La libertà vigilata con obbligo di sottoporsi a una “terapia con ricovero” non rientra nell’ambito di applicazione della d.q. 2008/947/GAI

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza del 2 ottobre 2025, Nolgers, causa C-391/24, ECLI:EU:C:2025:748

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, dev’essere interpretata nel senso che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza con la quale è disposta la libertà vigilata di una persona che sconta una pena privativa della libertà, corredata di una condizione particolare che impone che detta persona si sottoponga a una «terapia con ricovero» per i suoi disturbi psichici in un istituto di custodia, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale decisione quadro, cosicché l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può essere tenuta a riconoscere e a eseguire una siffatta sentenza sulla base di detta decisione quadro.

Normativa di riferimento

 Artt. 1, 2, 4 9 e 11, decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

Precedenti citati

 Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 5 ottobre 2023, QS (Revoca della sospensione condizionale), C‑219/22, EU:C:2023:732

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