The progressive “adultification” of Juvenile Probation: reflections on recent legislative and jurisprudential developments
Sommario: 1. Cenni introduttivi. – 2. Le origini della messa alla prova: uno sguardo oltreoceano. – 3. La probation nei modelli europei di giustizia minorile: tra paradigma educativo e istanze securitarie. – 4. Gli esordi della messa alla prova nel sistema penale minorile italiano. – 4.1 I presupposti. – 4.2 (segue): la decisione sulla messa alla prova. – 4.3 (segue) il progetto rieducativo e gli spazi di giustizia riparativa. – 5. La messa alla prova c.d. “semplificata”. – 6. Le misure penali di comunità. – 7. La messa alla prova nella giurisprudenza della Corte costituzionale. – 8. Quale futuro per la MAP minorile?
ABSTRACT
L’articolo analizza l’evoluzione della messa alla prova nel processo penale minorile, evidenziando come l’istituto, originariamente concepito quale strumento cardine di probation e diversion a forte vocazione educativa, si collochi oggi in un contesto profondamente mutato. Dopo una lunga fase di sostanziale inerzia successiva alla riforma del 1988, le diverse manifestazioni della devianza giovanile e le spinte di populismo penale — rafforzate dai più recenti interventi normativi in materia di sicurezza, nonché dagli ultimi approdi della Corte costituzionale — ne hanno determinato una progressiva “adultizzazione”. A differenza di altri ordinamenti europei, che in passato hanno anch’essi attraversato una fase di inasprimento del diritto penale minorile, nel contesto italiano le ricorrenti istanze securitarie sembrano incidere in modo più profondo, mettendo in discussione l’equilibrio tradizionale del sistema. L’Autrice mette in luce i rischi di tale evoluzione e individua possibili linee di intervento, sottolineando la necessità di preservare la funzione educativa della messa alla prova e, più in generale, la specificità del modello penale minorile, quale condizione essenziale per un’efficace risposta alla devianza giovanile.
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The article examines the evolution of probation within juvenile criminal proceedings, highlighting how this institution—originally conceived as a cornerstone mechanism of probation and diversion, strongly oriented toward educational aims—now operates within a profoundly changed context. Following a prolonged period of legislative inertia after the 1988 reform, the various manifestations of juvenile delinquency and the rise of penal populism—further reinforced by recent security-oriented legislative measures, as well as by the latest rulings of the Constitutional Court—have led to a progressive tightening of criminal policies. Italy is thus experiencing a dynamic that had already emerged in other European jurisdictions: a phase of increased punitiveness in juvenile criminal law which, however, elsewhere has not resulted in a definitive abandonment of the rehabilitative paradigm. By contrast, in the Italian context, recurring security-driven demands appear to exert a deeper impact, calling into question the traditional balance of the system. The Author highlights the risks inherent in this evolution and identifies possible avenues for reform, emphasizing the need to preserve the educational function of probation and, more broadly, the distinctiveness of the juvenile justice model as an essential condition for an effective response to juvenile offending.
1. Cenni introduttivi
Il processo penale minorile, in vigore dal 1° gennaio 1989 in attuazione del D.p.r. n. 448 del 1988, ha storicamente rappresentato un terreno di sperimentazione per scelte ispirate a istanze di abolizionismo, rieducazione e diversion processuale. L’osservazione della giustizia penale minorile nel nostro ordinamento si è dunque rivelata, per lungo tempo, un esercizio al tempo stesso agevole e di grande rilevanza, in quanto capace di offrire spunti preziosi per riflettere sulle strategie concretamente percorribili ed efficaci per il perseguimento di tali finalità[1] anche nel sistema penale previsto per gli adulti. Almeno fino agli anni più recenti.
La cesura si colloca, in particolare, con l’adozione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale», noto come Decreto Caivano. Dopo oltre trentacinque anni di sostanziale stabilità – e, fortunatamente, in assenza di significative contro-riforme – il processo penale minorile è stato così interessato dalla più incisiva modifica dalla sua entrata in vigore.
L’intervento normativo, adottato all’indomani dei gravi fatti verificatisi a Palermo e a Caivano e volto a fronteggiare le diverse manifestazioni della criminalità giovanile, appare risentire fortemente di tale contesto emergenziale[2]. Inserendosi in un clima di crescente attenzione mediatica e sociale verso gli episodi di violenza minorile, il decreto sembra rispondere a tali sollecitazioni mediante una reazione legislativa che, pur giustificata dall’urgenza di affrontare il fenomeno, rischia di privilegiare una logica di risposta immediata rispetto a una riflessione sistematica e ponderata[3].
Tra i molteplici ambiti di intervento del decreto, rileva, ai fini che qui interessano, la disciplina della messa alla prova, istituto cardine del processo penale minorile, che il nostro ordinamento ha in parte recepito dall’esperienza anglosassone della probation.
Tale istituto si declina, infatti, sia nella forma della probation processuale — ossia la sospensione del procedimento con messa alla prova[4] — sia nella forma della probation penitenziaria, rappresentata dall’affidamento in prova al servizio sociale[5]. In entrambe le sue articolazioni, esso ha costituito per lungo tempo uno degli strumenti più utilizzati nell’ambito della giustizia minorile, anche in ragione della sua ampia flessibilità applicativa e dell’assenza, almeno in origine, di stringenti presupposti oggettivi di accesso.
La centralità della messa alla prova si spiega, inoltre, alla luce della sua funzione eminentemente rieducativa: essa consente di costruire percorsi individualizzati, fondati sulla responsabilizzazione del minore e sul coinvolgimento attivo dei servizi territoriali, evitando gli effetti stigmatizzanti e desocializzanti della detenzione. In questa prospettiva, l’istituto si inserisce nel più ampio paradigma della diversion, intesa come fuoriuscita del minore dal circuito penale formale, attraverso strumenti che privilegiano risposte educative e riparative rispetto a quelle strettamente punitive. Proprio per tali caratteristiche, l’istituto si è progressivamente affermato come uno dei pilastri del modello di giustizia minorile delineato dal legislatore, in coerenza con i principi costituzionali e con le indicazioni sovranazionali in materia di tutela del minore.
Senonché, il legislatore del 2023, incidendo profondamente sull’assetto dell’istituto, ha introdotto un catalogo di reati ostativi che preclude al giudice la concessione della misura. Tale intervento ha riportato in primo piano un fenomeno da tempo segnalato dalla dottrina, ma che negli ultimi anni — anche alla luce dell’introduzione dell’ordinamento penitenziario minorile — sembrava essersi attenuato: il rischio di un progressivo processo di “adultizzazione” del sistema, caratterizzato dall’estensione all’ambito minorile di logiche e criteri propri della giustizia penale ordinaria[6].
Ciò che sembra emergere è, dunque, una vera e propria inversione di rotta: da laboratorio privilegiato di sperimentazione di istituti innovativi — quali la messa alla prova e le pratiche di giustizia riparativa — destinati, in seguito, a influenzare anche il sistema degli adulti, il diritto penale minorile appare oggi orientato verso una progressiva omologazione al modello ordinario, a discapito dei suoi principi fondamentali, primo fra tutti quello del best interest of the child.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di ripercorrere l’evoluzione della messa alla prova, a partire dalle sue origini, evidenziandone i tratti caratterizzanti e le ragioni che ne hanno determinato l’affermazione quale strumento centrale della giustizia minorile italiana ed europea. Al contempo, si intende indagare criticamente i fattori che, nel contesto più recente, ne stanno segnando una progressiva involuzione, con particolare riferimento agli interventi normativi e giurisprudenziali che ne hanno ridotto l’ambito applicativo e inciso sulla sua funzione rieducativa.
2. Le origini della messa alla prova: uno sguardo oltreoceano
L’istituto della messa alla prova trae origine dal diritto e dalla prassi applicativa anglosassone. Nella forma generalmente denominata probation[7], esso viene tradizionalmente fatto risalire al 1841, anno in cui, nel corso di un procedimento penale celebrato dinanzi a una Corte di Boston (Stati Uniti) nei confronti di un soggetto imputato di mendicità, un cittadino — un facoltoso calzolaio — manifestò al giudice la propria disponibilità ad offrire all’imputato un’occupazione e un sostegno, in cambio della sospensione della condanna. Il giudice accolse tale proposta, subordinando la sospensione del procedimento all’impegno dell’imputato di adempiere ai nuovi obblighi assunti. L’esperienza ebbe esito positivo e si concluse con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria simbolica, evitando così l’applicazione della pena detentiva[8].
La portata innovativa di tale episodio si rivelò ben più ampia di quanto inizialmente potesse apparire. Per la prima volta, infatti, veniva delineato un modello di risposta al reato autonomo rispetto al paradigma retributivo. La probation si colloca, infatti, ontologicamente al di fuori dello schema tradizionale fondato sulla necessaria determinazione quantitativa della pena secondo criteri di corrispettività rispetto al fatto commesso, pur tenendo conto delle eventuali condotte post delictum[9]. Essa assume, piuttosto, la fisionomia di un progetto trattamentale volto a ricomporre la frattura relazionale e l’offesa ai beni giuridici derivanti dal reato, perseguendo finalità riparative e di prevenzione in chiave reintegrativa[10].
L’esito favorevole di tale prima esperienza diede impulso alla diffusione di analoghe pratiche, inizialmente caratterizzate da spontaneità e informalità. Solo successivamente si giunse a una loro formalizzazione normativa: nel 1878, nello Stato del Massachusetts, fu emanata la prima legge in materia (Massachusetts Probation Act), cui seguirono, in tempi brevi, interventi legislativi analoghi sia nello stesso Stato sia in altri Stati della Federazione, anche in conseguenza dell’istituzione, nel 1899, del Tribunale per i minorenni di Chicago. Entro il 1925, tutti gli Stati avevano introdotto istituti analoghi per i minori[11].
Le ragioni della precoce applicazione dell’istituto in ambito minorile si rinvengono nelle peculiarità proprie del soggetto in età evolutiva. La commissione di un reato da parte di un minore è generalmente ricondotta a fattori di natura sociale, economica e familiare, suscettibili di incidere sul processo di formazione della personalità. Tuttavia, proprio in considerazione della minore età e della conseguente maggiore plasticità del percorso evolutivo, l’ordinamento riconosce un interesse prevalente al recupero e alla rieducazione del minore autore di reato, privilegiando strumenti a finalità trattamentale e risocializzante rispetto a risposte di carattere meramente afflittivo[12]. In tale prospettiva si giustifica il ricorso anticipato a modelli di probation nell’ambito della giustizia minorile. Come d’altronde è avvenuto anche in Italia seppur con qualche decennio di ritardo.
Sotto il profilo procedimentale, tale modello si articolava secondo uno schema sostanzialmente uniforme: (i) sospensione condizionata della pronuncia di condanna, in particolare a pena detentiva; (ii) imposizione di prescrizioni comportamentali, la cui violazione poteva determinare la revoca del beneficio; (iii) affidamento del soggetto a una persona o a un organismo idoneo a svolgere funzioni di sostegno e controllo durante il periodo di prova; (iv) valutazione finale dell’esito della prova, con particolare riguardo al percorso di risocializzazione, alla luce del programma trattamentale e delle condizioni personali, familiari e sociali dell’interessato[13].
L’esperienza della probation fu progressivamente recepita anche in Europa. In Inghilterra, già con il Juvenile Offenders Act del 1847, era stata prevista la possibilità per il giudice di limitarsi a un ammonimento nei confronti del minore riconosciuto colpevole; successivamente, il Summary Jurisdiction Act del 1879 introdusse la facoltà di sospendere la dichiarazione di colpevolezza e la pena per gli adulti autori di reati di minore gravità, subordinatamente al mantenimento di una buona condotta. Tuttavia, solo con il Probation of Offenders Act del 1907 si ebbe una disciplina organica dell’istituto. Tale intervento normativo assunse un ruolo paradigmatico, in quanto per la prima volta la probation veniva configurata come un vero e proprio istituto del processo penale, applicabile non soltanto ai minori ma, più in generale, agli autori di reato (offenders), indipendentemente dall’età[14].
Parallelamente, si affermò il concetto di diversion, inteso quale deviazione dal corso ordinario del procedimento penale, finalizzata a una definizione semplificata dello stesso e al superamento della rigida dicotomia “reato–pena”, introducendo così un’alternativa al processo penale tradizionale[15].
In tale contesto si sviluppò il c.d. probation system, comprendente un insieme articolato di istituti riconducibili all’asse diversion–probation (quali la recognizance, il judicial reprieve e il benefit of clergy), inizialmente concepiti come strumenti autonomi ma successivamente ricondotti nell’alveo della disciplina organica delineata dal Probation Act.
Nel resto d’Europa, la probation si diffuse soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, anche sotto l’impulso di organismi sovranazionali. In particolare, la Risoluzione n. 1/1965 del Consiglio d’Europa raccomandò agli Stati membri di introdurre misure alternative alla detenzione, fondate su forme di sospensione condizionale della pena accompagnate da interventi di assistenza e supervisione, al fine di favorire la riabilitazione del reo[16].
In Italia la messa alla prova, in una fase iniziale ha trovato un ambito di applicazione limitato prevalentemente alla fase esecutiva della pena, quale modalità alternativa alla detenzione successiva all’irrogazione di una sanzione penale (c.d. probation penitenziaria)[17]. Ciò è avvenuto, in particolare, attraverso l’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione, che ha rappresentato, per l’ordinamento italiano, il primo significativo riconoscimento di modelli sanzionatori a contenuto programmatico e trattamentale[18]. Tale istituto, originariamente disciplinato dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), è stato successivamente previsto, con specifico riferimento ai soggetti minorenni, anche dall’art. 4 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni[19].
Con l’introduzione del D.p.r. n. 448/1988, recante la disciplina del processo penale minorile, la messa alla prova ha assunto la configurazione di un vero e proprio istituto processuale, attraverso la previsione della sospensione del processo con messa alla prova. In tale prospettiva, essa si qualifica come forma di probation processuale, in quanto interviene in una fase anteriore a quella esecutiva e, in caso di esito positivo, realizza un’ipotesi di diversion, determinando la deviazione del corso del procedimento verso un esito alternativo rispetto alla pronuncia di merito.
Successivamente, con la legge 28 aprile 2014, n. 67, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato esteso anche agli imputati adulti, mediante l’introduzione degli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., collocati nel Capo I del Titolo VI del Libro I del codice penale.
3. La probation nei modelli europei di giustizia minorile: tra paradigma educativo e istanze securitarie
Prima di addentrarsi nell’analisi della messa alla prova nel nostro Paese, appare opportuno ampliare lo sguardo agli ordinamenti europei, al fine di verificare quale sia l’approccio dei rispettivi sistemi penali a tale misura e se, analogamente a quanto sta avvenendo in Italia, essa sia stata influenzata da recenti istanze securitarie.
I sistemi europei di giustizia minorile si sono storicamente sviluppati lungo due direttrici fondamentali: da un lato il modello «assistenziale» (welfare), incentrato sulla protezione e sull’educazione del minore; dall’altro il modello «punitivo-giudiziario» (justice), fondato sulla responsabilità penale e sulla risposta sanzionatoria. Per lungo tempo, soprattutto nell’Europa continentale, ha prevalso una concezione marcatamente educativa, nella quale l’intervento penale era giustificato principalmente in funzione della prevenzione speciale e del reinserimento sociale[20].
Negli ultimi venticinque anni, tuttavia, tali assetti hanno conosciuto trasformazioni significative. Nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, il superamento dei sistemi socialisti ha comportato una profonda riorganizzazione delle strutture giudiziarie e delle politiche penali, con l’introduzione di modelli ispirati allo Stato di diritto e al pluralismo istituzionale. Parallelamente, nell’Europa occidentale si sono manifestate tendenze eterogenee e talvolta contraddittorie[21].
Tra gli anni Novanta e i primi Duemila si è infatti registrata, in alcuni ordinamenti, una netta torsione in senso neo-liberale delle politiche di giustizia minorile[22]. In Inghilterra e Galles, ma anche in Francia e nei Paesi Bassi, si è affermato un approccio caratterizzato dal rafforzamento delle istanze di controllo, dall’enfasi sulla responsabilità individuale del minore autore di reato e da una maggiore attenzione alla dimensione retributiva della pena. Tale orientamento è stato in parte influenzato dall’esperienza statunitense, fortemente incentrata su logiche di deterrenza e incapacitation, e si è tradotto in un linguaggio politico che richiedeva sanzioni “credibili” e “severe”, anche quando eseguite in comunità.
In questo contesto, la nozione di responsabilisation ha assunto un ruolo centrale, specialmente in Inghilterra e Galles. La responsabilità non riguardava soltanto il minore, ma si estendeva anche ai genitori, talvolta esposti a misure sanzionatorie per le condotte dei figli. Le “quattro R” – responsibility, restitution (reparation), restorative justice and retribution – hanno progressivamente soppiantato le “quattro D” (diversion, decriminalization, deinstitutionalization and due process) che avevano dominato il dibattito degli anni Sessanta e Settanta[23]. In questa fase, l’istituto della probation tendeva a essere ridimensionato, mentre si rafforzava l’idea che anche il minore dovesse essere pienamente chiamato a rispondere penalmente dei propri atti, come dimostrato dall’abolizione, nel 1998, della presunzione di incapacità penale per i minori tra i dieci e i quattordici anni.
Le cause di tale irrigidimento sono molteplici. Oltre all’influenza culturale del modello statunitense, hanno inciso fattori socio-economici quali le difficoltà di integrazione di giovani migranti o appartenenti a minoranze etniche, l’esclusione sociale nei contesti urbani degradati e la crescente attenzione politica e mediatica alla recidiva. In alcuni ordinamenti, le riforme più severe sono state circoscritte ai recidivi, alimentando una retorica di “tolleranza zero” e di contrasto alla violenza giovanile.
A partire dalla metà degli anni Duemila, tuttavia, si è progressivamente delineato un cambio di rotta in numerosi Paesi europei, inclusi quelli che avevano adottato con maggiore convinzione l’approccio neo-liberale. Questo mutamento non ha comportato un semplice ritorno al modello assistenziale tradizionale, bensì una rielaborazione dell’ideale educativo alla luce dei principi internazionali e regionali.
Un ruolo centrale in tale processo è svolto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, trattato giuridicamente vincolante ratificato da tutti gli Stati europei, che impone di considerare prioritario il “superiore interesse del minore” e di privilegiare misure orientate all’educazione, al sostegno e all’integrazione sociale; nonché dalle c.d. Regole di Pechino, che, per la prima volta, danno indicazioni precise in ambito processuale penale, rispetto ai minori[24]. A livello comunitario, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa – in particolare la Rec (2003)20 sui nuovi modi di trattare la delinquenza minorile e la Rec (2008)11 sui minori sottoposti a sanzioni o misure – hanno rafforzato il principio del minimo intervento, l’uso della detenzione come extrema ratio e la valorizzazione di strumenti riparativi. Con specifico riferimento agli strumenti di probation, meritano di essere richiamate le Raccomandazione R(2010)1 del Consiglio d’Europa[25], nonché la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali fonti promuovono, il ricorso a strumenti di probation, sia processuale che penitenziaria, finalizzati a favorire una precoce fuoriuscita del minore dal circuito penale e a incentivarne il reinserimento sociale ed educativo, in funzione di prevenzione della recidiva[26].
In questo nuovo quadro, la responsabilizzazione del minore viene reinterpretata in senso costruttivo: non più principalmente come esposizione alla pena, ma come partecipazione attiva a percorsi di mediazione, riparazione del danno e riconciliazione con la vittima (Täter-Opfer-Ausgleich)[27]. La giustizia riparativa si diffonde come strumento capace di coniugare assunzione di responsabilità e finalità educative, senza scivolare in logiche puramente retributive.
Parallelamente, si è assistito a una significativa ri-espansione degli strumenti di diversion e di probation. In molti ordinamenti europei, una quota elevata dei reati minorili viene trattata al di fuori del processo penale formale, attraverso ammonimenti, misure educative, programmi di messa alla prova che prevedono: formazione sociale, progetti di lavoro e apprendimento. In Belgio circa l’80% e in Germania circa il 70% dei casi è gestito mediante forme di deviazione dal circuito giudiziario[28]. In diversi Paesi – tra cui Croazia, Francia, Paesi Bassi, Serbia e Slovenia – ciò è favorito dal principio di opportunità, che attribuisce al pubblico ministero (e talvolta alla polizia giudiziaria) ampi margini di discrezionalità. In altri ordinamenti, soprattutto dell’Europa centrale e orientale, la riduzione dell’intervento penale è ottenuta anche attraverso la non qualificazione come reato delle condotte di minima offensività[29].
Un ulteriore indicatore del cambio di rotta è rappresentato dalla diminuzione del ricorso alla detenzione minorile. In Inghilterra e Galles, dopo il forte incremento registrato tra gli anni Novanta e la metà dei Duemila, si è verificata una riduzione significativa della popolazione detenuta minorile tra il 2007 e il 2012, segno di un ripensamento delle politiche sanzionatorie. Analoghe inversioni di tendenza si sono osservate in Spagna e in vari Paesi dell’Europa centrale e orientale, che hanno progressivamente allineato le proprie prassi ai modelli continentali fondati sul minimo intervento.
Ciò non significa che le tensioni tra istanze educative e spinte punitive siano scomparse. Episodi di populismo penale continuano ad affiorare nel dibattito politico; tuttavia, tali spinte non si sono tradotte in un duraturo mutamento strutturale delle politiche minorili.
Nel complesso, il panorama europeo contemporaneo evidenzia dunque un’evoluzione complessa ma riconoscibile: dopo una fase di accentuazione neo-liberale e di temporaneo irrigidimento repressivo, molti ordinamenti hanno progressivamente recuperato e rielaborato l’ideale educativo della giustizia minorile[30]. Oggi la responsabilizzazione dei minori tende a essere concepita come processo formativo e riparativo; la probation rappresenta uno strumento ordinario e non eccezionale; la detenzione è riaffermata come extrema ratio. Si tratta di principi che, come si vedrà, hanno a lungo caratterizzato anche il sistema penale minorile italiano, mantenutosi sostanzialmente stabile fino a tempi recenti, ma che oggi sembrano mostrare segni di progressiva erosione per le ragioni che saranno analizzate nei paragrafi successivi.
4. Gli esordi della messa alla prova nel sistema penale minorile italiano.
Come abbiamo avuto modo di anticipare pocanzi, il legislatore italiano, recependo progetti normativi di diversa provenienza[31], sollecitazioni ripetute di convenzioni internazionali[32] e prassi giudiziarie risalenti quanto discusse[33], nel 1988 ha introdotto l’istituto della messa alla prova (d’ora in avanti MAP) nel processo penale minorile, realizzando finalmente un passo importante in una prospettiva di effettivo recupero e risocializzazione dei giovani imputati[34].
L’inquadramento sistematico della MAP prevede l’intreccio di tre profili: sostanziale, processuale ed esecutivo. I primi due sono insiti nella sospensione del processo con messa alla prova, configurabile quale forma di «definizione anticipata» del procedimento e, come tale, attivabile prima della pronuncia sul merito[35]; il terzo attiene, invece, all’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla pena, collocata nella fase esecutiva e, dunque, successiva alla sentenza di condanna.
Procedendo con ordine, la sospensione del processo con messa alla prova consente di interrompere il corso del procedimento e di deviarne l’esito, offrendo al minore la possibilità di evitare una pronuncia di condanna e l’irrogazione della pena, a fronte della positiva partecipazione a un percorso rieducativo idoneo a dimostrarne l’evoluzione e il ravvedimento [36].
Più precisamente, ai sensi degli artt. 28 e 29 D.p.r. 448/1988, quando il giudice ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova, sospende il processo e affida l’imputato ai servizi minorili[37]. Decorso il tempo di sospensione, il giudice dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti il processo riprende il suo corso là dove si era interrotto. Come è stato efficacemente osservato, la messa alla prova si colloca al di fuori della tradizionale categoria dei procedimenti speciali: essa, infatti, non si limita a determinare una mera deroga rispetto al procedimento ordinario, ma realizza una forma di definizione alternativa che si inserisce nella logica di un intervento esterno al processo, comportandone la sospensione. In caso di esito favorevole, inoltre, l’istituto incide sulla stessa configurazione del reato, determinandone l’estinzione[38].
Per queste caratteristiche la messa alla prova rappresenta un’ipotesi di probation processuale, in quanto interviene prima della fase esecutiva; e in caso di esito positivo, configura un’ipotesi di diversion, determinando la deviazione del corso del processo verso un epilogo anomalo rispetto agli schemi consueti e prima della pronuncia di merito.
In tal modo lo stesso processo, oltre ad essere terreno per l’accertamento del fatto, diviene strumento di intervento sulla personalità dell’imputato; se questo intervento riesce, si prende atto che è ormai inutile e dannoso infliggere una sanzione, con significativo vantaggio educativo per il soggetto ed economico per lo Stato, nulla togliendo alle esigenze di difesa sociale[39].
Si tratta, dunque, di una misura di natura non meramente clemenziale, in quanto persegue un risultato responsabilizzante. Alla base vi è una sorta di patto: lo Stato rinuncia alla punizione, e alla stessa prosecuzione del rito, ma chiede in cambio al ragazzo non solo un mero comportamento in negativo, quale l’astenersi dal compiere altri reati, bensì un impegno in positivo, quale l’adesione ad un progetto, secondo un itinerario di crescita ed evoluzione, nel rispetto di attività precise e nella collaborazione con gli operatori e i servizi[40].
L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, sin dalla sua introduzione, ha dato risultati più che positivi, a tal punto da spingere il legislatore ad introdurlo anche nel processo penale per gli adulti[41].
Gli esperti hanno spiegato tale fenomeno nei seguenti termini. Quella dell’età evolutiva è una fase di transizione in cui i comportamenti sono spesso determinati da crisi e sbandamenti transitori e in cui l’illecito nella maggior parte dei casi non costituisce espressione di una scelta di vita[42], ma manifestazione di un disagio temporaneo dell’adolescente, disposto comunque ad orientare positivamente il proprio percorso esistenziale. Generalmente, infatti, la personalità di un ragazzo, non ancora strutturata[43], è facilmente malleabile, tanto da poter essere, se supportata da opportuni interventi correttivi di risocializzazione e di sostegno, riallineata sulla via della legalità. A tale fine lo strumento congegnato è quello della rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione del processo, in cambio dell’impegno positivo dell’imputato al cambiamento[44]. Ciò che si chiede al minore non è solo di astenersi dalla commissione di altri reati, ma anche di seguire un determinato progetto di reintegrazione, un percorso di responsabilizzazione e di crescita attraverso l’adempimento di determinati obblighi finalizzati appunto al suo recupero[45] e a un costruttivo reinserimento nel contesto sociale[46].
La messa alla prova, in quanto misura a forte caratura rieducativa, risponde al principio di individualizzazione. Essa è tanto più efficace quanto più risulta calibrata sui bisogni, sulle caratteristiche, sulle risorse personali e ambientali del minore[47]. La stessa esigenza di farvi ricorso deve essere valutata alla luce delle peculiari condizioni del minorenne imputato e dell’opportunità, nel caso concreto, di affrontare l’episodio deviante mediante tale risposta. Ne consegue che l’istituto si configura come una misura flessibile, fondata su ampi margini di discrezionalità riconosciuti al giudice, sia in ordine all’ammissione alla prova sia con riguardo ai suoi contenuti e ai suoi esiti. Tuttavia, tale assetto rischia di entrare in tensione con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e con quello di legalità su cui si fonda il sistema penale: solo un’adeguata definizione normativa dei presupposti di ammissione della prova e dei criteri per valutarne gli esiti può sottrarre l’istituto a possibili contrasti con la Carta fondamentale. Fino ad oggi, tuttavia, nonostante la perdurante e per certi versi problematica indeterminatezza di tali criteri, non sono emerse censure significative sotto questo profilo.
La natura giuridica della sospensione del processo con messa alla prova è da tempo oggetto di serrato dibattito, essendo stata variamente qualificata ora come misura di carattere sostanziale, ora come istituto meramente processuale. Appare tuttavia preferibile riconoscerle una natura composita, in quanto essa si colloca, di fatto, su entrambi i piani.
Da un lato, infatti, l’esito positivo della prova, integrando una causa di estinzione del reato, le conferisce una evidente dimensione sostanziale; dall’altro, la sua struttura di rito speciale le attribuisce una connotazione processuale. In altri termini, si tratta di un istituto di natura sostanziale con riferimento agli effetti sul reato e sulla pena, ma di natura processuale con riguardo alla peculiare dinamica procedimentale che conduce a tale risultato. Si rende, a questo punto, necessario procedere a un’analisi più approfondita dell’istituto.
4.1 I presupposti
Iniziamo col dire che i presupposti che governano l’applicazione della sospensione del processo con messa alla prova minorile possono essere distinti in espressi e taciti, a seconda che trovino una previsione esplicita nella legge ovvero siano ricavabili in via interpretativa dal sistema normativo.
In verità, l’unico parametro normativamente tipizzato ai fini della concessione della MAP è quello di cui all’art. 28, comma 1, D.p.r. 448/1988, secondo cui il giudice può disporre la sospensione del processo «quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2». Si tratta, con evidenza, di una clausola elastica, che attribuisce al giudice un’ampia discrezionalità valutativa, traducendosi – secondo parte della dottrina – in una sostanziale rimessione alla sua opportunità circa l’ammissibilità della prova[48]. Tuttavia, una lettura più rigorosa della disposizione consente di ravvisarvi l’esigenza di un giudizio prognostico favorevole, nel senso che la misura può essere disposta allorché il giudicante ritenga che il minore, mediante l’adesione a un progetto adeguato, sia suscettibile di un percorso evolutivo orientato al rispetto delle regole e dei diritti altrui[49].
Accanto al presupposto espressamente previsto, è possibile individuare ulteriori condizioni di natura soggettiva, desumibili in via implicita dall’ordinamento. La minore età non costituisce requisito indefettibile per l’accesso all’istituto, potendo esservi ammesso, in difetto di specifiche preclusioni, anche chi abbia commesso il fatto da minorenne e abbia raggiunto la maggiore età nel corso del procedimento. Per converso, la spiccata pericolosità sociale del soggetto e l’adozione di stili di vita connotati da devianza possono integrare fattori ostativi alla concessione della misura. In tale ambito assumono rilievo anche i precedenti penali, i quali, pur non costituendo di per sé causa impeditiva, possono incidere negativamente qualora risultino sintomatici di una elevata probabilità di recidiva[50].
Ci si interroga se l’accesso alla messa alla prova richieda necessariamente il consenso del minore imputato ovvero se possa prescinderne, potendo la misura essere disposta anche in via autoritativa dal giudice[51]. In tal senso si è espressa, invero, una risalente pronuncia della Corte costituzionale, nella quale si affermava incidentalmente che la volontà del minore non integra un presupposto indefettibile dell’istituto, essendo consentito al giudicante imporne l’applicazione.
Tale impostazione, tuttavia, si presta a plurime censure. In primo luogo, depone in senso contrario il dato letterale: l’art. 27, comma 2, lett. b), disp. att. min., nel delineare il contenuto del progetto di prova, fa riferimento agli impegni specifici “che il minorenne assume”, presupponendo, quindi, una previa e consapevole adesione del medesimo al programma trattamentale[52].
Allo stesso modo, lo scambio alla base della MAP – pretesa punitiva e irrogazione della pena contro impegno e dimostrazione di cambiamento – implica necessariamente un soggetto disposto ad accettare tale meccanismo[53]. Il percorso che il minore si accinge ad intraprendere rappresenta una vera e propria sfida. Le prescrizioni, gli impegni e gli obblighi, che sono alla base del progetto, presuppongono piena adesione, collaborazione e totale coinvolgimento del protagonista[54]. L’essenza dell’istituto non può prescindere dalla sua volontà[55]: diversamente, la messa alla prova sarebbe destinata a sicuro fallimento con conseguente perdita di tempo, di risorse e di energie[56].
Inoltre, la qualificazione del consenso dell’imputato quale presupposto della misura consente di ricondurre l’istituto entro i parametri costituzionali[57]. L’esito della probation, infatti, pur formalmente configurato come proscioglimento, implica un accertamento sostanziale di colpevolezza. Ne deriva che l’imputato deve poter prestare un consenso informato e preventivo, sia in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. — che verrebbe altrimenti compressa sulla base di un accertamento non pieno — sia perché, ove la misura sia disposta in sede di udienza preliminare, la decisione finale si fonda su atti generalmente non formati nel contraddittorio, il cui utilizzo a fini decisori richiede, quantomeno, l’assenso dell’imputato ai sensi dell’art. 111, comma 5, Cost.
Sotto altro profilo, appare condivisibile l’opinione secondo cui il consenso del minore costituisce una condizione di fatto imprescindibile per l’effettiva riuscita del percorso: ogni intervento di natura risocializzante risulta difficilmente efficace nei confronti di un soggetto che non vi partecipi attivamente, limitandosi a subirlo[58].
Ne consegue che il consenso del minorenne imputato dovrebbe presentare caratteri di esplicità, univocità e consapevolezza. Esso dovrebbe, altresì, perdurare nel tempo e avere ad oggetto non già la messa alla prova in termini generici, bensì i contenuti concreti del progetto, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni attuative[59].
Sotto il profilo oggettivo, la legge non sembra prevedere specifiche condizioni per l’ammissione alla messa alla prova. In particolare, non emergono limiti connessi alla natura del reato oggetto di contestazione, con la conseguenza che, in linea teorica, l’istituto risulta applicabile anche a fattispecie di particolare gravità. Ciò trova conferma nella previsione che consente una durata della prova fino a tre anni nei casi di reati puniti in astratto con la pena dell’ergastolo.
Tuttavia, l’art. 6, comma 1, lett. c-bis, del c.d. Decreto Caivano ha introdotto, mediante l’inserimento del comma 5-bis all’art. 28, una significativa limitazione, escludendo l’accesso alla messa alla prova per talune ipotesi delittuose di estrema gravità[60].
