Cass., sez. un., 29 maggio 2025, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate affinchè chiarissero se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – in forza del quale la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro – debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto, il relativo diritto debba essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato in un momento successivo, ovvero nel senso che debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.
Sui termini del contrasto, https://www.penaledp.it/alle-sezioni-unite-una-nuova-questione-in-materia-di-misure-di-prevenzione/