Abstract
Il presente contributo ha ad oggetto l’analisi dei diversi strumenti di riparazione dell’offesa presenti nel diritto penale dell’economia francese, ponendosi l’obiettivo di effettuare una comparazione con l’approccio riparativo-ristorativo adottato nell’ordinamento italiano. Nel sistema penale francese, invero, convivono diversi strumenti riparatori post-delictum adottabili ai reati economici in senso lato, i quali seguono diversi percorsi e rispondono a logiche differenti: strumenti negoziali-prestazionali (Convention judiciaire d’intérêt public); di esenzione-riparazione (dispense de peine) e, infine, strumenti riparativo-punitivi (sanction-réparation). Sebbene il nostro attuale sistema sanzionatorio veda la produzione di riforme fortemente orientate al momento di riconciliazione del rapporto interpersonale autore-vittima del reato (c.d. Restorative Justice), il diritto penale dell’economia offre, invece, un terreno d’elezione per testare politiche penali fondate sulla riparazione “prestazionale” dell’offesa, con particolare incentivo di strategie sanzionatorie fondate su condotte volontarie e negoziali volte alla reintegrazione del bene giuridico tutelato e al risarcimento del danno alla persona offesa.
This paper analyses the various instruments of reparation for offences under French economic criminal law, with the aim of comparing them with the restorative approach adopted in the Italian legal system. In the French criminal justice system, there are various post-delictum remedies that can be applied to economic crimes in the broad sense, which follow different paths and respond to different logics: negotiation-performance remedies (Convention judiciaire d’intérêt public); exemption-reparation remedies (dispense de peine) and, finally, reparative-punitive remedies (sanction-réparation). Although our current penalty system sees the production of reforms strongly oriented towards the reconciliation of the interpersonal relationship between the perpetrator and the victim of the crime (so-called Restorative Justice), economic criminal law offers, instead, a fertile ground for testing criminal policies based on “performance” reparation of the offence, with a particular emphasis on sanctioning strategies based on voluntary and negotiated conduct aimed at reintegrating the protected legal right and compensating the injured party for the damage suffered.
Sommario: 1. Le forme riparatorie nel diritto penale dell’economia. – 2. La riparazione negoziale e prestazionale nella “Convention judiciaire d’intérêt public” (CJIP). – 3. La “dispense de peine”: riparazione come esenzione dalla pena. – 4. La forma di riparazione punitiva nell’istituto della “sanction- réparation”. – 5. La non configurabilità del reato di banqueroute in caso di reintegrazione patrimoniale: differenze con la c.d. bancarotta riparata. – 6. Conclusioni.
- Le forme riparatorie nel diritto penale dell’economia
Il diritto penale economico è stato, e sta divenendo sempre più, un terreno fecondo per forme di riparazione dell’offesa arrecata dal fatto di reato. Invero, i beni ad ampio raggio o superindividuali rinvenibili nel diritto penale economico – e il correlato modello di illecito di pericolo necessario per proteggerli – favoriscono l’operatività di condotte riparatorie capaci, da un lato, di neutralizzare le offese (ad eccezione delle macro-offese) e, dall’altro, di risarcire il danno causato grazie al contenuto patrimoniale di tali reati e alle notevoli capacità economiche dei soggetti che operano in tale ambito[2].
È per tale ragione che, in questa materia, sono presenti numerose fome riparatorie di tipo “prestazionale” ed “utilitaristico” rispetto a quelle che possono ritrovarsi nel diritto penale comune[3].
Come noto, la riparazione dell’offesa, nell’ambito del diritto penale, consiste in un’azione che elimina gli effetti dannosi o pericolosi del reato mediante contro-condotte attive, restituzioni, recesso attivo, risarcimenti, oblazioni ecc.[4]. Ciò si differenzia dalla c.d. Restorative Justice, strumento entrato nel nostro sistema penale solo recentemente, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), e consistente in comportamenti di mediazione penale, di riconciliazione con la vittima, volti a risolvere il conflitto sorto dalla commissione del reato[5]. Quest’ultima forma di riparazione esprime, invece, un percorso interpersonale e idealistico il quale si svolge al di fuori del processo[6].
L’attuale sistema sanzionatorio vede la produzione di riforme fortemente orientate al momento riparativo di riconciliazione del rapporto interpersonale autore-vittima del reato. Tuttavia, i reati economici offrono uno spazio più adeguato all’affermazione di politiche penali fondate sulla riparazione “prestazionale” dell’offesa, con particolare incentivo di strategie sanzionatorie che si basano su condotte volontarie e negoziali rispetto alla reintegrazione del danno o del pericolo, nonché rispetto al risarcimento della persona offesa[7].
Nella riparazione di tipo prestazionale, come contropartita al comportamento contrario ed oneroso dell’autore del reato, l’ordinamento penale prevede una misura premiale che attenua la risposta sanzionatoria (circostanza attenuante) o che esclude del tutto la responsabilità penale (causa sopravvenuta di non punibilità o causa di estinzione del reato)[8]. Quanto alla premialità della diminuzione di pena, il codice penale prevede, tradizionalmente, il recesso attivo ex art. 56, cpv c.p., secondo cui la pena prevista per il delitto tentato è diminuita se il colpevole volontariamente impedisce l’evento[9] e la circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6, c.p. per cui si riduce la sanzione se, prima del giudizio, si è riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando possibile, con le restituzioni ovvero quando ci si è adoperati spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito penale.
Quanto alle forme estintive del reato, il nostro codice, invece, ha previsto per le contravvenzioni le oblazioni obbligatorie e discrezionali ex artt. 162 e 162-bis c.p., laddove il contravventore paghi una somma di denaro prima dell’apertura del dibattimento o del decreto di condanna; per i reati soggetti a remissione di querela, l’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., per cui il giudice dichiara l’estinzione se l’imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato (mediante restituzioni o risarcimento) ed ha eliminato, laddove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Nelle leggi complementari è disciplinata l’estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore in materia di sicurezza e igiene del lavoro (artt. 19 ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)[10], in materia ambientale (artt. 318-bis ss. T.u. Ambiente)[11] e, grazie alla Riforma Cartabia, anche in materia alimentare (artt. 12-ter ss. l. 30 aprile 1962, n. 283)[12]. O ancora, nell’ambito della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha previsto la possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria (art. 12) e di rendere inapplicabile quella interdittiva (art. 17), laddove vengano realizzare delle condotte riparatorie dell’offesa, ripristinatorie del danno arrecato e riorganizzative dell’assetto aziendale prima dell’apertura del dibattimento[13].
Dunque, il nostro sistema fa derivare dalle contro-condotte reintegrative del bene giuridico tutelato effetti favorevoli per l’autore del reato di attenuazione della risposta sanzionatoria ovvero di non punibilità del fatto, mediante la previsione di cause estintive ad hoc o cause di non punibilità sopravvenuta[14].
Al fine di poter ampliare il discorso sulla riparazione e su possibili nuovi percorsi premiali anche in ambito nazionale, sembra utile analizzare e comprendere le diverse forme di riparazione dei reati economici presenti nel sistema penale francese[15]. Si è scelta come aerea di indagine la specifica branca del diritto penale dell’economia che, in Francia, è denominato in modo incontrastato “droit pénal des affaires”[16]. Si tratta di una locuzione che fa emergere un’idea di costruzione artificiale, il cui campo d’intervento posa su criteri materiali e formali eterogenei[17] e che racchiude assieme una prospettiva oggettiva, legata alla nozione di affari, ed un’altra soggettiva, incentrata sul soggetto che commette i reati riconducibili agli “affaires”. Si è denominato, in tale ottica, il “droit pénal des affaires” una branca del diritto penale speciale che sanziona, da una parte, le offese all’ordine finanziario, economico, sociale ed ecologico; dall’altro, le offese alla proprietà, alla fiducia, all’integrità fisica delle persone, laddove l’autore abbia agito nell’ambito di un’impresa, sia per conto di questa sia per conto proprio, se la commissione del reato è legata all’esistenza di poteri decisionali essenziali alla vita dell’impresa[18]. Si tratta quest’ultimo di un approccio più spiccatamente sociologico, di tipo “funzionale”[19].
