Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi su rapina impropria e aggravante del nesso teleologico

Cass., sez. I, 22 maggio 2025 (dep. 23 giugno 2025), n. 23353, Rocchi, Presidente, Oggero, Relatrice. 

Il caso

La Corte di assise di appello di Torino – escludendo la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2 c.p.), riconosciuta in primo grado con riferimento al reato di omicidio volontario aggravato, concorrente con quello di rapina impropria – ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in 30 anni di reclusione. Avverso la decisione sono state elevate diverse censure, tra le quali spicca quella contenuta nel ricorso del pubblico ministero che ha prospettato una erronea applicazione della legge penale proprio a causa dell’esclusione della suddetta aggravante, richiamata con riferimento al delitto di omicidio dall’art. 576, comma 1, n. 1 c.p., sostenendo, da un lato, che non sarebbe condivisibile il richiamo al principio di specialità e, dall’altro, che l’applicazione dei principî generali dell’ordinamento penale escluderebbe l’assorbimento del fatto più grave in una disposizione più mite sul versante sanzionatorio. 

La questione dibattuta 

Il dubbio ermeneutico concerne l’applicabilità dell’aggravante del nesso teleologico al caso di specie (sul rapporto tra rapina impropria e aggravante teleologica si rimanda a Stea, Rapina impropria e connessione teleologica, in Archivio Penale Web, 2025, 3, pp. 1-64). 

Due gli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono sul punto.

Secondo l’indirizzo maggioritario, la violenza omicidiaria esorbiterebbe da quella idonea a integrare il delitto di rapina impropria, sicché quest’ultimo e l’aggravante teleologica non sarebbero incompatibili ove la violenza sfoci nell’omicidio. In tal senso, non si darebbe luogo a una duplice valutazione delle condotte criminose ove nel contesto della cosiddetta rapina impropria (caratterizzata da «violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità») sussista l’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 2 c.p., relativamente all’omicidio della vittima della rapina. Ciò in quanto la violenza integrante l’omicidio differisce da quella riferita alla rapina: essa assurge a elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 628 c.p. qualora non ecceda le percosse, dovendosi escludere l’assorbimento qualora superi tale soglia. Nel caso si verifichi quest’ultima eventualità, concorreranno quindi con la rapina – in base al diverso tipo di evento conseguente all’azione violenta – i delitti di lesione personale, tentato omicidio, od omicidio aggravati dal nesso teleologico, poiché l’aggravante (traducendosi in maggior disvalore) evidenzia e valorizza la connessione tra due fattispecie autonome e non sovrapponibili (in questo senso, Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 21730, in C.E.D. Cass., n. 276333; Sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116, Sechi, ivi, 270703).

A rafforzare tale impostazione è anche Sez. II, 5 marzo 2019, n. 21458, in C.E.D. Cass., n. 276543 che sottolinea come «quando la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione, abbia cagionato lesioni personali, tale autonomo reato concorre con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati, non incompatibile con l’elemento soggettivo del delitto di rapina». In questa ottica, dunque si precisa che, sebbene il delitto di rapina impropria e quello di lesione personale (art. 582 c.p.) condividano la condotta materiale, essi restano distinti: la violenza necessaria per configurare le lesioni è infatti più intensa rispetto a quella (non eccedente le percosse) richiesta per la rapina impropria, e non ne resta assorbita. La pronuncia appena citata ricostruisce quindi il rapporto tra le due fattispecie attraverso la lente della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 2 c.p., che prevede un aumento di pena per «aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato». La contestazione di tale circostanza non comporterebbe quindi una duplicazione processuale circa la valutazione della violenza; viceversa, essa svolgerebbe una funzione esterna, legando due autonome fattispecie tra di loro non sovrapponibili (per un quadro più ampio si rimanda a Sez. I, 25 maggio 2022, n. 46869, in C.E.D. Cass., n. 284038; Sez. II, 22 gennaio 2021, n. 9865, ivi, 280688; Sez. I, 22 settembre 2011, n. 36901, ivi. 251124). 

La tesi maggioritaria è avversata da un indirizzo di segno contrario, applicato dalla Corte di assise di appello, che esclude la configurabilità dell’aggravante del nesso teleologico in tema di delitto violento contro la persona (lesione personale, tentato omicidio od omicidio) conseguente a rapina impropria, in quanto essa resterebbe assorbita nel delitto di rapina impropria. Ciò in applicazione del principio di specialità, dato che la volontà dell’agente di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto (il bene sottratto) o l’impunità è già di per sé elemento costitutivo di detto delitto. In quest’ottica, l’omicidio aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2 c.p. si tradurrebbe in una violazione del divieto di duplice valutazione di uno stesso elemento fattuale, che rileverebbe sia come elemento costitutivo del reato che come circostanza aggravante. Sarebbe pertanto più coerente con la ratio dell’aggravante teleologica – volta a censurare la maggiore riprovevolezza etica e pericolosità sociale del soggetto agente – ritenere che, una volta interpretata la condotta violenta come elemento costitutivo della rapina impropria, questa non possa essere nuovamente valutata con riferimento a un ulteriore delitto violento commesso contestualmente (in questo senso, Sez. I, 4 aprile 2023, n. 37070, in C.E.D. Cass., n. 285247; Sez. I, 11 maggio 2022, n. 33117, ivi, 283507; Sez. I, 21 giugno 2017, n. 51457, ivi, 271593; Sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371, ivi, 235570; Sez. I, 25 maggio 1996, n. 5189, ivi, 204666; Sez. I, 1° giugno 1990, n. 12359, ivi, 185315).

In tale ultimo contesto interpretativo, Sez. I, 4 aprile 2023, Magno, cit. delinea un’ulteriore distinzione con riferimento alle diverse ipotesi di rapina: fermo quanto asserito con riferimento alle fattispecie di rapina impropria «l’aggravante del nesso finalistico tra omicidio e rapina va mantenuta in ipotesi di rapina “propria”, commessa immediatamente dopo l’omicidio, posto che in tal caso il delitto di omicidio si configura come reato-mezzo e viene commesso “per eseguire” la rapina a esso posteriore. In siffatta evenienza, l’unico profilo di potenziale “assorbimento” riguarda una delle modalità commissive (la violenza, ricorrente nel caso concreto in modo ambivalente) ma ciò che rileva ai fini dell’aggravante è essenzialmente il profilo soggettivo (l’aver previamente deliberato l’omicidio a scopo di rapina) e la coincidenza di modalità commissive non è di tale entità da determinare un reale fenomeno di assorbimento dell’aggravante».  

Il quesito

In definitiva, le Sezioni unite sono state chiamate a chiarire «se, in caso di rapina o tentata rapina impropria in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 2 c.p.».

L’udienza è fissata per il 27 novembre 2025 e il relatore designato è il Consigliere Siani.

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