque disposizione legislativa contenente la previsione obbligatoria di forme di confisca che sottraggono al reo beni di valore superiore al profitto per un ammontare che dipende da criteri fissi ed indipendenti dall’arricchimento ottenuto con la condotta delittuosa.
Una confisca applicata secondo tali modalità, costituisce una pena che appare sproporzionata rispetto al disvalore del fatto e alle condizioni economiche del reo[34].
In definitiva, la sentenza n. 7/2025, proseguendo un percorso virtuoso volto ad affermare il valore costituzionale del canone della proporzionalità sanzionatoria, ha ribadito che per essere rispettosa dei princìpi attinenti alla personalità della pena e al suo finalismo rieducativo, anche la confisca punitiva, nell’accezione sopra precisata, deve essere applicata in modo proporzionato ed individualizzato.
6. Osservazioni conclusive
All’esito di questa analisi, si ritiene che la pronuncia oggetto di questa analisi non abbia fatto buon governo dei princìpi affermati dalle Sezioni unite n. 13783/2025 in tema di confisca.
Con la predetta sentenza le Sezioni unite, allineandosi ai princìpi già sanciti dalla Corte costituzionale, hanno ribadito che se la confisca esorbita rispetto ad una funzione ripristinatoria, essa assume carattere punitivo, ponendosi «in forte tensione con il giudizio di proporzionalità e, più in generale, con il principio di colpevolezza».
Alla luce di tale principio, l’orientamento giurisprudenziale del quale è espressione la pronuncia in commento, finisce per determinare l’applicazione di una pena non conforme ai canoni di adeguatezza sanzionatoria. Infatti, secondo tale orientamento, il prodotto confiscabile del reato di riciclaggio corrisponde tout court all’ammontare delle somme riciclate senza che rilevi il concreto arricchimento ottenuto dal riciclatore[35].
Ne consegue che la confisca del prodotto del riciclaggio, così inteso, si configura come una pena la quale, essendo calcolata in modo fisso, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio desumibile dagli artt. 3 e 27, co. 1 e 3.
Va ricordato che nel tentativo di legittimare la confisca in capo al riciclatore non solo del profitto ma anche delle utilità derivanti dal reato presupposto, si è affermato che l’ablazione del prodotto sarebbe coerente con la gravità dell’apparato sanzionatorio previsto in tema di riciclaggio, sintomatica della volontà legislativa di reprimere duramente tale fenomeno criminale[36].
Tuttavia, proprio il principio di proporzionalità suggerisce di ragionare in modo esattamente contrario rispetto a quanto argomentato in detta pronuncia. È evidente, infatti, che una pena detentiva severa non potrebbe cumularsi con una pena pecuniaria altrettanto afflittiva perché in tal modo verrebbe meno la congruità della complessiva risposta sanzionatoria[37]
Si osserva altresì che la definizione del prodotto del riciclaggio, nei termini anzidetti, si pone in tensione non solo con i principi costituzionali ma anche con quelli unionali.
Posto che la sottrazione di ciò che esorbita dal profitto costituisce una misura punitiva, ne consegue che alla confisca del prodotto va applicato il principio di proporzionalità di cui all’art. 49, § 3 C.D.F.U.E. il quale stabilisce che «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Con riferimento a tale disposizione normativa va ricordato che la Corte di giustizia dell’U.E. si è espressa in modo inequivoco e categorico affermando che il principio di proporzionalità ha carattere diretto ed imperativo ed è dunque suscettibile di immediata applicazione da parte del giudice nazionale.[38]
Ne deriva che, nell’ambito delle materie di interesse unionale fra le quali rientrano i reati di riciclaggio, il principio del primato dell’Unione impone alle autorità nazionali di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il principio della proporzionalità nei limiti di quanto necessario per evitare una sanzione sproporzionata.[39]
In altri termini, se si ammettesse che dal riferimento dell’art. 648-quater c.p. all’ablazione del “prodotto” deriva l’obbligo di confiscare al riciclatore le utilità economiche del reato presupposto, il giudice italiano, trovandosi di fronte ad un caso di “doppia pregiudizialità”, sarebbe necessariamente posto di fronte alla seguente alternativa. Ovvero, disapplicare parzialmente l’art. 648-quater c.p. in relazione al reato di riciclaggio, con riferimento alla confisca del “prodotto” oppure sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto della predetta disposizione normativa con il principio di proporzionalità. [40]
In conclusione, nell’affermare che la sentenza n. 13783 del 2025 si attaglia solo al profitto e al prezzo ma non al prodotto del reato di riciclaggio, la pronuncia esaminata, oltre a disattendere i canoni costituzionali e unionali in tema di proporzionalità sanzionatoria, ha sostanzialmente disapplicato i princìpi elaborati dalle Sezioni unite.