La dottrina francese è concorde nel ritenere che il “droit pénal des affaires” è composto da un nucleo di fattispecie storiche del codice penale (furto, truffa, riciclaggio, corruzione e falsi), bensì diverge sull’ambito di incriminazioni specifiche che fanno parte di tale area giuridica, allargandone o restringendone il perimetro, il quale sembra logicamente dipendere dalla lettura che si dà al rapporto tra diritto penale e affari[20].
Poste tali brevi premesse, si vogliono, in primo luogo, analizzare i diversi istituti riparatori utilizzabili nel diritto penale dell’economia francese e, secondariamente, tracciare a grandi linee le similitudini e le difformità rinvenibili nell’approccio riparativo-ristorativo francese rispetto a quello di matrice italiana.
Nel sistema penale francese convivono diversi strumenti riparatori post-delictum adottabili ai reati economici in senso lato, i quali seguono diversi percorsi e rispondono a logiche differenti.
Si potrebbero suddividere, in prima battuta, in:
- Strumenti negoziali-prestazionali: Convention judiciaire d’intérêt public;
- Strumenti di esenzione-riparazione: Dispense de peine;
- Strumenti riparativo-punitivi: Sanction-réparation.
L’idea di fondo di tutti gli strumenti citati è, in definitiva, che la pena non possa essere inflitta se una riparazione è stata realizzata o è ancora realizzabile. Quando viene eliminata l’offesa causata dal reato, cessa anche l’interesse dello Stato, il che permette di sostituire “la logique punitive” con “une logique réparatrice”[21]. L’obiettivo di non rendere punibile, dopo il fatto commesso “riparato”, il soggetto individuale o quello collettivo è perseguito, tuttavia, con diversi strumenti penal-processuali che incidono differentemente sulla posizione giuridica della persona o della società: i) nella Convenzione giudiziaria, l’azione penale nei confronti della società non viene esercitata; ii) nella dispense de peine, vi è l’esenzione dalla pena, nonostante la dichiarazione di colpevolezza; iii) nella sanzione riparazione, infine, la riparazione, consistente nel risarcimento del danno o nella rimessa in pristino delle cose danneggiate, attinge ad una funzione punitiva.
2. La riparazione negoziale e prestazionale nella “Convention judiciaire d’intérêt public” (CJIP)
Tra i più recenti istituti riparativi introdotti nell’ordinamento francese vi è sicuramente la “Convention judiciaire d’intérêt public” (CJIP).
Lo strumento negoziale della Convezione giudiziaria di interesse pubblico consiste nella conclusione di un accordo esperibile tra il Pubblico Ministero e una persona giuridica in alternativa all’esercizio dell’azione penale[22].
È stata introdotta all’art. 41-1-2 del Codice di procedura penale con la legge Sapin II del 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica, al fine di snellire il carico giudiziario delle Procure[23].
Inoltre, con legge del 24 dicembre 2020 sulla giustizia ambientale la Convenzione è stata allargata anche ai reati previsti dal Codice ambientale e quelli connessi, grazie all’introduzione di una disciplina specifica all’art. 41-1-3 del Codice di procedura penale (da ultimo modificata nel 2024)[24].
È un istituto applicabile solo alle persone giuridiche (personne morale) quali società, associazioni, enti locali, ecc. – qualunque sia la loro forma o il settore di attività – indagate per delitti economici e finanziari di elevata gravità (corruzione, traffico di influenze illecite, frode fiscale e riciclaggio di denaro e reati connessi); e non anche alle persone fisiche[25].
L’accordo ha l’effetto di estinguere l’azione penale se la società indagata adempie agli obblighi a cui si è impegnata nel relativo accordo. Tali obblighi, che possono essere alternativi o cumulativi, possono consistere:
- nel pagamento di un’ammenda di interesse pubblico allo Stato, il cui importo non può superare il 30% del fatturato medio annuo;
- nell’attuazione, sotto la supervisione dell’Agenzia francese anticorruzione (AFA), di un compliance programs (programme de mise en conformité) consistente nella predisposizione di misure per prevenire e combattere tali violazioni a livello interno (attraverso l’adozione di: codice di condotta, sistema interno di whistleblowing, mappatura dei rischi, procedure di controllo contabile, sistema di formazione, sistema disciplinare, ecc.), per un periodo massimo di 3 anni;
- nel risarcimento dei danni alla vittima (se è stata identificata);
- per quanto riguarda la Convenzione in materia ambientale, nel risarcimento del danno ecologico causato dal reato.
La procedura si articola in due fasi: in primo luogo, il Pubblico ministero propone l’accordo, il quale deve essere accettato dall’ente e, in secondo luogo, il Presidente del tribunale lo convalida in un’udienza pubblica con un’ordinanza non impugnabile. La validazione del giudice, in particolare, non comporta una dichiarazione di colpevolezza e non ha gli effetti di una sentenza penale di condanna.
Se la società non provvede all’esecuzione integrale degli obblighi accordati, il Pubblico ministero può interrompere la Convenzione (art. 41-1-1, par. III).
Si tratta di uno strumento negoziale di ravvedimento post-delictum incentrato sia sul passato, ossia sulla riparazione del danno già cagionato con la realizzazione del reato economico, sia verso il futuro, giacché ha tra i suoi obiettivi quello di prevenire il compimento di illeciti penali economici della stessa indole, attraverso la predisposizione ed attuazione di modelli di compliance aziendale.
Sebbene poi tale strumento presenti un carattere sanzionatorio “punitivo” incentrato sull’espletamento di una serie di obblighi, ad ogni modo la collaborazione, la riparazione dei danni causati e l’adozione di programmi volti ad evitare la commissione di reati della società sono tutti obbligazioni caratterizzate da una qualche sorta di premialità, dal momento che nella prassi comportano anche una diminuzione del quantum di ammenda.
Dal primo accordo giudiziario di interesse pubblico firmato in Francia a novembre 2017[26], che la Procura finanziaria nazionale (PNF) ha concluso con HSBC Private Bank Suisse e che aveva portato la banca ad impegnarsi nel versamento di una somma pari a 300 milioni di euro all’interno del bilancio generale dello Stato francese a fronte dell’accusa di commercializzazione illecita di servizi bancari e finanziari e riciclaggio aggravato di frode fiscale (fatti commessi nel 2006 e nel 2007)[27], molti passi avanti sono stati fatti. Nel 2020, ad esempio, è stato concluso un accordo CJIP tra la Procura finanziaria nazionale e la Società Airbus, che fin dall’inizio ha rappresentato un unicum, considerate le cifre impressionanti coinvolte[28]. Invero, Airbus è stata condannata a pagare una multa di interesse pubblico di oltre 2 miliardi di euro a fronte dell’accusa di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, falsi, uso di falsi, frode in banda organizzata, violazione della fiducia, riciclaggio e abuso di beni aziendali, commessi nel 2004 e nel 2016. Tale accordo, inoltre, è stato anche il primo accordo congiunto tripartito della Francia con autorità straniere: il Serious Fraud Office (SFO) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ).
3. La “dispense de peine”: riparazione come esenzione dalla pena
La valorizzazione del post factum è anche alla base dell’istituto della “dispense de peine” [29], il quale rappresenta una delle forme di manifestazione del principio – vigente nell’ordinamento francese a partire dall’Ottocento – della individualizzazione della pena (individualisation de la peine)[30]: principio inteso come adattamento della pena alla persona che ha commesso il reato al fine della sua risocializzazione.
La disciplina della “dispense de peine” è prevista nel codice penale e in quello di procedura penale. In particolare, il giudice, dopo aver dichiarato l’imputato colpevole (c.d. déclaration de culpabilité) (C. proc. pén. art. 469-1)[31] può decidere di dispensarlo dalla pena, laddove siano soddisfatte tre condizioni cumulative (C. pén., art. 132-59). Il giudice può esonerare il reo dalla pena nella misura in cui: i) la sua risocializzazione (reclassement) sembra essere stata raggiunta; ii) il danno (dommage) causato è stato riparato e (iii) quando l’offesa (trouble) derivante dal reato è cessata[32].
Si tratta di un atto personale e volontario che consente al colpevole di optare per un’alternativa alla sanzione e non una richiesta formulata dal giudice che obbliga lo stesso a riparare il danno causato. In questo senso, la riparazione esprime il riconoscimento della propria colpevolezza da parte del reo: il suo “pentimento” viene espresso attraverso la riparazione e l’eliminazione delle conseguenze del suo atto[33].
Quando ricorrono tali condizioni, la pena astrattamente irrogabile per il delitto o per la contravvenzione può non essere applicata (ad esclusione dei crimini (crimes), per i quali deve sempre seguire una pena). Invero, la rinuncia alla pena rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale può dunque rifiutare l’esenzione anche se le condizioni siano soddisfatte[34].
La “dispense de peine” esclude l’applicazione di qualsiasi sanzione penale (principale e/o complementare)[35], nonostante la dichiarazione della colpevolezza del reo, che per tal motivo dovrà pagare le spese processuali e risarcire l’eventuale danno[36]. Per le stesse ragioni, la decisione viene iscritta nel casellario giudiziale dell’interessato accessibile alla sola autorità giudiziaria.
Si tratta di un istituto dai confini molto ampi, potendo essere applicato a qualsiasi tipologia di reato, e dunque anche in ambito penal-economico.
La natura retributiva ed espiatrice della pena non è più qui l’elemento dominante, ma cede il passo ad altre funzioni, più vicine al bisogno di reinserimento o di emendamento del condannato. L’idea alla base di tale rottura con la pena intesa in senso repressivo si fonda sull’opportunità di evitare l’irrogazione di una sanzione che non avrebbe alcun effetto né sul piano individuale, perché il soggetto è già risocializzato, né su quello collettivo, giacché il danno è stato riparato e l’offesa è cessata[37].
Il superamento di tale funzione repressivo-punitiva sembra essere in linea, inoltre, con la recente modifica delle disposizioni generali del codice penale francese in relazione alle pene.
La legge del 15 agosto 2014 ha, invero, definito per la prima volta le funzioni della pena all’art. 130-1[38]: punire l’autore del reato e promuoverne la sua correzione, integrazione o il suo reinserimento. Si specifica, al paragrafo 1, che la pena ha lo scopo di assicurare la protezione della società, di prevenire la commissione di nuovi reati e di ristabilire l’equilibrio sociale nel rispetto degli interessi della vittima[39].
Ebbene, tali funzioni esplicate dalla pena appaiono a contrario altresì concordanti con le condizioni di esenzione dalla stessa, di “dispense de peine”: l’eliminazione dell’offesa derivante dal reato equivale a garantire la protezione della società; assicurare la riabilitazione del colpevole contribuisce a prevenire la commissione di ulteriori reati; riparare il danno causato ripristina l’equilibrio sociale nel rispetto degli interessi della vittima.
4. La forma di riparazione punitiva nell’istituto della “sanction- réparation”
L’istituto della “sanction-réparation” è stato introdotto nel codice penale francese all’art. 131-8-1 dalla legge del 5 marzo 2007 relativa all’adattamento delle sanzioni alle nuove forme di delinquenza[40]. La sanzione-riparazione è allo stesso tempo una pena alternativa e una pena complementare alla reclusione e all’ammenda.
Invero, essa può essere disposta sia nei confronti di persone fisiche sia di persone giuridiche, quando un reato è punito con la pena detentiva dell’emprisonnement o con la sola pena de l’amende, in due modi: ii) in alternativa alla pena principale; ii) ovvero in aggiunta alla pena detentiva o all’ammenda.
La sanzione-riparazione consiste nell’obbligo, per il condannato, di procedere, entro il termine e secondo le modalità fissate dal tribunale, al risarcimento del danno (indemnisation du préjudice) alla vittima[41]. Non occorre in tal caso che la persona offesa si sia previamente costituita parte civile.
Tuttavia, con il consenso della vittima e dell’imputato, il risarcimento può anche essere eseguito in natura. La riparazione può quindi consistere nel ripristino di un bene danneggiato (o meglio, in senso lato, di una cosa suscettibile di essere danneggiata) durante la commissione del reato; tale messa in pristino è effettuata dal condannato stesso o da un professionista da lui scelto e remunerato per l’intervento.
La previsione che la riparazione possa essere effettuata anche da un professionista denota che il legislatore francese ha preso in considerazione l’ipotesi di una riparazione tecnica e complessa, come appunto potrebbe essere un ripristino del patrimonio posto a garanzia dei creditori.
È prevista, inoltre, una sorta di “peine de la peine”: se il condannato non rispetta l’obbligo della riparazione, il giudice potrà condannarlo con la pena detentiva, non superiore a sei mesi, o con la multa che non può eccedere i 15.000 euro.
Per la dottrina maggioritaria, tale istituto avrebbe la natura sostanziale di una riparazione di stampo civilistico, pur se formalmente inserito tra le pene principali per i delitti previste all’art. 131-3[42]; per quella minoritaria, invece, la sanzione-riparazione rientrerebbe a tutti gli effetti nell’ambito penalistico, inscrivendosi in quell’idea di individualizzazione della pena che vede la riparazione come strumento risocializzante per il reo[43].
A conferma della lettura penalistica, che qui si predilige, militano una serie di argomentazioni. In primo luogo, può mancare, come detto, una pretesa risarcitoria di una parte civile, dal momento che la sanzione-riparazione può essere pronunciata dal giudice penale a beneficio della “vittima”. In secondo luogo, la previsione di una pena in ragione dell’omessa esecuzione degli obblighi riparatori non solo risponde ad una delle funzioni tradizionali della sanzione penale, vale a dire la funzione di prevenzione speciale, ma apparirebbe altresì inefficiente. Invero, se il risarcimento della vittima fosse stato la ratio di tale istituto, si sarebbe dovuto prevedere, in caso di non-riparazione, l’istituto civilistico dell’esecuzione forzata e non una pena tradizionalmente intesa[44]. Inoltre, pur se il termine “indemnisation” rimanda al vocabolo utilizzato dal giudice civile quando si pronuncia sui danni causati, è opportuno distinguere le due tipologie di risarcimento, dal momento che nulla impedisce alla vittima che ha ottenuto un risarcimento in base al diritto penale di chiedere anche un risarcimento civilistico dei danni[45].
Anche nei reati economici può essere disposta la sanzione-riparazione. Essa è, ad esempio, applicabile in alternativa o in aggiunta alla pena detentiva in relazione ai delitti di bancarotta, i quali sono puniti con la reclusione da 5 anni e una multa di 75.000 euro (Cod. comm., art. L. 654-3); pene aumentate a 7 anni di reclusione e 100.000 euro di multa quando l’autore o il complice del reato è un dirigente prestatore di servizi di investimento (Cod. comm., art. L. 654-4)[46].
Inoltre, dal momento che nel sistema penale francese – a differenza del nostro – sono puniti altresì gli enti per i reati di bancarotta (Cod. comm., art. L. 654-7)[47], anche le persone giuridiche (personnes morales) possono essere condannate alla sanzione-riparazione in alternativa o in aggiunta alla multa prevista (Cod. pen., art. 131-39-1)[48]. Ad oggi, tuttavia, non si rinvengono sentenze di condanna alla sanction-réparation per reati fallimentari/concorsuali.
