La Camera ha avviato la discussione sulla modifica costituzionale, già approvata al Senato, con la quale si vuole interpolare all’art. 24 Cost., la previsione per la quale “La Repubblica tutela le vittime di reato”.
Si tratta di un “passaggio” estremamente importante, si direbbe decisivo verso il riconoscimento che supera il “tradizionale” concetto della persona offesa come soggetto processuale, avvicinandolo al concetto di “parte processuale”.
Al di là del significativo e innovato allineamento nello stessa disciplina codicistica con il concetto criminologico di vittima (fin dagli anni ’80 si parlava di vittimologia), il panorama normativo che emergeva, vedeva la persona offesa legittimata a richiedere al pubblico ministero di richiedere l’incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) mentre la legge propone modificazione (art. 572 c.p.p.).
I segnalati limiti della presenza processuale della persona offesa va individuata nella mancanza di sanzioni processuali nel mancato invio dell’informazione di garanzia (e del mancato disposto dell’art. 415 bis c.p.p.), del riconoscimento della sola nullità relativa per il mancato avviso dell’udienza preliminare, e di quella a regime intermedio per la mancata notificazione della data di celebrazione del dibattimento / giudizio, come deciso da C. cost. n. 353 del 1991.
Su questa intelaiatura, il legislatore ha progressivamente innestato alcune significative modifiche.
Muovendo dalla previsione, di cui all’art. in tema di incidente probatorio a tutela del minore, la previsione si è progressivamente dilatata abbracciando la figura dei soggetti vulnerabili e di quelli particolarmente vulnerabili, fino ad arrivare da ultimo alla previsione che impone al giudice di disporre obbligatoriamente l’incidente probatorio richiesto dal p.m. (Cass. sez. un. 18 marzo 2026 n. 19869).
Va altresì sottolineato che la stessa nozione di persona offesa si è ulteriormente dilatata ricomprendendo anche i soggetti che fossero legati alla persona offesa deceduta da particolari rapporti con riconoscimento di specifici diritti, come emerge dal riformato art. 90, comma 3, c.p.p..
Una spinta decisiva alla tutela della persona offesa e della vittima conseguita dalla disciplina del c.d. codice rosso che ha disegnato un percorso processuale a tutela della persona offesa: iscrizione nel registro, tempistica delle indagini, misure cautelari a sua tutela, sotto vari profili, sono stati elementi del consolidamento del suo ruolo processuale.
Un significativo inquadramento sistematico del ruolo processuale della persona offesa è stato proprio da ultimo effettuato dalla Corte costituzionale, affrontando il problema della risarcibilità delle spese di difesa affrontate dall’indagato in caso di opposizione infondata del querelante alla archiviazione disposta dal gip. (C. cost. n. 59 del 2026).
Secondo la Corte, infatti, con l’atto di opposizione la persona offesa esercita un ruolo di supplenza e di integrazione dell’attività investigativa del pubblico ministero e del giudice, in quanto finalizzata all’accertamento della verità, contribuendo all’esercizio dell’azione penale che trova specifico riferimento nell’art. 112 Cost. e sottolineando che eventuali implicazioni sull’attività dell’offeso, potrebbero determinare un pregiudizio determinante nel riconosciuto diritto di querela.
A parziale temperamento di questa evoluzione, potrebbe farsi riferimento alla “parallela” introduzione della figura anche dell’avvocato in Costituzione, se non fosse che le previsioni processuali pongono limiti strutturali all’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, pur nella consapevolezza che l’avvocato esercita anche i diritti della persona offesa, e della parte civile.
La lunga marcia della persona offesa (e della vittima)
La Camera ha avviato la discussione sulla modifica costituzionale, già approvata al Senato, con la quale si vuole interpolare all’art. 24 Cost., la previsione per la quale “La Repubblica tutela le vittime di reato”.
Si tratta di un “passaggio” estremamente importante, si direbbe decisivo verso il riconoscimento che supera il “tradizionale” concetto della persona offesa come soggetto processuale, avvicinandolo al concetto di “parte processuale”.
Al di là del significativo e innovato allineamento nello stessa disciplina codicistica con il concetto criminologico di vittima (fin dagli anni ’80 si parlava di vittimologia), il panorama normativo che emergeva, vedeva la persona offesa legittimata a richiedere al pubblico ministero di richiedere l’incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) mentre la legge propone modificazione (art. 572 c.p.p.).
I segnalati limiti della presenza processuale della persona offesa va individuata nella mancanza di sanzioni processuali nel mancato invio dell’informazione di garanzia (e del mancato disposto dell’art. 415 bis c.p.p.), del riconoscimento della sola nullità relativa per il mancato avviso dell’udienza preliminare, e di quella a regime intermedio per la mancata notificazione della data di celebrazione del dibattimento / giudizio, come deciso da C. cost. n. 353 del 1991.
Su questa intelaiatura, il legislatore ha progressivamente innestato alcune significative modifiche.
Muovendo dalla previsione, di cui all’art. in tema di incidente probatorio a tutela del minore, la previsione si è progressivamente dilatata abbracciando la figura dei soggetti vulnerabili e di quelli particolarmente vulnerabili, fino ad arrivare da ultimo alla previsione che impone al giudice di disporre obbligatoriamente l’incidente probatorio richiesto dal p.m. (Cass. sez. un. 18 marzo 2026 n. 19869).
Va altresì sottolineato che la stessa nozione di persona offesa si è ulteriormente dilatata ricomprendendo anche i soggetti che fossero legati alla persona offesa deceduta da particolari rapporti con riconoscimento di specifici diritti, come emerge dal riformato art. 90, comma 3, c.p.p..
Una spinta decisiva alla tutela della persona offesa e della vittima conseguita dalla disciplina del c.d. codice rosso che ha disegnato un percorso processuale a tutela della persona offesa: iscrizione nel registro, tempistica delle indagini, misure cautelari a sua tutela, sotto vari profili, sono stati elementi del consolidamento del suo ruolo processuale.
Un significativo inquadramento sistematico del ruolo processuale della persona offesa è stato proprio da ultimo effettuato dalla Corte costituzionale, affrontando il problema della risarcibilità delle spese di difesa affrontate dall’indagato in caso di opposizione infondata del querelante alla archiviazione disposta dal gip. (C. cost. n. 59 del 2026).
Secondo la Corte, infatti, con l’atto di opposizione la persona offesa esercita un ruolo di supplenza e di integrazione dell’attività investigativa del pubblico ministero e del giudice, in quanto finalizzata all’accertamento della verità, contribuendo all’esercizio dell’azione penale che trova specifico riferimento nell’art. 112 Cost. e sottolineando che eventuali implicazioni sull’attività dell’offeso, potrebbero determinare un pregiudizio determinante nel riconosciuto diritto di querela.
A parziale temperamento di questa evoluzione, potrebbe farsi riferimento alla “parallela” introduzione della figura anche dell’avvocato in Costituzione, se non fosse che le previsioni processuali pongono limiti strutturali all’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, pur nella consapevolezza che l’avvocato esercita anche i diritti della persona offesa, e della parte civile.
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