[1] Si tratta del decreto legislativo che, su delega della legge 25 gennaio 2006 n. 29, ha provveduto a dare organica attuazione alla Direttiva 2005/60/CE e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
[2] Si è osservato che si tratta di una evidente incongruenza poiché la confisca per equivalente del prezzo risulta subordinata all’impossibilità di confiscare in via diretta solo il prodotto e il profitto del reato. Sul punto si veda T. Padovani, Codice penale vol. II (Artt. 361-734-bis), Milano, 2019, 4764. In pratica, l’art. 648-quater c.p. da un lato ha inserito un’ipotesi speciale di confisca diretta del prodotto e del profitto caratterizzata, rispetto all’art. 240 c.p. dalla sua obbligatorietà, ed al contempo ha previsto, sempre obbligatoriamente, la misura anche nella forma per equivalente. Sulla genesi di tale disposizione normativa si veda, fra gli altri, S. Boris in Confische e sanzioni patrimoniali nella dimensione interna ed europea a cura di D. Castronuovo-C. Grandi, Napoli, 2021, 343 ss.
[3] Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 26 aprile 2022 n. 21820 in Cass. pen. 2022, 12, 4294; Cass. Pen., Sez. II, 12 aprile 2022 n. 19561 in C.E.D. Cass. pen. 2022; Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2021 n. 2879, in C.E.D. Cass. pen. 2022; Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2018 n. 34266.
[4] Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2024 n. 32176 in C.E.D. Cass. pen. 2024; Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024 n. 18184 in Rivista Dottori Commercialisti, 2024, 3, 510; Cass. Pen., Sez. II, 23 gennaio 2024 n. 10218, in C.E.D. Cass. pen. 2024; Cass. Pen., Sez. II, 2 marzo 2022 n. 7053, in Foro it., 2022, con nota di G. De Marzo, La nozione di profitto nel delitto di riciclaggio e l’estensione della confisca. Maturi i tempi per un intervento delle sezioni unite? Per una panoramica relativa alle pronunce emesse in tema di confisca del profitto di riciclaggio si rinvia a F. Di Vizio, Il prodotto “dimenticato” dei reati di riciclaggio, in disCrimen, 10 gennaio 2019.
[5] In particolare, si vedano Cass. Pen., Sez. II, 7 dicembre 2021 n. 7503 e Cass. Pen., Sez. II, 2 marzo 2022 n. 7053, cit. Peraltro, in senso esattamente contrario, anche il diverso indirizzo interpretativo ha spesso fatto leva sul fatto che in base alla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 648-bis c.p., il delitto di riciclaggio è configurabile soltanto fuori dai casi di concorso nel reato presupposto. Quindi, in assenza di un concorso nel medesimo reato fra l’autore del reato presupposto ed il riciclatore, non è consentita l’applicazione del principio solidaristico. In tal senso, si vedano Cass. Pen., Sez. II, 26 aprile 2022 n. 21820 in Cass. pen. 2022, 12, 4294; Cass. Pen., Sez. II, 12 aprile 2022 n. 19561; Cass. Pen., Sez. II, 26 novembre 2879.
[6] Fra gli altri, si vedano G. Civello, Confisca per equivalente e concorso di persone: responsabilità individuale e “principio solidaristico”, in Arch. pen. web, 2024, 2024, 1; R. Romanelli, Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato, in Dir. pen. proc. 2008, 856; M. Bianchi, Confisca e correità. Responsabilità in solido o per quote concorsuali? In Sist. pen. web, 25 settembre 2024; A. Gaito, Sequestro e confisca per equivalente, in Giur. it., 2009, 2065; D. Fondaroli, La strana coppia: sequestro e confisca per equivalente, c.d. solidarietà passiva tra correi, in Arch. pen. web, 2011, 2, 2, P. Troncone, Alla ricerca di uno statuto normativo di coerenza sistematica nel conflitto tra confisca e istanza risarcitoria nel processo penale, in Arch. pen., 2023, 3.
[7] Cass. pen. Sez. Un. 26.9.2024 n. 13783, Massini, in Guida dir. 2025, 8. Per un’analisi della pronuncia si rinvia a G. Soldini, Brevi note alle Sezioni Unite n. 13783 del 2025 in tema di confisca: sulla solidarietà passiva dei correi e sulla natura della confisca di denaro, in questa Rivista, 2 settembre 2025 e S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca per equivalente e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in Sist. pen. web, 15 aprile 2025.
[8] In via generale, in assenza di specificazioni normative l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in relazione alla tradizionale misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., ha operato le seguenti distinzioni. Il prodotto costituisce il risultato empirico del reato ed è costituito dalle cose create, trasformate, adulterate, acquistate o ottenute direttamente dal colpevole attraverso la sua attività illecita, il prezzo rappresenta il compenso dato o promesso ad un soggetto quale corrispettivo per determinarlo a commettere il reato ed il profitto è il vantaggio economico derivante dal reato. Sulle definizioni delle diverse categorie di cose confiscabili si vedano, fra gli altri, A. Diddi Il sequestro a fini di confisca, in Sequestro e Confisca, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, 170; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, 53 ss; M. Maugeri Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 112 ss.
[9] In tal senso, G. Civello, Disorientamenti giurisprudenziali sulla confisca nel riciclaggio, in Sist. pen. web, 25 novembre 2024.
[10] In tal senso, la pronuncia in esame nella motivazione precisa che la Convenzione contro il crimine organizzato di Palermo del 2000 e la Convenzione contro la corruzione di New York del 2003 per «definire l’oggetto della confisca fanno riferimento ai proceeds cioè ai proventi, non ai profitti. Secondo tali Convenzioni, costituiscono proceeds anche i beni ottenuti o derivati direttamente o indirettamente dalla commissione di un reato».
[11] È Cass. Pen., Sez. II, 28 febbraio 2024 n. 18184 cit. a precisare che la Convenzione di Strasburgo del 1990 sottolinea che uno dei metodi per combattere la criminalità economica «consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati».
[12] Sempre Cass. Pen. 18184/2024 cit. argomenta che nella Convenzione di Varsavia la nozione di «proventi (produits nel testo francese, proceeds nel testo inglese della Convenzione) è stata ulteriormente precisata come corrispondente a “tout avantage économique provenant directement ou indirectemente de la commission d’une infraction pénale».
[13] Fa riferimento a tale Direttiva in particolare, Cass. Pen. 18184/2024, cit. esplicitamente richiamata sul punto anche da Cass. Pen., 13.3.2025, cit. e Cass. pen., 8.5.2024 n. 32176 cit.
[14] In particolare, come precisato dalla pronuncia in esame, l’art. 12 della nuova Direttiva impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni di valore corrispondente a beni strumentali o proventi derivanti da un reato».
[15] Va ricordato che il tradizionale orientamento formatosi in relazione all’art. 240 c.p., con riferimento alla persona fisica, ha definito il profitto quale vantaggio patrimoniale in rapporto di diretta derivazione causale con il reato. Sulla scorta di tale orientamento, può dirsi acquisita l’individuazione del profitto quale vantaggio economico avente due requisiti ovvero il fatto di costituire un effettivo incremento patrimoniale e quello di essere legato da un nesso di pertinenzialità con il reato. Tale definizione di profitto è stata recepita anche dalla giurisprudenza formatasi in tema di confisca del profitto nei confronti dell’ente ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a partire dalla pronuncia emessa dalle Sezioni unite nel noto caso relativo alle società Impregilo-Fisia. Cass. Pen. S.U., 27 marzo 2008 n. 26654, in Cass. pen. 2008, 4544 con nota di L. Pistorelli Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite. Con tale pronuncia, la Corte suprema ha chiarito che il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto, con la precisazione che a tale espressione va attribuito il significato di «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale a superamento dell’ambiguità che il termine vantaggio può ingenerare».
[16] Questa interpretazione estensiva già in tempi risalenti è stata suggellata da Cass. Pen., S.U., 25 ottobre 2007 n. 10280, in Cass. pen., 2008, 3167. Sul punto si veda M. Maugeri, La confisca per equivalente, – ex art. 322 ter- tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 826 ss. Simile impostazione, portando ad una dilatazione della confisca diretta, ha reso ancora più enigmatici i confini tra la confisca diretta e quella per equivalente creando notevoli incertezze applicative tenuto conto dei diversi presupposti di applicazione delle due forme di provvedimento ablativo. In tal senso, si veda L. Puccetti, La confisca per equivalente, in Sequestro e confisca a cura di M. Montagna, Torino, 2017, 418 ss.
