ABSTRACT. Il contributo, dopo una breve sintesi della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 12 febbraio 2025 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», analizza gli effetti che la decisione in commento ha determinato sull’applicabilità del reato previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 soffermandosi, in particolare, sulle ricadute sui procedimenti giudiziari pendenti e sui giudizi che saranno trattati dinanzi al giudice di esecuzione.
The paper, after providing a concise overview of Constitutional Court Judgment No. 31 of 12 February 2025—which declared the constitutional illegitimacy of Article 2, paragraph 1, letter a), no. 2 of Decree-Law No. 4 of 28 January 2019 insofar as it required recipients of the citizen income to have resided in Italy «for at least 10 years» rather than «for at least 5 years»—proceeds to analyze the legal effects that the aforementioned decision has had on the applicability of the crime set forth in Article 7, par. 1, of d.l. No. 4 of 28 January 2019. The focus is on practical effects for ongoing criminal cases and those the court will handle in the future.
1. Considerazioni preliminari
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, è stata sollevata con ordinanza del 31 maggio 2022 (reg. ord. n. 100/2022)[1] dalla sezione lavoro della Corte d’appello di Milano in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 co.1 Cost., in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e all’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
La disposizione censurata, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2023[2], prevedeva che il componente del nucleo familiare richiedente il reddito di cittadinanza (d’ora in poi r.d.c.), dovesse essere, tra l’altro, residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo[3].
Oggetto del giudizio principale celebrato dinanzi al giudice a quo è l’appello avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale ordinario di Milano – sezione lavoro – ha respinto il ricorso proposto da alcuni cittadini romeni, privi della residenza in Italia per almeno dieci anni, nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi degli artt. 28 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), 44 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 702-bis c.p.c., gravame con il quale è stato richiesto:
a) di accertare la natura discriminatoria della condotta dell’INPS realizzata mediante l’adozione della circolare n. 43 del 2019, con la quale è stata confermata la rilevanza del requisito della residenza decennale ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza ed è stata prevista la sospensione della erogazione del beneficio nei confronti degli stessi ricorrenti;
b) di modificare, di conseguenza, la circolare n. 43 del 2019 nella parte in cui valorizza, anche al fine della sospensione dell’erogazione del r.d.c., il requisito della residenza dei 10 anni;
c) di condannare l’INPS al pagamento dell’importo del r.d.c. anche per la parte successiva alla sospensione;
d) in via subordinata, di condannare l’INPS al risarcimento del danno per la discriminazione subita nella misura della prestazione non fruita.
Prima di analizzare approfonditamente il contenuto della sentenza dalla Corte costituzionale n. 31 del 12.2.2025, è necessario evidenziare che, nonostante prenda le mosse da una tematica lavoristica, la decisione è destinata a produrre rilevanti e immediati riflessi in ambito penalistico e, in particolare, a determinare un notevole ridimensionamento dell’alveo applicativo del reato previsto nell’art. 7 co. 1 d.l.28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 38.
2. Sintesi delle motivazioni della sentenza Corte cost. n. 31/2025
Il giudice a quo, riconosciuta l’impossibilità di procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata e, vertendosi in un caso di c.d. doppia pregiudizialità[4], ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione contemplata nell’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 nella parte in cui subordina il riconoscimento del reddito di cittadinanza al requisito della residenza nei dieci anni precedenti la richiesta per violazione dell’art. 3 Cost., trattandosi di un requisito non ragionevolmente correlabile alla ratio della prestazione in esame e in grado di dar luogo ad una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea[5]. Il requisito del radicamento territoriale dei dieci anni, in altri termini, ad avviso del giudice rimettente appare privo di giustificazione e non proporzionato rispetto al fine perseguito dall’istituto[6].
L’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 si porrebbe, altresì, in contrasto con la parità di trattamento, con il divieto di discriminazione e con il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, valori recepiti nelle disposizioni del diritto dell’Unione europea e, specificamente, attraverso il richiamo agli artt. 11 e 117 co.1 Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 CFDUE, nonché agli artt. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE e dell’art. 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE.
In tale contesto, il Giudice delle leggi ha, in via preliminare, dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate per il tramite degli artt. 11 e 117, co.1, Cost., in relazione agli artt. 34 CDFUE e 7, par. 2, del regolamento n. 2011/492/UE e, in merito alle presunte violazioni della Carta costituzionale rinvenute dal giudice rimettente, ha specificato che è insufficiente la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione[7], mentre, per quanto concerne la presunta violazione dell’art. 7 par.2 del regolamento n. 2011/492/UE ha rilevato la carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo[8].
