Cass. Pen., Sez. VI, ud. 1 luglio 2025 (dep. 16 gennaio 2026), n. 1869
ABSTRACT
La sentenza in commento è stata pronunciata dalla suprema Corte con riguardo alla nota vicenda giudiziaria relativa alla strage di Bologna. Il presente contributo analizza quanto stabilito in sentenza a proposito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 375 c.p., configurabile anche nel caso specifico in cui l’agente che, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, attinge alla sua pregressa esperienza, trattandosi di condotta idonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
The ruling under review was issued by the supreme Court in the well-known legal case surrounding the Bologna station massacre. This article analyzes the ruling’s findings regarding the criminal offence under article 375 of the Italian Criminal Code, which may also apply in the specific case where the agent, who, at the time of the conduct, no longer holds the status of a public official or person in charge of a public service, draws on his previous experience, given that the conduct is likely to harm or endanger the legal interest protected by the law.
SOMMARIO: 1. La massima. 2. Il commento. 2.1 La vicenda giudiziaria. 2.2 La normativa di riferimento. 2.3 La decisione.
1. LA MASSIMA
In tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di soggetto che, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, purché attinga alla sua pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute ovvero alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l’esercizio della funzione e potendo essere leso o posto in pericolo l’interesse pubblico anche nel caso in cui il soggetto agente non rivesta più la qualifica (Fattispecie relativa al depistaggio c.d. dichiarativo).
2. IL COMMENTO
2.1 La vicenda giudiziaria.
Nella sentenza in commento, la suprema Corte ribadisce che il delitto di depistaggio si configura anche nel caso in cui il soggetto attivo del reato, che, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, attinge alla sua pregressa esperienza in seno ai poteri pubblici poiché ciò fa in modo che si conservi inalterato il dovere di lealtà, rispetto a fatti e circostanze apprese con l’esercizio della funzione pubblica, non rilevando, in alcun modo, la circostanza che, al momento della condotta, il soggetto attivo del reato era ormai privo della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, trattandosi di condotta idonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico che l’art. 375 c.p. si prefigge di tutelare.
La sentenza in esame riguarda la nota vicenda delittuosa avvenuta in data 2 agosto 1980 presso la stazione ferroviaria di Bologna, quando esplose un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata. La strage causò la morte di 85 persone, tra cui 7 bambini, nonché il ferimento di oltre 200 persone, alcune delle quali rimaste mutilate.
Ebbene, la vicenda giudiziaria relativa alla strage di Bologna si compone, finora, di cinque processi, due dei quali ancora in corso. La sentenza in commento è stata emessa dalla suprema Corte nell’ambito del quinto processo, che include la c.d. “inchiesta sui mandanti” e trae origine dal c.d. “documento Bologna”, vale a dire un foglio che reca nell’intestazione il nome della città nonché il numero di un conto corrente bancario: punto di partenza per una nuova attività istruttoria condotta della Procura generale di Bologna.
Nel caso concreto, all’esito del primo grado di giudizio, la Corte d’Assise di Bologna condannava i ricorrenti per i delitti loro ascritti. Nello specifico, a Bellini Paolo erano stati contestati i delitti di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 285 c.p., nonché agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 575 e 577 n. 3 c.p. ed art. 1 D.L. n. 625/1979 conv. nella Legge n. 15/19800 [capo a) e b) dell’imputazione]; a Segatel Piergiorgio era stato contestato il delitto di depistaggio di cui all’art. 375 co. 1 lett. b), 3 e 7 c.p. [capo d) dell’imputazione], perché, sentito dai magistrati della Procura generale di Bologna, nella qualità di persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, in relazione ad attività da lui svolte quale componente del Nucleo Investigativo Carabinieri del Gruppo di Genova nel 1980, con l’intento di ostacolare le attività investigative in corso, affermava il falso, su circostanze emerse durante le attività investigative già espletate in merito alla strage; a Catracchia Domenico, infine, era stato contestato il delitto di cui agli artt. 371-bis e 384-ter co. 1 c.p. [capo e) dell’imputazione], perché, sentito in Roma dai magistrati della Procura generale, nella qualità di persona informata sui fatti, allo scopo di ostacolare le indagini in corso, rendeva false dichiarazioni.
La sentenza di condanna veniva, dunque, impugnata dalle difese degli imputati. La Corte d’Assise d’appello di Bologna confermava la sentenza emessa all’esito del primo grado di giudizio.
In motivazione, la Corte d’Assise d’appello di Bologna indicava alcuni dati certi acquisiti con le sentenze di condanna e di assoluzione già emesse sulla vicenda (sul punto, si rinvia al testo della sentenza in commento).
In merito alla posizione dell’imputato Bellini, la Corte d’Assise d’appello di Bologna, riportandosi a quanto già stabilito all’esito del giudizio di primo grado, ribadiva, oltre alla presenza del Bellini alla stazione e, dunque, alla falsità dell’alibi dallo stesso costruito ed organizzato, anche la partecipazione del Bellini alla strage, trattandosi di circostanza supportata da elementi probatori.
In merito alla posizione dell’imputato Catracchia che all’epoca della strage, in qualità di agente immobiliare e di amministratore, aveva curato la gestione di alcuni beni immobili, appartenenti a società e/o persone legate al SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica), la Corte d’Assise d’appello di Bologna, riportandosi a quanto stabilito, all’esito del primo grado di giudizio, dai giudici di prime cure, ribadiva che l’imputato, nel corso delle attività investigative espletate, aveva fornito false informazioni al Pubblico Ministero, mostrando, inoltre, in sede di esame dibattimentale, un atteggiamento reticente, per cui i giudici della Corte d’Assise di Bologna avevano giustamente escluso l’esimente di cui all’art. 384 c.p., ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter co. 1 c.p., poiché la condotta illecita osservata dal Catracchia riguardava un processo penale avente ad oggetto il delitto di strage e di ciò egli era pienamente consapevole, al momento delle false dichiarazioni da lui rese, essendo stato edotto sul punto.