[17] Peraltro, al fine di limitare l’estensione della confisca diretta operata dalle Sezioni unite Gubert, la pronuncia in esame ha stabilito che la confisca del bene di investimento è diretta solo se vi è la «prova che proprio “quel” denaro-profitto del reato sia stato utilizzato per acquistare il bene oggetto della ablazione». Va ricordato che la pronuncia Cass. Pen, Sez. Un. 30.1.2014 n. 10561, Gubert, in Cass. pen. 2014, 9, 2797 aveva esteso la nozione di profitto sino a comprendere ogni utilità che l’autore del reato realizza «come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa».
[18] Come si è rilevato, la definizione di provento contenuta nell’art. 3, n. 1 della Direttiva UE /1260 /2024, la quale è sovrapponibile a quella della precedente direttiva, conferma la possibilità di estendere il profitto confiscabile ai surrogati dell’originario profitto, nonché alle ulteriori utilità. Per un approfondimento su tale aspetto si rinvia a M. Maugeri, La nuova direttiva 2024/1260 per il recupero e la confisca dei beni: un complessivo sforzo di armonizzazione per la lotta al crimine organizzato e all’infiltrazione criminale nell’economia, in Sist. pen. web, 30 dicembre 2024. Si veda anche L. Pistorelli, La confisca dei proventi della corruzione nelle convenzioni internazionali e nel diritto dell’unione europea, in www.masterpenaleimpresa.it, dove con riferimento alla confisca dei proventi nell’ambito della corruzione, si precisa che con tale termine gli strumenti internazionali fanno riferimento all’ablazione di qualsiasi bene o vantaggio ritratto anche solo indirettamente dalla consumazione del reato, purché suscettibile di valutazione economica. L’intenzione è dunque quella di chiarire che il vincolo di derivazione non è interrotto dal fatto che i proventi della corruzione non siano più riconoscibili per essersi gli stessi confusi nel patrimonio del reo ovvero perché trasformati in beni di altro genere.
[19] Sul punto si veda G. Civello, Disorientamenti giurisprudenziali,cit., 11, ove si osserva che il sostantivo “provento” sta univocamente ad indicare una res che prima della commissione del reato -nella specie prima del riciclaggio – non esisteva e che proviene per l’appunto dal reato stesso. Seguendo invece la tesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità si giungerebbe a qualificare come provento (e in particolare prodotto) di reato una somma di denaro che in realtà preesisteva alla condotta di riciclaggio, essendo stata generata dal reato presupposto.
[20] Va ricordato che sin dalle prime pronunce la Corte di cassazione aveva attribuito alla confisca per equivalente natura sanzionatoria. Fra le prime pronunce si ricorda, in ambito di reati tributari, Cass. Pen., Sez. II, 5 giugno 2008 n. 28685, in Riv. pen. 2008, 1142 nella quale si è espressamente affermata la «natura eminentemente sanzionatoria dell’eccezionale istituto». Tale approccio è rimasto a lungo immutato. In tal senso, anche di recente, Cass. Pen., Sez. un., 29 settembre 2022 n. 4145, in Cass. pen. 2023, 12, 4009, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, co. 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione, aveva affermato al punto 4.2. del Considerato in diritto che «Il formante giurisprudenziale interno e sovranazionale si è assestato nel ritenere la connotazione sanzionatoria come componente tipica della confisca per equivalente. Ne consegue che la confisca di valore, oltre ad assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, risulta dunque parametrata al profitto od al prezzo dell’illecito solo dal punto di vista quantitativo poiché l’oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento con il reato, il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria». Del pari, secondo l’impostazione prevalente della dottrina, è l’assenza di una derivazione diretta del bene dal reato a rivelare la matrice sanzionatoria della confisca per equivalente. Sul punto, fra gli altri e senza pretesa di esaustività, si vedano, A. Alessandri, Confisca nel diritto penale, in Dig. Disc. Pen., vol. III, Utet, Torino, 1989, 50 e Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci a cura di E. Dolcini- C.E. Paliero, III,Milano, 2006, 2108; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. cit., 118; A. Cisterna, La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in rapporto alle tecniche sanzionatorie della criminalità da profitto, in La giustizia patrimoniale penale a cura di A. Bargi-A. Cisterna, Torino, 2011, 49; O. Mazza, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità dell’ente (in margine al caso Unicredit), in www.penalecontemporaneo.it 23.1.2012; P. Gualtieri- G. Spangher, in Procedura penale, diretto da G. Spangher-A. Marandola- G. Garuti-L. Kalb, II, Le misure cautelari reali, Torino, 2015, 286; E. M. Ambrosetti-E. Mezzetti-M. Ronco, Diritto penale dell’impresa,2022, Torino, 445; A. Bargi, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, in Giur. it., 2009, 2071 e in Processo al patrimonio e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in La giustizia patrimoniale penale (a cura di) A. Bargi-A. Cisterna, Torino, 2011, 41; F. Mazzacuva, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico, in Cass. pen., 2009, 3423; L. Puccetti in Trattato breve di diritto penale a cura di G. Cocco-E. M. Ambrosetti, Parte generale, vol. II, Punibilità e pene, Milano, 2022, 569; A. Macchia, La confisca per equivalente nei confronti degli enti e dei responsabili delle persone giuridiche, in Giust. pen., 2014, 197; V. Auriemma, La confisca per equivalente, in Arch.pen.web 1, 14.
