Abstract:
Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. decreto sicurezza 2026), convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha introdotto, mediante l’integrazione dell’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti), una nuova ipotesi di confisca obbligatoria avente ad oggetto gli autoveicoli e gli altri beni mobili, registrati e non, utilizzati o comunque agevolativi della commissione dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. La novella si inscrive in un filone di interventi normativi che, nel biennio 2023-2026, hanno radicalmente trasformato il quadro sanzionatorio in materia di stupefacenti, moltiplicando gli strumenti ablativi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il presente lavoro si concentra, in particolare, sulla questione — di grande rilevanza operativa — se a tale nuova ipotesi di confisca possa applicarsi il meccanismo di assegnazione preferenziale alle forze dell’ordine disciplinato dall’art. 100 del medesimo Testo Unico Stupefacenti. Dopo aver ricostruito la genesi parlamentare della riforma, si analizza la struttura e la natura giuridica della nuova misura ablativa, viene esaminata la disciplina dell’art. 100 T.U.S. con attenzione alla ratio del requisito del previo uso, per poi affrontare il problema del raccordo tra le due disposizioni in chiave sistematica, valutandone la compatibilità con il diritto dell’Unione europea. Un’apposita sezione è dedicata ai profili processuali del sequestro preventivo e della gestione provvisoria del bene. L’indagine conduce a ritenere, con gli opportuni temperamenti, che il meccanismo dell’art. 100 T.U.S. sia applicabile anche alla nuova confisca obbligatoria, ma che risulti comunque auspicabile un intervento legislativo organico di coordinamento.
The security decree of 24 February 2026 (d.l. no. 23/2026), converted by Law of 24 April 2026, no. 54, has introduced a mandatory confiscation of vehicles and other movable assets used or instrumental in drug-dealing offences under Art. 73 of the Consolidated Law on Narcotic Substances (T.U.S.). This article examines whether the preferential assignment mechanism to law enforcement agencies under Art. 100 of the same statute can be applied to this new form of confiscation. After reconstructing the parliamentary genesis of the reform, the article analyses the legal nature of the new measure, examines the Art. 100 T.U.S. regime, addresses the systematic coordination between the two provisions, evaluates compatibility with EU law. The analysis concludes that Art. 100 T.U.S. is applicable to the new mandatory confiscation, subject to certain qualifications, but that legislative clarification is desirable.
1. Premessa: il decreto sicurezza 2026 nel quadro della politica criminale antidroga
Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. decreto sicurezza 2026), convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, rappresenta l’ultimo atto di una stagione riformatrice che, nell’arco di un triennio, ha profondamente riscritto il quadro sanzionatorio in materia di stupefacenti. Dopo il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano), convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 159 — che aveva introdotto, tra l’altro, la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. per i reati di cui all’art. 73 T.U.S. e il divieto di importazione delle infiorescenze di cannabis light — e dopo il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (c.d. decreto sicurezza 2025), convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, l’ordinamento si arricchisce ora di un ulteriore strumento ablativo: la confisca obbligatoria degli autoveicoli e degli altri beni mobili strumentali allo spaccio.
La scelta non è priva di precedenti nel panorama comparato. Sistemi giuridici come quello statunitense — in particolare il civil asset forfeiture previsto dal 21 U.S.C. § 881, codificato nel Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act del 1970 e successivamente ampliato dall’Anti-Drug Abuse Act del 1986 — e quello britannico (Proceeds of Crime Act 2002, Part 2 e Part 5) prevedono da tempo la confisca di veicoli strumentali al traffico di sostanze.
Nell’ordinamento italiano, invece, prima della novella del 2026, la confisca del veicolo utilizzato per lo spaccio era subordinata all’accertamento giudiziale di uno «specifico, strutturale e non occasionale nesso strumentale» tra il mezzo e il reato, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione[1]. Tale orientamento escludeva la confiscabilità del veicolo quando il suo utilizzo fosse stato meramente occasionale, vale a dire quando lo stesso non fosse stato interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali e risultasse impiegato in modo non sistematico nel traffico di sostanze.
La giurisprudenza di legittimità aveva infatti elaborato, con riferimento alla confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., il requisito della c.d. modifica strutturale del veicolo quale presupposto indefettibile della confiscabilità. La Corte di cassazione aveva ripetutamente affermato che l’autoveicolo non potesse essere assoggettato a confisca se non risultasse dotato di vani occulti, scomparti nascosti o altre modifiche specificamente finalizzate alla custodia o al trasporto delle sostanze[2]. Il mero impiego del veicolo per raggiungere il luogo della cessione, privo di qualunque adattamento strutturale, non integrava dunque il «nesso strumentale specifico, strutturale e non occasionale» richiesto come condizione della confiscabilità.
La novella del 2026 supera radicalmente questo impianto. La confisca, così come delineata dalla novella legislativa, è ora obbligatoria e prescinde da qualsiasi valutazione del nesso strumentale tra il bene e il reato, essendo sufficiente anche la sola agevolazione. Il veicolo sarà confiscato anche se privo di qualsiasi modifica, anche se impiegato una sola volta e anche se il suo ruolo nel fatto sia stato del tutto marginale.
Con questa scelta, il legislatore ha eliminato ogni margine di discrezionalità giudiziale, rendendo irrilevante la distinzione tra utilizzo sistematico e utilizzo occasionale del mezzo. Si tratta di una opzione di politica criminale dall’indubbio impatto pratico e operativo, ma non priva di aspetti critici: sia sul piano della proporzionalità costituzionale — come già segnalato dalla dottrina più attenta subito dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale — sia sul piano del raccordo con gli istituti processuali e amministrativi preesistenti nel medesimo Testo Unico, nonché con il sistema del codice antimafia.
Tra gli istituti preesistenti, merita attenzione specifica l’art. 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che disciplina la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga, prevedendo tanto un uso provvisorio durante la fase del sequestro quanto un’assegnazione definitiva alle forze dell’ordine a seguito del provvedimento definitivo di confisca.
La questione che ci si propone di indagare è, dunque, se a questa nuova ipotesi di confisca obbligatoria possa applicarsi il meccanismo di assegnazione previsto dall’art. 100 T.U.S., con le significative implicazioni operative, finanziarie e sistematiche che ne conseguirebbero.
2. La genesi parlamentare e le ragioni della riforma
La relazione illustrativa che ha accompagnato il disegno di legge di conversione del d.l. n. 23/2026 è esplicita nel chiarire la finalità dell’intervento: evitare che il mezzo di trasporto con il quale è stato commesso il reato, o che ne ha facilitato la commissione, possa essere successivamente utilizzato dal reo per reiterare la medesima o una connessa attività delittuosa.
Il veicolo — e in particolare l’automobile — è stato identificato dal legislatore come lo strumento operativo privilegiato delle attività di spaccio al dettaglio, tanto per la mobilità che consente di eludere la sorveglianza territoriale delle forze dell’ordine, quanto per la possibilità di custodire le sostanze in spazi nascosti all’interno dell’abitacolo. In questa prospettiva, la confisca obbligatoria viene presentata come strumento di deterrenza. Privare lo spacciatore del mezzo, infatti, significa non soltanto eliminare uno strumento del reato, ma infliggere una perdita patrimoniale significativa, idonea a scoraggiare la reiterazione delle condotte.
Sul fronte dottrinale, la pubblicazione del decreto ha immediatamente suscitato un vivace dibattito scientifico. I primi commentatori[3] hanno evidenziato come la norma, «per come configurata, […] sembra dover trovare applicazione anche rispetto ad ipotesi assai lievi di reato, rispetto alle quali la confisca finirebbe per rappresentare, più che uno strumento di ablazione di cose che, ove restassero nella disponibilità del reo potrebbero favorire la commissione di ulteriori reati, una sanzione ulteriore rispetto a quelle già non esigue previste dallo stesso art. 73». Il caso paradigmatico evocato dalla citata dottrina è quello dell’autore di uno spaccio di lieve entità che raggiunga il luogo della cessione con la propria autovettura e tenga i contatti con l’acquirente tramite il proprio telefono cellulare: in forza della nuova disposizione, il giudice sarebbe costretto a ordinare la confisca tanto del veicolo quanto del telefono, con un risultato potenzialmente sproporzionato rispetto all’entità del fatto.
3. La nuova fattispecie di confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S.
3.1. Struttura normativa e perimetro applicativo
L’art. 5 del d.l. n. 23/2026 ha integrato il comma 7-bis dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, che già prevedeva la confisca obbligatoria delle cose che rappresentano il prezzo o il profitto del reato, anche per equivalente, salvo che nelle ipotesi di spaccio di lieve entità di cui al quinto comma. La novella aggiunge un’ulteriore ipotesi ablativa: è ordinata la confisca «degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti» di cui all’art. 73 T.U.S., «ovvero che abbiano agevolato la commissione» degli stessi, «salvo che appartengano a persona estranea al reato».
Sotto il profilo strutturale, la disposizione presenta alcuni tratti di significativa portata applicativa. In primo luogo, il riferimento agli «autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati» è assai ampio: vi rientrano autovetture, motocicli e ciclomotori, ma anche — in una lettura letterale rigorosa — natanti, aeromobili e qualsiasi altro bene mobile che abbia avuto un ruolo, anche marginale, nella commissione o nell’agevolazione del reato. L’espressa menzione degli autoveicoli ha, in questo contesto, carattere meramente esemplificativo. Ne discende che potrebbero teoricamente essere oggetto di confisca obbligatoria anche una bicicletta o un monopattino elettrico utilizzati per consegnare le dosi, purché risulti accertato il nesso di agevolazione con il reato.
Detta previsione, del resto, appare pienamente in linea con le attuali tendenze emergenziali di politica criminale che registrano un costante aumento della consegna di stupefacente al dettaglio tramite sistemi di “delivery” come costantemente denunciato dalla stampa e dalle forze dell’ordine[4].
Tale ampiezza applicativa assume rilievo specifico anche sul piano della successiva assegnazione alle forze dell’ordine ai sensi dell’art. 100 T.U.S. Se il meccanismo di assegnazione è applicabile alla nuova confisca obbligatoria — come si argomenterà nel prosieguo — occorre interrogarsi sulla portata operativa di talune categorie di beni che potrebbero cadere sotto la scure ablativa.
Può ad esempio ritenersi che uno scooter o una motocicletta di media cilindrata confiscati a uno spacciatore siano proficuamente assegnabili alle forze dell’ordine per le attività di pattugliamento urbano, analogamente a quanto già avviene con le autovetture sequestrate nel corso di operazioni antidroga. Ancora più interessante, e per certi versi inedita, è la prospettiva dell’assegnazione di biciclette, a pedalata assistita o meno, e di monopattini elettrici: strumenti la cui utilità operativa per i reparti di prossimità urbana appare tutt’altro che trascurabile, specie nelle metropoli dove inseguimenti e pedinamenti richiedono mezzi agili e silenziosi. Si consideri peraltro che, già da tempo, vi sono reparti delle Forze dell’Ordine che operano, sia in divisa che in borghese, con l’ausilio di biciclette o monopattini.
Il nesso tra il bene e il reato è definito in termini alternativi: è sufficiente che il bene sia stato «utilizzato per la commissione» del reato ovvero abbia semplicemente «agevolato» la commissione. Quest’ultima formula è particolarmente pervasiva. Il termine «agevolazione» rinvia, nel linguaggio penalistico, alla condotta del concorrente che facilita o agevola la realizzazione del reato principale da parte di altri; applicato ai beni, tuttavia, il concetto acquista un’indeterminatezza semantica che potrebbe condurre ad esiti applicativi difficilmente prevedibili.
Si consideri il caso esemplificativo già rappresentato dalla succitata dottrina: lo spacciatore utilizza il proprio telefono cellulare per concordare l’appuntamento con l’acquirente, poi raggiunge il luogo della cessione a bordo della propria autovettura. Sia il telefono sia l’autovettura rientrano nella categoria dei beni che hanno «agevolato» la commissione del reato. Con qualche forzatura, la stessa considerazione potrebbe in astratto riguardare l’abitazione presso la quale le sostanze vengono custodite nelle more della vendita. Tale rischio “espansivo” è però scongiurato dall’esclusione esplicita degli immobili dal perimetro della norma. Nondimeno, beni come personal computer, tablet, bilance di precisione e materiale da confezionamento rientrerebbero certamente nell’ambito applicativo della disposizione.
Questa ampiezza applicativa è stata criticamente esaminata anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Il criterio della prevedibilità delle conseguenze della propria condotta, enunciato dalla Corte di Strasburgo, esige che la norma che prevede la confisca sia sufficiently accessible, precise, and foreseeable.[5] La formulazione attuale dell’art. 73, comma 7-bis, T.U.S., con il generico riferimento all’agevolazione, potrebbe non soddisfare pienamente tale requisito. La scelta della confisca obbligatoria, con la sua insensibilità alle particolarità del caso concreto, desta inoltre preoccupazione in relazione al principio di proporzionalità sancito dagli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dall’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU.
La norma prevede una clausola di esonero: la confisca non opera «salvo che» il bene «appartenga a persona estranea al reato» — meccanismo già noto nell’ordinamento.[6] La clausola, tuttavia, solleva non trascurabili problemi di coordinamento con la disciplina processuale e con la tutela dei terzi acquirenti in buona fede.
In primo luogo, non è chiaro se la qualità di «persona estranea al reato» debba essere valutata con riferimento al momento della commissione del fatto ovvero a quello del provvedimento di confisca. Si pensi al caso in cui lo spacciatore abbia venduto l’autovettura a un terzo in buona fede nelle more del procedimento: il veicolo risulterebbe appartenere a un estraneo al momento della confisca, ma ciò non escluderebbe che esso sia stato uno strumento del reato al momento della commissione.
In secondo luogo, si pone il problema del leasing finanziario, diffusissimo nella prassi. Se il veicolo è concesso in leasing dalla società finanziaria all’utilizzatore poi condannato per spaccio, il bene appartiene formalmente alla società concedente, che potrebbe invocare la clausola di esonero. La giurisprudenza formatasi sull’analoga clausola dell’art. 187 C.d.S. ha elaborato il criterio dell’estraneietà «effettiva»: non può invocarla il soggetto che, pur non avendo partecipato al fatto, abbia consapevolmente messo il bene a disposizione dell’autore del reato, ovvero che avrebbe potuto e dovuto vigilare sull’utilizzo del bene[7].
Così opinando, qualora si ritenesse estendibile il criterio dell’estraneità effettiva, si potrebbe ipotizzare la confisca dell’auto intestata al familiare che sia a conoscenza del fatto che il proprio figlio utilizzi stabilmente il veicolo familiare per lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Detta conclusione, del resto, risulterebbe compatibile con la progressiva crescente pervasività dei meccanismi di confisca che, sempre più spesso, consentono di aggredire i beni di cui il reo abbia la disponibilità anche per interposta persona. Basti pensare all’art. 240-bis c.p. il quale, al secondo comma, espressamente prevede che “il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”.
Va segnalato, infine, che la legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del d.l. n. 23/2026, ha lasciato invariato il testo dell’art. 5 relativo alla confisca obbligatoria dei veicoli: la norma ha dunque acquisito forza di legge nella formulazione originaria del decreto-legge, senza che in sede parlamentare siano state apportate modifiche al suo perimetro applicativo.
3.2. La natura giuridica della confisca: sanzione penale o misura di sicurezza?
La qualificazione della nuova confisca come misura di sicurezza patrimoniale ovvero come sanzione penale riveste importanza centrale ai fini dell’analisi che qui interessa, incidendo in primo luogo sul regime intertemporale applicabile. Se si tratta di misura di sicurezza, essa è soggetta alla disciplina degli artt. 199-200 c.p. e si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua introduzione (nei limiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di art. 7 CEDU); se invece si tratta di una sanzione penale, opera il principio di irretroattività della norma sfavorevole.
La questione è stata a lungo controversa nella giurisprudenza italiana, proprio in materia di confisca degli strumenti del reato. La Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 97/2009, che la confisca del prezzo del reato ex art. 240, comma 2, n. 1, c.p. «ha natura di sanzione penale», poiché «non si ricollega a una situazione di pericolosità del bene ma costituisce una forma di prelievo pubblico a carattere punitivo». Nella sentenza n. 196/2010, la stessa Corte, affrontando la natura della confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ha confermato che una misura ablativa priva di agganci alla pericolosità della cosa e avente carattere punitivo deve essere qualificata come sanzione penale ai sensi dell’art. 7 CEDU.[8]
Applicando questi criteri alla nuova confisca ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S., emergono elementi che orientano decisamente verso la qualificazione come sanzione penale aggiuntiva: la misura è obbligatoria, prescinde dalla pericolosità intrinseca del bene, non è soggetta a valutazione di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e si applica anche a beni che non erano stati specificamente «attrezzati» per la commissione del reato.
Se si accoglie questa qualificazione — che pare preferibile — ne discendono importanti conseguenze: (i) la norma non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con conseguente violazione dell’art. 7 CEDU in caso di applicazione retroattiva; (ii) il divieto convenzionale di bis in idem deve essere tenuto in considerazione qualora al condannato siano già state applicate sanzioni amministrative per lo stesso fatto; (iii) le garanzie procedurali proprie delle sanzioni penali devono essere pienamente rispettate, incluso il diritto al contraddittorio sulla misura ablativa.
4. Il meccanismo di destinazione dei beni ex art. 100 T.U.S.: analisi della disciplina vigente
4.1. Struttura e ratio della norma
L’art. 100 del d.P.R. n. 309/1990, collocato nel Capo III del Titolo VIII del Testo Unico Stupefacenti, disciplina la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga. La norma, rimasta sostanzialmente invariata nel testo originario del 1990 salvo aggiornamenti terminologici minori, si articola in cinque commi e regola due momenti distinti: la fase del sequestro, durante la quale è previsto l’uso provvisorio del bene da parte delle forze dell’ordine, e quella successiva alla confisca definitiva, nella quale è prevista l’assegnazione permanente.
La ratio della disposizione è chiaramente enunciata nella relazione al testo unico del 1990: si vuole evitare la dispersione dei beni operativamente utili, consentendone la continuazione nell’impiego già sperimentato durante la fase del sequestro, e al contempo si persegue una finalità di deterrenza simbolica: i beni illecitamente utilizzati per il traffico di droga vengono riconvertiti in strumenti di contrasto al medesimo traffico. La logica è analoga a quella che ispira l’art. 48 del codice antimafia, che prevede la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità istituzionali e sociali.[9]
4.2. L’uso provvisorio dei beni in sequestro e la loro assegnazione definitiva
I commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 T.U.S. autorizzano le forze di polizia a fare uso dei beni sequestrati — compresi veicoli, natanti e aeromobili — per le esigenze delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti. L’uso provvisorio è consentito dalla data del sequestro sino al momento in cui il bene sia restituito all’avente diritto in caso di dissequestro, ovvero acquisisca definitivamente la natura di bene confiscato a seguito della definitività del provvedimento ablativo.
Dal punto di vista pratico, l’uso provvisorio dei veicoli sequestrati ha consentito alle forze dell’ordine di disporre di mezzi operativamente utili — in particolare autovetture di alta cilindrata comunemente impiegate nelle organizzazioni di spaccio — senza i tempi e i costi connessi all’acquisizione attraverso le ordinarie procedure di approvvigionamento pubblico. Il comma 3 precisa che gli oneri relativi alla gestione e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando utente, il che garantisce la copertura assicurativa del mezzo durante la fase di utilizzo provvisorio e attribuisce la responsabilità per eventuali danni a terzi all’ente pubblico utilizzatore.
Un aspetto rilevante è che l’uso provvisorio non richiede alcun provvedimento giurisdizionale specifico: è sufficiente il sequestro, che può essere disposto dal pubblico ministero (sequestro probatorio ex artt. 253 ss. c.p.p. o sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) o, nei casi di urgenza, dalla polizia giudiziaria con successiva convalida del GIP. L’autorizzazione all’uso provvisorio è quindi connessa ex lege al provvedimento di sequestro, senza necessità di ulteriori passaggi autorizzativi.
Il comma 4 dell’art. 100 T.U.S. disciplina la fase successiva al provvedimento definitivo di confisca: i beni mobili e immobili acquisiti dallo Stato «vengono assegnati, a richiesta, dell’Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3». La medesima norma aggiunge che i beni possono essere assegnati, sempre a richiesta, «anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti».
L’assegnazione definitiva trasferisce la titolarità del bene dall’erario all’ente assegnatario, con le conseguenze in termini di responsabilità, manutenzione ed eventuale successiva alienazione che ne discendono. La procedura è attivata su istanza dell’Amministrazione interessata, e non vi è quindi alcun meccanismo automatico che trasferisca il bene alle forze dell’ordine per il solo fatto della confisca definitiva. Questa scelta procedurale è funzionale a consentire una valutazione caso per caso dell’idoneità del bene alle esigenze dell’ente richiedente, evitando che le forze dell’ordine si trovino gravate da beni inutilizzabili o il cui mantenimento risulti economicamente svantaggioso.
Il comma 4, prima parte, dell’art. 100 T.U.S. stabilisce una condizione essenziale per l’assegnazione preferenziale alle forze dell’ordine: gli organi di polizia devono avere avuto «l’uso» del bene «ai sensi dei commi 1, 2 e 3». L’assegnazione definitiva si configura, in questa logica, come la naturale prosecuzione di un rapporto di utilizzazione già instauratosi durante il sequestro, nel corso del quale le forze dell’ordine hanno avuto modo di verificare l’idoneità del bene alle proprie esigenze operative: si cristallizza così una situazione di fatto in un titolo giuridico di assegnazione definitiva, evitando il dispendio connesso a procedure di allocazione centralizzata dei beni.[10]
Va tuttavia rilevato che il requisito del previo uso si intreccia, nel nuovo contesto normativo, con il superamento del criterio della modifica strutturale elaborato dalla giurisprudenza ante-riforma.
Prima del decreto sicurezza 2026, le forze dell’ordine richiedevano e ottenevano l’uso provvisorio ex art. 100, commi 1-3, T.U.S. prevalentemente con riferimento a veicoli dotati di vani occulti o di altri accorgimenti strutturali che ne rendevano manifesta la destinazione al traffico di stupefacenti. Con il decreto del 2026, invece, la confisca può colpire — e dunque può essere oggetto di sequestro preventivo con successivo uso provvisorio — qualsiasi bene mobile, ivi inclusi veicoli privi di qualunque modifica strutturale, scooter, biciclette e monopattini elettrici che siano stati semplicemente utilizzati per raggiungere il luogo della cessione.
4.3. Le assegnazioni ad associazioni e comunità per la cura dei tossicodipendenti
Oltre all’assegnazione alle forze dell’ordine, il comma 4 dell’art. 100 T.U.S. prevede la possibilità di assegnare i beni confiscati «anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti». Questa previsione risponde a una logica di riutilizzo sociale dei beni sottratti al circuito criminale, analoga a quella che ispira l’art. 48, comma 3, lett. c), del codice antimafia.
Nel caso dei veicoli, la previsione assume un rilievo pratico limitato ma non trascurabile: un’autovettura confiscata a uno spacciatore potrebbe, ad esempio, essere assegnata a una comunità terapeutica per il trasporto dei propri assistiti. La norma non stabilisce alcun ordine di precedenza tra le due opzioni — forze dell’ordine e comunità di recupero — e la scelta tra di esse è rimessa all’autorità competente sulla base delle richieste pervenute. Nella prassi, tuttavia, la preferenza è quasi sempre accordata alle forze dell’ordine, in ragione della priorità operativa che l’ordinamento assegna alla lotta al narcotraffico.
5. L’applicabilità dell’art. 100 T.U.S. alla nuova confisca obbligatoria
5.1. Il rapporto tra le due norme: specialità, sussidiarietà o complementarità?
La prima questione da affrontare è se l’art. 100 T.U.S. — nella sua attuale formulazione — possa ritenersi applicabile anche alla nuova ipotesi di confisca obbligatoria introdotta dal d.l. n. 23/2026. Il problema sorge perché le due disposizioni non sono state espressamente coordinate dal legislatore: l’art. 5 del decreto si è limitato a introdurre la nuova fattispecie ablativa nell’art. 73, comma 7-bis, T.U.S., senza alcuna modifica all’art. 100 T.U.S. né alcun rinvio espresso. Il silenzio del legislatore potrebbe essere interpretato sia in chiave di esclusione sia in chiave di inclusione, a seconda dell’opzione ermeneutica prescelta.
Tre diverse opzioni si profilano. La prima è quella dell’applicazione diretta e senza riserve: l’art. 100 T.U.S. è norma di carattere generale, contenuta nel medesimo corpo normativo, e disciplina la destinazione di tutti i beni «confiscati a seguito di operazioni antidroga». Poiché la nuova confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S. è pacificamente disposta in esito a un procedimento per un reato in materia di stupefacenti, non vi sarebbero ragioni per escluderne l’applicazione.
La seconda opzione è quella dell’applicazione analogica: l’art. 100 T.U.S. era stato concepito pensando alla confisca dei beni che hanno costituito lo strumento principale delle operazioni di narcotraffico, mentre la nuova confisca obbligatoria — che può investire qualsiasi bene mobile anche solo agevolativamente collegato al reato — ha una portata più ampia. L’applicazione dell’art. 100 alla nuova fattispecie richiederebbe, in tale ipotesi, un’operazione di analogia iuris, da ritenersi comunque ammissibile trattandosi di norme processual-amministrative che non attengono alla punibilità del fatto.
La terza opzione è quella dell’esclusione: l’art. 100 T.U.S. si applicherebbe ai soli beni sequestrati nell’ambito di specifiche «operazioni antidroga», mentre la nuova confisca obbligatoria può riguardare qualsiasi bene mobile, anche se scoperto nell’ambito di un controllo ordinario di polizia non qualificabile come «operazione antidroga» in senso tecnico.
5.2. L’argomento letterale e sistematico
Dal punto di vista letterale, l’art. 100, comma 4, T.U.S. si riferisce ai «beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca». La norma non specifica di quale tipo di confisca si tratti, né opera distinzioni tra le diverse tipologie contemplate dal Testo Unico. L’interpretazione letterale condurrebbe dunque ad applicare l’art. 100, comma 4, a qualsiasi confisca che abbia ad oggetto beni mobili e che sia stata disposta nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti, inclusa la nuova ipotesi introdotta dal decreto del 2026.
A conforto di questa lettura milita un argomento sistematico: il Testo Unico Stupefacenti si caratterizza per la tendenza a costruire un sistema organico di norme. Un’interpretazione che segmentasse tale sistema, escludendo dall’applicazione dell’art. 100 T.U.S. alcune tipologie di confisca senza una base normativa espressa, si porrebbe in contraddizione con questa logica unitaria e richiederebbe un’interpretazione restrittiva che il testo normativo non autorizza.
Sul piano della ratio legis, infine, l’estensione dell’art. 100 T.U.S. alla nuova confisca obbligatoria risponde alle stesse finalità di efficienza e di deterrenza perseguite dal decreto sicurezza 2026. Se i veicoli confiscati agli spacciatori possono essere assegnati alle forze dell’ordine, queste dispongono di risorse aggiuntive per contrastare il medesimo fenomeno criminale, senza oneri aggiuntivi per l’erario. Sarebbe paradossale — e contrario alla ratio stessa della riforma — che la nuova confisca obbligatoria producesse beni destinati a deteriorarsi nei depositi giudiziari anziché essere riconvertiti in strumenti operativi.
5.3. La questione del ‘previo uso’ come condizione dell’assegnazione
La principale difficoltà pratica nell’applicare l’art. 100 T.U.S. alla nuova confisca riguarda il requisito del previo uso. Come si è visto, il comma 4 stabilisce che l’assegnazione definitiva spetta all’Amministrazione degli organi di polizia «che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3». Ciò presuppone che il bene sia stato previamente sequestrato e messo a disposizione delle forze dell’ordine.
Una soluzione interpretativa ragionevole potrebbe consistere nel ritenere che, nei casi in cui il previo uso non sussista, le forze dell’ordine possano comunque richiedere l’assegnazione del bene, in forza della seconda parte del comma 4 — che non richiede espressamente il previo uso come condizione dell’assegnazione ad associazioni e comunità — ovvero tramite un’interpretazione teleologica della prima parte, che valorizzi la ratio premiale della norma anche al di là del requisito formale.
5.4. Ipotesi applicative: sequestro adottato e sequestro non adottato
Ai fini dell’applicazione dell’art. 100 T.U.S. alla nuova confisca obbligatoria, occorre distinguere due ipotesi principali. Nella prima — quella fisiologica e più frequente — il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto il sequestro preventivo del veicolo ex art. 321 c.p.p. sin dalla fase delle indagini preliminari, le forze dell’ordine ne hanno fatto uso ai sensi dei commi 1-3 dell’art. 100 T.U.S., e al momento della confisca definitiva il requisito del previo uso è pienamente soddisfatto. In tale caso non vi è alcun problema applicativo: le forze dell’ordine possono richiedere l’assegnazione definitiva secondo le modalità ordinarie.
Nella seconda ipotesi — meno frequente ma non teorica — il sequestro preventivo non è stato adottato: ad esempio perché la confisca è stata disposta contestualmente alla sentenza di condanna senza una precedente fase cautelare, ovvero perché il sequestro era stato revocato su istanza dell’imputato che aveva dimostrato la necessità del mezzo per l’esercizio dell’attività lavorativa. In tali casi, al momento della confisca definitiva, le forze dell’ordine non hanno mai avuto l’uso del bene, e il requisito formale del comma 4 non risulta soddisfatto.
Per questa seconda ipotesi, l’interpretazione preferibile — in chiave teleologica e sistematica — è che le forze dell’ordine possano comunque richiedere l’assegnazione definitiva del bene, attivando un meccanismo analogo a quello previsto per i beni non previamente in uso.
5.5. Il coordinamento con il codice antimafia (d.lgs. 159/2011)
Un ulteriore profilo di complessità è dato dal necessario coordinamento con il codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che disciplina la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e alle persone condannate per determinati reati gravi. In particolare, l’art. 48 del codice antimafia prevede un sistema articolato di destinazione dei beni confiscati, che include l’assegnazione allo Stato, ad altri enti pubblici o ad associazioni di volontariato per finalità istituzionali e sociali.
La questione si pone nei casi in cui i reati di spaccio — per i quali è disposta la confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S. — siano commessi nell’ambito di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U.S.), fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia. In tali circostanze potrebbero coesistere due titoli confiscatori: quello penale-sanzionatorio ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S. e quello di prevenzione ex artt. 20 ss. del codice antimafia.
Il principio di specialità induce a ritenere che, qualora sia applicabile il codice antimafia, la relativa disciplina sulla destinazione dei beni (art. 48) prevalga su quella dell’art. 100 T.U.S., in quanto la normativa antimafia costituisce un sistema organico e più recente, specificamente dedicato alle confische di maggiore rilevanza criminale. Tuttavia, la conclusione non è priva di dubbi: in senso contrario, potrebbe sostenersi che l’art. 100 T.U.S., in quanto norma speciale rispetto al codice antimafia per la materia degli stupefacenti, debba prevalere in applicazione del medesimo criterio di specialità.[11]
6. Profili di compatibilità europea: la direttiva 2014/42/UE e il regolamento 2018/1805
Il quadro normativo europeo in materia di confisca è dominato dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. La direttiva — che ha sostituito e abrogato la precedente decisione quadro 2005/212/GAI — stabilisce norme minime in materia di confisca degli strumenti e dei proventi di reato nell’ambito di un procedimento penale, imponendo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per consentire la confisca a seguito di condanna definitiva.
