Sommario: Introduzione. – 1. L’introduzione dell’art. 270-quinquies.3 c. p. – 1.1. La spinta sovranazionale: il vincolo UE e i limiti del divieto di analogia. – 1.2. La struttura oggettiva: detenzione statica e indeterminatezza del concetto di “materiale”. – 2. L’anticipazione della soglia punitiva: il superamento dei “comportamenti univoci”. – 3. La soggettivizzazione del disvalore: la finalità di terrorismo come unico indice di tipicità. – 4. I paradossi del trattamento sanzionatorio: sproporzioni ed esigenze investigative. – Conclusioni. Il consolidamento del “doppio binario”.
Abstract
Il presente contributo analizza la nuova fattispecie di cui all’art. 270-quinquies.3 c.p., introdotta dal D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “Decreto Sicurezza”), che incrimina la mera detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Attraverso l’analisi della struttura oggettiva e soggettiva del reato, si evidenzia come la norma realizzi una drastica anticipazione della soglia di punibilità, prescindendo dal requisito dei «comportamenti univocamente finalizzati», richiesto invece per l’integrazione del delitto di auto-addestramento, e sanzionando il possesso di materiale intrinsecamente neutro sulla base della sola proiezione intenzionale dell’agente. Il lavoro esamina le criticità relative al principio di determinatezza e la sproporzione del trattamento sanzionatorio, dettato da esigenze processuali investigative più che da un reale disvalore del fatto. Le conclusioni inquadrano la riforma come un ulteriore tassello nella costruzione di un “doppio binario” sanzionatorio, confermando la tendenza dell’ordinamento italiano a convergere nella direzione tipica dei paradigmi del Feindstrafrecht (diritto penale del nemico) teorizzato da Günther Jakobs, ove la neutralizzazione della pericolosità soggettiva prevale sulle garanzie dello Stato di diritto.
This paper analyses the new offense under Art. 270-quinquies.3 of the Italian Criminal Code, introduced by Law Decree No. 48 of April 11, 2025 (the so-called “Decreto Sicurezza”), which criminalizes the mere possession of material for terrorist purposes. Through an analysis of the objective and subjective structure of the crime, the study highlights how the provision drastically anticipates the threshold of criminal liability, dispensing with the requirement of “unequivocally directed behaviours” – which is instead required for the crime of self-training – and sanctioning the possession of intrinsically neutral material solely based on the agent’s intentional projection. The work examines the critical issues regarding the principle of legal certainty (determinatezza) and the disproportionate nature of the sanctions, which appear driven more by investigative procedural needs than by the actual offensiveness of the act. The conclusions frame the reform as a further step in the construction of a “two-track” sanctioning system, confirming the tendency of the Italian legal system to converge towards the paradigms of the Feindstrafrecht (Criminal Law of the Enemy) theorized by Günther Jakobs, where the neutralization of subjective dangerousness prevails over the guarantees of the Rule of Law.
Introduzione.
Le tensioni tra esigenze di sicurezza e principi costituzionali, evidenziate in precedenti analisi sul rapporto tra la legislazione italiana antiterrorismo e la teoria del diritto penale del nemico prospettata dal filosofo e giurista tedesco GüntherJakobs, cui si rimanda integralmente[1], riemergono con particolare intensità a seguito dell’introduzione dell’art. 270-quinquies.3 c.p. da parte del cd. “Decreto Sicurezza” D. l. n. 48 dell’11 aprile 2025.
La nuova incriminazione della detenzione di materiale con finalità di terrorismo accentua il movimento di anticipazione della tutela e la valorizzazione degli elementi soggettivi, profili che, assieme alla mancanza di coordinamento nell’ambito del trattamento sanzionatorio, rappresentano punti di contatto con la logica “del nemico”. L’obiettivo di questo contributo è esaminare in che misura la novella legislativa incida sul perimetro dell’intervento penale preventivo e sui suoi limiti sistematici. Nell’ambito di questo esame, si utilizzeranno come chiave di lettura proprio quegli elementi caratterizzanti l’odierna legislazione penale di contrasto al terrorismo, individuati nel contributo presupposto del presente, che evidenziano la presenza di un doppio binario[2] e, quindi, di una disparità di trattamento tra criminale “comune” e terrorista. Tali elementi sono:
- l’incriminazione di una serie di condotte preparatorie che consentono, essenzialmente, di prevenire la commissione di reati terroristici “fine”;
- la propensione a dare un’eccessiva rilevanza alla componente soggettivistica del reato;
- un notevole tasso di genericità e vaghezza delle fattispecie incriminatrici;
- la severità del trattamento sanzionatorio dei reati con finalità di terrorismo.
Il Decreto-legge “Sicurezza” n. 48 dell’11 aprile 2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, ha introdotto nell’ordinamento il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. che punisce, con la pena della reclusione da 2 a 6 anni, il delitto di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”. In particolare, la disposizione recita:
“Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Come si legge nella Relazione illustrativa che accompagnava la proposta di legge di conversione del D. l. 11.4.2025, n. 48 (A.C.2355)[3], l’intervento di cui al comma 1, lettera a), con il quale è stato introdotto nel Codice penale l’art. 270 quinquies.3, «si rende necessario per colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo».
Ciò che si sostiene, in tale Relazione, è proprio che questa nuova fattispecie sarebbe volta a ricondurre a sanzione penale tutta una serie di soggetti trovati in possesso di documentazione ascrivibile a gruppi terroristici internazionalmente riconosciuti. Infatti, in queste ipotesi i detentori del materiale in oggetto non sarebbero stati punibili né in virtù degli articoli 302 o 414 del Codice penale, relativi all’apologia o all’istigazione di reati con finalità di terrorismo, né in applicazione dell’articolo 270-quinquies c.p. nella parte in cui punisce l’auto-addestramento ad attività terroristiche, fattispecie, evidentemente, tra le più indeterminate in questa materia[4].
Secondo il legislatore, insomma, il procacciamento e la detenzione di materiale idoneo a facilitare la commissione di attività sovversive costituirebbe «condotta di per sé allarmante e pericolosa, a livello sociale, indipendentemente dalla effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di atti violenza con finalità di terrorismo», essendo nota «l’abilità e la rapidità delle organizzazioni terroristiche di trascendere dalla dimensione concettuale a quella reale, soprattutto grazie alla pervicace diffusione di un’azione propagandistica confezionata appositamente non solo per condizionare ideologicamente e psicologicamente il potenziale affiliato o seguace ma, finanche, per insinuarsi e fornirgli «a domicilio» le motivazioni e gli spunti operativi per passare – anche isolatamente – all’azione»[5].
La novella legislativa persegue allora lo scopo dichiarato di adeguare il sistema penale antiterrorismo italiano alle nuove forme (che poi tanto nuove non sono) di terrorismo internazionale, caratterizzate, come noto, da azioni individuali di soggetti che non si inseriscono necessariamente nell’ambito delle vere e proprie organizzazioni terroristiche[6]. Ci si riferisce, in particolare, al cosiddetto “terrorismo della parola”, ovvero quell’insieme di propaganda e proselitismo in grado di alimentare, in forma sia orale che scritta, la macchina del terrore internazionale, innescando una radicalizzazione violenta che può condurre anche rapidamente al compimento di attività terroristiche.
1.1 La spinta sovranazionale: il vincolo UE e i limiti del divieto di analogia.
Al di là del dichiarato adeguamento al fenomeno terroristico, l’introduzione dell’articolo oggetto della presente analisi sarebbe finalizzata anche a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/541[7] in materia di lotta al terrorismo[8]. L’art. 8[9] di questa Direttiva, infatti, impone agli Stati membri di rendere punibile penalmente[10] l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i)[11], purché compiuto intenzionalmente.
Tuttavia, un’analisi meramente letterale dell’art. 8 della Direttiva («ricevere istruzioni») non sembrerebbe, di per sé, imporre un ampliamento della disciplina vigente nella direzione intrapresa dal legislatore italiano. Il concetto di “ricevere istruzioni”, infatti, parrebbe implicare una dualità soggettiva, ovvero un rapporto interpersonale consapevole tra chi fornisce le nozioni e chi le apprende[12]: una dinamica che, a ben vedere, risulterebbe già agevolmente riconducibile alla fattispecie di addestramento (art. 270-quinquies c.p.), rendendo apparentemente superfluo un nuovo intervento normativo.
L’orizzonte ermeneutico muta radicalmente, però, se si guarda al Considerando n. 11 della medesima Direttiva. Qui si esplicita una volontà di estensione del controllo penale ben oltre i confini tradizionali del concorso di persone o dell’addestramento inteso in senso cinetico. Il testo europeo precisa che: «La qualificazione come reato dell’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell’impartire addestramento […]. L’atto di ricevere addestramento a fini terroristici comprende l’acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L’autoapprendimento (nella versione in inglese della Direttiva chiamato self-study), anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerata ricevere addestramentoa fini terroristici qualora derivi da una condotta attiva e sia effettuato con l’intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo».
È evidente, dunque, come l’espansione criminalizzante che pervade la politica criminale dell’Unione in tema di terrorismo miri a colpire la zona grigia della “acquisizione di conoscenze”, anche quando questa avvenga in solitudine davanti a uno schermo.
Proprio qui si innesta la necessità tecnica della novella legislativa. Sebbene la condotta descritta nella versione inglese della Direttiva («receiving instruction on the making or use of explosives, firearms or other weapons…») potrebbe astrattamente rientrare nella nozione di addestramento passivo (receiving training), l’ordinamento italiano si scontra con un limite semantico invalicabile. Nella lingua italiana e nella tradizione giuridica interna, infatti, il termine “addestramento” evoca l’acquisizione di abilità pratiche attraverso un contatto diretto caratterizzato da elementi propri dell’attività militare o paramilitare[13]; estendere questo concetto in via interpretativa fino a includervi il mero scaricamento di un file o la lettura statica di un manuale – al fine di ricomprendervi il cd. self-study di cui la Direttiva richiede l’incriminazione – avrebbe comportato una violazione del divieto di analogia in malam partem[14]. Certo, il confine con la fattispecie specifica dell’auto-addestramento – già ricompresa nell’alveo dell’art. 270-quinquies c.p. – si fa in questo contesto quanto mai labile; cionondimeno, nemmeno tale disposizione avrebbe potuto essere interpretata in senso conforme alla Direttiva senza forzature, stante la necessità, richiesta dalla citata norma, che il soggetto agente realizzi comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies c.p.[15].
In quest’ottica, la scelta di introdurre una fattispecie autonoma e sussidiaria come l’art. 270-quinquies.3 c.p., che tipizza espressamente il “procurarsi” o “detenere” materiale, appare paradossalmente come una garanzia per il principio di legalità. Un pieno adeguamento alla Direttiva – che, come visto, equipara il self-study al receiving training – imponeva di evitare che tale equiparazione avvenisse per via giurisprudenziale. Il rischio concreto, nel caso in cui il legislatore non fosse intervenuto, sarebbe stato che la magistratura, spinta dall’esigenza di contrastare il terrorismo “fai-da-te”, finisse per dilatare in via interpretativa l’art. 270-quinquies, punendo come “addestrato” o “auto-addestrato” anche chi si fosse limitato a leggere istruzioni, operazione inibita sul piano logico-semantico. La nuova norma, dunque, conferma la tendenza alla massima anticipazione della tutela tipica del “diritto penale del nemico”; ma, aspetto cruciale, rende evidente come in questo caso la propensione nazionale alla neutralizzazione preventiva della pericolosità non sia isolata, bensì derivata da un’evidente e analoga tendenza in questo senso a livello europeo.
1.2 La struttura oggettiva: detenzione statica e indeterminatezza del concetto di “materiale”.
Sotto il profilo strutturale, la neo introdotta fattispecie di cui all’art. 270-quinquies.3 c.p. si presenta come un reato a forma libera, sussidiario e di pericolo presunto[16]. La clausola di riserva posta in apertura («Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies») chiarisce immediatamente la funzione di tutela accessoria della norma: essa mira a colpire quelle zone d’ombra che sfuggono sia alla partecipazione associativa, sia, come visto, alle condotte di addestramento o auto-addestramento.
Il fulcro della tipicità risiede nelle condotte alternative del «procurarsi» o del «detenere». Mentre il primo termine evoca un’attività dinamica volta a ottenere la disponibilità o la fruibilità del materiale illecito, il secondo fa emergere una situazione statica di conservazione della disponibilità. Con riferimento al materiale, poi, è irrilevante, ai fini della punibilità, che il supporto sia analogico (es. un manoscritto o un testo stampato) o digitale (es. file video, audio, pdf), così come non rileva se l’accesso ai contenuti sia libero o protetto da sistemi di sicurezza[17]. La portata applicativa della norma appare talmente vasta da sanzionare non soltanto l’utilizzatore finale (il potenziale terrorista che studia per compiere l’atto), ma anche chiunque si trovi, anche momentaneamente, nella disponibilità del materiale, fungendo da custode o da mero vettore per conto terzi. È evidente allora, come si analizzerà nel proseguo, che la norma si inserisca quale nuovo tassello del sistema incentrato sulla progressione di tutela voluto dal legislatore[18], realizzando una significativa anticipazione della tutela nel confronto con il delitto di addestramento attivo (art. 270-quinquies c.p.): mentre quest’ultimo richiede un’effettiva trasmissione di competenze, la nuova fattispecie incrimina la detenzione del bagaglio conoscitivo in un momento antecedente alla sua divulgazione. In tal modo, si giunge a sanzionare il potenziale addestratore per il semplice possesso delle “risorse didattiche”, a prescindere dall’instaurazione di un effettivo contatto con i discenti.
L’oggetto materiale della condotta ruota attorno al «materiale contenente istruzioni» che il soggetto deve consapevolmente procurarsi o detenere. Il legislatore ha definito questo concetto tramite un rinvio tecnico a diverse categorie:
- congegni bellici micidiali: il richiamo all’art. 1, primo comma, della L. 110/1975 permette di includere le armi da guerra, le bombe di qualsiasi tipo, gli aggressivi chimici o biologici e le bottiglie o involucri esplosivi o incendiari[19] (quali le cd. molotov, equiparate dalla giurisprudenza alle armi da guerra[20]);
- armi da fuoco e “altre armi”: questa formula fa sì che la norma possa spaziare dalle armi da sparo portatili (come definite dal D.lgs. 204/2010) fino alla categoria residuale delle “altre armi” ex art. 585 c.p. commi 2 e 3, comprendendo sia le armi proprie (pugnali) sia quelle improprie (strumenti atti ad offendere di cui è vietato il porto)[21], nonché le materie esplodenti;
- sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose: il riferimento copre i vettori di rischio non convenzionale, idonei a colpire l’uomo, l’ambiente o l’ecosistema.
A chiusura dell’elenco, la norma pone una clausola onnicomprensiva che estende la punibilità alle istruzioni su «ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali». Il concetto di sabotaggio, pur non definito espressamente, va inteso come l’attività diretta a distruggere o rendere inservibili beni strumentali all’erogazione di servizi essenziali (trasporti, energia, telecomunicazioni), indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente gestore[22].
Specialmente con riferimento a quest’ultima clausola, l’evidente estrema latitudine della formula legislativa adottata solleva delicate questioni di compatibilità con il principio di determinatezza. Il legislatore, nell’intento di coprire ogni possibile lacuna, ha costruito una fattispecie in cui il concetto di «materiale contenente istruzioni» rischia di perdere i propri contorni definitori. In assenza di una rigida perimetrazione tecnica, ricadono potenzialmente nell’ambito della tipicità non solo i manuali operativi clandestini, ma anche documenti a contenuto meramente informativo, scientifico o descrittivo reperibili facilmente da chiunque. Si pensi, a titolo esemplificativo, a testi universitari di chimica, manuali di ingegneria o semplici tutorial tecnici diffusi nel web: in questi casi, l’oggetto materiale è in sé neutro.