[21] Va ricordato che nelle più recenti riflessioni dottrinali, si era già posta in dubbio la sostanziale natura punitiva della confisca per equivalente e si era rilevato che questo strumento ha uno scopo principalmente compensativo-ripristinatorio connesso all’esigenza di eliminare gli effetti dell’ingiusto guadagno e di contrastare, quindi, la criminalità da profitto. In tal senso, si vedano A. M. Maugeri, La nozione di profitto confiscabile e la natura della confisca: due inestricabili e sempre irrisolte questioni, in Leg. Pen., 2023, 1, 9 e S. Finocchiaro, Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in Sist. pen. web., 30 settembre 2020, 28.
[22] In tal senso, nel punto 9.2. della motivazione la pronuncia ha precisato che «ogni ablazione patrimoniale è afflittiva perché incide negativamente sulla sfera giuridica di chi la subisce, limitando la sua proprietà personale». Tuttavia, fintanto che la confisca elimina dal patrimonio del reo «un bene che non sarebbe stato acquisito se non fosse stato commesso il reato, la misura mantiene un carattere afflittivo ma non assume anche contenuto punitivo».
[23] Al riguardo, nel punto 30 della motivazione si è precisato che deve essere rivisitata l’impostazione basata sull’assunto «che la valutazione di proporzionalità debba essere compiuta non con riferimento alla singola posizione personale…omissis…quanto piuttosto rispetto al profitto complessivo generato dal reato».
[24] Segnatamente, nel punto 3.1 della motivazione si è affermato che deve essere escluso che i princìpi dettati dalla pronuncia delle Sezioni unite Massini «secondo cui la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, e cioè nei limiti della quota di arricchimento, possano estendersi anche all’ipotesi della confisca del prodotto del reato prevista dall’art. 648-quater c.p. e ciò perché, con evidenza, le Sezioni unite in tale recente pronuncia hanno ragionato in termini esclusivi di prezzo e profitto del reato, tali essendo gli unici parametri dettati dall’art. 322-ter c.p. in tema di confisca diretta e per equivalente nei reati contro la pubblica amministrazione».
[25] Per completezza, si precisa che i princìpi di diritto enucleati dalle Sezioni unite n. 13783/2025 hanno stabilito, nell’ordine di esposizione, «che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato». Inoltre, le Sezioni unite hanno affermato che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito».
[26] Sul punto, si veda C. Santoriello, La confisca del profitto del reato secondo le Sezioni Unite: si riaprono i giochi ma l’esito è tutt’altro che chiaro, in Le Società, 8-9/2025, 956 il quale ha precisato che per rispondere al quesito le Sezioni unite hanno ritenuto necessario «porre in discussione acquisizioni e conclusioni della giurisprudenza che invece sembravano pacifiche».
[27] Nel senso che la pronuncia a Sezioni unite costituisce un deciso cambio di rotta rispetto ad approdi giurisprudenziali sino ad oggi prevalenti si è espresso S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria9 della confisca per equivalente e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, cit.
[28] In tal senso, la Corte Costituzionale con l’ordinanza 2.4.2009 n. 97, in Giur. cost. 2009, 2, 984 aveva precisato che «la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso diretto e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole così una natura eminentemente sanzionatoria». E quindi, attesa la natura di sanzione penale della confisca per equivalente, è stata esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 322-ter c.p. ai reati tributari commessi precedentemente all’entrata in vigore della L. 244/2007. La Corte costituzionale si era espressa nei medesimi termini con la successiva ordinanza del 20 novembre 2009 n. 301 in Giur. cost. 2009, 6, 4587.