Nel trattare gli ulteriori profili di eccepita incostituzionalità, il Giudice interno, ribadendo il ruolo assegnato rispettivamente alla Corte costituzionale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e alla Corte di Cassazione e disattendendo l’interpretazione del Tribunale di Napoli recepita nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 29 luglio 2024 C‑112/22 e C‑223/22[9], prende le mosse dalla individuazione della natura della misura del reddito di cittadinanza, specificando che non si tratta di una misura meramente assistenziale[10]– come invece sostenuto nella sentenza della CGUE[11] -, ma di un istituto di inclusione attiva diretto a incentivare la persona nell’assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all’uscita dalla condizione di povertà[12]. Si tratta di una interpretazione conforme alla precedente giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni ha avuto modo di porre in risalto le peculiarità che connotano il r.d.c. e che consentono di differenziarlo dalle misure con natura spiccatamente assistenziale. Sul punto, in particolare, è stato evidenziato che:
a) le misure assistenziali si fondano sull’accertato stato di bisogno del richiedente, mentre il reddito di cittadinanza prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità» che strutturano un percorso formativo e d’inclusione[13];
b) il reddito di cittadinanza non si risolve in uno strumento di provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell’individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale[14];
c) l’erogazione del reddito di cittadinanza ha natura temporanea ed è condizionata a necessari e precisi impegni da parte dei beneficiari definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019);
d) il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico in conseguenza dell’interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)»[15].
In definitiva, è evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, su precisi obblighi e soprattutto su rigide condizionalità in grado persino, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, ove invece prevale l’esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza C.cost. n. 166/2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza C.cost. n. 42/2024 e ordinanza C.cost. n. 29/2024)[16].
Dopo aver ribaditola natura del r.d.c. la Corte ha altresì ritenuto indispensabile, attraverso il richiamo alla sentenza n. 19/2022, specificare che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza[17]. Il Giudice delle leggi ha voluto, così, riaffermare che non esiste un contrasto ex se con l’assetto costituzionale e, in particolare, con l’art. 3 Cost. del requisito del radicamento territoriale, conclusione che, a ben vedere, risulta coerente con la segnalata natura non meramente assistenziale del r.d.c.
Tuttavia, ciò non preclude al Giudice delle leggi di rilevare che la disciplina introdotta con l’art. 2 co. 1, lett. a), n. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, nella parte in cui richiama e subordina il riconoscimento e l’erogazione del beneficio al periodo di residenza decennale, viola l’art. 3 Cost. in quanto crea una barriera temporale[18] all’accesso al sussidio in evidente conflitto con le finalità che il r.d.c. è chiamato a soddisfare e, cioè, offrire delle chances di integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta[19]. In altri termini, il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del r.d.c. e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.[20].
Il richiamo al criterio dei dieci anni di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) n. 2 dà luogo, in definitiva, ad una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini stranieri rispetto a quelli italiani, con consequenziale immediata violazione dei principii di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la richiamata decennalitàappare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l’accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati – come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente – a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell’Unione, sia di quelli di Paesi terzi[21].
Corrobora questa interpretazione anche l’apertura di una procedura di infrazione – poi chiusa a seguito dell’abrogazione dell’istituto del r.d.c. e della sua sostituzione con l’assegno di inclusione, in relazione al quale il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni – da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia, con riguardo proprio al requisito della decennalità, ritenuto fonte di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini non italiani e anche nei confronti dei cittadini italiani ai quali, di fatto, sarebbe stata preclusa la possibilità di trasferirsi per ragioni lavorative al di fuori dell’Italia, con evidente tensione della normativa con il principio della libera circolazione.
La violazione dei principii recepiti nell’art. 3 Cost., tuttavia, non comporta l’immediata declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2 co. 1, lett. a), n. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 nella sua interezza. I giudici della Corte costituzionale ritengono che, anche al fine di evitare una indebita ingerenza sulla discrezionalità propria del legislatore, le tensioni create dalla disposizione de qua possano essere agevolmente superate attraverso la sostituzione del requisito dei dieci anni con il richiamo al termine di cinque anni. Diverse sono le ragioni per procedere a questa sostanziale “modifica” della norma; in particolare, si precisa che quello dei cinque anni
a) è il criterio del quale il legislatore interno ha fatto uso con riguardo al reddito di inclusione, istituto che ha sostituito proprio il reddito di cittadinanza[22];
b) è il parametro indicato nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2004/38/CE che recita: «Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III»[23];
c) è il dato temporale già considerato non irragionevole dalla Corte costituzionale nella sent. n. 19/2022, laddove è stato specificato che si tratta di un criterio utile e in grado di dimostrare la relativa stabilità della presenza di un soggetto non cittadino italiano sul territorio dello stato[24].
E, ancora, si evidenzia che al requisito dei cinque anni si ricorre anche nella sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., nella parte in cui è stato precisato che la direttiva 2003/109[25] prevede, al suo art. 4, par. 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un Paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro, e che dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, traspare che il legislatore dell’Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest’ultimo abbia diritto, dopo l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all’art. 11, par. 1, lett. d), di detta direttiva[26].