La conseguenza di tale tecnica di redazione normativa è lo scivolamento del baricentro della punibilità: non è più la natura intrinsecamente pericolosa o illecita della res a fondare il disvalore penale (come accade, ad esempio, per le armi da guerra), bensì esclusivamente la proiezione finalistica dell’agente. Ciò comporta che lo stesso manuale di chimica, lecito sulla scrivania di uno studente, diviene “materiale terroristico” nelle mani di un soggetto sospettato di radicalizzazione, affidando così al giudice il difficile compito di distinguere il reato dal lecito esercizio del diritto all’informazione, basandosi quasi interamente sull’elemento soggettivo.
2. L’anticipazione della soglia punitiva: il superamento dei “comportamenti univoci”.
La collocazione sistematica della nuova fattispecie e la già analizzata clausola di riserva espressa, ne svelano immediatamente la natura sussidiaria e di chiusura. L’intento del legislatore è manifesto (e dichiarato): intercettare quelle condotte che, pur orbitando nell’area della contiguità ideologica o materiale al terrorismo, non raggiungono la soglia di tipicità richiesta per i più gravi delitti di associazione (art. 270-bis c.p.) o di addestramento (art. 270-quinquies c.p.), riconducendo a punibilità penale le dinamiche del terrorismo contemporaneo, caratterizzato prevalentemente dalla figura dei cd. lupi solitari. Si tratta, come noto, di soggetti che agiscono al di fuori di organizzazioni strutturate, spesso insospettabili, la cui radicalizzazione avviene in modo silenzioso[23]. Emblematico, in tal senso, appare il caso di cronaca del dicembre 2024, riguardante l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo perpetrato da un cittadino saudita, professionista e attivista per i diritti civili, apparentemente distante dall’islamismo radicale ma di cui aveva appreso autonomamente metodi e liturgie operative. È proprio l’imprevedibilità di simili profili, capaci di passare dalla dimensione concettuale a quella reale in tempi brevissimi, ad aver spinto il legislatore a colpire il know-how in sé, prima ancora che esso si traduca in azione[24].
Tuttavia, se è vero che l’iniziativa di attivisti isolati necessita di un’attività di prevenzione, non potendo ritenersi sufficiente la mera punizione a posteriori di fatti connotati da un tale livello di gravità, c’è da chiedersi se l’inserimento di un ulteriore tassello anticipatorio all’interno del già sviluppato sistema incentrato sulla progressione di tutela[25] sia effettivamente coerente con il dettame costituzionale o si inserisca, invece, in una logica di “punizione del nemico”.
In particolare, è proprio nel confronto strutturale con la fattispecie di auto-addestramento che emerge la reale portata – e la criticità dogmatica – dell’intervento normativo. L’art. 270-quinquies c.p. (come riformato nel 2015) punisce infatti colui che acquisisce autonomamente istruzioni solo a condizione che, successivamente, attui comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies c.p. Tale clausola, di evidente matrice garantista, come già menzionato ha la funzione di ancorare la punibilità al principio di offensività: non si punisce il sapere (know-how), ma l’inizio dell’agire[26]. Il nuovo art. 270-quinquies.3 c.p., al contrario, rompe drasticamente questo argine. La norma incrimina il mero «procurarsi» o «detenere» materiale, senza richiedere alcun comportamento esecutivo ulteriore. Viene così meno il requisito dell’univocità degli atti: per integrare il reato non è necessario che il soggetto abbia acquistato precursori chimici, effettuato sopralluoghi o pianificato un attentato. È sufficiente la disponibilità statica delle istruzioni, accompagnata dalla finalità di terrorismo.
Questa operazione di “chirurgia normativa” realizza una regressione della soglia di punibilità senza precedenti nel sistema antiterrorismo[27]. Come candidamente ammesso nella Relazione illustrativa, la norma nasce per colmare un vuoto di tutela “processuale”, permettendo di condannare soggetti che, pur ritenuti pericolosi, venivano precedentemente assolti per l’impossibilità di provare l’associazione o l’inizio dell’attività addestrativa concreta. La condotta di detenzione diviene così penalmente rilevante non solo per l’utilizzatore finale, ma anche per chi funge da mero anello di congiunzione nella catena di circolazione del materiale, indipendentemente dall’uso effettivo che ne verrà fatto.
È in questo ulteriore arretramento della linea di intervento penale che si manifesta plasticamente il punto di contatto con la teoria del diritto penale del nemico. L’eliminazione del filtro oggettivo dei “comportamenti univocamente finalizzati” trasforma la fattispecie in un reato di pericolo presunto, dove il baricentro del giudizio si sposta dal fatto materiale alla pericolosità soggettiva dell’autore. L’anticipazione della tutela giunge qui a presidiare non più il bene giuridico finale (che non è neanche così chiaro quale sia[28]), e nemmeno il tentativo di lesione, ma una fase prodromica alla stessa preparazione del reato. Si punisce l’individuo non per ciò che ha fatto, ma per ciò che sa e per ciò che si teme possa fare in futuro, in una logica di neutralizzazione preventiva che rischia di confondere il piano della repressione penale con quello della prevenzione di polizia[29], sacrificando sull’altare della sicurezza il principio di materialità e offensività del reato.
