La torsione neo-autoritaria ha completato il suo giro: dalla punizione della rivolta all’interno del carcere alla non punizione degli agenti penitenziari ‘infiltrati’

Sommario: 1. Un decreto sicurezza all’anno; 2. La rivolta e il suo ‘contrario’ in carcere; 3. Non c’è limite al peggio: le operazioni sotto copertura per prevenire le rivolte;  4. “Il governo della paura” o la paura di governare?

1. Un decreto sicurezza all’anno

Il governo, con l’ultimo decreto in materia di sicurezza pubblica – il quinto[1] – ha disposto alcune misure con lo scopo di contenere le forme più accese di dissenso che si esprimono in occasione delle manifestazioni di piazza, ovvero nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In particolare, il fermo di prevenzione di polizia – nel prevedere la facoltà di accompagnare presso gli uffici di polizia, per non più di dodici ore, quelle persone che si suppone possano compiere condotte idonee a creare un concreto pericolo per il pacifico svolgimento del corteo – ha già attirato l’attenzione di alcuni commentatori[2]. Sembra, invece, per il momento passata più inosservata una disposizione che riguarda un luogo chiuso, sottratto per antonomasia allo sguardo collettivo, nel quale si reputa comunemente sia impossibile parlare di esercizio del dissenso e rispetto al quale possono sembrare ridondanti esigenze di repressione o anche solo di rafforzamento del controllo. Mi riferisco all’istituzione totale per eccellenza, ovvero il carcere.

2. La rivolta e il suo ‘contrario’ in carcere

Prima di analizzare più da vicino l’ultima novità che lo riguarda è opportuno fare un piccolo passo indietro andando al penultimo provvedimento dedicato alla sicurezza, ovvero quello che ha preso forma attraverso il decreto dell’11 aprile 2025, n. 48, convertito senza modifiche nella L. 9 giugno 2025, n. 80. Tra le numerose, quanto pletoriche, previsioni di nuove fattispecie penali, non sfugge quella che sanziona la: “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, come prevede il nuovo art. 415 bis. Vi è da chiedersi se davvero fosse stato indispensabile punire con la reclusione da uno a cinque anni chi «all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», qualora gli atti siano stati commessi da tre o più persone riunite[3].

Da una rapida rassegna del panorama normativo esistente sul tema della repressione del dissenso all’interno degli istituti penitenziari, si coglie un’evidente ridondanza, senza che sia percepibile alcun salto qualitativo nel disinnescare moti di protesta provenienti dalla popolazione detenuta, anzi come è facile prevedere questa novità potrà solo acuire i fenomeni di tensione. Già nel 1975, l’ordinamento penitenziario prevedeva all’art. 41 l’impiego della forza fisica e l’uso dei mezzi di coercizione “per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti”. È importante sottolineare però che il legislatore del secolo scorso, nel legittimare la violenza reattiva istituzionale, aveva fissato come requisito presupposto che essa fosse “indispensabile” e comunque che il personale che vi avesse fatto ricorso ne avesse immediatamente riferito al direttore dell’istituto[4]. Insomma, dalla metà degli anni Settanta è stata chiara la necessità di intervenire anche con modalità repressive dure nei confronti di sommosse e agitazioni nate all’interno degli istituti penitenziari, ma nel rispetto di un perimetro chiaramente tracciato, che consentisse un equo bilanciamento tra rischi di ritorsioni crescenti e opportune mediazioni, capaci di ricondurre la vita carceraria ad un clima di normalità.

Molto prima dell’Ordinamento penitenziario, il Codice penale del 1930, all’art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e all’art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale), aveva previsto di punire quelle condotte che esprimono la volontà di ostacolare l’attività di chi – come anche la polizia penitenziaria – esercita una funzione pubblica. Ancora più recentemente, l’art. 93, del d.P.R. n. 230/2000 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), prevede che il direttore dell’istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, possa richiedere al Prefetto l’intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze esterne al carcere.

Ricapitolando, esisteva già una disciplina sull’uso della forza in carcere da parte della polizia penitenziaria, che in casi particolari può addirittura farsi coadiuvare da rinforzi esterni; così come erano già presenti due fattispecie penali volte a reprimere in modo severo anche forme di disobbedienza che possono minare l’ordine pubblico, nei luoghi di privazione della libertà. Si parla di una pena che va da sei mesi a 5 anni di reclusione, sia in caso di violenza che di resistenza, mentre se la violenza o minaccia, di cui all’art. 336, «è commessa nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza» o se la resistenza, di cui all’art. 337, «è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio», la pena viene addirittura aumentata fino alla metà (commi rispettivamente aggiunti dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in  l. 9 giugno 2025, n. 80).

L’insistenza, senza fornire alcun apporto di originalità, neppure sotto il profilo sanzionatorio, fa sorgere il dubbio che il ‘governo-legislatore’ – visto che ormai si procede quasi esclusivamente attraverso decretazione d’urgenza – si sia ancora una volta speso simbolicamente, facendo mostra di una reattività muscolare che travalica il bisogno reale di tutela. Si potrebbe argomentare diversamente qualora fosse stato possibile riscontrare, nel periodo che ha preceduto l’entrata in vigore del nuovo art. 415 bis, un aumento esponenziale dei fenomeni di rivolta in carcere, tali da configurare una situazione emergenziale che avrebbe potuto semmai giustificare un ulteriore sottolineatura della risposta punitiva. Sennonché, dalla lettura della documentazione raccolta in particolare nel XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, emerge che l’intensificazione delle rivolte avviene a partire dall’entrata in vigore del decreto[5]. Non si può dire che in precedenza, non siano mancati episodi di sommossa, come quelli più significativi avvenuti soprattutto nel periodo della pandemia da Covid 19[6]. Il più grave si è verificato nel 2020 nel carcere Sant’Anna di Modena, dove persero la vita 13 detenuti, per overdose da farmaci, saccheggiati nell’infermeria[7]. Tuttavia, una vera e propria escalation si sta registrando dal 2025 ad oggi.

In base al Rapporto di antigone, al 30 aprile di quest’anno sono detenute nelle carceri italiane 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139%. Sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 carceri si supera addirittura il 200%. Gli istituti non sovraffollati sono appena 22 in tutta Italia. Nonostante il governo abbia annunciato da tempo un piano carceri, i posti realmente disponibili sono addirittura diminuiti di 537 unità dall’avvio del piano stesso. Nel frattempo, dal 2018 al 2024, i tribunali di sorveglianza hanno accolto oltre 30 mila ricorsi per trattamenti inumani o degradanti subiti dalle persone detenute[8]. Numeri enormemente superiori a quelli che portarono nel 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo alla condanna dell’Italia, per il caso Torreggiani c. Italia[9].

Se questo sguardo pone sotto la lente di ingrandimento le condizioni detentive disumane di chi deve scontare una condanna, non meno insostenibili sono quelle di chi la deve far eseguire. Non mancano, infatti, di farsi sentire anche le voci della polizia penitenziaria, che attraverso i propri sindacati denunciano la carenza cronica di organico, che costringe gli agenti a turni massacranti e a gestire un numero sproporzionato di detenuti per singolo operatore, aumentando in questo modo il rischio di aggressioni. Inoltre, il disagio psichico tra i reclusi, che spesso sfocia in atti di autolesionismo, se non addirittura di suicidio[10], produce pesanti riverberi sulla tenuta psicologica del personale penitenziario, che registra un numero di suicidi quasi doppio rispetto al resto della popolazione[11].

L’aumento delle proteste all’interno degli istituti di pena è dovuto alle condizioni sempre più degradanti alle quali vengono esposte le persone detenute: strutture fatiscenti, mancanza di acqua calda, impossibilità di dividere il bagno dal resto della cella, caldo infernale d’estate e freddo gelido in inverno, limitazioni relative alle telefonate e videochiamate con persone care. A queste si aggiungono le direttive calate dall’alto del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (D.A.P.), come: il regime di celle chiuse e la drastica riduzione di percorsi riabilitativi all’interno del carcere[12].

  Papa Francesco, sin dall’inizio del suo pontificato, si era particolarmente prodigato affinché venisse riconosciuta piena dignità alle persone recluse. Oltre ad abolire la pena di morte e introdurre il reato di tortura in Vaticano, è stato il primo papa ad aprire una Porta Santa giubilare in un carcere, il 24 dicembre 2024 a Rebibbia. Nel 2018 per la prima volta dalla sua istituzione, la Corte costituzionale è entrata in sette istituti penitenziari. Da questa esperienza è stato prodotto un film che ha permesso alla Corte di farsi conoscere e di conoscere il mondo carcerario nella sua dimensione anche di forte marginalità sociale[13]. Ancora, il sito web dell’Unione delle camere penali ha predisposto una pagina rubricata “Non c’è più tempo”, che riporta la data, il luogo e l’età di ciascun detenuto suicida[14]. Questo per ribadire che non sono mancate e continuino a non mancare qualificati richiami e sollecitazioni ad intervenire sulle ragioni di fondo che affliggono il sistema carcerario. Ciò nonostante, il governo, provando una “intima gioia” nel non lasciare respirare i detenuti[15], ha ritenuto opportuno irrobustire ulteriormente l’apparato coercitivo, in modo da soffocare sul nascere qualsiasi volontà di espressione di un pensiero scomodo.

