La messa alla prova deve essere consentita per lo spaccio di “lieve entità”.

Si segnala la sentenza n. 90, depositata dalla Corte Costituzionale il 1 luglio 2025, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Nel contempo, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe; non fondata, invece, è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

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