La tutela processuale degli animali non umani: prime riflessioni sull’art. 260-bis c.p.p.

Abstract: La presente indagine si propone di analizzare, in una prospettiva sistematica e costituzionalmente orientata, i contenuti e le implicazioni del nuovo art. 260-bis c.p.p., collocandolo nel più ampio quadro evolutivo del diritto processuale penale in materia animale.

Abstract: This research aims to analyze, from a systematic and constitutionally oriented perspective, the contents and implications of the new art. 260-bis of the Italian Code of Criminal Procedure, placing it within the broader evolutionary framework of animal criminal procedural law.

Sommario: 1. I «soggetti di una vita». – 2. La protezione giuridica del benessere animale. -3. Verso una soggettività giuridica animale? 4. La «vittimizzazione animale». – 5. Il ruolo e i poteri delle associazioni protezionistiche. – 6. Considerazioni conclusive.

  1. I «soggetti di una vita»

«La domanda da porsi non è se sanno ragionare, né se sanno parlare, ma se possono soffrire»[1]. Così scriveva il filosofo Jeremy Bentham il quale, nel criticare fermamente i giuristi dell’epoca, sosteneva che non vi fosse alcuna ragione per non riconoscere anche agli animali una qualche forma di tutela. Nel corso degli ultimi decenni, invero, il cammino verso il riconoscimento degli animali come “soggetti di diritto” ha avuto un’evoluzione significativa, sia in ambito giuridico che filosofico.

Storicamente considerati meri oggetti al servizio dell’uomo, gli animali hanno progressivamente ottenuto una protezione sempre più articolata, tanto da indurre alcuni ordinamenti giuridici ad attribuirgli lo status di esseri senzienti, sganciandoli dal tradizionale binomio uomo-cosa[2]. Questo cambiamento riflette un mutamento culturale profondo alimentato dal contributo di filosofi utilitaristi come Tom Regan, il quale, nella sua opera più influente – The Case for Animal Rights (1983) – ha sostenuto che gli animali sono «soggetti di una vita»[3] e, in quanto tali, portatori di diritti fondamentali indipendenti dalla loro utilità per l’essere umano[4]. Questo pensiero si inserisce in una tradizione filosofica che sfida l’antropocentrismo dominante, rivendicando una considerazione morale e giuridica degli animali fondata sul possesso di caratteristiche intrinseche come la coscienza, l’esperienza del piacere e del dolore[5], e l’attitudine ad avere interessi. Secondo questa morale, la capacità di soffrire e di provare piacere impone di attribuire a tutte le forme viventi un valore proprio che obbliga a trattare in modo uguale uomini e animali, fino a riconoscere a questi ultimi una identità soggettiva sorgente di diritti[6]. Tale approccio, ha influenzato profondamente il dibattito contemporaneo sulla giustizia interspecifica[7] e sulle basi etiche del diritto[8] aprendo la strada a nuove concezioni normative più inclusive.

La diversa condizione ontologica riconosciuta all’animale non umano, quale soggetto dotato di una vita interiore che lo rende degno di considerazione morale, ha rappresentato il presupposto di un nuovo confronto etico, politico e giuridico sul possibile riconoscimento di una sua soggettività giuridica.

Secondo un primo indirizzo, improntato alla dottrina c.d. soggettivistica, tutti gli animali dovrebbero godere degli stessi diritti degli esseri umani in base alle loro capacità cognitive[9]; non si può, invero, continuare a paragonare gli animali a oggetti inanimati[10]. Tuttavia, tale impostazione rischia di escludere dalla tutela molti animali le cui facoltà mentali non sono comparabili a quelle umane, ma che nondimeno sono in grado di provare dolore, sofferenza e angoscia. In alternativa, si propone il riconoscimento di una personalità giuridica tecnica – o, in termini più generali, di un centro di interesse – che non implica una piena equiparazione con la soggettività giuridica umana[11]. Questa forma di riconoscimento, pur distinguendosi dalla personalità giuridica delle persone fisiche e da quella attribuita a entità collettive come società, associazioni o fondazioni, potrebbe offrire una soluzione utile a superare la rigida dicotomia tra persona e cosa. Un’impostazione analoga, che è già stata messa in atto da una decisione della Corte Suprema della Colombia[12], è tuttora oggetto di riflessione in relazione ai robot e ai sistemi di intelligenza artificiale. La proposta in commento, però, non è priva di critiche, soprattutto se si considera la possibilità di garantire una tutela effettiva agli animali senza passare necessariamente attraverso il riconoscimento formale della personalità giuridica[13]. Condivisibile, allora, è la terza tesi che mira alla creazione di una «soggettività animale attenuata»[14] tendente a riconoscere diritti non azionabili da cui derivano obblighi e responsabilità dell’uomo nei confronti degli animali, con il divieto di infliggere loro inutili sofferenze e di garantirgli una vita rispettosa delle proprie caratteristiche[15]. Tale soluzione potrebbe risultare condivisibile anche da coloro che temono che l’estensione del concetto di “diritto” riferito a enti non umani possa depotenziare i diritti umani, svuotandoli di contenuto[16].

In questo contesto si colloca l’art. 260-bis c.p.p.[17] orientato al riconoscimento degli animali quali soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti[18]. La nuova disposizione, infatti, oltre a segnare un importante avanzamento nel percorso di protezione giuridica degli animali nell’ambito del processo penale, in combinato disposto con il riformato art. 19-quater disp. coord. e trans. c.p., rafforza il ruolo delle associazioni che operano in difesa di tali soggetti. Si realizza così una concreta evoluzione del sistema giuridico – anche sul versante processuale – verso una tutela più matura e consapevole della vita animale[19].

  1. La protezione giuridica del benessere animale

Che la questione sui diritti degli animali sia diventata sempre più centrale, è dimostrato non solo dai dibattiti etici, antropologici e filosofici ma anche dall’evoluzione del diritto positivo.  Com’è noto, subito dopo l’unificazione italiana furono introdotti nel nostro ordinamento i primi precetti giuridici, per lo più di carattere pubblicistico[20], volti a punire gli atti crudeli, le sevizie e i maltrattamenti verso gli animali[21]. Da allora si è avviato un lungo, seppur lento e frammentato, processo di evoluzione normativa e culturale, orientato a riconoscere una crescente dignità giuridica alle creature viventi non umane. Un primo riferimento simbolico si ritrova nella “Dichiarazione universale dei diritti degli animali”, proclamata presso la sede dell’UNESCO il 15 ottobre 1978, nella quale si afferma, con un approccio personificante, che i diritti degli animali devono essere tutelati dalla legge al pari di quelli umani. Tuttavia, tale assimilazione è rimasta su un piano puramente ideale, poiché la Dichiarazione non ha mai assunto valore vincolante, né è stata trasposta in convenzioni internazionali[22].

In ambito europeo, un passo più concreto è rappresentato dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, il cui obiettivo principale è stato quello di promuovere un approccio etico e responsabile verso gli animali, riconosciuti come essere senzienti, cioè come entità capaci di percepire stimoli sensoriali, e non come beni[23]. Sebbene la Convenzione fornisca una definizione di animale da compagnia[24] e stabilisca i principi fondamentali per il loro benessere[25], essa rimane strettamente ancorata a una visione antropocentrica. Infatti, l’atto normativo in questione tutela particolari specie di animali unicamente in virtù del legame affettivo che queste sono in grado di instaurare con l’uomo[26], lasciando così escluse altre forme di vita meritevoli di attenzione[27]. Uno sviluppo importante sulla protezione degli animali si è registrato a livello unionale con l’adozione del Trattato di Lisbona, ratificato in Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130. In tale contesto, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ha introdotto un principio di rilevanza innovativa, imponendo all’Unione e agli Stati membri l’obbligo di «tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»[28]. Tuttavia, nonostante il riconoscimento formale del carattere senziente degli animali, la disposizione presenta limiti strutturali. La sua portata applicativa, infatti, risulta circoscritta alle politiche settoriali dell’Unione (quali agricoltura, trasporti, mercato interno, pesca e ricerca), con un’efficacia giuridica prevalentemente indiretta e, in molti casi, marginale. A ciò si aggiunge la clausola finale della norma, la quale – nel richiamare la necessità di rispettare le disposizioni legislative, le consuetudini e le tradizioni culturali e religiose degli Stati membri[29] – introduce una deroga sostanziale, che consente a questi ultimi di limitare in concreto l’effettività del principio di tutela delineato dalla disposizione in commento.

Ciò premesso, non si può tuttavia negare che l’Unione europea abbia manifestato una crescente attenzione per la tutela degli animali, come dimostrato dall’adozione e dal progressivo recepimento, nelle proprie politiche, del principio delle cosiddette «cinque libertà» divenute un riferimento imprescindibile per la definizione degli standard minimi di tutela animale[30]. Ne è la dimostrazione la recente proposta di regolamento presentata dalla Commissione Europea[31], che mira a stabilire norme minime comuni per la protezione degli animali d’affezione. L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di garantire una maggiore armonizzazione delle discipline nazionali, assicurando condizioni di vita migliori attraverso il contrasto del commercio illegale[32], promuovendo la vendita responsabile e la tracciabilità. Si introducono specifici divieti relativi a pratiche dannose per la salute dell’animale e si rafforzano i controlli sull’importazione dai Paesi terzi. Si prevede, inoltre, che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme interne più rigorose rispetto a quelle previste a livello europeo.

Sul piano nazionale, ancor prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un significativo rilievo ha assunto la legge 20 luglio 2004, n. 189[33] che ha introdotto il titolo IX-bis del codice penale intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”. In particolare, oltre a prevedere la fattispecie autonoma di uccisione di animale (art. 544-bis c.p.), il legislatore ha elevato da contravvenzione a delitto il reato di maltrattamenti, aggiungendo la pena detentiva accanto a quella pecuniaria[34] (art. 544-ter c.p.)[35].

La legge 189/2004 ha inoltre modificato l’art. 727 c.p., distinguendo in modo separato l’abbandono degli animali dalla loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura[36]. In quest’ultimo caso, sebbene la norma non preveda espressamente una specifica ipotesi di confisca, questa può comunque essere disposta. Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che, in caso di condanna, la confisca dell’animale può avvenire non ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2, c.p., – non essendo l’animale «cosa la cui detenzione costituisce reato» -, ma ai sensi del comma 1, dell’art. 240, c.p., qualora sussista il pericolo di reiterazione del reato dovuto alla perdurante disponibilità dell’animale, rientrando quest’ultimo nella nozione di «cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato»[37].  La Polizia Giudiziaria[38], infatti, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non consenta di attendere il provvedimento del giudice, può procedere, prima dell’intervento del pubblico ministero, a sequestro preventivodell’animale ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis c.p.p. Inoltre, la necessità di procedere ad accertamenti sanitari sull’animale può giustificare un sequestro probatorioex art. 354 c.p.p. volto ad assicurare la prova del reato stesso[39]. A tal proposito, l’art. 19-quater disp. coord. e trans. c.p.[40], assegna alle associazioni protezionistiche[41] un ruolo di primo piano, in quanto chiamate ad intervenire in prima persona attraverso l’affidamento degli animali oggetto di sequestro e/o confisca[42].

Orbene, nel contesto appena delineato si riteneva che, nonostante gli sforzi del legislatore, non fosse ancora garantita un’effettiva protezione giuridica. Le norme incriminatrici, infatti, continuavano a tutelare non tanto la vita o il benessere dell’animale in sé, quanto piuttosto il sentimento che l’uomo nutriva nei suoi confronti. [43]. Pertanto, la formulazione della rubrica, almeno da un punto di vista lessicale, faceva riferimento, quanto al bene giuridico presidiato, alla pietà o compassione che l’uomo, reputato soggetto passivo del reato, provava al cospetto di altri esseri animati[44]. Questa impostazione ha indotto una profonda riflessione sulla necessità di una revisione complessiva del quadro normativo nazionale, volta a potenziare e a rendere più efficace la normativa vigente in materia di tutela del benessere animale.

  1. Verso una soggettività giuridica animale?

Con la legge Costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022[45], gli animali, per la prima volta, hanno avuto espressa e autonoma menzione all’interno del testo costituzionale[46]. La nuova formulazione dell’art. 9 Cost. stabilisce infatti che «La Repubblica […] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»[47].Questa modifica rappresenta una svolta culturale e giuridica importante, in quanto eleva la protezione degli animali a principio costituzionale, superando la visione antropocentrica che aveva fino ad allora caratterizzato il nostro ordinamento[48]. Il richiamo all’interesse delle «future generazioni» pone le basi per una concezione più ampia e sostenibile della convivenza tra uomo, ambiente e altri esseri viventi. Sebbene il riferimento agli animali sia collocato nel contesto della tutela ambientale, esso costituisce comunque un riconoscimento esplicito e potenzialmente innovativo, aprendo la strada a futuri sviluppi legislativi e giurisprudenziali orientati al rispetto della loro dignità e della loro natura senziente.

La previsione di una riserva di legge si configura come un passaggio decisivo verso il riconoscimento di una forma di soggettività giuridica animale[49]. In questo senso, la Carta costituzionale affida al Parlamento il compito di garantire una tutela non come espressione di una scelta discrezionale o ideologica, ma come dovere istituzionale, indipendente da eventuali orientamenti o sensibilità animaliste[50]. L’art. 9 della Costituzione, dunque, attribuisce al legislatore una nuova e precisa responsabilità nei confronti degli animali, che diventano destinatari di una forma di protezione tipica delle garanzie riservate, fino ad oggi, esclusivamente alla persona umana[51].

In attuazione di questo rinnovato principio[52], è stata approvata la legge n. 82 del 6 giugno 2025[53] avente ad oggetto «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali». La riforma ha introdotto un trattamento sanzionatorio più rigido nei confronti di coloro che commettono uno dei delitti contro gli animali. In particolare, per il reato di «uccisione di animali», previsto dall’art. 544-bis c.p., la pena originaria della reclusione da quattro mesi a due anni è stata sostituita con quella della reclusione da sei mesi a tre anni, accompagnata da una multa da € 5.000 a € 30.000. Se il fatto è commesso con sevizie o prolungando le sofferenze, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da € 10.000 a € 60.000. Sono stati innalzati i limiti edittali di pena anche per i delitti di «maltrattamento di animali» (art.544-ter c.p.), «Spettacoli o manifestazioni vietati» (art. 544-quater), «Combattimenti tra animali» (art. 544-quinquies) e «Abbandono di animali» (art. 727 c.p.)[54]. La riforma ha, poi, inserito nel codice penale l’art. 544-septies che prevede un’aggravante ad effetto comune, con un aumento di pena fino ad un terzo, nei casi in cui uno dei delitti di cui sopra sia commesso in presenza di minori, nei confronti di più animali, oppure quando le immagini o le videoriprese dei fatti siano diffuse attraverso l’utilizzo di strumenti informatici o telematici[55].

La novità più importante, però, è contenuta nell’art. 1 della legge n. 82 del 2025 che ha modificato la rubrica del titolo IX-bis del Libro II del codice penale, ora intitolato «Dei delitti contro gli animali»[56]. Eliminando il riferimento al “sentimento per gli animali”, finalmente il legislatore ha inteso chiarire che oggetto della tutela penale sono direttamente gli animali e non più l’essere umano colpito nei sentimenti che prova verso di essi[57]. Gli animali, dunque, non sono più tutelati in quanto proiezioni delle emozioni umane, ma vengono considerati vittime dirette poiché sono loro stessi a subire l’offesa al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici[58]. Esso è rappresentato dall’integrità fisica e psichica dell’animale riconosciuto come soggetto vulnerabile titolare di un interesse giuridicamente rilevante.

La modifica della rubrica, quindi, non si limita a un intervento terminologico, ma rappresenta una svolta giuridica, etica e culturale di notevole importanza, perché riconosce un valore effettivo alla vita e al benessere animale[59]. Pertanto, con la novella in esame, pur senza attribuire loro una piena soggettività giuridica autonoma, si riconosce agli animali una forma di dignità e centralità nel sistema normativo, in linea con una visione etico-giuridica più evoluta già presente in altri ordinamenti europei[60].

  1. La «vittimizzazione animale»

Il riconoscimento degli animali come vittime di reato ha comportato l’esigenza di introdurre strumenti processuali idonei a prevenire e interrompere efficacemente la reiterazione di condotte lesive della loro integrità psico-fisica. In questa prospettiva si colloca il nuovo art. 260-bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, lett. b) della legge n. 82 del 6 giugno 2025, che disciplina specificamente il sequestro e la confisca degli animali oggetto di reato. La disposizione – rubricata «Affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca»[61] – si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina ordinaria del sequestro, in virtù della particolare natura di ciò che viene sottoposto al vincolo di indisponibilità, ossia un animale vivo[62]. Al fine di garantire una protezione effettiva e assicurare condizioni di salute adeguate, l’Autorità giudiziaria, nei casi in cui disponga il sequestro o la confisca di animali vivi nell’ambito di un procedimento penale per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 544-bis e ss. c.p., ovvero nelle ipotesi di traffico illecito di animali da compagnia[63], può disporre l’affidamento definitivo dell’animale alle associazioni o agli enti di cui all’art. 19-quater disp. cord. trans. c.p. Tale affidamento, subordinato al versamento di una cauzione, avviene con decreto motivato pronunciato su istanza della persona offesa o delle stesse associazioni protezionistiche[64] individuate ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 135/2022[65],  recante disposizioni di attuazione del regolamento 2016/429/UE[66].

A ben vedere, l’espressione contenuta nel comma 1, dell’art. 260-bis c.p.p. (anche su istanza […]), lascia intendere che tale affidamento possa avvenire sia su richiesta della persona offesa o delle associazioni protezionistiche, sia d’ufficio,qualora l’autorità giudiziaria lo ritenga necessario nell’interesse dell’animale. In una simile ipotesi, si ritiene che la designazione del soggetto cui affidare l’animale possa essere effettuata dallo stesso giudice, servendosi dell’elenco delle associazioni registrate presso la Banca Dati Nazionale delle anagrafi Zootecniche e pubblicato sul sito del Ministero della Salute[67]. Questa interpretazione sembra essere coerente con lo spirito della riforma e risponde all’esigenza di superare i limiti dell’azione di parte, spesso insufficiente a garantire una tutela efficace e immediata. In ogni caso, qualora nessun ente o associazione offra idonee garanzie per poter custodire in modo adeguato gli animali sequestrati o confiscati, l’obbligo di far fronte al loro mantenimento grava sul Comune[68]. Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ha affermato che l’ente riveste una posizione di garanzia rispetto al benessere degli animali presenti sul territorio e, pertanto, spetterà al Sindaco la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla loro protezione e alla difesa del patrimonio zootecnico[69].

Il secondo comma dell’art. 260-bis c.p.p., stabilisce i parametri in base ai quali deve essere fissato l’importo della cauzione, che andrà depositata al Fondo Unico Giustizia[70]. Innanzitutto, la somma versata è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo ed è quantificata in relazione alla tipologia dell’animale e dello stato sanitario dello stesso, nonché alle cure e ai costi che la gestione dell’animale richiede nel lungo periodo. L’importo della cauzione resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna, dopodiché confluirà all’entrata del bilancio dello Stato e resterà acquisito all’erario (art. 260-bis c.p.p., comma 4).

Le associazioni di cui all’art. 19-quater disp. cord. trans. c.p., possono altresì individuare un subaffidatario o, previa autorizzazione del giudice competente, designare una persona fisica cui affidare gli animali. Se il proprietario non è indagato, e ricorrono esigenze investigative o cautelari, l’affidamento può essere disposto anche a suo favore. In questi casi, è sempre richiesto il versamento di una cauzione per ciascun animale affidato e, in caso di condanna, il decreto di affidamento definitivo è pronunciato nei confronti del soggetto privato individuato (art. 260-bis c.p.p, comma 3 c.p.p.). In alternativa, se il proprietario non è imputato, l’animale sarà restituito in via definitiva all’avente diritto.

Una interpretazione sistematica dell’art. 260-bis c.p.p., al di là della rubrica della norma, consente di sostenere che l’affidamento, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può che avere carattere provvisorio. Disporre un affidamento definitivo nel corso del procedimento penale, infatti, determinerebbe un’illegittimità del provvedimento giurisdizionale, per contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza previsto dall’art. 27, comma 2, della Costituzione[71]. Invero, come ha chiarito la Suprema Corte, non si può escludere che l’imputato, accusato di specifiche condotte a danno degli animali, possa essere assolto al termine del processo acquisendo così pieno diritto alla restituzione degli animali sequestrati. Tale restituzione non sarebbe invece possibile se, in una fase interlocutoria del procedimento penale, venisse disposto l’affido definitivo esclusivamente in presenza di un giudicato cautelare, non certo equiparabile alla nozione di irrevocabilità della affermazione di colpevolezza dell’imputato ai sensi dell’art. 648 c.p.p.[72]. Sarebbe ingiusto, infatti, che non venga ripristinato il rapporto tra l’animale e il suo proprietario, qualora questi, all’esito del giudizio, venga riconosciuto totalmente estraneo agli addebiti a suo carico inizialmente formulati[73]. La norma., dunque, non chiarisce come possa coniugarsi il carattere definitivo dell’affido rispetto alla natura tipicamente provvisoria dei sequestri e con la tutela dei diritti del proprietario degli animali presumibilmente maltrattati, poi assolto dai reati contestati[74].

Sotto questo profilo, la cauzione gioca un ruolo fondamentale in quanto, pur avendo la funzione di responsabilizzare le associazioni protezionistiche affinché si facciano carico degli oneri economici e logistici connessi alla gestione dell’animale, potrebbe al contempo fungere da garanzia patrimoniale nel caso in cui l’animale non venga restituito al legittimo proprietario assolto[75]. Essa, in concreto, assolve ad ulteriori funzioni costituendo un incentivo economico volto a garantire la corretta custodia dell’animale e a dissuadere le associazioni dal tenere comportamenti negligenti o illeciti.  Tuttavia, l’onere economico connesso al versamento di una somma di denaro – quale condizione per l’affidamento dell’animale – può rappresentare un fattore disincentivante per le associazioni, le quali, com’è noto, dispongono spesso di risorse finanziarie limitate. In tal modo, sebbene il legislatore abbia introdotto un istituto di rilievo sul piano della protezione animale, ha nel contempo delineato una forma di tutela sostanzialmente privatistica. Da ciò emerge l’esigenza di prevedere strumenti di sostegno economico pubblico – siano essi finanziamenti, agevolazioni fiscali o contributi diretti – volti a garantire alle associazioni o agli enti una concreta possibilità di assolvere agli obblighi gestionali e assistenziali collegati alla cura degli animali affidati.

In linea con lo spirito della riforma, il comma 2 dell’art. 6 della legge n. 82 del 2025 stabilisce che, nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali[76]in relazione ai delitti previsti dagli articoli 544-quater, 544-quinquies del codice penale, nonché al reato di traffico illecito di animali da compagnia, si applicano le misure di prevenzione personali e patrimoniali disciplinate dal Libro I, titoli I e II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)[77]. Questa scelta legislativa, secondo alcuni, si pone in perfetta sintonia con l’operato della Commissione Antimafia che ha avviato tre filoni di indagine sulle c.d. “ecomafie”. Fenomeni che non solo implicano atti di violenza contro gli animali, ma che sono anche profondamente legati alla cultura mafiosa radicata nei nostri territori[78].

Se si osserva che il benessere animale è oggi tutelato dall’art. 9 della Costituzione, e che la recente evoluzione normativa rappresenta una proiezione concreta di questo nuovo principio, sembra che il legislatore abbia inteso introdurre una maggiore flessibilità nell’affidamento degli animali; soprattutto in presenza di specifici presupposti. In particolare, il giudice potrebbe autorizzare un affidamento “a lungo termine” nei casi in cui sussista un reale pericolo per la salute o la vita dell’animale; quando l’indagato/proprietario risulti irreperibile, oppure vi sia un rischio effettivo di recidiva o reiterazione dei maltrattamenti.

Dalle considerazioni svolte può affermarsi che le disposizioni di nuovo conio si collocano in una prospettiva di rafforzamento della tutela animale, affiancando alla risposta punitiva post delictum strumenti cautelari e preventivi che hanno un’immediata funzione di protezione e salvaguardia dei loro interessi[79]. Tali norme contribuiscono a consolidare una visione in cui la protezione dell’animale assume rilievo autonomo e prioritario, coerente con il riconoscimento costituzionale e con l’evoluzione del concetto di «vittima» nel diritto penale contemporaneo.

  1. Il ruolo e i poteri delle associazioni protezionistiche

L’art. 19-quater disp. cord. trans. c.p., in combinato disposto con l’art. 7 della legge 189 del 2004, che richiama l’art. 91 del codice di rito[80], individua quali enti e associazioni siano effettivamente portatori di interessi lesi dai reati del titolo IX-bis c.p. e, di conseguenza, quali siano titolari dei diritti e delle facoltà di cui all’art. 91 c.p.p.[81]. Tale selezione coincide con gli enti collettivi che, previa manifestazione di disponibilità all’affidamento di animali sottoposti a sequestro o confisca, siano stati espressamente riconosciuti idonei mediante apposito decreto del Ministero della Salute[82]. Pertanto, le associazioni o gli enti animalisti possono intervenire in giudizio solo se soddisfano due requisiti fondamentali: essere titolari di interessi lesi dal reato e risultare iscritti nell’elenco ufficiale stabilito mediante decreto del Ministero della Salute. Tuttavia, sul punto, è sorto il dibattito sulla legittimazione processuale di tutte quelle associazioni che, pur non rientrando nell’elenco tassativo adottato con decreto ministeriale, perseguono in modo non equivocabile lo scopo di tutelare gli animali. Tale questione, è stata risolta dalla Corte di cassazione che, in svariate pronunce, ha stabilito che un’associazione o un ente che ha come scopo statutario la difesa degli animali, è senz’altro legittimata ad esercitare le facoltà proprie della persona offesa dal reato[83]. Infatti, non può ritenersi sussistente un diritto di esclusiva a favore delle associazioni individuate con il citato decreto rispetto ad altri enti ed associazione che non abbiano ottenuto tale riconoscimento[84]. Queste ultime risultano comunque legittimate a costituirsi parte civile per il solo fatto «di aver subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente alla personalità o identità dell’ente»[85]. Dunque, l’iscrizione nell’elenco ministeriale delle associazioni idonee ad essere affidatarie di animali sequestrati o confiscati, non può assurgere a criterio distintivo per escludere l’intervento in giudizio di altre associazioni che, seppur prive di tale riconoscimento, perseguono inevitabilmente finalità di tutela degli animali, qualora ritengano di aver subito un effettivo danno dalla commissione del fatto di reato[86].

A completamento del nuovo impianto normativo, il legislatore ha esteso i poteri processuali delle associazioni protezionistiche conferendo loro espressa legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro mediante riesame, appello e ricorso per cassazione. In tale direzione, l’art. 6, lett. a), della legge 6 giugno 2025, n. 82 ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1 e 355, comma 3 c.p.p., estendendo espressamente la titolarità dell’impugnazione anche agli enti e alle associazioni individuati dall’art. 19-quater disp. cord. trans. c.p.[87].

In virtù della modifica introdotta, gli enti e le associazioni protezionistiche risultano dotate di una autonoma titolarità ad agire a tutela dell’interesse diffuso oggetto della propria attività istituzionale. Invero, la possibilità di impugnare il sequestro garantisce un più efficace controllo giurisdizionale sull’adeguatezza, proporzionalità e tempestività dei provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria.

Va tuttavia precisato che, diversamente dal riconoscimento della qualifica di persona offesa, la legittimazione ad impugnare è riservata esclusivamente agli enti espressamente individuati con decreto ministeriale, restando esclusi gli organismi privi di tale riconoscimento.

In effetti, gli organismi collettivi inseriti nel suddetto elenco sono selezionati con il preciso scopo di ricevere in affidamento animali confiscati o sequestrati; pertanto, sono proprio questi enti ad avere un interesse diretto a contestare la sussistenza dei presupposti del vincolo cautelare.

Al contrario, le associazioni che non soddisfano i requisiti per ottenere tale affidamento potranno, al più, costituirsi parte civile, a condizione che dimostrino di aver subito una lesione effettiva degli interessi statutari perseguiti.

  1. Considerazioni conclusive

La progressiva evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di tutela processuale degli animali dimostra come il sistema giuridico italiano stia finalmente riconoscendo a questi ultimi una dignità giuridica distinta e autonoma, non più subordinata alla sola dimensione affettiva dell’essere umano. L’inserimento della tutela degli animali nell’art. 9 della Costituzione, la recente riforma penale e il rafforzamento delle garanzie processuali sono segnali chiari di un cambiamento di paradigma, che si muove nella direzione di una protezione effettiva e strutturata.

Sotto il profilo processuale restano tuttavia alcuni nodi irrisolti, in particolare in relazione alla legittimazione ad agire degli enti e delle associazioni. Come osservato, il diritto a impugnare i provvedimenti cautelari è riconosciuta solo agli enti iscritti negli appositi elenchi ministeriali, con la conseguenza che le associazioni non accreditate restano escluse dall’esercizio di tali poteri, fatta salva la possibilità di costituirsi parte civile nei limiti della lesione degli interessi statutari. Anche a livello amministrativo si è ritenuto sussistente un interesse legittimo in capo agli enti animalisti a impugnare provvedimenti lesivi dell’ambiente o del benessere animale, ma il quadro resta comunque frammentario e necessita di un intervento chiarificatore da parte del legislatore[88].

Pur in presenza di persistenti lacune e margini di miglioramento, non si può negare che l’ordinamento italiano abbia finalmente imboccato la giusta direzione: quella di un riconoscimento giuridico più maturo e coerente della dignità animale.

La protezione degli animali, intesa non più come mera espressione di un’etica individuale, ma come obbligo istituzionale radicato nella Costituzione e attuato attraverso strumenti sanzionatori e processuali, segna l’avvio di un nuovo percorso giuridico[89]. Un percorso che, come già avvenuto in altri ordinamenti europei, mira a promuovere un sistema giuridico più attento alla vulnerabilità e alla sofferenza degli esseri senzienti. Dunque, il riconoscimento della fragilità animale, unito a strumenti giuridici efficaci, rappresenta oggi non solo una conquista normativa, ma anche un passo necessario verso un diritto più equo, inclusivo e consapevole del valore intrinseco della vita animale.


[1] J. Bentham, An introduction to the principles of morals and legislation, Vol. II, Cap. XVII, p. 236.

[2] L’art. 812 c.c. fornisce una definizione di bene mobile che può dirsi onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili; pertanto, si ritengono compresi nella categoria di “bene mobile” anche gli animali, Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19283. In dottrina, ampiamente, F. Rescigno, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Giappichelli, Torino, 2014; E. Balocchi, voce «Animali (protezione degli)», in Enc. giur. Treccani, II, Roma, 1988, pp. 1 ss.

[3] Con tale espressione si intende far riferimento a quegli individui che hanno credenze e desideri, percezione, memoria, senso del futuro, una vita emozionale, nonché sentimenti di piacere e di dolore, interessi-preferenze e interessi-benessere, capacità di dare inizio all’azione in vista della gratificazione dei propri desideri e del conseguimento dei propri obiettivi, identità psicofisica nel tempo, e benessere individuale, nel senso che la loro esperienza di vita è per loro positiva o negativa in termini logicamente indipendenti dalla loro utilità per altri e dal loro essere oggetto di interesse per chiunque altro, T. Regan, I diritti animali, Garzanti, Milano, 1990, pp. 331 e s.

[4] T. Regan, I diritti animali, Op. ult. cit., p. 327.

[5] Sul punto, infatti, una ricerca scientifica ha dimostrato come gli animali, dal punto di vista neuroscientifico, sono in grado di provare dolore, emozioni e conservare ricordi, cfr. tra gli altri, D. Cerini, Il diritto e gli animali: Note gius-privatistiche, Giappichelli, Torino, 2012, p. 14. La capacità di provare emozioni ha sì carattere cognitivo, in quanto deriva da giudizi di valore, ma non deve intendersi soltanto come mera reazione neurofisiologica dell’organismo poiché tale limitazione ci precluderebbe la comprensione delle arti non verbali e ci indurrebbe a sostenere che i bambini e gli animali siano destinati a condurre una vita senza affetti, M. C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 33 e s.

[6] A queste nette affermazioni si contrappongono altre scuole di pensiero che, seppur tendenti a riconoscere una qualche forma di tutela e rispetto verso gli animali, sono contrarie all’utilizzo del termine «diritti». Tra queste, l’«etica della responsabilità umana» che ritiene infondati , sul piano teoretico, i motivi che inducono a parlare di diritti degli animali per l’assenza della corrispondenza tra diritti e doveri, e sostiene invece la necessità di una diminuzione dei diritti dell’uomo sugli animali; il «pensiero del benessere animale» rifiuta il concetto di diritti per ragioni di ordine pragmatico, rilevando cioè l’incapacità dell’uomo di tenere conto delle esigenze degli animali, e segnala la necessità di un trattamento più attento nei loro confronti, senza escludere per questo ogni loro impiego a favore dell’uomo.

[7] La giustizia interspecifica è un concetto filosofico e giuridico che mira a riconoscere diritti, doveri e tutele morali e/o giuridiche anche agli esseri non umani, basandosi su criteri come la capacità di soffrire, la coscienza, o l’interesse a vivere una vita degna.

[8] Sulle questioni etiche, v., G. Pelegatti, Dignità degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche, in Diritti fondamentali, 1, 2017, pp. 1-52; E. Battelli, Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività, in E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto, E. M. Incutti, Nuovi orizzonti sulla tutela animale, Romatre-Press, 2022, pp. 22-26.

[9] Cfr. M.E. Cooper, An introduction to animal law, Londra, 1987.

[10] Nello stesso senso, A. Gambaro, I beni, in A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffré, Milano, 2012, pp. 216 ss.

[11] C. Regad, C. Riot, S. Schmitt, La personnalité juridique de l’animal. L’animal de compagnie, LexisNexis, Parigi, 2018.

[12] Corte Suprema di Giustizia della Colombia, sentenza 26 luglio 2017, n. AHC-4806-2017, in cui la Corte ha affermato che gli animali sono soggetti di diritto, pur non attribuendo loro una personalità giuridica equiparabile a quella umana. Per contro, il tribunale Federale degli Stati Uniti che ha riconosciuto di fatto soggettività giuridica ad un gruppo di animali, Trattasi di un ordine esecutivo emesso dal Tribunale distrettuale dell’Ohio il 25 ottobre 2021 nel caso Community of Hippopotamuses Living in the Magdalena River v. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos.

[13] Nello stesso senso, E. Battelli, Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività, p. 29.

[14] Tale teoria è sostenuta da C. Fossà, Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una

metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?, in Contr. impr., 2020, pp. 553 ss.

[15] Così G.A. Parini, La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale, in Rass. dir. civ., 2017, 4, pp. 998-1036. Nonostante il riconoscimento dei diritti degli animali come “soggetti” da proteggere autonomamente continui ad essere un concetto estraneo al nostro ordinamento, positivo riscontro si rintraccia negli ordinamenti della Svizzera e della Germania che, essendo tra i più avanzati in materia, nel prevedere l’obbligo di proteggere gli animali, richiamano come valore fondamentale il ‹‹benessere animale››. In Svizzera, per esempio, l’art. 13 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) stabilisce che “gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici” vietando il possesso di un singolo porcellino d’india, essendo tale animale particolarmente sociale e sofferente alla solitudine.

[16] Ex plurimis, A. Pisanò, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana, Giuffré, Milano, 2012, pp. 24 ss.

[17] Disposizione introdotta dall’art. 6 della Legge 6 giugno 2025, n. 82 rubricata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”.

[18] La Corte di cassazione, a più riprese, ha costantemente affermato che l’animale, pur non avendo capacità giuridica, è comunque beneficiario di tutela giuridica, in virtù della protezione normativa e del riconoscimento della sua sensibilità, ex multis Cass., Sez. V, 1° luglio 2019, n. 40438, in Cass. Pen., 2020, 6, 2426, secondo la quale «L’animale, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica».

[19] V., infra § 4.

[20] Sul punto, v., M. Paladino, La disciplina pubblicistica dell’animale d’affezione, in Amministrativ@mente, 1, 2023, pp. 373-389.

[21] Si fa riferimento alla Legge 12 giugno 1913, n. 611 in materia di protezione degli animali; legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; D. Lgs. 27 gennaio 1992, attuativo della direttiva 86/609/CEE riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; legge 22 novembre 1993, n. 473 rubricata “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali che ha modificato l’art. 727 del codice penale.

[22] All’art. 1 si stabilisce che «tutti gli animali hanno diritto di esistere e di essere trattati con rispetto e senza crudeltà», sul punto, v., S. Aceto di Capriglia, Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale, in Federalismi.it, 4, 2025, p. 4.

[23] Tale Convenzione è stata ratificata in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201, a distanza di 20 anni dalla sottoscrizione. Prima della ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, gran parte dei suoi principi risultavano già recepiti nell’ordinamento italiano attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d’affezione), le normative regionali attuative e l’Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome. In alcuni casi, tali disposizioni anticipavano e superavano gli standard minimi fissati dalla Convenzione. Tuttavia, l’art. 10 della stessa Convenzione, relativo al divieto di interventi chirurgici non terapeutici, come il taglio di orecchie e coda o la recisione delle corde vocali, non trovava un espresso riscontro legislativo, se non in alcune ordinanze contingibili e urgenti, prive di carattere permanente e sanzionatorio, S. Aceto di Capriglia, Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale, Op. ult. cit., p. 5.

[24] All’art. 1, par. 1, viene definito animale da compagnia «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».

[25] Art. 3, paragrafi 1 e 2 «Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia»; «Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia».

[26] S. Aceto di Capriglia, Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale, cit., p. 4. La legge di ratifica, infatti, nell’introdurre il reato di traffico illecito di animali da compagnia (art. 4) e disposto sanzioni amministrative per la condotta di “introduzione illecita di animali da compagnia” rinvia all’allegato I, parte A, del regolamento 998/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, vale a dire cani e gatti, sul punto, cfr., M. Paladino, La disciplina pubblicistica dell’animale d’affezione, in Amministrativ@mente, cit., p. 379.

[27] Pur non vincolante a livello UE, la Convenzione ha esercitato un’influenza significativa sulle legislazioni nazionali degli Stati membri, anticipando e ispirando numerose normative successive, tra cui la legge italiana 20 luglio 2004, n. 189, e contribuendo alla definizione di standard condivisi a livello europeo.

[28] In argomento, E. Sirsi, Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, in Rivista di diritto agrario, 2011, pp. 238 – 241.

[29] L’art 13 TFUE dispone che «nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando al contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri in materia, segnatamente riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale».

[30] Le cinque libertà non sono contenute testualmente nei trattati, ma rappresentano un quadro etico e tecnico di riferimento per tutta la legislazione secondaria dell’UE in materia di benessere animale. Si fa riferimento alla1 – libertà dalla fame e dalla sete; 2- libertà dai disagi ambientali; 3- libertà dal dolore ferite e malattie; 4 – libertà di esprimere comportamenti naturali; 5 – alla libertà dalla paura e dallo stress, sul punto ampiamente, A. J. F. Webster, Animal welfare: the five freedoms and the free market, in The Veterinary Journal, vol. 161 (3), 2001, pp. 229 – 237.

[31] La proposta è stata presentata dalla Commissione Europea nel dicembre 2023. A giugno 2025, il Parlamento Europeo ha approvato una bozza di legge. Attualmente, la proposta è in fase di confronto con il Consiglio e la Commissione per l’approvazione definitiva, v., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2023:769:FIN.

[32] Il Parlamento Ue aveva già adottato una Risoluzione il 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell’Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia (2019/2814 (RSP)).

[33] Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

[34] Accanto alle fattispecie già previste dall’art. 727 c.p. la legge 189 del 2004 ha introdotto due nuove previsioni nell’art. 544-ter, comma 2, c.p. «somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate» e «sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli animali». Tali reati dovrebbero punire le numerose forme di manipolazione, anche genetica, tuttora compiuti negli allevamenti intensivi, in argomento A. Valastro, La tutela giuridica degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie, in Annali Online di Ferrara – Lettere Speciale I (2007), pp. 127 s.; D. Cardillo, A. Alì, Il maltrattamento mascherato da addestramento, in M. Andreozzi, S. Castignone, A. Massaro, (a cura di), Emotività animali. Ricerche e discipline a confronto, Milano, Led, 2013, pp. 247 – 256.

[35] Successivamente, con legge 4 novembre 2010, n. 201 (legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia), oltre ad introdurre il reato di “traffico illecito di animali da compagnia”, il legislatoreha inasprito le pene relative alla uccisione e al maltrattamento degli animali (art. 544-bis e 544-ter c.p.).

[36] Tali reati restano inquadrati nel titolo concernente la “polizia dei costumi” mantenendo la qualifica di contravvenzione. L’unica novità è rappresentata dall’introduzione della pena dell’arresto fino ad un anno.

[37] Cass., Sez. III, 8 novembre 2022, n. 537, in Deiure. La discrezionale valutazione che il giudice di merito è al proposito chiamato a compiere, peraltro, appare funzionale ad accertare, caso per caso, se l’ablazione si giustifichi in quell’ottica di prevenzione speciale connessa alla misura di sicurezza. Ed invero, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, c.p., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l’id quod plerumque accidit, reitererebbe l’attività punibile se restasse nel possesso della res, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Cass., Sez. III, 16 gennaio 2020, n. 10091, Marigliano, Rv. 278406), in argomento, ampiamente, G. Faillaci, La confisca in caso di abbandono di animali (Nota a Corte di cassazione penale, Sez. III, 11 gennaio 2023, ud. 8 novembre 2022, n. 537), in Il Foro Italiano, 11 gennaio 2023.

[38] Il 23 marzo 2007 il Ministro degli Interni ha firmato, ai sensi della legge 184/04, il decreto di coordinamento delle forze di polizia per la prevenzione e repressione dei reati contro gli animali. Il decreto stabilisce che: “le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti e attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque, le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia”. Per quanto riguarda le attività degli altri organi di polizia, i Prefetti, “anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico”. In merito ai reati a danno degli animali, è necessario ribadire che sono di competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria, senza competenze esclusive. E non potrebbe essere altrimenti, poiché gli illeciti in esame sono reati comuni perseguibili d’ufficio e come tali di competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria. Pertanto, nessun organo di Polizia Giudiziaria può rifiutare di intervenire o di prestare la propria opera in caso di denuncia o di semplice segnalazione.

[39] La P.G. che ha provveduto al sequestro ne enuncia i motivi nel relativo verbale, e ne consegna copia alla persona alla quale l’animale è stato sequestrato. Il verbale è trasmesso entro 48 ore al P.M. del luogo ove il sequestro è stato eseguito, il quale, nelle 48 ore successive, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

[40] Disposizione introdotta dall’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

[41] L’art. 7 della legge 189 del 2004 attribuisce agli enti ed associazioni di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale la posizione di persone offese nei reati previsti dalla medesima legge, cfr. Cass., sez. III, 12 maggio 2006, n. 34095. Tali associazioni, sono individuate con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno.

[42] Non è escluso che, nel corso di un procedimento penale, l’animale possa essere affidato temporaneamente ad un soggetto privato al fine di assicurargli una tutela immediata in attesa di tempestive e adeguate iniziative da parte delle associazioni protezionistiche, cfr., Cass., Sez. III, 14 novembre 2019, n. 16480, in Italgiure.

[43] C. Mazzucato, Bene giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, in S. Castignone, L. Lombardi Vallauri. (a cura di), La questione animale, Trattato di biodiritto, S. Rodotà, P. Zatti (diretto da), Giuffré, Milano, 2012, pp. 697 ss; A. Valastro, La tutela giuridica degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie, cit., pp. 129 ss.

[44] Cass., Sez. II, 10 luglio 2010 (ud. 26.03.2010), n. 24734.

[45] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, n. 44 il cui art. 1, comma 1 ha introdotto un nuovo comma nell’art. 9 della Carta costituzionale.

[46] Prima di tale intervento giuridico non si riscontrava alcuna menzione o tutela giuridica relativa agli animali. Il riconoscimento di una rilevanza giuridica la si poteva ricavare, in via interpretativa, nella parte in cui l’art. 9 Cost. prescriveva la tutela del paesaggio. Da questa era stato ricavato implicitamente il riconoscimento dei diritti ambientali e dei doveri verso di esse e, indirettamente, facendo parte dell’ambiente, gli animali potevano trovare protezione in via sussidiaria, in questo senso, S. Aceto di Capriglia, Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale, cit., p. 8.

[47] La disposizione prevede una riserva di legge a favore dello Stato circa i modi e le forme di tutela degli animali. Essa, è accompagnata, ai sensi dell’art. 3 della legge di revisione costituzionale, da una clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. In tali territori, infatti, la riserva statale si applica solo entro i limiti delle competenze legislative riconosciute dai rispettivi statuti speciali. Alcuni commentatori hanno espresso rilievi critici su tale formulazione, evidenziando il pericolo di dar luogo a una riserva di legge statale “a geometria variabile”, la cui efficacia risulta differenziata sul territorio nazionale. Ciò rappresenterebbe una scelta in controtendenza rispetto agli indirizzi più recenti del legislatore costituzionale, generalmente orientati a promuovere una maggiore omogeneità e integrazione normativa tra le diverse aree del Paese, in tal senso, G. Santini, Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., in Quaderni costituzionali, 2021, pp. 460 ss.

[48] Sulla scelta di attribuire agli animali rilievo costituzionale, cfr., D. de Pretis, La tutela degli animali tra il nuovo articolo 9 della Costituzione e le previsioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in S. Mansini (a cura di), Il posto degli animali nella Costituzione, Bari, Cacucci Editore, 2024, pp. 39 ss.

[49] Il riconoscimento della riserva di legge, d’altronde, non si traduce automaticamente in un divieto di intervento per le Regioni, poiché alla tutela degli animali deve essere attribuito valore trasversale (così come la giurisprudenza costituzionale aveva fatto a suo tempo per l’ambiente prima del riconoscimento costituzionale) che consente, in caso di inerzia legislativa statale, interventi migliorativi da parte delle regioni stesse. La riserva di legge dunque non come limite, ma come sprone per la realizzazione della miglior tutela possibile in favore degli esseri animali nel solco del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. recenti del legislatore costituzionale, generalmente orientati a promuovere una maggiore omogeneità e integrazione normativa tra le diverse aree del Paese.

[50] D. Granara, Il principio animalista nella Costituzione, in DOPCE online, 2, 2023, pp. 857 ss. afferma che con la riforma è stato introdotto nella Carta costituzionale un autonomo “principio animalista”; nello stesso senso D. Cerini, E. Lamarque, La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione, in Federalimi.it, 24, 2023, pp. 34 e 36.

[51] Per una analisi dettagliata dell’art. 9 della Costituzione, v., U. Izzo, Il nuovo art. 9 Cost. e la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore (non) può attendere, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2024, pp. 91 – 126. Sulla tutela degli animali, D. Cerini, E. Lamarque, La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione, Op. Ult. cit., pp. 32 – 65, secondo i quali «È molto significativo, infatti, che nel testo dell’art. 9 Cost. gli animali non siano considerati soltanto come meri componenti dell’ambiente, dell’ecosistema, o della fauna che forma la biodiversità – nonostante non vi sia alcun dubbio che gli animali siano parte, così come lo è del resto anche la specie umana, e dell’ambiente, e della biodiversità e, ugualmente, dell’(degli) ecosistema(i) – ma che essi emergano (anche) come diretti destinatari di un obbligo di tutela da parte del legislatore».

[52] La dottrina, infatti, riteneva che il principio costituzionale di cui all’art. 9 Cost., costituiva (e costituisce tuttora) un invito a procedere nella direzione di incrementare e dettagliare la tutela degli animali e ad evitare una limitazione, se non una esclusione, delle forme di protezione già esistenti, D. Cerini, E. Lamarque, La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione, Op. Ult. cit., p. 64.

[53] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2025, n. 137 (Serie generale), entrata in vigore il 1° luglio 2025.

[54] L’art. 2 della Legge 6 giugno 2025, n. 82, interviene sull’art. 544-quater c.p. inasprendo la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro. L’art. 3 modifica l’articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Inoltre, estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti, a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. L’art. 5, oltre ad intervenire sull’art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali)
prevede un aumento del trattamento sanzionatorio anche per l’articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali) con pena della reclusione da sei mesi a due anni. Introduce una nuova formulazione dell’art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui), che punisce con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Modifica l’art. 727 c.p. (contravvenzione in caso di abbandono di animali) innalzando l’importo minimo dell’ammenda che può essere comminata, dai precedenti 1.000 euro a 5.000 euro. Rimane inalterato l’importo massimo dell’ammenda, pari a 10.000 euro. In argomento, F. Fasani, Dal sentimento umano all’animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla, in Dir. pen. proc., 8/9, 2025, pp. 990 – 992.

[55] Art. 4, Legge 16 giugno 2025, n. 82

[56] Sul punto, A. Traversi, Gli animali nel mito, nella storia e nel codice penale quali soggetti passivi dei nuovi “delitti contro gli animali”, in Giurisprudenza penale web, 2025, 6, pp. 9 e ss.

[57] A.S. n. 1308 – Modifiche in materia di tutela degli animali, nota breve, N. 75/1 – maggio 2025, Servizio Studi Senato, p. 1.

[58] Il concetto di giustizia interspecifica guadagna terreno: non si tutela più solo il proprietario dell’animale o l’etica sociale, ma l’interesse dell’animale in quanto individuo.

[59] L’O.I.E. definisce benessere animale «l’adattamento dell’animale alle condizioni in cui vive. Un animale è in buono stato di benessere se è in salute, al proprio agio, al riparo, ben nutrito, capace di esprimere comportamenti innati, e se non soffre di stati spiacevoli come la paura, il dolore e l’angoscia. Un buono stato di benessere per l’animale richiede che vengano prevenute le malattie e che vengano effettuati adeguati trattamenti veterinari, un riparo appropriato, la gestione, la nutrizione, un trattamento e una macellazione ed un uccisone “compassionevoli”. Benessere animale si riferisce allo stato dell’animale; il trattamento che un animale riceve include altri termini come prendersi cura, allevare e trattamento umano», World Organisation for Animal Health, Terrestrial Animal Health Code. Volume I (1968), Parigi, Office International Epizooties, 2012, Chapter 7.1, Article 7.1.1.

[60] S. Aceto di Capriglia, Gli animali da affezione: dalla loro dereificazione alla deumanizzazione dei diritti. Un dialogo interculturale, cit., pp. 6 – 11.

[61] Originariamente il D.d.l. S. 984, poi assorbito dal D.d.l. S 1308, prevedeva l’introduzione dell’art. 254-ter c.p.p. (Sequestro di animali vivi), collocando tale istituto tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti; successivamente si è deciso di creare una disciplina autonoma e più garantista completamente distaccata dalla disciplina generale dei sequestri penali.

[62] Come è noto, il sequestro probatorio, ex art. 253 c.p.p., è funzionale alla formazione della prova ed è disposto sulle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento del fatto, in particolare sul corpo del reato o sulle cose utilizzate per commetterlo, nonché sulle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Il sequestro preventivo, regolato dall’art. 321 c.p.p., invece, è una misura cautelare reale, che può essere disposta quando la libra disponibilità del bene pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. In entrambi i casi si tratta di una misura provvisoria. Rispetto a queste forme di sequestro, la confisca (art. 240 c.p.) è una misura definitiva che consegue a una condanna e consiste nell’espropriazione a favore dello Stato di beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

[63] Art. 4, legge 4 novembre 2010, n. 201.

[64] Il provvedimento di rigetto dell’istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

[65] Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.

[66] Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Le associazioni sono individuate con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno.

[67] Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che intendono essere individuati ai fini dell’affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca. Queste ultime sono tenute a inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute il quale, dal 1° gennaio 2000, detiene la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), la quale garantisce: la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l’erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.

[68] Cass., Sez. IV, 11 aprile 2017 (ud. 31 gennaio 2017), n. 18167.

[69] Art.3, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 150. D’altra parte, in base al D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, recante Regolamento di Polizia Veterinaria, il Sindaco è individuato quale massima autorità sanitaria locale, con poteri decisioni e coercitivi maggiori a quelli riconosciuti agli operatori del Servizio AUSL (operatori che, esercitando funzioni di vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il Sindaco). Ed ancora: la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali e le più recenti leggi nn. 94 e 127 del 1997, nonché i successivi decreti attuativi ed i successivi regolamenti sulle autonomie locali hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia. E la legge 14 agosto 1991, n. 281, all’art. 4, ha attribuito espressamente ai Comuni il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani.

[70] Prova del versamento e la relativa documentazione è inserita nel fascicolo processuale (art. 260-bis c.p.p., comma 5). Il decreto di affidamento definitivo legittima l’esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati. L’animale, dunque, diventa di proprietà dell’affidatario. Le variazioni anagrafiche si estendono anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca (art. 260-bis c.p.p., comma 6), sul punto, contra Cass., Sez. III, 21 marzo 2017 (dep. 3 maggio 2017), n. 20934, in Deiure.

[71] A tale conclusione, si perviene attraverso la lettura del comma 4 dell’art. 260-bis c.p.p., laddove, nel disciplinare le modalità di versamento della cauzione, stabilisce che essa resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma in caso di “sentenza definitiva di condanna” viene versata all’entrata di bilancio dello Stato.

[72] Cass., Sez. III, 14 novembre 2019 (dep. 29 maggio 2020), n. 16480. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 13 luglio 2019, con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Venezia, nell’ambito del procedimento penale a carico di D.N. ed E. G., dopo aver convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla P.G., ha contestualmente disposto il sequestro preventivo di 16 cani, di cui 9 iscritti all’anagrafe canina di proprietà di E.G., 4 di proprietà di terze persone e 3 non iscritti all’anagrafe canina, prevedendo la facoltà, per l’Autorità chiamata a eseguire il sequestro, di provvedere ad affidamento provvisorio ai privati, in attesa di individuare un ente o un’associazione disponibili ad accoglierli, ai sensi dell’art. 19-quater disp. coord. c.p.., dovendosi precisare che N. e G. sono indagati in ordine al reato ex art. 727 comma 2 c.p., a loro contestato per aver detenuto, nelle pertinenze della loro abitazione, 16 cani adulti di razza pastore tedesco in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Con l’unico motivo di ricorso, il Procuratore censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto, limitatamente ai 9 cani di proprietà dell’indagata E.G., la richiesta di autorizzazione a un affido definitivo dei cani, non appena sarebbe intervenuto il giudicato cautelare sul sequestro. Osserva in particolare il ricorrente che, per effetto della legge n. 189 del 2004, gli animali sono assimilabili non più alle cose ma alle persone, tanto è vero che, a loro tutela, è stato previsto un istituto, l’affidamento, che è lo stesso previsto per i minori, per cui, nell’ottica di contenere le spese di custodia secondo il meccanismo di cui all’art. 151 comma 3 del Testo Unico delle spese di giustizia e al contempo di favorire l’inserimento degli animali in un ambiente familiare, deve potersi consentire, prima ancora della definizione del procedimento penale, l’affidamento degli animali sequestrati ai privati, magari imponendo a costoro una eventuale cauzione, permettendo così all’imputato assolto di rivalersi sulla somma depositata a titolo cauzionale; del resto, conclude il ricorrente, non è concepibile una “adozione provvisoria” di un cane da parte di un privato, posto che i legami che si instaurano tra cani e persone non sono “a tempo” e comunque nessun privato accetterebbe l’affidamento di un cane con il rischio di perderlo in futuro.

[73] Cass., Sez. III, 14 novembre 2019 (dep. 29 maggio 2020), n. 16480, p. 5. La Corte ritiene legittima la decisione del G.i.p. di consentire affidi soltanto temporanei, non risultando decisiva l’obiezione del ricorrente secondo cui, in caso di restituzione all’avente diritto, sarebbe spezzato quel legame affettivo instauratosi tra l’animale e il nuovo detentore. In dottrina, è della stessa opinione, F. Fasani, Dal sentimento umano all’animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla, cit., pp. 994 e s.

[74] Ibidem.

[75] Tuttavia, il deposito cauzionale non può derogare alla regola generale secondo cui, in caso di definitiva assoluzione, quanto in sequestro deve essere restituito all’imputato proprietario, a meno che non venga rilevata una intrinseca illiceità del bene oggetto di cautela, in questi termini, Cass., Sez. III, 14 novembre 2019 (dep. 29 maggio 2020), n. 16480.

[76] Tali misure si applicano limitatamente ai casi di abitualità presunta dalla legge di cui all’art. 102 c.p. e di abitualità ritenuta dal giudice ai sensi dell’art. 103 c.p. In particolare, ai sensi del primo dei due articoli, è dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni, riporta un’altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole, commesso entro i dieci anni successivo all’ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati non è computato il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive. La dichiarazione di abitualità nel delitto ai sensi dell’art. 103 c.p. può essere invece pronunciata anche nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e di altre circostanze che fanno presumere la capacità di delinquere del reo, ritiene che egli sia dedito al delitto.

[77] L’art. 8 della legge 6 giugno 2025, n. 82, introduce anche un nuovo articolo (art. 25-undevicies) nel d.lgs. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Nello specifico, la nuova disposizione prevede sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote all’ente riconosciuto responsabile di uno dei delitti contro gli animali. L’ente non viene chiamato più a rispondere in via sussidiaria in caso di inadempienza della persona fisica condannata, ma risponde in via diretta per responsabilità propria in sede penale, sulla base di un sistema sanzionatorio che comprende sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, cfr. A.S. n. 1308 – Modifiche in materia di tutela degli animali, nota breve, N. 75/1 – maggio 2025, Servizio Studi Senato, p. 7.

[78] Fascicolo iter al D.d.l. S. 1308, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, p. 287.

[79] Anche al di fuori delle ipotesi in cui sugli animali sussista il vincolo cautelare, l’art. 7 della legge 6 giugno 2025, n. 82 introduce nel codice penale un nuovo comma all’art. 544-sexies secondo cui «Fatto salvo quanto disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 260-bis c.p.p., quando si procede per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. e di cui all’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 210, consumati o tentati, all’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali». Tale disposizione è priva di sanzioni, tale da risultare, di fatto, una sorta di suggerimento, così F. Fasani, Dal sentimento umano all’animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla, cit., p. 995.

[80] Com’è noto l’art. 91 c.p.p. stabilisce che «Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa».

[81] Si configura, quindi, un sistema in cui gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi da reati previsti dalla legge 189 del 2004, cioè dai delitti contro gli animali. In argomento, v., D. Chinnici, Gli «Enti esponenziali di interessi lesi dal reato»: figli legittimi del “nuovo” codice, ma ancora eredi del “vecchio” status di parti civili, in Arch. pen., 2, 2013, pp. 443 – 458.

[82] Le associazioni e gli enti sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell’assenza di ostatività al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della Salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento.

[83] Cass., Sez. III, 12 maggio 2006 (dep. 12 ottobre 2006), n. 34095.

[84] In tema di reati commessi ai danni di animali, l’art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, nell’attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2006 – per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca – la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguono la stessa finalità e che deducono di aver subito un danno diretto dal reato, Corte appello Firenze, Sez. IV, 14 luglio 2021, n. 1451.

[85] Cass., Sez. III, 4 ottobre 2016 Ud.  (dep. 07/12/2016), n.52031 Rv. 268777-01. Nello stesso senso, Cass., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38596; Cass., Sez. III, 8 gennaio 2018, n. 151. Per contro, la medesima sezione, con sentenza7 giugno 2017, n. 28071, mutava orientamento, ritenendo legittimati ad esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa solamente gli enti e le associazioni cui, anteriormente alla commissione del fatto, fosse stata riconosciuta la finalità di tutela degli animali, secondo le modalità stabilite dal D.M. del 2 novembre 2006.

[86] Cass., Sez. III, 6 marzo 2018, n. 10164 secondo cui «le associazioni individuate, in attuazione dell’art. 19-quater disp. Att. c.p., dal Ministero della Saluta con D.M. 2 novembre 2006 non sono le uniche a potersi costituire parte civile, ben potendo esistere altre associazioni che abbiano come finalità la tutela degli animali e deducano di aver perciò subito danni dal reato».

[87] Dalla lettura delle norme interessate dalla riforma emerge che, oltre all’imputato, sono legittimati a proporre impugnazione la persona alla quale le cose sono state sequestrate nonché quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tale evenienza può verificarsi, ad esempio, qualora il proprietario non rivesta la qualifica di indagato o imputato.

[88] Cfr., G.A. Parini, La tutela degli animali di affezione all’interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”, in Rass. dir. civ., 2017, fasc. 4, pp. 1548 ss.

[89] Come evidenziato da autorevole dottrina si tratta di un passaggio concettuale che apre le porte a una progressiva costruzione di una soggettività giuridica animale, ancorché non ancora pienamente definita. L’impostazione antropocentrica, che caratterizza il nostro come gli altri ordinamenti, creati dagli uomini per gli uomini, non può però non essere oggetto di profonda rimeditazione, in argomento, ampiamente, E. Battelli, Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività, cit., pp. 28-33; C. Fossà, Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae? in Contr.Impr., 2020, p. 550.

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