Come abbiamo avuto modo di esprimere in altra sede[61], tale opzione legislativa appare in evidente tensione con la ratio ispiratrice dell’istituto, risultando piuttosto espressione di una logica marcatamente afflittiva nei confronti di reati ritenuti particolarmente allarmanti, rispetto ai quali si presume una sostanziale inidoneità del minore a intraprendere un percorso rieducativo in stato di libertà. Non mancano, pertanto, rilievi critici circa la ragionevolezza e la compatibilità costituzionale della disposizione[62], come attestato anche dalla giurisprudenza di merito[63]. A breve distanza dalla sua introduzione, il comma 5-bis dell’art. 28 D.p.r. n. 448 del 1988 è stato infatti più volte sottoposto al sindacato della Corte costituzionale. Sul punto torneremo a breve.
È opinione consolidata, tanto in dottrina[64] quanto in giurisprudenza[65], che la sospensione del processo con messa alla prova presupponga, quale antecedente necessario, un accertamento, sia pure sommario, della responsabilità penale dell’imputato in ordine al fatto contestato[66].
Tale esigenza risponde, anzitutto, a una logica intrinseca all’istituto, risultando irragionevole sottoporre a un percorso rieducativo un soggetto che non abbia commesso il reato. Inoltre, la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. non consente che la misura sia applicata sulla base di un mero postulato di colpevolezza, fondato esclusivamente sulla volontà dell’imputato[67]. Quest’ultimo può, al più, incidere sui livelli di accertamento, accettando una verifica allo stato degli atti, caratterizzata da standard probatori meno rigorosi rispetto a quelli propri del giudizio dibattimentale e, dunque, non ancorata al canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, un accertamento, ancorché attenuato, resta imprescindibile.
Ne consegue l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p., nel senso che il giudice deve verificare la responsabilità sulla base del materiale probatorio disponibile, quantomeno nei limiti in cui non emerga, ictu oculi e senza necessità di ulteriori approfondimenti, una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile. In tal caso, dovrà essere pronunciata, a seconda della fase processuale, sentenza di non luogo a procedere ovvero di proscioglimento.
Resta infine da chiarire se la confessione integri un presupposto della messa alla prova nel processo minorile. La questione si pone in quanto la giurisprudenza, pur escludendo che essa costituisca requisito normativamente previsto, tende a valorizzarla quale indice rivelatore del ravvedimento, ritenuto a sua volta necessario per formulare un giudizio prognostico favorevole sull’evoluzione della personalità del minore[68]. In tale prospettiva, la disponibilità dell’imputato a una rilettura critica della propria condotta verrebbe a costituire un elemento giustificativo della concessione della misura.
Una simile impostazione, tuttavia, ove elevata a condizione sostanziale di accesso all’istituto, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, determinando un’inammissibile inversione dell’onere probatorio, che grava sul pubblico ministero[69]. Pretendere, infatti, una confessione quale presupposto per l’ammissione alla probation significherebbe porre il minore nella condizione di contribuire alla propria incriminazione per conseguire un beneficio processuale, con conseguente compromissione delle garanzie fondamentali poste a presidio del diritto di difesa.
4.2 (segue): la decisione sulla messa alla prova.
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere disposta nella fase delle indagini preliminari, ma in sede di udienza preliminare o di dibattimento, in quanto l’istituto ha ad oggetto il «processo» in senso tecnico. Tale conclusione trova conferma, da un lato, nel richiamo operato dall’art. 29, ultima parte, D.p.r. n. 448/1988 — con riferimento alle conseguenze dell’esito negativo della prova — ai provvedimenti adottabili rispettivamente in udienza preliminare (art. 32) e in dibattimento (art. 33), e, dall’altro, nelle disposizioni di cui all’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 272/1989, relative ai poteri del presidente del collegio che ha disposto la sospensione[70].
La messa alla prova può inoltre essere disposta anche nel giudizio di appello, senza che sia necessaria una previa richiesta in primo grado: sebbene tale soluzione sia controversa, le obiezioni formulate non appaiono decisive né sul piano tecnico-giuridico — tenuto conto dell’ampiezza delle deroghe al principio del tantum devolutum quantum appellatum — né sotto il profilo teleologico, giacché la ratio dell’istituto non risiede tanto nella definizione anticipata del processo quanto in una logica di diversion, non necessariamente funzionale alla riduzione dei tempi processuali [71].
Per quel che riguarda le modalità di ammissione alla prova, esse sono disciplinate dall’art. 28, comma 1, che attribuisce al giudice il potere di disporla senza richiedere espressamente un’istanza di parte. Ne consegue che la sospensione può essere disposta anche d’ufficio, ferma restando la possibilità che l’iniziativa provenga dalle parti o sia sollecitata da altri soggetti, quali l’esercente la responsabilità genitoriale, i genitori o i servizi sociali che abbiano seguito il minore. In ogni caso, la decisione deve essere preceduta dall’audizione delle parti, attraverso l’instaurazione di un contraddittorio specifico sul punto[72].
Quanto al merito della decisione, il giudice è chiamato a svolgere una serie di verifiche su più livelli. In primo luogo, deve accertare, allo stato degli atti, la responsabilità dell’imputato, quantomeno escludendo la sussistenza di cause di proscioglimento immediato. Inoltre, qualora emergano elementi idonei a condurre a un esito più favorevole per il minore — quale, ad esempio, il proscioglimento per immaturità o la declaratoria di irrilevanza del fatto — la sospensione con messa alla prova dovrebbe essere esclusa, privilegiando tali soluzioni all’esito del procedimento. Il provvedimento con cui il giudice si determina assume la forma di un’ordinanza motivata, caratterizzata da una funzione plurima: dà conto dell’accertamento di responsabilità, dispone la sospensione del processo, ne giustifica i presupposti, affida l’imputato ai servizi sociali e, se del caso, prescrive condotte riparative o iniziative volte alla conciliazione con la persona offesa[73].
È controverso, infine, l’ambito di impugnabilità dell’ordinanza che decide sulla messa alla prova. L’art. 28, comma 3, prevede che contro tale provvedimento possano ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, ai quali si aggiunge, ai sensi dell’art. 34, l’esercente la responsabilità genitoriale. È pacifico che il ricorso sia ammissibile per denunciare vizi di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità o violazioni del contraddittorio relative all’ammissibilità o al contenuto del programma. Più dubbia è, invece, la possibilità di impugnare l’ordinanza di rigetto: secondo un primo orientamento, tale facoltà dovrebbe essere riconosciuta, in assenza di espresse limitazioni normative e in considerazione dell’esigenza di garantire una tempestiva definizione delle questioni relative all’accesso alla probation, a tutela del diritto dell’imputato di fruire quanto prima di un percorso alternativo al processo[74]. In senso contrario, si osserva che il ricorso per cassazione non sarebbe comunque dotato di efficacia sospensiva, con la conseguenza che il procedimento proseguirebbe il proprio corso, vanificando in radice le esigenze di anticipata definizione del giudizio[75]. Inoltre, si evidenzia come il rigetto dell’istanza da parte del giudice dell’udienza preliminare non precluda la possibilità di reiterare la richiesta di accesso alla probation in sede dibattimentale e, successivamente, anche nel giudizio di appello, in sede di controllo sulla decisione di primo grado.
Ci pare preferibile aderire a tale seconda impostazione, in quanto maggiormente coerente sia con la struttura del sistema processuale sia con la funzione dell’istituto. In primo luogo, perché risponde a esigenze di economia processuale, evitando la proliferazione di impugnazioni interlocutorie che rischierebbero di appesantire il sistema senza apportare benefici effettivi. In secondo luogo, essa appare in linea con la natura stessa della messa alla prova, che presuppone una valutazione discrezionale e prognostica del giudice, difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dei vizi di legge, e che ben può essere rinnovata nei successivi gradi o fasi del procedimento.
4.3 (segue) il progetto rieducativo e gli spazi di giustizia riparativa.
L’art. 27, comma 1, disp. att. min. subordina l’adozione del provvedimento di sospensione con messa alla prova alla predisposizione di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali. La logica sottesa alla messa alla prova si inscrive, infatti, come più volte sottolineato, nel paradigma della diversion, volto a evitare che il minore venga coinvolto in un circuito giudiziario potenzialmente stigmatizzante, privilegiando interventi riabilitativi gestiti dai servizi territoriali e dalle istituzioni educative di riferimento.
Il contenuto del programma trattamentale è delineato dal comma 2 della medesima disposizione, che individua le prescrizioni cui deve conformarsi il percorso di prova. Ai fini del buon esito dello stesso, appare auspicabile che la sua elaborazione avvenga attraverso un effettivo coinvolgimento del minore, così da garantire la coerenza tra le caratteristiche personali del soggetto e le prescrizioni previste[76]. Anche in tale prospettiva, il consenso dell’interessato assume un ruolo centrale: esso rappresenta un presupposto essenziale tanto sotto il profilo delle garanzie processuali, quanto sotto quello criminologico, poiché solo un’adesione volontaria può rendere il percorso realmente responsabilizzante ed efficace sul piano rieducativo[77].
Il progetto di intervento costituisce, dunque, il fulcro dell’istituto. Esso, ove risulti ragionevole, concretamente attuabile — pur nella sua necessaria rigorosità — e pienamente comprensibile da parte del minore, si configura come un vero e proprio «abito su misura»[78]. Tale progetto include, accanto alle prescrizioni formali volte a soddisfare esigenze di controllo sociale (obblighi e divieti), attività di studio, lavorative, di volontariato o comunque socialmente utili, idonee al perseguimento delle finalità di risocializzazione.
In presenza di situazioni di particolare fragilità, quali dipendenze da sostanze o disturbi psichici, il programma può altresì prevedere interventi di natura terapeutica, come l’inserimento in comunità o il coinvolgimento dei servizi sanitari competenti, così da integrare esigenze educative, sociali e sanitarie[79].
Le relazioni dei servizi sociali, relative agli accertamenti condotti sulla situazione personale, ambientale e familiare del minore, si rivelano, sotto questo profilo, uno strumento imprescindibile, anche in una prospettiva di contenimento della discrezionalità giudiziale e di individuazione delle misure più adeguate da adottare[80]. Parimenti, la presenza di contesti di sostegno e orientamento — quali la scuola, la famiglia, le attività sportive o di volontariato — agevola l’efficacia del percorso, anche in ragione della possibilità di valorizzare esperienze già maturate dal minore, che possono favorire un esito positivo della prova.
Nondimeno, nelle ipotesi in cui tali risorse risultino assenti o carenti — come nel caso dei minori stranieri non accompagnati, di soggetti appartenenti a gruppi nomadi, ovvero di minori inseriti in contesti segnati da deprivazione economica, culturale o affettivo-relazionale — la predisposizione di un progetto di messa alla prova risulta particolarmente complessa, ma non per questo rinunciabile[81]. In tale prospettiva, alcune delle direttrici lungo le quali appare necessario intervenire riguardano il rafforzamento della formazione degli operatori, l’affinamento degli strumenti operativi e la progressiva professionalizzazione dei servizi. Si impone, in particolare, l’esigenza di sviluppare una maggiore sensibilità interculturale, nonché di elaborare e consolidare “buone prassi” effettivamente funzionanti a livello territoriale, capaci di garantire un coordinamento efficace tra gli enti e i soggetti coinvolti nella presa in carico dei minori autori di reato. In tale quadro, risulta fondamentale l’inserimento stabile, all’interno dei servizi minorili, di figure professionali qualificate — in primo luogo mediatori culturali — in grado di facilitare la gestione del rapporto con i minori stranieri[82].
La messa alla prova rappresenta anche un terreno privilegiato per l’innesto e lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa nel processo penale minorile[83]. Già l’art. 28 del D.p.r. n. 448/1988, nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità per il giudice di impartire prescrizioni finalizzate alla riparazione delle conseguenze del reato e alla conciliazione con la persona offesa, aprendo così la strada alla mediazione penale. Tale impostazione è stata ulteriormente valorizzata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa e ha previsto la possibilità per il giudice di invitare le parti a partecipare a programmi riparativi, rafforzando il raccordo tra questi percorsi e il procedimento penale[84].
Anche in quest’ambito il sistema minorile ha svolto una funzione anticipatrice rispetto a quello degli adulti: le pratiche di restorative justice — e in particolare la mediazione — hanno mostrato effetti particolarmente positivi, in quanto coerenti con la finalità educativa del sistema e con l’obiettivo di promuovere la responsabilizzazione del minore attraverso il confronto diretto con la vittima[85]. Non a caso, tali risultati hanno incentivato il legislatore a estendere questi strumenti anche al processo penale ordinario.
Il momento “extra-processuale” della messa alla prova si è rivelato, dunque, uno spazio particolarmente idoneo per l’inserimento di percorsi riparativi, perseguendo un duplice obiettivo: da un lato, favorire la presa di coscienza dell’autore del reato e il suo reinserimento sociale senza comprometterne lo sviluppo; dall’altro, restituire alla vittima un ruolo attivo e partecipativo, superando la sua tradizionale marginalizzazione nel processo minorile[86]. Tuttavia, nonostante le potenzialità dell’istituto, permangono rilevanti criticità. In primo luogo, l’ambiguità del dato normativo e la carenza di un chiaro coordinamento tra programmi riparativi ed esiti processuali hanno determinato una forte disomogeneità applicativa sul territorio nazionale. Inoltre, la natura consensuale della mediazione e la sua collocazione in una fase spesso avanzata del procedimento ne limitano la diffusione, riducendone l’efficacia, soprattutto se si considera che la giustizia riparativa trae maggiore beneficio dalla prossimità temporale rispetto al fatto di reato. A ciò si aggiungono ostacoli di natura strutturale, quali l’assenza — almeno fino a tempi recenti — di una rete capillare e uniforme di centri di giustizia riparativa, la cui realizzazione rappresenta una delle principali sfide della riforma Cartabia.
Ne deriva un quadro ancora frammentato, caratterizzato da una diffusione “a macchia di leopardo” delle pratiche riparative, spesso legata alla sensibilità dei singoli operatori. Tuttavia, le prospettive future appaiono ambivalenti: da un lato, l’attuazione della riforma e il potenziamento delle infrastrutture dedicate potrebbero finalmente consentire un utilizzo sistematico e omogeneo della giustizia riparativa anche nell’ambito della messa alla prova; dall’altro, le più recenti scelte legislative e gli orientamenti giurisprudenziali, segnati da una rinnovata enfasi su esigenze di sicurezza e repressione, sembrano indicare un possibile mutamento di rotta, che rischia di ridimensionare il ruolo di tali strumenti. Il futuro della giustizia riparativa nel processo minorile dipenderà, dunque, dalla capacità di mantenere saldo l’equilibrio tra queste opposte istanze, preservando la centralità della funzione educativa e relazionale che costituisce il tratto distintivo dell’intero sistema.
5. La messa alla prova c.d. “semplificata”
Tra le novità introdotte dal Decreto Caivano nell’ambito del processo penale minorile spicca sicuramente l’istituto disciplinato dall’art. 27-bis D.p.r. n. 448/88, rubricato “Percorso di reinserimento e rieducazione”[87]. Si tratta di un’inedita forma di diversion procedimentale, avviata su iniziativa del pubblico ministero e subordinata «alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all’articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi».
In particolare, si prevede che, una volta elaborato il programma rieducativo, il giudice, sentito il minore e l’esercente la responsabilità genitoriale, con ordinanza fissi la durata del percorso di rieducazione e sospenda il procedimento; in caso di esito positivo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato, mentre in caso di valutazione negativa trasmette gli atti al P.M. per la prosecuzione del procedimento penale.
Il nuovo istituto è applicabile solo durante le indagini preliminari e soltanto «se i fatti non rivestono particolare gravità». La “proposta” ha carattere discrezionale (il pubblico ministero “può notificare”), e l’arco di tempo durante il quale il percorso può svolgersi è compreso da due a otto mesi, durante il quale resta sospeso non solo il procedimento penale, ma anche il corso della prescrizione del reato.
Non emerge con chiarezza dalla norma quali siano gli esiti processuali conseguenti a un esito negativo del percorso. A seguito della restituzione degli atti al P.M., si presume che il procedimento torni alla fase delle indagini; tuttavia, l’azione penale deve considerarsi oramai esercitata – e, come noto, irretrattabile – sicché al Pubblico Ministero non resta che esercitarla in una diversa forma, di regola mediante la richiesta di rinvio a giudizio. L’art. 27-bis prevede però anche un’ulteriore opzione, dal carattere apparentemente più afflittivo: in caso di interruzione ingiustificata, mancata adesione del minore o di esito negativo del percorso, il P.M. può infatti chiedere il giudizio immediato anche fuori dai casi di cui all’art. 453 c.p.p.