La direttiva prevede quattro tipologie di confisca: la confisca ordinaria (art. 4), applicabile agli strumenti e ai proventi del reato; la confisca estesa (art. 5), applicabile ai beni del condannato che risultino di valore sproporzionato; la confisca senza condanna (art. 4, par. 2), applicabile in determinati casi di impossibilità di procedere; e il congelamento preventivo (art. 7), funzionale a preservare i beni in vista della successiva confisca. Con riferimento specifico alla destinazione dei beni confiscati, la direttiva non detta una disciplina dettagliata, limitandosi a prevedere (art. 10) che gli Stati membri adottino misure idonee alla gestione dei beni congelati o confiscati, inclusa la possibilità di riutilizzarli per finalità di interesse pubblico o sociale.[12]
La direttiva 2014/42/UE stabilisce espressamente (considerando 33 e art. 8) che le misure di confisca devono essere proporzionate, che i soggetti interessati devono avere diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice, incluso il diritto di essere ascoltati, e che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede deve essere garantita. Il principio di proporzionalità — di rango primario nel diritto dell’Unione europea (art. 5, par. 4, TUE e art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali) — impone che le misure adottate dagli Stati membri non eccedano quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi legittimamente perseguiti.
La nuova confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S. appare, sotto taluni profili, più severa di quanto richiesto dalla direttiva. In particolare, l’assenza di qualsiasi valutazione di proporzionalità e la formulazione ampia del nesso di agevolazione potrebbero collidere con i principi europei. Ciò non implica necessariamente l’incompatibilità della norma interna con il diritto dell’Unione — poiché la direttiva fissa norme minime che gli Stati possono superare — ma orienta verso un’interpretazione restrittiva che limiti l’applicazione della confisca ai casi in cui il nesso strumentale con il reato sia effettivo e significativo.
Il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, potrebbe invece porre problemi specifici quando i beni confiscati e assegnati alle forze dell’ordine di uno Stato membro siano successivamente oggetto di un provvedimento di confisca emesso da un altro Stato membro. In tale ipotesi, la restituzione o il trasferimento del bene potrebbe risultare materialmente impossibile o eccessivamente gravosa se il bene è già incorporato nel patrimonio delle forze dell’ordine assegnatarie e impiegato nell’attività di servizio. Il regolamento non prevede espressamente una soluzione per tale eventualità, limitandosi a stabilire (art. 29) che, qualora l’esecuzione del provvedimento di confisca sia impossibile a causa della distruzione, occultamento o mancata individuazione del bene, lo Stato di esecuzione deve notificarlo allo Stato di emissione e valutare se sia possibile l’esecuzione per equivalente.
7. Profili processuali: sequestro preventivo, custodia e gestione provvisoria
Sotto il profilo processuale, la nuova confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S. è normalmente preceduta dall’adozione del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo è finalizzato ad evitare che la cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Nel caso dei veicoli utilizzati per lo spaccio, il periculum in mora è generalmente ritenuto sussistente in considerazione della fungibilità dello strumento e del rischio di reiterazione del reato.
Il giudice competente per il sequestro preventivo è il giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ovvero — nei casi di urgenza — la polizia giudiziaria, con successiva convalida del GIP. La revoca del sequestro è disciplinata dall’art. 323 c.p.p. e può essere disposta d’ufficio o su richiesta dell’imputato quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato l’adozione. La giurisprudenza ha ritenuto che la necessità del veicolo per l’esercizio dell’attività lavorativa dell’imputato costituisca argomento rilevante per la revoca, con la conseguenza che il bene possa tornare nella disponibilità dell’imputato nelle more del giudizio.[13]
Quando il sequestro preventivo è disposto e il bene non è immediatamente messo a disposizione delle forze dell’ordine ex art. 100, commi 1-3, T.U.S., il giudice provvede alla nomina di un custode ai sensi dell’art. 259 c.p.p. La custodia del veicolo comporta oneri finanziari — spese di rimessa, assicurazione, manutenzione — che gravano sull’erario e che, nei procedimenti di lunga durata, possono diventare significativi rispetto al valore commerciale del bene.
Questo profilo gestionale costituisce uno degli argomenti pratici più forti a favore dell’immediata messa a disposizione del veicolo sequestrato alle forze dell’ordine ex art. 100, commi 1-3, T.U.S.: l’uso operativo del bene consente di eliminare i costi di custodia, valorizzare il bene attraverso il suo utilizzo effettivo e ridurre il rischio di deterioramento connesso alla giacenza in deposito. Non è infrequente, nella prassi, che un veicolo di un certo pregio, dopo anni di giacenza in un deposito giudiziario, perda pressoché integralmente il proprio valore commerciale, rendendo economicamente irragionevole sia l’assegnazione sia la vendita all’asta.[14]
8. Conclusioni
Sotto il profilo della natura giuridica, la nuova confisca obbligatoria ex art. 73, comma 7-bis, T.U.S. presenta caratteristiche che la avvicinano alla categoria delle sanzioni penali aggiuntive piuttosto che a quella delle misure di sicurezza patrimoniali: è obbligatoria, prescinde dalla pericolosità intrinseca del bene e non è soggetta a valutazione di proporzionalità. Questa qualificazione comporta, in primo luogo, l’applicazione del principio di irretroattività della norma sfavorevole e, in secondo luogo, la sottoposizione della misura alle garanzie procedurali proprie delle sanzioni penali.
