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Le Sezioni unite chiariscono la portata del divieto contemplato dall’art. 270 c.p.p.

Cass. Pen., Sez. un., 28 novembre 2019, informazione provvisoria

Le Sezioni unite sono intervenute per chiarire che il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. – che preclude l’utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni (salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza) – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati connessi ex art. 12 c.p.p con quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, semprechè rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.

La questione era stata rimessa alle Sezioni unite da Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2019, n. 11160, che aveva rilevato l’esistenza di un radicato contrasto giurisprudenziale con riguardo al significato da attribuire alla nozione di “diverso procedimento”.

Un primo indirizzo, infatti, sosteneva che, si sensi dell’art. 270 comma primo, c.p.p. che vieta l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, nel concetto di procedimento diverso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova venne predisposto (così, Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 1994, n. 2135, in C.E.D. Cass., n. 199917, e, tra le successive conformi, Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 28516, ivi, n. 273226). In questa ottica, Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2012, n. 49930, in C.E.D. Cass., n. 253916, ha aggiunto che il concetto di “diverso procedimento” va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento.

Sul tema, peraltro, erano già intervenute le Sezioni unite che, pur non pronunciandosi espressamente sulla questione controversa, hanno affermato che la nozione di “diverso procedimento” deve essere ancorata a un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l’esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico (Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 32697, in Dir. pen. e proc., 2014, p. 1480).

Altro indirizzo, disatteso ora dalle Sezioni unite, sosteneva al contrario che, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall’art. 270 c.p.p., e, cioè, l’indispensabilità e l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza (ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 53418, in C.E.D. Cass., n. 261838).

Per una puntuale ricostruzione del panorama giurisprudenziale, Filippi, sub art. 270, in Giarda – Spangher, Codice di procedura penale commentato, V ed., vol. I, Wolters Kluwer, 2017, p. 2714.

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