Inoltre, l’ingiustificata interruzione del percorso o il rifiuto del minore di accedervi devono essere “valutati” in caso di successiva istanza di sospensione del processo con messa alla prova. In altri termini, il precedente esito sfavorevole di un analogo percorso non determina un’automatica preclusione all’accesso all’istituto della messa alla prova, ma impone al giudice un onere motivazionale rafforzato ove intenda comunque ammettervi l’imputato, dovendo esplicitare le ragioni per cui reputa la misura ancora utilmente perseguibile. Tale previsione solleva perplessità in ordine alla sua coerenza sistematica, apparendo di dubbia ragionevolezza, atteso che la messa alla prova non è, in via generale, subordinata a simili condizioni neppure in presenza di precedenti negativi più gravi, inclusa una precedente prova conclusasi senza esito favorevole[88].
Nonostante la disposizione appena descritta abbia recepito alcune critiche mosse alla versione originaria del decreto – come l’obbligo per il pubblico ministero di notificare al minore e agli esercenti la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento e l’esclusione automatica degli articoli 28 e 29 del D.p.r. n. 448/1998 in caso di rifiuto, interruzione o esito negativo del percorso rieducativo[89] – permangono significative perplessità interpretative e applicative. Tali problematiche hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale sulla norma[90].
In particolare, si lamenta il contrasto con l’art. 31, comma 2, Cost., che, come è noto, garantisce una speciale protezione della gioventù[91]. Il rito alternativo introdotto dall’art. 27-bis del D.p.r. n. 448/1988, infatti, offrirebbe al minore sottoposto a procedimento penale una risposta giurisdizionale prevalentemente di natura sanzionatoria, piuttosto che educativa. Questo approccio sembra prioritariamente orientato a garantire la razionalizzazione delle risorse giudiziarie e una rapida conclusione del procedimento penale, con una significativa riduzione dei tempi e delle formalità processuali nei casi di reati di lieve gravità[92].
Le critiche principali si concentrano sull’irragionevole preclusione ad un’effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi, irragionevolezza che diviene ancora più evidente nel confronto sia con l’omologo istituto previsto per gli adulti (che invece prevede un’articolata e puntuale disciplina volta a un’effettiva presa in carico del soggetto), ed ancor di più con l’altro istituto di messa alla prova previsto e disciplinato dall’art. 28 D.p.r. 488/98[93].
Si rileva, inoltre, una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Non prevedere per i minori le stesse tutele che caratterizzano la messa alla prova degli adulti appare particolarmente problematico, considerando che la personalità in via di sviluppo di un minore richiede, semmai, una valutazione ancora più attenta e cauta rispetto a quella riservata a un adulto. Una simile mancanza rischia di tradire il fine primario dell’intervento del giudice minorile: ovvero quello di “porre al centro il minore e di cogliere le cause esogene ed endogene dell’atto deviante”, atteso che, come correttamente osservato, dietro alla commissione di un reato «possono celarsi significativi bisogni educativi, i quali esulano dall’attività di indagine penale propriamente intesa (…)», con la conseguenza che «il procedimento penale minorile diviene lo strumento per offrire al minore un’occasione per emanciparsi dalle cause che hanno indotto l’atto deviante e solo così risultano pienamente attuati, in tutta la loro forza semantica, i precipitati costituzionali secondo cui la Repubblica protegge la gioventù ed è suo compito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»[94].
Ulteriori criticità derivano dall’esclusione del contributo dei giudici onorari esperti e, più in generale, dalla mancanza di un approccio multidisciplinare, elementi essenziali nel sistema minorile per assicurare una valutazione personalizzata ai sensi dell’art. 9 D.p.r. n. 448/1988. L’assenza di un adeguato supporto conoscitivo e pedagogico finisce così per compromettere la funzione educativa dell’istituto, lasciando emergere, in controluce, una logica più prossima a quella retributiva[95]. Tali profili hanno indotto il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Trento a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis, denunciandone il contrasto con i principi fondamentali del processo penale minorile.[96]
La Corte costituzionale, investita della questione, ha accolto solo in parte le censure sollevate, ritenendo fondata quella relativa alla composizione dell’organo giudicante e dichiarando, su questo punto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis D.p.r. n. 448/1988 con una pronuncia sostitutiva, mentre ha reputato gli ulteriori profili superabili tramite un’interpretazione costituzionalmente orientata. In particolare, la Corte ha ribadito che la messa alla prova, quale istituto funzionale alla protezione della gioventù ex art. 31, comma 2, Cost., deve perseguire una finalità autenticamente educativa, volta a favorire l’uscita del minore dal circuito penale attraverso un percorso di responsabilizzazione, e non ridursi a mero strumento deflattivo. Proprio per questo, è stata ritenuta imprescindibile la presenza di un organo giudicante a composizione collegiale e “pedagogicamente qualificata”, con il contributo dei giudici onorari esperti, non garantita dal giudice per le indagini preliminari in forma monocratica. Ne è derivata la sostituzione del riferimento al g.i.p. con quello al giudice dell’udienza preliminare, quale organo collegiale idoneo ad assicurare, anche nella messa alla prova semplificata, il rispetto delle finalità educative e dei principi costituzionali del processo penale minorile.
La decisione della Consulta, pur non demolendo l’impianto normativo, ne ridimensiona significativamente le derive più problematiche, riaffermando un principio fondamentale: anche le forme semplificate di definizione del procedimento non possono prescindere dalle garanzie sostanziali proprie della giustizia minorile. In particolare, l’imposizione della composizione collegiale e “pedagogicamente qualificata” del giudice segna un limite invalicabile a ogni tentativo di assimilazione del modello minorile a quello degli adulti, ribadendo che la rapidità non può tradursi in superficialità valutativa né in compressione dell’individualizzazione del trattamento.
Tuttavia, le criticità dell’istituto restano evidenti e difficilmente superabili in via interpretativa, soprattutto con riguardo alla compressione degli spazi di valutazione personalizzata, alla discutibile disciplina degli esiti e alle tensioni con i principi di coerenza e ragionevolezza del sistema. In questo senso, la pronuncia della Corte costituzionale rappresenta solo un primo intervento correttivo, destinato verosimilmente a non esaurire il sindacato di legittimità sull’art. 27-bis. È dunque plausibile attendersi ulteriori interventi della Consulta, chiamata a verificare se e in quale misura l’istituto, così come configurato, sia compatibile con i principi fondamentali del processo penale minorile. Più in generale, la tenuta della messa alla prova semplificata dipenderà dalla capacità del legislatore di riconsiderarne l’impianto complessivo, evitando che esigenze di accelerazione processuale finiscano per compromettere in modo strutturale la funzione educativa e personalizzante che, come più volte sottolineato, costituisce il nucleo essenziale della giustizia minorile.
6. Le misure penali di comunità
Dopo aver analizzato gli istituti di probation processuale — ambito nel quale il processo minorile ha svolto un ruolo pionieristico — è opportuno considerare come la logica della messa alla prova si sia progressivamente riflessa anche nella fase esecutiva della pena[97]. Si tratta, tuttavia, di un percorso inverso: mentre sul piano processuale il sistema minorile ha anticipato soluzioni poi estese agli adulti, sul versante penitenziario i minori sono rimasti per oltre quarant’anni assoggettati alla disciplina prevista per i maggiorenni dalla legge n. 354 del 1975, in assenza di un ordinamento penitenziario minorile autonomo, introdotto solo in tempi recenti.
Questa prolungata assimilazione si poneva in evidente contrasto con i principi costituzionali, in particolare con gli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., che impongono una finalizzazione della pena in chiave rieducativa e una speciale protezione dell’infanzia e della gioventù. Le criticità di tale assetto sono state più volte evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente valorizzato la specificità della condizione minorile[98], nonché dagli obblighi assunti dall’Italia a livello internazionale[99] ed europeo[100], tutti orientati alla costruzione di un sistema di giustizia “a misura di minore”[101].
In questo contesto si inserisce il Decreto Legislativo 121/2018[102], che persegue un duplice obiettivo: da un lato, adeguare finalmente la disciplina penitenziaria alle specifiche esigenze educative e alle peculiarità personologiche dei minori condannati, in coerenza con il principio del favor minoris che permea il processo penale minorile; dall’altro, costruire un sistema organico e coerente dell’esecuzione penale minorile[103].
Nonostante tali finalità, va rilevato come, al di là di alcune innovazioni significative maggiormente aderenti al dettato costituzionale e agli standard sovranazionali, l’ordinamento penitenziario minorile continui, in larga misura, a ricalcare quello previsto per gli adulti. Ciò emerge chiaramente dal rinvio operato dall’art. 1 del suddetto decreto alla disciplina generale, applicabile “per quanto non diversamente disposto”, confermando così la persistente centralità del modello penitenziario ordinario anche in ambito minorile.[104].
È opportuno, tuttavia, ai fini della presente analisi, soffermarsi sulle c.d. misure di comunità, ossia su quegli strumenti che consentono al minore di espiare la pena detentiva in regime extracarcerario, quali l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l’affidamento in prova in casi particolari[105]. Si tratta di un insieme di istituti riconducibili, sia pure con le dovute cautele, alla categoria delle misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, dell’ordinamento penitenziario.
La diversa terminologia adottata dal legislatore minorile non è priva di significato. Essa mira, da un lato, a valorizzare il ruolo attivo della comunità nel percorso di reinserimento sociale del minore; dall’altro, a evidenziare l’autonomia strutturale e funzionale di tali misure, che non devono essere considerate come meri strumenti sostitutivi della detenzione, la quale, nella prospettiva tradizionale, continua a rappresentare il fulcro del sistema sanzionatorio[106].
Le disposizioni generali in materia di misure penali di comunità sono contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2018, il quale prevede, anzitutto, che la concessione della singola misura sia subordinata alla verifica della sua idoneità a favorire l’evoluzione positiva della personalità del minore, nonché a garantire un efficace percorso educativo e di recupero. Contestualmente, deve essere escluso sia il pericolo di sottrazione all’esecuzione della pena, sia il rischio di reiterazione di condotte delittuose[107].
La norma stabilisce inoltre che, in via preliminare, l’ufficio di servizio sociale per i minorenni proceda a un’attività di osservazione del soggetto, operando in coordinamento con i servizi sociali territoriali e, nel caso di soggetto detenuto, con il gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto penitenziario. Tale attività è finalizzata alla predisposizione di un progetto di intervento educativo, che costituisce uno degli elementi valutativi di cui il tribunale di sorveglianza tiene conto ai fini della decisione. Quest’ultimo fonda il proprio giudizio sui risultati dell’osservazione e della valutazione della personalità del minore, considerando altresì le condizioni psico-fisiche, l’età, il grado di maturità, il contesto di vita e ogni ulteriore elemento rilevante.
Il Tribunale di sorveglianza è inoltre tenuto a svolgere ulteriori accertamenti, acquisendo informazioni sul contesto familiare e ambientale del minore, sui precedenti delle persone conviventi e sul domicilio indicato per l’esecuzione della misura[108]. Quest’ultima, di regola, deve essere attuata nel territorio in cui il condannato conduce la propria vita, salvo che emergano esigenze contrarie, in particolare in presenza di elementi che facciano ritenere l’esistenza di collegamenti con ambienti di criminalità organizzata.
Se, in linea generale, l’art. 2 valorizza una valutazione multifattoriale della concessione delle misure, improntata a un’effettiva risocializzazione ed educazione del minore, i successivi artt. 4 e 6 pongono limiti di applicazione oggettiva non dissimili da quelli previsti per gli adulti.
La prima disposizione citata subordina l’affidamento all’ufficio di servizio sociale per i minorenni a una pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni. L’art. 6 stabilisce che il condannato può espiare la pena detentiva, se non supera i tre anni, nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ovvero presso comunità, quando non ricorrono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale.
Tali presupposti oggettivi hanno suscitato forti dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, ad avviso Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, le disposizioni in esame – nel subordinare l’accesso alle misure alternative da parte dei condannati minorenni a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti – violerebbero gli artt. 3, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., in quanto introdurrebbero un automatismo tale da impedire una valutazione individualizzata e caso per caso dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che devono presiedere all’esecuzione penale minorile.
A parere del rimettente, la disciplina dell’accesso alle misure penali di comunità stabilita dalle disposizioni censurate sarebbe costituzionalmente illegittima non solo per l’inadeguatezza dell’ampliamento previsto, ma anche per la presenza di limitazioni rigide all’ammissibilità di tali misure nei confronti dei condannati minorenni.
Sarebbe inoltre violato, secondo il giudice a quo, l’art. 76 Cost., poiché le condizioni per l’adozione delle misure alternative stabilite dalle disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lett. p), nn. 5) e 6), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni non fondate e ha dichiarato costituzionalmente legittime le misure penali di comunità introdotte dal d.lgs. n. 121 del 2018[109], ma ha tuttavia auspicato l’adozione di scelte volte ad ampliare la sfera applicativa delle misure alternative alla detenzione intramuraria, in considerazione della preminenza attribuita alla finalità educativa e socializzante dell’esecuzione penale minorile[110].
All’indomani di tale pronuncia, la sensazione è quella di trovarsi di fronte a un sistema avviato con buone intenzioni, ma che fatica a decollare in virtù di limiti oggettivi difficilmente superabili. In assenza di un intervento volto a rimuovere tali preclusioni, rischia di essere vanificato il lavoro dei servizi sociali e, più in generale, di tutti gli operatori del settore minorile.
Completano il quadro delle misure di comunità le innovazioni introdotte dalla c.d. riforma Cartabia nella fase esecutiva della pena, in particolare mediante l’inserimento dell’art. 1-bis nel d.lgs. n. 121/2018, rubricato “Giustizia riparativa”. Tale disposizione garantisce, previa adeguata informazione — anche in ordine alla natura volontaria e consensuale dei programmi — la possibilità di accedere ai percorsi di giustizia riparativa in ogni fase dell’esecuzione (comma 1)[111]. Inoltre, ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle misure alternative alla detenzione e della liberazione condizionale, il giudice è tenuto a valorizzare esclusivamente la partecipazione del minore al percorso riparativo e l’eventuale esito positivo, restando invece irrilevanti, in senso negativo, sia la mancata adesione, sia l’interruzione del programma, sia il mancato conseguimento di un esito riparativo (comma 2).
La novella, pur senza intervenire in modo organico e sistematico sulla giustizia minorile, segna un’importante apertura, garantendo l’accesso alla giustizia riparativa lungo l’intera fase esecutiva. Ciò conferma, da un lato, che essa si configura come un canale autonomo e complementare rispetto al circuito penale tradizionale e, dall’altro, che la sua attivazione non è preclusa dalla definitività della condanna, né risulta priva di utilità in presenza di una sentenza già passata in giudicato.
Inoltre, l’art. 1-bis, comma 2, del d.lgs. n. 121/2018 — in linea con quanto previsto in via generale dall’art. 58 del d.lgs. n. 150/2022 — sancisce il principio secondo cui la partecipazione a programmi di giustizia riparativa può produrre esclusivamente effetti favorevoli per il minore, escludendo che l’eventuale esito negativo del percorso possa tradursi in conseguenze pregiudizievoli sul piano processuale o esecutivo.
Tuttavia, è opportuno segnalare che un intervento più esteso all’interno del D.Lgs. n. 121/2018 – e non limitato all’art. 1 – avrebbe certamente reso più incisivo l’ingresso del paradigma della giustizia riparativa nella fase esecutiva minorile[112]. Un’azione più ampia avrebbe potuto chiarire, per ciascun istituto esecutivo, le modalità specifiche con cui un programma riparativo potesse essere applicato e come il minore potesse essere opportunamente invitato e accompagnato in un percorso di giustizia riparativa, garantendo così un’applicazione più concreta ed efficace.
7. La messa alla prova nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Come si è avuto modo di osservare, nel panorama del diritto penale minorile la messa alla prova svolge un ruolo fondamentale. Essa, infatti, perseguendo l’obiettivo di favorire una celere fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario, riflette chiaramente l’opzione dell’ordinamento per modelli di intervento a prevalente contenuto educativo.
Nonostante ciò, tale istituto, e più in generale l’intero settore minorile, dopo la significativa riforma introdotta con il D.p.r. n. 448 del 1988, è rimasto per lungo tempo ai margini tanto del dibattito pubblico quanto dell’attenzione del legislatore. Ciò probabilmente in ragione della convinzione che l’assetto normativo delineato dalla riforma, chiaramente orientato alla prioritaria valorizzazione di finalità rieducative e prevenzione di effetti desocializzanti, non necessitasse di interventi strutturali, salvo limitati adeguamenti imposti, in particolare, dalla giurisprudenza costituzionale.
In questo contesto, la Corte costituzionale ha svolto un ruolo fondamentale nel presidiare i principi cardine del sistema penale minorile, censurando con costanza il ricorso a rigidi automatismi normativi. Ha infatti valorizzato, alla luce degli artt. 31, comma 2, e 27, comma 3, Cost., la necessità che ogni intervento nei confronti del minore autore di reato sia fondato su valutazioni prognostiche individualizzate, affidate al giudice minorile, figura dotata di specifica specializzazione e di competenze multidisciplinari[113]. Tale orientamento si inserisce nella più ampia esigenza di evitare fenomeni di indebita “adultizzazione”, più volte stigmatizzati dalla giurisprudenza costituzionale nelle pronunce che hanno censurato la parificazione del trattamento penale tra imputati adulti e minorenni[114].