Infine, in merito alla posizione dell’imputato Segatel, che all’epoca della strage ricopriva l’incarico di capitano presso il Comando dei Carabinieri di Genova (cui viene contestato il delitto di depistaggio aggravato), la Corte d’Assise d’appello di Bologna, riportandosi a quanto stabilito all’esito del primo grado di giudizio, ribadiva la responsabilità del predetto imputato per le dichiarazioni false rese ai magistrati della Procura generale di Bologna in veste di persona informata sui fatti al fine di ostacolare le attività investigative, confermando la manifesta inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese, con specifico riguardo all’incontro con tale Mirella Robbio, prima del verificarsi della strage di Bologna.
In merito alla posizione di Segatel, nella sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado, veniva stabilito che i mutamenti continui delle dichiarazioni rese dal predetto, le spiegazioni irrazionali fornite e le numerose incongruenze riscontrate nelle sue risposte inducevano a ritenere che egli avesse mentito per tacere determinate circostanze e nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza, impedendo di accertare se la notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio dei servizi segreti o di alcuni importanti settori delle Forze di Polizia o dell’Esercito.
La sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’appello di Bologna all’esito del secondo grado di giudizio veniva impugnata con ricorso per cassazione per i motivi sinteticamente indicati nella sentenza in commento, nella quale la suprema Corte affronta e risolve la questione giuridica della configurabilità del delitto di depistaggio di cui all’art. 375 c.p. anche nei confronti di un soggetto che, al momento della condotta illecita, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio purché tale soggetto faccia ricorso alla sua pregressa esperienza in seno ai poteri pubblici, continuando a sussistere, in capo al predetto, quel dovere di lealtà, rispetto a fatti e circostanze apprese ovvero alle quali abbia avuto accesso proprio in forza dell’esercizio della funzione pubblica, potendo essere leso o posto in pericolo l’interesse pubblico anche quando il soggetto attivo del reato non riveste più la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Con particolare riguardo alla posizione dell’imputato Segatel che all’epoca della strage era in servizio presso il Comando dei Carabinieri di Genova, con l’incarico di capitano, nel riesaminare gli atti del primo processo relativo alla strage, i magistrati della Procura generale di Bologna avevano quindi rilevato delle divergenze tra le dichiarazioni rese dal Segatel davanti al giudice istruttore e quelle rese nell’ambito del medesimo procedimento da Mirella Robbio (moglie separata di Mauro Meli, esponente dell’organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo).
La Corte d’Assise di Bologna giungeva, pertanto, alla conclusione per cui la condotta posta in essere dall’imputato Segatel si spiegava solo «con la finalità di nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza e questo portava a ritenere che il Segatel avesse anche taciuto importanti circostanze che avrebbero coinvolto responsabilità di altri soggetti e che avrebbero rivelato importanti connessioni rimaste inesplorate, impedendo così di appurare se la notizia di un attentato imminente fosse stata appannaggio dei servizi segreti ovvero di alcuni settori delle Forze di Polizia o dell’Esercito, ciò al fine precipuo di individuare, per la prima volta, i mandanti della strage del 2 agosto 1980».
La Corte d’Assise di Bologna, in motivazione, fornisce anche la prova del dolo specifico, precisando che l’imputato – in qualità di alto ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e di esperto nel settore delle indagini giudiziarie – era ben consapevole dell’esito negativo che avrebbero avuto sulle indagini preliminari le sue dichiarazioni, mendaci e reticenti, omettendo di indicare la fonte delle sue conoscenze non solo per difendere se stesso dall’accusa di aver mantenuto riservate notizie di decisiva importanza, ma anche per non coinvolgere coloro che gli avevano fornito informazioni confidenziali a proposito di un imminente attentato: tale profilo è stato valutato dalla Corte come sufficiente ad integrare una precisa volontà di ostacolare le indagini, evidenziando l’intento specifico di celare agli inquirenti da chi provenissero le informazioni, così impedendo ulteriori sviluppi investigativi.
Ebbene, in merito al delitto di depistaggio, la difesa di Segatel eccepiva, nei motivi di ricorso, la violazione dell’art. 375 c.p., sostenendo che la norma in parola tipizza un reato proprio e presuppone, in capo al depistatore, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sul punto, la difesa rappresentava che il ricorrente era in congedo già dal 1984, per cui al momento delle dichiarazioni, rese nel 1987, egli non possedeva più la qualifica pubblicistica.
In aggiunta, in merito al delitto di depistaggio, la difesa di Segatel evidenziava, altresì, che la portata dell’art. 360 c.p. in relazione ai reati c.d. propri ossia la funzione della norma in parola di estendere la punibilità anche a condotte realizzate dopo la cessazione della qualifica soggettiva, a condizione che sussista un rapporto di strumentalità tra la qualifica pubblicistica ricoperta in precedenza e la condotta delittuosa posta in essere, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie a tale pregressa posizione, non può estendersi anche al delitto di depistaggio, poiché il rapporto di strumentalità di cui al citato art. 360 c.p. non è affatto richiesto dall’art. 375 co. 7 c.p.
Ebbene, nella sentenza in esame, la suprema Corte conferma la ricostruzione dei fatti offerta all’esito dei primi due gradi di giudizio, secondo la quale erano state poste in essere dal Segatel operazioni di depistaggio anche mediatico, al fine precipuo di ostacolare l’accertamento della verità.
2.2 La normativa di riferimento.
L’art. 375 c.p. (Frode in processo penale e depistaggio) punisce, con la pena della reclusione da tre ad otto anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine ovvero un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato (c.d. depistaggio materiale, anche definito depistaggio improprio); b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito (c.d. depistaggio verbale, anche definito depistaggio proprio).
Il secondo comma stabilisce un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto di cui al primo comma viene commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento ovvero di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato oppure al suo accertamento.
Il terzo comma punisce, con la pena della reclusione da sei a dodici anni, la condotta incriminata dal primo comma della norma de qua se tale condotta viene posta in essere in relazione a procedimenti penali concernenti talune ipotesi di reato espressamente indicate.
Il quarto e quinto comma fanno riferimento ad ipotesi circostanziali ed esimenti, mentre il sesto comma stabilisce che la condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il settimo comma, invece, stabilisce che la pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La ratio essendi del delitto di frode in processo penale e depistaggio è, pertanto, quella di criminalizzare condotte lesive delle esigenze di accertamento della verità processuale, come descritte nel primo comma della norma in commento.