Per le caratteristiche di un regime nel quale il controllo è estremamente pervasivo, saremmo portati a pensare che non vi sia alcuno spazio per forme di ribellione all’ordine costituito; invece, la storia della carcerazione in Italia ci racconta di quanto la reazione violenta, ma anche non violenta, al disagio, alla sofferenza, all’ottusa intransigenza rispetto a condizioni detentive o a metodologie contenitive abnormi, abbia prodotto dei cambiamenti addirittura di sistema[16].

Lo stridore tra un populismo voracemente a caccia di consenso elettorale e l’assoluto immobilismo rispetto ai bisogni reali, che esigerebbero invece risposte concrete di lungo periodo, diventa davvero assordante se si concentra la lettura sul secondo periodo del primo comma dell’art.415 bis. Si è scelto di punire la ‘rivolta’ anche quando viene realizzata attraverso «condotte di resistenza passiva». Le prime osservazioni non possono che appuntarsi sui profili di illegittimità costituzionale, sennonché bisogna far precedere un rilievo che mostra un’evidente contraddizione in termini lessicali. La prima parte del periodo fa riferimento alla condotta di rivolta, che rimanda semanticamente, ma anche giuridicamente, ad un moto collettivo e violento di ribellione o sommossa contro l’ordine costituito[17]. Si sta parlando di qualcosa di più grave delle percosse, lesioni o violenza privata, che appunto si distinguono per essere reati minori. Ma allora, se la rivolta richiama un atto che ha come cifra distintiva una violenza senza quartiere, la ‘resistenza passiva’ è quanto di più antitetico si possa pensare, tant’è che nelle more dell’entrata in vigore di questa norma si è polemicamente osservato che in questo modo potrebbe essere incriminato perfino il Mahatma Gandhi.

Quanto ai criteri di accertamento di questa nuova fattispecie dobbiamo aspettarci che condotte come la battitura delle sbarre, lo sciopero della fame o porsi davanti all’entrata della cella, per evitare l’ingresso di un nuovo detenuto in una condizione di sovraffollamento, se realizzate da tre o più detenuti/e, siano sufficienti ad integrare il nuovo delitto? Non resta che confidare nell’abilità ermeneutica della giurisprudenza – non senza cogliere la forzatura istituzionale, nell’invocare uno sconfinamento di ruolo – affinché, facendo leva su un difetto di offensività[18], la disapplichi richiamando quanto acquisito con l’interpretazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, che non riconosce rilievo a comportamenti che di fatto esprimono solo un’innocua disobbedienza.  

Infine, è impossibile non vedere l’effetto addirittura controproducente di questa norma, quando le condotte siano mosse dalla disperazione di non aver più nulla da perdere, diventando estreme e perciò sostanzialmente incontrollabili. Si deve aggiungere che all’interno del carcere sono ampiamente sperimentati modelli comportamentisti, che orientano l’agire del detenuto attraverso rinforzi positivi (premi) e negativi (sanzioni), giostrando con le risorse dell’ordinamento giudiziario, in particolare con l’art.30 ter, che facendo leva sulla “regolare condotta” riconosce l’accesso ai «permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L’uso bilanciato di queste strategie concorre a rendere più concreti la riduzione delle infrazioni disciplinari e il raggiungimento dell’obiettivo formalmente primario ovvero quello di favorire un processo di rieducazione e reinserimento sociale, prevenendo la recidiva. La configurazione di ulteriori addebiti penali, durante la vita carceraria, va in direzione contraria. Considerando l’incoerenza di questa scelta normativa, sotto diversi profili, e le molteplici questioni di illegittimità costituzionale, come già ravvisate[19], si può supporre che si tratti di una parentesi che avrà breve durata. Quando si arriva a trattare alla pari del rivoltoso violento il disobbediente nonviolento si sono rotti gli argini con la tradizione penale liberale e con la cultura costituzionale. La violazione dei principi di legalità, offensività, tassatività e proporzionalità comporta una frattura irreparabile in un sistema penale razionale[20].

3. Non c’è limite al peggio: le operazioni sotto copertura per prevenire le rivolte

Si potrebbe essere indotti a pensare che il punto più basso sia stato toccato e invece ad aprile di quest’anno è stato convertito in legge il quinto decreto sicurezza, che ha introdotto la figura dell’agente provocatore dentro gli istituti penitenziari[21]. Si tratta dei cosiddetti ‘infiltrati’ che hanno la funzione di acquisire elementi di prova per prevenire una serie di reati.

L’articolo 15, comma 1, del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54 ha inserito la lettera b-quater) al comma 1 dell’art.9 (Operazioni sotto copertura), disciplinato per la prima volta dalla l. 6 marzo 2006 n. 146. È prevista la non punibilità, fermo restando quanto disposto dall’art. 51 c.p., per «gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito delle attività di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all’interno di uno o più istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 613-bis del codice penale, ai delitti di cui all’articolo 414, commessi per le finalità previste dall’articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale.»

Per quanto a rigore non possano muoversi rilievi formali nella costruzione di questo periodo, non vi è alcun dubbio che la lettura risulti estremamente difficile per l’iper-compressione sintattica, dovuta alla stratificazione eccessiva delle frasi subordinate e degli incisi, che non rende in alcun modo agevole la comprensione.

Provando a scomporla per singoli costrutti, si apprende che viene estesa una causa di giustificazione agli agenti della polizia penitenziaria che, al solo fine di acquisire elementi di prova, in ordine al delitto di rivolta o a una serie di delitti specificamente richiamati (tra i quali esemplificativamente: terrorismo, violenza sessuale, traffico di stupefacenti, detenzione di telefonini), compiono una o più delle seguenti attività:

  • acquistano, ricevono, sostituiscono o occultano denaro, utilità, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni o altre cose che costituiscono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per la commissione del reato;
  • accettano l’offerta o la promessa dei medesimi beni o utilità, ovvero ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego;
  • corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri;
  • promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero sollecitati quale prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale.

Questa nuova scriminante configura, proprio all’esordio della casistica nella quale può essere invocata, l’infiltrazione dell’agente allo scopo di sventare possibili rivolte all’interno del carcere. Poiché non viene fornita alcuna specifica accezione di rivolta, è lecito attendersi che lo ‘spione’ possa essere utilizzato anche per stanare moti di ribellione pacifici o addirittura puramente inermi. Senza allargare il raggio di riflessione alla disciplina generale delle azioni sotto copertura, ciò che non può sfuggire anche ad una prima analisi è la scelta di estenderle ad un contesto di spazio e di relazioni assai peculiare. Nella rubrica dell’art.15 del d.l. 23/2026 si legge che tali operazioni sono disciplinate «per la sicurezza degli istituti penitenziari»[22].

Si sostiene che la previsione di questa norma derivi dalla necessità di prevenire e contrastare le pericolose dinamiche criminali che si sviluppano all’interno delle carceri. Come l’art. 14-bis, dell’ordinamento penitenziario, prevede l’adozione di un provvedimento amministrativo di competenza del D.A.P. – denominato “sorveglianza particolare” – che implica l’istaurazione di un trattamento individualizzato, mediante un’ulteriore restrizione dei diritti del detenuto, così si suggerisce di interpretare la configurazione di un’attività di polizia giudiziaria, che si potrebbe definire di “polizia amministrativa penitenziaria”[23]. Anche a volerci leggere l’intenzione di potenziare le condizioni di sicurezza all’interno delle strutture carcerarie, è difficile non cogliere l’estrema delicatezza di uno strumento, utilizzato in ambito inframurario, che rende contiguo l’agente infiltrato ai detenuti in rivolta o prossimi ad organizzarla[24].

Non a caso hanno espresso valutazioni anche più esplicitamente critiche sia le associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti, sia i sindacati della polizia penitenziaria. A fronte di una lettura che legittima la scelta operata con l’ultimo provvedimento sicurezza, perché si inscriverebbe nel progressivo consolidamento dei compiti istituzionali del Corpo, che, a seguito della riforma del relativo ordinamento – introdotta dalla L. 15 dicembre 1990, n. 395 – ha ormai assunto pienamente il ruolo di polizia dell’esecuzione penale[25], si afferma che ancora una volta il costo di questa novità normativa sopravanzerà ampiamente gli esiti che più che altro si propagandano come positivi. Tra le varie preoccupazioni vi è quella di una possibile alterazione del vincolo di solidarietà reciproca tra i detenuti, avvelenato da diffidenza e sospetto, stati d’animo che a loro volta alimentano inneschi di conflitto[26].

