La Consulta si pronuncia sulla nuova disciplina dell’udienza predibattimentale e precisa i confini del principio di obbligatorietà dell’azione penale

Segnaliamo la sentenza n. 58, del 27 aprile 2026, con la quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Siena.

La Corte Costituzionale ha, infatti, precisato che non viola i principi di eguaglianza, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevole durata del processo la disciplina della nuova “udienza predibattimentale”, introdotta dal decreto legislativo numero 150 del 2022, nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere.

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