Il delitto di cui all’art. 375 c.p. tutela una pluralità di interessi, aventi rilievo esclusivamente pubblicistico: in considerazione delle diverse condotte descritte nel testo della norma, appare evidente che il bene giuridico tutelato coincide con il corretto funzionamento della giustizia nelle sue articolazioni funzionali di processo e procedimento penale. Invero, l’art. 375 c.p. tutela anche il vincolo di fedeltà che lega il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio alla p.a. poiché tale vincolo di fedeltà si configura quale componente strutturale del più ampio concetto di imparzialità dell’azione amministrativa e del regolare funzionamento della pubblica amministrazione.
In dottrina, v. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio, Tra funzione simbolica e giusto processo, in Itinerari di Diritto Penale DOLCINI – FIANDACA – MUSCO – PADOVANI – PALAZZO – SGUBBI (collana diretta da), Giappichelli, 2020, p. 127 ss.; SANTORO, Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 c.p., L. 11 luglio 2016, n. 133), in Arch. pen. online, 2016, n. 3, p. 6.
Il delitto di cui all’art. 375 c.p. appartiene, dunque, alla categoria dei reati di pericolo concreto e si configura quale reato proprio poiché richiede, in capo al soggetto agente, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e ciò presuppone un nesso tra funzione esercitata e qualifica pubblicistica.
In estrema sintesi, la fattispecie criminosa di cui all’art. 375 c.p. si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, la cui qualità sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato per cui la condotta deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine ovvero il processo penale. In merito a tale rapporto di connessione funzionale tra la qualifica soggettiva e l’accertamento che si assume inquinato, occorre rappresentare che a norma dell’art. 360 c.p., quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato. In questa prospettiva, qualora l’autore della condotta abbia cessato di rivestire la sua qualifica soggettiva, per ciò solo non viene meno la configurabilità del reato, a condizione che la condotta illecita si inserisca nella sfera di competenza nell’ambito della quale il pubblico agente svolgeva la propria attività poiché l’interesse pubblico da tutelare può essere leso o posto in pericolo anche quando la condotta illecita posta in essere da un soggetto oramai privo della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si riconnette al pubblico ufficio già prestato. In giurisprudenza, v. Sez. VI 11 maggio 2010, n. 20558, in C.E.D. Cass., n. 247394; Sez. VI 10 aprile 2013, n. 39010, ivi, n. 256596; Sez. VI 4 febbraio 2016, n. 9956, ivi, n. 266732; Sez. VI, 22 febbraio 2019, n. 24186, in Giuda dir., 2019, n. 38, p. 102; Sez. VI, 27 aprile 2022, n. 34271, in Giur. it., n. 3, 2023, p. 667, con nota di FIORE, Il nesso funzionale tra qualifica dell’agente e oggetto della tutela nel depistaggio. In dottrina, v. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio, Tra funzione simbolica e giusto processo, in Itinerari di Diritto Penale, DOLCINI – FIANDACA – MUSCO – PADOVANI – PALAZZO – SGUBBI (collana diretta da), Giappichelli, 2020, p. 193 ss.
Il delitto di depistaggio postula, sul piano oggettivo, l’esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui il predetto agente è investito; sul piano soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere, con effetto inquinante, su un’indagine in corso, non essendo necessaria la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto.
La fattispecie criminosa di cui all’art. 375 c.p. risulta, dunque, integrata dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, al fine precipuo di impedire, ostacolare o sviare un’indagine in corso ovvero un processo penale, modifica il corpo del reato o lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, in maniera idonea a generare il pericolo di inganno o formuli affermazioni false o reticenti. In tal senso, v. Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375, ivi, n. 279601-02. In giurisprudenza, v. altresì Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 7572, ivi, n. 284269-01 e Sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 9956, ivi, n. 266732. In tema di depistaggio dichiarativo, v. anche Sez. VI, 3 dicembre 2024, n. 9906 (non massimata sul punto) nella quale la suprema Corte, pronunciandosi sul disastro di Rigopiano, ribadisce che il dovere di verità e completezza gravante sul dichiarante, in ordine ai temi indicati dall’autorità giudiziaria che interroga, concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d’interesse, anche solo eventuale, per l’indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre e tale conclusione trova, dunque, fondamento nell’esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale nonché per il fatto che il delitto in esame, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone.
Nel delitto di frode in processo penale e depistaggio si richiede che la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio preesista alle indagini o allo svolgimento del processo penale che il reo intende sviare e che sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato. In giurisprudenza v. Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 24557 (non massimata) nella quale la suprema Corte affronta, per la prima volta, la questione avente ad oggetto l’assenza, nel testo della norma, di elementi utili a mettere in relazione il soggetto attivo qualificato con la condotta incriminata. In particolare, la Corte, alla luce delle scarne indicazioni normative, si chiede se la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio costituisca un elemento essenziale del reato, a prescindere dalla connessione tra tale qualifica e le attività cui si ricollega l’illecito attribuito. La questione giuridica così rappresentata appare strettamente connessa alla relazione tra il soggetto attivo del reato e il bene giuridico tutelato, con la conseguenza che la Corte si esprime nel senso della necessaria sussistenza del nesso funzionale tra qualifica e fatto illecito anche a fronte della circostanza che il legislatore ha omesso di annoverare il depistaggio tra i delitti “scusati” a norma dell’art. 384 c.p. (una scelta ritenuta sintomatica del riconoscimento della preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale e della maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto ad interessi personali considerati inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione).
Sul piano soggettivo, ai fini della configurabilità del dolo specifico del delitto di cui all’art. 375 c.p., occorre che il pubblico agente sia animato dal preciso intento di deviare l’indagine o il processo penale, rispetto al corso in origine da essi assunto. In tal senso, v. Sez. VI, 20 giugno 2024, n. 32470, ivi, n. 286858-01. In dottrina, v. ROCCHI, Sul dolo specifico del reato di frode in processo penale e depistaggio, in Dir. Pen. e Processo, n. 10, 2024, p. 1281
Nello specifico, ai fini della configurabilità del dolo del depistaggio c.d. dichiarativo di cui all’art. 375 co. 1 lett. b) c.p., occorre che l’agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall’intento di ostacolare o sviare un’indagine ovvero un processo penale e che abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l’una o per l’altro, v. Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 7300, ivi, n. 286065-01.