Emblematica, in tal senso, è stata la declaratoria di parziale illegittimità dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., nella parte in cui prevedeva il divieto oggettivo di sospensione dell’esecuzione della pena per i condannati per taluni delitti indicati dall’art. 4-bis ord. penit., senza distinguere tra adulti e minorenni[115]. Secondo la Corte costituzionale, l’applicazione indiscriminata di tale preclusione ai minori si poneva in contrasto con l’art. 31, comma 2, Cost., in collegamento con l’art. 27, comma 3, Cost., poiché introduceva un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e personalizzate, imponendo l’ingresso in carcere del minore senza alcuna considerazione delle sue specifiche esigenze educative e di recupero[116].
Con particolare riferimento all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, la Corte ha più volte sottolineato che si tratta di una delle espressioni più significative dei principi ispiratori del processo penale minorile[117]. Secondo la Consulta, tale istituto rappresenta una sintesi particolarmente efficace delle linee guida del sistema, in quanto consente di perseguire la finalità primaria del recupero del minore deviante attraverso percorsi di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale, in piena coerenza con la tutela rafforzata dell’infanzia e della gioventù sancita dall’art. 31 Cost.[118].
In tale ottica, ha evidenziato come la messa alla prova esplichi la propria funzione soprattutto nei casi di reati più gravi, osservando l’«incomprensibilità di rendere inapplicabile l’istituto proprio nelle ipotesi dei più gravi reati, nelle quali l’accertamento in ordine alla personalità del minore risulta particolarmente necessario, se non indispensabile»[119]. Non a caso, già con la sentenza n. 412 del 1990, il Giudice delle Leggi ha qualificato la sospensione del processo con messa alla prova come l’innovazione più significativa e coraggiosa introdotta dal nuovo processo penale minorile[120].
Di particolare rilievo è altresì la sentenza n. 125 del 1995, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 28, comma 4, del D.p.r. n. 448 del 1988, nella parte in cui escludeva la possibilità di disporre la sospensione del processo qualora l’imputato minorenne avesse richiesto il giudizio abbreviato o immediato[121]. Secondo la Corte, una simile preclusione risultava irragionevole, poiché impediva senza giustificato motivo l’accesso a uno strumento di elevato valore rieducativo e premiale, non ravvisandosi alcuna incompatibilità strutturale tra la messa alla prova e il rito abbreviato. La disposizione, pertanto, è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 24 e 31, comma 2, Cost., nella misura in cui limitava ingiustificatamente l’operatività di un istituto centrale per la realizzazione delle finalità educative del processo penale minorile[122].
Nel complesso, la giurisprudenza costituzionale – di cui le decisioni richiamate costituiscono soltanto le espressioni più significative – ha svolto un ruolo decisivo nella tutela degli equilibri del sistema penale minorile, non di rado messi in tensione da interventi legislativi improntati a finalità di tipo securitario.
Tuttavia, parte della dottrina ha recentemente segnalato possibili segnali di mutamento[123], con una maggiore apertura verso esigenze di inasprimento punitivo, sollevando dubbi sulla tenuta del modello delineato nel 1988, fondato sulla centralità del recupero del minore e sul suo superiore interesse.
In effetti, all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale relative all’introduzione del comma 5-bis nell’art. 28 del D.p.r. n. 448 del 1988, che, come anticipato, esclude l’accesso alla messa alla prova per talune ipotesi delittuose di estrema gravità[124]. Alcune questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, riguardando fatti anteriori alla riforma[125], mentre altre hanno trovato risposta nella recente – e discussa – sentenza n. 203 del 2025 della Corte costituzionale[126].
Con riferimento alle questioni intertemporali, ci limitiamo in questa sede a ricordare che la Corte ha escluso l’applicazione retroattiva delle nuove preclusioni alla messa alla prova, ritenendo che tale istituto abbia natura sostanziale[127], in quanto l’esito positivo determina l’estinzione del reato, comportando la rinuncia dello Stato alla condanna in cambio dell’adesione del minore a un percorso rieducativo[128].
Ne deriva l’applicazione del principio di irretroattività sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost., essendo irrilevante la collocazione formale della norma. L’introduzione di limiti all’accesso alla messa alla prova incide, infatti, sul trattamento sanzionatorio, escludendo una modalità alternativa orientata alla non desocializzazione[129]. L’applicazione retroattiva determinerebbe un aggravamento della posizione dell’imputato, lesivo del legittimo affidamento.
Superata la questione intertemporale, la Corte è stata nuovamente investita della legittimità del comma 5-bis, in relazione a casi analoghi concernenti reati sessuali commessi da minori che avevano già intrapreso un percorso di rielaborazione critica. In tali ipotesi, l’accesso alla messa alla prova sarebbe stato possibile in assenza della nuova disciplina.
Con la sentenza n. 203 del 2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del D.p.r. n. 448 del 1988, limitatamente alla «parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»[130].
Nella motivazione, i Giudici delle leggi hanno ribadito la funzione eminentemente rieducativa della messa alla prova e la necessità di una valutazione discrezionale del giudice minorile, fondata sulla personalità del minore e sulle prospettive di recupero. Tuttavia, hanno riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità nella definizione dei presupposti di accesso agli istituti di diversion, ritenendo non irragionevole, in presenza di reati particolarmente gravi, la previsione dello svolgimento del processo anche in funzione di prevenzione generale[131].
Tale impostazione solleva tuttavia profili critici. L’attribuzione alla preclusione della messa alla prova di una funzione deterrente appare discutibile, in quanto la prevenzione generale negativa è propria della norma incriminatrice e del relativo trattamento sanzionatorio[132], non già degli istituti processuali[133]. La messa alla prova, al contrario, opera sul piano della prevenzione speciale positiva, favorendo la rieducazione del minore e incidendo sulla risposta sanzionatoria solo in caso di esito positivo del percorso. Ne consegue la difficoltà di sostenere che il regime ostativo introdotto nel 2023 sia effettivamente idoneo a perseguire finalità di deterrenza generale, come invece sembra ritenere la Corte.
Inoltre, il regime ostativo alla messa alla prova minorile rischia non solo di vanificare le finalità repressive perseguite dal legislatore del 2023, ma anche di produrre un effetto paradossalmente clemenziale, che la riforma mirava invece a evitare[134]. L’impossibilità di accedere al probation potrebbe infatti incentivare il ricorso ad altri istituti favorevoli al minore nella fase di cognizione, quali il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena o le pene sostitutive.
Tali strumenti, tuttavia, non risultano pienamente fungibili rispetto alla messa alla prova, la quale rappresenta l’unico istituto capace di realizzare congiuntamente i principi di minima offensività del processo penale minorile, di extrema ratio della pena detentiva e di individualizzazione del trattamento in funzione educativa.
Infine, la restrizione delle opzioni decisorie a disposizione del giudice potrebbe determinare un rinnovato ricorso al proscioglimento per immaturità, con il rischio di un ritorno a prassi applicative caratterizzate da un uso estensivo della dichiarazione di non imputabilità ai sensi dell’art. 98 c.p., già diffuse anteriormente all’introduzione del D.p.r. n. 448 del 1988[135].
Ulteriori effetti problematici possono derivare dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale relativa ai casi di violenza sessuale di minore gravità.
La Corte ha ritenuto sproporzionata tale esclusione in base a due fondamentali considerazioni. Innanzitutto, già l’art. 609-bis, co. 3, cod. pen. prevede già la possibilità di ridurre la pena fino a due terzi quando la violenza sessuale è di minore gravità. Risulterebbe, pertanto, sproporzionato ed oltremodo afflittivo escludere la sospensione del processo con messa alla prova anche in questi casi, come invece prevede la norma impugnata. In secondo luogo, con la sentenza n. 202 del 2025[136] è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies cod. pen., nella parte in cui non prevede che, anche con riguardo al delitto di violenza sessuale di gruppo, nei casi di minore gravità, la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il riconoscimento della circostanza attenuante del “caso di minore gravità” deve, dunque, rilevare anche ai fini dell’applicazione del citato art. 28, che è stato pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte corrispondente[137].
Tuttavia, permanendo il regime ostativo per le ipotesi aggravate, è verosimile che la giurisprudenza minorile tenda ad ampliare l’ambito applicativo dell’attenuante dei casi di minore gravità, al fine di consentire comunque l’accesso alla messa alla prova. In tale prospettiva, il giudice potrebbe valorizzare, nella valutazione complessiva del fatto, elementi attinenti alla personalità del minore autore, così da riconoscere l’attenuante; non è da escludere, inoltre, che anche caratteristiche della vittima possano incidere su tale giudizio, con esiti interpretativi non sempre in linea con gli orientamenti consolidati in materia di reati sessuali.
8. Quale futuro per la MAP minorile?
Dallo studio condotto è emerso che la messa alla prova nel processo penale minorile si colloca oggi in un contesto profondamente mutato rispetto a quello delineato dalla riforma del 1988, che ne aveva consacrato la funzione di strumento privilegiato di probation e diversion, orientato a finalità (ri)educative e di recupero. Se per lungo tempo il legislatore ha mantenuto un atteggiamento sostanzialmente inerziale, ritenendo sufficiente l’impianto esistente, negli ultimi anni l’emergere di nuove forme di devianza giovanile — dalle baby gang al cyberbullismo — ha alimentato una spinta riformatrice segnata da un marcato orientamento repressivo, culminato, come abbiamo avuto modo di vedere, nel cosiddetto Decreto Caivano. Tale intervento ha contribuito a inaugurare un trend di “adultizzazione” della giustizia minorile, incidendo negativamente anche sull’istituto della messa alla prova, attraverso l’introduzione di preclusioni automatiche per determinati reati e la conseguente compressione della discrezionalità del giudice. Ciò appare in tensione con i principi sanciti a livello internazionale e comunitario, oltre che interno, fondati sull’individualizzazione del trattamento e sulla centralità del percorso rieducativo.
In Italia si sta verificando oggi ciò che in altri Paesi europei si è già manifestato almeno un decennio fa: una fase di irrigidimento del diritto penale minorile, alimentata da spinte di populismo penale[138] e da una crescente attenzione mediatica verso episodi di devianza giovanile.
Tuttavia, mentre in diversi ordinamenti europei tali tendenze sono state nel tempo parzialmente riassorbite, senza tradursi in un superamento stabile del paradigma rieducativo, nel contesto italiano le ricorrenti istanze securitarie, che riaffiorano ciclicamente nel dibattito politico, sembrano determinare un mutamento più profondo e potenzialmente strutturale delle politiche minorili.
A tale riguardo, risultano significativi i dati empirici disponibili[139].
Secondo le ultime rilevazioni diffuse dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia, alla fine del 2025, i giovani detenuti negli istituti penali per minorenni in Italia risultavano pari a 562, di cui più della metà di età compresa tra i 14 e i 17 anni. In tale contesto, 9 dei 17 Istituti Penali per Minorenni presenti sul territorio nazionale presentano situazioni di sovraffollamento[140], fenomeno non registrato con tali caratteristiche nel periodo precedente all’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Caivano (settembre 2023), il quale ha ampliato il ricorso alla custodia cautelare per i minorenni e inciso sull’utilizzo delle misure alternative alla detenzione.
Alla predetta stretta normativa non sembra tuttavia corrispondere un effettivo incremento della criminalità minorile. Osservando i dati di minori e giovani adulti segnalati agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) dall’Autorità giudiziaria, emerge un progressivo calo, pari a poco più di un terzo negli ultimi vent’anni, passando da 23.000 nel 2004 a 14.220 nel 2024[141].
In senso opposto si collocano invece i dati relativi all’istituto della messa alla prova: nel 2024 si registra il numero più elevato di provvedimenti di sospensione del processo con messa alla prova (4.799, con un incremento del 6,5% rispetto all’anno precedente), accompagnato da una percentuale di esiti positivi pari all’85,5%. Tale dato appare indicativo dell’elevata efficacia della misura, fondata su progetti individualizzati e sul coinvolgimento attivo del territorio e del privato sociale[142].
Nel complesso, il quadro che emerge risulta significativamente difforme rispetto alla rappresentazione emergenziale talvolta proposta nel dibattito pubblico. A fronte di una problematica effettiva di sovraffollamento, imputabile anche all’aumento della presenza di minori stranieri sul territorio, si riscontrano dati che evidenziano il buon funzionamento degli strumenti di giustizia riparativa e dei percorsi rieducativi.
L’apertura esplicita della MAP a tutti i programmi di giustizia riparativa, e non solo alla più nota mediazione, rappresenta in particolare una grande opportunità per far crescere l’istituto in piena coerenza con gli obiettivi che persegue in chiave educativa e responsabilizzante, sia nei confronti della vittima che della collettività, avvalendosi di centri pubblici che siano presenti in tutto il territorio e non più solo in alcune specifiche realtà territoriali.
Nonostante tali potenzialità, la messa alla prova non ha ancora raggiunto pienamente gli obiettivi auspicati, a causa di criticità già evidenziate. In primo luogo, pesa la carenza di risorse — umane, finanziarie e professionali — che gli enti locali possono destinare ai servizi sociali, con la conseguente disomogeneità nel trattamento dei minori[143]. Analogamente, sul versante della giustizia riparativa, si registra tuttora l’assenza di prassi uniformi e una diffusione diseguale sul territorio nazionale[144]. Le prospettive aperte dalla riforma organica introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 appaiono, in tal senso, promettenti: l’inserimento espresso della restorative justice nell’ambito della messa alla prova — dopo anni di applicazioni sperimentali — pone però anche nuove questioni interpretative, che dovranno essere risolte evitando esiti paradossali, come un rallentamento, anziché un rafforzamento, dell’evoluzione del sistema in senso riparativo.
A ciò si aggiunge che le aspettative riposte nella Corte costituzionale — quale possibile argine alle più recenti scelte legislative di segno restrittivo — sono state in parte deluse dalla sentenza n. 203 del 2025, che ha sostanzialmente avallato l’impostazione del legislatore in materia di messa alla prova, introducendo solo limitati correttivi. Tale orientamento rischia di alimentare una progressiva “adultizzazione” dell’istituto, rendendolo sempre più vicino al modello previsto per gli imputati maggiorenni.
D’altronde, questa tendenza appare confermata anche dai più recenti interventi legislativi in materia di prevenzione della violenza giovanile. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, infatti, amplia i casi in cui può essere disposto l’ammonimento del questore e introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di reiterazione di determinati reati da parte del minore. Si tratta di misure che privilegiano una logica essenzialmente afflittiva, senza accompagnarsi a un parallelo rafforzamento di strumenti educativi e percorsi di effettiva responsabilizzazione. Le famiglie, pur richiamate nel sistema, risultano coinvolte prevalentemente sotto il profilo sanzionatorio, senza che emerga un investimento strutturato sul loro ruolo educativo. Ne deriva un quadro in cui, per l’ennesima volta, appaiono carenti interventi concretamente orientati alla risocializzazione del minore.
In conclusione, il futuro della messa alla prova, e del sistema minorile in generale, si gioca sulla capacità di preservarne la funzione educativa e individualizzante, evitando che esigenze di sicurezza e semplificazione processuale ne snaturino l’identità. Occorre, dunque, un rinnovato impegno — sia sul piano legislativo sia su quello interpretativo — volto a valorizzare gli strumenti già esistenti, rafforzare le infrastrutture territoriali e restituire centralità a un modello di giustizia che, lungi dall’essere indulgente, si dimostra nei fatti più efficace nel prevenire la recidiva e nel favorire il reale reinserimento del minore nella società.
[1] F. Prina, Abolizionismo e giustizia penale minorile, in Sist. Pen. (online), 11.12.2024.
[2] Come osserva G. Panebianco, Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”, in Dir. pen. proc., 12/2023, p. 1554, lo stretto collegamento con la particolare vicenda che ha interessato il Comune campano risalta già nell’incipit della parte motiva del decreto, che trova immediato sviluppo nel primo dei quattro capi che lo compongono, dedicato appunto agli interventi infrastrutturali nel territorio di Caivano, per fronteggiarne le “situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile”.