Il carattere eminentemente repressivo di questo ulteriore intervento non è conciliabile con l’impegno alla rieducazione del detenuto, anzi, al contrario, rischia di lacerare irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’istituzione carceraria, di minare i legami solidali tra reclusi, fino a compromettere la relazione di cura e tutela con gli operatori, professionali o volontari, che sono chiamati ad investire per attuare concretamente un processo di risocializzazione. Se si fosse scelto di circoscrivere questo strumento assai opinabile solo ai regimi di cosiddetto ‘carcere duro’, cioè all’Alta Sicurezza o al 41 bis, o di confinarlo in determinate tipologie di carcere, non verrebbero meno le perplessità su esposte, ma si potrebbe leggere in controluce una linea di massimo rigore in contesti che richiedono una sorveglianza particolarmente stretta. Sfugge alla comprensione la scelta di un’estensione indiscriminata, che arriva a comprendere anche agli istituti di pena minorili, che in particolare dopo il cosiddetto decreto Caivano sono al collasso.  

4. “Il governo della paura”[27] o la paura di governare?

Il cerchio neo-autoritario si è chiuso con una significativa convergenza tra intolleranza e repressione del dissenso all’interno del carcere, così come è stato fatto nel mondo cosiddetto libero. Passati in sintetica rassegna gli effetti deleteri in termini di insicurezza e di perdita del controllo reale sulle emergenze[28], si insinua il dubbio che queste scelte di ferrea intransigenza e rigida selettività, quasi ossessivamente insistite, mascherino la condizione di fragilità del Leviatano. Trincerato dietro misure che sopprimono ogni forma di opposizione, finisce di fatto per rivelare la sua intrinseca debolezza. Sembra che si vada sostituendo – se mai c’è stato – al governo della paura la paura di governare. L’incapacità di assumere soluzioni concrete per fronteggiare le ragioni profonde, che alimentano il disagio nelle strutture deputate per dettato costituzionale alla rieducazione, smaschera un’inadeguatezza che produce – questa sì – una pericolosa erosione delle garanzie democratiche e di civiltà, tali da alimentare un profondo stato di insicurezza.


[1] Si parte con il decreto Rave Party (2022 – d.l. 162/2022, conv. in l. 30/12/2022, n. 199), che ha introdotto il reato per l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi; segue il decreto Cutro (2023 – d.l. 20/2023, conv. l. 5/5/2023, n. 50), approvato dopo il naufragio sulle coste calabresi di un’imbarcazione di migranti, ha inasprito le pene per il traffico di esseri umani e introdotto nuove regole sui flussi migratori; quindi, è la volta del decreto Caivano (2023 – d.l. 15/09/2023, conv. in l. 15/09/2023 n. 159), che ha predisposto misure specifiche per contrastare la criminalità giovanile e le baby gang; penultimo il Decreto Sicurezza (2025 – d.l.  48/2025, conv. in l. 9/06/2025 n. 80), che contiene 14 nuovi reati e 9 aggravanti, e nel quale si prevede la punizione severa delle proteste di piazza, dei blocchi stradali e delle occupazioni abusive; infine, l’ultimo decreto Sicurezza (2026 – d.l. 23/2026, conv. in l. 24/04/26 n. 54), che contiene ulteriori strumenti per l’ordine pubblico, tra cui il fermo temporaneo, l’arresto in flagranza differita durante le manifestazioni e nuove disposizioni sulla gestione dei centri per migranti e sulle armi bianche.

[2] Introdotto dall’art. 7 del d.l. 2026 n. 23, convertito in legge24 aprile 2026, n. 54, tra i primi a commentarlo: T. Perrella, Il nuovo fermo preventivo di polizia: sicurezza pubblica, diritti fondamentali e prospettive di riforma, in www.sistemapenale.it, 30 marzo 2026; N. Rossi, Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio, in www.questionegiustizia.it, 24 aprile 2026; G. Colaiacovo – W. Nocerino, “Decreto sicurezza” 2026: le disposizioni su perquisizioni speciali e fermo, annotazione preliminare e ordinamento penitenziario, in www.penaledp.it, 22 aprile 2026.

[3] Tra i primi commenti alla norma: C. Pasini, Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti, in Sist. pen., n. 5/2024, 121 ss.; M. Pelissero, A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, in www.sistemapenale.it, 27 maggio 2024; S. Zirulia, Il “decreto sicurezza” 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla Costituzione.  Criticità e possibili rimedi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2025, 217 ss.; M. Porchia, Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell’Unione Europea, in Quest. giust., 30 gennaio 2025; L. Risicato, Dalla costituzione al leviatano. La torsione illiberale del decreto “sicurezza” n. 48/2025, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2025, 471 ss.; Id., Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattamento per migranti, in Giur. It., 4/2025, 948 ss.; F. Palazzo, D.l. sicurezza e questione carceraria, in www.sistemapenale.it, 1° maggio 2025; D. Bianchi, I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva, in Dir. pen. proc., 7/2025, 906 ss.; R. Bartoli, Di sicuro c’è solo questo: si è tornati a incriminare l’esercizio di libertà. Breve introduzione al c.d. Decreto Sicurezza, in Dir. pen. proc., 7/2025, 847 ss.; A. Natalini, Il decreto “sicurezza” (convertito). Parte seconda: i nuovi reati di “rivolta” in carcere e nei Cpr, tra criminalizzazione del dissenso e contrasto con i principi costituzionali, in Foro it. 7-8/2025, 348 ss.; V. Sassi, Il nuovo reato di rivolta in carcere introdotto dal d.l. sicurezza n. 48/2025, in Sist. pen., 7-8/2025, 39 ss.; A. Apollonio, Il diritto penale in “rivolta”: anatomia di un nuovo tipo delittuoso, in www.giustiziainsieme.it, 2 settembre 2025; A. Milone, La repressione del dissenso nel dl sicurezza e il diritto penale del nemico: alcune considerazioni, in Pen. dir. proc., 28 ottobre 2025; G. Gentile, Strategie repressive per il rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari, in Proc. pen. giust., fasc. straordinario, 31 dicembre 2025, 62.

[4] Mentre la norma dell’ordinamento penitenziario è funzionale a definire i limiti dell’impiego della forza pubblica nel contesto carcerario, il nuovo art. 415 bis c.p. descrive le condizioni che legittimano tale uso della forza: M. Pelissero, A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, in Sist. pen., 27 maggio 2024, 15; L. Risicato, Dalla costituzione al leviatano. La torsione illiberale del decreto “sicurezza” n. 48/2025, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2025, 487.

[5] Belluno – Carcere di Baldenich (maggio 2025); Bologna – Istituto Penale Minorile (aprile 2025); Latina (ottobre 2025); Prato – Carcere “La Dogaia” (giugno e luglio 2025); Rovigo – Istituto Penale per Minorenni (aprile 2026). Per tutti questi casi, anche molto diversificati tra loro sotto il profilo dell’intensità e delle caratteristiche, è già stato avviato un procedimento per 415 bis c.p.. Quelle che seguono sono vicende che astrattamente potrebbero integrare la fattispecie di rivolta, ma che al momento non risultano iscritte a questo titolo: Piacenza (aprile 2025); Ivrea (maggio 2025); Genova – Carcere di Marassi (giugno 2025); Porto Azzurro – Isola d’Elba (agosto 2025); Roma – Regina Coeli (agosto 2025); Spoleto e Terni (agosto-settembre 2025); Torino (novembre 2025); Lecce – Carcere di Borgo San Nicola (novembre 2025); Bologna – Carcere della Dozza (dicembre 2025); Cassino (gennaio 2026); Catania – Carcere di Piazza Lanza (marzo 2026); La Spezia (marzo 2026); Roma – Rebibbia (aprile e maggio 2026). Questi dati, con la precisazione dei contorni fattuali di ogni vicenda, sono reperibili in: M.V. Tatangelo, Le proteste e l’applicazione del reato di rivolta penitenziaria, in Aa.Vv., Tutto chiuso. XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, https://www.antigone.it

[6] Sulla “multifattorialità” di fenomeni di conflitto emersi con un’incidenza eccezionale all’interno del carcere nel 2020: D. Ronco – A. Sbraccia – V. Verdolini, Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo, in Antigone, XV, 2/2020, 138-164.

[7] V. Pascali – T. Sarti – L. Sterchele, Carcere, rivolta, violenze: note sul caso di Modena, Antigone, XV, 2/2020, 112 ss.