2.3 La decisione.
Nella sentenza in esame, la suprema Corte, pronunciandosi sulla configurabilità del depistaggio nei confronti di persona che, al momento della condotta, non riveste più la qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ribadisce che il depistaggio si configura come reato proprio dell’attività di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, purché tale qualità soggettiva preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato nel senso che la condotta «deve risultare finalizzata ad alterare i dati che compongono l’indagine ovvero il processo penale che al soggetto attivo è stato demandato di acquisire e/o dei quali egli sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione».
Invero, l’elevata previsione sanzionatoria di cui all’art. 375 c.p. suggerisce di riconnettere la condotta al dovere di lealtà e collaborazione che discende dal rapporto professionale e che impone la preesistenza rispetto al fatto della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dunque, la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato rispetto ad interessi personali, considerati recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione. In questa prospettiva, l’elemento tipico del delitto di cui all’art. 375 c.p. deve necessariamente individuarsi nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rispetto alla condotta per cui si richiede la più pregnante osservanza dell’obbligo di agire nell’interesse comune. Infine, quanto ai rapporti con l’art. 360 c.p., la disposizione normativa dell’art. 375 co. 7 c.p. non opera alcun riferimento all’esercizio della funzione al momento della commissione del reato poiché si limita a richiamare l’applicazione della pena anche nei casi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio. Tale condizione conferma, pertanto, la sopravvivenza del citato dovere di lealtà e di collaborazione rispetto a fatti e/o circostanze conosciute ovvero a cui si è avuto accesso, appunto, in forza dell’esercizio della funzione. In giurisprudenza, v. Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 24557, in questa rivista, 2017, p. 3638 con nota di CAPPITELLI, Il “nuovo” articolo 375 del codice penale al vaglio della Suprema Corte. In dottrina, v. ALBERICO, Connessione funzionale tra qualifica e illecito nel delitto di depistaggio, in Giur. it., 2018, p. 198.
Nella sentenza in esame, la suprema Corte, pronunciandosi sulla configurabilità del depistaggio nei confronti di persona che, al momento della condotta, non riveste più la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ribadisce, pertanto, che l’elemento che caratterizza il delitto di frode in processo penale e depistaggio è il nesso tra la qualità soggettiva richiesta per l’integrazione del tipo punibile e il contesto dell’indagine o del processo penale sui quali la condotta depistante è destinata ad incidere e ciò si riflette sulla portata precettiva del settimo comma dell’art. 375 c.p., il cui silenzio su tale nesso funzionale non va interpretato come eccezione sul punto a quanto disposto dall’art. 360 c.p.
In sintesi, nel depistaggio dichiarativo la condotta incriminata, pur potendo trovare collocazione in un momento successivo alla cessazione della qualifica deve attingere alla pregressa esperienza in seno ai poteri pubblici con la conseguenza che, nei casi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, il dovere di lealtà continua a sussistere, rispetto a fatti e/o circostanze conosciute ovvero alle quali il soggetto agente abbia avuto accesso in correlazione con l’esercizio della funzione, poiché l’interesse pubblico tutelato dalla norma in commento può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni ma anche in epoca successiva ossia quando il soggetto investito della funzione pubblica abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dal predetto commesso si riconnetta all’ufficio già prestato.
In questa prospettiva, qualora l’autore della condotta illecita abbia cessato di rivestire la qualifica soggettiva, la configurabilità del depistaggio non viene meno, se la suddetta condotta illecita s’inserisce nella sfera di competenza nell’ambito della quale il pubblico agente o l’incaricato di pubblico servizio svolgeva la sua attività, poiché l’interesse pubblico può essere leso o posto in pericolo anche quando il soggetto investito del pubblico ufficio ha perduto la sua qualifica soggettiva, purché la condotta illecita dal predetto posta in essere si riconnetta al prestato ufficio pubblico, v. Sez. VI, 10 aprile 2013, n. 39010, cit.
Così ragionando, si evita che alla formale cessazione della qualifica soggettiva perdano di rilievo penalistico tutte quelle condotte che risultano possibili o quanto meno agevolate dai rapporti d’ufficio preesistenti.
Nella sentenza in esame, la suprema Corte conferma, altresì, che il depistaggio è un reato di pericolo concreto, nel senso che le condotte depistanti devono essere idonee a generare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l’accertamento della verità processuale. In giurisprudenza, v. Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 7572 cit. e Sez. VI, 10 marzo 2026, n. 13093 (non massimata), nella quale la suprema Corte ha recentemente ribadito che, ai fini della configurabilità del depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia idonea ad incidere con effetto inquinante su un’indagine ovvero su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma “dichiarativa”, come nel caso oggetto della sentenza in commento, non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni rese, occorrendo la dimostrazione dell’incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.
Con riguardo all’elemento soggettivo del dolo specifico, la suprema Corte ribadisce, inoltre, che ai fini dell’integrazione del dolo del delitto di depistaggio dichiarativo di cui all’art. 375, co. 1, lett. b) c.p. è necessario che l’agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall’intento di ostacolare e/o sviare un’indagine ovvero un processo e che abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a causare un pregiudizio per l’una o per l’altro.
In punto di fatto, la suprema Corte, analizzando la vicenda oggetto della sentenza in commento, giunge alla conclusione che la condotta mendace e reticente del Segatel aveva impedito di chiarire aspetti molto importanti della strage, in quanto, non consentendo di individuare la fonte della notizia su un imminente attentato, tale condotta aveva impedito di acquisire un tassello importante che poteva condurre ad individuare, sia i partecipi materiali alla commissione della strage, sia coloro che avevano contribuito a concepirla ed organizzarla, oltre che finanziarla ed inoltre, tale condotta mendace e reticente aveva impedito di accertare se la notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio dell’Arma dei Carabinieri (ai quali apparteneva l’imputato) o se derivasse da altri settori dello Stato, quali i servizi segreti, la Polizia oppure l’Esercito e per quale ragione l’imputato ne era in possesso.
