Cass., sez. un., 30 gennaio 2025 (dep. 23 giugno 2025), n. 23406, Cassano, Presidente, Scordamaglia, Relatore, Gaeta, P.m.
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, dopo le modifiche dell’art. 593 c.p.p. ad opera dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa, agli effetti civili, è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato.