Sommario: 1. Il rischio di vaghezza del concetto di “diritto penale dei beni culturali” e il quadro della disciplina vigente; 2. Il “bene culturale” come oggetto della tutela penale; 3. La funzione esegetica del bene giuridico per la ricostruzione dell’oggetto della tutela nei reati “contro il patrimonio culturale”; 3.1. La disciplina delle contraffazioni (come ipotesi speciale di truffa); 3.2. Il fenomeno del traffico illecito di beni culturali; 3.2.1. Il procacciamento dei beni culturali; 3.2.2. La movimentazione transnazionale; 3.2.3. La immissione nel mercato; 3.3. La fattispecie onnicomprensiva del danneggiamento di beni culturali, art. 518 duodecies c.p.; 3.4. Le contravvenzioni tra codice penale e codice dei beni culturali; 4. Riflessioni sull’ipertrofica ricezione della Convenzione di Nicosia e su auspicabili prospettive di riforma.
Abstract
La disciplina penale in materia di beni culturali si caratterizza per la dislocazione delle fattispecie in molteplici sedi dell’ordinamento, per la proliferazione di fattispecie incriminatrici, per l’indeterminatezza dell’oggetto della tutela e l’accessorietà al diritto amministrativo, e per l’eccessiva severità dei limiti di pena.
Le funzioni critica, sistematica ed esegetica del bene giuridico possono risultare un utile strumento per una sistemazione della disciplina che possa realizzare i principi di sussidiarietà ed effettività della tutela, insieme con l’osservanza degli altri principi penalistici sanciti in Costituzione.
The criminal law governing cultural goods is characterised by a fragmented and proliferating body of offences, dispersed across different areas of the legal system, by uncertainty regarding the protected legal interest and the ancillary nature of criminal provisions to administrative law, as well as by the disproportionate severity of sanctions.
A critical, systematic, and exegetical functions of the legal interest may provide a useful tool for reorganising this field of law in accordance with the principles of subsidiarity and effectiveness of legal protection, while ensuring compliance with the other constitutional principles governing criminal law.
1. Il rischio di vaghezza del concetto di “diritto penale dei beni culturali” e il quadro della disciplina vigente
Il concetto di “diritto penale del patrimonio culturale” rischia di risultare particolarmente ampio ed indefinito; sia per le caratteristiche dell’oggetto della tutela, di cui più avanti si tenterà di proporre una descrizione[1], sia, ancor più, per la molteplicità di fenomeni e condotte criminose, di varia natura, che vi risultano connessi.
In relazione a tali attività, talvolta il patrimonio culturale risulta l’effettivo oggetto di aggressione[2], ma talaltra, a ben vedere, rappresenta lo strumento mediante cui vengono perpetrate offese, effettive o potenziali, a differenti beni giuridici[3], oppure a funzioni di controllo di natura amministrativa[4].
La riforma del 2022[5], mediante cui è stato introdotto il Titolo VIII bis c.p., ha ad oggetto tre ampi fenomeni inerenti al patrimonio culturale: le contraffazioni, consistenti in una variegata molteplicità di condotte, perché le opere, false, possano attribuirsi ad un dato autore, o ad un dato contesto storico-culturale[6]; il macro-fenomeno del traffico illecito dei beni culturali, che non è oggetto di diretta incriminazione, ma che è costituito da tre differenti momenti – l’approvvigionamento, la movimentazione e la immissione nel mercato –, a loro volta costituiti da specifiche condotte, descritte in altrettante fattispecie incriminatrici[7]; nonché il danneggiamento dei beni culturali[8].
Com’è noto, le esigenze del diritto penale impongono l’individuazione delle singole condotte tramite cui tali fenomeni vengono realizzati[9], nonché di selezionare, tra queste, quali risultino oggetto di specifiche incriminazioni, e quali, ai fini di una legittima sistematizzazione della materia, risulta opportuno che siano oggetto di tutela penale[10].
In tale percorso, il punto di partenza è rappresentato dal legittimo bene giuridico che la disciplina si pone, o dovrebbe porsi, l’obiettivo di tutelare; ed a tal riguardo svolgono una funzione, differente, ma parimenti importante, le relative funzioni, critica, di orientamento per il legislatore[11], ed esegetica, utile per l’interprete al fine di riconoscere l’effettiva oggettività giuridica di riferimento per ciascuna norma[12].
Il panorama della disciplina di settore si presenta ampio e frastagliato.
Numerose fattispecie, delittuose e contravvenzionali, poste, apparentemente o effettivamente, a tutela dei beni culturali, sono diffuse in tutto l’ordinamento.
L’intervento legislativo del 2022, che avrebbe potuto rappresentare una buona occasione per la sistematizzazione della disciplina, anche in un’ottica di soddisfazione delle esigenze legate alla cosiddetta riserva di codice, sembra aver tradito tale aspettativa[13].
Infatti, diffuse nell’ordinamento, troviamo: una molteplicità di fattispecie contravvenzionali, incentrate sulla violazione della regola amministrativa, all’interno del codice dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42/2004[14]; fattispecie delittuose e contravvenzionali, nella l. n. 157/2009[15], in materia di tutela del patrimonio culturale subacqueo; fattispecie delittuose in materia di tutela del patrimonio culturale in contesti bellici, nella l. n. 45/2009[16]; nonché, fattispecie, ancora, sia delittuose che contravvenzionali, all’interno del codice penale.
Con riferimento a tale quadro normativo, i principali quesiti sorgono in relazione alla effettiva tutela del bene giuridico del patrimonio culturale, alla opportunità di tale disseminazione e alla irrinunciabilità dell’introduzione del Titolo VIII bis c.p., in recepimento delle indicazioni fornite dalla Convenzione di Nicosia[17].
2. Il “bene culturale” come oggetto della tutela penale
Non vi è dubbio che il patrimonio culturale rappresenti un legittimo oggetto di tutela penale, in osservanza delle indicazioni costituzionali[18], secondo cui, in sintesi, il bene giuridico deve corrispondere ad una situazione di valore, di rilievo costituzionale, offendibile e tutelabile, dunque afferrabile, funzionale allo sviluppo della persona, in questo caso, in ambito culturale e spirituale. Dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 9 Cost., emerge la legittimità della tutela penale dell’oggettività giuridica del patrimonio culturale[19].
Dalla collocazione tra i principi fondamentali sanciti dall’art. 9 co. 1 e 2 Cost., secondo cui “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione”, deriva un bene giuridico di categoria, composto da una molteplicità di oggetti che, sia pur dalla differente natura – artistica, storica, archeologica, etnoantropologica, bibliografica –, rappresentano strumenti di definizione di identità culturale, di singoli e di gruppi sociali, e risultano, tutti, funzionali al soddisfacimento di esigenze di civiltà[20], e alla «promozione culturale della personalità umana»[21].
La descrizione del bene giuridico in tali termini può risultare utile anche al fine di orientarsi tra le cosiddette concezioni “formale” e “sostanziale” del bene culturale, al fine di definire l’oggetto materiale della disciplina[22].
Com’è noto, infatti, la “concezione formale” deriva il proprio contenuto dalla normativa di natura amministrativa contenuta nel codice dei beni culturali di cui al d. lgs. n. 42/2004; e l’elencazione di cui agli artt. 2 e 10, pur rappresentando, senz’altro, un utile strumento interpretativo, purtuttavia, rischia di risultare chiusa rispetto a beni che, seppur dotati di valore culturale, risultino privi del riconoscimento amministrativo ivi richiesto[23].
Al riguardo, c’è da considerare quanto segue.
In primo luogo, il legislatore penale, nell’introdurre la disciplina del 2022, non propone una definizione espressa di “bene culturale”[24], ma neppure opera un richiamo, a tali fini, alla disciplina contenuta nel codice dei beni culturali. Dunque, la ricostruzione operata mediante il rinvio alla legislazione amministrativa, seppur utile, non può considerarsi vincolante[25].
Inoltre, la “concezione formale” risulta difficilmente accoglibile anche alla luce delle fattispecie di importazioni allogene[26], e furto in danno di soggetto privato[27], laddove beni presumibilmente sforniti del necessario riconoscimento amministrativo, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 42/2004, seppur sostanzialmente dotati di valore culturale, non risulterebbero ricompresi nella disciplina di settore[28].
In terzo luogo, in adesione ad un riconoscimento del valore culturale del bene derivante dalla disciplina contenuta nel codice dei beni culturali, ed in specie dal comma 5 dell’art. 10 d. lgs. n. 42/2004, da tale settore risulterebbero estromesse le opere di “arte contemporanea”, il cui interesse culturale, tuttavia, non è pacifico che possa del tutto escludersi[29].
Pertanto, dalla fornita definizione del patrimonio culturale come legittimo bene giuridico, deriva un oggetto materiale della tutela penale caratterizzato da un elenco aperto, in cui rientrano molteplici categorie di beni, dalla differente natura, ma tutti dotati di interesse culturale, «nel senso dell’attitudine degli oggetti a soddisfare esigenze di civiltà»[30], e a «realizzare la promozione culturale della personalità umana»[31]. Il bene materiale idoneo ad esprimere valori di civiltà assume dignità di rilevanza penale in quanto funzionale alla tutela dell’interesse che si intende proteggere.
L’interesse culturale, funzionale al soddisfacimento di esigenze di civiltà, risulta degno di tutela penale, sia in un’ottica di riconoscimento dell’identità culturale di singoli e di collettività, sia in un’ottica di analisi della evoluzione di gruppi sociali[32]; pertanto, sarebbe auspicabile che la tutela di tale bene andasse realizzata mediante la salvaguardia dell’integrità materiale dei singoli oggetti di tutela, nonché della fruibilità degli stessi, da parte della collettività, per fini di conoscenza[33].
L’interesse penalistico dovrebbe essere rivolto alla tutela esclusiva di beni dotati di rilevante valore, in grado di esprimere importante significato sul piano dell’identità culturale di un popolo. «Non è proficuo, né auspicabile tentare, velleitariamente, di assicurare lo stesso tipo di tutela ad un qualunque coccio di scavo ed ai bronzi di Riace»[34].
Secondo i tradizionali parametri di legittimità[35], sembrerebbe adeguato l’uso di fattispecie incriminatrici incentrate su condotte offensive in termini di danneggiamento, distruzione, dispersione, inservibilità/infruibilità; e sul piano della sanzione, sarebbero auspicabili soluzioni sistematicamente funzionali che, comparate con altre già presenti nel nostro ordinamento, non presentassero irragionevoli sperequazioni[36].
3. La funzione esegetica del bene giuridico per la ricostruzione dell’oggetto della tutela nei reati “contro il patrimonio culturale”
Come sinteticamente anticipato, la disciplina penale vigente in tema di beni culturali si caratterizza, tra l’altro, per la dislocazione delle fattispecie in molteplici sedi dell’ordinamento, la presenza di reati dalla natura sia delittuosa sia contravvenzionale, la proliferazione di fattispecie incriminatrici, nonché per l’indeterminatezza dell’oggetto della tutela. Sovente, infatti, dalle norme vigenti, non emerge con chiarezza l’effettivo interesse di riferimento.
In osservanza della funzione critica del bene giuridico[37], le fattispecie dovrebbero avere ad oggetto “situazioni di valore, offendibili e tutelabili, funzionali allo sviluppo della personalità del singolo, o di una collettività di singoli”[38]. Sotto questo aspetto, il patrimonio culturale non pone problemi, tuttavia, le problematiche derivano dal grado di prossimità, o dall’effettività, dell’offesa. Infatti, nelle fattispecie di settore, il patrimonio culturale non sempre risulta il bene oggetto della tutela.
Come si tenterà di dimostrare, talvolta, come in alcuni casi di furto[39], vengono in evidenza beni giuridici legittimi, ma differenti rispetto al patrimonio culturale; talvolta, come nelle ipotesi delle contraffazioni, emergono beni giuridici dalla disagevole definizione, oppure altri, legittimi, ma rispetto ai quali la tutela risulta molto anticipata[40]; talvolta, come avviene in tutte le ipotesi contravvenzionali in cui il precetto è costruito intorno al ruolo centrale dell’autorizzazione amministrativa, l’oggetto della tutela, o meglio la ratio della stessa, è rappresentata da funzioni di controllo della pubblica amministrazione[41].
In presenza di tale panorama normativo, la funzione esegetica del bene giuridico può risultare un utile strumento di interpretazione delle fattispecie, al fine di una ricostruzione della disciplina quanto più razionale e sistematicamente coerente.
3.1. La disciplina delle contraffazioni (come ipotesi speciale di truffa)
All’art. 518 quaterdecies c.p., introdotto con la riforma del 2022, è stata recepita la disciplina che, dapprima contenuta nella legge Pieraccini del 1971[42], poi trasferita nel T.U. del 1999[43], e successivamente nel codice dei beni culturali del 2004[44], ha ad oggetto le contraffazioni di opere d’arte.
In sintesi, si tratta di falsificazioni, riproduzioni, messa in commercio o in circolazione e false asseverazioni realizzate con differenti ed indefinite modalità, in relazione ad opere, prevalentemente d’arte contemporanea, ma non soltanto, perché queste vengano mendacemente attribuite a riconosciuti artisti, o a determinati contesti storico-culturali.
In specie, le condotte incriminate dalle quattro ipotesi contenute nell’art. 518 quaterdecies c.p. corrispondono a: 1) contraffazione, alterazione, riproduzione; 2) messa in commercio, detenzione al fine di commercio, introduzione nel territorio dello Stato al fine di commercio, messa in circolazione; 3) “autentica expertise” di opere false; 4) asseverazioni, accreditamenti, contributi ad accreditamenti di opere false, realizzati “con qualsiasi mezzo”.
L’oggetto di riferimento della condotta è rappresentato da opere di “pittura, scultura o grafica, o oggetti di antichità, o di interesse storico o archeologico”.
Salvo l’eccezionale caso dell’alterazione materiale di un bene che è già dotato di per sé di valore culturale, ed in cui dunque potrà emergere un concorso con il reato di danneggiamento di beni culturali ex art. 518 duodecies c.p.[45], la disciplina ha ad oggetto “opere false” che, dunque, non essendo dotate di un autonomo valore culturale, non risultano in grado di offendere l’integrità e la fruibilità del patrimonio culturale. È per questo motivo che tale disciplina, all’interno del Titolo VIII bis c.p., è stata definita come “aliena”[46].
A ben vedere, infatti, dalle offese derivanti dalle condotte su richiamate possono risultare coinvolte diverse oggettività giuridiche, tutte differenti rispetto al patrimonio culturale.
Le molteplici condotte che possono configurare la fattispecie di contraffazione, in linea di massima, incidono sul corretto andamento delle transazioni del mercato delle opere d’arte. Alcuni dei macro-beni giuridici, che sono stati individuati, sono la fede pubblica, l’ordine economico, la trasparenza degli scambi commerciali[47]; tuttavia, anche rispetto ad essi, le condotte descritte non sempre risultano effettivamente offensive. Ad esempio, le condotte di detenzione a fini di commercio e, ancor più, la mera messa in circolazione, che, per definizione legislativa, non dev’essere caratterizzata dal fine di commercio, corrispondono a condotte prodromiche anche in relazione all’offesa a tali macro-interessi.
In effetti, le condotte descritte nella fattispecie di cui all’art. 518 quaterdecies c.p., laddove effettivamente idonee ad incidere sulla correttezza degli scambi commerciali nel mercato delle opere d’arte, sembrerebbero rappresentare altrettante ipotesi di truffa, o attività prodromiche ad esse[48]; e, come tali, offensive, o potenzialmente offensive, del patrimonio (economico) della vittima, acquirente dell’opera falsificata.
I beni giuridici che emergono dalla disciplina delle contraffazioni sono differenti dal patrimonio culturale; l’unica ipotesi in cui quest’ultimo potrebbe risultare aggredito è l’alterazione materiale ex art. 518 quaterdecies co. 1 n. 1 c.p. di un bene dotato già di per sé di autonomo valore culturale; tale condotta, in concorso con il deturpamento di cui all’art. 518 duodecies c.p., potrebbe rappresentare un’offesa, sia pur lieve, alla integrità o fruibilità del patrimonio culturale.
Con riguardo all’oggetto materiale delle condotte, la formula riferita a opere di «scultura, pittura o grafica, [e ad oggetti] di antichità o di interesse storico o archeologico» risulta differente rispetto a quella di “beni culturali”, e determina alcune problematiche in termini di certezza applicativa.
Se da un lato, risulta pacifica l’applicabilità di tale disciplina alle opere d’arte contemporanea[49], dall’altro, derivano problemi definitori in ordine al confine temporale del concetto di “antichità”[50], ed ai perimetri precisi dei concetti di “pittura, scultura e grafica”. Si pensi alle nuove forme di espressione artistica, quali ready made, performance, arte concettuale, che, oramai formalmente riconosciute nel vocabolario specialistico di settore, rischiano di rimanere escluse dalla disciplina penalistica, oppure di rappresentare altrettante ipotesi di estensione analogica. A tal riguardo, la trasposizione invariata del precetto della fattispecie di contraffazione all’interno del codice penale, derivante dall’art. 178 del codice dei beni culturali, a sua volta risalente alla legge Pieraccini del 1971, è stata considerata un’occasione mancata di riforma[51].
Tra le su indicate condotte di contraffazione, sul piano della lontananza dell’offesa al bene giuridico, risulta senz’altro degna di nota la mera messa in circolazione del bene, di cui al co. 1 n. 2 dell’art. 518 quaterdecies c.p., per cui non è richiesto neppure il “dolo specifico di commercio”, che quantomeno, invece, è richiesto per la “detenzione al fine di commercio”; sul piano della in-determinatezza, si contraddistingue il co. 1 n. 4 dell’art. 518 quaterdcies c.p., relativo alle asseverazioni realizzate mediante “altre dichiarazioni”, oppure mediante “accreditamenti o contributi ad accreditamenti” operati “con qualsiasi mezzo”.
Mentre le condotte descritte nel precetto del reato di contraffazione sono rimaste invariate dal 1971, il relativo regime sanzionatorio è stato oggetto di molteplici “giri di vite”, che lo hanno reso oltremodo, se non irragionevolmente, severo[52].
3.2. Il fenomeno del traffico illecito di beni culturali
Quello del “traffico illecito di beni culturali” è un concetto ampio, che non risulta dotato di autonoma rilevanza penale[53], ma che comprende molteplici attività che, a loro volta, invece, risultano oggetto di specifiche incriminazioni. I tre ampli momenti in cui può suddividersi sono il procacciamento di beni culturali, la movimentazione transnazionale, l’immissione nel mercato[54].
Il primo è costituito da una serie di attività, dalla differente natura, ma tutte rivolte all’appropriazione dei beni. Nel Titolo VIII bis c.p., le fattispecie coinvolte sono il furto, art. 518 bis c.p., l’appropriazione indebita, art. 518 ter c.p., il saccheggio art. 518 terdecies c.p., la proprietà o la detenzione non accompagnati dalla necessaria denuncia, art. 518 novies co. 1 n. 2 c.p.
Al di fuori di queste, risultano funzionali al procacciamento di beni due ulteriori fattispecie, entrambe di natura contravvenzionale, che corrispondono alle due rispettive ipotesi di, “possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno”, art. 707 bis c.p., e di “scavi archeologici non autorizzati”, art. 175 codice dei beni culturali. Tale ultima attività, con il crescere degli interessi economici sul settore, assume dimensioni sempre più significative, e coinvolge anche attività gestite da gruppi criminali organizzati[55].
Il momento della movimentazione transnazionale si realizza mediante attività cui sono applicabili fattispecie penali quali importazione ed esportazione di beni culturali, artt. 518 decies e undecies c.p., nonché importazione di bene culturale subacqueo, art. 10 co. 7 l. n. 157/2009.
La terza fase del macro-fenomeno del traffico illecito di beni culturali, ossia la immissione nel mercato di beni culturali di provenienza illecita, è costituita da una molteplicità di fattispecie, quasi tutte duplicate da fattispecie già presenti nel nostro ordinamento, riferite ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni culturali di provenienza illecita, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 518 quater, sexies, septies, quinquies c.p.; rientra in tale fase anche la fattispecie di cui all’art. 518 octies c.p., avente ad oggetto la falsificazione di scritture private relative a beni culturali, e potrebbe rientrarvi anche la condotta di alienazione o immissione sul mercato senza la prescritta autorizzazione, prevista dal co. 1 n. 1 dell’art. 518 novies c.p.
Sia per il livello di privacy riconosciuto nella prassi, che è ben superiore a quanto previsto dal Testo Unico sui dati personali[56], sia per la “non infallibilità” del sistema delle “autentiche expertise”[57], tale settore di mercato, definito “grigio”[58], viene percepito come una possibile fonte di rosee prospettive di guadagno, e tale consapevolezza intensifica la rilevanza degli interessi economici ad esso connessi.
3.2.1. Il procacciamento dei beni culturali
Come si è anticipato, nella fase del procacciamento dei beni culturali, la prima disposizione prevista dal nuovo Titolo VIII bis c.p. è l’art. 518 bis c.p., in materia di furto[59].
Si tratta di una fattispecie che rappresenta la duplicazione di quanto già previsto dall’art. 624 c.p., con l’aggiunta della specificazione dell’oggetto materiale – che è costituito dal bene culturale, di appartenenza del privato o dello Stato –, e di un forte aggravio del già severo regime sanzionatorio[60].
Dal momento che la disciplina del furto semplice non esclude lo specifico oggetto materiale, questa avrebbe potuto applicarsi anche alle ipotesi speciali che ci occupano in questa sede, senza il rischio di inadempimenti rispetto a quanto richiesto dall’art. 3 della Convenzione di Nicosia, e con la potenziale applicazione di un arsenale sanzionatorio che non avrebbe avuto necessità di ulteriori inasprimenti.
Sul piano dell’offesa al bene, il furto di bene culturale può rappresentare una fattispecie plurioffensiva, in cui il danno al patrimonio culturale risulta possibile, ma non certo, e la tutela degli interessi economici occupa un ruolo preminente[61].
In relazione al bene giuridico del patrimonio culturale, vanno salvaguardate l’integrità e la fruibilità, e la perpetrazione di un furto di un bene culturale non necessariamente incide in tal senso.
Il fine di profitto – esplicitamente richiesto nella fattispecie ai danni del privato – dimostra che l’interesse tutelato è di natura economica. Il bene culturale viene protetto per i guadagni che la relativa disponibilità può garantire a colui che ne è proprietario o comunque possessore. Ed infatti, non risultano protette, in maniera precipua, l’integrità e la fruibilità, quanto piuttosto la proprietà del bene, in vista della utilizzabilità e dei profitti economici che ne possono derivare[62].
In relazione al furto cosiddetto archeologico ai danni dello Stato, è stato espressamente affermato che il bene giuridico specificamente protetto è proprio «l’appartenenza allo Stato dei beni culturali»[63].
Si immagini il furto di un bene dotato di rilevante interesse culturale ai danni di un privato, che lo deteneva illecitamente, nascosto nella propria abitazione, in condizioni di non fruibilità o pregiudizievoli per la relativa conservazione o integrità (condotte sanzionate dall’art. 518 duodecies c.p.), da parte di un autore che, successivamente al furto, procede alla vendita di quel bene ad un importante museo che, oltre a garantirne la conservazione e l’integrità, lo espone pubblicamente, favorendone il godimento da parte della collettività. Oppure, si pensi all’ipotesi, ancor più grave, realmente realizzatasi, dell’opera d’arte di proprietà pubblica che, per noncuranza di chi dovrebbe garantirne l’integrità, viene “illecitamente” smontata, dismessa, e destinata a discarica, per poi essere recuperata “in maniera illecita” da un privato, ricomposta, e destinata nuovamente alla pubblica fruibilità[64].
Ebbene, da condotte di tal fatta, il patrimonio culturale viene salvaguardato e valorizzato, e un eventuale intervento penale, in termini di furto o appropriazione illecita, avrebbe ad oggetto il possesso e la disponibilità illecitamente conseguiti.
Peraltro, il rigore sanzionatorio previsto dalla disciplina di settore rischia di risultare irragionevole, laddove si presenta particolarmente severo e non è detto che la tutela del patrimonio culturale debba necessariamente risultare rinforzata[65].
Ai fini dell’indagine sull’oggetto della tutela, nell’ambito del procacciamento, assumono rilevanza anche altre fattispecie, prodromiche rispetto all’effettivo impossessamento[66].
L’art. 707 bis c.p., introdotto con la riforma del 2022, come anticipato, prevede il reato, di pericolo presunto[67], di mera “detenzione di strumenti per il sondaggio del terreno all’interno di aree delimitate da atto amministrativo”, e fonda la relativa punibilità sulla presunzione assoluta di pericolosità nei confronti del patrimonio culturale.
Sul piano dell’iter criminis in relazione all’effettivo impossessamento illecito del bene culturale, tale fattispecie risulta più anticipata rispetto a quella di “scavo non autorizzato”, ma purtuttavia, risulta sanzionata con pena più severa[68].
Infatti, la contravvenzione di cui all’art. 175 del codice dei beni culturali, in materia di “ricerche archeologiche in assenza delle necessarie prescrizioni amministrative”, prevede una pena più lieve, pur presentandosi più prossima all’offesa, oltre che in riferimento al procacciamento illecito, anche in un’ottica di potenziale danneggiamento del sito.
In entrambe le fattispecie, sembra perdersi di vista l’effettiva offesa ad un legittimo bene giuridico. Dal precetto emerge la centralità della regola amministrativa; l’unico interesse che può considerarsi aggredito sembrerebbe la funzione di controllo della pubblica amministrazione[69]. La pena è fondata su una presunzione assoluta di offesa.
A nostro avviso, a tutela dell’osservanza delle regole amministrative, andrebbero utilizzati strumenti extrapenali[70].
3.2.2. La movimentazione transnazionale
Nell’ambito dell’ampio fenomeno del traffico illecito, il momento intermedio tra il procacciamento e la immissione nel mercato, laddove presente, è quello della movimentazione transnazionale dei beni culturali di provenienza illecita[71].
Il fenomeno coinvolge, da un lato, i source countries – ossia, Paesi che, appartenenti il più delle volte alle aree geografiche mediorientali, latinoamericane, africane, risultano ricchi di beni culturali, prevalentemente archeologici o artistici, ma non altrettanto attrezzati sul piano economico e degli apparati amministrativi e giuridici, per riuscire a salvaguardarli – dall’altro lato, i market countries, Paesi che, dotati di grandi patrimoni economici, con una forte domanda di beni culturali.
Tra la fonte e la destinazione, svolgono un ruolo funzionale alla movimentazione transnazionale, i cosiddetti transit countries; si tratta di Paesi, quali, ad esempio, Svizzera, Regno Unito, Hong Kong, che, presentando discipline in materia di importazione ed esportazione dei beni culturali in particolar modo snelle e permissive, si pongono da intermediari nella relativa movimentazione[72].
In linea di massima, i Paesi dotati di grandi patrimoni culturali risultano, o dovrebbero risultare, dotati di apparati normativi maggiormente attenti a tentare di fronteggiare il fenomeno delle esportazioni; negli altri, nei Paesi aspiranti acquirenti, la normativa di settore dovrebbe destinare particolare attenzione al fenomeno delle importazioni.
Il nostro Paese si pone in una posizione intermedia, è dotato di importanti patrimoni artistici – e da qui la presenza nell’ordinamento del reato di esportazione, e di una relativa articolata disciplina amministrativa, già da tempi precedenti alla Convenzione di Nicosia[73] –, ma risulta anche Paese acquirente[74].
Sebbene la Convenzione del 2017 non preveda l’obbligo di sanzionare penalmente l’importazione illecita di beni culturali[75], il legislatore italiano ha introdotto la fattispecie di cui all’art. 518 decies c.p., che si aggiunge al reato di “importazione illecita di beni culturali subacquei”, già previsto dal nostro ordinamento, all’art. 10 co. 7 l. n. 157/2009, ma sanzionato con pena significativamente più lieve.
L’introduzione del reato di importazione illecita dimostra sensibilità per il patrimonio culturale, anche se appartenente a Stati diversi da quello italiano[76].
Tuttavia, a ben vedere, va registrata una differenza di disciplina, sia penale che amministrativa, tra le ipotesi della esportazione e della importazione illecite.
Sul piano penalistico, la prima è punita con più severamente della seconda. E anche sul piano amministrativo, l’apparato normativo, contenuto nel codice dei beni culturali del 2004, rende molto più stringente la disciplina per poter esportare, prevista dagli artt. da 65 a 71 in materia di “uscita dal territorio nazionale”, 73 e 74 in materia di “uscita dal territorio dell’Unione Europea”, e 165 e 166 in materia di sanzioni amministrative, rispetto a quella relativa all’importazione, per la quale l’unica norma di riferimento è rappresentata dall’art. 72 del codice dei beni culturali. Tale norma prevede la possibilità, a domanda dell’importatore, che l’ingresso del bene in Italia venga sottoposto a certificazione ad opera dell’ufficio esportazioni; tale certificazione, la cui omessa richiesta non è accompagnata da previsione di sanzioni, potrebbe consentire la identificazione e la verificazione della provenienza del bene.
Dalla differenza di trattamento tra le due attività, di esportazione e importazione, in specie, dal maggiore rigore di disciplina previsto per la prima delle due attività, emerge un prevalente rilievo assegnato alla proprietà del bene culturale, piuttosto che alla relativa integrità e fruibilità[77].
Un effettivo interesse per la salvaguardia del bene dovrebbe caratterizzarsi per una equivalente disciplina tra le due operazioni, che dovrebbero considerarsi alla stessa stregua sul piano della dannosità sociale[78].
3.2.3. La immissione nel mercato
La terza ed ultima fase del traffico illecito è caratterizzata dalla immissione o reimmissione nel mercato dei beni culturali di provenienza illecita[79].
Le relative fattispecie penali che la costituiscono, contenute nel Titolo VIII bis c.p., eccetto una, erano già presenti nel nostro ordinamento e, seppur elaborate in forma semplice, non espressamente rivolta alla tutela del patrimonio culturale, potevano in egual modo trovare applicazione anche nello specifico settore[80].
Si tratta dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di beni culturali, di cui rispettivamente agli artt. 518 quater, sexies, septies e quinquies c.p. Vi è poi, il reato di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, di cui all’art. 518 octies, che, vista l’abrogazione dell’art. 485 c.p., non rappresenta una duplicazione di una fattispecie già esistente[81].
Nella Convenzione di Nicosia non si rinvengono indicazioni vincolanti finalizzate alla duplicazione di reati già esistenti, quanto, piuttosto, sollecitazioni alla predisposizione di misure di natura amministrativa, che tuttavia non sembrano essere state valorizzate nel relativo recepimento[82].
Agli artt. 7, 8 e 9 della Convenzione, infatti, sono sanciti obblighi di incriminazione per le attività di “acquisizione e immissione sul mercato di beni culturali mobili di provenienza criminosa” e di “falsificazione di documentazione relativa alla provenienza di beni culturali mobili”.
All’art. 20 della Convenzione è previsto l’obbligo per gli Stati aderenti di predisporre una molteplicità di misure di natura amministrativa, destinate agli operatori del settore, pubblici e privati, in materia, tra le altre, di “due diligence”, “monitoraggio”, e “tracciamento” delle operazioni di mercato.
Nella riforma del 2022 si rinviene un recepimento oltremodo severo delle indicazioni di natura penalistica, ma non una valorizzazione altrettanto significativa delle misure preventive di natura sussidiaria[83].
Con riguardo alla duplicazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego, c’è da osservare che il precetto di ognuna di queste, nella rispettiva formulazione ‘semplice’, era già in grado di comprendere il bene culturale, quale oggetto materiale della condotta. Le formule adottate in quelle fattispecie corrispondono a «denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», e «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto». Nessuna di tali formule sembra escludere l’applicabilità della relativa fattispecie nei casi in cui l’oggetto materiale della condotta sia costituito da un bene culturale.
Per tutti e quattro i reati, è stata disposta una duplicazione in forma speciale, accompagnata dalla previsione di un regime sanzionatorio più severo di quelli, già non miti, previsti dagli artt. 648, 648 bis, ter, e ter.1 c.p.[84].
Con riguardo al bene giuridico di riferimento, il “fine di profitto” richiesto per la ricettazione, l’impiego in «attività economiche o finanziarie», richiesto dall’art. 518 quinquies c.p., le operazioni in grado di «ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa», richieste dalla norma sul riciclaggio, e l’impiego in «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative», previste dalla norma sull’autoriciclaggio, così come avviene per le corrispondenti fattispecie semplici, fanno emergere oggettività giuridiche di natura economica[85].
In entrambe le configurazioni, si tratta di reati in grado di risultare plurioffensivi, in relazioni ai quali, tra i molteplici beni giuridici, sono stati individuati l’ordine economico, la trasparenza degli scambi commerciali, il corretto funzionamento dei mercati, il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia, il patrimonio della vittima, in caso di reato presupposto di natura patrimoniale, e la libertà di iniziativa economica[86].
Date le molteplici modalità mediante cui possono essere realizzate le fattispecie su richiamate, in effetti, è possibile anche che, qualora l’oggetto materiale sia costituito da un bene culturale, si aggiunga alle menzionate oggettività giuridiche anche il patrimonio culturale; ma tale acquisizione non avrebbe dovuto comportare, necessariamente, una duplicazione ipertrofica di fattispecie, destinata a complicare, piuttosto che ad agevolare, l’applicazione delle stesse.
Basti pensare che, qualora realizzate “in modo da ostacolare la identificazione della provenienza illecita” del bene, alcune ipotesi di contraffazione, ex art. 518 quaterdecies c.p., di falsificazione di scrittura privata relativa a beni culturali ex art. 518 octies c.p., di deturpamento e imbrattamento, di cui all’art. 518 duodecies c.p., nonché di uscita o esportazione illecite di beni culturali ex art. 518 undecies c.p., possono creare sovrapposizioni con la fattispecie di riciclaggio.
3.3. La fattispecie onnicomprensiva del danneggiamento di beni culturali, art. 518 duodecies c.p.
All’interno del Titolo VIII bis c.p., la fattispecie da cui probabilmente emerge in maniera più chiara ed afferrabile l’offesa al bene giuridico del patrimonio culturale è rappresentata dal reato di cui all’art. 518 duodecies, in materia di “danneggiamento e inservibilità” del bene culturale.
Si tratta di una fattispecie ‘omnibus’, in quanto comprende una molteplicità di condotte, che incidono in modalità e con intensità differenti sul bene culturale, ma che, ad ogni modo, risultano dotate di capacità offensiva riguardo alla relativa integrità e fruibilità.
In effetti, dalle ipotesi di contraffazione, nelle tante modalità mediante cui questa fattispecie può concretizzarsi, potranno derivare offese a beni giuridici vaghi, quali la trasparenza del mercato delle opere d’arte, o la correttezza degli scambi commerciali, oppure al bene giuridico patrimonio di colui che, acquirente inconsapevole, diviene vittima della truffa risultante dalla contraffazione; in relazione alle tante condotte che possono costituire oggetto di traffico illecito, è possibile che il bene, dopo essere stato illecitamente sottratto, o trasportato in un Paese diverso da quello di origine, o destinato ad operazioni commerciali, possa comunque conservare la propria integrità, nonché successivamente recuperare la propria funzione pubblica, in termini di godimento e fruibilità collettivi.
Invece, il bene danneggiato, distrutto, deteriorato o reso inservibile subisce un’offesa che incide sulla sua integrità, e di conseguenza sulla relativa idoneità a risultare funzionale in termini di esigenze di civiltà e identità culturale.
Tuttavia, la fattispecie di cui all’art. 518 duodecies c.p. riunisce, nella stessa disposizione, una molteplicità di condotte, alcune delle quali caratterizzate da lieve capacità offensiva.
All’art. 10 co. 1 della Convenzione di Nicosia è disposto che ciascuna Parte provvede a incriminare nel proprio ordinamento le condotte di “distruzione o danneggiamento, illegali e dolosi, di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprietà di tali beni”.
In relazione a tali prescrizioni, si registra, anche in questo caso, un recepimento oltremodo severo da parte del legislatore italiano[87].
Con riferimento alle condotte di cui al primo comma dell’art. 518 duodecies c.p. – distruzione, dispersione, deterioramento, inservibilità, non fruibilità – non c’è nulla da osservare sul piano della necessaria offesa al bene giuridico; tuttavia, la pena prevista risulta significativamente più severa di quella del danneggiamento semplice, e tale “euforia sanzionatoria” non trova pacifica legittimazione. Infatti, innanzitutto, la fattispecie speciale, per configurarsi, non ha necessità del requisito di violenza e minaccia, richiesto invece dall’art. 635 c.p.; ed inoltre, non può essere oggetto di presunzione assoluta il dato secondo cui l’offesa rivolta a qualsiasi tipo di bene culturale risulti necessariamente più grave della stessa offesa rivolta a qualsiasi altro oggetto materiale.
Con riferimento alle condotte più lievi, di cui al secondo comma dell’art. 518 duodecies c.p., ossia, deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali, la cui incriminazione non è oggetto di prescrizioni sovranazionali, e che rappresentano offese transitorie e agevolmente rimovibili, probabilmente, avrebbe potuto essere considerata adeguata una tutela extra-penale[88].
3.4. Le contravvenzioni tra codice penale e codice dei beni culturali
All’esito della riforma del 2022, la disciplina di settore si presenta caratterizzata dalla presenza di una molteplicità di fattispecie penali, dalla diversa natura, e distribuite in numerosi, differenti, provvedimenti legislativi.
Anche se, come anticipato, buona parte dei reati previsti dal d.lgs. n. 42/2004 sono stati trasferiti nel codice penale, in quella sede continua ad essere presente una serie di fattispecie di natura contravvenzionale.
All’art. 169 d.lgs. n. 42/2004, infatti, in materia di “opere illecite su beni culturali” è prevista la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno, cumulativa a quella dell’ammenda, per una serie di condotte, non autorizzate, aventi ad oggetto beni culturali.
Tra queste, alcune possono considerarsi potenzialmente, o concretamente, dotate di capacità offensiva, quali, ad esempio, la demolizione, la modifica, il distacco; altre potrebbero rivelarsi neutre rispetto all’offesa – che andrà eventualmente verificata –, quali, ad esempio, la rimozione, lo spostamento, o l’esecuzione di opere di qualunque genere; ma altre ancora, invece, risultano addirittura funzionali alla salvaguardia dell’integrità e della fruibilità del bene, si pensi al restauro e all’esecuzione, “in casi di assoluta urgenza, di lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene culturale”[89].
All’art. 171 d.lgs. n. 42/2004, sono previste pene di analogo tenore per una serie di condotte caratterizzate dalla violazione del rapporto di comunicazione con la pubblica amministrazione, ma la cui portata offensiva è soltanto presunta; si tratta della mancata collocazione del bene “nel modo indicato dal soprintendente”, dello spostamento di beni culturali senza darne notizia alla competente soprintendenza, e alla mancata osservanza delle prescrizioni fornite dalla soprintendenza “ai fini di un trasporto sicuro”.
Ancora, analoga sanzione è prevista dall’art. 172 d.lgs. n. 42/2004, per colui che non osservi le prescrizioni eventualmente fornite dal soprintendente, di cui all’art. 45 dello stesso decreto legislativo, in materia di «distanze, misure, e altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l’integrità di beni culturali, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro».
All’art. 175 d.lgs. n. 42/2004, è disciplinata la fattispecie contravvenzionale di “scavi non autorizzati”, le cui caratteristiche in tema di natura amministrativa del precetto ed inafferrabilità del bene giuridico sono già state oggetto di trattazione, insieme con i relativi rapporti con la fattispecie, ad essa prodromica, di cui all’art. 707 bis c.p.[90].
All’art. 180 d.lgs. n. 42/2004, è prevista una classica ipotesi di norma penale in bianco, secondo cui chiunque non ottemperi ad un, non meglio definito, ordine, impartito dalla, non meglio specificata, autorità preposta alla tutela dei beni culturali, «è punito con le pene previste dall’art. 650 c.p.»[91].
4. Riflessioni sull’ipertrofica ricezione della Convenzione di Nicosia e su auspicabili prospettive di riforma
L’inserimento all’interno del codice penale di una disciplina posta a tutela del patrimonio culturale avrebbe potuto presentare buone chance di effettività sul piano della prevenzione generale positiva, in termini di orientamento culturale e sensibilizzazione della collettività verso questo importante e legittimo bene giuridico.
Tuttavia, la configurazione che l’intero impianto normativo penale di settore ha assunto all’esito della riforma del 2022, determina l’insorgenza di alcune perplessità.
Innanzitutto, le prescrizioni derivanti dalla Convenzione di Nicosia non imponevano l’ipertrofico intervento di natura penalistica che è stato invece realizzato.
Agli artt. 3 e ss. della Convenzione sono previsti alcuni obblighi di incriminazione per fattispecie aventi ad oggetto beni culturali, alcuni dei quali, come si è anticipato, erano già soddisfatti dalle norme presenti nel nostro ordinamento, sia pur non espressamente riferite allo specifico settore.
Il riferimento è alle ipotesi di appropriazione illecita, esportazione illecita, ricezione e immissione nel mercato di beni culturali di provenienza illecita, la cui duplicazione, peraltro con regimi sanzionatori significativamente più severi delle corrispondenti fattispecie semplici, all’interno del Titolo VIII bis c.p., assume un valore preminentemente simbolico[92].
Tra le ipotesi oggetto di obbligo di incriminazione, la falsificazione di documentazione destinata a presentare i beni come di provenienza lecita, di cui all’art. 9 della Convenzione, per via della precedente abrogazione del reato di falsità in scrittura privata di cui all’art. 485 c.p., non risultava coperta da una fattispecie già vigente all’interno del nostro ordinamento.
Riguardo al reato di “distruzione e danneggiamento” del bene culturale, il cui inserimento negli ordinamenti dei Paesi aderenti è proposto all’art. 10 co. 1 lett. a) della Convenzione, e previsto come facoltativo dal successivo co. 2, si registra l’opportunità dell’accoglimento della indicazione sovranazionale, dal momento che si tratta di una fattispecie effettivamente offensiva del patrimonio culturale, e che rischiava di non risultare sussumibile sotto la formula di cui all’art. 635 c.p., per via del richiamo agli elementi della «violenza alla persona o [del]la minaccia», operato dalla stessa.
Riguardo alle prescrizioni in tema di scavi non autorizzati e importazione illecita di beni culturali, per i quali, dagli artt. 4 e 5 della Convenzione, viene riconosciuta la possibilità di adottare sanzioni anche non penali, il legislatore interno ha optato, piuttosto, per la conferma della rilevanza penale della prima, e l’introduzione, tra i delitti del codice penale, per la seconda.
Dunque, dal momento che quasi tutto quanto richiesto dalla Convenzione di Nicosia era già contemplato all’interno del nostro ordinamento, resta da chiedersi a cosa giovi tale proliferazione di fattispecie penali[93].
Dovrebbe essere noto ed acquisito il nesso tra una politica criminale impostata su un uso minimo del diritto penale, e le conseguenti maggiori chance che possono derivarne, in termini di effettività[94].
Peraltro, si registra, non soltanto un uso ipertrofico delle norme penali, ma anche la predisposizione di “giri di vite”[95], riguardo ai quali non dovrebbe essere necessario ricordare che l’efficacia della norma penale non dipende dalla severità della sanzione, quanto piuttosto dalla certezza della rispettiva applicazione[96].
La riforma del 2022 avrebbe potuto rappresentare una buona occasione anche per fare chiarezza sulla definizione dell’oggetto della tutela nella disciplina in esame, che è un tema sul quale, per quanto gli orientamenti applicativi, se non altro in sede di legittimità, risultano quasi del tutto allineati[97], ancora non risulta unanimità nelle posizioni della dottrina[98].
In osservanza ad aspirazioni di legalità/determinatezza, ed uso minimo del diritto penale, le fattispecie incriminatrici dovrebbero essere poche, e descritte in maniera chiara ed afferrabile; laddove compatibili con il settore in esame, avrebbero potuto essere utilizzate fattispecie già esistenti.
In presenza di eccessive anticipazioni di tutela, o della valorizzazione del momento autorizzativo, sarebbe stato auspicabile l’adozione di soluzioni extra-penali[99].
D’altronde, anche dalla Convenzione di Nicosia sono richiesti la predisposizione ed il rafforzamento di misure di natura amministrativa che, tuttavia, sembrano non essere state valorizzate tanto quanto le soluzioni di natura penalistica, e che potrebbero, piuttosto, rappresentare uno strumento utile per fronteggiare il fenomeno della “cifra oscura” che caratterizza il mercato ed il traffico illeciti di beni culturali[100].
All’art. 20 della Convenzione, con riferimento alle misure preventive e amministrative, è stabilito che le Parti devono adottare misure necessarie per, tra le altre attività, «istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali», «introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni», «introdurre disposizioni di due diligence per gli operatori del settore e altre registrazioni per le loro transazioni», «promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali», «incoraggiare i fornitori di servizi internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali», «migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorità doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali»[101].
La implementazione di tali indicazioni sovranazionali, mediante la previsione di precetti amministrativi e la destinazione di risorse per gli effettivi controlli, potrebbe risultare efficace in termini di trasparenza del mercato e degli scambi di beni culturali.
A tal riguardo, ad esempio le norme di cui agli artt. 63 co. 2 e 64 del codice dei beni culturali che sanciscono, rispettivamente, gli obblighi, per gli operatori del settore, di tenere il registro delle operazioni previsto dal TULPS, e di fornire all’acquirente documentazione che attesti l’autenticità e la provenienza del bene[102], se valorizzate ed effettivamente osservate, e non disapplicate o adempiute in maniera soltanto apparente[103], potrebbero rappresentare utili strumenti al fine di favorire la trasparenza nel mercato delle opere d’arte.
Nella prospettiva di un sistema di diritto penale dei beni culturali improntato, tra gli altri principi, ad un uso minimo delle relative fattispecie, a legalità/riserva di legge/determinatezza, ad offensività, sussidiarietà, proporzione/ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e funzione di integrazione sociale della pena[104], ed in cui risulta legittima la presenza del reato di danneggiamento/inservibilità, potrebbe risultare auspicabile l’introduzione di una fattispecie costruita sullo schema del reato d’obbligo[105], rivolta a soggetti che, responsabili della gestione di siti di rilevante interesse culturale, pubblici o privati, in violazione degli obblighi derivanti dalla rispettiva posizione di garanzia, determinino offese all’integrità, alla conservazione, alla fruibilità del patrimonio culturale[106].
[1] V., infra, par. 2.
[2] Il riferimento è alla fattispecie di danneggiamento/deturpamento ex art. 518 duodecies c.p., per la cui trattazione v. infra, par. 3.3.
[3] V., C. Sotis, La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo, in Aa. Vv., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, Milano 2015, pp. 111 ss., 116 ss., 118.
[4] Sul ruolo centrale, nonché problematico, che assume la funzione amministrativa nella ricostruzione dei precetti nella disciplina penale di settore, cfr. per tutti, C. Longobardo, La tutela penale dei beni culturali tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, in Aa.Vv., Archeologia ferita. Lotta al traffico illecito e alla distruzione dei beni culturali, a cura di P. Giulierini-L. Melillo-D. Savy, Napoli 2018, pp. 63 ss., 63.
[5] Per alcune riflessioni appena precedenti alla riforma, v., G.P. Demuro, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, in Sist. pen., 2/2022, 5 ss.; per alcune analisi immediatamente successive alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, v., Id., I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, in Sist. pen., 29.04.2022, 1 ss.; G. De Marzo, La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale, in Foro it., 4/2022, 125 ss.; C. Iagnemma, I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva, in Arch. pen. online, 1/2022, 1 ss.; A. Natalini, Riforma ipertrofica e casistica, senza una norma definitoria, in Guida dir., 13/2022, 27 ss.
[6] Sul tema, v., infra, par. 3.1.
[7] V., infra, par. 3.2.; per la partizione dei differenti momenti costitutivi il vasto fenomeno del “traffico illecito”, A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, Torino 2023, p. 219 ss.
[8] V., infra, par. 3.3.
[9] Sulla selezione frammentaria delle condotte penalmente rilevanti, per tutti, K. Binding, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, B.T., Bd 1, 2ª ed., Leipzig 1902, p. 20 ss.
[10] Sulla osservanza di tutti i principi penalistici sanciti in Costituzione, perché le norme penali possano aspirare al perseguimento del binomio “garanzia per il singolo-effettività del sistema”, S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1997, p. 1; sulla necessaria offesa, quanto meno in termini di pericolo concreto, ad un legittimo bene giuridico, v., nell’ambito di una ricchissima letteratura, Id., Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni. Tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343 ss.; Id., Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli 1992,p. 178 ss.; F. Bricola, Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela, in Scritti in memoria di G. Delitala, vol. I, Milano 1984,pp. 15 ss., 68 ss., 82 ss.; G. Fiandaca, Nessun reato senza offesa, in Aa.Vv., Una introduzione al sistema penale: per una lettura costituzionalmente orientata, a cura di Id.-G. Di Chiara, Napoli 2003, p. 143 ss.; Id., Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in Aa.Vv., Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, a cura di A. Stile, Napoli 1991, p. 63 ss.; C. Fiore, Il reato impossibile, Napoli 1959, p. 1 ss.; M. Gallo, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 1 ss.; G. Grasso, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 689 ss.; V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino 2005, pp. 130 ss., 160 ss.; F. Mantovani, Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in Aa.Vv., Scritti in onore di Costantino Mortati, IV, Milano 1977, p. 449 ss.; T. Padovani, La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei delitti e delle pene, 1984, 114 ss.; G. Vassalli, Considerazioni sul principio di offensività, in Studi in memoria di U. Pioletti, Milano 1982, p. 617 ss.; sulla “causa di non punibilità” per particolare tenuità del fatto, G. Amarelli, voce, Particolare tenuità del fatto, in Enc. dir,. X, Milano 2017, 557 ss.; sulla necessità di un uso del diritto penale sussidiario, e non sanzionatorio, A. Sessa, Tutela giuridica e tutela penale nel sistema degli illeciti punitivi: la selettività concettuale del diritto sussidiariamente sanzionatorio, in Aa.Vv., Scritti in onore di G. Melillo, III, a cura di A. Palma, Napoli 2009, p. 1197 ss.
[11] Per una concezione critica, nonché personalistica del bene giuridico, per tutti, W. Hassemer, Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre, Frankfurt am Main, 1973, p. 57 ss.; Id., Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, in NZSt, 1989, 553 ss.; Id., Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale, in Dei delitti e delle pene, 1984, 104 ss., 109 ss.; Id., Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, in Aa.Vv., Jenseits des Funtionalismus. Arthur Kaufmann zum 65 Geburstag, a cura di Phillips-Scholler, Heidelberg 1989, p. 85 ss.; S. Moccia, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni. Tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, cit., 345 ss.; A. Cavaliere, Riflessioni sul ruolo dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in Aa.Vv., Costituzione. Diritto e processo penale, a cura di G. Giostra-G. Insolera, Milano 1988, pp. 133 ss., 153. Fondamentali sul tema, F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto del bene giuridico, Milano 1983, p. 3 ss., 20 ss.; G. Fiandaca, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, cit., p. 63 ss.; D. Santamaria, Per una storia del bene giuridico, in Studi sen., 1964, 301 ss.; per una efficace analisi delle «concezioni critiche» del bene giuridico, cfr., V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, cit., p. 19 ss.; sul rischio della “truffa delle etichette”, mediante incriminazioni di apparenti offese a beni giuridici difficilmente afferrabili, F. Palazzo, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 361.
[12] Sulla funzione esegetica del bene giuridico, per tutti, F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto del bene giuridico, cit., p. 3 ss., 20 ss.; V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, cit., p. 19 ss.
[13] Sulle chance di effettività in termini di prevenzione generale positiva, connesse alla collocazione della disciplina in esame all’interno del codice penale, v., S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/1993, 1294 ss., 1297; V. Manes, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extra penali a confronto, in Aa.Vv., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, cit., pp. 83 ss.; nel perseguimento del medesimo obiettivo, ma propendendo, all’esito di una accurata disamina delle due opzioni, per la collocazione della disciplina di settore in un unico provvedimento di legislazione speciale, S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma, in Aa.Vv., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, cit., p. 3 ss., 17 ss., 27; ancora, sul tema, F. Mantovani, Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 55 ss., 73 ss.; A. Massaro, Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive, in Aa.Vv., Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, a cura di A. Gemma-Id.-B. Cortese-E. Battelli, Roma 2017, pp. 179 ss., 186 ss.; R.E. Omodei, Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, n. 3, 975 ss., 1010 ss., 1014 ss.; C. Perini, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, in Legisl. pen. online, 19/2/2018, 1 ss., 17 ss.; A. Visconti, Diritto penale dei beni culturali, in Enc. giur. Treccani on line, Roma 2019, 1 ss.; ID., La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, in Legislaz. pen., 19.12.2021, 1 ss., 60 ss.; Id., Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit. pp. 392 ss., 393, ove l’Autrice parla di un «non sistema» prodotto dalla l. n. 22 del 2022.
[14] D. lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Gazz. uff., n. 45 del 24.2.2004.
[15] Legge n. 157/2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, in Gazz. uff., n. 262 del 10.11.2009.
[16] L. n. 45/2009, Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, in Gazz. uff., n. 105 del 8.5.2009.
[17] Per un’analisi delle indicazioni derivanti dalla Convenzione di Nicosia, v., L. D’Agostino, Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 1/2018, n. 1, 85 ss., 78 ss.
[18] Per tutti, sulla teoria costituzionale del bene giuridico, F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, cit., p. 161 ss.; F. Bricola, Teoria generale del reato, in Nss. Dig. it., XIX, Torino 1974, p. 7 ss.; Id., Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela, cit., p. 99 ss.; S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 130; Id., Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni. Tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, cit., 1995, 343 ss.; Id., Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova 1988, pp. 48, 66.
[19] Sulla legittima tutela penale del bene giuridico patrimonio culturale, per tutti, S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., 1302-1303; V. Manes, La tutela penale, in Diritto e gestione dei beni culturali, a cura di C. Barbati-M. Cammelli-G. Sciullo, Bologna 2011, pp. 289 ss., 290; C. Perini, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., 5 ss.
[20] S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., 1294 ss., 1302, evidenzia come debba trattarsi di «oggetti, da considerare nella loro idoneità ad esprimere valori di civiltà»; sull’oggetto della tutela dell’art. 9 Cost., v., per tutti, A.M. Cecchetti, Art. 9 Cost., in Aa.Vv., Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco-A.Celotto-M.Olivetti, vol. I, Milano 2006, 217 ss.; F. Merusi, sub Art. 9, in Aa.Vv., Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna – Roma 1975, p. 434 ss.; F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Aa.Vv., Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, II, Firenze 1969, 429 ss.
[21] S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., 1304.
[22] Per un’accurata trattazione in merito alle questioni e alle posizioni in tema di “concezione formale” e “concezione sostanziale” del bene culturale, laddove la prima comporta la derivazione della relativa definizione dalla disciplina di cui alla normativa amministrativa di settore, v., G.P. Demuro, Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1358 ss., 1361 ss.; Id., I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 30 ss.Sulle difficoltà definitorie del bene materiale, S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma, cit., p. 20 ss., 22-23; l’Autore evidenzia come la propensione per l’accoglimento della concezione sostanziale risulti supportata anche da un consolidato orientamento interpretativo, esplicitato, tra le altre, da Cass. Pen., 21400/2005, in cui si afferma che «non occorre che trattisi di beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del medesimo T.U., dovendosi invece ritenere che la tutela penale si estenda a tutti quei beni che, indipendentemente dalla suddetta dichiarazione, siano dotati (…) di un interesse culturale “reale”, in quanto qualificabili come “testimonianze aventi valore di civiltà”, secondo la definizione contenuta (…) nell’art. 2 del Codice dei beni culturali», tuttavia, l’Autore non manca di sottolineare come, «in un’ottica di riforma, (…) tale dato dovrebbe essere chiarito ad opera del legislatore»; anche nel recente contributo di F.V. Bagattini, Una breve riflessione sul patrimonio culturale come bene giuridico, in Sist. pen., 1/2025, 127 ss., si auspica un intervento chiarificatore da parte del legislatore; per un commento ad un recente orientamento applicativo in sede di legittimità, conforme alla tesi “sostanziale”, , v., D. Colombo, La culturalità del bene nei reati contro il patrimonio culturale. Anche dopo la riforma la Cassazione accoglie la tesi sostanzialistica, Cass. pen. n. 41131 del 2023, in Sist. pen., 11/2023, 109 ss.; sui limiti derivanti da entrambe le concezioni, “formale/dichiarata” e “sostanziale/reale”, del bene culturale, cfr., C. Sotis, La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo, cit., p. 130 ss.
[23] V., G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 30 ss., 31.
[24] V., per tutti, G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 4 ss., 30 ss.
[25] Sulla necessaria determinatezza dell’oggetto della tutela, con specifico riferimento al settore in esame, v., per tutti, F.C. Palazzo, La nozione di cosa d’arte in rapporto al principio di determinatezza della fattispecie penale, in La tutela penale del patrimonio artistico, Milano 1977, p. 236 ss.; G. Morgante, Sub art. 174 d. lgs. 42/2004, in Aa.Vv., Leggi penali complementari, a cura di T. Padovani, Milano 2007, p. 65 ss.
[26] Sul tema, v., infra, par. 3.2.2.
[27] V., infra, par. 3.2.1.
[28] Sul tema, A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 109 ss., 117 ss.
[29] In tale direzione, F. Mantovani, Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico, cit., p. 67 ss.; in senso conforme, anche in relazione all’accoglimento della concezione “reale/sostanziale” e non “dichiarata/formale” del bene culturale,G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 28, 31; per una posizione differente, A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 81 ss., 120; a riguardo, si consideri che l’art. 2 co. 2 della Convenzione di Nicosia, alla lett. g), n.1 indica, tra i beni culturali, anche i «beni di interesse artistico, quali, quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale».
[30] S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., p. 1302.
[31] S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., p. 1304.
[32] I singoli beni rilevano in questa sede in quanto, «portatori di un valore di tipo culturale, esprimono un interesse culturale, inteso quale testimonianza di civiltà di un popolo», così, S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., p. 1303; sul tema, M. Petrone, La tutela penale dei beni culturali, Roma 1975, pp. 235 ss., 243; sulla «prospettiva pubblica, sociale e comunitaria» del “bene culturale”, e sul «suo contributo essenziale alla lettura del territorio per ricostruire la storia dell’uomo», v., G.M. Flick, L’archeologia pubblica: ovvero come attuare concretamente l’art. 9 della Costituzione, in Riv. AIC, 4/2015, 1 ss., 2.
[33] G.M. Flick, L’archeologia pubblica: ovvero come attuare concretamente l’art. 9 della Costituzione, cit., 10, evidenzia come «la conoscenza [del patrimonio culturale] (…) e la sua fruizione da parte di tutti i membri della comunità, in condizioni di eguaglianza e di agevole accessibilità, è al tempo stesso condizione per il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e per il progresso spirituale della società (art. 4 Cost.). Questa funzione è certamente prioritaria rispetto all’obiettivo di produrre reddito».
[34] S. Moccia, Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali, cit., 1305; al riguardo, si veda, journalchc.com, 26 gennaio 2026, sul caso di imputazione per ricettazione di beni culturali, per cui è prevista la reclusione da quattro a dieci anni, nei confronti di un turista in Sardegna, trovato in possesso di un reperto fossile di trilobide, dall’esiguo valore economico, presumibilmente proveniente dal sottosuolo nazionale, e privo della relativa documentazione amministrativa di accompagnamento.
[35] V., supra, note nn. 10 e 11.
[36] Già C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), a cura di A. Burgio, Milano 2003, p. 46, insegnava che «se una pena uguale è destinata a due delitti che ugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio», peraltro, l’illustre Autore continua, p. 78, affermando che «uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse».
[37] V., supra, nota n. 11.
[38] Per tutti, S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 175.
[39] V., infra, par. 3.2.1.
[40] V., infra, par. 3.1., sul patrimonio economico dell’acquirente, vittima della truffa, come bene giuridico nel reato di contraffazione.
[41] V., infra, par. 3.4; sul tema, per tutti, S. Moccia, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni. Tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, cit., 343 ss.
[42] L. n. 1062/1971, Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte, in Gazz. uff., n. 318 del 17.12.1971.
[43] D. lgs. n. 490/1999, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, in Gazz. uff., n. 302 del 27.12.1999.
[44] D. lgs. n. 42/2004, cit.
[45] V., infra, par. 3.3.
[46] A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 165 ss.
[47] Per alcuni orientamenti giurisprudenziali in tal senso, v., Relazione della Cassazione, n. 34 del 2022, in www.cortedicassazione.it, p. 53; sul tema, per tutti, P. Coco, Teoria del falso d’arte, Padova, 1988, p. 43 ss.; G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 27 ss.; V. Manes, La tutela penale, cit., pp. 302 ss., 303.
[48] Si consideri che in tempi precedenti alla legge Pieraccini del 1971, le ipotesi in esame trovavano sussunzione sotto la disciplina del reato di truffa, sul punto, U. Pioletti, Sub art. 178, in Aa.Vv., Il codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, Bologna 2007, p. 738 ss.; sul tema, cfr., M. Bellacosa, Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale (tutela penale del), in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma 1990, p. 1 ss., 6; G. Marini, Note minime in materia di c.d. falso d’arte, in Studi senesi, 1989, p. 86 ss.; G.C. Rosi, Opere d’arte (contraffazione o alterazione di), in Dig. disc. pen., IX, Torino 1995, p. 1 ss.; sul ruolo dell’«affidamento che i reali o potenziali acquirenti ripongono nell’autenticità delle opere immesse nel traffico economico quotidiano», v., V. Manes, La tutela penale, cit., p. 303.
[49] Che deriva dal rinvio operato dal comma 5 dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004 all’art. 178 dello stesso provvedimento legislativo, oggi abrogato e vigente all’art. 518 quaterdecies c.p.
[50] Tale concetto non trova nessun riconoscimento espresso neppure nella disciplina definitoria dei beni culturali contenuta nell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004.
[51] V., A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 170 ss., 174-176.
[52] Si veda per tutti, G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 27 ss., 34.
[53] La descrizione di una proposta fattispecie penale di trafficking, avanzata dalla Crime Commission dell’Untoc (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) nel 2013, e contenente le attuali fattispecie sia di esportazione sia di importazione, è riportata da S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma, cit., pp. 25-26.
[54] Sulla connotazione di “termine ombrello” dell’espressione “traffico illecito di beni culturali”, e sulla partizione del fenomeno in differenti fasi, A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., pp. 16 ss., 16; Id., Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 219 ss., 220.
[55] Sul tema del coinvolgimento nel settore dei beni culturali anche di gruppi di criminalità organizzata, v., S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma, cit., p. 3 ss., 5; Id., Criminal law protection of cultural heritage: an international perspective, in Aa.Vv., Crime in the art and antiquities world. Illegal trafficking in cultural property, a cura di Id.-D. Chappel, New York 2011, pp. 17 ss., 22, 42 ss., 44-45; tuttavia l’A. mostra perplessità sulla estensione, a tale settore, degli strumenti penalistici utilizzati per fronteggiare il fenomeno della criminalizzata organizzata, in S. Manacorda, Conclusioni, in Aa.Vv., Beni culturali e sistema penale, Atti del Convegno Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale, a cura di Id.-A. Visconti, Milano 2019, pp. 161 ss., 166 ss.; riguardo al settore della “criminalità culturale”, V. Manes, La tutela penale, cit., p. 290; Id., La circolazione illecita dei beni artistici, cit., p. 89, parla di “crocevia criminoso”; sul tema, ancora, L. Grossi, Le archeomafie: le possibili intersezioni fra la criminalità organizzata e l’organizzazione del crimine, in Aa.Vv., Il traffico illecito dei beni culturali, Roma 2021, p. 70 ss.; L. D’Agostino, Dalla “vittoria di Nicosia” alla “navetta” legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, cit., p. 78 ss.; R.E. Omodei, Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti, cit.,975 ss., 1010; per un’indagine criminologica avente ad oggetto l’Italia, v., S. Ciotti Galletti, Furti e traffico internazionale di opere d’arte, in Rass. it. crim., 2013, n. 1, 68-73; più recente, L. Natali, Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici, in Aa.Vv., Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale, cit., p. 38 ss.
[56] V., art. 2 sexies d.lgs. n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, in Gazz. uff., n. 174 del 2003, come modificato da d.lgs. n. 101 del 2018, in Gazz. uff., n. 205 del 2018.
[57] Per tutti, A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 185 ss.
[58] Tale definizione proviene dal dato secondo cui tale mercato non è del tutto illecito, ma si inserisce in un mercato lecito, caratterizzandosi, però, per disagevole tracciabilità dei beni, e dei protagonisti, sul tema, si vedano, B.A. Bowman, Transnational crimes against culture. Looting at archeological sites and the “grey” market in antiquities, in J. cont. crim. just., 2008, 24, n. 3, 225 ss.;L. Massy, The antiquity art market: Between legality and illegality, in Int. J. soc. econ., 2008, 729 ss.; S. Mackenzie, Illicit deals in cultural objects as crimes of the powerful, in Crime law soc. change, 2011, 56, 133 ss.; Id.-D. Yates, What Is Grey About the ‘Grey Market’ in Antiquities, in Aa.Vv., The Architecture of Illegal Markets Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy, a cura di J. Beckert-M. Dewey, Oxford-New York 2016, p. 70 ss.; V. Manes, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto, cit., p. 83 ss., 84; R.E. Omodei, Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel contrasto ai traffici illeciti, cit., 980.
[59] V., A. Natalini, Dal furto di reperti al saccheggio: innesti «ortopedici» poco chiari, in Guida dir., 13/2022, 32 ss.; G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 12 ss.
[60] Sulla nota severità della disciplina del furto semplice, per tutti, S. Moccia, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, cit., p. 13 ss.
[61] Sulla rilevanza degli interessi economici, e dunque non prettamente culturali, nella disciplina di settore, v., Relazione della Corte di Cassazione n. 34 del 2022, cit., p. 3; sulla natura plurioffensiva dei «reati concernenti i beni culturali», v., C. Longobardo, La tutela penale dei beni culturali tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, cit., p. 66; sul tema, A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., p. 62, evidenzia la collocazione codicistica del Titolo VIII bis c.p. successiva al Titolo sui delitti contro l’economia pubblica, anziché a quello, che avrebbe dovuto essere più affine, del bene ambiente.
[62] S. Manacorda, Conclusioni, cit., pp. 161 ss., 164 afferma espressamente che «buona parte della criminalità nel settore dell’arte è guidata da logiche di profitto».
[63] Relazione della Corte di Cassazione n. 34 del 2022, cit., p. 24.
[64] Sull’emblematico caso del “Zanardi equestre” di Andrea Pazienza, di proprietà del Comune di Cesena, v., G. Gatti, Chi possiede il Zanardi equestre. Il decluttering della pazienza, in JCHC, 30 gennaio 2026. L’opera era stata commissionata, nel 1984, dal Comune di Cesena al noto artista Andrea Pazienza, e posta ad arredo di piazza del Popolo. Nell’anno successivo, nell’ambito di un’operazione di arredo urbano disposta dall’amministrazione comunale, la stessa fu dismessa, smantellata e destinata ai rifiuti, da parte degli operai incaricati.
Il commercialista Riccardo Pieri, appassionato d’arte, rinviene l’opera nello stato descritto, ne recupera tutti i frammenti, se ne appropria, la ricompone, sostiene le spese della restaurazione, e la tiene in casa propria. Nel corso degli anni successivi, l’opera viene esposta al Palazzo Re Enzo a Bologna, al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, alla Triennale di Milano, alla Città della Scienza di Napoli e al Vittoriano di Roma. Nel 2026 viene esposta al Maxxi dell’Aquila, dov’è stata realizzata una mostra in occasione dei 70 anni dalla nascita dell’artista.
In apparenza, in casi di tal fatta, sembrerebbero configurabili un’ipotesi di furto, o di appropriazione illecita, a seconda delle modalità di realizzazione della fattispecie concreta, nonché le contravvenzioni in tema di «spostamento», «restauro», o esecuzione di «opere di qualunque genere su beni culturali», in assenza di autorizzazione amministrativa, di cui agli artt. 169 e 171 d.lgs. n. 42 del 2004. Eppure, l’integrità e la fruibilità del bene culturale sono state salvaguardate e valorizzate, piuttosto che mortificate.
Nel caso di specie, il procedimento penale a carico del privato cittadino è stato archiviato; ma piuttosto, in casi come questo, ci sarebbe da interrogarsi sulla responsabilità per distruzione, deterioramento, inservibilità del bene culturale, ex art. 518 duodecies c.p., dei soggetti, pubblici incaricati, che dovrebbero ricoprire una posizione di garanzia su quel bene.
[65] Si pensi, ad esempio, alla maggiore gravità sul piano della dannosità sociale, derivante dal furto o dal danneggiamento di un costosissimo macchinario salva-vita che surroga le funzioni di cuore e polmoni.
Ed ancora, si consideri l’irragionevolezza del rigore sanzionatorio previsto dall’art. 518 bis c.p., se comparato con quello previsto dalla norma di cui all’art. 10 della l. n. 45 del 2009, che sanziona l’impossessamento di beni culturali in contesti bellici; nonostante, in tale ultimo caso, il bene di riferimento risulti esposto a maggiore vulnerabilità, e necessiterebbe dunque di maggiore tutela, la pena ivi prevista risulta più lieve. Sul quadro delle fonti internazionali in tema di tutela del patrimonio culturale in contesti bellici, v., S. Manacorda, Criminal law protection of cultural heritage: an international perspective, cit., pp. 25 ss., 39 ss.
[66] Sul rapporto tra le tre fattispecie, di furto, scavo non autorizzato, e detenzione di strumenti funzionali al sondaggio, v., G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 12 ss., 30.
[67] Per la partizione tra pericolo concreto, astratto e presunto, per tutti, V., C. Fiore – S. Fiore, Diritto penale. Parte generale, Milano 2023, pp. 203 ss., 207 ss.
[68] V., A. Natalini, Attrezzature da «tombaroli», il semplice possesso è reato, in Guida dir., 13/2022, 43 ss.; sulla necessità di sanzionare l’attività di scavo non autorizzato, G.M. Flick, L’archeologia pubblica: ovvero come attuare concretamente l’art. 9 della Costituzione, cit., 4.
[69] Per tutti, sul tema, sia pur precedenti alla riforma, C. Longobardo, La tutela penale dei beni culturali tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, cit., p. 63 ss.; V. Manes, La tutela penale, cit., pp. 301, 306 ss.; con espresso riferimento alla riforma del 2022, G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 34; C. Iagnemma, I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva, cit., 12.
[70] Per tutti, fondamentali, A. Baratta, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetto e limite della legge penale, in Dei delitti e delle pene, 1985, 443 ss.; F. Bricola, Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela, cit., p. 101 ss.; W. Hassemer, Grundlinien einer personalen Rechtsgutslehre, cit., p. 85 ss.; Id., Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, cit., 553 ss.; S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore, cit., pp. 174 ss., 185 ss.; C.E. Paliero, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, passim, p. 92 ss.; C. Roxin, Fragwürdige Tendenzen in der Strafrechtsreform, in Radius, 1966, III, pp. 33 ss.; Id., Politica criminale e sistema di diritto penale, Napoli 1998, p. 37 ss.; Id., Risarcimento del danno e fini della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 3 ss.
[71] G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 21 ss.; sulla rilevanza di tale momento nell’ambito dell’ampio fenomeno del traffico illecito di beni culturali, v., S. Manacorda, Criminal law protection of cultural heritage: an international perspective, cit., pp. 17 ss., 21; V. Manes, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto, cit., p. 85 ss., 94 ss.
[72] A. Visconti, Diritto penale dei beni culturali, cit., 1 ss., 4.
[73] V., già art. 174 d.lgs. 42/2004, cit.
[74] A. Visconti, Diritto penale dei beni culturali, cit., 4 ss.
[75] V., art. 5 co. 2 Conv. Nicosia, cit.
[76] Sul tema, A. Natalini, Per i beni importati dall’estero colmato un vuoto normativo, Guida dir., 13/2022, 39 ss.; ne proponeva l’introduzione, già in tempi precedenti alla riforma, G.P. Demuro, Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali,cit., 1367 ss.; l’A. ne apprezza l’introduzione nel nostro ordinamento, in Id., I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 21; sul tema, si veda anche, Id., La riforma dei reati contro il patrimonio culturale, cit., 19 ss.
[77] Sul sistema di farraginosi rimandi di natura amministrativa funzionali alla ricostruzione del precetto dell’art. 518 undecies c.p., in materia di esportazione, A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 44; Id., Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 261 ss.; sui problemi di indeterminatezza del reato di esportazione illecita di beni culturali, sia pur in tempi precedenti rispetto alla riforma del 2022, v., G. Morgante, Beni culturali, in Aa.Vv., Leggi penali complementari, I, a cura di T. Padovani, cit., pp. 77-79; V. Manes, La tutela penale, cit., pp. 298 ss., 299, 306 ss.; sulla natura sanzionatoria della fattispecie di “esportazione illecita di bene culturale”, nell’ambito di una interessante analisi della natura riparatoria della “confisca di beni culturali”, R. Muzzica, Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?, in Dir. pen. cont., 23.11.2015, 1 ss., 2.
[78] S. Manacorda, Criminal law protection of cultural heritage: an international perspective, cit., p. 23, parla del patrimonio culturale come «patrimonio comune dell’umanità»; sulla differente disciplina prevista tra le due ipotesi, v., Id., Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 278 ss.; riguardo alla gravità equivalente di esportazione e importazione, sia pur in tempi precedenti alla riforma del 2022, v., C. Sotis, La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo, cit., p. 130.
[79] A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 296 ss.
[80] In tal senso, per tutti, R.E. Omodei, Il traffico di beni culturali, cit., 1014.
[81] Per un’analisi delle fattispecie, v., G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 14 ss.; nonché, G. De Marzo, La nuova disciplina in materia di reati contro il patrimonio culturale, cit., 130 ss.; C. Iagnemma, I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva, cit., 7 ss.
[82] V., A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 60 ss., 64-65.
[83] Sulla ipertrofia penalistica in materia, conseguente alla riforma del 2022, V. Manes, Il volto attuale del diritto penale dei beni culturali: qualche mesta riflessione, in Aedon Riv. arti dir. online, 2/2025, 1 ss.; in tal senso, nella immediatezza successiva alla entrata in vigore della riforma, A. Recchia, Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali, in Aedon-Riv. arti dir. online, 2/2022, 90 ss., 94.
[84] Sull’“entusiasmo sanzionatorio”, riferito al tema specifico, v., A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 311 ss.
[85] Per la ricostruzione in tal senso della disciplina del riciclaggio, sia consentito il rinvio a G.M. Palmieri, La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma, Napoli 2013, p. 47 ss.
[86] Per una ricognizione delle principali posizioni sul tema, nonché per la proposta della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., quale oggettività giuridica di riferimento per le attività di riciclaggio, si permetta il rimando a G.M. Palmieri, La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma, cit., pp. 40 ss., 95 ss.
[87] A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 341 ss.
[88] In tal senso, per tutti, R. Bartoli, A proposito delle recenti proposte di riforma contro l’imbrattamento di beni comuni e culturali, in Sist. pen., 7 giugno 2023, 1 ss., 7.
[89] Per tutti, V. Manes, La tutela penale, cit., p. 295.
[90] V., supra, par. 3.2.1.
[91] Per una trattazione critica di tale quadro contravvenzionale, v., A. Visconti, Diritto penale dei beni culturali, cit., 8 ss., 9; Id., Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 364 ss., 371-373; sulla “spiccata accessorietà della componente penalistica rispetto agli aspetti amministrativistici”, della disciplina di riferimento, S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma, cit., p. 6 ss., 19-20.
[92] Per tutti, sulla ineffettività di tale uso del diritto penale, A. Baratta, Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale. Lineamenti di una teoria del bene giuridico, in Studi in memoria di G. Tarello, II, Saggi teorico giuridici, Milano 1990, p. 36 ss.; W. Hassemer, Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz, cit., 12, 553 ss.; Atti del dibattito AIPDP La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, con presentazione di L. Risicato, Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016.
[93] Critico, sul punto, G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 33 ss.
[94] Per tutti, A. Baratta, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetto e limite della legge penale, cit., 443 ss.; F. Bricola Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto di tutela, cit., pp. 99 ss., 101 ss.; L. Ferrajoli, Crisi della legalità e diritto penale minimo, in Crit. dir., 2001, p. 44 ss.; C.E. Paliero, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, cit., p. 92 ss.
[95] Sulla improduttività dei “giri di vite, venduti come un prodotto elettorale”, con specifico riferimento alla materia in esame, v., C. Longobardo, La tutela penale dei beni culturali tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, cit., p. 69.
[96] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit., p. 78; con specifico riferimento al settore in esame, già in tempi precedenti alla riforma del 2022, S. Manacorda, La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma, cit., p. 28.
[97] V., Relazione della Corte di Cassazione n. 34 del 2022, cit., pp. 15 ss., 16.
[98] V., A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., p. 117 ss.
[99] Per tutti, sia pur non espressamente riferito alla disciplina in esame, S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 178 ss., 181 ss.; Id., Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni. Tra illusioni post-moderne e riflussi illiberali, cit., 343 ss.; con riferimento alla disciplina in esame, sia pur in tempi precedenti alla riforma del 2022, Id., Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., 1304; V. Manes, La tutela penale, cit., pp. 289 ss., 291.
[100] Sulla “cifra oscura”, v., Relazione della Corte di Cassazione, n. 34 del 2022, cit., pp. 3-4; S. Manacorda, Conclusioni, cit., pp. 161 ss., 163; nonché, Id., Criminal law protection of cultural heritage: an international perspective, cit., pp. 17 ss., 20; su tale fenomeno, come dimostrazione della ineffettività della disciplina penalistica, S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit. 1305.
[101] Sulla necessità di un approccio sussidiario nel settore, S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., 1294 ss., 1304; sull’auspicio che il diritto penale rientri «nel suo alveo naturale di extrema ratio», e sull’importanza delle politiche di sensibilizzazione nel settore in esame, v., C. Longobardo, La tutela penale dei beni culturali tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, cit., p. 69; per proposte di riforma del settore improntate ad un ruolo sussidiario del diritto penale, per cui «la prima e fondamentale opera di prevenzione può e deve essere (…) di matrice culturale», si veda, V. Manes, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extra penali a confronto, cit., p. 103 ss., 106 ss., 107; nonché, Id., Il volto attuale del diritto penale dei beni culturali: qualche mesta riflessione, cit., 1 ss., che, in relazione alla disciplina penale di tale settore, evidenzia che «la parola d’ordine continua ad essere solo “repressione”»; per un «ricorso moderato e cauto al più pervasivo degli strumenti», con specifico riferimento al tema in esame, S. Manacorda, Conclusioni, cit., p. 168; in senso conforme, con espresso riferimento alle fattispecie che oggi possono considerarsi di fatto costitutive del fenomeno del traffico illecito di beni culturali, C. Sotis, La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de jure condendo, cit., p. 128 ss.; sul tema, L. Natali, Patrimonio culturale e immaginazione criminologica. Panorami teorici e metodologici, cit., pp. 31 ss., 35 ss.
[102] A. Visconti, Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale, cit., pp. 325-326.
[103] Sulla attuale ineffettività di tali disposizioni, V. Manes, La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extra penali a confronto, cit., p. 108.
[104] S. Moccia, Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1006 ss.; Id., Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 83 ss.
[105] Si veda, C. Roxin, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit., pp. 37 ss., 52 ss.
[106] S. Moccia, Riflessioni sulla tutela dei beni culturali, cit., 1306; sulla opportunità di considerare l’introduzione della responsabilità penale a titolo di colpa per determinate fattispecie di questo settore, v., S. Manacorda, Conclusioni, cit., p. 165; in tale direzione, con specifico riferimento al reato di “danneggiamento” di cui alla riforma del 2022, v., G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 26.