3. La soggettivizzazione del disvalore: la finalità di terrorismo come unico indice di tipicità.
L’analisi della componente soggettiva della norma oggetto del presente contributo richiede di soffermarsi su due elementi distinti ma interconnessi: l’uso dell’avverbio «consapevolmente» per descrivere le condotte di procurarsi o detenere e la previsione del dolo specifico della finalità di terrorismo. Quanto al primo profilo, sebbene parte della dottrina ritenga tale formula pleonastica rispetto alla normale struttura del dolo[30], essa assume una funzione selettiva rilevante: esclude la punibilità a titolo di dolo eventuale. Per integrare il reato, dunque, non basta che il soggetto accetti il rischio che il materiale detenuto contenga istruzioni illecite; è necessario che egli abbia piena contezza di acquisire o conservare la disponibilità di materiale contenente le istruzioni vietate, anche qualora non ne comprenda i dettagli tecnici (si pensi a istruzioni complesse o in lingua straniera).
Tuttavia, il vero baricentro della incriminazione è rappresentato dal dolo specifico della finalità di terrorismo. L’analizzato arretramento della rilevanza penale a uno stadio pre-esecutivo trova infatti la sua unica legittimazione proprio in questa proiezione finalistica, definita normativamente dall’art. 270-sexies c.p.[31]. Sul punto, si fronteggiano due letture contrapposte circa la tenuta della norma rispetto ai principi di materialità e offensività.
Secondo un orientamento “oggettivizzante”, che fa leva sulla giurisprudenza di legittimità formatasi sugli artt. 270-bis e 270-sexies c.p., la previsione della finalità di terrorismo esplicherebbe effetti anche sul piano della tipicità oggettiva, trasformando la fattispecie in un reato di pericolo concreto[32]. Infatti, in questa prospettiva la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che «il finalismo terroristico non è un fenomeno esclusivamente psicologico, ma deve materializzarsi in un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici»[33]. Anche più recentemente, i giudici di legittimità hanno statuito che «per ritenere integrata la finalità di terrorismo […] non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell’azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi»[34]. Seguendo questa impostazione ermeneutica, il giudice dovrebbe accertare l’idoneità lesiva della detenzione attraverso una prognosi postuma e tenendo conto di ogni elemento oggettivo utile, che sia cronologicamente anteriore, concomitante o posteriore alla condotta, salvando così la norma dalla censura di punire la mera intenzione.
Tuttavia, tale lettura ottimistica si scontra con la realtà strutturale del nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. Come autorevolmente osservato in dottrina[35], la forte retrocessione della punibilità rischia di dare rilevanza a tipologie di autore, piuttosto che a fatti offensivi. A differenza dell’auto-addestramento, come si è visto, nella nuova fattispecie manca un quid fattuale su cui incardinare il giudizio di idoneità oggettiva. Se il fatto materiale è neutro, l’accertamento della “possibilità concreta” del danno finisce per dipendere interamente dalla valutazione della personalità dell’agente. Non a caso, lo stesso legislatore europeo (Considerando n. 11 Dir. 2017/541) suggerisce di dedurre l’intenzione «dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione», introducendo criteri probatori scivolosi che rischiano di criminalizzare la curiosità intellettuale o la ricerca accademica se attuate da soggetti sospetti o considerati socialmente pericolosi.
In definitiva, sebbene l’interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione abbia da sempre tentato di ricondurre la norma entro i binari dell’oggettivismo penale, la struttura stessa del reato – incentrata totalmente sulla finalità perseguita – pone una tensione irrisolta con i principi di materialità e di offensività. Il disvalore del fatto rischia di rimanere ancorato alla sola intenzione, realizzando quella deriva verso il diritto penale del nemico che punisce l’autore per la sua appartenenza ideologica o per la sua pericolosità presunta, più che per l’effettiva lesività della sua condotta.
4. I paradossi del trattamento sanzionatorio: sproporzioni ed esigenze investigative.
Il delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da due a sei anni. A una prima lettura superficiale, tale cornice edittale potrebbe apparire coerente con la natura sussidiaria della fattispecie: la pena è inferiore, sia nel minimo che nel massimo, a quella prevista per i più gravi delitti di partecipazione all’associazione (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e di addestramento (art. 270-quinquies c.p.), entrambi sanzionati con la reclusione da cinque a dieci anni, e sembrerebbe di conseguenza rispettato il principio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto.
Tuttavia, analizzando la ratio della scelta sanzionatoria, emerge come la fissazione del massimo edittale a sei anni risponda a precise esigenze investigative più che a criteri di disvalore sostanziale. Come evidenziato in dottrina[36], tale soglia appare calibrata per garantire l’ammissibilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali. L’art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p., infatti, consente il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova solo per i delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Se il legislatore si fosse attestato su una pena massima di cinque anni, le intercettazioni sarebbero state precluse, non potendosi applicare la deroga prevista dalla lettera d) del medesimo articolo per i «delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive», dato che il nuovo art. 270-quinquies.3 abbraccia anche istruzioni su sostanze chimiche, batteriologiche o su metodi di sabotaggio, estranei alla nozione tecnica di arma. La pena, dunque, è stata “gonfiata” funzionalmente per attivare i citati poteri di indagine, confermando la tendenza ad un utilizzo della normativa penalistica quale strumento di polizia preventiva.