[3] In argomento v. L. Bartoli, Il processo al minore nel decreto “Caivano”, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.5.2024, p. 15 ss.; S. Bernardi, Convertito in legge il d.l. “Caivano” in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d’interesse per il penalista, in Sist. Pen. (web), 15 novembre 2023; M. Bianchi, Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate. Profili di illegittimità costituzionale dell’emendamento dell’art. 28 del D.P.R. 448/1988, in Arch. pen., 2024, n. 2; L. Camaldo, Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile, in Sist. Pen., 2024, 5, p. 135 ss.; A. Cavaliere, Il c.d. Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, in Penale Dir. proc., 4/2023, 541 ss.; C. De luca, Decreto “Caivano” e modifiche al procedimento penale minorile: alcune questioni controverse, in Cass. pen., 6/2024, pp. 1924 ss.; L. Ferla, Le misure di contrasto alla criminalità minorile, tra presupposti della responsabilità e problemi della (ri)educazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, p. 1415 ss.; P. Grillo, Il “decreto Caivano” diventa legge: parecchie le modifiche apportate in sede di conversione, in dirittoegiustizia.it, 15 novembre 2023; G. Martiello, Gli interventi del c.d. «decreto-caivano » sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 febbraio 2024; A. Massaro, La risposta “punitiva” al disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano, in Proc. pen. giust., 2024, 2, p. 488 ss.; G. Mastrangelo, Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 e la rinnovata estensione delle misure di prevenzione, anche tipiche, ai minorenni, tra amministrazione e giurisdizione, in Cass. pen., 2/2024, p. 422; L. Mantovani, “Decreto Caivano” e provvedimenti de libertate nella giurisdizione minorile: un delicato equilibrio che si fa sempre più instabile, in Cass. pen., 3/2024, pp. 1038 ss.; G. Panebianco, Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”, in Dir. Pen. e Processo, cit., p. 1555; I. Piccolo, Sulle preclusioni del Decreto Caivano alla sospensione del procedimento con messa alla prova per i minorenni. Letture auspicabili in attesa della Corte costituzionale, in Arch. pen., 2024, n. 2; F. Tribisonna, Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul “giusto processo minorile” il passo è breve, in Dir. pen. proc., 2023, p. 1572 ss.
[4] Per un approfondimento sulle caratteristiche dell’istituto in generale cfr. C. Cesari, Le strategie di diversion, in M. Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, Giappichelli, 2024, 280 ss.; ID Sub art. 28-29 D.P.R. 448/1988, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988, Milano, Giuffrè, 2007; M. Colamussi, Una risposta alternativa alla devianza minorile: la “messa alla prova”. Profili controversi della disciplina, in Cass. Pen., 1996, 355 ss.; S. Giambruno, Il processo penale minorile, Cedam, Padova 2003; P. Giannino, Il processo penale minorile, Cedam, Padova 1997; E. Lanza, La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne, Giuffrè, Milano, 2003; C. Losana, Sub art. 28 disp. proc. min., in M. Chiavario (a cura), Commento al codice di procedura penale e Leggi collegate, cit., 289 ss.; P. Martucci, Il difficile equilibrio tra giudici e servizi, in MinoriGiustizia,3/1994,96; F. Mazza Galanti – I. Patrone, La messa alla prova nel procedimento penale minorile, in Dei Delitti e delle Pene, 2/1993, 162; A. Mestitz, Messa alla prova e mediazione penale, in MinoriGiustizia, 1/2005,47; F. Palomba, Il sistema del processo penale minorile, Giuffrè, Milano, 2002; L. Pomodoro, Minore imputato e “messa alla prova”, in Dir. Pen. Proc., 1995,265ss.; V. Patanè, L’individualizzazione del processo penale minorile, Giuffrè, Milano 1999; L. Pepino, Imputato minorenne, D. pen, VI, Torino 1992, 286; Id, Sospensione del processo con messa alla prova, in D. pen, XIII, Torino 1997, 481; V. Pugliese, La messa alla prova del minore al vaglio della Cassazione, in MinoriGiustizia, 1/1996,97; A. Pulvirenti, Il giudizio e le impugnazioni, in A. Mangione, A. Pulvirenti (a cura di) La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, cit., 546 ss.; Id, I presupposti applicativi del probation minorile, in A. Mestitz, La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, Giuffrè, Milano, 1997, 192 ss.; G. Spangher, Lineamenti del processo minorile riformato, in Giu. Pen., 1992, III, 201; Id, Sub art. 3 disp. proc. min., in M. Chiavario (a cura), Commento al codice di procedura penale e Leggi collegate, cit., 55.
[5] E. Cadamuro, Le nuove misure penali di comunità: “chiusura del cerchio” nella risposta alle istanze educative del minore?, in Minorigiustizia, 2/2019,150 ss.; V. Maggi, I condannati minorenni e l’esecuzione della pena: d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in Ius in itinere, 07 dicembre 2018; G. Reynaud, Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate., vol. 1, Utet, 1994, 99 e ss.; V. S. Ruggeri, La disciplina penitenziaria, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, cit., 262; L. Scomparin, Una rinnovata centralità dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia nell’esecuzione penale esterna, in L. Caraceni – M. G. Coppetta (a cura di), L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, Giappichelli, Torino, 2019, 174; T. Travaglia Cicirello, La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative, Milano, Giuffrè, 2018, 63.
[6] Una conferma di tale tendenza si rinviene nel recente Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale (G.U. Serie Generale n. 45 del 24-02-2026). L’art. 2 (“Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile”) introduce, in particolare, misure di carattere afflittivo volte ad ampliare i casi di applicazione dell’ammonimento del questore e a prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di reiterazione di determinati reati da parte del minore. Per un primo commento in merito cfr. M. Tortorelli, “Decreto sicurezza” 2026: le disposizioni di natura penale, in questa Rivista, 24.06.2026.
[7] Per una maggiore completezza sul termine, vedi M. L. Galati, L. Randazzo, La messa alla prova nel processo penale, Milano, Giuffrè, 2020.
[8] Per un approfondimento, cfr. A. Ciavola – v. Patanè, La specificità delle formule decisorie minorili in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Torino, Giappichelli, III ed., 2019, 148 ss.¸ F. Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, III ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 395.
[9] In tema di probation, in generale e nell’ordinamento italiano, cfr. per tutti, E.M. Belgiorno, La probation processuale per adulti. Affidamento in prova al servizio sociale e sospensione del processo con messa alla prova, Giuffrè. Milano, 2021, 21 ss.; L. Eusebi, La sospensione del procedimento con messa alla prova tra rieducazione e princìpi processuali, in Diritto penale e processo 12/2019, 1693 ss.; E. Fassone, «Probation e affidamento in prova», in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 783 s. e U. Gatti – M. Marugo, La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un «nuovo» strumento della giustizia minorile italiana, in Rassegna italiana di criminologia, n. 1, 1992, 85 s. Cfr., sul tema altresì, M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in Dir. Pen. Cont. 2/2015, 2, 236 ss.
[10] Cfr. E. Benedetti – G. Pisapia, Comma 7. La prescrizione a favore della vittima del reato nell’affidamento in prova al servizio sociale, in G. Pisapia (a cura di), Prassi e teoria della mediazione, Padova, 2000, 181 ss.
[11] Per una completa disamina sull’istituto della probation negli U.S.A., cfr. L. Gandini, Sistema giudiziario e penitenziario negli U.S.A. con particolare riferimento alla misura del probation, in Rass. Pen. e Crim., 1-3/1987, 257 ss.
[12] Cfr. C. Mazzucato, Sovraffollamento penitenziario e differimento dell’esecuzione penale, in Criminalia, 2013, 478, secondo cui «la qualità politico criminale dell’istituto minorile, che lo rende positivamente rivoluzionario rispetto al tradizionale approccio sanzionatorio», si manifesta nella “rottura del meccanismo gravità del reato/gravità della reazione penale, rottura ragionevole e non pericolosa perché saldamente connessa alla significatività di un impegno attivo e responsabilizzante nella direzione richiesta dal reinserimento sociale”: laddove invece circa gli adulti gli adempimenti richiesti per la messa alla prova assumono, secondo l’Autrice, contorni per molti versi assimilabili a quelli di una libertà vigilata.
[13] E. Fassone, op. cit., 972 ss.
[14] Per un approfondimento cfr. I. Blakeman, The Youth Justice System of England and Wales’, 139th international training course visiting experts’ papers accessed on 24 Mar 2014, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No78/No78_13VE_Blakeman.pdf> accessed on 24 Mar 2015; M. Carpenter, 19th Century English Correctional Education Hero, in Jstor.org. (2024).
[15] Di diversion si parlò a livello istituzionale la prima volta nella relazione finale presentata dalla President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, istituita dal Presidente americano Lyndon B. Johnson; cfr. President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force Report: Juvenile Delinquency and Youth Crime, Washington, D.C., 1967, 9. Il termine prendeva quindi piede nella discussione scientifica soprattutto con E. M. Lemert, Instead of Court. Diversion in juvenile justice, Washington, 1971. Cfr. sul punto, tra i molti, B. Bertolini, Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in Dir. pen. cont., 4/2015, 47 ss.; G. Mannozzi, La diversion: gli istituti funzionali all’estinzione del reato tra processo e mediazione, in Discrimen, 20.12. 2019; V. Patanè, Diversion, in AA.VV., Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia, Milano, 2004, 68.
[16] Per un’interessante analisi comparatistica cfr. S. Vinciguerra, L’identità proteiforme della pena detentiva. Appunti per la comparazione fra ordinamenti penali europei, in Giur. it., 2002, 5.
[17] L. Eusebi, La sospensione del procedimento con messa alla prova tra rieducazione e princìpi processuali, cit., 1694.
[18] Cfr. F. Bricola, L’affidamento in prova al servizio sociale: “fiore all’occhiello” della riforma penitenziaria, in Quest. crim., 1976, 373 ss.
[19] E. Cadamuro, op. cit., 155; V. Maggi, I condannati minorenni e l’esecuzione della pena: d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in Ius in itinere, 07 dicembre 2018; G. Reynaud, Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate., vol. 1, Utet, 1994, 99 e ss.; V. S. Ruggeri, La disciplina penitenziaria, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, cit., 262; L. Scomparin, Una rinnovata centralità dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia nell’esecuzione penale esterna, in L. Caraceni – M. G. Coppetta (a cura di), L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, Giappichelli, Torino, 2019, 174; T. Travaglia Cicirello, op. cit., 63.
[20] Per un approfondimento cfr. F. Dünkel – J. Grzywa – P. Horsfield – I. Pruin, Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and Reform Developments. 2nd ed., 2011, Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg; Junger-Tas, J. and Dünkel, F) (eds.): Reforming Juvenile Justice. Dordrecht et al.: Springer.
[21] M. Ciarpi – R. Turrini Vita, Le trasformazioni del probation in Europa, Laurus Robuffo, Roma, 2015, 65.
[22] Il significato del termine “neo-liberale”, che deriva dal concetto di culture of control elaborato da Garland, ricomprende una pluralità di elementi e profili che non possono essere ridotti alla mera previsione di sanzioni o trattamenti sanzionatori più repressivi. (cfr. D. Garland, The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University press, 2002). Tra questi si annoverano, in particolare, la criminalizzazione dei comportamenti antisociali, il crescente ricorso alla detenzione minorile, l’affermazione di logiche manageriali nella gestione del sistema penale, nonché strategie di riduzione del rischio fondate sull’esclusione sociale, piuttosto che sull’integrazione dei gruppi di autori di reato vulnerabili attraverso programmi specifici. (cfr. C. Nuttall, p. Goldblatt, c. Lewis, Reducing offending: an assessment of research evidence on ways of dealing with offending behaviour, London, 1998, 51).
[23] F. Dünkel, Juvenile Justice Systems in Europe – Reform developments between justice, welfare and ‘new punitiveness, Kriminologijos Studijos 2014/1, 31 ss.
[24] Adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, tali regole, sebbene non vincolanti, esplicitano principi fondamentali nell’ambito della giustizia minorile. Quest’ultima deve essere caratterizzata, ancor più della giustizia per gli adulti, dalla finalità rieducativa e da un trattamento del minore volto al reinserimento sociale. Tra i principi in esse contenuti si devono sottolineare quello della detenzione come ultima ratio e l’esigenza di tenere sempre in considerazione la particolare condizione di vulnerabilità del minore.
Qualche anno prima Le Regole minime delle Nazioni Unite per l’Amministrazione della Giustizia Minorile, dette “Regole di Pechino” approvate nel novembre 1985, che danno per la prima volta indicazioni precise in ambito processuale penale, rispetto ai minori. Il testo (corredato dal commento ufficiale alle singole regole) può leggersi in G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. VII, CEDAM, Padova, 1990, 167 ss. Cfr. sul punto M. R. Saulle, La convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Napoli, 1994.
[25] Nella Appendice I, in particolare, è racchiusa una nozione del modello di probation, che «descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l’assistenza, mirati al reinserimento sociale dell’autore di reato, ed anche a contribuire alla sicurezza pubblica.
[26] Sulla dimensione eurounitaria della probation, M. Ciarpi – R. Turrini Vita, op. cit.; R. Palmisano, Realizzazione di un sistema di probation, in Rass. penit. e criminol. 1/2015, 93 ss. Più in generale, per una ricognizione sulle fonti sovranazionali, E. Lanza, La messa alla prova processuale, Giuffrè, Milano, 2017, 2 ss.; Zanetti, Panorama internazionale e spunti comparatistici, in D. Vigoni (a cura di), Il difetto di imputabilità del minorenne, Giappichelli, Torino, 2016, 51 ss.
[27] F. Dünkel, op. cit., 18 ss.
[28] Ibidem. Per un approfondimento sul funzionamento della giusitiza minorile in Germania, cfr. Albrecht, H.-J. and Kilchling, M., Jugendstrafrecht in Europa, Freiburg i. Br., Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 2002.
[29] Ibidem.
[30] S. Cimamonti – G. Di Marino – E. Zappalà, Où va la justice des mineurs? (Allemagne, Espagne, France, Italie, Russie), Giappichelli, Torino, 2010.
[31] Cfr. C. Losana, Sub art. 28, in M. Chiavario (a cura di), Commento al codice di procedura penale e Leggi collegate – I – Il processo minorile, Torino, 1994, 289 ss.
[32] Prime fra tutte le Regole di Pechino, ove si sottolinea l’importanza di percorsi alternativi al procedimento penale come risposta adeguata alla specificità del disagio giovanile espresso nella commissione di reati, vista l’insufficienza di una reazione di tipo meramente custodialistico. Cfr. L. Fadiga, Le regole di Pechino e la giustizia minorile, in Giust. Cost., 2/1989, 16.
[33] Cfr. L. Pepino, Regole e paradossi del processo penale minorile, in Questione giustizia, 1986, 412.
[34] Per questo, l’istituto è stato accolto con grande favore dalla cultura minorile. Si vedano, tra gli altri, in questo senso F. Occhiogrosso, Il processo nella prospettiva dei nuovi diritti, in F. Occhiogrosso, (a cura di), Il processo penale minorile: prime esperienze, Milano, 1991, 24; V. Pazè, Le scelte ideologiche del nuovo processo, in F. Occhiogrosso, Il processo, cit., 47; G. Spangher, Lineamenti del processo minorile riformato, GP, 1992, III, 196. Analogo l’orientamento della Corte costituzionale che si è spinta a definire la sospensione del processo con messa alla prova come l’innovazione più significativa e coraggiosa operata dal nuovo codice processuale minorile (sent. 27-9-1990, n. 412, GC, 1990, 2510). Cfr. infra par. 6.
[35] Non a caso in letteratura si è parlato di «modulo “processual-sostanziale” alternativo» di definizione del giudizio, ed altresì di «rimedio di sistema», considerato che la misura nasce (salvi i ripensamenti ultimi: infra par. 3.1) come potenzialmente estendibile a qualsiasi tipo di reato, a prescindere dai limiti edittali di pena. Ciò sulla base dell’assunto consolidato, figlio delle scienze sociali e criminologiche, che il processo penale costituisce comunque un pregiudizio per il soggetto minore, nonché in ragione della preminente vocazione special-preventiva dell’istituto della messa alla prova. A. Macchia- P. Gaeta, Messa alla prova ed estinzione del reato: criticità di sistema e adattamenti funzionali, in Dir. pen. cont., 10/2018, 138 ss.
[36] Per un approfondimento sulle caratteristiche dell’istituto e sui presupposti dello stesso si rinvia alla nota n. 4.
[37] Con riferimento alla possibilità di applicare la messa alla prova nella fase delle indagini preliminari, di recente la Corte costituzionale si è pronunciata in senso negativo specificando che «la formulazione dell’art. 28 D.p.r. 448/88 fa riferimento alla sospensione del “processo”, e non già del “procedimento”, e ammette il ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza di sospensione da parte “dell’imputato”, oltre che del suo difensore e del pubblico ministero. Da tali previsioni, si evince chiaramente che la messa alla prova del minore non può essere disposta nel corso delle indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale e della formulazione dell’imputazione». Corte cost., 10 giugno 2020 (dep. 6 luglio 2020), n. 139, Pres. Cartabia, Red. Petitti. Per un commento v. L. Camaldo, Secondo la Consulta è legittimo che la messa alla prova del minore non possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari, in Sist. Pen, 10 febbraio 2021.
[38] M. Tortorelli, La messa alla prova minorile. Un futuro incerto tra tendenze regressive e opportunità di rivitalizzazione, in Arch. Pen., 2/2025, 17.
[39] S. Di Nuovo – G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, Giuffrè, Milano, 2005, 252.