[29] Cfr. Corte cost., 10 maggio 2019 n. 112 in Foro it. 2019, 11, I, 3422. La vicenda riguardava l’illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis T.U.F contestato in relazione all’abuso di informazioni privilegiate grazie alle quali l’agente aveva acquistato un pacchetto di azioni della società di cui egli era consigliere di amministrazione. All’esito del procedimento, la Consob aveva disposto una sanzione pecuniaria di € 200.000,00 oltre alla confisca per equivalente fino a concorrenza dell’importo di € 149.760,00, pari al valore delle azioni acquistate grazie al possesso dell’informazione privilegiata relativa all’imminente lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria da parte di un’altra società. Va precisato che per tale acquisto il trasgressore aveva investito la cifra di € 123.175,00 con la conseguenza che il profitto, pari al risparmio sul prezzo che avrebbe dovuto corrispondere per acquistare i medesimi titoli al momento del lancio dell’offerta pubblica, corrispondeva a € 26.580,00. Tuttavia, come rilevato dal giudice amministrativo rimettente, il riferimento contenuto nell’art. 187-sexies T.U.F. alla confisca obbligatoria del prodotto imponeva l’apprensione degli strumenti finanziari acquistati dall’insider trading o dell’intero loro valore, e non semplicemente del vantaggio economico realizzato mediante l’operazione finanziaria.
[30] Nella pronuncia n. 112/2019 la Corte costituzionale ha precisato che la confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito ha natura punitiva a prescindere dalla forma, diretta o per equivalente, nella quale viene disposta. Riformando princìpi assodati, dunque, la pronuncia ha delineato un criterio interpretativo per stabilire la natura punitiva della confisca non più fondato sull’esistenza o meno del nesso di pertinenzialità tra il bene appreso ed il reato, bensì sul fatto che la confisca sia circoscritta al profitto dell’illecito oppure esorbiti da tale limite. Con riferimento a tale profilo si è sottolineato che si tratta di «una lettura costituzionale assai densa che riconnette solo all’ablazione del profitto la natura di misura autenticamente ripristinatoria» mentre qualifica in termini punitivi la confisca del prodotto o dei beni strumentali. In tal senso, F. Di Vizio, Sequestri e confische degli illeciti di market abuse e dei delitti societari di infedeltà informativa, in disCrimen, 7 giugno 2019, 79.Per un’analisi dello statuto costituzionale del principio di proporzionalità delle sanzioni alla luce della pronuncia 112/2019, si vedano F. Mazzacuva, Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca, in Leg. Pen. 14 dicembre 2020; R. Acquaroli, La confisca e il controllo di proporzionalità: una buona notizia dalla Corte costituzionale, in Dir. pen. proc., 2020, 197; V. Mongillo, Confisca proteiforme e nuove frontiere della ragionevolezza costituzionale. Il banco di prova degli abusi di mercato, in Giur. cost., 2019, 3343;
[31] Nella sentenza 112/2019 il mancato rispetto del criterio della proporzionalità sanzionatoria è stato dunque preso in considerazione nel suo profilo intrinseco attinente alla congruità della risposta sanzionatoria, posto che la disposizione legislativa prevedeva una «compressione del diritto di proprietà manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito commesso». Con conseguente violazione degli artt. 3 e 42 Cost., oltre che dei parametri convenzionali e unionali di cui rispettivamente agli artt. 1 prot. 1 C.E.D.U. e art. 17 C.D.F.U.E. rilevanti nell’ordinamento nazionale tramite gli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. Sul punto si veda Viganò, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte Costituzionale: un primo bilancio, in www.sistemapenale.it, 8 gennaio. 2025, 14 e, più approfonditamente, in La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021, 119 e 239 ss. Per un’analisi dei profili di interesse della pronuncia si rinvia anche a R. Acquaroli, La confisca e il controllo di proporzionalità: una buona notizia dalla Corte Costituzionale, in Dir. pen. proc., 2020, 2, 197 ss..