[8] A. Oleandri, 6.539 persone hanno subito trattamenti inumani o degradanti nel 2025, www.antigone.it, 1° giugno 2026: «Si tratta della certificazione che il sistema penitenziario italiano è fuori dalla legalità costituzionale. Un dato in costante crescita negli anni, in linea con la crescita del sovraffollamento nelle carceri del paese. Del resto, la quasi totalità di queste condanne arrivano per il mancato rispetto della soglia minima dei 3mq a persona». Di estremo interesse l’ordinanza n. 636/2026 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, comma 3, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 3 CEDU, artt. 2 e 25, comma 2, Cost. (V. Manca, Condizioni inumane e degradanti e differimento della pena al vaglio della Corte Costituzionale, in www.dirittoegiustizia.it, 7 maggio 2026).

[9] P. Gonnella, Rapporto Antigone: carceri sempre più affollate, più chiuse e lontane dal dettato costituzionale, 19 maggio 2026, https://www.antigone.it

[10] Nel 2024 si sono tolti la vita 91 detenuti, cifra mai raggiunta prima; mentre nel 2025 il numero, ugualmente allarmante, è stato di 82. Il numero di suicidi tra i detenuti nell’anno in corso è di 27. Dato aggiornato al 3 giugno e reperibile in: www.ristretti.it

[11] Nel 2019 è stato istituito, con decreto del Capo della Polizia, l’Osservatorio Permanente Interforze sui suicidi tra gli appartenenti alle forze di polizia. Non essendo accessibile, gli unici dati disponibili sono quelli elaborati dall’Osservatorio Nazionale Suicidi Forze dell’Ordine (ONSFO) – Staff Scientifico di Cerchio Blu (www.cerchioblu.org), secondo cui dal 2014 al 2024 si sono registrati 64 casi di suicidio tra gli agenti penitenziari. Così si legge in un editoriale: “Da decenni, governi di ogni orientamento si alternano alla guida del Paese, ma le criticità del sistema penitenziario restano sostanzialmente immutate. Cambiano le parole, cambiano gli annunci, cambiano le priorità dichiarate, ma il risultato finale è sempre lo stesso: carceri sovraffollate, Polizia Penitenziaria sotto pressione e condizioni complessive che rendono sempre più difficile assicurare una detenzione che sia insieme sicura, umana e conforme ai principi costituzionali. Eppure, le proposte e le soluzioni non mancano.”: D. Capece, Oltre l’emergenza: servono scelte strutturali per il sistema penitenziario italiano e dignità per chi vi lavora, in www.poliziapenitenziaria.it, giugno 2026, n. 349.

[12] Nell’ultimo mese sono stati cancellati virtuosi esempi di attività trattamentali, che avevano prodotto oggettivi risultati positivi. Il D.A.P. ha centralizzato le autorizzazioni per tutti gli eventi educativi, culturali e ricreativi. Questo ha reso le procedure più complesse, imponendo un monitoraggio costante e riducendo l’autonomia dei singoli istituti, in particolar modo nel circuito dell’Alta Sicurezza: F. Gianfilippi, Nuova Circolare del DAP in tema di eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo in carcere, in www.sistemapenale.it, 5 dicembre 2025; S. Simonetta, L’impatto della stretta sull’alta sicurezza per progetti volti a portare l’università in carcere, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2025, 1543. La forte mobilitazione, del tutto trasversale, che ha coinvolto la magistratura, l’avvocatura, le forze di polizia penitenziaria, oltre all’associazionismo, ha indotto a pubblicare una nuova circolare (6 maggio 2026 – Circuito media sicurezza – nuove disposizioni in tema di eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo) nella quale si afferma che: «il rilascio dei nulla-osta viene ritrasferito ai Provveditorati, i quali nuovamente si occuperanno di autorizzare le attività per detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza, anche negli istituti con sezioni a gestione dipartimentale.» Potremmo dire trattarsi di un’emblematica rappresentazione di come l’espressione del dissenso riesca a riportare su un piano di ragionevolezza una scelta radicalmente irrazionale.

[13] www.cortecostituzionale.it/viaggionellecarceri/jsp/consulta/vic/vic-auditorium.html. «Il linguaggio della legalità diviene, così, diegesi del racconto filmico e accompagna un viaggio che cambierà molti dei nostri pensieri sulle carceri, specialmente laddove le informazioni e le nostre strutture conoscitive su questo tema sono divenute preda di stereotipi e di preconcetti»: D. Salari, Viaggio in Italia. Il Viaggio della Corte Costituzionale nelle Carceri, in www.giustiziainsieme.it, 11 aprile 2020.