5. La non configurabilità del reato di banqueroute in caso di reintegrazione patrimoniale: differenze con la c.d. bancarotta riparata
In tema di reati concorsuali, è possibile rinvenire anche nell’ordinamento francese un istituto di fonte giurisprudenziale analogo alla nostra c.d. bancarotta riparata.
L’art. L654-2 del Code de Commerce punisce, in caso di apertura di una procedura di amministrazione controllata o di liquidazione giudiziaria, le persone menzionate all’articolo precedente (liberi professionisti, amministratori di diritto e di fatto ecc.), che abbiano posto in essere una serie di condotte, tra cui la sottrazione o l’occultamento del patrimonio del debitore[49].
Ebbene proprio in relazione alla condotta di occultamento di beni, la Corte di cassazione ha rilevato che questi atti devono essere accompagnati, oltre che dalla conoscenza della cessazione dei pagamenti, dalla consapevolezza o dall’intenzione di pregiudicare i diritti dei creditori. La bancarotta non si configura, dunque, se il debitore ha depositato il prezzo dei beni che ha venduto per pagare i creditori, prima della sentenza di liquidazione giudiziale, mancando in tal caso l’elemento soggettivo del reato[50].
Tale interpretazione differisce da quanto avviene nel nostro ordinamento: nel caso della c.d. bancarotta riparata[51], la sottrazione dei beni, annullata da un’attività reintegrativa di segno opposto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, non comporta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, bensì l’insussistenza dell’elemento materiale[52].
Dunque, le diminuzioni delle risorse societarie, di finanziamenti a terzi o a socio, a cui faccia seguito, prima della dichiarazione di fallimento, un atto patrimoniale di segno contrario, restitutorio o anche compensativo capace di annullare integralmente la lesione al patrimonio, non integrano il reato di bancarotta. Come affermato più volte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana[53] – anche nelle sentenze Palitta[54], Sgaramella[55] e da ultimo dalla sentenza Messina[56] -, venendo meno il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno prima della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura liquidatoria, non si configura il momento consumativo del reato di bancarotta.
6. Conclusioni.
In conclusione, il sistema riparativo nel diritto penale economico francese esprime una forma di riparazione di tipo prestazionale ed utilitaristico da espletare dentro il processo penale. È stato pensato un modello riparativo che consiste in quello che il Prof. Massimo Donini designa come pena agìta in luogo della tradizionale pena subìta[57]: in tutti e tre gli strumenti delineati, invero, l’ente indagato, la persona condannata o la persona fisica e giuridica condannate, per poter accedere ai diversi percorsi, sono obbligati a tenere delle condotte attive di risarcimento, restituzioni, ripristini, adozione di misure preventive.
Tali contro-azioni sono in grado di eliminare gli effetti dannosi o pericolosi del reato, anche se il legislatore francese non esplicita espressamente tali effetti nelle disposizioni di legge. Anzi, utilizza in modo atecnico ed intercambiabile termini quali préjudice, dommage, trouble per denotare gli elementi del danno e/o dell’offesa[58].
La riparazione del danno e la riparazione dell’offesa, invece, dovrebbero rimanere distinti, come in parte avviene nel nostro ordinamento penale, in quanto la riparazione del danno rappresenta una forma di riparazione patrimoniale consistente nel risarcimento e nelle restituzioni e può essere soddisfatta anche da terze persone. Viceversa, la riparazione dell’offesa tutela ex post il bene giuridico prevedendo l’eliminazione o la riduzione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, e risulta attuabile unicamente dall’autore del reato[59].
Quanto agli effetti prodotti dagli strumenti riparativi delineati nel sistema transalpino, i primi due hanno in comune un aspetto premiale, a fronte dell’adempimento di obblighi prestazionali: nella Convenzione giudiziaria, la Procura non esercita l’azione penale e riduce il quantum dell’ammenda; nella dispensa dalla pena, il condannato va esente da pena principale e/o complementare.
La sanzione-riparazione, invece, non sembra inscriversi in un’ottica premiale, bensì repressiva: la pena è la riparazione stessa. Il risarcimento del danno o la rimessa in pristino delle cose danneggiate (previo consenso delle parti) sono capaci di sostituire la pena principale della reclusione e dell’ammenda, e sono accompagnati dall’ulteriore pena irrogabile in caso di mancata esecuzione della riparazione.
Rispetto al nostro sistema riparativo in area penale-economica, invece, è apprezzabile la scelta francese di riparazione per gravi reati economici in relazione alle persone giuridiche. Le società, invero, intraprendendo il percorso negoziale della Convenzione giudiziaria, in caso di esito favorevole nell’adempimento delle obbligazioni accordate, non solo non si vedono applicare le sanzioni, evitando al contempo i costi e i tempi di un processo a loro carico, ma soprattutto mettono in moto dei programmi di compliance aziendale idonei a prevenire la realizzazione di illeciti penali futuri. Inoltre, anche grazie alla redazione di linee guida volte a spiegare le procedure di attuazione della Convenzione, quest’ultime sono andate a rappresentare un elemento di prevedibilità e un fattore di certezza giuridica soprattutto per gli operatori economici stranieri.
* Il presente contributo riproduce la Relazione tenuta al Convegno “Riparazione e reati economici” presso Sapienza- Università di Roma il 6 dicembre 2024 a conclusione del Progetto di ricerca di Ateneo di cui il Responsabile scientifico è il Prof. Massimo Donini. Il lavoro sarà in seguito pubblicato anche nel volume che raccoglie gli Atti del Convegno.
[2] Cfr. M. Donini, Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la Restorative Justice, in Aa.vv., Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto, Giuffrè, 2017, p. 42.
[3] Cfr. M. Donini, Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale, in Cass. pen., 2022, p. 2030; R. De paolis, Della funzione della pena, della giustizia riparativa, della criminalità economica: una riflessione, in Discrimen, 20 agosto 2021, p. 23 ritiene che l’intrinseca vocazione universale della giustizia riparativa risulti estremamente idonea a contenere tutte le ripercussioni della criminalità d’impresa, materiali ed immateriali come la perdita di fiducia dei cittadini, il danno reputazionale sofferto dal trasgressore e dai lavoratori ecc.
[4] In generale, su tali tematiche, si vedano G. De francesco, Non punibilità e riparazione, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 dicembre 2024; G. Toscano, Post crimen patratum. Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso, Giappichelli, 2023, passim; G. Cocco, La punibilità quarto elemento del reato, Cedam, 2017, passim; M. Donini, Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, p. 1301 ss.; M. Donini, Paradigma vittimario e idea riparativa. Criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema, in Diritto di Difesa, 2/2023, p. 331 ss.; G. FIANDACA, Punizione, il Mulino, 2024, p. 125 ss.
[5] Per un approfondimento sulla c.d. Riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa, cfr. Aa.vv., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Commentario diretto da Gatta e Gialuz, vol. IV, La disciplina organica della giustizia riparativa, a cura di Ceretti-Mannozzi-Mazzucato, Giappichelli, 2024; F. Viganó, Verità e giustizia riparativa, in Sist. pen., 20 settembre 2024; G.L. Gatta, La giustizia riparativa: una sfida del nostro tempo, in Sist. pen., 28 ottobre 2024; D. Bertaccini, La giustizia riparativa in seno alla riforma punitivo-efficientista: una rottura (non riconciliabile) col paradigma laico-garantista del sistema penale, in www.lalegislazionepenale.eu, 8 ottobre 2024; F. Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I «disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale, in Sist. pen., 27 maggio 2023; G. Martiello, La giustizia riparativa si fa “sistema”: un primo sguardo alle disposizioni in materia del d.lgs. n. 150/2022, in Discrimen, 12 luglio 2023; F. Palazzo, Plaidoyer per la giustizia riparativa, in www.lalegislazionepenale.eu, 31 dicembre 2022; D. Pulitanò, Riparazione e lotta per il diritto, in Sist. pen., 9 febbraio 2023; Aa.vv., La giustizia riparativa, a cura di V. Alberta, in Aa.vv., La riforma Cartabia. Codice penale- Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di Spangher, Pacini, 2022, p. 725 ss.; A. Agnese – F.P. Marinaro, La giustizia riparativa nel d.lgs. 150/2022. Riflessioni e critiche a prima lettura, Aracne, 2023, p. 43 ss. Occorre evidenziare che, in seguito alla c.d. Riforma Cartabia, con d.m. del 5 maggio 2023, è stata costituita la “Commissione Mura” per elaborare proposte di intervento sul d.lgs. n. 150 del 2022, stante la necessità di definire in tempi stretti i possibili interventi di riforma finalizzati a realizzare migliori condizioni d’impatto delle nuove disposizioni, per l’efficienza della giustizia del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa.
In generale sulla giustizia riparativa nella letteratura giuridica italiana si vedano, G. Mannozzi, voce Giustizia riparativa, in Enc. dir., Annali X, 2017, Giuffrè, p. 465 ss.; M. Bouchard- F. Fiorentin, La giustizia riparativa, Giuffrè, 2024; E. Mattevi, Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale, EDS, 2017; M. Bouchard – G. Mierolo, Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la riparazione, Bruno Mondadori, 2005; G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffrè, 2003; G. Mannozzi – G. A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, Giappichelli, 2025; G. Mannozzi, Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il contributo reale e potenziale della giustizia riparativa, in Paliero- Viganò- Basile- Gatta (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, II, Giuffrè, 2018, p. 607 ss.; F. Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale, Giappichelli, 2025; R. Bartoli, Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa. Ovvero una replica alle critiche mosse alla giustizia riparativa, in Sist. pen., 12 marzo 2025; A. Menghini -E. Mattevi (a cura di), Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale. Teoria, prassi e nuove prospettive, Atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024, in Quaderni della facoltà di giurisprudenza, n. 93/2025. Nella letteratura straniera, cfr. J. Michel, Compte rendu de Barbot (Janine), Dodier (Nicolas) – Des victimes en procès. Essai sur la réparation, Presses des Mines, 2023, in Revue française de science politique, pp. 736-737; G. Mannozzi, Social Rehabilitation Through Restoration? Old Issues and Transformative Perspectives in the Relationship Between Restorative Justice and the Criminal Justice System, in F. Coppola – A. Martufi, Social Rehabilitation and Criminal Justice, Routledge, 2023, p. 53 ss.; O. Hagemann, Restorative Justice. Heilung, Transformation, Gerechtigkeit und sozialer Frieden, Toa, 2023; L. Walgrave, Being consequential about restorative justice, eleven, 2021; R. A. Duff, Restorative Punishment and Punitive Restoration, in C. Hoyle (edited by), Restorative Justice, Routledge, 2010, p. 431 ss.; L. Walgrave, Restorative Justice, Punishment, and the Law, in M. C. Altman, The Palgrave Handbook on the Philosophy of Punishment, Palgrave, 2023, p. 613 ss.; T. Brooks, Punitive Restoration, in M.C. Altman, The Palgrave Handbook on the Philosophy of Punishment, Palgrave, 2023, p. 639 ss.; in chiave comparatistica, cfr. T. Gavrielides (editor), Comparative Restorative Justice, Springer, 2021.
[6] Così, M. Donini, Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale, cit., p. 2027 ss.
[7] Si è evidenziato che i programmi di giustizia riparativa volti alla ricostruzione personale del rapporto autore-vittima appaiono di difficile applicazione per quel che riguarda i reati economici, i quali sono spesso c.d. reati senza vittima e reati di pericolo. Per tali tipologie di illecito, invero, risulta maggiormente adottabile la riparazione prestazionale riferita alle conseguenze pericolose del reato (M. Donini, Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale, cit., p. 2036). Anche se si è evidenziato che i programmi di giustizia riparativa – prevedendo una partecipazione ampia, che può coinvolgere anche soggetti diversi dalla vittima diretta, come i portatori di interesse della comunità di appartenenza – possono considerarsi utili strumenti al c.d. dialogo riparativo (F. Parisi, Giustizia riparativa e sistema penale, Giappichelli, 2025, p. 236 ss.). Cfr. anche, F. Mazzacuva, L’ente premiato. Il diritto punitivo nell’era delle negoziazioni: l’esperienza angloamericana e le prospettive di riforma, Giappichelli, 2020, p. 258, secondo il quale il diritto penale dell’economia ha rappresentato, nel corso del tempo, il terreno privilegiato di sperimentazione di una variegata gamma di istituti i quali, pur nella diversità di origine e di natura (sostanziale o processuale), sono accomunati dal ricorso alle logiche premiali.
[8] Sul concetto di “non punibilità” connesso a prestazioni o comportamenti sopravvenuti al commesso reato, cfr. M. Donini, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, 2003, p. 347 ss. Parla di “momenti premiali” F. Bricola, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in Aa.vv., Diritto premiale e sistema penale, Giuffrè, 1983, pp. 121 ss., 126, ossia di tecniche di incoraggiamento che si muovono parallelamente alle tecniche sanzionatorio-afflittive e che sono volte a stimolare il reo ad interrompere la condotta criminosa ovvero ad una contro-azione che impedisca l’evento o che elimini o attenui il danno o il pericolo in cui si è concretata l’offesa o, ancora, che elida o attenui le conseguenze dannose del reato. Propone una figura generale di delitto “riparato”, accanto al delitto tentato M. Donini, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in Dir. pen. cont., 2/2015, p. 236 ss.
[9] Per un diverso inquadramento teorico del recesso attivo nel codice penale, cfr. P. Chiaraviglio, Il recesso attivo: ‘accidentalità’ o ‘autonomia’? Quesiti sistematici del pentimento operoso, Giappichelli, 2022, p. 118 ss.
[10] L’art. 301 del d.lgs. n. 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha esteso l’applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 a tutte le contravvenzioni in materia di igiene, salute, sicurezza sul lavoro previste dallo stesso T.U. e da altre disposizioni aventi forza di legge; l’art. 142 del d.lgs. n. 106 del 2009 l’ha estesa anche ad altri illeciti puniti solo con l’ammenda. Cfr. R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza del lavoro, Giappichelli, 2020, p. 122 ss.
[11] Sul tema, cfr., M. Poggi d’Angelo, La procedura estintiva ambientale: l’idea dell’inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva, in Lexambiente- Riv. trim., 1/2022, p. 37 ss.; P. Fimiani, La tutela penale dell’ambiente. I reati e le sanzioni; il sistema delle responsabilità; le indagini, il processo e la difesa, Giuffrè, 2022, p. 1137 ss.; G. Amendola, Diritto penale ambientale, Pacini giuridica, 2022, p. 218 ss.; G. Amarelli, La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspicati correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia, in Lexambiente- Riv. trim., 4/2022, p. 8 ss.
[12] Si veda, sul punto, A. F. Tripodi, L’estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti per adempimenti di prescrizioni impartite dall’organo accertatore, in Aa.vv., Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Commentario diretto da Gatta e Gialuz, vol. III, Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, a cura di Bartoli -Gatta – Manes, Giappichelli, 2024, p. 507 ss.; A. Martufi, La definizione anticipata delle contravvenzioni alimentari all’indomani della Riforma Cartabia: tra compliance e logiche punitive, in Sist. pen., 14 giugno 2023; F. Diamanti, Diritto penale alimentare e tecnica legislativa. Uno studio sulla decodificazione, Giappichelli, 2024, passim.
[13] Parla di “coerenza assiologica” delle disposizioni del Decreto 231, M. Colacurci, L’illecito “riparato” dell’ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001, Giappichelli, 2022, p. 52 ss. Tale peculiare coerenza consisterebbe nel perseguire obiettivi di rieducazione della società, quantomeno intesa come reingresso nel circuito affaristico, e di attenuazione dell’offesa e reintegrazione del bene giuridico. In argomento, cfr. A. Gaudio, sub Art.12; sub Art. 17, in G. Stampanoni Bassi- L. N. Meazza (a cura di), Commentario al decreto sulla responsabilità da reato degli enti d.lgs. 231/2001, Pacini giuridica, 2024, pp. 94 ss. e 125 ss.; V. Mongillo – M. Bellacosa, Il sistema sanzionatorio, in G. Lattanzi- P. Severino (a cura di), Responsabilità da reato degli enti, Vol. I, Diritto sostanziale, Giappichelli, 2020, pp. 302 ss. e 318 ss.
[14] Parte della dottrina distingue le cause di estinzione dalla cause di non punibilità sopravvenuta: invero, le prime incidono sulla punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la tutela del bene giuridico protetto dalla norma (si veda ad esempio, l’amnistia o la prescrizione del reato); le seconde, invece, escludono la punibilità per ragioni di tutela al bene giuridico, essendo volte ad evitare che il pericolo realizzato sfoci nella lesione ovvero al ripristino dello stutus quo antea o ad eliminare gli effetti ulteriormente lesivi del fatto realizzato. Sul punto, F. Mantovani- G. Flora, Diritto penale. Parte generale, Wolters Kluwer Cedam, 2023, p. 768. In tal senso, vd. G. Vassalli, voce Cause di non punibilità, in Enc. dir., Giuffrè, VI, 1969, p. 610; S. Prosdocimi, Profili penali del postfatto, Giuffrè, 1982, p. 321 ss.; G. Marinucci- E. Dolcini – G.L. Gatta, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, 2024, p. 502 ss. Contra, M. Donini, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Cedam, 2003, pp. 348-349, il quale fa rientrare le cause di estinzione all’interno delle ipotesi di non punibilità sopravvenuta. Cfr. P. Veneziani, La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato, in Trattato di diritto penale, diretto da Grosso- Padovani- Pagliaro, Parte generale, tomo II, Giuffrè, 2014, p. 303, secondo il quale, al di là delle etichette dogmatiche, il fulcro essenziale risiede nell’individuazione delle conseguenze giuridiche che discendono dalla singola causa, che sia estintiva o di non punibilità sopravvenuta, in base alla disciplina applicabile. Da ultimo, su questi temi, cfr. L. Ferla, Prospettive della non punibilità. Modelli normativi e funzioni politico-criminali, Jovene, 2022; E. Penco, Soglie di punibilità ed esigenze di sistema, Giappichelli, 2023; D. Falcinelli, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale, Giappichelli, 2007.
[15] Tale approccio segue un metodo “integrato” nell’attività applicativa del diritto, di ricostruzione del dialogo scientifico su legislazione, dogmatica, interpretazione di ordinamenti stranieri, prediligendo il punto di vista esterno nell’osservazione del diritto nazionale. In tali termini, cfr. M. Donini, I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen. 2020, p. 470.
[16] Opera fondamentale in tale materia è quella della Professoressa Mireille Delmas-Marty “Droit pénal des affaires” edito da Puf nel 1973. In relazione all’evoluzione della materia attraverso le diverse edizioni che si sono succedute nel tempo, cfr. A. Nieto Martín, Droit pénal des affaires: l’oeuvre d’un patient artisan du droit, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2022, p. 509 ss.
[17] A. Lapage – P. Maistre du Chambon – R. Salomon, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 2020, pp. 2-3 ; P. Bonfils – E. Gallardo, Droit pénal des affaires, LGDJ, 2021, p. 20 ss. Per F. Stasiak, Droit pénal des affaires, LGDJ, 2009, p. 2: «le droit pénal des affaires est une chimere».
[18] Così, M. Delmas-marty – G. Giudicelli-delage, Droit pénal des affaires, Puf, 2000, p. 13. Parla di approccio ratione materiae e ratione personae F. Stasiak, Droit pénal des affaires, cit., p. 2 ss., il quale rileva che tale modalità di studio della materia non appare convincente, ma sarebbe preferibile studiare il diritto penale degli affari attraverso le specificità eventuali presenti in tale branca.
[19] L’approccio di tipo “funzionale”, derivante dalle scienze sociologiche e criminologiche, privilegia la criminalizzazione degli autori degli atti offensivi, aventi rilievo economico. Si differenzia dall’impostazione “effettuale”, che guarda al reato economico come ad un comportamento offensivo di interessi economici e, dunque, incentrato sull’oggetto di tutela. Su tale distinzione, si veda, C. Pedrazzi, Interessi economici e tutela penale, in Id., Diritto penale, vol. III, Scritti di diritto penale dell’economia. Problemi generali. Diritto penale societario, Giuffrè, 2003, p. 187 ss. Si vedano anche le considerazioni di R. Rampioni, Diritto penale dell’economia e principi informatori del sistema penale, in Id. (a cura di), Diritto penale dell’economia, Giappichelli, 2024, p. 1 ss. Secondo A. Alessandri – S. Seminara, Diritto penale commerciale, Vol. I, I principi generali, Giappichelli, 2018, pp. 3-4, tale ultima concezione rende praticamente illimitato l’ambito operativo dei reati economici, con il rischio di privare di valenza euristica o classificatoria la nozione legata alla incidenza lesiva del reato.
[20] In questo senso, si vedano, M. Véron – G. Beaussonie, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2019, p. 27. Cfr., anche, M. Delmas-marty – G. Giudicelli-delage, Droit pénal des affaires, cit., p. 8. Sulle differenze tra droit pénal des affaires e droit pénal économique o droit pénal financier, si vedano anche le osservazioni di J. Larguier – P. Conte, Droit pénal des affaires, Armand Colin, 2004, p. 4 ss. W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, 2005, Précis Dalloz, p. 79. Inteso come sotto-fattispecie del “droit pénal des affaires”, il “droit pénal économique” viene definito come diritto penale dei mercati o degli scambi commerciali in J. Pradel, Droit pénal économique, Dalloz, 1990, p. 4. Si veda, anche, W. Jeandidier, Infractions économiques, in Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2016. Sul droit pénal économique, cfr. D. Dechenaud, L’élément matériel de l’infraction économique, in Valette-Ercole (sous la direction de), Le droit pénal économique. Un droit pénal très spécial ?, Éditions cujas, 2018, p. 25 ss.
[21] Così, G. Royer, La victime et la peine. Contribution à la théorie du procès pénal post sententiam, Dalloz, 2007, p. 1745.
[22] Sul tema, si vedano, J.-F. Bohnert, La Convention judiciarie d’intérêt public à la croisée de la confidentialité et de la transparence, in Capus – Hohl Zürcher (édit.), La justice négociée dans la corruption transationale- Entre transparence et confidentialité, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2024, p. 33 ss.; A. Gallois, La convention judiciarie d’intérêt public, in Aa.vv., Le risque de corruption, sous la direction de J.-M. Brigant, Dalloz, 2018, p. 119 ss.; M. Galli, Une justice pénale propre aux personnes morales. Réflexions sur la Convention judiciaire d’intérêt public, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2018, p. 359 ss.; F. Molins, Action publique, in Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2021, Ch. 4, Sec. 2, Art, 2, § 1 ; E. Vergès, La procédure pénale hybride. Á propos de la convention judiciaire d’intérêt public issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017, p. 579 ss.; M-E. Boursier, La mondialisation du droit pénal économique. Le droit pénal au défi de la compliance, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2017, p. 465 ss.; B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2023, p. 699 ; E. Verny, Procédure pénale, Dalloz, 2022, p. 247 ss. Nella dottrina italiana, vd. G. De simone, Profili di diritto comparato, in G. Lattanzi- P. Severino (a cura di), Responsabilità da reato degli enti, Vol. I, Diritto sostanziale, Giappichelli, 2020, p. 33 ss.; M. Galli, Gli effetti collaterali della pena, Giappichelli, 2024, p. 393 ss.; C. Ghrénassia- E. Sacchi, La convenzione giudiziaria di interesse pubblico (CJIP): aspettando la transazione penale, in Dir. pen. cont., 30 gennaio 2018, 1 ss.; R. Sabia, Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma, Giappichelli, 2022, p. 213 ss.
[23] Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, in JORF n° 0287 du 10 décembre 2016 (c.d. Loi Sapin-II). In argomento, cfr. A. Garapon, État du débat actuel en France: à propos de la loi Sapin -II, in Aa.vv., Criminalità d’impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto, Giuffrè, 2017, p. 117 ss.
[24] Loi n° 2024-582 du 24 juin 2024. Sulla Convenzione giudiziaria di interesse pubblico in ambito ambientale, si veda F. Helferich, Il ripristino dello stato dei luoghi nel sistema francese di protezione penale dell’ambiente. Scenari presenti e futuribili alla luce della Direttiva (EU) 2024/1203, in Lexambiente- Riv. trim., 3/2024, p. 71 ss. Più in generale, sulla Restorative Justice e i reati ambientali, cfr. G. Rotolo, Responsive Regulation e tutela penale dell’ambiente. Percorsi per la valorizzazione dell’enviromental restorative justice, in Lexambiente- Riv. trim., 1/2025, p. 13 ss.;M. Marotta, Metamorphosing the unfavourable into favourable: restorative justice for environmental crimes, Giuffrè, 2023;S. Porfido, Restorative Justice, approcci regolatori responsive e crimini ambientali d’impresa. Riflessioni da una prospettiva critica di criminologia ‘verde’, in Lexambiente- Riv. trim., 2/2024, p. 84 ss.
[25] Nel sistema penale francese, ai sensi dell’art. 121-3 del codice penale, le persone giuridiche, ad esclusione dello Stato, sono penalmente responsabili, per i reati commessi per loro conto dagli organi o rappresentanti e la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche che siano autori o complici degli stessi fatti.
[26] Dalla legge del 24 dicembre 2020, il Ministero della Giustizia e il Ministero del Bilancio sono responsabili della pubblicazione delle Convenzioni giudiziarie validate dalle autorità giudiziarie sui rispettivi siti web. L’AFA trasmette queste pubblicazioni sul proprio sito web per il CJIP che si occupa di reati contro la probità.
[27] O. Claude, Réflexions sur la première convention judiciaire d’intérêt public, in AJ Pénal, 2018, p. 30 ss.; M. B, La première convention judiciaire d’intérêt public a été signée, in Dalloz Actualité, 15 novembre 2017.
[28] In relazione a tale convenzione, si veda, P. Dufourq, Justice négociée: les enseignements de la convention judiciaire d’intérêt public Airbus, in Dalloz Actualité, 18 février 2020.
[29] Introdotta con la Loi n°75-624 del 11 luglio 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal, in JORF 13 luglio 1975. Si veda, sul punto, A. Decocq, Les modifications apportées par la loi du 11 juillet 1975 à la théorie générale du droit pénal, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1976, p. 5 ss.; A. Bernardi, Profili premiali nel sistema penale francese, in Aa.vv., Diritto premiale e sistema penale, Giuffrè, 1983, p. 224; M. Venturoli, Modelli di individualizzazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice europea, Giappichelli, 2020, p. 360.
[30] Il concetto di individualizzazione della pena è nato con l’opera del giurista francese Raymond Saleilles. Cfr. R. Saleilles, L’individualisation de la peine, Paris Felix Alcan Éditeur, 1898 ; R. Saleilles, L’individualisation de la peine, in R. Ottenhof (sous la direction de), L’individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd’hui, érès, 2001, p. 21 ss. Si veda, anche la ricostruzione di tale principio in E. Bonis- V. Peltier, Droit de la peine, LexisNexis, 2023, p. 149 ss. Per B. Paillard, La fonction réparatrice de la répression pénale, LGDJ, 2007, pp. 128-129, le proposte più riuscite per l’individualizzazione della pena dividono il processo penale in due parti distinte: la prima, giuridica, riguarda la dichiarazione di colpevolezza; la seconda, criminologica, riguarda la pronuncia della pena.
[31] Cfr. B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2023, pp. 1078-1079.
[32] In relazione a tale istituto, si veda, in generale, E. Bonis- V. Peltier, Droit de la peine, cit., p. 311 ss. ; E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 2019, p. 1290 ss.; Y. Mayaud, Droit pénal général, puf, 2004, p. 681 ss. ; F. Desportes – F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 2009, p. 956 ss.; J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ, 2024, p. 439.
[33] In tal senso, N. Sabbagh abou assi, La réparation en droit pénal: étude comparative, Lyon : Université Jean Moulin (Lyon 3), 2019, p. 86, disponibile sul sito : http://www.theses.fr/2019LYSE3047.
[34] Cass. Crim., 20 novembre 1985 n°84-94.491, in Bull. crim. no 368; Cass. Crim. 9 juillet 1991, in Bull. crim. no 293; Cass. Crim. 19 mai 2015, no 14-86.923; Cass. Crim. 28 février 2018, no 17-81.962. Ad ogni modo, il giudice non può accordare l’esenzione dalla pena se non ha accertato che tutte e tre le condizioni siano soddisfatte (così anche Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-84766; Cass. crim. 7 mai 2019, n° 18-85729).
[35] Cass. Crim. 27 novembre 1978, n° 76-90.9444, in Bull. Crim. n°332. Si veda anche, J. Pradel- A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 2021, p. 895 ss.
[36] Cass. Crim., 24 juin 2014, in Bull. crim. 2014, n°160.
[37] Si veda, anche, Y. Mayaud, Droit pénal général, puf, 2021, p. 683.
[38] Loi n°2014-896 du 15 août 2014 – art. 1. Sulle funzioni moderne della pena, cfr. M. Giacopelli, La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines etrenforçant l’efficacité des sanctions pénales : un rendez-vous manqué, in AJ Pénal, 2014, p. 448 ss.; E. Dreyer, L’objet de la sanction pénale, in Recueil Dalloz, 2016, p. 2583 ss.; H. Cappadoro, Le sens de la peine, l’Harmattan, 2018, p. 42 ss.; M. Danti-juan, Réflexions sur le sens de la peine et l’individualisation, in Ludwiczak- Motte dit falisse, Du sens de la peine , L’Harmattan, 2017, p. 237 ss.; V. Peltier, Le sens de la sanction pénale, in Burgaud- Delbrel (textes réunis par), Les sens de la peine, Pulim, p. 23 ss.; C. Ménabé, Criminologie, in Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2019, Ch. 2, Sect. 1, Art. 2, § 2 ; J.-P. Céré- L. Grégoire, Peine : nature et prononcé, in Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2020, Sect. 1, Art. 1 § 2.
[39] Article 130-1 : «Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion».
[40] Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, in JORF n°0056 du 7 mars 2007. Si veda l’articolo 131-3 che prevede che « les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : l’emprisonnement, la contrainte pénale, l’amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l’article 131-6, les peines complémentaires prévues à l’article 131-10, la sanction-réparation ».
[41] In argomento, vd. C. Courtin, Contravention -Peines contraventionnelles, in Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, 2010, § 4.
[42] P. Salvage, Les peines de peine, in Dr. Pénal, 2008. Étude 9, p. 7 ss. ; M. Giacopelli, Libres propos sur la sanction-réparation, in Recueil Dalloz, 2007, p. 1551 ss.; S. Fournier, La peine de sanction-réparation : un hybride disgracieux (ou les dangers du mélange des genres), in Aa.vv., Mélanges en l’honneur du professeur Jacques-Henri Robert, 2012, LexisNexis, p. 285 ss. É stato evidenziato come tale istituto sfumi i confini tra azione pubblica repressiva e azione civile riparatoria, così J.-P. Céré- L. Grégoire, Peine : nature et prononcé, cit., Sect. 1, Art. 4 § 2- F.
[43] F. Rousseau, La fonction réparatrice de la responsabilité pénale, in J.-C. Saint-Pau (sous la dir. de), Droit pénal et autres branches du droit, Éditions Cujas, 2012, p. 125 ss. ; P. Hennion-jacquet, L’indemnisation du dommage causé par une infraction : une forme atypique de réparation ? Dommages et intérêts, classement sous condition de réparation, sanction-réparation, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013, p. 517 ss.
[44] F. Rousseau, La fonction réparatrice de la responsabilité pénale, cit., p. 132.
[45] P. Hennion-jacquet, L’indemnisation du dommage causé par une infraction, cit., p. 517.
[46] Sulle pene principali dei reati di bancarotta, cfr. F. Stasiak, Droit pénal des affaires, cit., p. 410 ss.
[47] Le persone giuridiche, in Francia, possono rispondere penalmente solo se una disposizione di legge lo prevede espressamente. Dall’entrata in vigore del nuovo codice penale, sono di molto aumentate le previsioni di responsabilità penale in capo agli enti, così V. F. Desportes, Le nouveau régime de la responsabilité pénale des personnes morales, in JPE, 1993, p. 219.
[48] In tema, A. Mihman, Banqueroute et infractions annexes, in Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, 2017, Ch. 1, Sec. 3, Art. 2, § 1.
[49] Art. L654-2 : En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
In tema di reato di bancarotta, si vedano A. Lepage- P. Maistre du Chambon – R. Salomon, Droit pénal des affaires, cit., 596 ss. ; 600 ss.; P. Bonfils- E. Gallardo, Droit pénal des affaires, cit., 171 ss.; A. Mihman, Banqueroute et infractions annexes, cit., Ch. 1, Sec. 2, Art. 2, § 1.B.
[50] Cfr. Crim. 8 nov. 2006, n. 06-80.717, in Dr. sociétés, 2007, n°59, con osservazioni di R. Salomon; Crim. 20 mai 2009, n. 08-84.888., in Dr. sociétés, 2009, n°193, con osservazioni di R. Salomon, Cession des éléments d’actif de la société sans contrepartie réelle. Cfr., anche, A. Mihman, Banqueroute et infractions annexes, cit., Ch. 1, Sec. 2, Art. 2, § 1, B ; Crim. 13 juin 1996, n. 95-83.280, in Rev. Sociétés, 1997, p. 369, con osservazioni di B. Bouloc.
[51] In dottrina, C. Pedrazzi, sub Art. 216, in C. Pedrazzi- F. Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja- Branca. Legge fallimentare Art. 216-227, a cura di F. Galgano, Zanichelli, 1995, pp. 72-73; contra, U. Giuliani Balestrino, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Giappichelli, 2012, p. 40. Si veda anche, O. Zampano, Bancarotta “riparata” e principio di offensività, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 745 ss.; A. Alessandri, Diritto penale commerciale, Vol. IV, Reati nelle procedure concorsuali, Giappichelli, 2023, p. 76 ss.; 98 ss.; R. Bricchetti- L. Pistorelli, La bancarotta e gli altri reati fallimentari, Giuffrè, 2017, p. 53 ss.; D’avirro- De martino, La bancarotta fraudolenta, Giuffrè, 2019, p. 49; G. Stea, Bancarotta. Contributo all’analisi del reato tra teoria e prassi, Giuffrè, 2022, p. 272; S. Cavallini, La bancarotta patrimoniale tra legge fallimentare e codice dell’insolvenza, Cedam, 2019, p. 282 ss.; P. Chiaraviglio, Danno e pericolo nella bancarotta cd. “riparata”, in Dir. pen. cont., 29 maggio 2015; R. Bricchetti, La costruzione giurisprudenziale della bancarotta prefallimentare come reato condizionale a condotta realmente pericolosa per il bene giuridico tutelato, in Discrimen, 24 settembre 2018; T. Guerini, La bancarotta “riparata”: presente e futuro del diritto penale (che fu) fallimentare, in Bil. e Rev., 2021, p. 48 ss.; M. Donini, voce Evento della bancarotta patrimoniale, in Enc. dir., I tematici, Crisi d’impresa, Giuffrè, 2024, p. 609 ss.; F. Mazzacuva, Bancarotta e crisi d’impresa. Giustificazione e limiti dell’intervento penale nelle nuove procedure concorsuali, Giappichelli, 2024, p. 141 ss. Sulla proposta di inserimento di una fattispecie ad hoc all’art. 324-bis del Codice della crisi e dell’insolvenza (“Condotte riparatorie esimenti”: Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dagli articoli 322, 323 e 324 quando abbia volontariamente e integralmente riparato il danno o rimosso il pericolo cagionato, attraverso la ricostituzione dell’attivo corrispondente, oggetto delle condotte di depauperamento patrimoniale e la ricostruzione delle scritture contabili prima della sentenza di liquidazione giudiziale), si veda la Relazione finale del 10 giugno 2022 della Commissione Bricchetti per la revisione dei reati fallimentari (d.m. 13 ottobre 2021), consultabile su: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_BRICCHETTI_articolato_relazione_finale_10giu2022.pdf
[52] Secondo la giurisprudenza di legittimità la bancarotta riparata può operare solo in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta e documentale, ma non con riferimento al delitto di bancarotta preferenziale (così, Sez. V, 9 novembre 2022, n. 1366, in IUS Crisi d’Impresa, 17 marzo 2023, con nota di C. Santoriello, Niente possibilità di riparazione in caso di bancarotta preferenziale ma non se ne capisce il perché).
[53] Ex plurimis, Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 14932, in C.E.D. Cass., n. 284383-01; Sez. V, 24 novembre 2017, n. 57759, ivi, n. 271922-01; Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4790, ivi, n. 266025; Sez. V, 4 novembre 2014, n. 52077, ivi, n. 261347; Sez. V, 23 aprile 2013, n. 28514, ivi, n. 255576.
[54] Sez. V, 24 marzo 2017, n. 17819, in Cass. pen., 2017, p. 3951, con nota di M. Poggi d’Angelo, Sul modello d’illecito e le sue conseguenze in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare.
[55] Sez. V, 23 giugno 2017, n. 38396, in Cass. pen. 2017, p. 4330 ss., con nota di E. Fassi, La valutazione della natura e degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta patrimoniale e la ricerca degli «indici di fraudolenza» della condotta nel caso concreto.
[56] Sez. V, 14 febbraio 2024, n. 28941, in Cass. pen., 2025, p. 58.
[57] Cfr. M. Donini, Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato, in Quest. giust., 29 ottobre 2020, secondo il quale, in un percorso di tipo riparativo, la pena agìta – implicante un comportamento attivo del soggetto agente- dovrebbe essere la prima risposta fornita dallo Stato; mentre, la pena subìta – consistente in una sanzione negativa, punitiva o limitativa dei diritti- dovrebbe prevedersi in forma sussidiaria, di extrema ratio.
[58] Sul concetto di offesa, si veda, in generale, G. Rabut-bonaldi, Le Préjudice en droit pénal, Dalloz, 2016.
[59] Sui concetti di danno e offesa, nonché di persona offesa e danneggiato, si veda D. Fondaroli, Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè, 1999, p. 51 ss.