È proprio sul piano della coerenza sistemica, però, che la scelta sanzionatoria presta il fianco alle censure più severe. Si è infatti in presenza di una manifesta sproporzione per eccesso: il massimo della pena previsto per la mera detenzione di materiale (sei anni) risulta irragionevolmente superiore al minimo edittale (cinque anni) stabilito per reati di indubbia maggiore gravità, quali la partecipazione all’associazione terroristica o l’addestramento effettivo[37]. Si realizza così un paradosso sanzionatorio: il “lupo solitario” che detiene un manuale nel proprio computer rischia, in astratto, una condanna più severa rispetto ad un soggetto organicamente inserito (come partecipe) in un’organizzazione terroristica operativa.
È facile notare, in definitiva, come ancora una volta il Legislatore, nonostante abbia previsto un sistema apparentemente strutturato sulla progressione di tutela tra le varie fattispecie, non sia stato in grado di adeguare il trattamento sanzionatorio ai vari stadi individuati dalle disposizioni anticipatorie. La conseguenza è la possibilità di applicare anche a condotte che non hanno evidentemente la stessa portata offensiva – intesa in termini di messa in pericolo del bene tutelato – pene particolarmente afflittive, nella sostanza identiche a quelle applicabili nel caso di partecipazione all’associazione terroristica che, invero, dovrebbe rappresentare l’ultimo stadio nella progressione criminosa. Tale trattamento sanzionatorio evoca, evidentemente, la teoria del diritto penale del nemico: la logica che muove la mano del legislatore sembrerebbe non essere quella della retribuzione proporzionata al fatto commesso, bensì quella della neutralizzazione del soggetto pericoloso. La pena perde così la sua funzione rieducativa costituzionale per divenire mero strumento di messa in sicurezza della società, sacrificando il principio di proporzionalità sull’altare della prevenzione.
Conclusioni. Il consolidamento del “doppio binario”.
L’analisi del nuovo art. 270-quinquies.3 c.p. conferma come l’evoluzione della legislazione antiterrorismo italiana stia ormai consolidando un vero e proprio “doppio binario”: un sistema in cui i principi di garanzia del diritto penale classico cedono il passo a logiche di neutralizzazione della pericolosità soggettiva[38].
Come si è visto, il legislatore – spinto dall’urgenza di “tappare i buchi” investigativi e di rispondere a input sovranazionali – ha confezionato una fattispecie che scardina la tradizionale progressione criminosa. Punendo la mera detenzione statica di materiale, a prescindere da qualsiasi atto esecutivo o univoco, e ancorando il disvalore quasi interamente a un elemento soggettivo di difficile accertamento, si è realizzata quella “soggettivizzazione” del diritto penale sostenuta da Jakobs per il trattamento dei nemici dell’ordinamento[39].
A ciò si aggiunge il profilo critico della determinatezza, che attraversa l’intera novella. L’uso della decretazione d’urgenza – strumento strutturalmente poco incline alla riflessione sistematica – ha partorito un testo normativo caratterizzato da genericità e imprecisione, in evidente attrito con l’art. 25 della Costituzione. La vaghezza delle definizioni finisce per delegare al giudice un potere improprio: non più quello di applicare la legge, ma di definire il confine tra il lecito (il diritto allo studio e all’informazione) e l’illecito (il terrorismo). In questo contesto, la discrezionalità dell’interprete diviene l’unico argine per gestire la “zona grigia” della preparazione.
Il quadro che ne deriva è quello di un diritto penale che rinuncia alla sua funzione di accertamento del fatto per divenire strumento di gestione del rischio, in un’ottica di “ossessione securitaria” che sembra aver pervaso il legislatore contemporaneo[40]. Il combinato disposto tra l’anticipazione della tutela, la sproporzione sanzionatoria e l’indeterminatezza della condotta, trasforma il cittadino “sospetto” in un soggetto sostanzialmente sottratto alle garanzie ordinarie ed esposto a un intervento punitivo che scatta molto prima che il pericolo si faccia concreto. Se è vero che il terrorismo moderno, fluido e imprevedibile, richiede risposte rapide, è altrettanto vero che la risposta dello Stato di diritto non può consistere nell’abdicazione ai suoi principi fondanti. Il rischio, altrimenti, è che la lotta al “nemico” finisca per giustificare la creazione di un ordinamento in cui la libertà è l’eccezione e il sospetto la regola.
[1] Rubeo G., Punti d’incontro tra la teoria del diritto penale del nemico e la legislazione italiana antiterrorismo: diritto penale “al limite”, in Penale Diritto e Procedura, n. 2/2024.
[2] Viganò F., Sul contrasto al terrorismo di matrice islamica tramite il sistema penale tra “diritto penale del nemico” e legittimi bilanciamenti, in Studi Urbinati, A – Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche, 58(4), 2014, p. 336.
[3] A.C. 2355 dell’11.04.2025: https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1744796389_leg19pdlcamera235519pdl0138780.pdf – Dossier n. 471 della Camera dei Deputati: https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D25048.pdf
[4] Mandalari M., L’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di auto-addestramento con finalità di terrorismo: nota a una recente pronuncia di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2 gennaio 2023.