In merito al raccordo con l’art. 100 T.U.S., la soluzione interpretativa preferibile è quella dell’applicazione diretta della norma sulla destinazione dei beni anche alla nuova confisca obbligatoria. Militano in tal senso l’argomento letterale (il comma 4 dell’art. 100 si riferisce genericamente a qualsiasi confisca di beni mobili), quello sistematico (l’unità del Testo Unico Stupefacenti e la logica organica della disciplina antidroga) e quello teleologico (la coerenza con le finalità di contrasto al narcotraffico perseguite dal decreto sicurezza 2026).
Ciò detto, in un’ottica de iure condendo, resta auspicabile la modifica dell’art. 100, comma 4, T.U.S. con l’aggiunta di un periodo che estenda espressamente la possibilità di assegnazione definitiva alle forze dell’ordine anche per i beni confiscati ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, T.U.S. Una norma di coordinamento esplicita fugherebbe ogni residuo dubbio esegetico e garantirebbe certezza operativa agli uffici giudiziari e alle amministrazioni richiedenti.
Ad avviso di chi scrive, la disposizione in esame potrebbe rivelarsi la più foriera di concrete ricadute sul piano della sicurezza pubblica e della lotta alla criminalità organizzata, ben al di là di quanto la sua collocazione sistematica lascerebbe presupporre. La norma non si esaurisce, infatti, in una mera sanzione patrimoniale accessoria: essa innesca un meccanismo virtuoso di redistribuzione operativa che merita di essere valutato in tutta la sua portata pratica.
Sun Tzu, nell’Arte della Guerra, osservava che “Un esercito senza equipaggiamento è perduto. Senza grano e cibo è perduto. Senza rifornimenti è perduto.” Il principio vale, mutatis mutandis, anche per le forze dell’ordine chiamate a fronteggiare quotidianamente le organizzazioni criminali che dominano il mercato degli stupefacenti. La riallocazione dei mezzi confiscati produce allora un duplice risultato di rara efficacia sistematica: da un lato intacca la logistica dei circuiti criminali, privandoli degli strumenti materiali su cui fondano la propria operatività territoriale; dall’altro incrementa le risorse delle forze dell’ordine.
Tale considerazione acquista un peso specifico ancora maggiore se si considera la condizione in cui versano le sedi periferiche delle forze dell’ordine. Nelle sedi disagiate del Paese — quelle dove il bisogno di Stato è più acuto e la presenza delle Istituzioni più esposta alla pressione criminale — la carenza di mezzi è spesso cronica e strutturale. Sono esattamente quei contesti nei quali lo spaccio al dettaglio è più capillare e ramificato, e nei quali la mobilità dei veicoli sequestrati avrebbe il maggiore impatto operativo. Il meccanismo di assegnazione previsto dall’art. 100 T.U.S., letto in combinato con la nuova confisca obbligatoria, diventa così non soltanto uno strumento giuridico di riallocazione patrimoniale, ma un presidio concreto di equità istituzionale.
[1] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2006; Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2005.
[2] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2004; Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2004.
[3]P. BERNARDONI, Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali, in Sistema Penale, febbraio 2026.
[4] In via meramente esemplificativa si veda GEMME A. “Perché a Milano non esistono più le piazze di spaccio, col nuovo sistema i pusher guadagnano fino a 7k a settimana” MilanoToday, novembre 2025.
[5]Corte europea dei diritti dell’uomo, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia; Grande Camera, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia.
[6]Si pensi all’art. 240, comma 3, c.p.; all’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 per la guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti; nonché, in ambito antimafia, all’art. 45 del d.lgs. n. 159/2011 per la tutela dei terzi.
[7] Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 17/04/2012 n° 14484
[8]Corte costituzionale, sentenza 2009, n. 97; Corte costituzionale, sentenza 2010, n. 196. In dottrina: A.M. MAUGERI, La confisca misura di sicurezza o pena? Una questione ancora irrisolta ai sensi della CEDU e nella prospettiva del ne bis in idem, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 1158 ss.; R. BARTOLI, Brevi riflessioni sulla natura giuridica della confisca alla luce dell’elaborazione della Corte europea, in Diritto penale e processo, 2021, pp. 1109 ss.
[9]L’art. 100, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non ha subito modifiche sostanziali dal testo originario. Sulla ratio della norma cfr. Relazione al T.U. Stupefacenti, Atti parlamentari 1990. Analoga logica ispira l’art. 48, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia).
[10]Art. 100, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Sull’assegnazione dei beni confiscati in generale cfr. E. DOLCINI – G.L. GATTA (dir.), Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2023, sub art. 240 c.p.
[11]D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 20 ss. e 48. Sul coordinamento tra confisca penale e misure di prevenzione: A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2020; A. MANGIARACINA, La confisca «europea» tra vincoli sovranazionali e legislazione interna, in Rivista di diritto processuale, 2020, pp. 453 ss.
[12]Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (GUUE L 127 del 29 aprile 2014), che ha sostituito la decisione quadro 2005/212/GAI. In dottrina: C. VISCONTI, Verso una confisca europea: la direttiva 2014/42/UE e il suo recepimento nell’ordinamento italiano, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2022, pp. 892 ss.
[13]Art. 321 c.p.p.; art. 323 c.p.p. per la revoca. Sul periculum in mora nei sequestri di veicoli utilizzati per lo spaccio cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Bologna, 2021, pp. 870 ss.
[14]Art. 259 c.p.p. Sulla problematica gestionale dei beni sequestrati cfr. F. BASILE, La riforma dei reati in materia di stupefacenti nel decreto Caivano, in Diritto penale e processo, 2024, pp. 45 ss.


