Esiste una granitica giurisprudenza di legittimità che, contrariamente al dettato costituzionale e codicistico, sostiene che, in caso di “doppia conforme”, la motivazione della sentenza d’appello si fonderebbe con quella di primo grado e, per giunta, secondo la stessa giurisprudenza, vieterebbe con stringenti limiti il ricorso in cassazione. Si tratta di una giurisprudenza creativa che viola l’art. 111 Cost. sia quanto all’obbligo di motivazione delle sentenze sia riguardo al diritto al ricorso in cassazione.
L’invenzione della fusione delle motivazioni nella “doppia conforme”.-
È ormai consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione penale che, seguendo le orme di quella civile, afferma che, quando le sentenze di primo e secondo grado pervengono alla medesima conclusione sui fatti e sulla responsabilità dell’imputato, le loro motivazioni si fonderebbero in un unico corpo decisionale.
L’affermazione non convince, per la assai semplice ragione che l’art. 111, comma 6, Cost. impone che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” e l’art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. prescrive “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1)all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”. Si tratta di criteri applicabili anche alla sentenza d’appello.
Pertanto, non sono ammissibili motivazioni per relationem che si fonderebbero tra di loro, per il fatto che ogni motivazione deve avere la propria autonomia argomentativa.
Invece la giurisprudenza sostiene che tale “fusione di motivazioni” comporterebbe l’affermazione del principio della fungibilità delle motivazioni, per cui la motivazione della sentenza di secondo grado che conferma quella di primo può anche essere sintetica e fare riferimento per relationem alle argomentazioni del primo giudice, purché non si limiti a una mera adesione acritica.
La nefaste conseguenze della fusione delle motivazioni.-
Al primo errore giurisprudenziale, consistente nel ritenere la fusione delle due motivazioni, la stessa giurisprudenza fa derivare a cascata tre altri errori gravissimi, perché pone tre limiti stringenti ai motivi di ricorso in cassazione, limiti non previsti dalla legge e di pura creazione giurisprudenziale, asserendo che sarebbero necessari per evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito, volto a una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove.
Il primo limite al ricorso: il divieto di reiterazione dei motivi d’appello.-
Si afferma spesso la genericità del ricorso che si limiti ad una reiterazione dei motivi già dedotti in appello, motivando che il giudice d’appello li aveva già esaminati e puntualmente disattesi, per cui, per la Corte di cassazione, un ricorso così formulato sarebbe privo di specificità, in quanto non si confronterebbe criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limiterebbe a riproporre le stesse doglianze. Ma è facile obiettare che, se la sentenza d’appello conferma la motivazione di quella di primo grado, senza aggiungerne altre, è evidente che le doglianze in diritto sul vizio di motivazione non possono essere che le stesse proposte contro la sentenza di primo grado. Viene spontaneo osservare come mai sia possibile che il giudice d’appello possa ribadire le stesse ragioni, senza uno sforzo motivazionale proprio, sebbene imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., e il ricorrente non possa ripetere le medesime critiche ex art. 606 c.p.p. alle medesime argomentazioni.
Il secondo limite al ricorso: la prova travisata deve essere stata assunta in appello.-
La giurisprudenza, in caso di doppia conforme, pone limiti alla deduzione del vizio di travisamento della prova, cioè l’utilizzazione di una prova inesistente o l’omessa valutazione di una prova decisiva. In tal caso, secondo la giurisprudenza, il vizio di travisamento della prova potrebbe essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente dimostri, con una deduzione specifica, che la prova asseritamente travisata è stata introdotta per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di secondo grado. Si tratta di un forte limite al ricorso in cassazione, “inventato” dalla giurisprudenza che, in questo modo, non solo oblitera l’obbligo costituzionale di motivazione del giudice d’appello, ma vieta pure il ricorso sulla prova travisata eventualmente sfuggita allo stesso giudice d’appello. Facile osservare che tale interpretazione si risolve nella negazione del diritto al ricorso in cassazione e pertanto nella violazione del diritto di difesa.
Il terzo limite al ricorso: la decisività dell’errore denunciato.-
Infine, la giurisprudenza della Corte di cassazione, in caso di doppia conforme, esige la decisività dell’errore denunciato, sottolineando che un vizio di motivazione è rilevante solo se l’errore accertato è così grave da “disarticolare l’intero ragionamento probatorio”, rendendolo così manifestamente illogico. Se, invece, le censure sollevate dal ricorrente si risolvono nell’evidenziare “minime incongruenze” che non incidono sulla completezza e linearità complessiva della sentenza impugnata, tali errori non sono considerati decisivi ai fini del giudizio di colpevolezza. Anche tale limite al ricorso non è presente nella legge ed è di creazione giurisprudenziale, e tanto basterebbe per non ammetterlo. Ma esso appare anche irragionevole dal momento che il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la ragionevolezza della motivazione rispetto ai criteri legali e, se ravvisa un errore nella motivazione, deve annullare la sentenza senza poter pesare la maggiore o minore gravità dell’errore riconosciuto.
Conclusioni.-
Come si vede, in presenza di una “doppia conforme”, gli spazi per un ricorso basato su vizi di motivazione sono notevolmente e irragionevolmente ristretti dalla giurisprudenza, in assenza di alcuna disposizione di legge, anzi in contrasto con l’art. 111 Cost. e con le disposizioni del codice di procedura penale.
E’ evidente che una tale interpretazione è motivata soltanto dall’esigenza, da una parte, di consentire al giudice d’appello di ridurre il proprio onere motivazionale e, dall’altra, ridurre il carico giudiziario in cassazione mediante una più agevole declaratoria di inammissibilità dei ricorsi