[5] A.C. 2355 dell’11.04.2025, cit.
[6] La storia del terrorismo internazionale è tradizionalmente suddivisibile in tre fasi fondamentali: la prima, il cui punto di riferimento iniziale è l’attacco alle Torri gemelle di New York e che va dal 2001 al 2003 circa, caratterizzata dalla forte componente organizzativa dei gruppi terroristici; la seconda, segnata dagli attentati di Madrid e di Londra, che va dal 2004 al 2011 ed in cui avviene una deterritorializzazione e destrutturalizzazione delle organizzazioni stesse; la terza, invece, contraddistinta da numerosi attentati realizzati in diversi Stati dell’Europa (Belgio, Francia, Danimarca, Svezia, Gran Bretagna), va dal 2012 fino ai giorni nostri ed in cui si diffondono sempre di più i fenomeni detti di “terrorismo individuale”. In proposito si veda: Bartoli R., I punti e le linee nel contrasto al terrorismo internazionale, in Criminalia, 2018, p. 2.
[7] Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, in G.U.U.E. L 88 del 31.3.2017.
[8] Pelissero M., A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, www.sistemapenale.it, 17.5.2024.
[9] In particolare, l’art. 8 prevede: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i)».
[10] Santini, L’Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541, in Diritto penale contemporaneo, 7-8/2017.
[11] I reati in questione sono i seguenti: attentati alla vita e alla integrità fisica di una persona (lett. a e b); sequestro di persona o cattura di ostaggi (lett. c); distruzione di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli; sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci (lett. e); fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari (lett. f); rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane (lett. g); manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane (lett. h); interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio (lett. i).
[12] Cfr. Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata dall’Italia con L. 15 aprile 2016, n. 43. In dottrina, sulla necessaria interazione tra addestratore e addestrato come elemento costitutivo della fattispecie classica, v. Pisani, La nuova legge antiterrorismo: prevenzione e repressione nella L. 31 luglio 2005 n. 155, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1085 ss.
[13] Wenin R., Una riflessione comparata sulle norme in materia di addestramento per finalità di terrorismo, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2016, pp. 119-120.
[14] Sul tema dei limiti interpretativi della fattispecie di addestramento e sulla necessità di evitare interpretazioni analogiche sfavorevoli al reo, si veda Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 13087, in cui la Corte, pur riconoscendo la rilevanza dell’auto-addestramento, ha ribadito la necessità di riscontri fattuali esterni alla mera acquisizione di materiale teorico. In dottrina, cfr. Amarelli, Le nuove fattispecie di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, in Dir. pen. contemp., 2015.
[15] La clausola dei “comportamenti univocamente finalizzati” è stata introdotta dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (conv. in L. 17 aprile 2015, n. 43) proprio al fine di rispettare il principio di offensività, evitando di punire la mera risoluzione criminosa o lo studio teorico privo di sbocchi operativi. Sul punto v. Sottani, Il contrasto al terrorismo internazionale tra diritto penale del nemico e garanzie costituzionali, in Cassazione penale, 2016, p. 1340.
[16] Lonati S., D’Eril C. M., Il decreto-legge sicurezza (n. 48/2025): autoritratto involontario di una politica di oppressione, in Sistema Penale, 11 giugno 2025.
[17] Leotta C., Art. 270-quinquies.3 c. p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, in Ronco M. – Romano B. (a cura di), Codice penale commentato online, in One Legale.
[18] Bartoli R., Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale, in Diritto Penale Contemporaneo, 3/2017.
[19] La norma, in particolare, ricomprende un’elencazione ampia di armi da guerra valida agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia, tra cui: «armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari».
[20] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 34853.
[21] Per la distinzione tra armi proprie e armi improprie cfr. Civello, Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale, in Digesto delle discipline penalistiche, II agg., 2013, il quale afferma che «le prime sono naturalmente destinate all’offesa alla persona (ad esempio, una pistola o un pugnale) ed in ciò consiste il nucleo concettuale della nozione di “arma” in senso stretto; le seconde sono costitute da quegli oggetti che, pur non essendo naturalmente destinati all’offesa alla persona, sono “atti ad offendere” e ne è vietato ex lege il porto in modo assoluto (si pensi ad una mazza ferrata), ovvero in assenza di giustificato motivo (si pensi ad un coltello da cucina o ad un martello)».
[22] Leotta C., Art. 270-quinquies.3 c. p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, cit.
[23] Vidino L., Marone F., Entenmann E., Jihadista della porta accanto: radicalizzazione e attacchi jihadisti in Occidente, Ledizioni, Milano, 2017, p. 71 ss.
[24] Leotta C., Convertito il DL Sicurezza: il nuovo delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, in https://www.altalex.com/documents/2025/06/10/convertito-dl-sicurezza-delitto-detenzione-materiale-finalita-terrorismo, 10 giugno 2025.
[25] Bartoli R., Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale, cit.
[26] Mandalari M., L’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di autoaddestramento con finalità di terrorismo: nota a una recente pronuncia di legittimità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2 gennaio 2023.
[27] Pelissero M., A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, cit.
[28] Lonati S., D’Eril C. M., Il decreto-legge sicurezza (n. 48/2025): autoritratto involontario di una politica di oppressione, cit.