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del depistaggio quando l’agente, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio
Cass. Pen., Sez. VI, ud. 1 luglio 2025 (dep. 16 gennaio 2026), n. 1869
ABSTRACT
La sentenza in commento è stata pronunciata dalla suprema Corte con riguardo alla nota vicenda giudiziaria relativa alla strage di Bologna. Il presente contributo analizza quanto stabilito in sentenza a proposito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 375 c.p., configurabile anche nel caso specifico in cui l’agente che, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, attinge alla sua pregressa esperienza, trattandosi di condotta idonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
The ruling under review was issued by the supreme Court in the well-known legal case surrounding the Bologna station massacre. This article analyzes the ruling’s findings regarding the criminal offence under article 375 of the Italian Criminal Code, which may also apply in the specific case where the agent, who, at the time of the conduct, no longer holds the status of a public official or person in charge of a public service, draws on his previous experience, given that the conduct is likely to harm or endanger the legal interest protected by the law.
SOMMARIO: 1. La massima. 2. Il commento. 2.1 La vicenda giudiziaria. 2.2 La normativa di riferimento. 2.3 La decisione.
1. LA MASSIMA
In tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, il delitto di depistaggio è configurabile anche nei confronti di soggetto che, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, purché attinga alla sua pregressa esperienza in seno ai pubblici poteri, continuando a sussistere, per il soggetto agente, il dovere di lealtà rispetto a fatti o circostanze conosciute ovvero alle quali abbia avuto accesso in correlazione con l’esercizio della funzione e potendo essere leso o posto in pericolo l’interesse pubblico anche nel caso in cui il soggetto agente non rivesta più la qualifica (Fattispecie relativa al depistaggio c.d. dichiarativo).
2. IL COMMENTO
2.1 La vicenda giudiziaria.
Nella sentenza in commento, la suprema Corte ribadisce che il delitto di depistaggio si configura anche nel caso in cui il soggetto attivo del reato, che, al momento della condotta, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, attinge alla sua pregressa esperienza in seno ai poteri pubblici poiché ciò fa in modo che si conservi inalterato il dovere di lealtà, rispetto a fatti e circostanze apprese con l’esercizio della funzione pubblica, non rilevando, in alcun modo, la circostanza che, al momento della condotta, il soggetto attivo del reato era ormai privo della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, trattandosi di condotta idonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico che l’art. 375 c.p. si prefigge di tutelare.
La sentenza in esame riguarda la nota vicenda delittuosa avvenuta in data 2 agosto 1980 presso la stazione ferroviaria di Bologna, quando esplose un ordigno a tempo, contenuto in una valigia abbandonata. La strage causò la morte di 85 persone, tra cui 7 bambini, nonché il ferimento di oltre 200 persone, alcune delle quali rimaste mutilate.
Ebbene, la vicenda giudiziaria relativa alla strage di Bologna si compone, finora, di cinque processi, due dei quali ancora in corso. La sentenza in commento è stata emessa dalla suprema Corte nell’ambito del quinto processo, che include la c.d. “inchiesta sui mandanti” e trae origine dal c.d. “documento Bologna”, vale a dire un foglio che reca nell’intestazione il nome della città nonché il numero di un conto corrente bancario: punto di partenza per una nuova attività istruttoria condotta della Procura generale di Bologna.
Nel caso concreto, all’esito del primo grado di giudizio, la Corte d’Assise di Bologna condannava i ricorrenti per i delitti loro ascritti. Nello specifico, a Bellini Paolo erano stati contestati i delitti di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 285 c.p., nonché agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 575 e 577 n. 3 c.p. ed art. 1 D.L. n. 625/1979 conv. nella Legge n. 15/19800 [capo a) e b) dell’imputazione]; a Segatel Piergiorgio era stato contestato il delitto di depistaggio di cui all’art. 375 co. 1 lett. b), 3 e 7 c.p. [capo d) dell’imputazione], perché, sentito dai magistrati della Procura generale di Bologna, nella qualità di persona in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, in relazione ad attività da lui svolte quale componente del Nucleo Investigativo Carabinieri del Gruppo di Genova nel 1980, con l’intento di ostacolare le attività investigative in corso, affermava il falso, su circostanze emerse durante le attività investigative già espletate in merito alla strage; a Catracchia Domenico, infine, era stato contestato il delitto di cui agli artt. 371-bis e 384-ter co. 1 c.p. [capo e) dell’imputazione], perché, sentito in Roma dai magistrati della Procura generale, nella qualità di persona informata sui fatti, allo scopo di ostacolare le indagini in corso, rendeva false dichiarazioni.
La sentenza di condanna veniva, dunque, impugnata dalle difese degli imputati. La Corte d’Assise d’appello di Bologna confermava la sentenza emessa all’esito del primo grado di giudizio.
In motivazione, la Corte d’Assise d’appello di Bologna indicava alcuni dati certi acquisiti con le sentenze di condanna e di assoluzione già emesse sulla vicenda (sul punto, si rinvia al testo della sentenza in commento).
In merito alla posizione dell’imputato Bellini, la Corte d’Assise d’appello di Bologna, riportandosi a quanto già stabilito all’esito del giudizio di primo grado, ribadiva, oltre alla presenza del Bellini alla stazione e, dunque, alla falsità dell’alibi dallo stesso costruito ed organizzato, anche la partecipazione del Bellini alla strage, trattandosi di circostanza supportata da elementi probatori.
In merito alla posizione dell’imputato Catracchia che all’epoca della strage, in qualità di agente immobiliare e di amministratore, aveva curato la gestione di alcuni beni immobili, appartenenti a società e/o persone legate al SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica), la Corte d’Assise d’appello di Bologna, riportandosi a quanto stabilito, all’esito del primo grado di giudizio, dai giudici di prime cure, ribadiva che l’imputato, nel corso delle attività investigative espletate, aveva fornito false informazioni al Pubblico Ministero, mostrando, inoltre, in sede di esame dibattimentale, un atteggiamento reticente, per cui i giudici della Corte d’Assise di Bologna avevano giustamente escluso l’esimente di cui all’art. 384 c.p., ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter co. 1 c.p., poiché la condotta illecita osservata dal Catracchia riguardava un processo penale avente ad oggetto il delitto di strage e di ciò egli era pienamente consapevole, al momento delle false dichiarazioni da lui rese, essendo stato edotto sul punto.
Infine, in merito alla posizione dell’imputato Segatel, che all’epoca della strage ricopriva l’incarico di capitano presso il Comando dei Carabinieri di Genova (cui viene contestato il delitto di depistaggio aggravato), la Corte d’Assise d’appello di Bologna, riportandosi a quanto stabilito all’esito del primo grado di giudizio, ribadiva la responsabilità del predetto imputato per le dichiarazioni false rese ai magistrati della Procura generale di Bologna in veste di persona informata sui fatti al fine di ostacolare le attività investigative, confermando la manifesta inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese, con specifico riguardo all’incontro con tale Mirella Robbio, prima del verificarsi della strage di Bologna.
In merito alla posizione di Segatel, nella sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado, veniva stabilito che i mutamenti continui delle dichiarazioni rese dal predetto, le spiegazioni irrazionali fornite e le numerose incongruenze riscontrate nelle sue risposte inducevano a ritenere che egli avesse mentito per tacere determinate circostanze e nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza, impedendo di accertare se la notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio dei servizi segreti o di alcuni importanti settori delle Forze di Polizia o dell’Esercito.
La sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’appello di Bologna all’esito del secondo grado di giudizio veniva impugnata con ricorso per cassazione per i motivi sinteticamente indicati nella sentenza in commento, nella quale la suprema Corte affronta e risolve la questione giuridica della configurabilità del delitto di depistaggio di cui all’art. 375 c.p. anche nei confronti di un soggetto che, al momento della condotta illecita, non riveste più la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio purché tale soggetto faccia ricorso alla sua pregressa esperienza in seno ai poteri pubblici, continuando a sussistere, in capo al predetto, quel dovere di lealtà, rispetto a fatti e circostanze apprese ovvero alle quali abbia avuto accesso proprio in forza dell’esercizio della funzione pubblica, potendo essere leso o posto in pericolo l’interesse pubblico anche quando il soggetto attivo del reato non riveste più la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Con particolare riguardo alla posizione dell’imputato Segatel che all’epoca della strage era in servizio presso il Comando dei Carabinieri di Genova, con l’incarico di capitano, nel riesaminare gli atti del primo processo relativo alla strage, i magistrati della Procura generale di Bologna avevano quindi rilevato delle divergenze tra le dichiarazioni rese dal Segatel davanti al giudice istruttore e quelle rese nell’ambito del medesimo procedimento da Mirella Robbio (moglie separata di Mauro Meli, esponente dell’organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo).
La Corte d’Assise di Bologna giungeva, pertanto, alla conclusione per cui la condotta posta in essere dall’imputato Segatel si spiegava solo «con la finalità di nascondere determinate relazioni e fonti di conoscenza e questo portava a ritenere che il Segatel avesse anche taciuto importanti circostanze che avrebbero coinvolto responsabilità di altri soggetti e che avrebbero rivelato importanti connessioni rimaste inesplorate, impedendo così di appurare se la notizia di un attentato imminente fosse stata appannaggio dei servizi segreti ovvero di alcuni settori delle Forze di Polizia o dell’Esercito, ciò al fine precipuo di individuare, per la prima volta, i mandanti della strage del 2 agosto 1980».
La Corte d’Assise di Bologna, in motivazione, fornisce anche la prova del dolo specifico, precisando che l’imputato – in qualità di alto ufficiale dell’Arma dei Carabinieri e di esperto nel settore delle indagini giudiziarie – era ben consapevole dell’esito negativo che avrebbero avuto sulle indagini preliminari le sue dichiarazioni, mendaci e reticenti, omettendo di indicare la fonte delle sue conoscenze non solo per difendere se stesso dall’accusa di aver mantenuto riservate notizie di decisiva importanza, ma anche per non coinvolgere coloro che gli avevano fornito informazioni confidenziali a proposito di un imminente attentato: tale profilo è stato valutato dalla Corte come sufficiente ad integrare una precisa volontà di ostacolare le indagini, evidenziando l’intento specifico di celare agli inquirenti da chi provenissero le informazioni, così impedendo ulteriori sviluppi investigativi.
Ebbene, in merito al delitto di depistaggio, la difesa di Segatel eccepiva, nei motivi di ricorso, la violazione dell’art. 375 c.p., sostenendo che la norma in parola tipizza un reato proprio e presuppone, in capo al depistatore, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sul punto, la difesa rappresentava che il ricorrente era in congedo già dal 1984, per cui al momento delle dichiarazioni, rese nel 1987, egli non possedeva più la qualifica pubblicistica.
In aggiunta, in merito al delitto di depistaggio, la difesa di Segatel evidenziava, altresì, che la portata dell’art. 360 c.p. in relazione ai reati c.d. propri ossia la funzione della norma in parola di estendere la punibilità anche a condotte realizzate dopo la cessazione della qualifica soggettiva, a condizione che sussista un rapporto di strumentalità tra la qualifica pubblicistica ricoperta in precedenza e la condotta delittuosa posta in essere, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie a tale pregressa posizione, non può estendersi anche al delitto di depistaggio, poiché il rapporto di strumentalità di cui al citato art. 360 c.p. non è affatto richiesto dall’art. 375 co. 7 c.p.
Ebbene, nella sentenza in esame, la suprema Corte conferma la ricostruzione dei fatti offerta all’esito dei primi due gradi di giudizio, secondo la quale erano state poste in essere dal Segatel operazioni di depistaggio anche mediatico, al fine precipuo di ostacolare l’accertamento della verità.
2.2 La normativa di riferimento.
L’art. 375 c.p. (Frode in processo penale e depistaggio) punisce, con la pena della reclusione da tre ad otto anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine ovvero un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato (c.d. depistaggio materiale, anche definito depistaggio improprio); b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito (c.d. depistaggio verbale, anche definito depistaggio proprio).
Il secondo comma stabilisce un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto di cui al primo comma viene commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento ovvero di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato oppure al suo accertamento.
Il terzo comma punisce, con la pena della reclusione da sei a dodici anni, la condotta incriminata dal primo comma della norma de qua se tale condotta viene posta in essere in relazione a procedimenti penali concernenti talune ipotesi di reato espressamente indicate.
Il quarto e quinto comma fanno riferimento ad ipotesi circostanziali ed esimenti, mentre il sesto comma stabilisce che la condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il settimo comma, invece, stabilisce che la pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La ratio essendi del delitto di frode in processo penale e depistaggio è, pertanto, quella di criminalizzare condotte lesive delle esigenze di accertamento della verità processuale, come descritte nel primo comma della norma in commento.