[40] C. Losana, Sub art. 28, cit., 293 s.;
[41]L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti è disciplinato dall’art. 168 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 67 del 28 aprile 2014. Per una panoramica generale e un primo commento sulla legge, cfr., ex multis, V. Bove, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 25 Giugno 2014. V. anche B. Bertolini, La messa alla prova per adulti sotto le lenti della giustizia riparativa, in A. Marandola, K. La Regina, R. Aprati (a cura di), Verso un processo penale accelerato, riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs 28/2015 e al d.l. 2798/2014, Jovene, Napoli, 2015, 25 ss.; E. Lanza, La messa alla prova processuale, cit.; O. Mazza, La presunzione d’innocenza messa alla prova, in www.penalecontemporaneo.it (9 aprile 2019); A. Nappi, La sospensione del procedimento con messa alla prova un rito affidato all’impegno degli interpreti, in www.legislazionepenale.eu, 13 novembre 2015, 3. F. Palazzo, Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali, in Dir. Pen. Cont., 10 febbraio 2014; G. Ubertis, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in Arch. pen., 2015, 725 ss.
[42] Essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati: Cass. pen. Sez. II, 04 novembre 2003, n. 2879, Modaffari, in C.E.D. Cass. n 228149; nello stesso senso anche, Cass. pen. Sez. V, 07 dicembre 2012, n. 14035, in C.E.D. Cass n. 256772; Cass. pen. Sez. I, 24 maggio 2019, n. 26156, in C.E.D. Cass. n. 276393-01, secondo cui la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere.
[43] Cass. Pen., Sez. I,8 luglio 1999, n. 10962, Cherchi, in C.E.D. Cass., n. 214373. La Cassazione evidenza, appunto, che il soggetto, in età adolescenziale, non presenta di regola strutture psicologiche definitivamente orientate.
[44] Cass. pen. Sez. II, 08 novembre 2012, n. 46366, in C.E.D. Cass. n. 255067.
[45] D. Chinnici-M. Lo Cascio-R. Scimeca, La sospensione del processo e messa alla prova: applicazione del distretto di Corte di Appello di Palermo, in A. Mestitz (a cura di) La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, cit.,257; F. Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, cit.; 407; F. Viganò, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1300 ss.
[46] Cass. pen. Sez. I, 23 febbraio 2006, n. 7781, Amura, in C.E.D. Cass. n. 233719.
[47] C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 284.
[48] Cfr. V. Patanè, L’individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese, Milano, Giuffrè, 1999, 160; M. G. Coppetta, La sospensione del processo con messa alla prova, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da U. Zatti, vol. V, Diritto e procedura penale minorile, a cura di Palermo Fabris-Presutti, Milano, 2011, 608; più di recente, N. Triggiani, La messa alla prova dell’imputato minorenne, trenta anni dopo. Fondamento, presupposti, esperienze, in Annali del Dip. Ionico, anno VII, 2019, 525 ss.
[49] C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 225 ss.; C. Losana, op. cit., 299; L. Pepino, Sospensione del processo con messa alla prova, in D. pen., XIII, Torino, 1997, 481;
[50] E. Fassone, op. cit., 783 s.; U. Gatti – M. Marugo, La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un «nuovo» strumento della giustizia minorile italiana, cit., 85 ss.
[51] Approfondisce tali considerazioni B. Bertolini, Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, cit., 55 ss.
[52] Sulla necessità del consenso dell’imputato, quale condizione per poter procedere alla sospensione con messa alla prova del processo a carico di imputati minorenni, v. V. Bosco, Il ruolo del consenso nella messa alla prova ‘minorile’, in www.legislazionepenale.eu, 24.11.2020; nello stesso senso v. A. Mestitz – M. Bibbiani, Sospensione del processo e messa alla prova nell’esperienza del tribunale per i minorenni di Milano, in A. Mestitz (a cura di) La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, Giuffrè, Milano, 1997, 257.
[53] La Cassazione nella citata sentenza 10962 del 1999 (v. nota 43) sottolinea infatti come il giudizio prognostico non possa prescindere da una valutazione probabilistica fondata su un minimo di apertura del soggetto.
[54] Al riguardo C. Cesari, I presupposti del probation minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata, in AA.VV., Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia, Giuffrè, Milano, 2004, 165, evidenzia che «il consenso dovrebbe essere adottato come fattore condizionante lo sbocco della messa alla prova, risultando essenziale non solo per il successo di un programma rieducativo che non può prescindere dall’adesione psicologica di chi deve proficuamente seguirlo, ma anche per la pronuncia che incanala la vicenda processuale su un percorso alternativo, sulla premessa dell’avvenuto accertamento della responsabilità».
[55] C. Cesari, Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al D.p.r. 448/1988, cit., 478; v. anche M.G. Basco – S. De Gennaro, La messa alla prova nel processo penale minorile, Torino 1997, 29 ss.; M Bouchard, Processo penale minorile, in Dig. Dir. Pen, X, Torino 1995, 153; M. Colamussi, La messa alla prova, Cedam, Padova, 2011, 111 ss.; S. Di Nuovo – G. Grasso, Diritto e procedura penale minorile, cit., 362 s.; G. Di Paolo, Riflessioni in tema di probation minorile, cit.,2868; G. Dosi, L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali, Giappichelli, Torino 2010, 420; A. Ghiara, La «messa alla prova» nella legge processuale minorile, in Giust. Pen.,1991, III, 88 ss.; C. Pansini, Impugnabilità delle ordinanze in tema di sospensione del processo con messa alla prova, in Arch. Pen., 1994, 57; A. Pulvirenti, Il giudizio e le impugnazioni, cit., 392; N. Triggiani, Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Giappichelli, Torino, 2014, 22 ss., evidenzia che non avrebbe senso sottoporre alla prova chi dovesse dissentire dal progetto o addirittura dalla misura.
[56] Cfr. C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 225 ss., secondo la quale «nessuna strategia risocializzante ha molte speranze di successo a fronte di un minore che non intenda esserne partecipe, limitandosi a subirla»; dello stesso avviso D. Chinnici – M. Lo Cascio – R. Scimeca, La sospensione del processo e messa alla prova cit., 263; M. Colamussi, La messa alla prova, cit., 112; F. Mazza Galanti – I. Patrone, op. cit., 162 ss.; L. Scomparin, Sospensione del processo minorile e “messa alla prova: limiti di compatibilità con i riti speciali e altri profili processuali dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Legisl. Pen., 1995, 513 ss. In questo senso, in relazione all’analoga misura per gli adulti, v. anche V. Maffeo, I profili processuali della sospensione con messa alla prova, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, 144 ss.
[57] V. Bosco, Il ruolo del consenso nella messa alla prova ‘minorile’, cit., 11. La Suprema corte dal canto suo ha invece sottolineato la necessità che il provvedimento di sospensione venga preceduto da un contradditorio pieno tra le parti processuali: Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 5778, Rv. 223552; Cass., Sez. IV, 23 settembre 1997, n. 9790, Rv. 208838. In questa prospettiva, più di recente, la Cassazione si spinge oltre ed arriva a sostenere che requisito indefettibile della misura sia non solo la manifestazione di volontà dell’imputato, ma anche la necessità che l’impegno del minore, richiesto dal programma della messa alla prova, venga assunto all’interno del contesto giurisdizionale con esplicitazione formale davanti al giudice: Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n.
4926, Rv. 278442.
[58] C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 225 ss.,
[59] Ibidem.
[60] La lista è da ritenersi tassativa e include: l’omicidio aggravato ex art. 576 c.p., la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate (ex art. 609 ter c.p.) e alcuni casi si rapina aggravata (compiuta da appartenenti ad associazioni ex art. 416-bis, nei confronti di untrasessantacinquenni, o con violenza consistente nel porre taluno in condizioni di incapacità di volere o di agire.
[61] Sia consentito rinviare a Y. Parziale, Contributo ad uno studio sull’età minima imputabile, ESI, 2025, 290 ss.
[62] Cfr. M. Bianchi, Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate. Profili di illegittimità costituzionale dell’emendamento dell’art. 28 del D.P.R. 448/1988, cit. passim; A. Cavaliere, Il Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, cit., 541 ss.; A. Massaro, La risposta “punitiva” al disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano, cit., 488 ss; G. Panebianco, Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”, in Dir. Pen. e Processo, cit., 1555; I. Piccolo, Sulle preclusioni del Decreto Caivano alla sospensione del procedimento con messa alla prova per i minorenni. Letture auspicabili in attesa della Corte costituzionale, in Arch. Pen., 2/2024; F. Tribisonna, Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul “giusto processo minorile” il passo è breve, cit., 1568 ss.
[63] Trib. minorenni Bari, g.u.p., ord. 25 marzo 2024, n. 76 reg. ord., in Gazz.Uff., 15 maggio 2024, n. 20, 1 Serie speciale; Id., ord. 25 marzo 2024, n. 104 reg. ord., in Gazz. Uff., 12 giugno 2024, n. 24, 1 Serie speciale. (v. il commento di L. Camaldo, Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile, cit., 135 ss.)
[64] Autorevole dottrina ha raccomandato un uso oculato e prudente dell’istituto, onde evitare che, subordinandone l’applicazione all’accertamento della «sussistenza di elementi sufficienti a far ritenere, sia pure in via provvisoria, la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati contestatigli», si determini la violazione dei princìpi costituzionali di legalità della pena e di effettiva difesa. In questi termini M Bouchard, Processo penale minorile, cit., 153; G. La Greca, Riti speciali: esclusioni e preclusioni nel processo penale minorile, FI, 1/1995, 2400; L. Pepino, Sospensione del processo con messa alla prova, cit., 2.
[65] Cfr. Corte cost., 5 aprile 1995, n. 125, in Foro it., 1995, I, 2394 ss., con nota di G. Di Chiara, In tema di modelli differenziati speciali: riti semplificati minorili e «messa al/a prova», in Foro it., 1/1995, 2395 ss.; in dottrina, per tutti, G. Spangher, Il processo penale minorile, in AA.VV., Procedura penale, Torino, 2018, 761. Secondo V. Pazè (in Giur. Cost. 1995, n. 2172) dalla sentenza della Corte si ricava implicitamente che il convincimento della responsabilità del minore «deve risultare dall’ordinanza che dispone la misura ed essere motivato, data la previsione di un mezzo d’impugnazione in cassazione, con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimità e di motivazione».
[66] Per più ampie osservazioni sul punto Cfr. G. Panebianco, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, Torino, 2012, 250, L. Eusebi, La sospensione del procedimento con messa alla prova tra rieducazione e princìpi processuali, cit., 1697;
[67] C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 227 ss.,
[68] Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 07/12/2012, n. 14035 (rv. 256772); Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 05/03/2013, n. 13370 (rv. 255267); Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20/06/2014) 21/07/2014, n. 32125; Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2017, n. 40512 (rv. 270982); Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09/09/2020) 15/10/2020, n. 28670
[69] Si tratta di interpretazione sostanzialmente pacifica in dottrina: cfr., da ultimo, F. Mazza Galanti – I. Patrone, op. cit., 162 s. e G. Di Chiara, op. cit., 2397. In giurisprudenza cfr., in questo senso, Trib. min. Genova, 16-12-1992, FI, 1993, II, 582 s.; contra Trib. min. Bologna, 10-9-1992, ivi.
[70] Cfr. C. Losana, op. cit., 294 e M. Colamussi, La messa alla prova, cit., 2814.
[71] Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’istituto sarebbe inapplicabile al giudizio d’appello, poiché la sua ratio – limitare al massimo il contatto tra i minorenni e il sistema della giustizia penale – non avrebbe più senso laddove sia già intervenuta una condanna in primo grado, che implica di per sé una valutazione negativa della personalità del minore, inconciliabile con la prognosi di un suo recupero sociale. Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2016, n. 11683; Cass., Sez. II, 21 maggio 2009, n. 35937, S.I., in C.E.D. n. 245592; Cass., Sez. V, 9 maggio 2006, n. 21181, in Foro it., 2007, II, c. 616; Cass., Sez. I, 23 marzo 1990, L., in Giur. it., 1991, II, c. 290, con nota di G. Manera, Sull’applicabilità della “probation” processuale nel giudizio d’appello.
Un diverso orientamento ritiene per contro che la sospensione del processo con messa alla prova sia applicabile anche nel giudizio di secondo grado, dal momento che la lettera della legge non contiene alcuna preclusione e che lo scopo dell’istituto, teso a conseguire il miglioramento sociale del minore, è realizzabile anche in grado di appello, ove la misura potrebbe essere disposta pure ex officio dal giudice. Cfr. Cass., Sez. I, 1° febbraio 2006, n. 6965, Z., in Foro it., 2007, II, c. 616; e, nella giurisprudenza di merito, Corte app. Milano, 20 maggio 1999, C., in Riv. pen., 2001, p. 81, con nota di V. Pugliese, Messa alla prova del minore: finalità dell’istituto e poteri del giudice.
[72] Cfr. G. Di Chiara, op. cit., per la segnalazione critica della svalutazione del contraddittorio da parte di Cass., 1-10-1993, inedita, che ha ritenuto meramente irregolare — e non nulla ex art. 178 lett. c), c.p.p. — l’ordinanza di sospensione adottata senza la previa audizione delle parti.
[73] C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 228 ss.
[74] Cfr. Cass. pen., 9 novembre 1992, C.E.D. Cass. n. 192579; Cass. 22 novembre 1992, C.E.D. Cass. n. 193517.
[75] Cass. pen., 31 maggio 1995, C.E.D. Cass. n. 201298.
[76] A. Ciavola, La specificità delle formule decisorie minorili, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Giappichelli, Torino 2019, 420; A. Pulvirenti, I presupposti applicativi del probation minorile, in A. Mestiz La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, Giuffrè, Milano, 1997, 192. V., M. Colamussi, Una risposta alternativa alla devianza minorile: la messa alla prova. Profili controversi della disciplina, cit., 2813; nella stessa direzione anche C. Cesari, Art. 28, cit., 475 ss.; A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti, S. Vittorini Giuliano, Bologna 2014, 612. op. cit., 611; diversamente per E. Lanza, La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne, cit., 76, la manifestazione del consenso contrasterebbe in generale, con la ritenuta insufficiente capacità del giovane di tutelare pienamente i propri interessi e, nello specifico, «con l’assenza della piena maturità dell’imputato, che, invece, se esistente, precluderebbe ovviamente la via del probation».
[77] Al riguardo C. Cesari, I presupposti del probation minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata, in AA.VV., Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia, Milano 2004, 165, evidenzia che «il consenso dovrebbe essere adottato come fattore condizionante lo sbocco della messa alla prova, risultando essenziale non solo per il successo di un programma rieducativo che non può prescindere dall’ adesione psicologica di chi deve proficuamente seguirlo, ma anche per la pronuncia che incanala la vicenda processuale su un percorso alternativo, sulla premessa dell’avvenuto accertamento della responsabilità». V. anche P. Giannino, Il processo penale minorile, Padova 1997, 232.
[78] M. Tortorelli, op. cit., 63.
[79] C. Cesari, Le strategie di diversion, cit., 228 ss.; C. Scivoletto, C’è tempo per punire: percorsi di probation minorile, Milano, FrancoAngeli, 1999, 55 ss.
[80] P. Pazè, Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento, in Minorigiustizia, 1/2013, 7 ss.
[81] Sul tema sia consentito rinviare a Y. Parziale, Giustizia riparativa e misure alternative alla detenzione: un diritto negato ai minori stranieri?, in Nullum crimen, 2/2025, 24 ss.
[82] Ibidem.
[83] G. Di Paolo, La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, in Dir. pen. cont., 16.01.2019, 10 ss.
[84] Cfr. sul punto F. Tribisonna, op.cit., 1579, nonché E. Antonuccio, Giustizia riparativa e minorenni, in V. Bonini (a cura di), La giustizia riparativa, Giappichelli, Torino, 2024, 311 ss.
[85] P. Bronzo, Devianza minorile e giustizia riparativa, in Cass. pen., 2022, 337.
[86] M. Tortorelli, op. cit., 40 e bibliografia ivi citata.
[87] Introdotto, nello specifico, dall’art. 8, comma 1, lett. b) d.l. n. 123/2023, conv., con modificaz., dalla l. 15/2023.
[88] I. Piccolo, op. cit., 308.
[89] Cfr. art. 8, comma 1, lett. b) d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
[90] L. Camaldo, Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell’art. 27-bis D.p.r. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano, in Sist. Pen., 29 marzo 2024; A. Cavaliere, Il Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, cit., 554; E. Grenci, La rieducazione del minore secondo il “decreto caivano”: una prima questione per la Corte costituzionale, in www.dirittodidifesa.eu, 13 Luglio 2024; G. Martiello, Gli interventi del c.d. «decreto-caivano» sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente, cit., 16.
[91] Cfr. Trib. minorenni Trento, g.i.p., ord. 6 marzo 2024.
[92] E. Grenci, La rieducazione del minore secondo il “decreto caivano”: una prima questione per la Corte costituzionale, cit., 5.
[93] A. Cavaliere, Il Decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità, cit., 554.
[94] Trib. minorenni Trento, g.i.p., ord. 6 marzo 2024, cit., p. 3
[95] In questi termini L. Camaldo, Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell’art. 27-bis D.p.r. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano, cit., 4.
[96] Cfr. Trib. minorenni Trento, g.i.p., ord. 6 marzo 2024: la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento per minaccia aggravata a carico di un minorenne a danno del padre, a seguito di una lite familiare. Il pubblico ministero, dopo l’interrogatorio, proponeva la definizione anticipata ex art. 27-bis D.p.r. n. 448/1988, fissando il termine di 60 giorni per la redazione del programma rieducativo. La difesa chiedeva una proroga, evidenziando la complessità della situazione familiare e la necessità di un intervento più strutturato, ma la richiesta veniva rigettata per mancanza di base normativa. Nonostante ciò, veniva depositato un progetto elaborato con i servizi sociali, fondato su attività di volontariato. Ricevuto il programma, il giudice per le indagini preliminari fissava l’udienza per decidere sull’ammissione al percorso e sulla sospensione del procedimento, nel corso della quale è stata poi sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina.
[97] M. Bouchard, L’esecuzione penale e le misure penitenziarie, in Trattato di diritto di famiglia, vol. V, Milano, 2011, p. 702; L. Kalb, L’esecuzione penale a carico dei minorenni, in Aa.Vv., Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Giuffrè, Milano, 2015, 509 ss.; Sui valori costituzionali di riferimento in materia di esecuzione minorile, v. S. Larizza, I principi costituzionali della giustizia penale minorile, in AA.VV., La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, a cura di A. Pennisi, II ed., Milano, 2012, 105 ss.
[98] Numerose sono state le censure del Giudice delle leggi, che ha fatto leva su una lettura sistematica degli artt. 3, 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost. – contenenti principi fondamentali quali l’uguaglianza sostanziale, il fine educativo della pena e la tutela di infanzia e gioventù – insistendo sulla necessità di un corpus normativo differenziato per l’esecuzione penitenziaria minorile. V., a titolo di esempio, Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125 e Corte cost., 28 aprile 2017, n. 90.
[99] In ambito internazionale si rammentano: la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991; le Regole minime sull’Amministrazione della Giustizia Minorile (c.d. Regole di Pechino) adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985; le Linee guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile (c.d. Regole di Riyadh) adottate il 14.12.1990; le Regole per la protezione dei minori privati della libertà (c.d. Regole dell’Avana) adottate il 14.12.1990.
[100] In ambito europeo si ricordano le seguenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa: la Raccomandazione (2006) 2 (c.d. “Regole penitenziarie europee”) e la Raccomandazione (2008) 11 (“Regole europee per i minori sottoposti a sanzioni e misure restrittive della libertà personale”).
[101] Gli Stati Generali dell’Esecuzione penale, indetti dal Ministro della Giustizia Orlando nell’estate del 2015, pensati come momento di profonda e competente riflessione sul tema della pena, hanno avuto il compito di produrre consigli in favore dell’esecutivo che – di lì a poco – si sarebbe dovuto occupare di dare risposta alla legge di delega per una riforma dell’ordinamento penitenziario ricevuta dal legislatore. Il Tavolo 14, in particolare, aveva sottolineato come sarebbe stato essenziale un intervento di adeguamento dell’ordinamento penitenziario alla realtà minorile e questo non solo perché la legge sull’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 aveva compiuto quarantadue anni, ma in quanto questa legge ormai risalente unitamente alle norme contenute nel D.p.r. 448/1988 sul nuovo codice di procedura penale minorile, non erano più al passo con gli impegni assunti dall’Italia in campo internazionale e comunitario.
[102] Si tratta del Decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121 rubricato “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, (GU Serie Generale n. 250 del 26–10–2018 – Suppl. Ordinario n. 50)” ed entrato in vigore il 10 novembre 2018.
[103] G. La Greca, Art. 79, in Aa.Vv., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di F. Della Casa – G. Giostra, V. ed., Padova, 2015, p. 1036 ss.; L. Violi, Il sistema sanzionatorio minorile, in Aa.Vv., Il minore vittima e autore di reato, a cura di A. Macrillò, Pisa, 2018, p. 317.
[104] In questo senso, F. Della Casa, Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 marzo 2019. L’Autore sottolinea che, se da un lato l’esecuzione penitenziaria minorile è finalmente disciplinata in forma autonoma da una fonte di primo livello, dall’altro, per il raggiungimento di soluzioni più avanzate è probabile un nuovo periodo di attesa.
[105] E. Cadamuro, Le nuove misure penali di comunità: “chiusura del cerchio” nella risposta alle istanze educative del minore?, in Minorigiustizia, 2/2019,150 ss.; V. Maggi, I condannati minorenni e l’esecuzione della pena: d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in Ius in itinere, 07 dicembre 2018; G. Reynaud, Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate., vol. 1, Utet, 1994, 99 e ss.; V. S. Ruggeri, La disciplina penitenziaria, in E. Zappalà (a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, cit., 262; L. Scomparin, Una rinnovata centralità dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia nell’esecuzione penale esterna, in L. Caraceni – M. G. Coppetta (a cura di), L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, Giappichelli, Torino, 2019, 174; T. Travaglia Cicirello, La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative, Milano, Giuffrè, 2018, 63.
[106] Sul punto v. L. Mantovani, Un futuro oltre le mura: le misure alternative alla detenzione nel sistema penale minorile italiano e statunitense, in Dir. pen. e uomo, 24 novembre 2021. L’Autrice, attraverso un confronto col modello americano, che per primo si è avvalso di strumenti educativi ad hoc per il trattamento sanzionatorio di minori condannati, esamina le criticità e i punti di forza che contraddistinguono la disciplina riservata dal sistema giudiziario italiano ai minori sottoposti ad esecuzione penale.
[107] L. Camaldo, Meno carcere per tutti i condannati minorenni. La prima pronuncia d’illegittimità costituzionale del nuovo ordinamento penitenziario minorile, in Dir. Pen. E uomo, 1/2020, 131 ss. L’Autore analizza la decisione n. 263 del 2019, con cui la Corte costituzionale è intervenuta, per la prima volta, in relazione al nuovo ordinamento penitenziario minorile, dichiarando illegittima la disposizione che impedisce automaticamente ai condannati, che abbiano commesso nella minore età alcuni specifici e gravi delitti (c.d. reati ostativi), l’accesso alle misure penali di comunità e agli altri benefici, consentendo così al tribunale di sorveglianza una valutazione individualizzata per tutti gli autori di reato minorenni, senza che assuma rilevanza il tipo di reato commesso.
[108] Sul ruolo fondamentale che gioca il nucleo familiare nel percorso educativo del minore cfr. U. Nazzaro, La funzione rieducativa della pena nei confronti dei condannati minorenni: spunti di riflessione sul d.lgs. n. 121/2018, in Cass. pen., 10/2019, 3794 ss.; F. Tribisonna, La disciplina per l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità, in Proc. pen. giust., 3/2019, 717 ss.
[109] Corte cost., Sent., (data ud. 20/10/2021) 02/12/2021, n. 231 con nota di A. M. Capitta, Condizioni di accesso alle misure di comunità per i condannati minorenni, in Arch. Pen. online.Inizio modulo
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[110] S. Corbetta, Costituzionalmente legittime le misure penali di comunità introdotte dal D.Lgs. 121/2018, in Il Quotidiano giuridico, 06.12.2021.
[111] C. Cesari, La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto, in AA.VV., L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, cit.,54 ss.; F. Fiorentin, La riforma penitenziaria (d.lgs. 121, 123, 124/2018), Giuffrè, Milano, 2018, 123.
[112] Sia consentito rinviare sul punto a Y. Parziale, Contributo ad uno studio sull’età minima imputabile, cit., 310 ss. Dello stesso avviso C. Cesari, La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto, cit., 48, secondo la quale «il legislatore ha azzardato l’affermazione ‘forte’ della primazia della riparazione come prospettiva centrale dell’esecuzione minorile, ma si è accontentato di proclamarla, senza darle contenuti specifici, senza indicarne i percorsi, gli strumenti, le cadenze, le garanzie e le regole».
[113] Corte cost. 7 maggio 1996, n. 143, in Giur. cost., 1996,1414; in senso conforme, ex pluris, Corte cost. 3 marzo 1989, n. 78, in Foro it., 1989, 1362; Corte cost. 21 luglio 1983, n.222, in Giur. cost., 1983, 1330.
[114] Corte cost. 12 febbraio 1998, n. 16; v. anche Corte cost. 16 marzo 1992, n. 125; Id. 10 dicembre 1997, n. 403; Corte cost. 2 maggio 1996, n. 143; Id., 22 aprile 1991, n. 182; Id., 8 aprile 1987, n. 128; Id., 15 luglio 1983, n. 222; Id., 11 aprile 1978, n. 46.
[115] Corte costituzionale 28 aprile 2017, n. 90 – Pres. Grossi – Rel. Lattanzi con nota di F. Delvecchio, La sospensione delle pene detentive brevi per imputati minorenni: verso il tramonto degli automatismi legislativi, in Dir. pen. e proc., 2/2018, 201 ss.
[116] P. Maggio, La Corte costituzionale afferma il diritto del minore alla sospensione dell’esecuzione, in Proc. pen. giust., 2017, V, 907; F. Manfredini, Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in Dir. pen. cont., 2017, VII-VIII, 217.
[117] Come precisa Corte cost. 3 marzo 1989, n. 78, cit.,1362;(44) Corte cost. 15 aprile 1987, n. 128, in Giur. cost., 1987,898 ss.; conf., Corte cost. 21 luglio 1983, n. 222, cit., 1330; Corte cost. 25 marzo 1992, n. 125, in Giur. cost., 1992,1073; Corte cost. 30 aprile 1973, n. 49, in Giur. cost., 1973,425 ss.; Corte cost. 1°dicembre 1999, n. 436, in Cass. pen., 2000, 2557, su cui, tra gli altri, C. Santoriello, Verso la totale autonomia di un diritto penitenziario per i minorenni, in Giur. cost., 2000, 548 ss.
[118] Per tutte, Corte cost. 5 aprile 1995, n. 125, in Foro it., 1995, I, 2394 ss.. Più recentemente: Corte cost. 22 febbraio 2017, n. 90; Id. 5 novembre 2019, n. 263.
[119] Il riferimento è a Corte cost. 27 settembre 1990, n. 412.
L’intervento della Corte si è reso necessario in quanto all’indomani dell’introduzione del c.p.p.m. si era posto il dubbio che la messa alla prova potesse essere disposta anche per i reati puniti con l’ergastolo, ma la Corte costituzionale ha ritenuto l’istituto applicabile a qualsiasi fattispecie di reato basandosi (oltre che sul dato letterale della norma) sulla finalità del processo minorile, il quale richiede che soprattutto nei casi di maggiore gravità il minore debba essere sottoposto ad un’opera di recupero.
[120] Per questo l’istituto è stato accolto con grande favore dalla cultura minorile. Si vedano, tra gli altri, in questo senso F. Occhiogrosso, Il processo, cit., 24; V. Pazè, Le scelte ideologìche del nuovo processo, cit., 47; G. Spangher, Lineamenti del processo minorile riformato, cit., 196.
[121] Corte cost., 14 aprile 1995, n. 125. in Foro it., 1995, I, 2394 ss.
[122] In dottrina, per tutti, G. Spangher, Il processo penale minorile, cit., 761.
[123] M. Bianchi, Esclusa la messa alla prova per i minori autori di violenze sessuali aggravate, cit.; ID – G. Panebianco, Note a margine di Trib. minorenni di Roma, g.u.p., ord. 17 aprile 2025, n. 88 reg. ord., Sist. Pen., 7/8-2025, 5 ss.; V. Bosco, Le preclusioni alla messa alla prova minorile di nuovo al vaglio della Consulta, in Sist. Pen. (web), 31 marzo 2025; L. Camaldo, Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile cit.; F. Linardi, Messa alla prova minorile e c.d. Decreto Caivano: sviluppi di una vicenda irrisolta, in Famigia e diritto, 11/2205, 979 ss.; M. Tortorelli, op. cit., 63.
[124] Cfr. supra par. 3.1
[125] Trib. minorenni Bari, GUP, ord. 25 marzo 2024, n. 76; Trib. minorenni Bari, GUP, ord. 25 marzo 2024, n. 104. Per un commento all’ordinanza di rimessione, cfr. L. Camaldo, Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile cit. Cfr. altresì I. Piccolo, Sulle preclusioni del Decreto Caivano alla sospensione del procedimento con messa alla prova per i minorenni. Letture auspicabili in attesa della Corte costituzionale, cit.
[126] Corte cost. sent. 23 settembre 2025 (dep. 29 dicembre 2025), n. 203, Pres. Amoroso, Red. Petitti
[127] T. Padovani, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in RIDPP, 1992, 431 e ss. La stessa è stata ripresa, più volte: V. Garofoli, Il servo muto e il socio tiranno: evoluzione ed involuzione nei rapporti tra diritto penale e processo, in questa Rivista, 2004, 1457; D. Pulitanò, Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo, in RIDPP, 2005, 951. Osserva proprio tale ultimo autore come «Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, il bisogno di strumenti fonda una pretesa di strumentalità del processo. Questo bisogno, e la pretesa che ne deriva, sono (sulla premessa che esista un diritto penale) un dato di realtà che non può essere negato; i problemi normativi, che chiedono soluzione nelle forme del processo penale, nascono da bisogni e pretese scaturenti dal diritto sostanziale» (p. 953).
[128] Corte cost., Sent., (data ud. 14/01/2025) 04/02/2025, n. 8, con nota di I. Piccolo, “Decreto Caivano” e messa alla prova del minore autore di reato. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 2025, in Osservatorio costituzionale, Fasc. 3/2025,229 ss. e bibliografia ivi citata.
[129] Sul punto ex multis, A. Pagliaro, voce Legge penale nel tempo, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, p.1067; nonché A. Cadoppi, Il principio di irretroattività, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, 4ª ed., a cura di Insolera-Mazzacuva-Pavarini-Zanotti, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 243 ss.; E. Dolcini, Patologie del sistema sanzionatorio penale e principio di rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2024, 413.
[130] Per considerazioni fortemente critiche in ordine a detta preclusione si vedano anche le opinioni scritte, presentate dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale alla Corte costituzionale in qualità di Amicus curiae, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale introdotti dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma con la richiamata ordinanza del 18 febbraio 2025 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari con la citata ordinanza del 24 marzo 2025, pubblicate sul sito dell’AIPDP. In dottrina si veda anche M. Bianchi – G. Panebianco, L’attesa pronuncia della Corte costituzionale sul regime ostativo alla messa alla prova minorile: tanto rumore per nulla, o quasi, in Sist. Pen., 05.02.2026; V. Bosco, La messa alla prova minorile: una sentenza della Corte costituzionale tanto attesa quanto deludente, in Sist. Pen., 10 marzo 2026;
[131] M. Bianchi – G. Panebianco, L’attesa pronuncia della Corte costituzionale sul regime ostativo alla messa alla prova minorile: tanto rumore per nulla, o quasi cit., 5.
[132] Cfr. sul punto ex multis F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Torino, 2021; Id., Laproporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio, in Sist. Pen., 8 gennaio 2025.
[133] Ibidem.
[134] M. Bianchi – G. Panebianco, Le preclusioni alla messa alla prova minorile (ancora Una volta) sul banco della corte costituzionale, in Sist. Pen., 7/8 2025, 24 ss.
[135] Ivi, p. 25.
[136] Corte cost., 20 ottobre 2025 (depositata il 29 dicembre 2025), n. 202.
[137] S. Corbetta, Violenza sessuale di gruppo: la consulta introduce l’ipotesi della “minore gravità”, in Il Quotidiano giuridico, 13.01.2026. Si veda anche Commento di M. Dova, Violenza sessuale di gruppo e fatti di lieve entità: una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Milano, in Sist. pen., 29.07.2025.
[138] Inevitabile il riferimento a S. Moccia, La perenne emergenza, Tendenze autoritarie nel sistema penale, ESI, Napoli, 2000.
[139] In proposito, si veda l’VIII Rapporto di Antigone sulla Giustizia Minorile del 2026, pubblicato su Ragazzidentro.it e il Rapporto dal titolo “Criminalità minorile in Italia”, a cura del Ministero
dell’interno – Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Roma, 2023, riletto attraverso le osservazioni critiche di Cornelli, Quello che i dati non possono dire. Alcune avvertenze preliminari alla lettura del rapporto sulla criminalità minorile del Servizio Analisi Criminale (Ministero dell’Interno, ottobre 2023), in Sist. pen., 2023, 11, 119 ss.
[140] I dati, acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e riferiti alla situazione alla data del 31 agosto 2025, sono pubblicati all’interno del Rapporto “Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati” del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ministero della giustizia, 31 agosto 2025.
[141] I dati sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.
[142] “Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili. Analisi statistica dei dati” del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ministero della giustizia, 31 agosto 2025, giustizia.it
[143] Per interessanti dati su base geografica con riferimento a detti aspetti della messa alla prova si veda La mediazione e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, Documento di studio e di proposta dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in Dir. pen. cont. (Archivio), 9 gennaio 2019, 52 ss.
[144] G. Di Paolo, La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, cit., 10 ss.