[29] Si veda, a tal riguardo: Cornelli R., Il Ddl Sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche, in Sistema Penale, 27 Maggio 2024, il quale fa notare come l’introduzione di nuove fattispecie come l’art. 270-quinquies.3 c.p. anticipano pericolosamente la rilevanza penale verso la “soglia del sospetto”: il diritto penale abdica alla sua funzione di accertamento di fatti lesivi per trasformarsi in uno strumento di prevenzione di polizia, intervenendo su soggetti ritenuti pericolosi prima ancora che il rischio si trasformi in un pericolo concreto per il bene giuridico.
[30] In proposito si veda: Pelissero M., A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, cit., il quale, nell’ambito dell’analisi del provvedimento quando si trovava ancora nella fase di disegno di legge, suggeriva di espungere l’avverbio in questione in quanto “ridondante”.
[31] La formulazione adottata con l’art. 270-sexies c.p., nonostante sia formalmente incentrata sulle condotte, definisce in effetti una finalità, delineando, per i reati introdotti al fine di contrastare il fenomeno terroristico, un sistema caratterizzato da una doppia tipizzazione, con l’art. 270-sexies c.p. che fornisce una definizione generale della finalità di terrorismo, mentre le singole fattispecie hanno il compito di descrivere il fatto tipico. L’intento del legislatore è stato quello di attribuire particolare rilevanza all’elemento psicologico del reato, attuando «un ricorso sistematico alla “soggettivizzazione” massima delle fattispecie normative». In proposito si veda: Picotti L., Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti – Relazione di sintesi, in Dir. Pen. Cont., 1, 2017, p. 255.
[32] Leotta C., Art. 270-quinquies.3 c. p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, cit.
[33] Cass., sez. VI, 15 maggio 2014 (dep. 27 giugno 2014), n. 28009, disponibile in Zirulia S., No Tav: la Cassazione fissa i parametri interpretativi in merito alle condotte di attentato ed alla finalità di terrorismo, in Dir. Pen. Cont., 30 giugno 2014, in cui l’autore evidenzia, peraltro, che la pronuncia è «un approdo in linea con l’autorevole orientamento dottrinale che considera quale requisito indefettibile di tutti i reati a dolo specifico l’idoneità della condotta a realizzare il fine perseguito. Peraltro, la stessa motivazione sottolinea in maniera assorbente come, rispetto alla specifica finalità cristallizzata nell’art. 270-sexies c.p., sussistano autonomi indicatori di ordine testuale e sistematico che militano inequivocabilmente a favore di una sua interpretazione in chiave oggettivistica. Più precisamente, la pronuncia osserva che “l’art. 270-sexies presenta una struttura complessa, nella quale, pur essendo la norma stessa dedicata alla descrizione di una finalità, sono certamente compresi elementi di carattere obiettivo, quali misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell’intenzione e del tipo di autore”».
[34] Cass. pen., Sez. II, 29 novembre 2022, n. 14885.
[35] Pelissero M., A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, cit., il quale, in questo senso, prospetta addirittura la possibilità di una pronuncia della Corte costituzionale volta a mettere a freno la «tendenza delle fonti dell’Unione europea ad ampliare e a far retrocedere il controllo penale in funzione di prevenzione del terrorismo» mettendo al vaglio le norme attuative di tali fonti «in relazione al rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, in quanto l’attuazione delle norme di fonte eurounitaria deve comunque tradursi in norme rispettose dell’impianto dei principi fondamentali a cui si ispira il nostro sistema costituzionale».
[36] Leotta C., Art. 270-quinquies.3 c. p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, cit.
[37] Pelissero M., A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, cit.
[38] Zumpani F., Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani, in Diritto e questioni pubbliche, Palermo, 2011, p. 531.
[39] In questo senso: Stanig E., Il nuovo diritto penale d’autore, in Pittaro P. (a cura di), Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2012, p. 46, in cui l’autrice sottolinea come il diritto penale del nemico e il diritto penale d’autore siano «formule equivalenti che evocano il fatto che ciò che è punibile non è più il reato ma il reo e, nello specifico, per quello che è non per quello che fa», ma anche Fiandaca G., Aspetti Problematici Del Rapporto Tra Diritto Penale e Democrazia, in Il Foro Italiano, vol. 134, no. 1, 2011, p. 7-9. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23204414. Mentre, in senso contrario, si veda: Pagliaro A., “Diritto penale del nemico”: una costruzione illogica e pericolosa, in Cass. pen., fasc. 6, 2010, pag. 2460B, il quale afferma che, in realtà, «se si guarda alle note del diritto penale del nemico, non vi si scorge un vero orientamento verso il diritto penale d’autore. Se seguiamo la elencazione critica di un grande giurista, di sicura fede democratica, ci accorgiamo che le note essenziali del diritto penale del nemico sono piuttosto: irrogazione della pena di morte senza possibilità di rimedio, impugnazione o riesame; detenzione del prigioniero a tempo indeterminato; […]. Non si tratta, dunque, di un diritto penale di autore, ossia di un diritto nel quale il soggetto risponde non di un fatto commesso, ma perché ricopre una certa qualità».
[40] Cfr. Manes V., L’ossessione securitaria, in Diritto di Difesa, 24 marzo 2025.