Il delitto di cui all’art. 375 c.p. tutela una pluralità di interessi, aventi rilievo esclusivamente pubblicistico: in considerazione delle diverse condotte descritte nel testo della norma, appare evidente che il bene giuridico tutelato coincide con il corretto funzionamento della giustizia nelle sue articolazioni funzionali di processo e procedimento penale. Invero, l’art. 375 c.p. tutela anche il vincolo di fedeltà che lega il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio alla p.a. poiché tale vincolo di fedeltà si configura quale componente strutturale del più ampio concetto di imparzialità dell’azione amministrativa e del regolare funzionamento della pubblica amministrazione.
In dottrina, v. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio, Tra funzione simbolica e giusto processo, in Itinerari di Diritto Penale DOLCINI – FIANDACA – MUSCO – PADOVANI – PALAZZO – SGUBBI (collana diretta da), Giappichelli, 2020, p. 127 ss.; SANTORO, Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 c.p., L. 11 luglio 2016, n. 133), in Arch. pen. online, 2016, n. 3, p. 6.
Il delitto di cui all’art. 375 c.p. appartiene, dunque, alla categoria dei reati di pericolo concreto e si configura quale reato proprio poiché richiede, in capo al soggetto agente, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e ciò presuppone un nesso tra funzione esercitata e qualifica pubblicistica.
In estrema sintesi, la fattispecie criminosa di cui all’art. 375 c.p. si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, la cui qualità sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato per cui la condotta deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine ovvero il processo penale. In merito a tale rapporto di connessione funzionale tra la qualifica soggettiva e l’accertamento che si assume inquinato, occorre rappresentare che a norma dell’art. 360 c.p., quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato. In questa prospettiva, qualora l’autore della condotta abbia cessato di rivestire la sua qualifica soggettiva, per ciò solo non viene meno la configurabilità del reato, a condizione che la condotta illecita si inserisca nella sfera di competenza nell’ambito della quale il pubblico agente svolgeva la propria attività poiché l’interesse pubblico da tutelare può essere leso o posto in pericolo anche quando la condotta illecita posta in essere da un soggetto oramai privo della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si riconnette al pubblico ufficio già prestato. In giurisprudenza, v. Sez. VI 11 maggio 2010, n. 20558, in C.E.D. Cass., n. 247394; Sez. VI 10 aprile 2013, n. 39010, ivi, n. 256596; Sez. VI 4 febbraio 2016, n. 9956, ivi, n. 266732; Sez. VI, 22 febbraio 2019, n. 24186, in Giuda dir., 2019, n. 38, p. 102; Sez. VI, 27 aprile 2022, n. 34271, in Giur. it., n. 3, 2023, p. 667, con nota di FIORE, Il nesso funzionale tra qualifica dell’agente e oggetto della tutela nel depistaggio. In dottrina, v. PASCULLI, Il delitto di frode in processo penale e depistaggio, Tra funzione simbolica e giusto processo, in Itinerari di Diritto Penale, DOLCINI – FIANDACA – MUSCO – PADOVANI – PALAZZO – SGUBBI (collana diretta da), Giappichelli, 2020, p. 193 ss.
Il delitto di depistaggio postula, sul piano oggettivo, l’esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui il predetto agente è investito; sul piano soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere, con effetto inquinante, su un’indagine in corso, non essendo necessaria la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto.
La fattispecie criminosa di cui all’art. 375 c.p. risulta, dunque, integrata dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, al fine precipuo di impedire, ostacolare o sviare un’indagine in corso ovvero un processo penale, modifica il corpo del reato o lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato, in maniera idonea a generare il pericolo di inganno o formuli affermazioni false o reticenti. In tal senso, v. Sez. VI, 10 luglio 2020, n. 23375, ivi, n. 279601-02. In giurisprudenza, v. altresì Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 7572, ivi, n. 284269-01 e Sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 9956, ivi, n. 266732. In tema di depistaggio dichiarativo, v. anche Sez. VI, 3 dicembre 2024, n. 9906 (non massimata sul punto) nella quale la suprema Corte, pronunciandosi sul disastro di Rigopiano, ribadisce che il dovere di verità e completezza gravante sul dichiarante, in ordine ai temi indicati dall’autorità giudiziaria che interroga, concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d’interesse, anche solo eventuale, per l’indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre e tale conclusione trova, dunque, fondamento nell’esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale nonché per il fatto che il delitto in esame, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone.
Nel delitto di frode in processo penale e depistaggio si richiede che la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio preesista alle indagini o allo svolgimento del processo penale che il reo intende sviare e che sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato. In giurisprudenza v. Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 24557 (non massimata) nella quale la suprema Corte affronta, per la prima volta, la questione avente ad oggetto l’assenza, nel testo della norma, di elementi utili a mettere in relazione il soggetto attivo qualificato con la condotta incriminata. In particolare, la Corte, alla luce delle scarne indicazioni normative, si chiede se la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio costituisca un elemento essenziale del reato, a prescindere dalla connessione tra tale qualifica e le attività cui si ricollega l’illecito attribuito. La questione giuridica così rappresentata appare strettamente connessa alla relazione tra il soggetto attivo del reato e il bene giuridico tutelato, con la conseguenza che la Corte si esprime nel senso della necessaria sussistenza del nesso funzionale tra qualifica e fatto illecito anche a fronte della circostanza che il legislatore ha omesso di annoverare il depistaggio tra i delitti “scusati” a norma dell’art. 384 c.p. (una scelta ritenuta sintomatica del riconoscimento della preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale e della maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto ad interessi personali considerati inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione).
Sul piano soggettivo, ai fini della configurabilità del dolo specifico del delitto di cui all’art. 375 c.p., occorre che il pubblico agente sia animato dal preciso intento di deviare l’indagine o il processo penale, rispetto al corso in origine da essi assunto. In tal senso, v. Sez. VI, 20 giugno 2024, n. 32470, ivi, n. 286858-01. In dottrina, v. ROCCHI, Sul dolo specifico del reato di frode in processo penale e depistaggio, in Dir. Pen. e Processo, n. 10, 2024, p. 1281
Nello specifico, ai fini della configurabilità del dolo del depistaggio c.d. dichiarativo di cui all’art. 375 co. 1 lett. b) c.p., occorre che l’agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall’intento di ostacolare o sviare un’indagine ovvero un processo penale e che abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l’una o per l’altro, v. Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 7300, ivi, n. 286065-01.