[14]https://www.camerepenali.it/cat/12391/non_c_%C3%88_pi%C3%99_tempo_fermare_i_suicidi_in_carcere.html

[15] Si tratta di un’espressione scioccante, pronunciata nel novembre 2024, dall’allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in occasione di un evento pubblico nel quale venivano presentate le nuove autovetture in dotazione alla polizia penitenziaria.

[16] Le ribellioni nelle carceri italiane degli anni ’70 furono attuate per rompere l’isolamento del sistema penitenziario e chiedere riforme strutturali. Ispirate dalle lotte operaie e studentesche, portarono all’approvazione della Legge Gozzini (L. 354/1975), che riformò l’ordinamento penitenziario: C.G. De Vito, Camosci e girachiavi. La storia del carcere in Italia, Bari-Roma, 2009; M. Graziosi, Le rivolte dei detenuti nel biennio ’68-’69, in Parole-chiave, dicembre 18/1998, 186 ss.; S. Rovelli, Le proteste delle persone detenute: delitto o diritto?, in Costituzionalismo.it, 2/2025, 26 e ss.

[17] M. Pelissero, La pervicace volontà di non affrontare i nodi, cit.; R. De Vito-P. Gonnella, La nonviolenza al banco degli imputati: anatomia del reato di rivolta, in www.questionegiustizia.it, 14 gennaio 2026, 3.

[18] Oltre alla frizione rispetto ai principi di materialità ed offensività, si ritiene limitata anche la stessa libertà di autodeterminazione individuale: V. Manes, L’ossessione securitaria, in Dir. dif., 24 marzo 2025.

[19] Oltre al conflitto con il principio di offensività, si pone un problema di ragionevolezza e proporzione, di violazione del principio di uguaglianza, oltre alle criticità rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, per finire con la menomazione della funzione rieducativa della pena: A. Apollonio, Il diritto penale in “rivolta”, cit., 6-7.

[20] R. De Vito-P. Gonnella, La nonviolenza al banco degli imputati, cit., 5.

[21] Si tratta del d.l 24/02/2026 n. 23, convertito in legge 24/04/2026 n. 54.

[22] A. Cisterna, Undercover, estesa la non punibilità alle azioni della polizia Penitenziaria, in Guida al Diritto, 14 marzo 2026, n. 9, 93.

[23] A.F. Vigneri, L’inedita disciplina delle operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari, in www.giustiziainsieme, 13 aprile 2026, 8 (in particolare nota 32).

[24] Non va inoltre dimenticato che tra i vari punti di delicatezza c’è anche l’aspetto di una prova che è inutilizzabile se l’agente infiltrato l’abbia acquisita determinando l’indagato alla commissione di un reato e non limitandosi ad un’azione di mero disvelamento, facendo emergere una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l’attività dell’infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato: Cass. 4 febbraio 2020 n. 12204, come citata da: A. Cisterna, Undercover, cit., 94.

[25] A.F. Vigneri, L’inedita disciplina, cit., 10.

[26] Alessio Scandurra, coordinatore nazionale dell’Osservatorio Antigone sulle condizioni di detenzione e sulla stessa linea si colloca il segretario della Uil Pa Polizia penitenziaria, che teme anche il depauperamento degli organici già in difficoltà: Agenti infiltrati nelle carceri: L’ultima crudeltà del decreto Sicurezza, di Federica Olivo, in Hufpost Italia, 15 aprile 2026.

[27] J. Simon, Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Milan 2008.

[28] R. Cornelli, “Verso democrazie autoritarie? Paradossi, presupposti e tendenze delle politiche di sicurezza contemporanee”, in Riv.it.dir.proc.pen., 1/2025, 214: la questione sicurezza «costituisce il luogo privilegiato in cui le istanze populiste possono agire sia per affermare una cultura dell’emergenza che richieda la presenza di una leadership capace (nelle promesse) di proteggere il popolo dal nemico e da élites corrotte, sia per scalfire non più solo i diritti sociali ma lo stesso sistema di principi e regole a tutela delle libertà, a partire dalla separazione dei poteri. Evidentemente, è lo stesso progetto democratico a essere sotto scacco, a vantaggio dell’affermazione di forme di “democrazia autoritaria” — espressione paradossale che sembra non scandalizzare più nessuno, ma che anzi, dall’Ungheria agli Stati Uniti, viene proposta più o meno esplicitamente come la soluzione alla crisi della democrazia e ai suoi paradossi costitutivi.»

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore