La validità delle notificazioni come strumento di difesa

abstract: La Corte nomofilattica affronta il tema della nullità delle notificazioni, soffermandosi sui rapporti tra elezione di domicilio, dichiarazione di residenza e notificazione presso il domicilio legale ai sensi dell’art. 161, co. 4 c.p.p. La decisione dà conferma della necessità di garantire la conoscenza sostanziale degli atti, mediante la rituale formazione degli stessi e l’effettività delle sanzioni processuali. In tal senso, il regime di nullità delle notificazioni si erge a presidio delle garanzie di difesa.

Sommario: 1. Premessa – 2. Il ruolo di garanzia delle nullità delle notificazioni – 3. Gli avvertimenti all’indagato: diritti “minori” da non trascurare – 4. Nullità intermedia dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e nullità assoluta dell’atto di citazione dell’imputato – 5. Vocatio in iudicium e dichiarazione di assenza – 6. Conclusioni

  1. Premessa

Nel dichiarare fondato il ricorso proposto dall’imputato per error in procedendo sull’applicazione della disciplina delle nullità delle notificazioni, la Corte di cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata affermando che, anche in presenza di un’originaria imprecisione dell’indicazione del luogo di domicilio che la renda inidonea, «prima di procedere alla notificazione ex art. 161, co. 4, c.p.p. a mani del difensore d’ufficio», deve «tenersi comunque conto della dichiarazione di residenza, che ha mantenuto integra la sua validità proprio perché resa contemporaneamente all’elezione di domicilio, di modo che la notificazione degli atti processuali, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415-bis, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere tentata presso il luogo di residenza dichiarato»[1].

La conclusione viene sostenuta in forza del «mutato “spirito dei tempi” che (…) privilegia l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, rispetto alla rigida applicazione di meccanismi presuntivi»[2]; motivo per cui il Giudice di legittimità ha rilevato la nullità delle notificazioni che, così effettuate, hanno procurato un assoluto pregiudizio del diritto di difesa, dato che l’imputato non ha avuto alcuna conoscenza, neanche indiretta, del processo di primo grado. Ne deriva, dunque, un vizio irrimediabile per la celebrazione dell’udienza preliminare, per il decreto che dispone il giudizio e per ogni atto successivo.

Tuttavia, la nullità “assoluta ed insanabile” rilevata dalla pronuncia fa riferimento, evidentemente, alle notifiche relative all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, all’atto di citazione in giudizio ed agli atti successivi dipendenti, sottoponendo a diverso regime di invalidità le notifiche contenenti l’avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio, riconducibili alla categoria delle nullità di natura intermedia.

Quindi la Corte, a fronte di una eccezione sollevata entro la deliberazione della sentenza di primo grado, ha predisposto il rinvio alla cognizione del giudice dell’udienza preliminare.

Ebbene la sentenza in commento, pur riguardando una fattispecie assoggettata alla disciplina previgente alla riforma c.d. Cartabia, esprime un principio rafforzato dalle evoluzioni della riforma in questione e, pertanto, induce a considerazioni tuttora attuali.

  1. Il ruolo di garanzia delle nullità delle notificazioni

Il principio enunciato dalla Corte regolatrice evidenzia l’essenzialità del primo momento di contatto che l’indagato ha con l’autorità giudiziaria, spesso rappresentata dagli organi di polizia nella fase investigativa; qui, infatti, si realizzano quelle attività che permettono alle notificazioni di essere effettivamente funzionali. E, per essere tali, il contenuto da veicolare dovrebbe caratterizzarsi per la minor incertezza possibile dei modelli di comunicazione “indiretti” rispetto a quelli della notifica a mani proprie del soggetto indagato.

Il problema è connaturato in tutti quei metodi di comunicazione in cui la certezza sull’invio da parte del mittente non corrisponde sempre, o con egual sicurezza, ad altrettanta certezza sulla ricezione da parte del destinatario; tale scarto di conoscenza è dunque ciò che porta alla distinzione tra una presunzione iuris tantum – legalmente accettata in quanto corrispondente alle forme prescritte –, rispetto ad un’effettiva e consapevole presa di cognizione da parte del ricevente.

Tuttavia, quest’ultima, ossia la conoscenza effettiva dell’atto, deve cedere in ragione di una conoscenza “solamente” legale: lì dove la notifica rispetti le modalità prescritte, il dovere informativo dell’autorità giudiziaria è assolto e la notifica è in sé valida, anche se il destinatario non ha avuto effettiva conoscenza dell’atto a lui diretto[3].

Pertanto, se non osservate le forme indicate, l’atto è viziato ai sensi dell’art. 171 c.p.p.

La sanzione si giustifica nel momento in cui si guardi alle notificazioni quale procedimento mediante il quale vengono formalmente portati a conoscenza dei soggetti interessati gli atti recettizi del processo[4], con ciò avvalorandosi un profilo del sistema processuale accusatorio che si caratterizza per modelli di garanzia e di parità tra i soggetti del processo. Le notificazioni, quali atti di veicolo informativo recettizio, assumono un ruolo funzionale al rispetto di tali modelli.

Né tale funzione muta con l’evoluzione telematica del processo che ha, di fatto, solamente traslato le attività procedimentali da una modalità di attuazione ad un’altra. Sono, infatti, oggi richiesti adempimenti telematici per le notificazioni che assicurino «l’identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione», ai sensi dell’art. 148 c.p.p.; così affrontandosi le incertezze proprie del mondo digitale.

Le notificazioni svolgono, quindi, un ruolo servente che si ricava sia dalla strumentalità delle stesse a raggiungere ed informare tutti i soggetti processuali, sia dalla circostanza che la violazione delle medesime è apprezzabile in termini d’invalidità processuale. Quest’ultima, come noto, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del tipo di atto la cui notificazione è omessa ovvero realizzata in maniera irrituale.

Si tratta di un criterio esegetico da tempo accolto in sede giudiziaria, soprattutto lì dove la Corte a Sezioni Unite ha chiaramente definito il perimetro tra notificazioni viziate e notificazioni omesse[5].

In tale contesto assume rilievo la categoria speciale e nominativa di nullità prevista dall’art. 171 c.p.p. la quale, però, di per sé non può escludere l’inquadramento del vizio in discorso dalla categoria delle nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c), c.p.p.[6].

Infatti, le ipotesi disciplinate dall’articolo 171 c.p.p. rappresentano una specificazione di dettaglio, in un’ottica “garantista”, della macrocategoria sanzionatoria relativa all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato[7]. Ogni diversa opinione condurrebbe in via interpretativa, ed al di fuori del dettato normativo, ad escludere dal presidio delle ipotesi generali di nullità tutte quelle invalidità definite “speciali”[8].

Tale criterio di ragionamento non rispetta il significato del ricorso legislativo a contenitori generali; questi, infatti, hanno lo specifico fine di tutelare tutte quelle situazioni giuridiche rientranti nella previsione generale di legge e, quindi, pure in assenza di un’espressa previsione di nullità, laddove la fattispecie processuale può essere sussunta nello schema normativo dell’art. 178 c.p.p., troverà inevitabilmente tutela nella richiamata disposizione.

Il metodo da seguire non può, dunque, essere quello che si limita a constatare la mancata previsione o la previsione generica della nullità ma, viceversa, quello che in queste situazioni valuta se la medesima sia annoverabile nello schema giuridico delle nullità di ordine generale[9].

In caso contrario, si verrebbe a determinare un criterio di differenziazione del vizio in base a mere suddivisioni di forma e che, nel caso specifico, si risolverebbe nella riconducibilità di una situazione giuridica all’art. 171 c.p.p., escludendo che la stessa possa essere sussunta anche nella disciplina di cui all’art. 178 c.p.p. Tuttavia si assiste, in tal modo, ad una prevalenza del canone esegetico sul comando normativo, non rispettando quella «situazione che la legge vuole che si determini»[10]. Ne conseguirebbe la riduzione dell’esplicazione della capacità di garanzia dell’art. 178, lett. c), c.p.p., che attraverso l’effettività della sanzione, consente l’effettività della difesa[11].

Si esclude, allora, che il principio di tassatività che presidia la materia possa realizzarsi in termini diversificati, limitando la portata operativa dell’art. 178 c.p.p.[12], ma opera, piuttosto, nel senso che le ipotesi di notifiche difformi dai modelli prescritti rientrano nella fattispecie richiamata quale contenitore generale, la cui disciplina viene filtrata dai casi di cui all’art. 171 c.p.p. per poi riespandersi[13] una volta individuato il tipo d’imperfezione dell’atto.

  1. Gli avvertimenti all’indagato: diritti “minori” da non trascurare

L’art. 171 c.p.p. prevede una precisa elencazione delle ipotesi di nullità relative alle notifiche. Tra queste è, in particolare, quella di cui alla lett. e) che denota quell’esigenza di garantire la piena conoscenza da parte dell’indagato, perseguita anche[14] in questa sede dalla riforma introdotta con d.lgs. 150/2022, laddove impone avvertimenti specifici; ed infatti si contempla la nullità della notifica nell’evenienza in cui «non sia [è] stato dato l’avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3», e la notificazione sia stata eseguita mediante consegna al difensore.

Occorre però differenziare la funzione degli avvertimenti di cui agli artt. 157, co. 8-ter, e 161, co. 01, c.p.p. rispetto ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 161.

I primi concretano la necessità di rendere edotto l’indagato sulla differente direzione che seguiranno le notifiche diverse da quelle riguardanti la citazione, a prescindere da una sua condotta più o meno diligente in termini di domiciliazione[15]. Contrariamente, i commi 1 e 3[16] dell’art. 161 c.p.p. mirano ad ottenere un comportamento da parte del destinatario della comunicazione, che consiste nell’elezione o dichiarazione di domicilio al fine di una sua corretta citazione e lo avvisano, inoltre, che in mancanza o inidoneità di un indirizzo di domiciliazione gli atti ordinariamente destinati alla sua persona[17] verranno eccezionalmente consegnati al difensore.

Sul punto, come si è visto, la pronuncia in commento afferma, ratione temporis[18], il principio secondo cui, a fronte di una domiciliazione invalida[19] che sia “surrogabile” da una contestuale e valida “dichiarazione di residenza”[20], è a quest’ultima che occorre far riferimento per una regolare notifica[21].

In caso contrario, il rischio che si corre è quello di realizzare delle violazioni dei diritti del destinatario le quali, ancorché minori, rilevano ai fini dell’invalidità dell’atto.

Infatti, è nell’ipotesi di mancato accertamento sull’idoneità della domiciliazione, nonché di omissione della notifica o degli avvertimenti richiesti dalla medesima, che si determina un vizio che invalida l’atto.

Si pensi al caso, esemplificativo, degli obblighi informativi dovuti alla persona indagata nel momento di primo contatto con l’autorità procedente ai sensi dell’art. 161, co. 01, c.p.p. [22]. Ebbene, un verbale di dichiarazione od elezione di domicilio nel quale o non si avverta l’indagato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato, o non venga dato avviso del fatto che, in mancanza di tale comunicazione, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore, è viziato.

Infatti, l’omissione di anche uno solo di questi avvertimenti, pur non determinando alcuna specifica invalidità del verbale di dichiarazione di domicilio, comporta la nullità delle successive notificazioni ai sensi dell’art. 171, lett. e), c.p.p.[23]. D’altronde, è opportuno evidenziare quanto gli avvertimenti elencati nell’art. 161 c.p.p. siano interconnessi, soprattutto quando si pensi che l’avviso riguardante l’obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio resterebbe fine a se stesso ove non completato dal successivo avvertimento che, in caso di inoperosità nell’informare l’autorità competente su eventuali variazioni dello stesso, le notificazioni saranno effettuate presso il difensore.

Si tratta, invero, di un avvertimento complementare al primo e funzionale a permettere all’indagato di sapere dove poter in ogni caso reperire le comunicazioni che lo riguardano, nell’ottica di assicurare l’effettiva conoscenza del procedimento ed il conseguente esercizio delle garanzie difensive.

La circostanza è evidente anche nel caso affrontato dalla Suprema Corte qui in esame, ove si consideri che l’indicazione dell’indirizzo di residenza, ulteriore all’elezione di domicilio rilevatasi inidonea a posteriori, aveva determinato nell’imputato la convinzione che avrebbe ricevuto future ed eventuali comunicazioni di persona, e non presso il domicilio legale.

  1. Nullità intermedia dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. e nullità assoluta dell’atto di citazione dell’imputato

Poiché l’atto processuale “non vive isolato”[24], la dichiarazione di nullità delle notificazioni non limita gli effetti all’atto notificativo in sé invalido, ripercuotendosi anche sugli atti che dallo stesso dipendono[25].

Affrontando, dunque, la questione del regime di nullità in tema di notificazioni, a seconda degli atti veicolati, occorre guardare alla loro funzione.

In particolare, come rilevato dalla decisione in commento, differenti sono i risvolti determinati dalla nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini rispetto alla nullità della notifica dell’atto di citazione, poiché diverso è il livello di tutela delle garanzie difensive.

Con riferimento al primo tipo di atto, l’approccio giurisprudenziale si è da tempo orientato «nel ricondurre detta nullità [l’omessa notifica dell’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p.] nel novero di quelle a regime intermedio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto attinente all’intervento dell’imputato»[26].

Trattandosi di un atto che incide sulla partecipazione attiva e consapevole dell’imputato nell’espletamento dei diritti e poteri riconosciutigli, in termini di esercizio del diritto di difesa[27], lo stesso non può rientrare nella categoria della nullità assoluta[28].

Questa, occorre ricordare, per ciò che concerne l’imputato, si limita all’omissione dell’atto di citazione[29], in quanto è solo con un’accusa riportata in un provvedimento formale di vocatio in iudicium che si può ritenere garantita la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato[30].

La notificazione dell’atto di citazione indirizzata al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. non rispetta quindi il dato normativo[31] e la garanzia che esso tutela.

Non è infatti opinabile che «senza la previa verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, sia affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. (…) In tale sistema la puntuale verifica della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva, mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell’atto di citazione a persona “diversa” dall’imputato, ovvero in una omessa citazione»[32].

È, dunque, di fronte ad un’omessa citazione, ovvero ad una irregolarità ad essa assimilabile, che si manifesta una nullità assoluta ed insanabile la cui rilevazione in ogni stato e grado del procedimento[33] avrà portata dichiarativa[34].

Occorre, allora, considerare quali siano i perimetri del concetto di “citazione” ai fini della disciplina di cui all’art. 179 c.p.p., dal momento che, come è stato ritenuto dalla pronuncia qui in esame, sembrerebbe irragionevole escludervi l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

Si ponga mente, infatti, al principio da tempo affermato secondo cui il riferimento alla “citazione” contenuta nell’art. 179 c.p.p. esprima un «significato non già di formale ed espresso invito a comparire, ma di atto o meglio di insieme degli adempimenti a carico dell’ufficio con i quali l’imputato, l’indagato o il condannato vengono posti in condizione di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione, fase anche antecedente, successiva e diversa rispetto al giudizio in senso stretto, come pure incidentale rispetto al procedimento principale»[35].

Infatti la Corte regolatrice, nel verificare se l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare potesse rientrare nel concetto di “citazione”, sì da ricondurne l’omissione al corrispondente regime d’invalidità, ha individuato in tale avviso «l’aspetto sostanziale e contenutistico di una citazione, essendo finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all’udienza con la possibilità di esplicare la propria difesa, anche nella forma diretta, in ordine agli addebiti a suo carico formulati»[36].

Ed inoltre, il dato lessicale dell’art. 179 c.p.p. permette di sostenere che se il legislatore avesse voluto limitare tale sanzione «alla sola citazione dell’imputato per il giudizio in senso stretto gli sarebbe stato facile precisarlo, mentre sarebbe stato molto difficile stilare l’elenco di tutte le ipotesi di convocazione del predetto (per l’udienza dibattimentale e per quelle camerali) da inserire nella previsione: di conseguenza il riferimento operato nell’art. 179 c.p.p. alla “omessa citazione” senza alcuna ulteriore specificazione non può ritenersi rivelatore della volontà di escludere le ipotesi di vocatio diverse da quella per il giudizio, ma piuttosto di un proposito volto a ricomprenderle»[37].

L’assunto risulta rafforzato ove si consideri la differente precisazione contenuta nell’art. 178, lett. c), c.p.p.: qui, la citazione della persona offesa e del querelante è “in giudizio”, rispetto alla citazione semplicemente “omessa” dell’imputato ex art. 179 c.p.p. Ciò porta, evidentemente, ad escludere un’esegesi riduttiva della norma.

Oltretutto, il ragionamento trova conferma ulteriore nella disposizione di cui all’art. 420 c.p.p., laddove si richiede che l’udienza camerale si svolga con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. In questo caso il richiamo alla sanzione di cui all’art. 179, co. 1, c.p.p. è spontaneo dal momento che un’omessa notifica della fissazione dell’udienza preliminare comporterebbe l’assenza del difensore dell’imputato lì dove, invece, ne è obbligatoria la presenza.

Alla luce di tali considerazioni non si può, dunque, sottovalutare la volontà legislativa di garantire una citazione effettiva, reputando di poter escludere alcuni atti dall’iter prescritto per la convocazione dell’imputato.

  1. Vocatio in iudicium e dichiarazione di assenza

Lo sforzo legislativo nell’assicurare una conoscenza del processo al soggetto contro cui si procede è stato, peraltro, perseguito ripetutamente[38] all’interno del codice di rito.

Basti pensare ai criteri delineati per poter procedere in assenza consapevole dell’imputato. In base all’art. 420-bis c.p.p., devono essere alternativamente integrate le condizioni di cui alle lettere a) e b) della norma in questione: la notifica di citazione a giudizio in «mani proprie» o «di persona da lui espressamente delegata», oppure l’espressa rinuncia a comparire dell’imputato. L’assenza di simili condizioni determina, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, una invalidità rilevabile in ogni stato e grado di giudizio[39].

Sotto altro profilo, ai sensi del secondo comma dell’art. 420-bis c.p.p., al fine di verificare se l’imputato abbia avuto una effettiva conoscenza della pendenza del processo e se la sua assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole, occorre tener conto «delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni circostanza rilevante».

E, tra i suddetti parametri, il Giudice di legittimità ha ritenuto determinante il rapporto concretamente instauratosi tra assistito e difensore, per cui «nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all’imputato eseguita presso il difensore d’ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento»[40].

L’accertamento sull’assenza consapevole dell’imputato rappresenta, dunque, l’ultimo tra gli adempimenti necessari per poter affermare che la citazione sia stata ritualmente svolta. Circostanza, questa, che si verifica lì dove si riscontri un corretto adempimento di più atti, la cui regolare formazione concorre a garantire la ritualità della vocatio in iudicium[41]con conseguente ammissione dell’imputato all’esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio delle parti ai sensi degli articoli 24 e 111, co. 3 e 4, Cost.[42].

  1. Conclusioni

Risulta evidente come la decisione del Giudice di legittimità abbia colto la necessità di garantire al soggetto interessato dal procedimento l’effettiva conoscenza degli atti. Una necessità che, come noto, sorge a causa dello iato informativo generato da meccanismi presuntivi di conoscenza; è, infatti, indubbio che le capacità difensive o, meglio, autodifensive, siano direttamente proporzionali alla consapevolezza che l’indagato possiede in relazione ai diversi snodi procedimentali[43], di modo da potere adeguatamente scegliere gli strumenti adatti al suo esercizio[44].

La stessa esigenza era stata recepita anni fa in sede eurounitaria quando, con direttiva 2016/343/EU «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», il Parlamento ed il Consiglio europei sancirono il diritto di presenziare al processo come diritto ad essere adeguatamente informati dello stesso e ad essere assistiti da una difesa tecnica, con conseguente affermazione del diritto ad un nuovo processo in difetto di tali condizioni[45].

La direttiva imponeva, dunque, un adeguamento normativo che, anche alla luce delle riscontrate problematiche derivanti da dinamiche di scollamento tra conoscenza formale e conoscenza sostanziale degli atti, non avrebbe potuto lasciare insensibile il legislatore, che ha di fatto rafforzato la portata garantista della disciplina in tema di avvertimenti, notificazioni e processo in assenza[46].

L’ideologia così maturata è stata condivisa dalla sentenza qui in commento, allineandosi ai precetti normativi nazionali ed europei, e richiedendo l’osservanza dei limiti operativi, declinati in termini di sanzioni processuali. Queste, a loro volta, necessitano di fedeltà interpretativa[47] affinché si possa coglierne l’“intima razionalità”[48], risultando inopportuno e dannoso il mero perseguimento di un “comodo classificatorio”[49]. Tale modo di ragionare, infatti, allontana inevitabilmente l’interprete dal significato oggettivo della norma non consentendo di comprenderne la ratio[50]e i valori sottesi.


[1] Così al punto 5.3 della motivazione.

[2] Ibidem.

[3] Cass. pen., Sez. V, 3.4.2019, n. 14712, in DeJure banca dati online, secondo cui la validità della notificazione non dipende dalla rinvenuta conoscenza effettiva dell’atto. Sul punto, da ultimo, Cass. pen., Sez. Un., 14.4.2022, n. 14573, in DeJure banca dati online, cui è stato demandato di verificare quando l’esito della notificazione effettuata tramite servizio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. possa considerarsi valido in termini di soddisfazione delle forme prescritte per una conoscenza legale.

[4] G.P. Voena, Atti, in M. Bargis, Compendio di Procedura Penale, a cura di G. Conso – V. Grevi, XI ed., Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 237. Si veda inoltre, con tonalità diverse, la definizione attribuita alle notificazioni come mezzi per rendere pubblicità del contenuto di un atto, così C. Morselli, Il “render noto” nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 79.

[5] Si ricorda che il caso affrontato dalle Sezioni Unite Palumbo verteva su una notifica irregolare, in quanto l’atto di citazione in giudizio venne notificato presso il domicilio reale a mani della moglie convivente dell’imputato, nonostante quest’ultimo avesse eletto domicilio presso il difensore e, trattandosi di un atto che richiedeva la consegna diretta al destinatario, avrebbe dovuto essere stato notificato al domicilio eletto. Ritenne la Corte che, dal momento che l’imputato era intervenuto in udienza dimostrando di aver avuto comunque conoscenza della data del dibattimento, la citazione irregolare costituiva un’ipotesi di nullità intermedia ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p. Qualora, diversamente, l’errore dell’iter notificativo avesse comportato un difetto di conoscenza della citazione, l’atto sarebbe stato nullo ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p. per omessa citazione. Cfr. Cass., S.U. Palumbo, 27.10.2004, n. 1148, in DeJure banca dati online, nonché le considerazioni sul tema di F. Vergine, Obbligo di reiterazione dell’eccezione di nullità a regime intermedio e lealtà processuale, in Cassazione Penale, n. 7/8, 2014, p. 2554. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite ha dato vita ad un percorso giurisprudenziale di progressiva valorizzazione del parametro della conoscenza effettiva, si veda sul punto in ordine cronologico: Cass. Pen., S.U. Clemenzi, 17.10.2006, n. 41280, in tema di notificata effettuata presso il domiciliatario, poi revocato; Cass. Pen., S.U. Micciullo, 27.3.2008, n. 19602, dove l’omissione della notificazione dell’atto viene equiparata ad un iter viziato; Cass. Pen., S.U. Tuppi, 29.12.2017, n. 58120, che propone soluzioni in termini semplificativi per le modalità di deduzione della nullità. Tutte reperibili in DeJure banca dati online.

[6] Nel senso che le invalidità delle notificazioni si riferiscono solo alle ipotesi di cui all’art. 171 c.p.p. non beneficiando delle garanzie connesse all’art. 178 c.p.p., v. M. Scaparone, Procedura Penale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 302.

[7] Di questa opinione v., in particolare, A. Galati – D. Siracusano – E. Zappalà – G. Tranchina, Atti, in Diritto processuale penale, a cura di G. Di Chiara – V. Patanè – F. Siracusano, Giuffrè, Milano, 2018, p. 215; A. Trinci – V. Ventura, Notificazioni e processo senza imputato, Giuffrè, Milano, 2015, p. 517; G.P. Voena, Atti, in M. Bargis, Compendio di Procedura Penale, a cura di G. Conso – V. Grevi, cit., p. 257.

[8] L’art. 178 c.p.p. costituisce, in sostanza, passaggio obbligato nella verifica della sussistenza di una causa di nullità per cui, se il vizio è riconducibile alla disposizione richiamata, verrà individuato il corrispondente regime assoluto, intermedio o, per esclusione, relativo; se, diversamente, non è ad essa riconducibile, darà luogo ad una mera irregolarità. Tale criterio metodologico è, da tempo, pacificamente condiviso e, in questi termini, si rimanda, ex multibus, alle pronunce del Giudice di legittimità: Cass. Pen., Sez. III, 17.9.2025, n. 35657; Cass. Pen., Sez. III, 3.3.2022, n. 5234; Cass. Pen., Sez. I, 16.5.2013, n. 13387; Cass. Pen., Sez. I, 6.5.2008, n. 32851; Cass. Pen. Sez. I, 14.7.2005, n. 39996,in DeJure banca dati online.

[9] Si pensi, in maniera esemplificativa, ai seguenti casi di nullità speciale: l’omessa traduzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale secondo la combinata lettura degli articoli 143 e 292 c.p.p.; l’ipotesi di notificazioni “sempre” a mani proprie ex art. 156 c.p.p. all’imputato detenuto; l’ipotesi in cui non vengano messi a disposizione della difesa, a seguito di richiesta dalla stessa ritualmente formulata, i supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate e poste a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura custodiale secondo il disposto di cui all’art. 268, co. 8, c.p.p.; l’omesso deposito da parte del pubblico ministero dei verbali delle dichiarazioni già rese dalle persone da esaminare in incidente probatorio, secondo l’art. 398, co. 3, c.p.p.; l’omesso interrogatorio richiesto dall’indagato in seguito all’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 416 c.p.p.; il mancato consenso dell’imputato sulle modifiche apportate dal giudice al programma di trattamento ex art. 464-quater c.p.p.; il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, ma non rinnovate ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. in sede di giudizio di appello. Si segnala, inoltre, la questione recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, demandate a verificare a quale tipo di nullità risponda l’inosservanza delle norme sull’obbligo di interrogatorio preventivo nelle misure cautelari personali ai sensi dell’art. 291, co. 1-quater, c.p.p. Cfr. la sentenza di rimessione emessa da Cass. Pen., Sez. V, 24.10.2025, n. 35613, in DeJure banca dati online.

[10] L’affermazione di S. Satta, Diritto processuale civile, IV ed., 1954, p. 186, fa riferimento al principio di irrilevanza dei fatti imperfetti in una logica processuale votata ad un “autocontrollo” degli episodi trascurabili di divergenza da modelli normativi. Sull’argomento si rimanda, anche, in generale, a G. Conso, Il concetto e le specie d’invalidità, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 24 e ss.

[11] Nel delineare il concetto d’“invalidità”, G. Conso, Il concetto e le specie d’invalidità, cit., p. 13, sostiene sarebbe riduttivo inquadrarlo nella semplice sanzione, posto che «nessun contributo porta la costruzione della invalidità come pura e semplice sanzione, poiché, intendendo per sanzione la mancata produzione degli effetti, non si dice nulla che già non si dica parlando dell’inefficacia dipendente da imperfezione dell’atto», condividendo le opinioni di G. Codacci-Pisanelli, L’invalidità come sanzione di norme non giuridiche, Giuffrè, Milano, 1940, p. 27.

[12] In questi termini N. Galantini, Sub art. 171 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio – O. Dominioni, vol. II, Giuffrè, Milano, 1989, p. 171.

[13] La logica è quella di non far dominare esigenze di efficienza processuale a discapito del principio di legalità posto che si dovrebbe procedere nell’equilibrio tra i due essenziali valori: «quello della legalità (che elimina ogni forma di arbitrio) e quello della speditezza (che si oppone ad ogni fuorviante strumentalizzazione dei congegni processuali)». U. Dinacci, Il sistema penale tra garantismo e autoritarismo, Jovene, Napoli, 1984, p. 163. L’Autore, seppur in un diverso momento legislativo, auspicava una rielaborazione ab imis dell’assetto delle nullità attraverso un criterio esegetico tuttora, indubbiamente, stimolante a fronte degli odierni mutamenti normativi.

[14] La novella legislativa ha posto l’accento sulle lacune di sistema che non rassicuravano in termini di effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, modificando disposizioni in materia di avvertimenti, di prosecuzione del giudizio in assenza il cui nucleo si rinviene negli artt. 420-bis e ss. c.p.p., e di soluzioni per il recupero delle capacità difensive conseguente ad una comprovata assenza inconsapevole. Su quest’ultimo tema si rimanda a quanto specificato in nota 38.

[15] Si precisa che la modalità analogica di notifica descritta all’art. 157 c.p.p. è in rapporto di sussidiarietà rispetto alla notifica digitale di cui all’art. 148, co. 1, c.p.p.: la prima, infatti, richiede un imputato a piede libero, che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, c. 01, c.p.p. o comunque non abbia ancora eletto o dichiarato domicilio, e nei cui confronti non possa svolgersi una notifica digitale.

[16] La differenza tra i due commi sta nella situazione giuridica rivestita dal soggetto interessato: indagato e libero al comma 1, imputato e detenuto al comma 3.

[17] Ossia: l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, il decreto penale di condanna e la citazione a giudizio nei casi di rito direttissimo ai sensi dell’art. 450 c.p.p., giudizio immediato ex art. 456 c.p.p., citazione diretta innanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 552 c.p.p. e appello ex art. 601 c.p.p.

[18] La formulazione dell’art. 161 c.p.p. precedente al d.lgs. 150 del 2022 prevedeva al comma 1: «Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157, comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore».

[19] Un’invalidità del domicilio, originaria o sopravvenuta, che l’attuale formulazione dell’art. 161, co. 1, c.p.p. annovera tra le cause che determinano la notifica al difensore «già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio». Si coglie come la normativa vigente si sia indirizzata, rispetto alla previgente previsione, in termini rafforzativi delle garanzie dell’imputato.

[20] Così definita, nella sentenza in commento, l’indicazione comunicata dall’imputato sul proprio indirizzo di residenza.

[21] È nota la differenza tra una dichiarazione ed un’elezione di domicilio, che aveva condotto la giurisprudenza a valorizzare l’elezione di domicilio come scelta di volontà, in astratto di valore superiore rispetto alla dichiarazione, che si sostanzia in una mera indicazione. È, tuttavia, altrettanto logico che una dichiarazione successiva all’elezione di domicilio, seppur quest’ultima sia ancora in essere, renda inequivoca l’intenzione d’indirizzare le notificazioni all’ultimo domicilio indicato. V., per tutte, Cass. Pen., S.U. Clemenzi, 18.12.2006, n. 41280, in DeJure banca dati online.

E, allora, è ancor più evidente che in caso di invalidità dell’elezione di domicilio si ricorrerà ad un’alternativa dichiarazione, che costituisce una comunicazione comunque proveniente dall’indagato e non consente di prendere scorciatoie provocate dalla più facile reperibilità del difensore.

[22] Nello specifico, l’art. 161, co. 01, c.p.p. prescrive che, nel primo momento di contatto tra la polizia giudiziaria e l’indagato, la prima debba, ove possibile, informarlo delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, dell’autorità giudiziaria procedente. Deve, inoltre, avvertirlo degli atti che gli verranno notificati direttamente e di quelli che verranno notificati al difensore scelto o nominato, avvisandolo quindi che ha l’onere di comunicare i propri recapiti, nonché l’eventuale mutamento di domicilio, al difensore.

[23] Sul punto, con specifico riferimento ad un’ipotesi di omissione degli avvertimenti in sede di domiciliazione che hanno determinato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, cfr. Cass. pen., Sez. II, 23.12.2016, n. 16630, in DeJure banca dati online. Si veda anche, nell’ambito delle decisioni di merito, Trib. Pen. di Roma, Sez. I, ord. del 3.10.2025.

[24] Espressione di G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, Vol. I, Jovene, Napoli, 1961, p. 737.

[25] Ibidem, pag. 739: «per gli atti successivi la nullità si estende per forza di legge, e senz’uopo di una declaratoria del giudice, a tutti quegli atti che si trovino nelle indicate condizioni di dipendenza causale». Si ricordano anche gli insegnamenti di U. Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, vol. I, Giuffrè, Milano, 1952, p. 254, quando si soffermava sul fatto che «l’atto dichiarato nullo è da considerare quale premessa logica e giuridica degli atti successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venire meno anche la validità degli atti che ne conseguono».

[26] In questi termini, Cass. Pen., Sez. II, 9.11.2023, n. 49729. Si rimanda, tra le altre, a Cass. Pen., Sez. II, 19.5.2023, n. 40330; Cass. Pen., Sez. I, 10.5.2023, n. 32986; Cass. Pen., Sez. V, 9.5.2023, n. 27840; Cass. Pen., Sez. II, 2.10.2020, n. 4641; Cass. Pen., Sez. II, 27.9.2018, n. 46763; Cass. Pen., Sez. VI, 28.12.2017, n. 2382; Cass. Pen., Sez. V, 20.3.2014, n. 21875. In DeJure banca dati online.

[27] Per osservazioni sempre attuali in termini di sussistenza dell’obbligo di consentire all’indagato l’accesso all’intero contenuto del fascicolo si confronti, in generale, C. Bonzano, Avviso di conclusione delle indagini preliminari: l’effettività della discovery garantisce il sistema, in Dir. pen. e proc., 2009.

[28] Diversamente, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato al difensore di ufficio che però abbia rifiutato la domiciliazione viene inquadrato negli schemi della nullità assoluta, cfr., Cass. Pen., Sez. V, 8.7.2025, n. 28903, in DeJure banca dati online. Esula, invece, dalla categoria dei vizi assoluti l’omessa notifica della richiesta di rinvio a giudizio, quale parte integrante del contenuto necessario dell’avviso di fissazione di udienza ex art. 419 c.p.p., configurandosi invece «come nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. afferendo all’intervento dell’imputato, quale partecipazione cosciente ed effettiva dello stesso, il cui regime è disciplinato dall’art. 180 cod. proc. pen.», Cass. Pen., Sez. III, 2.7.2024, n. 39481, in DeJure banca dati online, p. 1.

[29] Si esprime chiaramente, sul punto, A. Marandola, commentando la decisione di Cass. Pen., Sez. V, 8.7.2025, n. 28903, cit.: «deve dirsi che non poche perplessità sorgono quanto, invece, alla riconduzione della violazione nell’ambito delle nullità assolute: i vizi legati all’erronea notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determinano una nullità intermedia».

[30] Il principio, seppur affermato in tema di rescissione del giudicato, ha assunto portata generale, come confermato anche dalla sentenza qui annotata, al punto 5.3. Inoltre si rimanda, ex pluribus, a Cass. pen., Sez. II, 12.2.2025, n. 10345, con riferimento ad un caso in cui la dichiarazione di domicilio avveniva quando il procedimento era ancora contro ignoti; Cass. pen., Sez. I, 12.11.2024, n. 47373; Cass. pen., Sez. VI, 18.6.2020, n. 21997. Tutte reperibili in DeJure banca dati online.

[31] La disciplina, così come modificata dal d.lgs. 150 del 2022, richiede che, ai sensi degli articoli 157-bis, co. 1, 157-ter, co. 1, 161, co. 01, e 164 c.p.p., la notificazione degli atti di citazione debba essere effettuata al domicilio dichiarato o eletto, e non presso il difensore. L’efficacia della dichiarazione o elezione di domicilio è stata, quindi, circoscritta ai solo atti di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 164 c.p.p., dal momento che le successive notificazioni vengono effettuate al domicilio legale secondo le disposizioni degli artt. 157-bis, comma 1, e 161, comma 01, c.p.p.

[32] Così, al punto 5.3, la sentenza in commento. Negli stessi termini cfr., Cass. Pen., Sez. II, 20.12.2022, n. 3967, in DeJure banca dati online.

[33] Caratteristica, questa della deducibilità in ogni stato e grado, che G. Conso, Il concetto e le specie d’invalidità, cit., pagg. 95 e ss., afferma contraddistingua le nullità assolute.

[34] Per la dicotomia tra decisione dal carattere dichiarativo, come è quella che riguarda una nullità assoluta, rispetto ad una decisione dalla portata costitutiva, che riguarda le nullità, al tempo, solamente relative, cfr. F. Carnelutti, Lezioni sul processo penale, vol. III, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1947, pag. 159.

[35] Così, Cass. Pen., S.U. Ferrara, 9.7.2003, n. 35358, in DeJure banca dati online, pag. 4. La Corte sottolinea che nell’ambito dell’udienza preliminare, l’imputato svolge un ruolo fondamentale, sia come parte necessaria, sia come titolare del diritto all’autodifesa che si esplica, in particolare in tale sede, mediante la scelta personalissima dei riti alternativi. E non può rimanere indifferente, secondo il Giudice di legittimità, che «l’impostazione illustrata trovi conferma nella relazione al progetto preliminare la quale, affermando che l’omessa citazione sanzionata dall’art. 179 c.p.p. concerne anche l’udienza preliminare, espressamente individua nell’avviso e nella sua notifica una citazione, così fornendo un’interpretazione autentica della intenzione del legislatore la quale a norma dell’art. 12 delle preleggi costituisce, insieme al significato proprio delle parole usate, criterio fondamentale per l’interpretazione della legge».

[36] Ibidem. Nella pronuncia si argomenta, inoltre, sulla base della circostanza per cui «il comma 4, ultima parte, del cit. art. 419 c.p.p. contempla “la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria” e pare impensabile, in quanto sarebbe privo di qualsiasi giustificazione, che si sia voluto distinguere tra la posizione di questi soggetti e quella dell’imputato, che verrebbe semplicemente notiziato: in realtà il termine “citazione” non è stato formalmente impiegato con riferimento all’imputato perché implicito negli adempimenti che devono essere posti in essere nei suoi confronti».

[37] Sempre, Cass. Pen., S.U. Ferrara, 9.7.2003, n. 35358, cit., pag. 8.

[38] Oltre alla disciplina specificamente prescritta per l’udienza preliminare e contenuta negli articoli 420-bis e ss. c.p.p., che tuttavia opera anche in sede di comparizione predibattimentale giusto il richiamo operato dall’art. 554-bis c.p.p., i riferimenti normativi nel senso di garantire un imputato “consapevole” trovano ugualmente spazio applicativo in sede d’impugnazione. Inoltre, con riguardo alle ipotesi di assenza erroneamente dichiarata, il codice di rito prevede la restituzione nei termini per il ripristino delle capacità difensive dell’imputato agli articoli 175, co. 2.1, 420-bis, co. 7, 489, co. 2-bis, 604, commi 5-bis e 5-ter, 623 e 629-bis c.p.p.

[39] Cfr., in questi termini, Cass. pen., Sez. I, 12.12.2024, n. 9883, che afferma: «in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza». Ed anche, Cass. pen., Sez. III, 9.11.2022, n. 48376. Ambe reperibili in DeJure banca dati online.

[40] Cass. pen., Sez. V, 21.1.2021, n. 22752, in DeJure banca dati online, p. 3.2.2. Tra l’altro, la Corte di cassazione ha più volte ribadito come la notifica del decreto di citazione a giudizio sia affetta da nullità assoluta persino laddove il difensore d’ufficio risulti quale soggetto domiciliatario; sul punto cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. V, 10.5.2024, n. 29648, in DeJure banca dati online. L’orientamento della Corte si è dimostrato perseverante nel senso di ridurre al minimo l’operatività dei meccanismi processuali di natura presuntiva, che consentono di dare per acquisita tale conoscenza a prescindere da ogni indagine sulla reale consapevolezza dell’imputato dell’esistenza di un processo a suo carico. Un’evoluzione che trova il suo punto di arrivo nella nota sentenza della Corte di cassazione, Sez. Un. Ismail, 28.11.2019, n. 23948, in Sistemapenale.it, 2020.

[41] Sembra qui potersi evocare la caratteristica del procedimento, in ordine al quale G. Conso, I fatti giuridici processuali penali, Giuffrè, Milano, 1982, p. 135, ravvisa «una serie di atti e una serie di effetti causalmente collegati sino ad un effetto conclusivo». Si rimanda, inoltre, a quanto illustrato da G. Sabatini, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, Utet, Torino, 1953, p. 11, quando propone una definizione della nozione di “collegamento causale” degli atti in termini di vincolazione giuridica. Secondo l’Autore, il collegamento causale tra gli atti deriva dall’energia che gli stessi sprigionano, connettendosi l’un l’altro. Si v., inoltre, per una identificazione del procedimento in una «combinazione di atti i cui effetti sono causalmente collegati» e sulla circostanza per cui «non vi è un effetto unico ma un effetto finale», F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1940, p. 425.

[42] Un concetto, quello di contraddittorio, già evocato da tempi ben lontani, ove si ricordi che fu Seneca a coniare il brocardo “audiatur et altera pars”. Poco chiara è, invece, l’opera di riferimento, che potrebbe essere la tragedia Medea elaborata dallo stesso Autore, oppure un’opera perduta, Andromaca, di mano ignota ma collocabile, anche questa, nella prima metà del I secolo d.C.

[43] L. Marafioti, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Giappichelli, Torino, 2000, p. 63, nel far riferimento ad un’iniziativa di parte libera, informata e consapevole, descrive situazioni di «istanza di autonomia individuale rispetto alla vicenda processuale».

[44] Sul tema si veda, in particolare, G. Pansini, La contumacia nel diritto processuale penale, Jovene, Napoli, 1963, p. 49.

[45] Si confrontino, sub capo 3, gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343/EU dove, stabiliti i criteri per garantire una presenza consapevole al processo, si richiede agli Stati membri di assicurare, ove l’imputato non sia stato presente e non siano stati rispettate tali criteri, «il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

[46] È, in particolare, nella legge delega n. 134 del 27 settembre 2021 «per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che si riscontrano, all’art. 1, commi 6 e 7, le indicazioni per un’evoluzione normativa in tema di notificazioni, conoscenza della pendenza del processo e processo in assenza.

[47] Affermando come «somma cosa sarebbe capire come ogni fatto è già teoria», J.W. Goethe esortava a non cercare «nulla dietro i fenomeni: sono essi stessi insegnamenti»; così l’Autore in Massime e Riflessioni, a cura di M. Hecker, Weimar, 1907, n. 575.

[48] In questi termini, N. Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938, p. 121. Sul ruolo dell’interprete e sulla funzione che il medesimo svolge si confronti, anche, in generale, Idem, Sul positivismo giuridico, in Riv. fil., 1961.

[49] Sinestesia coniata da G. Conso, Il concetto e le specie d’invalidità, cit., p. 18.

[50] Si ricorda, sul punto, il richiamo alla legge come rappresentazione dei valori della collettività, alla stregua di una «riproduzione fotografica della scienza collettiva al momento in cui sorge». Così A. Morelli, La funzione legislativa, Zanichelli, Bologna, 1893, p. 291.

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