2.3 La decisione.
Nella sentenza in esame, la suprema Corte, pronunciandosi sulla configurabilità del depistaggio nei confronti di persona che, al momento della condotta, non riveste più la qualità soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ribadisce che il depistaggio si configura come reato proprio dell’attività di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, purché tale qualità soggettiva preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato nel senso che la condotta «deve risultare finalizzata ad alterare i dati che compongono l’indagine ovvero il processo penale che al soggetto attivo è stato demandato di acquisire e/o dei quali egli sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione».
Invero, l’elevata previsione sanzionatoria di cui all’art. 375 c.p. suggerisce di riconnettere la condotta al dovere di lealtà e collaborazione che discende dal rapporto professionale e che impone la preesistenza rispetto al fatto della qualità soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dunque, la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato rispetto ad interessi personali, considerati recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione. In questa prospettiva, l’elemento tipico del delitto di cui all’art. 375 c.p. deve necessariamente individuarsi nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rispetto alla condotta per cui si richiede la più pregnante osservanza dell’obbligo di agire nell’interesse comune. Infine, quanto ai rapporti con l’art. 360 c.p., la disposizione normativa dell’art. 375 co. 7 c.p. non opera alcun riferimento all’esercizio della funzione al momento della commissione del reato poiché si limita a richiamare l’applicazione della pena anche nei casi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio. Tale condizione conferma, pertanto, la sopravvivenza del citato dovere di lealtà e di collaborazione rispetto a fatti e/o circostanze conosciute ovvero a cui si è avuto accesso, appunto, in forza dell’esercizio della funzione. In giurisprudenza, v. Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 24557, in questa rivista, 2017, p. 3638 con nota di CAPPITELLI, Il “nuovo” articolo 375 del codice penale al vaglio della Suprema Corte. In dottrina, v. ALBERICO, Connessione funzionale tra qualifica e illecito nel delitto di depistaggio, in Giur. it., 2018, p. 198.
Nella sentenza in esame, la suprema Corte, pronunciandosi sulla configurabilità del depistaggio nei confronti di persona che, al momento della condotta, non riveste più la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ribadisce, pertanto, che l’elemento che caratterizza il delitto di frode in processo penale e depistaggio è il nesso tra la qualità soggettiva richiesta per l’integrazione del tipo punibile e il contesto dell’indagine o del processo penale sui quali la condotta depistante è destinata ad incidere e ciò si riflette sulla portata precettiva del settimo comma dell’art. 375 c.p., il cui silenzio su tale nesso funzionale non va interpretato come eccezione sul punto a quanto disposto dall’art. 360 c.p.
In sintesi, nel depistaggio dichiarativo la condotta incriminata, pur potendo trovare collocazione in un momento successivo alla cessazione della qualifica deve attingere alla pregressa esperienza in seno ai poteri pubblici con la conseguenza che, nei casi in cui sia sopraggiunta la cessazione dal servizio, il dovere di lealtà continua a sussistere, rispetto a fatti e/o circostanze conosciute ovvero alle quali il soggetto agente abbia avuto accesso in correlazione con l’esercizio della funzione, poiché l’interesse pubblico tutelato dalla norma in commento può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni ma anche in epoca successiva ossia quando il soggetto investito della funzione pubblica abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dal predetto commesso si riconnetta all’ufficio già prestato.
In questa prospettiva, qualora l’autore della condotta illecita abbia cessato di rivestire la qualifica soggettiva, la configurabilità del depistaggio non viene meno, se la suddetta condotta illecita s’inserisce nella sfera di competenza nell’ambito della quale il pubblico agente o l’incaricato di pubblico servizio svolgeva la sua attività, poiché l’interesse pubblico può essere leso o posto in pericolo anche quando il soggetto investito del pubblico ufficio ha perduto la sua qualifica soggettiva, purché la condotta illecita dal predetto posta in essere si riconnetta al prestato ufficio pubblico, v. Sez. VI, 10 aprile 2013, n. 39010, cit.
Così ragionando, si evita che alla formale cessazione della qualifica soggettiva perdano di rilievo penalistico tutte quelle condotte che risultano possibili o quanto meno agevolate dai rapporti d’ufficio preesistenti.
Nella sentenza in esame, la suprema Corte conferma, altresì, che il depistaggio è un reato di pericolo concreto, nel senso che le condotte depistanti devono essere idonee a generare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l’accertamento della verità processuale. In giurisprudenza, v. Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 7572 cit. e Sez. VI, 10 marzo 2026, n. 13093 (non massimata), nella quale la suprema Corte ha recentemente ribadito che, ai fini della configurabilità del depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia idonea ad incidere con effetto inquinante su un’indagine ovvero su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma “dichiarativa”, come nel caso oggetto della sentenza in commento, non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni rese, occorrendo la dimostrazione dell’incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.
Con riguardo all’elemento soggettivo del dolo specifico, la suprema Corte ribadisce, inoltre, che ai fini dell’integrazione del dolo del delitto di depistaggio dichiarativo di cui all’art. 375, co. 1, lett. b) c.p. è necessario che l’agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall’intento di ostacolare e/o sviare un’indagine ovvero un processo e che abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a causare un pregiudizio per l’una o per l’altro.
In punto di fatto, la suprema Corte, analizzando la vicenda oggetto della sentenza in commento, giunge alla conclusione che la condotta mendace e reticente del Segatel aveva impedito di chiarire aspetti molto importanti della strage, in quanto, non consentendo di individuare la fonte della notizia su un imminente attentato, tale condotta aveva impedito di acquisire un tassello importante che poteva condurre ad individuare, sia i partecipi materiali alla commissione della strage, sia coloro che avevano contribuito a concepirla ed organizzarla, oltre che finanziarla ed inoltre, tale condotta mendace e reticente aveva impedito di accertare se la notizia di un imminente attentato fosse stata appannaggio dell’Arma dei Carabinieri (ai quali apparteneva l’imputato) o se derivasse da altri settori dello Stato, quali i servizi segreti, la Polizia oppure l’Esercito e per quale ragione l’imputato ne era in possesso.
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