Le ragioni brevemente richiamate hanno, dunque, indotto la Corte costituzionale ad accogliere la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, con consequenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2 del d.l. n. 4/2019 per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni».
3. Le ricadute penalistiche della sentenza Corte cost. n. 31/2025
Ai fini della corretta individuazione delle conseguenze che la sentenza in commento è destinata ad alimentare in sede penale, occorre rammentare che l’abrogazione dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 avvenuta con l’art. 1, co. 318, l. n. 197/2022, non ha dato luogo a un fenomeno di abolitio criminis dei reati in esso tipizzati, secondo l’interpretazione della dottrina[27] condivisa da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità[28] e, indirettamente, corroborata anche dal provvedimento della Corte costituzionale in commento, laddove, nell’analizzare anche le ricadute in sede penale della pronuncia, riconosce quale ovvio postulato la sopravvivenza delle disposizioni di cui al d.l. n.4/2019.
È pertanto possibile affermare che l’intervento della Corte costituzionale in esame, comporta una evidente ridefinizione dell’alveo applicativo del reato previsto all’art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019 nella parte in cui, ai fini della sua consumazione, tra le dichiarazioni da fare per ottenere l’erogazione del beneficio, richiama il requisito di cui all’art. 2 co. 1) lett. a), e cioè la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Tuttavia, al fine di comprendere con maggiore precisione la reale portata innovativa della pronuncia occorre compiere un ulteriore sforzo esegetico e soffermarsi ad analizzare anche un ulteriore profilo e, cioè, definire il reale ambito applicativo della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 29 luglio 2024 nelle cause riunite C-112/22, C.U. e C-223/22. Per farlo è necessario, da un lato, ricordare che il provvedimento della CGUE si fonda sul presupposto che il r.d.c. costituisca una misura di natura assistenziale e, dall’altro lato, richiamare la sentenza nella parte in cui afferma che l’art. 11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109, letto alla luce dell’art. 34 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che minaccia di sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza[29].
Ebbene, con riguardo agli effetti della pronuncia della CGUE, in particolare nella giurisprudenza di merito, si sono sviluppati due diversi orientamenti[30].
Alcuni offrono una lettura estensiva del principio di diritto elaborato dai Giudici eurounitari e sostengono che, una volta riconosciuta la natura di misura assistenziale del reddito di cittadinanza, il richiamo al criterio temporale dei 10 anni, in quanto foriero di discriminazione tra cittadini italiani e cittadini non italiani, è in grado di determinare in ogni caso – anche con riguardo ai cittadini di Paesi UE – un contrasto della disposizione interna con la normativa eurounitaria. Ne deriverebbe il dovere da parte del singolo giudice, in forza del potere di controllo diffuso, di disapplicare la disposizione di cui all’art. 2 co. 1, lett. a), n. 2 del d.l. n. 4/2019, con consequenziale irrilevanza penale delle condotte di falsa dichiarazione se relative al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni. Si tratta di una lettura che, ad avviso di chi scrive, ha il pregio di offrire una disciplina unitaria per tutti i soggetti non cittadini italiani (UE ed extra UE), ma che comporta una depenalizzazione di fatto molto estesa, criticabile per diverse ragioni:
a) innanzitutto, non tiene conto delle diverse pronunce della Corte cost. nelle quali è stata negata la natura meramente assistenziale del r.d.c. natura che, ad avviso dei giudici eurounitari, rende la disposizione analizzata in contrasto con il diritto eurounitario;
b) non prende in considerazione la parte della sentenza in cui, nel richiamare i cittadini extra UE, stabilisce che il richiamo al criterio dei 10 anni è da considerarsi discriminatorio a determinate condizioni e, in particolare, solo se concerne cittadini extracomunitari c.d. soggiornanti di lungo periodo;
c) veicola, in definitiva, un’interpretazione che va ben oltre lo stesso orientamento della CGUE, in quanto la sentenza concerne i soli cittadini extra UE – non i cittadini UE di Paesi diversi dall’Italia.
Altri, invece, hanno ritenuto di poter applicare il principio elaborato dai giudici eurounitari solo nei confronti di una platea ben determinata di soggetti, e cioè, i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo[31]. Trattasi di una lettura coerente con la sentenza, ma che, a ben vedere, alimenta il rischio di una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra soggetti provenienti da Paesi extra UE e cittadini di Paesi UE diversi dall’Italia. In estrema sintesi, secondo questa diversa interpretazione, applicare in modo rigoroso la sentenza della CGUE avrebbe comportato la irrilevanza penale della condotta di dichiarazione falsa relativa al requisito della residenza decennale se posta in essere dal cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo residente in Italia da almeno 5 anni, mentre non avrebbe inciso sulla medesima condotta, se realizzata da un cittadino non italiano appartenente a Paese UE (ex rumeno residente in Italia da 5 anni), nei confronti del quale avrebbe continuato a operare il criterio dei 10 anni.