[32] Cfr. Corte cost. 4 febbraio 2025 in Guida dir. 2025, 6. La vicenda processuale era sorta dall’attività ispettiva posta in essere dalla Banca d’Italia e dalla Banca centrale europea nel corso della quale era stato contestato ad un Istituto di credito il fatto di aver provveduto sistematicamente a mettere a disposizione dei soci finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni proprie sia in sede di aumento di capitale sia nell’ambito del mercato secondario. Secondo la stima effettuata nel corso del processo, i finanziamenti erogati dall’Istituto di credito ammontavano alla somma complessiva di € 963 milioni. Tali condotte, poste in essere dai soggetti apicali dell’istituto, erano state qualificate come aggiotaggio manipolativo ed informativo nonché ostacolo alle funzioni di vigilanza, di cui rispettivamente agli artt. 2637 e 2638 c.c. Il Tribunale di primo grado, ritenuta la responsabilità di alcuni degli imputati, aveva provveduto a disporre nei loro confronti la confisca per equivalente per la somma di € 963 milioni in applicazione dell’art. 2641, co. 2 c.c. Successivamente la Corte d’appello, aveva revocato la confisca per equivalente disposta nei confronti degli imputati reputandola una misura punitiva di carattere sproporzionato. In tal senso, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’art. 2641 c.c., nella parte in cui dispone la confisca per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere il reato, fosse in contrasto con il principio di proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost., e dell’art. 49, § 3, C.D.F.U.E. Pertanto, nel solco della recente sentenza della Grande Sezione della Corte giust. UE 8 marzo 2022, nel procedimento C-205/20, la quale ha affermato che il principio di proporzionalità è diretto ed imperativo e dunque suscettibile di immediata applicazione, il giudice d’appello aveva disapplicato l’art. 2641 c.c. nella parte in cui dispone la confisca di valore per i beni utilizzati per commettere il reato. La Procura generale, lamentando la violazione dell’art. 2641 c.c. da parte della Corte d’appello, aveva chiesto che la Corte di cassazione provvedesse ad annullare la revoca della confisca per equivalente. All’esito dell’udienza, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2641, co. 1 e 2, «nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere i reati». Per alcune riflessioni in relazione alla questione rimessa alla Corte costituzionale si rimanda a M. Arbotti, La proporzionalità sanzionatoria al cospetto delle confische dei proventi: legalità della pena, vecchie geometrie, nuove vocazioni funzionali, in Diritto di difesa, 26 giugno 2024.
[33] Sulla scorta di tale premessa, la pronuncia ha osservato che l’ablazione dei beni utilizzati per commettere il reato, determinando per il reo un peggioramento della situazione patrimoniale antecedente al reato, ha carattere punitivo. In tal senso, al punto 3.1.2. la pronuncia ha espressamente richiamato la sentenza della Corte costituzionale 112/ 2019 nella parte in cui ha affermato «che alla confisca obbligatoria dei beni strumentali deve riconoscersi natura autenticamente “punitiva”». Pertanto, come successivamente precisato, laddove «la confisca in parola sia disposta dal giudice penale, come nel caso, disciplinato dall’art. 2641, primo comma, c.c., nulla osta a riconoscere che essa debba essere qualificata come vera e propria pena di carattere patrimoniale che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla confisca di beni o somme di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere il reato». Per una approfondita analisi della confisca degli strumenti del reato e della sopra citata pronuncia di illegittimità costituzionale, si rinvia a C.S., Thun Hoenstein Welsperg, I tratti irrinunciabili della confisca degli strumenti del reato. L’esempio della confisca ex art. 2641 c.c. alla prova di Corte cost. 7/2025, in Arch pen. n. 2/2025.
[34] Per inciso, con riferimento alla necessità che la pena sia adeguata alle condizioni economiche del reo, la Corte costituzionale con pronuncia del 1 febbraio 2022 n. 28 in Cass. pen. 2022, 5, 1724, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53 della L. 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui prevedeva un tasso di conversione delle pene detentive brevi in pene pecuniarie inidoneo a tenere adeguatamente conto delle condizioni patrimoniali del reo. Inoltre, in relazione alla possibilità di modulare la pena, con pronuncia del 5 dicembre 2018 n. 222 in Cass. pen. 2019, 3, 991, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui prevedeva in caso di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta la relativa pena accessoria per la durata fissa di dieci anni e non «sino a dieci anni».
[35] Appare opportuno precisare che in capo all’autore del reato di riciclaggio, la confisca del prodotto, identificato con i cespiti patrimoniali derivanti dal reato presupposto, non può essere disposta né in forma diretta né per equivalente. Infatti, le Sezioni unite e la Corte costituzionale hanno chiarito che la confisca nei confronti del reo di beni in misura superiore al profitto, ha natura di pena indipendentemente dal fatto che sia applicata in forma diretta o per equivalente.