Occorre mettere in risalto le fortissime tensioni con i principii di ragionevolezza ed eguaglianza che questa esegesi, coerente e strettamente connessa al decisum della Corte di giustizia, avrebbe alimentato.
Dunque, la Corte costituzionale è intervenuta in un contesto caratterizzato:
a) dalla non abrogazione dell’art. 7 co.1 d.l. n. 4/2019 con consequenziale rilevanza penale delle condotte in esso descritte anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, co. 318, l. n. 197/2022;
b) dalla irrilevanza penale, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2023, della condotta tipizzata dall’art. 7 co.1 d.l. n. 4/2019, relativa alla falsa dichiarazione circa la presenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni, se posta in essere da cittadino di Paese extra UE soggiornante di lungo periodo, e residente sul territorio nazionale da almeno 5 anni;
c) dalla rilevanza della condotta tipizzata dall’art. 7 co.1 d.l. n. 4/2019 se la condotta di falsa dichiarazione circa la presenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni è stata realizzata dal cittadino di Paese UE diverso dall’Italia.
In presenza di queste condizioni, occorre domandarsi quali siano gli effetti della sentenza della Corte cost. n. 31/2025 sull’ambito applicativo dell’art. 7 d.l. n. 4/2019 e, nel tentativo di offrire una visione sistematica, è necessario procedere distinguendo le conseguenze sui procedimenti ancora in corso da quelle sui processi definiti con sentenza irrevocabile e, nel dettaglio, domandarsi quali siano gli effetti che la decisione è destinata a produrre sull’attività del pubblico ministero, del giudice della cognizione e del giudice dell’esecuzione.
Prima di proseguire, appare di fondamentale importanza precisare che la sentenza della Corte cost., ad avviso di chi scrive, ha determinato una modifica mediata dell’art. 7 co. 1 d.l. n.4/2019, con l’immediata conseguenza che non costituiscono più reato – con efficacia ex tunc – le condotte di falsa dichiarazione relative al requisito della residenza in Italia, nel caso in cui il soggetto dichiarante fosse residente in Italia da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di ammissione[32].
Si tratta di una considerazione che, tuttavia, merita di essere integrata e specificata. Per poter tratteggiare con precisione l’alveo applicativo del delitto di cui all’art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019, infatti, occorre tenere presenti i principi elaborati nella sentenza della Corte cost. in commento e relazionarli con l’art. 2 co. 1 lett. a) n. 1 e con i principi elaborati nella sentenza della CGUE 29 luglio 2024 nelle cause riunite C-112/22, C.U. e C-223/22. Ne deriva:
a) la penale irrilevanza della condotta di dichiarazione mendace posta in essere da cittadino di Paese UE diverso dall’Italia circa il requisito della residenza se presente sul territorio da almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;
b) la penale irrilevanza della condotta di dichiarazione mendace posta in essere da cittadino extracomunitario in presenza di due condizioni:
b1) residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
b2) possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Di conseguenza, residuano la rilevanza penale della condotta del cittadino di Paese UE diverso dall’Italia che ha falsamente affermato di essere residente in Italia da più di 5 anni (mentre lo era da meno di anni cinque) e la rilevanza penale della condotta del soggetto proveniente da Paese extra UE se ha dichiarato il falso in relazione alla residenza in Italia in due casi, e cioè se residente in Italia da almeno 5 anni ma non in possesso dei requisiti del soggiornante di lungo periodo o se – anche se in possesso dello status di soggiornante di lungo periodo – residente in Italia da meno di 5 anni.
In definitiva, il trattamento dei cittadini di Paesi diversi dall’Italia, ad avviso di chi scrive, continua ad essere differenziato, in quanto l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019 appare più esteso nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi extra UE rispetto a quelli provenienti da Paesi UE; differenza che, come più volte rimarcato, si fonda sul requisito dello status di soggiornante di lungo periodo, richiesto esclusivamente ai cittadini extracomunitari.
A ben vedere, si tratta di una interpretazione che, seppur in astratto criticabile per una disparità di trattamento fondata sulla provenienza del richiedente, seguendo il ragionamento sviluppato dai Giudici delle leggi, non crea tensioni con i principii costituzionali in quanto, essendo il r.d.c. una misura di inclusione attiva, sono da considerarsi ammissibili le limitazioni nei confronti di extracomunitari se ancorate all’accertamento unconsolidato radicamento nel territorio[33]. E, tra l’altro, esclusa la natura di misura assistenziale, la normativa interna non sembra porsi in contrasto neppure con la disciplina eurounitaria in quanto l’art. 11 par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109 impone parità di trattamento per le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione, non per misure attive di inclusione[34].
Una volta delineato l’alveo applicativo del reato di cui all’art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019, è possibile procedere alla dettagliata analisi delle conseguenze che la sentenza è destinata a realizzare iniziando dagli effetti sulle attività di indagine ancora in corso.
Ebbene, il Pubblico ministero, tenute presenti le indicazioni precedentemente elaborate, dovrà procedere alla richiesta di archiviazione perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato se il cittadino di Paese Ue diverso dall’Italia ha dichiarato il falso circa il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, laddove abbia acquisito elementi in grado di provare la presenza sul territorio nazionale da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due prima della richiesta in modo continuativo. Nel caso del cittadino proveniente da Paese extra UE, invece, oltre ad accertare la residenza in Italia da almeno 5 anni e la presenza sul territorio nazionale in modo continuativo da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, dovrà valutare se sussistono i requisiti per poter considerare il richiedente soggiornante di lungo periodo e, nel caso in cui egli sia privo dello status, dovrà, laddove sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa, procedere con l’esercizio dell’azione penale.
Per quanto concerne i risvolti nel giudizio penale[35], occorre in tale sede ribadire che, coerentemente con quanto affermato dalla Corte cost. e dalla CGUE, dovrà essere pronunciata sentenza di assoluzione in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato nei confronti dei soggetti provenienti da Paesi diversi dall’Italia in presenza delle condizioni in precedenza richiamate, tenendo ben presente la differenza di trattamento tra cittadini di Paesi Ue diversi dall’Italia e soggetti extracomunitari.
Più delicate, infine, le conseguenze in sede di giudizio di esecuzione.
Nessun dubbio sussiste circa la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 co. 1 c.p.p. da parte del giudice dell’esecuzione, nel caso in cui dalla lettura della sentenza sia possibile desumere, per quanto concerne il cittadino di Paese UE diverso dall’Italia, la residenza sul territorio nazionale da almeno 5 anni di cui gli ultimi due prima della richiesta in modo continuativo.
Alla stessa conclusione il giudice dell’esecuzione dovrà giungere anche con riguardo al cittadino extracomunitario, laddove dalla lettura della sentenza di condanna emergano dati certi dai quali inferire lo status di soggiornante di lungo periodo e la residenza in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi due prima della richiesta in modo continuativo.
Ben più problematiche le ipotesi in cui nel corpo della sentenza irrevocabile non sono indicati gli elementi dal cui accertamento deriva la penale rilevanza della condotta di false dichiarazioni relative alla residenza in Italia da parte di soggetti provenienti da Paesi terzi Ue ed extra-UE.
In tale ultimo contesto, occorre domandarsi quali poteri il giudice dell’esecuzione potrà attivare al fine di offrire una soluzione al caso concreto.
Anche in tal caso, sarà opportuno procedere analizzando separatamente il caso del soggetto proveniente da Paese terzo UE e da Paese extra UE.
Nel primo caso, ad eccezione di provvedimenti scarnamente motivati, dalla valutazione del corpo della sentenza dovrebbe essere possibile stabilire il momento a partire dal quale il condannato è residente in Italia, con consequenziale revoca del sentenza di condanna nel caso in cui – anche in applicazione del principio del favor rei – non sia certo il momento da cui l’istante si è stabilizzato in Italia e, nel caso in cui emerga che il soggetto proveniente da Paese Ue diverso dall’Italia risieda sul territorio nazionale da almeno 5 anni prima della dichiarazione, sempre che, in entrambi i casi richiamati, non residuino profili di rilevanza penale in ordine alla dichiarazione relativa alla presenza continuativa da almeno 2 anni sul nostro territorio prima del momento della domanda per ottenere il r.d.c.
Più complessa, ad avviso di chi scrive, sarà invece l’attività che è chiamato a svolgere il giudice dell’esecuzione qualora l’incidente di esecuzione concerna la richiesta di revoca della sentenza di condanna di soggetto proveniente da Paese extra UE.
In tal caso, non basterà accertare la presenza sul territorio nazionale da almeno 5 anni di cui gli ultimi due prima della richiesta in modo continuativo, ma dovrà essere verificato se il condannato avesse anche lo status di soggiornante di lungo periodo, profilo quest’ultimo che, appare prevedibile, potrebbe essere in alcuni casi non oggetto di valutazione nel corpo della motivazione della sentenza divenuta irrevocabile, anche a causa della peculiarità della disciplina in materia[36].
Ebbene, in questa situazione sembra opportuno che il giudice dell’esecuzione, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per giungere alla decisione circa la revoca o meno della sentenza di condanna, attivi e si avvalga dei poteri di cui all’art. 666 co. 5 c.p.p. in forza del quale è possibile chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui il giudice abbia bisogno e, procedere, se occorre, all’acquisizione di nuove prove in udienza nel rispetto del contraddittorio.
Lampante appare il rischio che in questi contesti si assista in sede di giudizio di esecuzione alla celebrazione di un nuovo procedimento di cognizione “mascherato”, rischio che, tuttavia, risulta inevitabile, in quanto si tratta dell’unico strumento per garantire la corretta applicazione della disposizione penale così come rimodulata attraverso la sentenza della Corte cost. n. 31/2025.
In definitiva, la sentenza della Corte costituzionale in commento ha il pregio di offrire una disciplina unitaria – superando così le criticità derivanti dall’applicazione dei principi contenuti nella sentenza della CGUE, applicabile ai soli soggiornanti di lungo periodo – almeno per quanto concerne i soggetti provenienti da Paesi UE diversi dall’Italia ed extracomunitari, anche se con riguardo a questi ultimi, come più volte ribadito, si continua a subordinare l’erogazione del beneficio al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
[1]https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-28&atto.codiceRedazionale=22C00166
[2] La norma censurata è stata abrogata con l’art. 1 co. 318 l. 29 dicembre 2022, n. 197, che recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».
[3] Sul punto, v. Vincieri M., Spunti critici sul reddito di cittadinanza, in Diritto delle relazioni industriali, fasc. 1, 2020, 36 ss.
L’art. 2 co. 1 lett. a) del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 recita: «Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo…».
[4] Si tratta di un fenomeno che si verifica quando una disposizione interna viola contestualmente la normativa eurounitaria e i principii costituzionali. Sul punto, v. Corte cost., sent. n. 269/2017, che precisa: «La sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE a quelle previste dalla Costituzione italiana può generare un concorso di rimedi giurisdizionali. A tale proposito, di fronte a casi di “doppia pregiudizialità” – vale a dire di controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione –, la stessa Corte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto dell’Unione “non osta” al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, “in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria”; di “adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione”; di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione (tra le altre, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli). In linea con questi orientamenti, questa Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE».
[5] In dottrina, v. Giubboni S., Nella «morsa» della doppia «pregiudizialità». Nuove note sull’accesso degli stranieri all’assistenza sociale nel cosiddetto «dialogo tra le Corti», in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 3, 2023, 470; Morgese G., Discriminazioni dirette e indirette a carico dei cittadini non-italiani nell’accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza, in AA.VV. Temi e questioni di diritto dell’Unione europea, Bari, 2019, p. 755 ss.; Vincieri M., Spunti critici sul reddito di cittadinanza, in Diritto delle Relazioni Industriali, fasc.1, del 2020, pp. 36 ss. Di diverso avviso Cavallaro L., Profili costituzionali e comunitari del reddito di cittadinanza, in Diritto del lavoro contemporaneo. Questioni e tendenze, a cura di Curzio P., Bari, 2019, pp. 227 ss.
[6] V. Corte cost., sent. n. 31 del 12.2.2025, punto 8 del “Considerato in diritto”.
[7] Sul punto, v. Corte cost. sent. n. 31/2025, punti 5.1. del “Considerato in diritto”: «Quanto alla disposizione della Carta, il rimettente si limita a menzionarla, affermandone la violazione, ma senza fornire alcun argomento diretto, in particolare, a illustrare “il presupposto di applicabilità della CDFUE, cioè la circostanza che le norme sul reddito di cittadinanza rappresentino ‘attuazione del diritto dell’Unione’ ai sensi del suo art. 51”, con conseguente inammissibilità della relativa questione per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza (sentenza n. 19 del 2022)».
[8] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 5.2 del “Considerato in diritto”.
[9] Sul punto, v. Sent. Corte di giustizia 29 luglio 2024 (*) [Testo rettificato con ordinanza del 4 ottobre 2024] C‑112/22 e C‑223/22.
[10] Sulla natura del reddito di cittadinanza nella giurisprudenza costituzionale, v. in particolare Corte cost. sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e 19 del 2022, n.7, 126 e 137 del 2021).
[11] Sul punto, v. sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024 (*) [Testo rettificato con ordinanza del 4 ottobre 2024] C‑112/22 e C‑223/22: «38. Dal momento che sia l’articolo 34 della Carta sia l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 rinviano al diritto nazionale, spetta al giudice del rinvio stabilire se il «reddito di cittadinanza» di cui trattasi nei procedimenti principali costituisca una prestazione sociale rientrante tra quelle menzionate in detta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C 571/10, EU:C:2012:233, punto 81, e del 28 ottobre 2021, ASGI e a., C 462/20, EU:C:2021:894, punto 32).
39. Orbene, come è stato rilevato al punto 18 della presente sentenza, tale giudice constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che il «reddito di cittadinanza» costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, ossia le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale.
40. È vero che il governo italiano contesta questa constatazione del giudice del rinvio. Tuttavia, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, la Corte è tenuta a prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali così come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell’interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l’esame delle questioni pregiudiziali dev’essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l’esattezza (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2016, New Valmar, C 15/15, EU:C:2016:464, punto 25, e del 21 dicembre 2023, Cofidis, C 340/22, EU:C:2023:1019, punto 31).
[12] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 7.1 del “Considerato in diritto”.
[13] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 7.1 del “Considerato in diritto”.
[14] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 7.1 del “Considerato in diritto”.
[15] Corte cost., sent. n. 19/ 2022. V. anche Corte cost., sent. n. 169/2023, n. 126/2021 e n. 122/2020.
[16] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 7.1 del “Considerato in diritto”.
[17] Corte cost., sent. n. 19/2022.
[18] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 8.2 del “Considerato in diritto”.
[19] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 8.2 del “Considerato in diritto”.
[20] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 8.2 del “Considerato in diritto”.
[21] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 8.2 del “Considerato in diritto”.
[22] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 8.3 del “Considerato in diritto”.
[23] Corte cost., sent. n. 31/2025, punto 8.3 del “Considerato in diritto”.
[24] Corte cost., sent. n. 19/2022, in particolare v. il punto 6 del “Considerato in diritto” nella parte in cui si afferma: «L’orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell’intervento implicano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza».
[25] In merito alla normativa eurounitaria, si rappresenta che ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo è subordinato alla produzione di documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio valido o di una copia autenticata. E, in particolare, l’art. 4 stabilisce che «Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda» e l’art. 5 che «Gli Stati membri richiedono ai cittadini di Paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico: a) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato».
Per quanto concerne la normativa italiana, si veda l’art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rubricato “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”, che recita: «1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]” è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l’indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica “annotazioni” è apposta la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”.
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis.Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159)), ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi…».
Per completezza, si richiamano la sentenza della Corte cost. 29-30 luglio 2008, n. 306 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008, n. 33) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 1, nella parte in cui esclude che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e la sentenza della Corte cost. del 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 28/1/2009, n. 4) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 1 del citato art. 9» nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
[26] C. Corte di giustizia dell’Unione europea Sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024 (*) [Testo rettificato con ordinanza del 4 ottobre 2024], C‑112/22 e C‑223/22, punto 57. In dottrina, v. commento di Brambilla P., La natura discriminatoria del requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza: gli effetti della sentenza C-112/22 e C223/22 della Corte di Giustizia UE sui procedimenti penali per false dichiarazioni nella richiesta del beneficio, in Sistema penale, fasc. n. 1/2025, p. 89 ss.
[27] Per un approfondimento anche bibliografico sul tema sia consentito il rinvio a D’Anello A., La pronuncia delle Sezioni unite in tema di false dichiarazioni volte a conseguire indebitamente il reddito di cittadinanza: problemi di offensività e successioni di leggi, in Penale Diritto e Procedura, fasc. n. 4/2024, p. 645 ss. V. anche Messori L., Risvolti intertemporali dell’abrogazione del reddito di cittadinanza e dell’introduzione del reddito di inclusione: una deroga ragionevole alla retroattività favorevole con il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, in Giurisprudenza penale web, 2023, 6, 5 ss. Per un diverso approccio, v. Riccardi M., Nella furia di colpire i poveri, hanno finito per premiare i truffatori”. Reati in materia di reddito di cittadinanza e meccanismi di abrogazione “annunciata” o differita: un problema reale (di abolizione) o solo apparente (di interpretazione)?, in Giurisprudenza Penale web, 2023, 5 ss.
[28] V. Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 39155 del 24/9/2024 Cc. (dep. 25/10/2024) Rv. 286951 – 01 «In tema di esecuzione, non deve essere revocata a norma dell’art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, posto che la formale abrogazione dell’indicata norma incriminatrice, disposta dall’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall’1 gennaio 2024, non integra un’ipotesi di “abolitio criminis”, di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza».
V. anche Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 7541 del 24/1/2024 Ud. (dep. 21/02/2024) Rv. 285964 – 01«L’abrogazione, a far data dall’01/01/2024, del delitto di cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della “lex mitior”, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza».
[29] C. CGUE, sent. C‑112/22 e C‑223/22, 29 luglio 2024 (*) [Testo rettificato con ordinanza del 4 ottobre 2024], punto 61.
[30] Sul punto, in dottrina v. Brambilla P., La natura discriminatoria del requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza: gli effetti della sentenza C-112/22 e C223/22 della Corte di Giustizia UE sui procedimenti penali per false dichiarazioni nella richiesta del beneficio, cit., p. 89 ss. Per la giurisprudenza di legittimità, v. Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 13345 del 05/03/2025 (dep. 07/04/2025) Rv. 287933 – 01 « In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell’abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l. non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto».
[31] Sul punto, in dottrina v. Brambilla P., La natura discriminatoria del requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza: gli effetti della sentenza C-112/22 e C223/22 della Corte di Giustizia UE sui procedimenti penali per false dichiarazioni nella richiesta del beneficio, cit., 103, l’autrice afferma: «Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, nel caso del RdC, si dovrebbe verificare, quindi, un’ipotesi assimilabile (negli effetti) ad una abolitio criminis parziale, perlomeno rispetto alle condotte di falso inerenti al possesso di requisito della residenza decennale poste in essere da un cittadino di stato terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», salvo poi precisare (p. 105) che «l’irrilevanza penale delle false dichiarazioni inerenti il requisito di residenza commesse dai lungo-soggiornanti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, dovrebbe derivare non tanto dalla circostanza che si sia verificata una (sorta di) abolitio criminis, in applicazione del criterio cronologico della lex posterior; piuttosto gli imputati dovrebbero essere mandati assolti per il fatto che la norma incriminatrice non risulta più applicabile (in quanto “dormiente” o “quiescente”), poiché prevale su di essa la norma comunitaria incompatibile».
[32] Si configura una forma di modifica mediata della norma incriminatrice in quanto la dichiarazione relativa alla residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale rappresenta un elemento strutturale della fattispecie penale come, tra l’altro, si desume da uno degli effetti immediati che determina la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 co. 1, lett. a), n. 2 d.l. n.4/2019, e cioè considerare le condotte del tutto inoffensive di uno dei beni tutelati dal reato di cui al co. 1 dell’art. 7 nel caso in cui non sia stato provato che il richiedente non fosse residente in Italia da meno di anni 5, profilo che comporta anche la restituzione all’avente diritto dell’eventuale somma pari al valore del reddito di cittadinanza revocato a seguito del procedimento penale.
In altri termini, a seguito della sentenza in commento, già in astratto, la condotta di false dichiarazioni ha rilevanza solo se si afferma di essere residenti in Italia da almeno 5 anni e ciò non corrisponde al vero, mentre del tutto irrilevanti risultano le dichiarazioni relative alla residenza oltre i 5 anni. Ne deriva che i richiedenti residenti da almeno 5 anni sono da considerarsi legittimi beneficiari del reddito di cittadinanza e, di conseguenza, titolari del diritto alla erogazione delle somme, anche di quelle eventualmente non erogate a seguito della sospensione disposta da parte dell’Ente. È dunque evidente che, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell’art. 2 co. 1, lett. a), n. 2 del d.l. n. 4/2019, nel caso di dichiarazione mendace relativa alla residenza, qualora sia dimostrato che l’istante era residente da almeno 5 anni, non si verifica, neppure in astratto, la lesione di uno dei beni giuridici tutelati dall’art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019, in quanto le somme sono state erogate a chi ne aveva diritto.
Di diverso avviso, Brambilla P., False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: profili di illegittimità del requisito soggettivo della residenza decennale in Italia per ottenere il beneficio e conseguenze in sede penale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2, 2022, 260 ss.
Sulla natura plurioffensiva del reato tipizzato nell’art. 7 co. 1 d.l. 4 del 2019, v. D’Anello A., La pronuncia delle Sezioni unite in tema di false dichiarazioni volte a conseguire indebitamente il reddito di cittadinanza: problemi di offensività e successioni di leggi, cit., 645 ss.
[33] Corte cost., sent. n. 19/2022. Sul punto, v. Brambilla P., La natura discriminatoria del requisito della residenza decennale per l’accesso al reddito di cittadinanza: gli effetti della sentenza C-112/22 e C223/22 della Corte di Giustizia UE sui procedimenti penali per false dichiarazioni nella richiesta del beneficio, cit., 103.
[34] L’art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, rubricato “Parità di trattamento”, recita: «1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione; b) l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale; c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili; d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; e) le agevolazioni fiscali; f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio; g) la libertà d’associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza. 2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio. 3. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue: a) possono fissare limitazioni all’accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione, dell’UE o del SEE; b) possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l’accesso all’istruzione e alla formazione. L’accesso all’università può essere subordinata all’adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica. 4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. 5. Gli Stati membri possono decidere di concedere l’accesso ad altre prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati nel paragrafo 1».
[35] In dottrina, v. Brambilla P., False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: profili di illegittimità del requisito soggettivo della residenza decennale in Italia per ottenere il beneficio e conseguenze in sede penale, cit. 260 ss.
[36] Per quanto concerne la normativa italiana, si rinvia alla nota 25 del presente lavoro.