[36] In tal senso, si veda Cass. Pen., Sez. V, 8 maggio 2024 n. 32176 cit., pronuncia nella quale si argomenta che «indice della chiara volontà del legislatore di reprimere duramente il riciclaggio è la pena edittale stabilita per tale reato, particolarmente elevata, sia nel minimo che nel massimo: certamente ben più alta di molti dei reati presupposti alla conservazione dei cui proventi illeciti il delitto in questione è funzionale». Sempre nel tentativo di legittimare la confisca anche del “prodotto”, la pronuncia in esame ha puntualizzato che all’esito della modifica normativa «oggetto della tutela giuridica del riciclaggio non è solo il patrimonio ma anche l’amministrazione della giustizia e l’ordine economico che verrebbe ad essere inquinato e destabilizzato dalle operazioni di riciclaggio». Pertanto, confiscare soltanto il profitto del reato ovvero quanto ricevuto dal riciclatore a titolo di compenso per le operazioni di sostituzione, sarebbe in conflitto con l’individuazione del bene giuridico tutelato dal riciclaggio. Per una critica a tali argomentazioni si veda F. Consulich, Il paradosso di Russell, in www.sistemapenale.it, 25 maggio 2023, 9, ove si rileva che la giurisprudenza giustifica il rigore sanzionatorio impiegando «il comodo clichè della plurioffensività».
[37] Né può condividersi la preoccupazione espressa nella pronuncia in esame la quale ha puntualizzato che confiscare soltanto il profitto del reato ovvero quanto ricevuto dal riciclatore a titolo di compenso per le operazioni di sostituzione porterebbe alla conclusione di «lasciare liberamente circolare il prodotto del reato». Al riguardo, ci si limita ad osservare che le utilità economiche provenienti dai delitti presupposti sono proventi illeciti ed in quanto tali saranno comunque passibili di confisca in base all’art. 240 c.p. o alle altre disposizioni speciali in tema di confisca. Ne deriva che ammettere la confiscabilità in capo al riciclatore delle somme riciclate condurrebbe sostanzialmente alla duplicazione della misura ablativa. In tal senso si veda G. Civello, Riciclaggio e confisca per equivalente: un contrasto interpretativo ancora aperto, in Dir. pen. dell’economia, 1-2/2025, 195.
[38] Cfr. Grande Sezione della Corte giust. U.E. 8 marzo 2022, nel procedimento C-205/20, ha affermato che il «principio del primato del diritto dell’unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate». Per un esame di tale pronuncia si veda F. Viganò, La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia, in Sist. pen., 2022; M. Pelissero, Il principio di proporzionalità (non sproporzionalità) delle pene: recenti sviluppi e impatto anomalo delle fonti eurounitarie sul principio di legalità delle pene, in Dir. pen. proc., 2023, 1372 ss. e M. Lanotte, La proporzionalità della sanzione: un principio ritrovato? Note a margine della sentenza NE, in Quaderni AISDUE, 2023, 388 ss.
[39] Come già precisato nella nota 32, nella vicenda processuale che ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2641 c.c., prima che la Corte di cassazione sollecitasse l’intervento correttivo della Corte costituzionale, la Corte d’appello aveva adottato la via della diretta disapplicazione dell’art. 2641 c.c. «nel solco della recentissima sentenza della Grande Sezione della Corte GUE 8.3.2022 nel procedimento C-205720». Sul punto si veda anche C.S., Thun Hoenstein Welsperg, I tratti irrinunciabili della confisca degli strumenti del reato, cit., 49.
[40] Va precisato che di fronte a casi di “doppia pregiudizialità”, ovvero di disposizioni normative che appaiono in contrasto sia con una norma costituzionale sia con un principio del diritto dell’Unione europea, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, confermata anche dalla pronuncia n. 7/2025, il giudice nazionale rimane libero di scegliere il rimedio della disapplicazione oppure di sollevare questione di legittimità costituzionale, fermo restando che quest’ultima soluzione appare la via preferibile posto che la correzione della norma, avente efficacia erga omnes, ha un effetto di stabilizzazione dell’ordinamento. Sul punto, si veda P.F. Bresciani, Doppia pregiudizialità in materia penale. il giudice resta libero di disapplicare le pene sproporzionate (ma la Corte preferirebbe di no)., in Rivista del contenzioso europeo, n. 1/2025. Inoltre, con specifico riferimento al problema della doppia pregiudizialità nell’ambito del procedimento che ha portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2641 c.c. si veda M. D. L. Finuoli, Illegittima la confisca obbligatoria dei beni strumentali: la Corte costituzionale consolida il principio di proporzionalità delle pene, in Dir. pen. e proc., n. 6/2025,744 ss.


